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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
R. Gen. N. 12/2022 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Cesare Massetti Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 12/2022 R.G., allo scadere dei termini di cui all'art.190 cpc, promossa d a
OGGETTO:
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Parte_1
Opposizione a precetto in Gonzaga (MN) Via Einaudi 24, P.IVA P.IVA_1
(art.615 c.1 cpc)
(C.F.[...]) nata a [...] Pt_2
cod 100001 il 03/09/1972 e residente in [...], nella sua qualità di fideiussore,
rappresentate e difese dall'avv. Marcella Bertoni ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Gonzaga (MN), Largo Martiri della
Libertà n.3, giusta procura in atti
APPELLANTI
c o n t r o
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
società a responsabilità limitata con socio unico con Controparte_2
sede legale in Via V. Betteloni n. 2, 20131 Milano, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle imprese di Milano – Monza – Brianza - Lodi
n. capitale sociale interamente versato pari ad €10.000,00, P.IVA_2
e per essa, quale mandataria, società di diritto italiano, Parte_3
con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale €
41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di
Verona e codice fiscale p.IVA rappresentata P.IVA_3 P.IVA_4
e difesa dall'Avv. Antonio Donvito del foro di Milano, con studio in
Milano (MI – 20122), via Paolo Andreani 4, presso il cui studio elegge domicilio, in virtù di procura speciale allegata in atti.
INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n.681/2021 in data
5.7.21
CONCLUSIONI
Delle appellanti
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, ogni diversa istanza,
deduzione e domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, dichiarata l'ammissibilità del presente atto di appello, sentite le parti
NEL MERITO:
a) in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare per tutti i motivi in premessa anche singolarmente considerati, l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata della società (già Parte_3
) in accoglimento della spiegata opposizione;
Controparte_1
b) In via subordinata: stralciare e dire non dovute tutte le somme ritenute di giustizia ed il cui pagamento è stato erroneamente intimato con l'atto di precetto ivi impugnato a seguito degli accertamenti giudiziali e tecnici contabili che il Tribunale riterrà di giustizia disporre.
Sulle spese: Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art.91 cpc.”
Si insiste altresì sulla richiesta in via istruttoria di ammettere integrazione di CTU contabile, con i quesiti tutti indicati in atto di appello
Dell'intervenuta
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia adita
Previa ammissione dell'intervento spiegato nel presente giudizio dalla quale cessionaria dei crediti in blocco e pro soluto, ai Controparte_2
sensi del combinato disposto degli artt. 1- 4 L. 130/99, facenti capo all'appellata e ferma comunque la sua carenza di Controparte_3
titolarità, legittimazione passiva in ordine alle eventuali domande risarcitorie / restitutorie avversarie,
disporre l'estromissione parziale della banca cedente limitatamente ai crediti in contestazione;
rigettare – come inammissibili, anche ai sensi dell'art. 348 – bis c.p.c. e/o infondate – tutte le domande, anche preliminari, proposte dagli appellanti,
confermando, nel merito, la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ed quale sua garante convenivano in giudizio Parte_1 Pt_2
presso il Tribunale di Mantova, in opposizione al precetto Controparte_1
notificato in data 5.2.2019 a favore di quale Controparte_1
rappresentante di Credit Agricole Cariparma spa, per € 213.157,42 oltre interessi di mora al tasso contrattuale.
Premesso che:
- in data 14.5.05 apriva il conto corrente nr. 0513/56872591 (già Parte_1
56872591) presso l'allora ; in data Controparte_4
17.10.05 stipulava un mutuo di cui si costituiva fideiubente, Pt_2
concedendo inoltre ipoteca su un proprio bene personale;
la somma era versata in data 3.1.06; la banca richiedeva ulteriore fideiussione omnibus fino alla concorrenza di euro 50.000,00 in favore di in data Parte_1
24/2/2006; la società richiedeva un ulteriore finanziamento Parte_1
concesso in data 8/10/2013, erogato effettivamente in data 20/10/2013; la società onorava fino al 20/3/2014 per totali circa € 350.000,00;
- in data 28/3/2017 la recedeva dagli affidamenti e dal contratto di CP_5
conto corrente nr. 513/56872591, chiedendo l'immediato rientro dell'esposizione debitoria del conto corrente e dei mutui, notificando atto di precetto in data 5.2.2019 per euro 213.157,42 quale esposizione dei due mutui (n. 513504792249999 del 17.1.2005 e n. 513508753660000 dell'8.10.2013), oltre interessi di mora;
gli opponenti sostenevano che:
- il titolo esecutivo fosse inesistente in quanto la somma oggetto di mutuo non era mai stata effettivamente consegnata alla parte mutuante, ma era stata depositata in conto corrente;
