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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/11/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 30-1/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, avente ad oggetto la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(artt. 67 e ss CCII) promossa dal sig. elettivamente Parte_1 domiciliato in Piazza della Repubblica n° 13 – 58043 Castiglione della Pescaia
(GR), presso lo studio dell'avv. Alessio Fiacchi del Foro di Grosseto, che lo rappresenta e difende come da procura allegata agli atti
***
1. Con ricorso depositato in data 01.08.2025 il sig. formulava Pt_1 proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore corredata dalla relazione particolareggiata del Gestore della crisi da sovraindebitamento, dott. nominato dall'OCC di Vallo della Lucania in Persona_1 data 09.05.2025, nonché dei documenti e delle informazioni utili a dimostrare il possesso delle condizioni previste dall'art. 2, lett. a), b), c) ed e) CCII;
2. Il Giudice, pertanto, a norma dell'art. 70 CCII, con decreto del 27.08.2025 onerava l'OCC di effettuare le dovute comunicazioni ai creditori e disponeva la pubblicazione della proposta e del piano sul sito internet del
Tribunale di Vallo della Lucania con divieto di promozione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente oltre al divieto per quest'ultimo al compimento di atti di straordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del tribunale.
3. Con il medesimo decreto il Giudice chiedeva al ricorrente un'integrazione documentale volta ad ottenere un ulteriore riscontro di alcune delle cause del sovraindebitamento richiamate nel ricorso e dei redditi complessivamente percepiti dal nucleo familiare.
Con deposito del 11.09.2025 l'avv. Fiacchi presentava la documentazione ad integrazione del ricorso presentato ed, in particolare, forniva prova delle spese sostenute al fine di ottenere la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva R.G. 193-01 avente ad oggetto l'immobile di proprietà della sig.ra
[...]
madre del debitore, (che ha dichiarato che tali spese sono state Per_2 integralmente sostenute dal figlio negli anni 2007-2010); inoltre, Parte_1 documentava le ulteriori entrate percepite all'interno del nucleo familiare da parte della moglie del debitore, sig.ra , che negli ultimi anni Parte_2 ha svolto attività lavorativa precaria, caratterizzata da diversi contratti a tempo determinato, l'ultimo dei quali in scadenza al 31.10.2025 e, pertanto, non valutabile per l'attuale proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII.
4. Il Gestore nominato dott. dava atto di aver eseguito le Per_1 comunicazioni ex art. 70 CCII e depositava le precisazioni dei crediti pervenute da parte dei creditori il 02/09/2025, A.d.E.R. Controparte_1
Toscana il 11/09/2025 e Santander Consumer Bank il 30/09/2025; dava atto, inoltre, di aver ricevuto da GO AT S.p.a. il 03/09/2025 e CP_2 il 11/09/2025 la richiesta di esaminare il Piano di ristrutturazione
[...] dei debiti non rinvenuto sul sito del Tribunale di Vallo della Lucania. Di fatto dagli allegati depositati non è emersa alcuna osservazione, richiesta di modifica e/o contestazione al piano di ristrutturazione presentato da parte dei diversi creditori.
5. Con il deposito del 25.10.2025 il Gestore ha proposto, inoltre, due ipotesi alternative del piano, la prima denominata Ipotesi A) che prevede lo stralcio del debito di euro 3.665,38 già rateizzato con e la seconda, ipotesi CP_1
B), che prevede il pagamento di quanto indicato nella proposta senza lo stralcio del debito sopra riportato nei confronti di CP_1 Il dott. inoltre, relazionava della presenza di ulteriori n. 3 Per_1 cartelle attualmente non oggetto di rottamazione/rateizzazione per un ulteriore debito emerso nei confronti di per euro 1.074,00. CP_1
6. Appare sussistere la competenza di questo Tribunale a trattare il presente procedimento ai sensi dell'art. 27 CCII, posto che il ricorrente risiede nel comune di San Giovanni a Piro (SA), alla via Municipio n. 32, e ivi si presume, in quanto persona fisica non esercitante attività di impresa, abbia il centro dei suoi interessi principali per coincidenza, ai sensi del comma 3 lettera b) del suindicato articolo, con la residenza o il domicilio del ricorrente.
