Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/06/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5241 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno 2020
Promossa da in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., con Avv. Maurizio Lepore
- opponente contro in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
Avv. Antonietta Fortunato
- opposta
Avente ad
OGGETTO: opposizione al d.i. n. 1102 /2020 (R.G. 3615/2020)
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la soc. coop. sociale Il
Faro proponeva opposizione avverso il d.i. n. 1102/2020 (R.G.
3615/2020) del 4/12/2020 notificato in data 27/ 10/2020 da
[...]
con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di € CP_1
6.184,33, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo, a titolo di corrispettivo per la fornitura e la vendita di generi alimentari dettaglia tamente indicati nelle fatture allegate al ricorso e ne chiedeva la revoca per difetto dei requisiti di cui agli artt. 633 e seg. c.p.c. e perché credito inesistente, almeno in parte, riconoscendo come dovuto, al più, la minor somma di €. 1.654,31.
1
648 c.p.c.
Il Tribunale con ordinanza in data 25/06/2021 concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1102/2020 e concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma VI c.p.c. La causa veniva istruita mediante la documentazione versata in atti e le prove testimoniali, all'esito delle quali la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.06.2025 con concessione dei termini a ritroso per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Le parti, in conformità alla disposta trattazione scritta, hanno depositato note difensive riportandosi a tutti i precedenti atti e verbali e pertanto la causa deve essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi ch e seguono.
Va ricordato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte intimante assume la qualità di attrice sostanziale e quindi su di essa grava l'onere della prova dei fatti cd. costitutivi posti a fondamento della domanda, mentre grava sull'opponente l'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'avversa pretesa, quali il pagamento ovvero l'eventuale mancata fornitura e, dunque, il mancato o inesatto adempimento.
Ciò premesso, e ricordato altresì che le fatture commerciali, in quanto documenti di formazione unilaterale provenienti dal creditore sono prove scritte idonee ai soli fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma non integrano la piena prova del credito in esse indicato, nella fattispecie il credito è ri sultato pienamente provato in forza delle testimonianze assunte e dei documenti di trasporto. Incontestato è il rapporto contrattuale tra le parti, fonte
2 costitutiva del credito ingiunto, avente ad oggetto la fornitura periodica di prodotti alimentari da p arte dell' opposta in favore della cooperativa sociale opponente. Tale circostanza è stata confermata anche dai testi escussi in corso di causa. Il credito risulta fondato e provato anche nel quantum, avendo parte opposta fornito la prova dell'esatta consi stenza delle forniture effettuate in favore della cooperativa sociale a mezzo documentazione, nella specie i documenti di consegna delle forniture sottoscritte da incaricato della a ricevere la fornitura della merce e a Parte_2 mezzo prova testimoniale. In particolare, il teste Lepore, escusso all'udienza del 21/9/2022, quale lavoratore dipendente della
Cooperativa sociale Il Faro e responsabile di due comunità in Apice
“dal 2016 circa e sino al mese di marzo 2020” ha dichiarato di essersi occupato in prima persona, per conto della cooperativa, dei rapporti con er la fornitura dei prodotti alimentari per Persona_1 le comunità di cui era responsabile, precisando che le forniture di detti generi alimentari erano giornaliere ed a volte settimanali. Ha riferito che procedeva ad effettuare per conto della Parte_3 ordini in base al fabbisogno delle comunità di cui era responsabile precisando che gli consegnava solo la bolla di CP_1 accompagnamento e che la fattura per il pagamento del corrispettivo con indicazione delle relative modalità di pagamento veniva inviata dalla fornitrice direttamente al legale rappresentante della . Ha riconosciuto come proprie le firme apposte in Parte_2 calce alle bolle di consegna. Le dichiarazioni del teste a ppaiono genuine ed attendibili e delle stesse pertanto questo Giudice ritiene di potere tenere conto al fine di inferire dalle stesse, in uno alla documentazione in atti, la piena prova del credito ingiunto, anche nel quantum.
A fronte della prova del credito da parte della creditrice opposta, parte opponente, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha
3 fornito la prova di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'avversa pretesa creditoria.
Quest'ultima infatti ha riconosciuto come dovuta in favo re della creditrice la minor somma di € 1.654,31 allegando a supporto una
“copia scheda contabile”, di formazione unilaterale, con indicazione di “rapporti di dare – avere”con la società opposta senza null'altro specificare, né nell'atto introduttivo né ne i successivi scritti difensivi, in ordine alla circostanza se il maggiore importo ingiunto (rispetto a quello riconosciuto e risultante dalla predetta scheda contabile) fosse errato perché già pagato ovvero perchè non corrispondente al prezzo corrispettivo pattuito ovvero ancora perchè relativo a forniture di quantità diversa rispetto a quella effettivamente eseguita in suo favore. In ragione della genericità ed indeterminatezza della contestazione ed a fronte delle dichiarazioni del teste Lepore che ha con fermato la consistenza delle forniture eseguite in favore della cooperativa sociale dalla e che ha riconosciuto la propria sottoscrizione in calce CP_1 ai documenti di consegna dei prodotti oggetto di fornitura, tale
“scheda contabile” si rivela ex sè inidonea ed insufficiente a provare l'estinzione parziale del credito ingiunto.
Per gli esposti motivi l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo va integralmente confermato e con esso l'esecutività concessa in corso di causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai vigenti parametri forensi ed in relazione al valore della controversia (scaglione fino a 26.000,00 euro) ed alle fasi effettivamente espletate.
PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, pronunziando sull'opposizione proposta da
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_4 tempore, avverso il d.i. n. 1102/2020 contro in Controparte_1
4 persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'es ecutività del d.i. opposto, già concessa in corso di causa;
-condanna parte opponente al pagamento in favore di CP_1 delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre iva, cpa,
[...] rimborso forfettario al 15% come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Antonietta Fortunato dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Benevento il 23/06/2025
Il Giudice
(Dott. Rocco Abbondandolo)
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