in particolare in relazione al mutuo contratto in data 17/10/2005, l'atto pubblico all'art. 2 stabiliva che la società mutuataria “dichiara di aver ricevuto dalla Cassa la Parte_1
predetta somma di euro 390.000,00 (trecentonovantamila virgola
zerozero), rilasciandone ampia quietanza con il presente atto. La e CP_4
la parte mutuataria danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima
della somma mutuata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero
presso la a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a CP_4
carico della medesima parte mutuataria del presente contratto e degli
allegati. Il netto ricavo di detta somma sarà svincolato alla parte
mutuataria dopo che essa parte, a sue cure e spese, entro e non oltre
novanta giorni da oggi – comprendendo nel computo anche tale giorno –
abbia provveduto a produrre alla : (...omissis…)”; dunque non vi CP_4
era stata traditio delle somme mutuate, che di fatto erano state accreditate e svincolate in favore della mutuataria solo in data 3/1/2006; allo stesso modo il mutuo datato 8/10/2013 conteneva la dichiarazione formale di ricevimento della somma, ma anche il vincolo di restituzione delle somme in caso di mancato adempimento di alcuni incombenti entro il termine di effettiva solo in data 20/10/2013; le somme erogate non erano pertanto entrate nella disponibilità della mutuataria sicché trattandosi di mutui condizionati essi non potevano valere come titoli esecutivi;
-le fideiussioni sottoscritte da erano nulle in quanto conformi allo Pt_2
schema Abi sanzionato dalla Banca D'Italia con provvedimento nr. 55 del
2005 e pertanto in violazione dell'art. 2 L. 287/90, per la presenza delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia alla deroga ex art. 1957
c.c; in ognii caso erano nulle le singole clausola e la era decaduta CP_5
Part dal diritto di agire contro la posto che la revoca dagli affidamenti risaliva al 2.3.2017;
- la aveva realizzato illegittima parcellizzazione del credito, CP_5
procedendo in prima battuta solo per il recupero delle somme dovute in forza di contratti di mutuo, senza nulla azionare in riferimento al conto corrente ordinario chiuso in data 21/2/2018;
- la aveva azionato tutto l'importo residuo in relazione ad entrambi CP_5
i mutui, compresi interessi di mora al tasso pattuito;
erano dovute alla solo le rate scadute a quella data oltre alla residua porzione di CP_5
capitale contenuta nelle rate mensili a scadere, oltre agli interessi legali sul solo capitale e senza operare alcuna capitalizzazione di interessi;
doveva pertanto dichiararsi non dovuto l'importo degli interessi moratori per il periodo successivo alla risoluzione dei contratti, con ricalcolo delle somme eventualmente ancora dovute dalla società dedotti i Parte_1
pagamenti intervenuti e con applicazione sulle rate a scadere e sulla sola quota di capitale dei soli interessi legali;
dunque le somme esecutate non erano state correttamente calcolate e non aveva diritto a CP_1
procedere all' esecuzione;
- gli interessi erano stati calcolati senza tenere conto della sospensione prevista a seguito del sisma che aveva colpito la Lombardia e l'Emilia
Romagna del 20/29 maggio 2012: domandava pertanto rettifica del conteggio;
- dalla perizia allegata all'atto risultava che erano stati applicati interessi superiori al tasso soglia usura vigente nel periodo con riferimento ad entrambi i mutui azionati, dovendo tenersi conto anche della penale per la estinzione anticipata del mutuo, con conseguente debenza delle somme pagate a titolo di interessi;
- la pattuizione di un tasso di interesse composto causava indeterminatezza degli stessi relativamente ad entrambi i mutui;
- le somme ingiunte erano state erroneamente quantificate, in quanto era stato applicato un tasso Euribor dichiarato manipolato dalla Commissione
Europea, in quanto frutto di un accordo di cartello illegittimo nel periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 con effetti fino al giugno 2009;
il tasso determinato sulla base di detto indice era indeterminato;
- il contratto di conto corrente non indicava nè la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori in adempimento a quanto stabilito dalla Delibera CICR 9.2.2000, entrata in vigore il
22.7.2000; né le CMS e le spese, che erano state epurate in sede di perizia allegata all'atto, per complessivi € 86.794,22.
Domandava, pertanto ,la sospensione ex art. 615, c. 1°, cpc dell'esecuzione; nel merito chiedeva di dichiarare nullo e privo di efficacia, anche parziale, il precetto notificato alla società ed ad Parte_1
in data 05/2/2019 per inesistenza del titolo esecutivo ex art. 474 Pt_2
cpc, per genericità, per non corrispondenza delle somme intimate a quelle effettivamente dovute, per violazione del divieto di frazionamento del credito, di dichiarare nulle le fideiussioni e di dichiarare che CP_1
non aveva alcun diritto di procedere a esecuzione;
in via subordinata,
domandava stralciarsi le somme non dovute.
Si costituiva in data 18/4/2019 quale mandataria di Controparte_1 [...]
