Articolo 2 della Legge 12 giugno 1931, n. 774
Articolo 1Articolo 3
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12 luglio 1931
Art. 2.

Le riserve di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 ottobre 1914, n. 1114 , che approva la Convenzione firmata a Berlino il 13 novembre 1908 fra l'Italia ed altri Stati per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, cesseranno di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione di cui al precedente articolo.
Entrata in vigore il 12 luglio 1931