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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/06/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1211/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VIINCENZO COVUCCI e DOMENICO LO POLITO
ATTORI contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento danni
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I fatti di causa
Con atto di citazione del 10.06.24 , premesso: a) di aver acquistato In Parte_1
data 31.12.2014 dalla F. Immoibliare s.a.as. di , a mezzo di contratto di Controparte_1
compravendita rep. n. 4411 racc. 1564 registrato in data 05.01.2015, un immobile sito in
Corigliano Calabro, al Viale Rinacchio, s.n.c. ed identificato al catasto del Comune di
Corigliano Calabro al Foglio 101, p.lla 1084, sub. 2, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 1., b) che il sig. pagina 1 di 5 si era espressamente obbligato a richiedere al più presto il certificato di Controparte_1 agibilità dell'immobile a sua cura e spese, c) che nonostante le ripetute richieste e il decorso del tempo, il venditore non aveva consegnato all'istante il predetto certificato;
tanto premesso conveniva in giudizio la , rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di parte convenuta, per le ragioni sopradette, e, per l'effetto, ordinare il Sig. , nato a [...]_1
(CS), il 15.01.1955 (C.F. ) nella qualità di legale rappresentante C.F._2
e socio accomandatario della con sede in Controparte_1
Corigliano Calabro (CS), alla Via Nazionale, 174/E (C.F./P.iva ), a P.IVA_1 rilasciare e consegnare il certificato di agibilità dell'immobile sito in Corigliano Calabro alla Via Rinacchio, ed identificato al catasto del Comune di Corigliano Calabro al
Foglio 101, p.lla 1084, sub. 2;
b) In subordine, condannare parte convenuta, per quanto attiene alla mancata consegna del certificato di agibilità, al pagamento della somma ritenuta di giustizia di cui si chiede la quantificazione in via equitativa al Giudice, per come già meglio specificato e comunque non inferiore ad € 15.000,00 derivante dal minore valore commerciale dell'immobile, stante la mancanza dei certificati di agibilità ovvero a quella maggiore o minore che sarà di risulta a seguito del giudizio, sempre con criterio equitativo, non sussistendo parametri di quantificazione diversa.
Ritualmente instaurato il contradditorio, nessuno si costituiva in giudizio per il convenuto di cui veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 05.12.24.
All'udienza del 29.05.24 , sulla scorta dei documenti offerti in comunicazione, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Sul merito del giudizio
2.1 La domanda è fondata per quanto di ragione e merita accoglimento nei termini e nei modi appresso detti.
Va preliminarmente osservato che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento pagina 2 di 5 della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie, risulta dal contratto di compravendita del 31.12.14 allegato agli atti,
l'obbligo assunto da parte attrice di richiedere al piu' presto, con le modalità previste dalla normativa in materia il certificato di agibilità relativo all'immobile ad uso abitativo oggetto della presente compravendita, garantisce che nulla osta al rilascio di detto certificato e si impegna ad ottenerlo, a sue esclusive cure e spese e a consegnarne copia , non appena ottenutolo alla parte acquirente la quale resta espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere finanziario relativo.
Orbene, a norma dell'art. 1183 c.c., se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente.
Nel caso di specie, peraltro, nonostante le formali richieste, di cui pure è stata data prova, parte attrice non ha fornito la prova della consegna del certificato di agibilità, come era suo onere, in base alle considerazioni che precedono.
Invero, a norma dell'art. 1453 c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
Va, dunque, accolta la domanda principale e condannata parte convenuta alla consegna del certificato di agibilità relativo all'immobile venduto a mezzo del contratto di compravendita del
31.12.2014, intercorso con la F. Immoibliare s.a.as. di rep. n. 4411 racc. Controparte_1
1564.
2.2 Quanto alla domanda risarcitoria si osserva che, a prescindere dal rilievo che la stessa è stata formulata in via subordinata, quindi in caso di mancato accoglimento della domanda principale che è stata invece accolta, la stessa non poteva trovare accoglimento in difetto di puntuale allegazione del tipo di danno sofferto.
Ritiene, infatti, questo Giudice che debba essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene (App. Ancona
30/11/2010).
In punto di diritto si osserva che il risarcimento del danno consequenziale, ove accertato nell'an va liquidato dal giudice in via equitativa, tenendo conto del minore valore di scambio del bene o dei costi sostenuti per procurare l'agibilità dell'immobile (cfr. Cass.civ. 34211/22), nel caso di specie neppure dedotti, non avendo la parte evidenziato i costi necessari per pagina 3 di 5 ottenere il predetto certificato, né l'impossibilità di ottenerlo a cause delle caratteristiche intrinseche dell'immobile.