esponendo per converso che: Parte_4
- i profili di scorrettezza ascritti alla Banca erano infondati;
i mutui presentavano i requisiti di realità poiché la somma era stata posta nella disponibilità giuridica di tramite accreditamento sul conto corrente;
Pt_1
- le fideiussioni erano valide, in quanto il divieto di cui alla normativa antitrust non incideva in maniera diretta sul contenuto degli atti negoziali,
ma su un comportamento posto a monte di questi;
non si rinveniva alcun vincolo di dipendenza funzionale né un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile tra l'intesa anticoncorrenziale ed il singolo negozio;
- nei contratti di fideiussione non vi era alcun richiamo alla deliberazione di approvazione dell'associazione di imprese bancarie del modello standardizzato di fideiussione omnibus, né alla delibera o a successivi accordi;
- non era possibile ipotizzare la nullità del contratto a valle ai sensi dell'art. 1418, co 1 c.c, poiché l'art. 2 della legge 287/1990, infatti, vietava le intese, ma nulla disponeva circa le sorti dei rapporti commerciali con altri contraenti;
- esporre in un atto di precetto l'elencazione analitica delle singole voci di credito o i calcoli aritmetici che hanno condotto all'importo ingiunto non era presupposto per la validità del precetto;
- non vi era stata alcuna parcellizzazione del credito, in quanto era prassi ordinaria agire prima sulle linee di credito garantite da privilegi;
- i profili relativi all'incertezza delle somme ingiunte erano generici;
le domande relative alle somme accreditate in conto corrente erano estranee a quelle azionate con il precetto.
L'istanza di sospensione dell'esecuzione era reietta e la causa era istruita con consulenza tecnica d'ufficio e documentalmente.
Il Tribunale di Mantova in composizione monocratica con sentenza n.681/2021 in data 5.7.21 decideva come segue:
“Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il precetto notificato con riguardo a è efficace sino Pt_2
alla concorrenza di € 155.302,73 cui vanno aggiunti gli interessi legali successivi e ferme restando le spese legali quantificate nel precetto;
- dichiara che il precetto notificato con riguardo alla società è Parte_1
efficace sino alla concorrenza di complessivi € 217.929,93 cui vanno
aggiunti gli interessi legali successivi e ferme restando le spese legali
quantificate nel precetto;
- condanna altresì gli opponenti, in solido fra loro, a rimborsare alla parte
opposta le spese di lite compensandole nella misura di un quinto e, per
l'effetto, liquidandole in € 4.174,40 per spese (di consulenza tecnica) e in
€ 10.744,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
Segnatamente affermava che:
- con il precetto notificato agiva solo per il credito residuo CP_1
derivante dai due contratti di mutuo;
- ai fini del perfezionamento del mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario costituiva effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme era versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
ciò era avvenuto per entrambi i contratti di mutuo,
pertanto da ritenersi validi;
- si era costituita terzo datore di ipoteca, sicché ogni Pt_2
considerazione concernente la validità degli atti di precetto era irrilevante, poiché la sua obbligazione trovava fondamento negli artt. 2868 e segg.
c.c., nel contratto di mutuo;
-l'intesa concernente le clausole in materia di fideiussione e di cui agli artt.
2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI (e integralmente recepite nella fideiussione oggetto del presente giudizio) era stata ritenuta contrastante con il disposto di cui all'art. 2 co. 2 della legge n. 287/1990 dalla Banca
d'Italia, pertanto era nulla “a ogni effetto”; ne seguiva che il c.d. contratto a valle costituiva lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti, pertanto la nullità dell'intesa a monte prevista “a ogni effetto” comportava la nullità delle clausole oggetto dell'accordo illecito e trasposte nella fideiussione, ma non determinava quella dell'intera fideiussione, dovendosi presumere che le parti avrebbero egualmente concluso entrambi i patti;
- il credito era determinabile alla stregua delle previsioni contrattuali,
essendo indicate le somme mutuate, la durata dei contratti, il tasso di interesse e l'ammontare delle spese;
legittimamente il creditore aveva agito per il recupero del credito garantito da ipoteca, fondato su fonte negoziale distinta rispetto a quello scaturente dalla scopertura del conto corrente, sicché doveva escludersi il frazionamento abusivo;
- la censura di usurarietà era infondata in quanto dedotta in relazione alla pattuizione della clausola di estinzione anticipata del contratto;
tale commissione non poteva essere considerata un costo del credito, in quanto non era dovuta per effetto della mera conclusione del contratto, ma solo al verificarsi di eventi futuri concretamente non verificatisi;
- la censura di indeterminatezza dei tassi era infondata sia con riguardo agli interessi corrispettivi che a quelli moratori, come risultava anche dalla consulenza tecnica;
parimenti infondata era l'asserita violazione delle norme in materia di trasparenza e concorrenza in conseguenza della applicazione del tasso Euribor, poiché mediante il richiamo a quel parametro, il tasso di interesse era tempo per tempo determinabile mediante il rinvio ricettizio ad un parametro di riferimento certo, dunque validamente pattuita per relationem; non vi era prova che l'istituto di credito convenuto avesse effettivamente partecipato all'intesa anticoncorrenziale volta a manipolare il tasso;
- la doglianza relativa alla carenza di capitalizzazione passiva e all'usurarietà degli interessi applicati al conto corrente era irrilevante poiché la aveva agito unicamente in base ai due contratti di mutuo;
CP_5
- l'importo dovuto in base ai due mutui doveva essere calcolato in base al criterio secondo cui il mutuatario doveva ritenersi tenuto, dal momento della risoluzione, oltre che al pagamento integrale delle rate già scadute anche all'immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere,
dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattuale, se superiore al tasso legale, e con esclusione di ogni capitalizzazione tenendo altresì conto della moratoria legale introdotta in conseguenza dei terremoti del 2012; - la non aveva contestato la mancata restituzione da parte di CP_5 Pt_1
di parte delle somme erogate, nonché delle ulteriori rate indicate nel precetto;
né il fatto che i mutui fossero stati risolti quantomeno per mutuo consenso;
- l'eccessività della somma portata nel precetto relativamente a Pt_2
non travolgeva questo per l'intero ma ne determinava la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimaneva valida per la somma effettivamente dovuta, come determinata dal giudice;
- in considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese,
comprese quelle di consulenza tecnica, andavano compensate per un quinto.
