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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/05/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2018/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza 14/05/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DI NATALE FRANCESCOParte_1 ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. PALUMBO CLAUDIACP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso depositato in data 08/03/2023 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di ottenere la maggiore percentuale di danno rispetto a quella CP_1 riconosciuta dall conseguita all'infortunio sul lavoro avvenuto in data 11-11-2021; CP_1
l'evento era stato già ammesso a risporo dall' in data 6-06-2022 (“la menomazione CP_1 accertata è la seguente: esiti di lussazione spalla destra. Esiti di sintesi chirurgica di lesione del sovraspinato spalla destra. Limitazione funzionale spalla destra. Grado complessivo: 10%”) nella incongrua misura del 10% e con indennità temporanea assoluta limitata al periodo dall'11.11.2021 al 1.03.2022. Concludeva chiedendo:
1) accertare e dichiarare in favore del sig. la permanenza Parte_1 dell'infortunio occorso in data 11.11.2021, per l'ulteriore periodo del 02.03.2022 sino all'11.9.2022 riconoscendone la indennità temporanea assoluta, ovvero al periodo che risulterà dall'istruttoria;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla quantificazione del danno biologico nella misura del 14 % ovvero in quella che risulterà dall'istruttoria;
3) per l'effetto condannare il resistente al pagamento della indennità temporanea assoluta per gli ulteriori giorni di infortunio dal 02.03.2022 al 11.09.2022, oltre accessori come per legge;
1 4) per l'effetto, riconoscere in favore del sig. il conseguente diritto all'indennizzo Pt_1 del danno biologico previsto ex art. 13, comma 2 let. a del D. Lvo. n. 38 del 2000, stabilito per le menomazioni dell'integrità psicofisica pari o inferiori al 16% o, nell'ipotesi di riconoscimento di maggior percentuale invalidante, della maggior somma determinata dall'ulteriore quota di rendita prevista dal comma 2 let. b), dell'art. 13, con conseguente condanna dell al pagamento di tale somma;
CP_1
5) accertare all'esito dell'effettuanda istruttoria l'esistenza di un danno biologico differenziale ulteriore e, per l'effetto, condannare l'Istituto adito ex. art. 1226 c.c. alla liquidazione del relativo indennizzo in capitale. Con vittoria di spese. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
In corso di causa veniva espletata C.T.U. medico-legale. All'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza contestuale. Osserva
Nel merito va osservato che l'assicurazione di cui al D.P.R. 1124/1965 non ha carattere generale ma trova applicazione esclusivamente con riferimento: 1) alle attività c.d.
“protette” di cui agli artt. 1 e 205 dello stesso testo normativo, nonché 2) alle categorie di soggetti espressamente indicati dallo stesso Testo Unico appena citato o da leggi ad esso collegate (si vedano al riguardo ad esempio gli artt.
4-8 del testo normativo in argomento); nonché 3) agli eventi dannosi previsti dalla stessa legge (vale a dire infortunio sul lavoro o sulle vie del lavoro come riportato dall'art. 2 e 210 del T.U. e malattia professionale come riportata agli artt. 3 e 211 del T.U.). Orbene la prova della sussistenza in concreto di tutte le condizioni suddette grava sulla parte ricorrente alla stregua dell'art. 2697 c.c.. Con riferimento, più specificamente, al concetto di infortunio sul lavoro l'art. 2 D.P.R. 1124/1965 sancisce che l'assicurazione in argomento comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni). Orbene, per “causa violenta” si fa riferimento a qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata, rechi appunto danno all'organismo del lavoratore (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 12559/2006). Secondo condivisibile giurisprudenza (si veda la citata Cass. civ., Sez. Lav., 12559/2006 condivisa anche da pronunce giurisprudenziali successive, si veda al riguardo Cass. civ., Sez. Lav., 18852/2010) gli elementi individuanti la nozione di “causa violenta” relativa all'infortunio sul lavoro sono: 1) la rapidità e la concentrazione della causa (che rappresentano il criterio discriminatorio tra infortuni sul lavoro, caratterizzati appunto da siffatti elementi, e le malattie professionali, caratterizzate invece da causa lenta); 2) l'esteriorità (e quindi la necessità del carattere esterno della causa rispetto al lavoratore, al riguardo si fa anche riferimento in dottrina alla distinzione tra: a) cause da energia meccanica;
b) cause da energia elettrica od elettromagnetica;
c) cause da energia atomica e nucleare;
d) cause da energia termica;
e) cause da sostanze tossiche;
f) cause di natura microbica e virale;
g) cause di natura psichica), e 3) l'efficienza causale tra la causa in
2 argomento ed il danno arrecato all'organismo del lavoratore che richiama il tema di portata più generale del nesso di causa e che “deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici”.