7. In merito ai requisiti di ammissibilità della proposta, appaiono rispettati i presupposti necessari ai sensi dell'art. 67 CCII, in quanto il ricorrente risulta essere qualificabile come “consumatore” ai sensi dell'art. 2 CCII, pertanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, essendo il sig. un dipendente pubblico, che non ha mai svolto attività Pt_1 imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale e che, per i debiti contratti in tale veste, ha effettuato la richiesta di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
La proposta è, altresì, corredata della documentazione prescritta dall'art. 67 CCII ed accompagnata dalla relazione dell'OCC, con le integrazioni depositate in data 11.09.2025 e 25.10.2025, ed appare completa ai sensi dell'art. 68, comma 2 CCII.
Rispetto ai presupposti normativi per l'ammissibilità della domanda appaiono inoltre sussistere le condizioni di sovraindebitamento del ricorrente, così come definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a), b) e c)
CCII; dalla documentazione presentata si evince lo stato di crisi e di insolvenza in cui attualmente verte lo stesso, il quale a fronte delle entrate percepite, non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni precedentemente assunte, rappresentate perlopiù da contratti stipulati con istituti di credito e finanziari.
8. L'origine dello stato di sovraindebitamento del debitore sembrerebbe avere inizio negli anni 2010-2011, periodo nel quale il sig. ha Parte_1 fatto ricorso al mercato del credito al consumo per aiutare i genitori in difficoltà economica;
ebbene tale condizione si sarebbe ulteriormente aggravata negli ultimi anni per due ordini di motivi:
- sia per il coinvolgimento dell'odierno ricorrente in un procedimento penale a suo carico, che ha generato ingenti spese legali, sia per la perdita dell'alloggio gratuito di servizio con conseguente necessità di stipulare un contratto d'affitto di un appartamento;
- sia per le sue precarie condizioni di salute (essendo stato ricoverato nel
2023 per un infarto) per le quali, a seguito di un periodo di inattività, è stato assegnato a mansioni inferiori con conseguente riduzione degli stipendi mensili percepiti.
9. Attualmente la situazione debitoria complessiva del ricorrente, secondo la relazione dell'OCC, è complessivamente pari ad euro 134.957,46, di seguito riportati:
OS CA SPA € 31.826,40
€ 29.230,00 Parte_3
€ 25.480,00 CP_2
€ 40.755,68 Parte_4
€ 3.665,38 Controparte_3
Tot. Creditori € 130.957,46
Costi procedura (OCC + advisor) € 4.000,00
Totale € 134.957,46
Nella relazione depositata il 25.10.2025 il gestore della crisi evidenzia l'esistenza di un ulteriore debito maturato nei confronti di per una CP_1 somma pari ad euro 1.074,00 per altre n. 3 cartelle non inserite in rottamazione quater, a differenza della somma di euro 3.665,38 che il sig. ta pagando con rateizzazione dell'importo in maniera autonoma. Pt_1 Il totale delle rate mensili da corrispondere attualmente è pari ad euro
1.615,00 con un'incidenza sul reddito netto percepito dal sig. Pt_1 dell'89,7%; la media delle buste paga nette mensili indicate dal Gestore è pari a circa 1.800,00 euro (rif. pag. 9 relazione) mentre il fabbisogno mensile dichiarato per spese familiari, con nucleo composto da tre persone,
è pari ad euro 1.500,00, importo quest'ultimo che appare del tutto attendibile.
La proposta dell'OCC, pertanto, in riferimento allo stipendio percepito ed alle spese mensili necessarie alle esigenze familiari, prevede la corresponsione di una rata mensile maggiormente sostenibile per il nucleo familiare, pari ad euro 400,00 per un numero complessivo di n. 76 rate, per un totale di 6 anni e 3 mesi e totali euro 30.400,00, destinati al soddisfacimento dei creditori.
Il piano prevede il riconoscimento ai diversi creditori delle somme di seguito indicate,
Credito Creditori vantato Riconosciuto % soddisfo OS CA SPA € 31.826,40 € 5.582,35 17,54%
€ SANTANDER 29.230,00 € 5.126,94 17,54% Parte_3
€
25.480,00 € 4.469,19 17,54% CP_2
€ Parte_4
SPA 40.755,68 € 7.148,54 17,54%
Controparte_3
(privilegiato) € 3.665,38 € 3.665,38 100% Totale €
Compenso OCC
2.000,00 (prededucibili) 100% Compenso Advisor
2.000,00 (prededucibili) 100%
Totale Piano 29.992,40
con percentuale di soddisfo pari
- al 100% per il creditore privilegiato CP_1 - al 17,54% per i creditori chirografari GO AT S.p.a., Santander
Consumer Bank, Findomestica Banca S.p.a. CP_2
Il piano prevede in primo luogo il pagamento delle spese in prededuzione e del creditore privilegiato e successivamente il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 17,54% ciascuno sul credito originariamente vantato.