e hanno proposto appello avverso la sentenza in data Parte_1 Pt_2
15.2.19, affidandosi a tre motivi d'appello e domandando la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, domandando in via principale la riforma integrale della sentenza e in via subordinata la rideterminazione delle somme dovute, nonché l'ammissione di nuova ctu contabile.
quale cessionaria di si è CP_6 Parte_4
costituita in data 4.4.22, insistendo per il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado,
perché carente dei requisiti per la sua ammissione;
ha chiesto disporre l'estromissione parziale della banca cedente limitatamente ai crediti in contestazione;
infine di rigettare integralmente l'appello. In data 6.4.22 la Corte con ordinanza ha dichiarato la contumacia di e ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione. Controparte_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.2.25, le appellanti hanno eccepito la tardiva costituzione di , oltre il termine di cui CP_6
all'art.127 ter cpc;
hanno inoltre contestato che dall'atto di cessione non sarebbe dato individuare se il preteso credito verso e/o Parte_1 Pt_2
fosse ricompreso nell'operazione di cartolarizzazione, né se fosse individuabile nell'allegato elenco, per quanto di provenienza unilaterale e quindi privo di qualsiasi valore giuridico e probatorio, e che pertanto l'intervenuta è carente di legittimazione passiva e comunque decaduta.
ha contestato tale ricostruzione e prodotto in allegato alla CP_6
comparsa conclusionale copia dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, con allegato elenco dei crediti oggetto di cessione, oltre a una sentenza del Tribunale di Mantova successiva tra le stesse parti e gli stessi crediti;
quindi le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la
Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare è necessario esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di propugnata dalle appellanti all'udienza CP_6
di precisazione delle conclusioni del 19.2.2025.
L'eccezione, sebbene tempestivamente proposta, è infondata.
si è costituita in data 4.4.22, ossia anteriormente alla prima CP_7 udienza del 6.4.22 ma successivamente alla scadenza del termine di cinque giorni prima dell'udienza di cui all'art.221 c.4 decreto-legge 34/2020, il cui contenuto è stato trasfuso con modificazioni nell'art.127 ter cpc.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità considera il termine di cinque giorni prima dell'udienza come un termine ordinatorio, in quanto
“…prima dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c., il termine per il
deposito delle note scritte fino a 5 giorni prima della data fissata per
l'udienza doveva essere considerato «ordinatorio, ai sensi dell'art. 152,
comma 2, c.p.c., onde il tardivo deposito non ne determina la nullità,
purché sia comunque intervenuto entro la medesima data di udienza, e
non può essere equiparato, stante la lettera della legge, alla mancata
effettuazione del deposito stesso».
Per tale ragione, chiarisce questa Corte, «in assenza di espressa
dichiarazione di perentorietà del termine, occorre considerare che la
norma prevista nell'ambito delle misure connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19 era strutturata su una equivalenza tra il
deposito telematico delle note scritte e l'udienza da esso sostituita (e non
tra il giorno di scadenza del termine e il giorno di udienza), non entrando
il termine assegnato a far parte dell'atto del procedimento di cui si tratta;
ne consegue che la sua inosservanza non comporta effetti identici a quelli
che la legge attribuisce all'omesso deposito, salvo che non sia
oltrepassata la data fissata per l'udienza sostituita, segnando la stessa
una situazione incompatibile con il riconoscimento degli effetti dell'attività della parte» (Cass., n. 32827 del 2023).”.
L'intervento – volontario - della ai sensi dell'art. 111 CP_6
cod.proc.civ., avvenuto con deposito della comparsa in data 4.4.2022,
anteriormente alla prima udienza, va quindi considerato tempestivo,
potendo intervenire anche in appello.
Parimenti tempestiva è l'eccezione sollevata da all'udienza di Parte_1
precisazione delle conclusioni, tenuto conto che entro il termine di cinque giorni prima della prima udienza, entro il quale era autorizzata a Parte_1
depositare note di udienza, non era ancora intervenuta in giudizio CP_6
ed essendosi svolta l'udienza in modalità cartolare, nulla ha potuto eccepire e contestare in ordine alla sua legittimazione prima della successiva udienza del 19 febbraio 2025.
Va, invece, dichiarata tardiva e non ammissibile la documentazione depositata da solo con la comparsa conclusionale, pur trattandosi CP_6
di documentazione di formazione risalente ed anteriore alla sua costituzione che avrebbe potuto quindi essere tempestivamente prodotta e non avendo la cessionaria neppure allegato le ragioni che le avrebbero impedito di farlo ai fini della chiesta rimessione in termini (cfr. comparsa conclusionale di ). CP_6
Tanto chiarito, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva/titolarità del credito di è infondata. CP_6
Rileva il Collegio che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria “ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in
blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria
legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia
esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., sez. VI civ., n.
