Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/03/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. 1105/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 13/06/2023 promossa da
(C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. LILLO ANTONELLA e dell'avv. CORLETTO P.IVA_1
PAOLO; ; Parte_2
- parte appellante - contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
CANDIAGO ALBERTO e LA EF;
- parte appellata -
Avente a oggetto: - Appello avverso la sentenza del tribunale di Treviso n. Pt_3
399/2023 pubblicata in data 09/03/2023.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 6 marzo 2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte appellante
In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa l'atto di citazione in appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 399/2023 del Tribunale di Treviso – R.G. n.
570/2021 – depositata in data 10.03.2023 e notificata il 5.05.2023, accogliendo le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Respingersi l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per le
-1-
nata a [...] il [...] e residente in [...], Via dei Giuseppini n.
40, nella sua qualità di garante della fallita A&V S.r.l., a pagare in favore di
[...]
in persona del Presidente e legale Parte_1
rappresentante, le seguenti somme: euro 31.273,64 per capitale, interessi e spese alla data del 2 ottobre 2020 per residuo mutuo chirografario n. 10019467 garantito dal Fondo di Garanzia-
Mediocredito Centrale S.p.a. n. 10019467 di originari euro 100.000,00 stipulato in data 29 settembre 2015, oltre agli interessi al tasso del 7% dal 3 ottobre 2020 al saldo effettivo sulla somma capitale di euro 28.652,52; euro 201.706,46 per capitale, interessi e spese alla data del 2 ottobre 2020, per residuo mutuo fondiario n. 10009863 di originari euro 250.000,00 stipulato in data 9 ottobre 2012 con atto a rogito del dottor Notaio in CA Persona_1
VE (TV), rubricato ai numeri 204419 Rep. e 23377 Racc., oltre agli interessi al tasso del 6% dal 3 ottobre 2020 al saldo effettivo sulla somma capitale di euro
162.025,01”.
Oltre alle spese della procedura monitoria (liquidate in euro 406,50 per esborsi, euro
2.135,00 per compenso, oltre accessori di legge), del giudizio di primo grado
(calcolate in euro 9.850,00 oltre spese generali, C.P.A. e IVA, come da riferimenti tabellari di valore medio e senza conteggio per la fase decisionale, non essendo intervenuto lo scambio delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.) e del presente giudizio di appello.
In ogni caso richiamato ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
Parte appellata
NEL MERITO,
-2- IN VIA PRINCIPALE
Disattesa ogni diversa istanza, domanda e/o eccezione, rigettarsi l'appello promosso da in quanto infondato in fatto e Parte_1 in diritto per i motivi illustrati in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata sui capi impugnati dall'appellante.
IN VIA INCIDENTALE
In parziale riforma della sentenza n. 399/2023 del Tribunale di Treviso, emessa e pubblicata in data 09.03.2023 e notificata in data 05.05.2023, condannarsi
[...] all'integrale pagamento in favore della Parte_1
signora delle spese legali relative al primo grado di giudizio, da CP_1
liquidarsi secondo i parametri medi di cui al D.M. 10.03.2014, n. 55, così come modificato dal D.M. 13.08.2022, n. 147 e ss. modifiche e/o integrazioni.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede, laddove non sia già stato acquisito, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, compreso il fascicolo relativo al sub-procedimento cautelare R.G. n. 570-1/2021.
Con ogni più ampia riserva.
Motivi della decisione
In fatto e diritto.-
1. Con atto di citazione notificato in data 22 gennaio 2021 CP_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
3194/2020 emesso dal Tribunale di Treviso, con il quale le si ingiungeva, nella sua qualità di garante della società fallita A&V S.r.l., di pagare in favore di
[...]
la somma complessiva di euro 232.980,10. Parte_1
A sostegno dell'opposizione si deduceva: a) la decadenza della creditrice dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione di un'azione giudiziale nel termine previsto per legge;
b) il difetto di prova scritta del credito azionato in via monitoria.