Invero, la mancanza del certificato di abitabilità non consente di risolvere il contratto se le difformità sono sanabili (cfr. Trib. Potenza 26/10/2023).
Va, infatti, evidenziato che quando, pur sussistendo dal punto di vista sostanziale la conformità alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza che consente l'emissione del certificato di agibilità, non vi sia il documento che la attesta, sicché il bene ha comunque un'oggettiva attitudine a soddisfare le aspettative dell'acquirente, non si è in presenza di un grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., tale da giustificare la risoluzione del contratto: per quanto, infatti, l'art. 1477 c.c. imponga al venditore di consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta, l'assenza o la mancata consegna del certificato integra una deficienza di carattere meramente formale, che non influisce sulla funzione economico-sociale dell'immobile. In tal caso l'acquirente potrà chiedere l'esatto adempimento e il risarcimento dei danni, solo in quanto dimostrati (cfr. Cass. Civ. 23604/24 secondo cui "In tema di vendita di immobili destinati ad abitazione, la mancanza del certificato di abitabilità o agibilità configura alternativamente l'ipotesi di vendita di aliud pro alio, qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, l'ipotesi del vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili, ovvero l'ipotesi dell'inadempimento non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore ma non di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa).
La liquidazione equitativa del danno, ammessa allorquando sia impossibile o particolarmente difficoltosa la sua precisa determinazione, richiede in ogni caso la dimostrazione della sua consistenza, che nel caso di specie non è stata fornita, non avendo il convenuto fornito alcun elemento probatorio circa il parametro di riferimento da cui desumere il valore per l'eventuale liquidazione del danno, neppure in via presuntiva, pur essendo gravato del relativo onere.
3. Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m.
55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto del valore (scaglione da 5.201,00 e pagina 4 di 5 26.000,00) e della natura e complessita' della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta alla consegna del certificato di agibilità relativo all'immobile sito in Corigliano Calabro alla Via Rinacchio, ed identificato al catasto del Comune di Corigliano Calabro al Foglio 101, p.lla 1084, sub. 2;
b) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in € 237,00 per spese vive, € 2.540,00 per compenso professionale.
Castrovillari, 01.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1211/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VIINCENZO COVUCCI e DOMENICO LO POLITO
ATTORI contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento danni
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I fatti di causa
Con atto di citazione del 10.06.24 , premesso: a) di aver acquistato In Parte_1
data 31.12.2014 dalla F. Immoibliare s.a.as. di , a mezzo di contratto di Controparte_1
compravendita rep. n. 4411 racc. 1564 registrato in data 05.01.2015, un immobile sito in
Corigliano Calabro, al Viale Rinacchio, s.n.c. ed identificato al catasto del Comune di
Corigliano Calabro al Foglio 101, p.lla 1084, sub. 2, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 1., b) che il sig. pagina 1 di 5 si era espressamente obbligato a richiedere al più presto il certificato di Controparte_1 agibilità dell'immobile a sua cura e spese, c) che nonostante le ripetute richieste e il decorso del tempo, il venditore non aveva consegnato all'istante il predetto certificato;
tanto premesso conveniva in giudizio la , rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di parte convenuta, per le ragioni sopradette, e, per l'effetto, ordinare il Sig. , nato a [...]_1
(CS), il 15.01.1955 (C.F. ) nella qualità di legale rappresentante C.F._2
e socio accomandatario della con sede in Controparte_1
Corigliano Calabro (CS), alla Via Nazionale, 174/E (C.F./P.iva ), a P.IVA_1 rilasciare e consegnare il certificato di agibilità dell'immobile sito in Corigliano Calabro alla Via Rinacchio, ed identificato al catasto del Comune di Corigliano Calabro al
Foglio 101, p.lla 1084, sub. 2;
b) In subordine, condannare parte convenuta, per quanto attiene alla mancata consegna del certificato di agibilità, al pagamento della somma ritenuta di giustizia di cui si chiede la quantificazione in via equitativa al Giudice, per come già meglio specificato e comunque non inferiore ad € 15.000,00 derivante dal minore valore commerciale dell'immobile, stante la mancanza dei certificati di agibilità ovvero a quella maggiore o minore che sarà di risulta a seguito del giudizio, sempre con criterio equitativo, non sussistendo parametri di quantificazione diversa.
Ritualmente instaurato il contradditorio, nessuno si costituiva in giudizio per il convenuto di cui veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 05.12.24.