10. La proposta appare maggiormente conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che l'unico bene di proprietà del sig.
[...]
è rappresentato da un'auto, una Renault Captur del 2014, con Pt_1 valore stimato di circa 6.200,00 euro.
Anche a voler considerare la possibilità per i creditori di attivare la procedura di pignoramento presso terzi, l'atto sarebbe comunque soggetto ai limiti di cui all'art. 545 c.p.c. (limiti di impignorabilità), in quanto il piano già di fatto mette a disposizione dei creditori una quota corrispondente a circa il 22,00% dello stipendio medio netto mensilmente percepito dal debitore;
pertanto si ribadisce la convenienza e preferibilità del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
11. Non sono presenti, infine, le condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura di cui all'art. 69 CCII: il sig. non è stato esdebitato nei Pt_1
5 anni precedenti e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
né appare abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Su quest'ultimo punto si osserva, in particolare, che la voluntas legis si è recentemente sempre più orientata verso l'eliminazione dei parametri soggettivi di valutazione del criterio della meritevolezza, la quale si può desumere dall'assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.
L'indagine dell'interprete deve essere circoscritta al parametro della causazione oggettiva del sovraindebitamento, quando si possa quindi accertare una tenuta particolarmente negligente da parte del debitore, tale da configurare l'ipotesi di colpa grave, malafede o tentativi di frode dei creditori. Nel caso di specie non emerge alcun comportamento del ricorrente tale da configurare tale fattispecie, anche alla luce del fatto che la maggior parte dei debiti contratti dallo stesso sono maturati, secondo la relazione dell'OCC, per far fronte a eventi non causati dalla volontà del debitore. Dalla relazione del gestore emerge infatti la volontà iniziale del sig. di onorare i debiti contratti nonchè la diligenza dello stesso Pt_1 nel pagamento delle rate relative alla rottamazione quater concessa dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione.
Dall'istruttoria è emerso che i debiti assunti dal ricorrente sig.
[...] consistono prevalentemente in finanziamenti richiesti per Pt_1 impedire la vendita coattiva dell'immobile dei genitori nell'ambito della procedura esecutiva incardinata nei loro confronti, nonchè per il pagamento delle spese legali pari a circa 27.000,00 relative al procedimento penale a suo carico oltre che al pagamento dell'affitto a seguito della perdita dell'alloggio di servizio.
Come emerge in atti, deve ritenersi che il debitore non ha sicuramente determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, colpa grave o frode
Nella fattispecie, l'istruttoria documentale consente di ritenere che non risultano elevati protesti a carico del ricorrente negli ultimi cinque anni e che i debiti assunti dallo stesso consistono prevalentemente in finanziamenti resisi indispensabili per fronteggiare i bisogni quotidiani della famiglia.
12. Il piano tiene inoltre conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, nel quale la moglie sig.ra risulta svolgere, Parte_2 come desumibile dalla documentazione integrativa prodotta in data
11.09.2025, attività lavorativa caratterizzata da forte instabilità, con contratti a tempo determinato rinnovati di volta in volta il cui ultimo, secondo la relazione dell'advisor avv. Alessio Fiacchi, sarebbe scaduto il
31.10.2025, e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti.
13. Sulla base della documentazione depositata e delle informazioni rese dal ricorrente, o acquisite dal Gestore della Crisi, può ritenersi che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto dalla ricorrente, sia ragionevolmente attuabile essendo rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento;
PQM
visto l'art. 70 CCII,
OMOLOGA
La proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. CCII presentata dal ricorrente nei termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento.
DISPONE
Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità sopra indicate, mediante il versamento di rate mensili di importo pari ad euro
400,00, con integrazione al totale del piano dell'ulteriore somma di euro
1.074,00 da corrispondere, a totale estinzione dell'ulteriore debito maturato, al creditore privilegiato CP_1
Che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;
Che l'OCC curi la trascrizione della sentenza sui beni immobili ed i beni registrati di proprietà, la comunicazione ai creditori e la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita area del sito del Tribunale ai sensi dell'art. 70 commi 1 e 8 CCII, entro 48 ore dalla comunicazione;
DICHIARA
chiusa la presente procedura.