2. nel costituirsi in giudizio, contestava Parte_1
-3- l'opposizione, deducendo:
a) che l'opponente aveva rilasciato una fideiussione c.d. “a prima richiesta”, cosicché
“l'onere di cui all'art. 1957 c.c. poteva essere ottemperato con un'intimazione stragiudiziale di pagamento”, onde la diffida di pagamento del 29 novembre 2016 aveva certamente impedito il termine di decadenza in parola dal giorno stesso della sua decorrenza;
b) che la documentazione dimessa agli atti era comunque sufficiente ai fini della determinazione tanto dei tassi corrispettivo e di mora, quanto del costo complessivo del finanziamento, ferma comunque l'ulteriore produzione dell'estratto conto attestante l'erogazione del mutuo chirografario n. 10019467 e del mutuo fondiario n. 10009863.
3.
1. Con la sentenza qui appellata il tribunale di Treviso ha accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto con il quale, su richiesta della CP_1 [...]
(d'ora in avanti anche solo Controparte_2
“banca”) le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 232.980,10, quale fideiussore della società (poi fallita) A&V s.r.l.
3.1.1. Il tribunale ha ritenuto la banca decaduta dalla garanzia ex art. 1957 c.c., in quanto, dopo la missiva del 29-11-2016 con la quale aveva comunicato alla debitrice principale e alla garante la decadenza dal beneficio del termine e intimato il rientro del debito, era “rimasta inerte sino all'invio di un'ulteriore diffida alla garante in data
10-7-2017”.
Pur dando atto che tale comportamento della banca poteva essere stata indotto dalla richiesta di rientro avanzata dalla debitrice principale con lettera del 13-2-2017, il tribunale ha ritenuto che, non constando la conoscenza di tale missiva ovvero delle sottese trattative, da parte della garante, il termine decadenziale di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. fosse maturato, essendo intercorsi oltre sette mesi tra l'invio della prima e della seconda diffida.
3.1.2. Il tribunale ha altresì escluso che l'intimazione stragiudiziale del 29-11-2016 potesse valere a escludere la decadenza, in quanto si tratta di attività posta in essere contestualmente alla scadenza dell'obbligazione principale e non già successivamente, come riteneva fosse richiesto alla luce dell'art. 1957 c.c., in particolare dall'utilizzo del termine “istanze” che – a suo dire – avrebbe imposto di
-4- “escludere che entrambe le attività (ovvero quella che determina la scadenza dell'obbligazione e quella di proposizione delle istanze) possano essere effettuate peri il mezzo di un'unica comunicazione, come avvenuto nel caso di specie, con il telegramma inviato alla garante il 29-11-2016” (sentenza appellata, pag. 3 s.).
4. Con l'appello si formulano due motivi.
4.1. Con il primo si sottopone a critica la sentenza nella individuazione del dies a quo per la proposizione delle istanze di cui all'art. 1957 c.c., sostenendosi che:
a) la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. determina l'immediata scadenza dell'obbligazione, nel mentre l'intimazione di pagamento entro 3 gg. dal ricevimento della comunicazione si riferisce ad un'obbligazione già esigibile;
si rimarca che la banca con la missiva de qua aveva chiaramente esplicitato che dopo i tre giorni avrebbe avviato “tutte le azioni legali ritenute idonee per il recupero forzoso del proprio credito”, onde il termine di scadenza andrebbe individuato con il giorno di ricezione delle comunicazione (29 novembre 2016);
b) l'art. 1957 c.c. in nessun modo preclude una contestualità fra la scadenza dell'obbligazione e il diligente avvio delle iniziative di recupero del credito, non potendo rilevare che la banca con un unico documento abbia comunicato tanto la decadenza dal beneficio del termine quanto impedito la decadenza ex art. 1957 c.c.;
c) la ratio della previsione contenuta nell'art. 1957 c.c. ossia l'esigenza di certezza dell'obbligo di garanzia prestata dal fideiussore a favore del debitore principale certamente consente e, anzi, incoraggia una reazione pronta e immediata del creditore, come nella specie, ove la banca ha agito immediatamente, alla scadenza stessa dell'obbligazione.
4.2. Il secondo motivo prende le mosse dalla constatazione, fatta propria anche dal tribunale, che in ipotesi di fideiussione “a prima richiesta” o “a semplice richiesta”, come nella specie, l'iniziativa che il creditore è tenuto ad intraprendere può anche essere rappresentata da una richiesta stragiudiziale, per ribadire di avere, con un medesimo atto, comunicato la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
e l'intimazione al pagamento del dovuto, così soddisfacendo l'onere stabilito dall'art.
-5- 1957 c.c.