A fronte di tanto deve essere evidenziato che allorquando il privato chieda l'indennizzo per il danno biologico subito in conseguenza di un infortunio sul lavoro deve comunque dapprima allegare e poi dimostrare la sussistenza dell'infortunio sul lavoro (che costituisce appunto uno dei presupposti della tutela assicurata dall' . CP_1
La necessità della prova puntuale della dinamica dell'infortunio sul lavoro è imposta anche dalla necessità di procedere all'accertamento dell'efficienza causale tra la suddetta causa violenta ed il danno arrecato all'organismo del lavoratore. L'accertamento in merito alla sussistenza del nesso di causa non può essere, difatti, ragionevolmente operato, in via astratta, tra un fatto concretamente dimostrato (appunto le lesioni per cui si chiede l'indennizzo) ed un evento non dimostrato nelle sue concrete fattezze e nella sua concreta dinamica (e cioè l'asserito infortunio sul lavoro) ma può essere effettuato solo tra eventi storici specifici e ben individuati nelle loro connotazioni.
Nel caso di specie, attesa la data in cui è stata denunciata la malattia professionale, trova applicazione la disciplina di cui al d.lgs.n.38/2000, che prevede il nuovo indennizzo per i danni sofferti in conseguenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali verificatisi o denunciate a decorrere dal 25.7.2000. Ai sensi del predetto d.lgs.n.38/2000 l'indennizzo del danno biologico viene erogato sotto forma di capitale per gradi d'invalidità pari o superiori al 6% e inferiori al 16%, e in rendita a partire dal 16%.
In particolare, può ritenersi accertata la derivazione eziologica tra l'infortunio occorso alla ricorrente in data 11-11-2021, durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, e il danno biologico subito. Ciò posto, la consulenza tecnica d'ufficio – espletata dal dott. , Persona_1 cui è stato affidato l'incarico di determinare “- specificando i criteri di determinazione ed applicando il criterio della maggiore probabilità- la durata complessiva della malattia derivata dall'evento per cui è causa (avendo ascritto a malattia comune il periodo dal CP_1
2 al 31 marzo 2022) e l'ammontare percentuale del danno biologico (avendo CP_1 riconosciuto il 10%)” - ha consentito di appurare che, a seguito del citato infortunio, il ricorrente ha riportato “Trauma spalla destra con lussazione antero -inferiore dell'articolazione scapolo -omerale e lesione sub -totale del tendine del sovraspinoso”. L'Ausiliario ha inoltre affermato che “Il nesso di causalità è attendibile. Sono residuati postumi permanenti, valutabili allo stato con il 12% (dodici per cento) di danno biologico, con rif. e per analogia a cod.223 e 36 sec. Tab. (D.M. 12-7-2000). Il CP_1 periodo di inabilità temporanea è stato di gg.266 (dal 11-11-21 al 11-9-22).
3 Questo giudice ritiene condivisibili le valutazioni espresse dal C.T.U., fondate sull'esame anamnestico delle condizioni di salute della parte ricorrente ed immuni da vizi logici o da contraddizioni.
Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – vanno poste a carico dell' . CP_1
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso dell'11.3.2004, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte CP_1 ricorrente, in conseguenza dell'infortunio per cui è causa la maggiore prestazione di legge correlata ad un grado d'inabilità permanente del 12 %,;
- dichiara che all'infortunio per cui è causa è seguito il maggiore periodo di inabilità temporanea assoluta dalla data del 11-11-2021 sino al 11-09-2022; condanna l al pagamento della maggiore prestazione per tale titolo dovuta con CP_1 accessori di legge;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi € 1.600,00, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge;
con distrazione;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Foggia, 14/05/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza 14/05/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DI NATALE FRANCESCOParte_1 ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. PALUMBO CLAUDIACP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso depositato in data 08/03/2023 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di ottenere la maggiore percentuale di danno rispetto a quella CP_1 riconosciuta dall conseguita all'infortunio sul lavoro avvenuto in data 11-11-2021; CP_1
l'evento era stato già ammesso a risporo dall' in data 6-06-2022 (“la menomazione CP_1 accertata è la seguente: esiti di lussazione spalla destra. Esiti di sintesi chirurgica di lesione del sovraspinato spalla destra. Limitazione funzionale spalla destra. Grado complessivo: 10%”) nella incongrua misura del 10% e con indennità temporanea assoluta limitata al periodo dall'11.11.2021 al 1.03.2022. Concludeva chiedendo:
1) accertare e dichiarare in favore del sig. la permanenza Parte_1 dell'infortunio occorso in data 11.11.2021, per l'ulteriore periodo del 02.03.2022 sino all'11.9.2022 riconoscendone la indennità temporanea assoluta, ovvero al periodo che risulterà dall'istruttoria;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla quantificazione del danno biologico nella misura del 14 % ovvero in quella che risulterà dall'istruttoria;
3) per l'effetto condannare il resistente al pagamento della indennità temporanea assoluta per gli ulteriori giorni di infortunio dal 02.03.2022 al 11.09.2022, oltre accessori come per legge;
1 4) per l'effetto, riconoscere in favore del sig. il conseguente diritto all'indennizzo Pt_1 del danno biologico previsto ex art. 13, comma 2 let. a del D. Lvo. n. 38 del 2000, stabilito per le menomazioni dell'integrità psicofisica pari o inferiori al 16% o, nell'ipotesi di riconoscimento di maggior percentuale invalidante, della maggior somma determinata dall'ulteriore quota di rendita prevista dal comma 2 let. b), dell'art. 13, con conseguente condanna dell al pagamento di tale somma;
CP_1
5) accertare all'esito dell'effettuanda istruttoria l'esistenza di un danno biologico differenziale ulteriore e, per l'effetto, condannare l'Istituto adito ex. art. 1226 c.c. alla liquidazione del relativo indennizzo in capitale. Con vittoria di spese. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
In corso di causa veniva espletata C.T.U. medico-legale. All'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza contestuale. Osserva
Nel merito va osservato che l'assicurazione di cui al D.P.R. 1124/1965 non ha carattere generale ma trova applicazione esclusivamente con riferimento: 1) alle attività c.d.
“protette” di cui agli artt. 1 e 205 dello stesso testo normativo, nonché 2) alle categorie di soggetti espressamente indicati dallo stesso Testo Unico appena citato o da leggi ad esso collegate (si vedano al riguardo ad esempio gli artt.
4-8 del testo normativo in argomento); nonché 3) agli eventi dannosi previsti dalla stessa legge (vale a dire infortunio sul lavoro o sulle vie del lavoro come riportato dall'art. 2 e 210 del T.U. e malattia professionale come riportata agli artt. 3 e 211 del T.U.). Orbene la prova della sussistenza in concreto di tutte le condizioni suddette grava sulla parte ricorrente alla stregua dell'art. 2697 c.c.. Con riferimento, più specificamente, al concetto di infortunio sul lavoro l'art. 2 D.P.R. 1124/1965 sancisce che l'assicurazione in argomento comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni). Orbene, per “causa violenta” si fa riferimento a qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata, rechi appunto danno all'organismo del lavoratore (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 12559/2006). Secondo condivisibile giurisprudenza (si veda la citata Cass. civ., Sez. Lav., 12559/2006 condivisa anche da pronunce giurisprudenziali successive, si veda al riguardo Cass. civ., Sez. Lav., 18852/2010) gli elementi individuanti la nozione di “causa violenta” relativa all'infortunio sul lavoro sono: 1) la rapidità e la concentrazione della causa (che rappresentano il criterio discriminatorio tra infortuni sul lavoro, caratterizzati appunto da siffatti elementi, e le malattie professionali, caratterizzate invece da causa lenta); 2) l'esteriorità (e quindi la necessità del carattere esterno della causa rispetto al lavoratore, al riguardo si fa anche riferimento in dottrina alla distinzione tra: a) cause da energia meccanica;
b) cause da energia elettrica od elettromagnetica;
c) cause da energia atomica e nucleare;
d) cause da energia termica;
e) cause da sostanze tossiche;
f) cause di natura microbica e virale;
g) cause di natura psichica), e 3) l'efficienza causale tra la causa in
2 argomento ed il danno arrecato all'organismo del lavoratore che richiama il tema di portata più generale del nesso di causa e che “deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici”.