Vallo della Lucania, lì 05.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Roberta Giglio
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, avente ad oggetto la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(artt. 67 e ss CCII) promossa dal sig. elettivamente Parte_1 domiciliato in Piazza della Repubblica n° 13 – 58043 Castiglione della Pescaia
(GR), presso lo studio dell'avv. Alessio Fiacchi del Foro di Grosseto, che lo rappresenta e difende come da procura allegata agli atti
***
1. Con ricorso depositato in data 01.08.2025 il sig. formulava Pt_1 proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore corredata dalla relazione particolareggiata del Gestore della crisi da sovraindebitamento, dott. nominato dall'OCC di Vallo della Lucania in Persona_1 data 09.05.2025, nonché dei documenti e delle informazioni utili a dimostrare il possesso delle condizioni previste dall'art. 2, lett. a), b), c) ed e) CCII;
2. Il Giudice, pertanto, a norma dell'art. 70 CCII, con decreto del 27.08.2025 onerava l'OCC di effettuare le dovute comunicazioni ai creditori e disponeva la pubblicazione della proposta e del piano sul sito internet del
Tribunale di Vallo della Lucania con divieto di promozione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente oltre al divieto per quest'ultimo al compimento di atti di straordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del tribunale.
3. Con il medesimo decreto il Giudice chiedeva al ricorrente un'integrazione documentale volta ad ottenere un ulteriore riscontro di alcune delle cause del sovraindebitamento richiamate nel ricorso e dei redditi complessivamente percepiti dal nucleo familiare.
Con deposito del 11.09.2025 l'avv. Fiacchi presentava la documentazione ad integrazione del ricorso presentato ed, in particolare, forniva prova delle spese sostenute al fine di ottenere la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva R.G. 193-01 avente ad oggetto l'immobile di proprietà della sig.ra
[...]
madre del debitore, (che ha dichiarato che tali spese sono state Per_2 integralmente sostenute dal figlio negli anni 2007-2010); inoltre, Parte_1 documentava le ulteriori entrate percepite all'interno del nucleo familiare da parte della moglie del debitore, sig.ra , che negli ultimi anni Parte_2 ha svolto attività lavorativa precaria, caratterizzata da diversi contratti a tempo determinato, l'ultimo dei quali in scadenza al 31.10.2025 e, pertanto, non valutabile per l'attuale proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII.
4. Il Gestore nominato dott. dava atto di aver eseguito le Per_1 comunicazioni ex art. 70 CCII e depositava le precisazioni dei crediti pervenute da parte dei creditori il 02/09/2025, A.d.E.R. Controparte_1
Toscana il 11/09/2025 e Santander Consumer Bank il 30/09/2025; dava atto, inoltre, di aver ricevuto da GO AT S.p.a. il 03/09/2025 e CP_2 il 11/09/2025 la richiesta di esaminare il Piano di ristrutturazione
[...] dei debiti non rinvenuto sul sito del Tribunale di Vallo della Lucania. Di fatto dagli allegati depositati non è emersa alcuna osservazione, richiesta di modifica e/o contestazione al piano di ristrutturazione presentato da parte dei diversi creditori.
5. Con il deposito del 25.10.2025 il Gestore ha proposto, inoltre, due ipotesi alternative del piano, la prima denominata Ipotesi A) che prevede lo stralcio del debito di euro 3.665,38 già rateizzato con e la seconda, ipotesi CP_1
B), che prevede il pagamento di quanto indicato nella proposta senza lo stralcio del debito sopra riportato nei confronti di CP_1 Il dott. inoltre, relazionava della presenza di ulteriori n. 3 Per_1 cartelle attualmente non oggetto di rottamazione/rateizzazione per un ulteriore debito emerso nei confronti di per euro 1.074,00. CP_1
6. Appare sussistere la competenza di questo Tribunale a trattare il presente procedimento ai sensi dell'art. 27 CCII, posto che il ricorrente risiede nel comune di San Giovanni a Piro (SA), alla via Municipio n. 32, e ivi si presume, in quanto persona fisica non esercitante attività di impresa, abbia il centro dei suoi interessi principali per coincidenza, ai sensi del comma 3 lettera b) del suindicato articolo, con la residenza o il domicilio del ricorrente.