La banca ricorda inoltre che, lungi dal “sospendere” le proprie iniziative contro il debitore, come opinato dal tribunale, le aveva immediatamente avviate con il menzionato telegramma e, a seguito dell'interruzione delle trattative per il rientro del debito:
- aveva inviato un'ulteriore diffida di pagamento (in data 10.7.2017 – cfr. doc. 13 monitorio);
- aveva depositato domanda di ammissione al passivo del fallimento della debitrice principale (in data 7.11.2017 – cfr. doc. 7);
- aveva poi depositato il ricorso monitorio nei confronti della garante (nel mese di ottobre 2020 – cfr. doc 3 fascicolo di I grado); così rendendo evidente la sua “ferma intenzione di non rinunciare né al credito né alla garanzia prestata dalla Sig.ra ”. CP_1
5.
1. La parte appellata ha richiamato la concessione del termine di tre giorni allo scadere soltanto dei quali nella missiva 29-11-2016 veniva prefigurata la risoluzione dei rapporti, evidenziando come - pertanto - non vi fosse una richiesta di immediato pagamento conseguente alla decadenza dal beneficio del termine, dal che si dovrebbe desumere che i rapporti con la banca “si sono definitivamente risolti – e
l'obbligazione garantita scaduta in senso tecnico – una volta decorsi giorni tre dall'intimazione di pagamento 29-10-2016 in assenza di pagamento”.
5.2. Ha inoltre ricordato che a distanza di sette mesi la banca aveva inviato altra comunicazione con la quale si comunicava nuovamente la decadenza dal beneficio del termine e si intima il pagamento entro cinque giorni.
5.3. Da ultimo la parte appellata ha allegato di essersi avveduta che il telegramma
29-11-2016 sarebbe pervenuto a “prima ancora che la banca CP_1
comunicasse alla obbligata principale la decadenza dal beneficio del termine e, chiaramente, prima che fosse decorso il termine di tre giorni concesso dalla banca per adempiere, momento a partire dal quale può ritenersi scaduta, in senso tecnico,
l'obbligazione garantita”.
5.4. L'appellata soggiunge che era stata la stessa banca nei suoi atti difensivi (sia in sede di subprocedimento cautelare che in sede di comparsa di risposta) a
-6- riconoscere di aver sospeso il recupero del credito in conseguenza del piano di rientro proposto dalla debitrice principale. E, come già ritenuto dal tribunale, tale
“piano di rientro” o proroga di pagamento concessa dal creditore al debitore principale senza alcun coinvolgimento del fideiussore non potrebbero rilevare sul termine di scadenza ex art. 1957 c.c. previsto a tutela del garante.
6. in via incidentale ha impugnato la sentenza di primo grado nella CP_1
parte in cui ha disposto la compensazione delle spese legali.
7. I due motivi sollevano questioni intimamente connesse e possono, pertanto, trovare una congiunta trattazione, previa formazione di un loro gradato elenco, in modo tale da procedere alla disamina di esse secondo un ordinato iter logico- giuridico. Le questioni possono sintetizzarsi nelle seguenti:
a.) idoneità della diffida stragiudiziale ad assolvere all'onere stabilito dall'art. 1957
c.c.;
b.) necessità di una separata attività a carico del creditore, rispettivamente volta alla scadenza dell'obbligazione e alle “iniziative” previste nell'art. 1957 c.c.;
c.) verifica della effettuazione dell'iniziativa da parte del creditore nel termine stabilito.
Sub a.)
Va, innanzi tutto constatato, che il tribunale ha ritenuto che “alla luce della clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione in questione (cfr. doc. 12 monitorio)” l'onere per il creditore di attivarsi nel termine semestrale “deve ritenersi soddisfatto anche da una richiesta stragiudiziale di pagamento” (sentenza appellata, pag. 3) con statuizione neppure attinta da alcun motivo di impugnazione e, pertanto, ormai passata in cosa giudicata.
In ogni caso va verificato che all'articolo 5 della fideiussione rilasciata dalla CP_1 si prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese” (doc. 12 fascicolo monitorio).
Ciò posto, come di recente osservato da Cass. 835/2025, «se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto
-7- ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III,
21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n.
30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.). Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere “a semplice richiesta scritta”, clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità, per cui, come correttamente statuito dalla corte d'appello, la lettera di messa in mora del 15.10.2015 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale (cfr. p. 11 sentenza impugnata n.
857/2022, in cui la Corte d'appello fa riferimento all'art. 7 della fideiussione)».