24798/2020).
Seguendo i più recenti orientamenti della Suprema Corte, secondo cui “In
caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al
cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno
dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano
le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta
comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità
asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua
di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in
mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass.
n. 4277/2023).
è intervenuta nel giudizio, già instaurato dalla banca originaria CP_6
titolare del credito, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., documentando la propria legittimazione all'intervento quale cessionaria del credito mediante la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale ex art 58 TUB in data
16/12/2021 nr. 149 parte II, in cui viene dato atto dell'avvenuta cessione pro-soluto ex artt. 4 e 7.1 L. n. 130/1999 (cfr. doc. 1 prodotto all'atto della costituzione) “di tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da
finanziamenti ipotecari e/o chirografari o da contratti di leasing risolti)
che siano stati individuati nel relativo documento di identificazione dei
crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati
verso debitori classificati a sofferenza (…) sorti nel periodo tra il 1
gennaio 1950 e il 31 marzo 2021” con i relativi diritti accessori.
In tale estratto è indicato un link che permette di accedere ad un elenco in cui è riportata una serie di numeri identificativi dei contratti ceduti, tra i quali compare il n. 4126896 che corrisponde a quello riportato nelle fatture prodotte da in primo grado (cfr. all. 4 prodotto all'atto della CP_1
costituzione); inoltre trattasi di credito derivante da mutuo garantito dal terzo datore di ipoteca sorto nel periodo sopra indicato;
ciò consente di identificare con certezza che il credito oggetto di causa nei confronti di e di rientra nel complesso di posizioni cedute. Pt_1 Pt_2
Non è invece certamente necessaria, ai fini della prova della cessione del credito, la produzione del contratto di cessione del credito, in quanto non prevista né dall'art. 58 TUB, né dagli artt. 1260 e ss c.c. Al riguardo va infatti rilevato che l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici,
prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale
adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è
subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 20495 del 29/09/2020).
L'eccezione va dunque disattesa.
Va respinta la richiesta di estromissione della cedente in CP_1
difetto di adesione da parte delle appellanti.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da CP_6
Ritiene, infatti, la Corte che parte appellante abbia illustrato in maniera chiara e compiuta nei motivi di appello le singole censure mosse al provvedimento impugnato nonché i principi di diritto che, a suo dire il giudice avrebbe violato e la diversa regolamentazione che avrebbe dovuto adottare.
Va ricordato che in questo senso si è già pronunciata la Cassazione a sezioni Unite (27199/2017) che ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c.,
nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134
del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Passando quindi ad esaminare le doglianze svolte, con il primo motivo le appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui essa ha rigettato l'eccezione di nullità dei mutui azionati, assumendo per entrambi la presenza negli atti notarili della dichiarazione di ricevimento delle somme da parte della società mutuataria, così ritenendo assolto il presupposto della traditio.
In particolare sostengono che la traditio sarebbe stata meramente apparente, poiché difetterebbe anche sotto il profilo della disponibilità
giuridica: il mutuante, accantonando presso di sé le somme, non avrebbe creato un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario,
determinante l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della stessa in quello del mutuatario, né avrebbe inserito specifiche pattuizioni con le quali il mutuatario incaricava la Banca mutuante di impiegare la somma mutuata per realizzare un interesse del primo. Nel
caso di specie, in relazione al mutuo contratto in data 17/10/2005, nel testo dell'atto pubblico si legge che la società mutuataria all'art. 2 Parte_1 “dichiara di aver ricevuto dalla Cassa la predetta somma di euro
390.000,00 (trecentonovantamila virgola zerozero), rilasciandone ampia
quietanza con il presente atto. La e la parte mutuataria danno atto CP_4
della riconsegna da parte di quest'ultima della somma mutuata,
costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la a CP_4
garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della
medesima parte mutuataria del presente contratto e degli allegati. Il netto
ricavo di detta somma sarà svincolato alla parte mutuataria dopo che essa
parte, a sue cure e spese, entro e non oltre novanta giorni da oggi –
comprendendo nel computo anche tale giorno – abbia provveduto a
produrre alla : […]”; dunque non vi sarebbe stata traditio, poiché il CP_4
patto citato non sarebbe stato volto a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma, accreditata e svincolata in favore della mutuataria solo in data 3/1/2006, senza attestazioni solenni;
allo stesso modo la fattispecie non si sarebbe realizzata in relazione al mutuo datato
8/10/2013, lo stesso contiene la dichiarazione formale di ricevimento della somma da parte della mutuataria, ma anche il vincolo di restituzione delle somme in caso di mancato adempimento di alcuni incombenti entro 90
giorni, con sottoscrizione del contratto in data 8/10/2013 ma erogazione effettiva della somma solo in data 20/10/2013. Anche in questo caso il trasferimento della disponibilità delle somme mutuate dalla banca alla mutuataria sarebbe condizionato (art.2 contratto). Il tenore dell'atto sarebbe quindi contraddittorio, non potendosi evincere in modo certo dallo stesso se vi fosse effettivamente stata traditio delle somme, perché esse erano state poste in deposito. Non potrebbe essere, pertanto, annoverato nella categoria dei titoli esecutivi di cui all'art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Nella sua recentissima pronuncia a Sezioni Unite in materia di mutuo solutorio (Sez. U, Sentenza n. 5841 del 2025) la Cassazione ha chiarito la definizione di disponibilità giuridica, fondamentale per la disamina della doglianza in quanto solo al passaggio della disponibilità giuridica dal patrimonio del mutuante a quello del mutuatario il contratto di mutuo può
dirsi concluso.