All'udienza del 29.05.24 , sulla scorta dei documenti offerti in comunicazione, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Sul merito del giudizio
2.1 La domanda è fondata per quanto di ragione e merita accoglimento nei termini e nei modi appresso detti.
Va preliminarmente osservato che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento pagina 2 di 5 della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie, risulta dal contratto di compravendita del 31.12.14 allegato agli atti,
l'obbligo assunto da parte attrice di richiedere al piu' presto, con le modalità previste dalla normativa in materia il certificato di agibilità relativo all'immobile ad uso abitativo oggetto della presente compravendita, garantisce che nulla osta al rilascio di detto certificato e si impegna ad ottenerlo, a sue esclusive cure e spese e a consegnarne copia , non appena ottenutolo alla parte acquirente la quale resta espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere finanziario relativo.
Orbene, a norma dell'art. 1183 c.c., se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente.
Nel caso di specie, peraltro, nonostante le formali richieste, di cui pure è stata data prova, parte attrice non ha fornito la prova della consegna del certificato di agibilità, come era suo onere, in base alle considerazioni che precedono.
Invero, a norma dell'art. 1453 c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
Va, dunque, accolta la domanda principale e condannata parte convenuta alla consegna del certificato di agibilità relativo all'immobile venduto a mezzo del contratto di compravendita del
31.12.2014, intercorso con la F. Immoibliare s.a.as. di rep. n. 4411 racc. Controparte_1
1564.
2.2 Quanto alla domanda risarcitoria si osserva che, a prescindere dal rilievo che la stessa è stata formulata in via subordinata, quindi in caso di mancato accoglimento della domanda principale che è stata invece accolta, la stessa non poteva trovare accoglimento in difetto di puntuale allegazione del tipo di danno sofferto.
Ritiene, infatti, questo Giudice che debba essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene (App. Ancona
30/11/2010).
In punto di diritto si osserva che il risarcimento del danno consequenziale, ove accertato nell'an va liquidato dal giudice in via equitativa, tenendo conto del minore valore di scambio del bene o dei costi sostenuti per procurare l'agibilità dell'immobile (cfr. Cass.civ. 34211/22), nel caso di specie neppure dedotti, non avendo la parte evidenziato i costi necessari per pagina 3 di 5 ottenere il predetto certificato, né l'impossibilità di ottenerlo a cause delle caratteristiche intrinseche dell'immobile.
Invero, la mancanza del certificato di abitabilità non consente di risolvere il contratto se le difformità sono sanabili (cfr. Trib. Potenza 26/10/2023).
Va, infatti, evidenziato che quando, pur sussistendo dal punto di vista sostanziale la conformità alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza che consente l'emissione del certificato di agibilità, non vi sia il documento che la attesta, sicché il bene ha comunque un'oggettiva attitudine a soddisfare le aspettative dell'acquirente, non si è in presenza di un grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., tale da giustificare la risoluzione del contratto: per quanto, infatti, l'art. 1477 c.c. imponga al venditore di consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta, l'assenza o la mancata consegna del certificato integra una deficienza di carattere meramente formale, che non influisce sulla funzione economico-sociale dell'immobile. In tal caso l'acquirente potrà chiedere l'esatto adempimento e il risarcimento dei danni, solo in quanto dimostrati (cfr. Cass. Civ. 23604/24 secondo cui "In tema di vendita di immobili destinati ad abitazione, la mancanza del certificato di abitabilità o agibilità configura alternativamente l'ipotesi di vendita di aliud pro alio, qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, l'ipotesi del vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili, ovvero l'ipotesi dell'inadempimento non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore ma non di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa).
La liquidazione equitativa del danno, ammessa allorquando sia impossibile o particolarmente difficoltosa la sua precisa determinazione, richiede in ogni caso la dimostrazione della sua consistenza, che nel caso di specie non è stata fornita, non avendo il convenuto fornito alcun elemento probatorio circa il parametro di riferimento da cui desumere il valore per l'eventuale liquidazione del danno, neppure in via presuntiva, pur essendo gravato del relativo onere.
3. Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m.
55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto del valore (scaglione da 5.201,00 e pagina 4 di 5 26.000,00) e della natura e complessita' della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta alla consegna del certificato di agibilità relativo all'immobile sito in Corigliano Calabro alla Via Rinacchio, ed identificato al catasto del Comune di Corigliano Calabro al Foglio 101, p.lla 1084, sub. 2;
b) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in € 237,00 per spese vive, € 2.540,00 per compenso professionale.
Castrovillari, 01.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
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