-8- Alla stregua di questo ricevuto insegnamento, che questa corte condivide e fa proprio, occorre ritenere che, nel caso di specie, il creditore poteva assolvere all'onere di assumere le iniziative di cui all'art. 1957 c.c. non necessariamente mediante iniziative giudiziali, ma anche con mezzi stragiudiziali, quali una intimazione o una diffida, come del resto ritenuto anche dal tribunale nella gravata sentenza, senza essere stato fatto oggetto di alcuno specifico motivo di appello.
Sub b.)
Quanto alla tesi secondo cui l'art. 1957 c.c. stabilirebbe l'esigenza che il creditore duplichi le sue attività non potendo ricorrere a un atto con il quale, contestualmente, renda esigibile la prestazione e diffidi il debitore ad adempiere, si tratta di assunto in alcun modo condivisibile.
Non solo si tratta di interpretazione del tutto priva di riscontri giurisprudenziali (che, anzi, attestano il costante riconoscimento della legittimità di una tale prassi, come nelle decisioni sopra richiamate sub a.), ma anche privo di effettivi riscontri nel tenore letterale della disposizione normativa, nella quale nulla autorizza a pretendere che il creditore debba separatamente provvedere con due distinti atti a determinare la scadenza dell'obbligazione e all'avvio delle iniziative contro il debitore.
Come correttamente osserva la difesa dell'appellante, “a nulla può rilevare il fatto che la abbia comunicato, mediante un unico documento, tanto la decadenza dal Pt_1 beneficio del termine ex art. 1186 c.c., quanto impedito la decadenza di cui all'art.
1957 c.c. La contestualità che asseritamente viene censurata dal Giudice di prime cure dovrebbe infatti essere apprezzata sotto il solo profilo cronologico (prima l'una, poi l'altra) e mai sotto quello materiale (ovvero se entrambi gli effetti derivino o meno da un unico documento)” (appello, pag. 8).
La circostanza che il creditore abbia trasmesso in un unico documento due distinte comunicazioni (decadenza dal beneficio del termine e intimazione di pagamento) è del tutto irrilevante sotto il profilo sostanziale, alla luce del quale è sufficiente constatare l'idoneità della prima dichiarazione a determinare la decadenza dal beneficio del termine e della seconda dichiarazione a intimare il pagamento dell'intera somma dovuta.
Anche la ratio dell'art. 1957 c.c., del resto, milita a favore dell'interpretazione
-9- propugnata, in quanto l'esigenza di non lasciare il fideiussore esposto per un tempo indeterminato all'obbligo di garanzia in attesa delle iniziative del creditore che fa conto sull'esistenza della fideiussione, è senza dubbio pienamente assolta con l'immediata e contestuale attivazione da parte del creditore stesso.
Pare indubbio che se la previsione della disposizione normativa menzionata è diretta a far sì che il creditore prenda sollecite iniziative contro il debitore principale per recuperare il suo credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa, con una iniziativa assunta immediatamente una tale esigenza viene ampiamente soddisfatta.
La motivazione spesa sul punto dal tribunale non può pertanto essere condivisa.
Sub c.)
1. Appurata la sufficienza dell'atto stragiudiziale ed escluso che l'art. 1957 c.c. imponga al creditore di duplicare le sue attività per assolvere all'onere nella menzionata disposizione normativa richiamato, va verificato se risulti l'effettuazione da parte della banca della intimazione stragiudiziale anche contestualmente alla scadenza dell'obbligazione
È opportuno muovere dal rilievo che i rapporti contrattuali esistenti fra la debitrice principale e la banca erano due mutui (uno chirografario e uno fondiario con scadenze al 2020 e al 2021) e riportare il tenore testuale del telegramma in questione: “… comunichiamo decadenza beneficio del termine e vi intimiamo il pagamento entro 3 gg. dal ricevimento della presente … in difetto di pagamento entro il termine sopra indicato, tutti i rapporti contrattuali a voi intestati si intenderanno definitivamente risolti, con contestuale segnalazione a sofferenze del vostro nominativo presso la banca d'Italia, così come previsto dalle istruzioni di vigilanza. Inoltre la banca, decorso inutilmente il termine di cui sopra, si riterr libera di avviare tutte le azioni legali ritenute idonee per il recupero forzoso del proprio credito, con ulteriore aggravio di spese a vostro esclusivo carico”
Ciò premesso, mette conto evidenziare che si tratta di interpretare la volontà della banca espressa nella riportata comunicazione 29-11-2016 e, in particolare, se possa esservi dubbio sulla scadenza dell'obbligazione.
