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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/02/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15197/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 15197/2023, promosso da: nato a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv. Domenico LAMMARDO e Salvatore CANTELMI;
RICORRENTE contro
(Questura di Bergamo); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 2.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato l'11.12.2023, ha impugnato il provvedimento n. prot. Parte_1
Cat.2°/9700/IMM/IIISEZ/2022/CM/416 dell'8.11.2022 (notificatogli il 12.10.2023), con cui la Questura di Bergamo ha revocato la carta di soggiorno a tempo indeterminato per familiare di cittadino dell'Unione europea n. a lui rilasciata in data 13.1.2006 in qualità di coniuge della cittadina NU IT . Parte_2
Il provvedimento impugnato si fonda sul rilievo che il ricorrente è stato condannato per reati in materia di sostanze stupefacenti:
- con sentenza emessa dal Tribunale di Monza il 12.11.2018, irrevocabile dal il 22.1.2018, alla pena di anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa,
- con sentenza emessa dal Tribunale di Lecco il 19.10.2017, irrevocabile dal 20.11.2017, alla pena di anni uno, mesi undici, giorni quindici di reclusione ed euro 3.500,00 di multa.
Nel ricorso (sottoscritto dal solo avv. Lammardo), lo straniero ha contestato le valutazioni operate dall'amministrazione, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con condanna dell'amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite (da distrarsi in favore del “procuratore antistatario”).
Pag. 1 di 4 2. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
Brescia, in data 24.6.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato in punto di pericolosità sociale dello straniero e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione redatta dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo, nella quale vengono ribaditi i motivi della revoca della carta di soggiorno.
3. Espletata l'istruttoria, il Giudice ha fissato per la discussione l'udienza del 2.1.2025, disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In data 27.12.2024, il difensore di ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui ha Parte_1 insistito per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice l'ha trattenuta in riserva.
Ritenuto in diritto
1. Occorre premettere che oggetto del presente giudizio non sono gli eventuali vizi del procedimento amministrativo o del procedimento impugnato, bensì il diritto soggettivo del ricorrente a ottenere il rilascio del titolo di soggiorno invocato. Di qui l'irrilevanza di qualsiasi doglianza in ordine a vizi di legittimità che avrebbero inficiato il provvedimento amministrativo.
Va parimenti osservato che è inammissibile la domanda di parte ricorrente diretta all'annullamento del provvedimento impugnato, atteso che la legge (v. l'art. 2 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non attribuisce tale potere al Giudice ordinario, al quale spetta soltanto accertare la sussistenza del diritto azionato e asseritamente conculcato dal comportamento dell'amministrazione.
Tuttavia, sebbene l'istante abbia richiesto nelle conclusioni l'annullamento del decreto emesso dalla Questura di Bergamo, alla luce del chiaro contenuto del ricorso (ove si deduce l'insussistenza dei presupposti di fatto del provvedimento di revoca), la domanda deve essere riqualificata come un'istanza di accertamento del diritto al mantenimento della carta di soggiorno a tempo indeterminato per familiare di cittadino dell'UE, in precedenza rilasciatagli. Si rammenta, del resto, che – come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., 14 marzo 2019, n. 7322; Cass., 17 settembre 2007, n. 19331) – «il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante».
2. Quanto al merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Va preliminarmente osservato che l'amministrazione ha fondato la revoca della carta di soggiorno esclusivamente sul presupposto della sussistenza di imperativi motivi di sicurezza pubblica ovvero di ordine pubblico, richiamando, a tale fine, i precedenti penali riportati dal ricorrente per reati in materia di stupefacenti. Essa, quindi, non ha sollevato – seppure a distanza di molti anni dal rilascio del titolo e a fronte dell'intervenuto scioglimento del vincolo coniugale con la cittadina IT – Parte_2 altre contestazioni;
da ciò consegue che la verifica giudiziale deve concentrarsi su tale unico elemento, alla luce del consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 11 marzo 2006, n. 5380; Cass., sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2539).
Trattandosi di revoca di carta di soggiorno a tempo indeterminato per familiare di cittadino dell'Unione europea, la normativa di riferimento è quella contenuta nell'art. 20 d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, secondo cui costituisce condizione ostativa al mantenimento del diritto al soggiorno in Italia, per motivi familiari, la sussistenza della pericolosità sociale, intesa appunto come pericolosità per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica.