Ebbene, il Supremo Collegio ha affermato che :“Secondo l'opinione
prevalente in dottrina e pacifica in giurisprudenza il mutuo è un contratto
reale, che si perfeziona, cioè, con la consegna (traditio) della cosa data a
mutuo (res), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire
il conseguimento della «disponibilità giuridica» della res da parte del
mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un
autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma
dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio
della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di
volontà del mutuante.” Precisa la SC, nel dirimere la controversia in merito al mutuo solutorio, che “Tale nozione ha riguardo all'effetto
giuridico rappresentato dal mutamento delle disponibilità economiche e
finanziarie del mutuatario e del complessivo assetto delle stesse e non può
dubitarsi che tale effetto si realizzi già in conseguenza e al momento dell'accredito. È certo poi che l'accredito sul conto di per sé in altro non
consiste, né potrebbe consistere, se non in una operazione contabile, ma
nulla autorizza a svalutare tale nozione come sinonimo di operazione
fittizia o apparente, valendo piuttosto a rappresentare semanticamente nel
contesto considerato una reale vicenda economica e giuridica, in
definitiva costituita dall'inserimento di una posta attiva in capo al
correntista come tale idonea a comportare inevitabili mutamenti nei
rapporti di dare avere con la banca mutuante. Non può dunque costituire
argomento spendibile il rilievo che l'operazione si risolva in una
annotazione contabile (come anche nella specie attestato dalla sua
qualificazione in estratto conto come «operazione di giro»).”
Nella qualificazione data dalla Corte di Cassazione, pertanto, la nozione di disponibilità giuridica non ha nulla a che fare con la modalità monetaria o contabile del passaggio di disponibilità, ma solo con l'irretrattabilità
della dazione: una volta concluso il contratto e accreditata, ovvero quietanzata, la somma, le vicende successive tra le parti o l'impiego del denaro non hanno alcuna rilevanza sull'effettiva conclusione del rapporto.
In una sentenza precedente (Sez. 3 - , Sentenza n. 6174 del 05/03/2020) la
SC ha inoltre chiarito che “secondo la giurisprudenza di questa Corte, al
fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale
titolo esecutivo occorre verificare, attraverso la sua interpretazione
integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza, se esso
contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed
erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass.,
27/08/2015, n. 17194)”.
In materia specificamente di deposito cauzionale delle somme, la Corte di legittimità ha ulteriormente precisato che il momento perfezionativo del mutuo coincide con quello del versamento in deposito cauzionale, e non con quello di svincolo della somma: “È pacifico che nell'art. 2 del
contratto si prevedeva la riconsegna alla mutuante dell'intera somma
affinché la stessa venisse custodita in deposito cauzionale infruttifero
presso la banca stessa fino all'adempimento di obbligazioni accessorie dei
mutuatari; quest'ultima pattuizione, tuttavia, non determina affatto - come
sostengono i ricorrenti - un'erogazione fittizia o una consegna della
somma soltanto apparente, bensì, in esito ad una traditio dell'importo
mutuo attraverso la creazione di un titolo di disponibilità a favore del
mutuatario, una immediata disposizione di quest'ultimo eseguita con la
costituzione del deposito cauzionale. Sul punto, la giurisprudenza di
questa Corte è da tempo consolidata, sicché le pronunce richiamate dai
ricorrenti - in parte risalenti (a periodi in cui non vigevano normative tese
a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali), in parte
travisate nel loro significato - non si attagliano alla fattispecie;
si deve
dare continuità, invece, all'orientamento interpretativo espresso, ex
multis, da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25632 del 27/10/2017, Rv. 647223-
01, secondo cui «Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo,
avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso
al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi,
anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito
cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza
dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali»
(analogamente: Cass., Sez. 1, 5 Sentenza n. 38331 del 3/12/2021, relativa
a clausole negoziali contenute in un contratto di mutuo per le quali la
mutuataria aveva riconsegnato, tramite note contabili, la somma mutuata
alla mutuante, con il successivo pattuito ritrasferinnento delle somme
all'istituto bancario per la loro costituzione in deposito cauzionale
infruttifero in attesa del definitivo svincolo delle stesse;
Cass., Sez. 6-1,
Ordinanza n. 38884 del 7/12/2021, riguardante un caso pressoché
identico a quello in esame, dato che «la somma era stata messa a
disposizione del mutuatario, che ne aveva rilasciato quietanza di saldo,
anche se poi parte di essa era stata vincolata a deposito infruttifero a
garanzia del corretto adempimento degli obblighi accessori in capo al
mutuatario, deposito che ha costituito una mera cautela contrattuale di
cui si è avvalsa la banca»).” (Sez. 3, Ordinanza n. 9229 del 2022)
Nel caso di specie, è pacifico che ha pagato un numero consistente Pt_1
di rate (si ricorda che i mutui sono stati conclusi rispettivamente nel 2005