7. In merito ai requisiti di ammissibilità della proposta, appaiono rispettati i presupposti necessari ai sensi dell'art. 67 CCII, in quanto il ricorrente risulta essere qualificabile come “consumatore” ai sensi dell'art. 2 CCII, pertanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, essendo il sig. un dipendente pubblico, che non ha mai svolto attività Pt_1 imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale e che, per i debiti contratti in tale veste, ha effettuato la richiesta di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
La proposta è, altresì, corredata della documentazione prescritta dall'art. 67 CCII ed accompagnata dalla relazione dell'OCC, con le integrazioni depositate in data 11.09.2025 e 25.10.2025, ed appare completa ai sensi dell'art. 68, comma 2 CCII.
Rispetto ai presupposti normativi per l'ammissibilità della domanda appaiono inoltre sussistere le condizioni di sovraindebitamento del ricorrente, così come definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a), b) e c)
CCII; dalla documentazione presentata si evince lo stato di crisi e di insolvenza in cui attualmente verte lo stesso, il quale a fronte delle entrate percepite, non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni precedentemente assunte, rappresentate perlopiù da contratti stipulati con istituti di credito e finanziari.
8. L'origine dello stato di sovraindebitamento del debitore sembrerebbe avere inizio negli anni 2010-2011, periodo nel quale il sig. ha Parte_1 fatto ricorso al mercato del credito al consumo per aiutare i genitori in difficoltà economica;
ebbene tale condizione si sarebbe ulteriormente aggravata negli ultimi anni per due ordini di motivi:
- sia per il coinvolgimento dell'odierno ricorrente in un procedimento penale a suo carico, che ha generato ingenti spese legali, sia per la perdita dell'alloggio gratuito di servizio con conseguente necessità di stipulare un contratto d'affitto di un appartamento;
- sia per le sue precarie condizioni di salute (essendo stato ricoverato nel
2023 per un infarto) per le quali, a seguito di un periodo di inattività, è stato assegnato a mansioni inferiori con conseguente riduzione degli stipendi mensili percepiti.
9. Attualmente la situazione debitoria complessiva del ricorrente, secondo la relazione dell'OCC, è complessivamente pari ad euro 134.957,46, di seguito riportati:
OS CA SPA € 31.826,40
€ 29.230,00 Parte_3
€ 25.480,00 CP_2
€ 40.755,68 Parte_4
€ 3.665,38 Controparte_3
Tot. Creditori € 130.957,46
Costi procedura (OCC + advisor) € 4.000,00
Totale € 134.957,46
Nella relazione depositata il 25.10.2025 il gestore della crisi evidenzia l'esistenza di un ulteriore debito maturato nei confronti di per una CP_1 somma pari ad euro 1.074,00 per altre n. 3 cartelle non inserite in rottamazione quater, a differenza della somma di euro 3.665,38 che il sig. ta pagando con rateizzazione dell'importo in maniera autonoma. Pt_1 Il totale delle rate mensili da corrispondere attualmente è pari ad euro
1.615,00 con un'incidenza sul reddito netto percepito dal sig. Pt_1 dell'89,7%; la media delle buste paga nette mensili indicate dal Gestore è pari a circa 1.800,00 euro (rif. pag. 9 relazione) mentre il fabbisogno mensile dichiarato per spese familiari, con nucleo composto da tre persone,
è pari ad euro 1.500,00, importo quest'ultimo che appare del tutto attendibile.
La proposta dell'OCC, pertanto, in riferimento allo stipendio percepito ed alle spese mensili necessarie alle esigenze familiari, prevede la corresponsione di una rata mensile maggiormente sostenibile per il nucleo familiare, pari ad euro 400,00 per un numero complessivo di n. 76 rate, per un totale di 6 anni e 3 mesi e totali euro 30.400,00, destinati al soddisfacimento dei creditori.
Il piano prevede il riconoscimento ai diversi creditori delle somme di seguito indicate,
Credito Creditori vantato Riconosciuto % soddisfo OS CA SPA € 31.826,40 € 5.582,35 17,54%
€ SANTANDER 29.230,00 € 5.126,94 17,54% Parte_3
€
25.480,00 € 4.469,19 17,54% CP_2
€ Parte_4
SPA 40.755,68 € 7.148,54 17,54%
Controparte_3
(privilegiato) € 3.665,38 € 3.665,38 100% Totale €
Compenso OCC
2.000,00 (prededucibili) 100% Compenso Advisor
2.000,00 (prededucibili) 100%
Totale Piano 29.992,40
con percentuale di soddisfo pari
- al 100% per il creditore privilegiato CP_1 - al 17,54% per i creditori chirografari GO AT S.p.a., Santander
Consumer Bank, Findomestica Banca S.p.a. CP_2
Il piano prevede in primo luogo il pagamento delle spese in prededuzione e del creditore privilegiato e successivamente il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 17,54% ciascuno sul credito originariamente vantato.