È certo che con tale comunicazione per entrambi tali rapporti la banca con il
-10- telegramma 29-11-2016 provvide a comunicare la decadenza dal beneficio del termine, essendo chiaro e inequivoco il richiamo a tale decadenza operato, il che comporta come espressamente previsto dall'art 1186, che “il creditore può esigere immediatamente la prestazione”.
Alla stregua dell'indicato tenore letterale della missiva non può dunque fondatamente dubitarsi della volontà dell'istituto di credito di avvalersi della decadenza del beneficio del termine e della conseguente sua facoltà di esigere immediatamente tutto il debito residuo, che infatti indicava puntualmente nella connessa richiesta di pagamento.
Né a differenti esiti può condurre la circostanza che la banca, nell'intimare il pagamento di tutte le somme relative ai due mutui, abbia indicato un termine di tre giorni, decorso il quale prefigurava la risoluzione dei rapporti (“vi intimiamo il pagamento entro tre giorni … in difetto di pagamento entro il termine sopra indicato tutti i rapporti contrattuali a voi intestati si intenderanno definitivamente risolti” e la banca “decorso inutilmente il termine di cui sopra, si riterrà libera di avviare tutte le azioni …”), in quanto non si tratta di profilo tale da comportare un'effettiva immutazione della situazione già determinatasi a seguito della decadenza dal beneficio del termine e, dunque, della scadenza dell'obbligazione.
Altro è la “scadenza” dell'obbligazione garantita (la restituzione delle somme dei due mutui) che venne dalla medesima banca provocata mediante il ricorso alla decadenza dal beneficio del termine con il telegramma 29-11-2016, che ha determinato l'immediata esigibilità della prestazione – come previsto dall'art. 1186
c.c. – e, per ciò solo, la sua “scadenza”; altro è il destino dei “rapporti” ai quali pure in quella missiva si fa riferimento con la notazione che sarebbero stati “definitivamente risolti” e con la prospettazione di attivare ogni opportuna azione legale.
La circostanza che, ai fini della risoluzione dei rapporti la banca abbia stabilito un termine di tre giorni è, dunque, un profilo, rispetto alla già avvenuta scadenza dell'obbligazione di restituzione delle somme, diverso e collaterale, inidoneo a infirmare la già avvenuta scadenza dell'obbligazione.
Il termine di tre giorni, quindi, poteva consentire al più, nel caso in cui il debitore avesse provveduto all'integrale pagamento del richiesto, ad evitare la pur prefigurata definitiva risoluzione di tutti i rapporti, ma certamente in nulla poteva rilevare ai fini di
-11- un'obbligazione, questa sì, ormai “definitivamente” scaduta.
Appurato che la volontà della banca – mediante l'avvalimento della decadenza dal beneficio del termine – era diretta alla immediata esigibilità di tutte le somme residue da parte del mutuatario, occorre ritenere che il debito fosse “scaduto”, constatando inoltre la presenza della intimazione di pagamento pure in detta missiva espressa e, dunque, l'adozione delle “istanze” previste nell'art. 1957 c.c.
E un tanto è sufficiente – alla luce della ricordata clausola “a semplice richiesta scritta” – per ritenere assolto per il creditore all'onere di avviare le iniziative ai sensi dell'art. 1957 c.c. nel termine semestrale.
2. Che poi la banca abbia rinnovato anche successivamente tale intimazione
(segnatamente in data 10-7-2017) è profilo del tutto inidoneo a togliere in qualche modo rilievo alla già avvenuta scadenza del termine e al già intimato pagamento di tutto il debito residuo, attività già in precedenza compiute e che valgono ad assolvere agli oneri stabiliti dall'art. 1957 citato.
3. Quanto poi alla circostanza, della quale l'appellata sostiene di essersi avveduta soltanto in questa sede “esaminando nuovamente i documenti processuali” ossia il telegramma destinato alla sarebbe stato recapitato qualche ora prima di CP_1
quello indirizzato alla debitrice principale si tratta di prospettazione del tutto nuova, mai neppure adombrata in primo grado e affacciata per la prima volta in questa sede di appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Si tratta, inoltre, di un profilo del tutto irrilevante, posto che non è chiaro in cosa possa dolersi la garante nell'aver ricevuto qualche istante prima la comunicazione relativa alla volontà della banca di provocare la scadenza dei debiti garantiti e di avviare le iniziative nei confronti del debitore.