e nel 2013, e il precetto è stato notificato nel 2019); la stessa parte sia nel presente grado che nel precedente inoltre ammette che le somme sono state erogate, a seguito dell'espletamento delle formalità citate nei contratti stessi. In secondo luogo, dalla lettura integrale del primo contratto (art.2) si evince che le parti hanno dato atto sia della dazione della somma, sia della sua riconsegna a titolo cauzionale;
tale riconsegna è un atto dispositivo che la mutuataria non avrebbe potuto compiere se la somma non fosse stata nella sua disponibilità giuridica. Infine, è precisato che “decorso
inutilmente il termine concesso alla parte mutuataria- sopra determinato
in novanta giorni-, la potrà considerare risolto il contratto di CP_4
mutuo”: si tratta di una clausola risolutiva espressa, anch'essa insensata in assenza di un contratto concluso. Nel patto risalente al 2013, agli articoli
3.1.2 e 3.3 sono presenti analoghe “convenzioni sospensive”, di cui peraltro non è mai stato provato o invero allegato il mancato avveramento,
per cui la somma era versata in un conto vincolato in cui essa sarebbe rimasta fino all'espletamento delle formalità ipotecarie e fiscali. Anche in questo secondo caso essa appare essere entrata nella disponibilità giuridica di sin dal momento del deposito. Pt_1
Con il secondo lamentano che la causa è stata istruita solo con riferimento al ricalcolo degli interessi dalla risoluzione contrattuale con mora ed in considerazione della moratoria post sisma 2012.
Segnatamente, argomentano che il giudice avrebbe erroneamente escluso,
non avendo disposto l'espletamento della chiesta ctu sul punto, sia l'usura originaria, sia la manipolazione tasso Euribor, sia la violazione dei patti contrattuali con applicazione di tassi diversi da quelli concordati nei mutui azionati e sia l'illegittimità delle somme addebitate in c/c intestato alla società su cui venivano addebitate le rate dei predetti mutui con Parte_1
interdipendenza sostanziale e giuridica tra i detti rapporti.
Al fine della verifica della correttezza delle somme esposte nell'atto di precetto impugnato, sarebbe stato indispensabile verificare l'effettivo importo a credito dell'Istituto bancario in base al piano di ammortamento aggiornato alla data di risoluzione contrattuale, documento che poteva essere fornito solo dalla banca, che ne sarebbe stata onerata dovendo dimostrare il proprio credito e per cui era già stata svolta richiesta ex art. 119 TUB, unitamente alla richiesta di tutte le quietanze di pagamento mutui da parte della società fino al 2014 e per cui ancora non si Parte_1
era mai ricevuta risposta e/o produzione spontanea in giudizio di primo grado da parte della banca. Pertanto, domandano disporsi l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc.
Entrambi i mutui sarebbero affetti da usura originaria, conteggiando nel calcolo del TEG anche le commissioni di estinzione anticipata e ipotizzando tale estinzione al pagamento dell'ultima rata effettivamente pagata;
i tassi di interesse sarebbero inoltre indeterminati e quelli applicati diversi da quelli pattuiti, e non chiari e determinabili come ritenuto dal primo giudice.
Inoltre i relativi tassi di interesse sarebbero stati determinati con riferimento a un tasso Euribor manipolato. Il giudice avrebbe pertanto errato nel rigettare la collegata contestazione, sulla sola considerazione della mancanza di prova che la banca (ex Cariparma) abbia fatto parte dell'intesa anticoncorrenziale accertata in data 28 ottobre 2016 dalla
Commissione Europea con decisione C(2013) 8512 del 4/12/13 Pt_5
9914 – EURO INTEREST RATE DERIVATIES (EIRD) e che con
[...]
comunicato del 7 dicembre 2016 aveva reso nota la cessazione del cartello nel settore dei servizi finanziari. La manipolazione sarebbe provata tramite produzione dell'istruttoria della Commissione Europea, che avrebbe valenza probatoria privilegiata senza necessità di ulteriore verifica in tal senso, nonché dall'esame congiunto dei dati storici dei tassi BCE e di quelli Euribor. Pertanto, insistono per la rimessione in istruttoria della causa al fine di svolgere una CTU.
Anche il secondo motivo è infondato.
L'usura viene ipotizzata dall'appellata solo con riferimento alla mancata considerazione della commissione di estinzione anticipata, ma sotto questo profilo la doglianza è infondata. Questo Corte aderisce all'orientamento espresso dal Supremo Collegio in Sez. 3 - , Sentenza n.
7352 del 07/03/2022, in base al quale “a ben vedere, proprio la natura di
penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata,
comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non
usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non
indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di
rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per
il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una
remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n.
185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del
corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella;
di qui
l'infondatezza della censura;
”. Il caso sottoposto all'esame del Supremo
Collegio corrisponde esattamente a quello oggetto del presente giudizio:
infatti la commissione, peraltro non concretamente applicata in quanto i mutui non sono stati estinti in anticipo, ma risolti, costituisce un costo meramente discrezionale e remunera non il prestito, ma la risoluzione del contratto.