10. La proposta appare maggiormente conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che l'unico bene di proprietà del sig.
[...]
è rappresentato da un'auto, una Renault Captur del 2014, con Pt_1 valore stimato di circa 6.200,00 euro.
Anche a voler considerare la possibilità per i creditori di attivare la procedura di pignoramento presso terzi, l'atto sarebbe comunque soggetto ai limiti di cui all'art. 545 c.p.c. (limiti di impignorabilità), in quanto il piano già di fatto mette a disposizione dei creditori una quota corrispondente a circa il 22,00% dello stipendio medio netto mensilmente percepito dal debitore;
pertanto si ribadisce la convenienza e preferibilità del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
11. Non sono presenti, infine, le condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura di cui all'art. 69 CCII: il sig. non è stato esdebitato nei Pt_1
5 anni precedenti e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
né appare abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Su quest'ultimo punto si osserva, in particolare, che la voluntas legis si è recentemente sempre più orientata verso l'eliminazione dei parametri soggettivi di valutazione del criterio della meritevolezza, la quale si può desumere dall'assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.
L'indagine dell'interprete deve essere circoscritta al parametro della causazione oggettiva del sovraindebitamento, quando si possa quindi accertare una tenuta particolarmente negligente da parte del debitore, tale da configurare l'ipotesi di colpa grave, malafede o tentativi di frode dei creditori. Nel caso di specie non emerge alcun comportamento del ricorrente tale da configurare tale fattispecie, anche alla luce del fatto che la maggior parte dei debiti contratti dallo stesso sono maturati, secondo la relazione dell'OCC, per far fronte a eventi non causati dalla volontà del debitore. Dalla relazione del gestore emerge infatti la volontà iniziale del sig. di onorare i debiti contratti nonchè la diligenza dello stesso Pt_1 nel pagamento delle rate relative alla rottamazione quater concessa dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione.
Dall'istruttoria è emerso che i debiti assunti dal ricorrente sig.
[...] consistono prevalentemente in finanziamenti richiesti per Pt_1 impedire la vendita coattiva dell'immobile dei genitori nell'ambito della procedura esecutiva incardinata nei loro confronti, nonchè per il pagamento delle spese legali pari a circa 27.000,00 relative al procedimento penale a suo carico oltre che al pagamento dell'affitto a seguito della perdita dell'alloggio di servizio.
Come emerge in atti, deve ritenersi che il debitore non ha sicuramente determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, colpa grave o frode
Nella fattispecie, l'istruttoria documentale consente di ritenere che non risultano elevati protesti a carico del ricorrente negli ultimi cinque anni e che i debiti assunti dallo stesso consistono prevalentemente in finanziamenti resisi indispensabili per fronteggiare i bisogni quotidiani della famiglia.
12. Il piano tiene inoltre conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, nel quale la moglie sig.ra risulta svolgere, Parte_2 come desumibile dalla documentazione integrativa prodotta in data
11.09.2025, attività lavorativa caratterizzata da forte instabilità, con contratti a tempo determinato rinnovati di volta in volta il cui ultimo, secondo la relazione dell'advisor avv. Alessio Fiacchi, sarebbe scaduto il
31.10.2025, e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti.
13. Sulla base della documentazione depositata e delle informazioni rese dal ricorrente, o acquisite dal Gestore della Crisi, può ritenersi che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto dalla ricorrente, sia ragionevolmente attuabile essendo rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento;
PQM
visto l'art. 70 CCII,
OMOLOGA
La proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. CCII presentata dal ricorrente nei termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento.
DISPONE
Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità sopra indicate, mediante il versamento di rate mensili di importo pari ad euro
400,00, con integrazione al totale del piano dell'ulteriore somma di euro
1.074,00 da corrispondere, a totale estinzione dell'ulteriore debito maturato, al creditore privilegiato CP_1
Che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;
Che l'OCC curi la trascrizione della sentenza sui beni immobili ed i beni registrati di proprietà, la comunicazione ai creditori e la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita area del sito del Tribunale ai sensi dell'art. 70 commi 1 e 8 CCII, entro 48 ore dalla comunicazione;
DICHIARA
chiusa la presente procedura.
Vallo della Lucania, lì 05.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Roberta Giglio