In ogni caso, è dirimente osservare che, trattandosi di obbligazione solidale, il creditore può agire indifferentemente contro il debitore o il garante e che entrambe le raccomandate recano sia la decadenza dal beneficio del termine con riguardo all'obbligazione della società debitrice sia l'intimazione di pagamento.
4. Verificato il tempestivo adempimento all'onere di assumere le iniziative di cui al più volte ricordato art. 1957, restano assorbite tutte le ulteriori questioni attinenti alla
“sospensione” o meno delle iniziative da parte della banca in ragione della richiesta
-12- di rientro avanzata dalla debitrice principale (richiesta che – se mai – avrebbe potuto rilevare ai fini della verifica della diligente coltivazione delle iniziative da parte della banca, se fosse stato dedotto in causa tale profilo).
8. In definitiva, l'appello è fondato e va accolto, con riforma della impugnata sentenza e con accoglimento della domanda della banca di condanna della al CP_1
pagamento delle seguenti somme:
- euro 31.273,64 per capitale, interessi e spese alla data del 2 ottobre 2020 per residuo mutuo chirografario n. 10019467 garantito dal Fondo di Garanzia-
Mediocredito Centrale S.p.a. n. 10019467 di originari euro 100.000,00 stipulato in data 29 settembre 2015, oltre agli interessi al tasso del 7% dal 3 ottobre 2020 al saldo effettivo sulla somma capitale di euro 28.652,52;
- euro 201.706,46 per capitale, interessi e spese alla data del 2 ottobre 2020, per residuo mutuo fondiario n. 10009863 di originari euro 250.000,00 stipulato in data 9 ottobre 2012 con atto a rogito del dottor Notaio in Persona_1
CA VE (TV), rubricato ai numeri 204419 Rep. e 23377 Racc., oltre agli interessi al tasso del 6% dal 3 ottobre 2020 al saldo effettivo sulla somma capitale di euro 162.025,01;
Non può procedersi al rigetto dell'opposizione e alla conferma del decreto ingiuntivo, in quanto all'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo da parte del tribunale consegue la definitiva caducazione del provvedimento monitorio e la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello non determina la
“riviviscenza” del decreto ingiuntivo revocato (Cass. 20868/2017), onde il dispositivo va correttamente conformato in termini di condanna degli opponenti al pagamento della somma corrispondente a quella portata dal decreto ingiuntivo revocato.
L'accoglimento dell'appello principale, con condanna della alle somme CP_1 oggetto del provvedimento monitorio, comporta l'assorbimento di quello incidentale, incentrato sulla pretesa erroneità della regolamentazione delle spese processuali seguita dal tribunale.
Alla stregua dell'esito complessivo della controversia va ritenuta la soccombenza della parte appellata e le spese processuali vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei
-13- valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), tranne che per la fase istruttoria in primo grado, liquidata nei minimi in assenza di assunzione delle prove e tenuto conto della nota spese prodotta.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 399/2023 del tribunale di
[...]
Treviso - e in riforma di tale sentenza - così definitivamente decide:
1.) condanna a pagare in favore di CP_1 Parte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante, le
[...]
seguenti somme:
1.1. euro 31.273,64 per capitale, interessi e spese alla data del 2 ottobre
2020 per residuo mutuo chirografario n. 10019467, oltre agli interessi al tasso del 7% dal 3 ottobre 2020 al saldo effettivo sulla somma capitale di euro 28.652,52;
1.2. euro 201.706,46 per capitale, interessi e spese alla data del 2 ottobre
2020, per residuo mutuo fondiario n. 10009863, oltre agli interessi al tasso del 6% dal 3 ottobre 2020 al saldo effettivo sulla somma capitale di euro 162.025,01;
2.) condanna a rifondere alla parte appellante le spese CP_1
processuali da questa sostenute nei due gradi di giudizio, spese che liquida, quanto al primo grado, in € 11.268,00 per compenso e, quanto al presente grado, in € 9.991,00 per compenso, oltre – per entrambi i gradi – al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti
Venezia, 13 marzo 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
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