A fronte di tanto deve essere evidenziato che allorquando il privato chieda l'indennizzo per il danno biologico subito in conseguenza di un infortunio sul lavoro deve comunque dapprima allegare e poi dimostrare la sussistenza dell'infortunio sul lavoro (che costituisce appunto uno dei presupposti della tutela assicurata dall' . CP_1
La necessità della prova puntuale della dinamica dell'infortunio sul lavoro è imposta anche dalla necessità di procedere all'accertamento dell'efficienza causale tra la suddetta causa violenta ed il danno arrecato all'organismo del lavoratore. L'accertamento in merito alla sussistenza del nesso di causa non può essere, difatti, ragionevolmente operato, in via astratta, tra un fatto concretamente dimostrato (appunto le lesioni per cui si chiede l'indennizzo) ed un evento non dimostrato nelle sue concrete fattezze e nella sua concreta dinamica (e cioè l'asserito infortunio sul lavoro) ma può essere effettuato solo tra eventi storici specifici e ben individuati nelle loro connotazioni.
Nel caso di specie, attesa la data in cui è stata denunciata la malattia professionale, trova applicazione la disciplina di cui al d.lgs.n.38/2000, che prevede il nuovo indennizzo per i danni sofferti in conseguenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali verificatisi o denunciate a decorrere dal 25.7.2000. Ai sensi del predetto d.lgs.n.38/2000 l'indennizzo del danno biologico viene erogato sotto forma di capitale per gradi d'invalidità pari o superiori al 6% e inferiori al 16%, e in rendita a partire dal 16%.
In particolare, può ritenersi accertata la derivazione eziologica tra l'infortunio occorso alla ricorrente in data 11-11-2021, durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, e il danno biologico subito. Ciò posto, la consulenza tecnica d'ufficio – espletata dal dott. , Persona_1 cui è stato affidato l'incarico di determinare “- specificando i criteri di determinazione ed applicando il criterio della maggiore probabilità- la durata complessiva della malattia derivata dall'evento per cui è causa (avendo ascritto a malattia comune il periodo dal CP_1
2 al 31 marzo 2022) e l'ammontare percentuale del danno biologico (avendo CP_1 riconosciuto il 10%)” - ha consentito di appurare che, a seguito del citato infortunio, il ricorrente ha riportato “Trauma spalla destra con lussazione antero -inferiore dell'articolazione scapolo -omerale e lesione sub -totale del tendine del sovraspinoso”. L'Ausiliario ha inoltre affermato che “Il nesso di causalità è attendibile. Sono residuati postumi permanenti, valutabili allo stato con il 12% (dodici per cento) di danno biologico, con rif. e per analogia a cod.223 e 36 sec. Tab. (D.M. 12-7-2000). Il CP_1 periodo di inabilità temporanea è stato di gg.266 (dal 11-11-21 al 11-9-22).
3 Questo giudice ritiene condivisibili le valutazioni espresse dal C.T.U., fondate sull'esame anamnestico delle condizioni di salute della parte ricorrente ed immuni da vizi logici o da contraddizioni.
Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – vanno poste a carico dell' . CP_1
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso dell'11.3.2004, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte CP_1 ricorrente, in conseguenza dell'infortunio per cui è causa la maggiore prestazione di legge correlata ad un grado d'inabilità permanente del 12 %,;
- dichiara che all'infortunio per cui è causa è seguito il maggiore periodo di inabilità temporanea assoluta dalla data del 11-11-2021 sino al 11-09-2022; condanna l al pagamento della maggiore prestazione per tale titolo dovuta con CP_1 accessori di legge;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi € 1.600,00, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge;
con distrazione;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Foggia, 14/05/2025
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dott. Severino Antonucci
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