Pag. 2 di 4 In tal senso si è da tempo pronunciata la Corte di legittimità che ha così statuito: «In tema di immigrazione, la valutazione della “pericolosità sociale” del coniuge straniero di cittadino italiano ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari deve essere svolta alla luce dei criteri indicati nell'art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007, potendo essere desunta anche dalla commissione di reati che ledono o mettono in pericolo l'integrità fisica. La valutazione deve, peraltro, essere svolta in concreto, attraverso un esame della condotta complessiva del richiedente, considerata la tipologia e l'entità delle condotte delittuose, della loro continuità o sviluppo diacronico, ferma la necessità che almeno una di esse sia riconducibile alle ipotesi normativamente descritte nella citata disposizione, peraltro del tutto omologhe a quelle di cui all'art. 5, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, regolante le condizioni di legge per il rilascio ed il rinnovo, in generale, del titolo di soggiorno anche per motivi diversi da quelli volti a salvaguardare l'unità familiare» (cfr. Cass., 29 settembre 2016, n. 19337; v. altresì Cass., 27 giugno 2019, n. 17289; Cass., 17 maggio 2013, n. 12071). Inoltre, va valutata anche l'eventuale proclività del soggetto interessato a ripetere in futuro condotte antigiuridiche (CGUE, 13 luglio 2017, nella causa C – 193/16 punto 23; v. anche CGUE, 24 giugno 2015, nella causa C – 373/13 punto 75)
Ebbene, venendo all'esame in concreto del caso in esame, non vi è dubbio che il passato del ricorrente sia stato contrassegnato dalla commissione di condotte illecite di natura delittuosa, le quali, seppure non connotate da violenza contro la persona, hanno certamente suscitato allarme sociale e hanno dato luogo alle condanne sopra citate.
Tutti i menzionati precedenti penali (per i quali ha ormai interamente espiato le pene inflittegli) Pt_1 attengono, nondimeno, a fatti di reato ormai risalenti nel tempo, a cui non consta abbiano fatto séguito ricadute in epoca più recente.
Il ricorrente è, inoltre, ormai profondamente radicato in Italia, ove risiede da più di vent'anni (v. quanto attestato nell'estratto conto previdenziale prodotto dalla stessa resistente) e ove ha dimostrato di CP_2 essersi positivamente inserito nel mondo produttivo, lavorando regolarmente – con le mansioni di addetto alle pulizie – in forza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (v. la comunicazione e le buste paga sub doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente, nonché l'estratto CP_3 conto previdenziale depositato da parte resistente sub doc. 3, attestante i versamenti contributivi CP_2 più recenti).
In tal quadro di assente recidiva (perdurante, peraltro, da un significativo lasso temporale) e di positiva integrazione socio-lavorativa (con stipula di un contratto a tempo indeterminato), stima allora il Decidente che non si possa concludere nel senso di una persistente pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica.
Attesa l'infondatezza dell'unico rilievo posto dall'amministrazione a fondamento dell'impugnato provvedimento di revoca (quello fondato sull'asserita pericolosità sociale dell'istante) ed esclusa la possibilità che il sindacato giudiziale si estenda alla verifica di altri presupposti non contestati dalla resistente (si evidenzia in ogni caso che, stando alle dichiarazioni del ricorrente, a fronte di intervenuto divorzio nel 2009 dalla cittadina IT , sussisterebbero comunque le condizioni di Parte_2 cui all'art. 12 d.lgs. 30/2007 per il mantenimento del diritto di soggiorno), il ricorso deve essere accolto, con conseguente riconoscimento del diritto di l mantenimento della carta di soggiorno a Parte_1 tempo indeterminato per familiare di cittadino dell'Unione europea.
3. In applicazione dell'art. 91 c.p.c. e non sussistendo ragioni di compensazione totale o parziale, l'amministrazione resistente, totalmente soccombente, deve essere condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente.
Tali spese si liquidano (facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, vista l'elementarità della causa, prontamente definita sulla sola base dei documenti prodotti dalle parti, previo interrogatorio libero del ricorrente) in euro 2.356,00 (si riconosce, infatti, il compenso per le sole prime tre fasi, in quanto le difese in fase decisionale si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Pag. 3 di 4 Pur a fronte di specifica richiesta contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio, sottoscritto dal solo avv. Domenico Lammardo, non può essere disposta la distrazione delle predette spese in favore dei difensori, in quanto manca l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari (cfr., con riferimento all'ipotesi di collegio difensivo, Cass., sez. VI, 29 agosto 2018, n. 21281). Il ricorso – firmato, lo si ripete, dal solo avv. Lammardo, che si è dichiarato procuratore antistatario – nulla dice, infatti, circa la posizione del codifensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, accerta il diritto di sopra generalizzato, al mantenimento della carta di soggiorno a Parte_1 tempo indeterminato per familiare di cittadino dell'Unione europea;
ordina alla Questura di Bergamo, previo aggiornamento, il relativo rilascio;
visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in euro 2.356,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, il 3 febbraio 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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