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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/10/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1086/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott. Sara ANTONELLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1086/2024 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario promossa da
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Sicurezza (C.F.: ed elettivamente C.F._2
domiciliato, presso lo studio legale dello stesso, in Enna in Via Aidone n. 43.
-RICORRENTE -
CONTRO
nata a [...] il [...], (C.F.: ), residente Controparte_1 C.F._3
in LG, Via Europa n. 31.
-RESISTENTE CONTUMACE- con l'intervento del pubblico ministero che ha espresso parere favorevole in data 15 maggio 2025;
pagina 1 di 3 Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 07.05.2025, ove il ricorrente è personalmente comparso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 novembre 2024, il sig. , ha chiesto la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio concordatario, contratto il 21.9.1985 a LG (EN), trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune al n. 51 parte II, Serie A, anno 1985.
Dalla loro unione sono nati i figli nato il [...] e nato il [...], oggi Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La sig.ra , nonostante la regolarità della notifica, non ha inteso costituirsi in giudizio, Controparte_1 per cui all'udienza del 07.05.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Il ricorrente nel corpo del ricorso ha dedotto che, con decreto del 18.4.2009 emesso all'esito del procedimento n. 146/2009 R.G., il Tribunale Civile di Enna omologava la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
lo stesso ha inoltre rappresentato di non essersi più riconciliato con la resistente e che, pertanto, è trascorso, dall'epoca della separazione, il termine prescritto dalla legge, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo previsto dalla legge, deve presumersi, non essendo emersi dagli atti del giudizio elementi da cui desumerne l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che unisce le odierne parti.
In mancanza di ulteriori domande, nessuna altra statuizione va emessa.
Infine, per quanto riguarda le spese processuali, attesa la natura della controversia e la contumacia della resistente, le stesse vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, nella contumacia della resistente , pronuncia la cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario tra nato a [...] il Parte_1
pagina 2 di 3 12.1.1966 (C.F.: ) e nata a [...] il [...], (C.F.: C.F._1 Controparte_1
) contratto il 21.9.1985 a LG (EN), trascritto nei registri dello Stato C.F._3
civile del predetto Comune al n. 51 parte II, Serie A, anno 1985.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2025.
Il giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott. Sara ANTONELLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1086/2024 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario promossa da
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Sicurezza (C.F.: ed elettivamente C.F._2
domiciliato, presso lo studio legale dello stesso, in Enna in Via Aidone n. 43.
-RICORRENTE -
CONTRO
nata a [...] il [...], (C.F.: ), residente Controparte_1 C.F._3
in LG, Via Europa n. 31.
-RESISTENTE CONTUMACE- con l'intervento del pubblico ministero che ha espresso parere favorevole in data 15 maggio 2025;
pagina 1 di 3 Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 07.05.2025, ove il ricorrente è personalmente comparso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 novembre 2024, il sig. , ha chiesto la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio concordatario, contratto il 21.9.1985 a LG (EN), trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune al n. 51 parte II, Serie A, anno 1985.
Dalla loro unione sono nati i figli nato il [...] e nato il [...], oggi Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La sig.ra , nonostante la regolarità della notifica, non ha inteso costituirsi in giudizio, Controparte_1 per cui all'udienza del 07.05.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Il ricorrente nel corpo del ricorso ha dedotto che, con decreto del 18.4.2009 emesso all'esito del procedimento n. 146/2009 R.G., il Tribunale Civile di Enna omologava la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
lo stesso ha inoltre rappresentato di non essersi più riconciliato con la resistente e che, pertanto, è trascorso, dall'epoca della separazione, il termine prescritto dalla legge, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo previsto dalla legge, deve presumersi, non essendo emersi dagli atti del giudizio elementi da cui desumerne l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che unisce le odierne parti.
In mancanza di ulteriori domande, nessuna altra statuizione va emessa.
Infine, per quanto riguarda le spese processuali, attesa la natura della controversia e la contumacia della resistente, le stesse vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, nella contumacia della resistente , pronuncia la cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario tra nato a [...] il Parte_1
pagina 2 di 3 12.1.1966 (C.F.: ) e nata a [...] il [...], (C.F.: C.F._1 Controparte_1
) contratto il 21.9.1985 a LG (EN), trascritto nei registri dello Stato C.F._3
civile del predetto Comune al n. 51 parte II, Serie A, anno 1985.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2025.
Il giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3