Relativamente all'asserita manipolazione del tasso Euribor in base al quale erano stati determinati i tassi dei mutui di cui è causa, ritiene la Corte di dare continuità al proprio orientamento secondo cui essa non dia causa ad alcuna nullità “a valle” per l'eventuale illegittimità delle operazioni antitrust “a monte”.
Deve in primis evidenziarsi come l'Euribor sia un parametro certo,
desumibile da fonte oggettiva e extracontrattuale, con conseguente sicura determinatezza.
Quanto alla dedotta nullità “a valle” per la invalidità “a monte” della sua determinazione in violazione della normativa antitrust, come già affermato dal Tribunale, la nullità del contratto a valle presuppone che si dia prova:
a) dell'esistenza dell'intesa restrittiva;
b) dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa,
dell'intesa anticoncorrenziale;
c) della connessione tra questa ed il contratto a valle.
Non sussiste certamente l'ultimo di questi elementi, sicché non può in alcun modo ritenersi che il mero riferimento all'Euribor costituisca indice di nullità del tasso pattuito.
Deve, infatti, condividersi la conclusione del primo giudice secondo cui la nullità della determinazione “a monte” per violazione della normativa anticoncorrenziale non possa in alcun modo riversarsi sul contratto “a valle” tenuto conto che la banca mutuante non risulta per nulla coinvolta in essa. Come è stato più volte affermato in giurisprudenza, i divieti che si rinvengono nella normativa antitrust non incidono in maniera diretta sul contenuto degli atti negoziali, ma su un comportamento che si pone a monte di questi e non si rinviene alcun vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile tra l'intesa anticoncorrenziale ed il singolo negozio. I contratti fra la singola impresa ed il cliente derivano dall'autonomia privata dei contraenti, ovvero da una autonoma manifestazione di consenso da cui può
discendere indubbiamente anche l'eventuale recepimento all'interno del regolamento contrattuale di parametri esterni riproduttivi di un'illecita determinazione, ma la circostanza che l'impresa uniformi al programma anticoncorrenziale le manifestazioni della propria autonomia privata non appare sufficiente a privare il successivo contratto a valle di una autonoma ragione pratica. Attesa la finalità di presidio della correttezza del mercato dell'art. 2 l. 287/90, la nullità delle intese restrittive della concorrenza si colloca nel panorama normativo quale ipotesi speciale di nullità riferita agli accordi non concorrenziali e non ai contratti stipulati con i consumatori a valle di quegli accordi;
di modo che già in generale è
possibile sostenere che dalla declaratoria di nullità di un'intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa,
i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni, ove dimostrati, nei confronti delle imprese da parte dei clienti. L'interferenza tra le regole di mercato e la disciplina della nullità
negoziale può essere in astratto sostenuta soltanto laddove si dimostri un collegamento esogeno e funzionale tra le intese restrittive della concorrenza a monte ed il contratto concluso a valle tra l'operatore qualificato, vincolato dall'intesa stessa, ed il terzo estraneo ad essa.
In ordine alla determinabilità del tasso determinato sulla base dell'Euribor
rileva il Collegio che ove il tasso sia indicizzato e variabile nel tempo,
esso rimane comunque un tasso determinabile;
ciò avviene con riferimento al parametro EURIBOR, che è l'indicatore del tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche Europee e che
è valido criterio di determinazione degli interessi mediante rinvio ad un sistema di rilevazione esterno che non incide sulla determinatezza dell'oggetto del contratto;
il valore che risulta dal testo contrattuale,
rappresenta l'indice di riferimento iniziale del contratto convenzionalmente pattuito dai contraenti;
infatti, nel testo contrattuale il tasso è indicato quale attuale valore del parametro di riferimento l'indicazione del quale è rimessa all'autonomia contrattuale e non assumono dunque rilievo eventuali discostamenti da parametri ufficiali
(peraltro minimi, posto che il consulente d'ufficio riferisce di un tasso
Euribor pari al 1,063% nel mese di febbraio), rilevanti ai fini della successiva indicizzazione Per affermare la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi, è indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici: si ha indeterminatezza quando le clausole, pur apparendo di per sé analitiche, da un punto di vista matematico-finanziario,
sono formulate in modo tale da non dar luogo ad un'univoca applicazione, richiedendo la necessità di una scelta applicativa tra più
alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi e, pertanto, non determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418, 1346 c.c.; mentre la determinabilità è definibile come la possibilità di identificare chiaramente l'oggetto sulla base dagli elementi prestabiliti dalle parti.
Il motivo va, pertanto, respinto.
Parimenti, con il terzo motivo, gli appellanti si dolgono della statuizione del giudice di primo grado che stabilisce l'irrilevanza, ai fini della decisione, delle contestazioni mosse dalle opponenti in relazione agli illegittimi addebiti appurati con perizia di parte agli atti relativamente al contratto di conto corrente di corrispondenza nr. 63.555.54.
L'accertamento tecnico contabile degli addebiti illegittimi attuati in conto corrente, e conseguentemente la rideterminazione del saldo con epurazione di anatocismo, spese e commissioni non dovute sarebbe determinante ai fini della decisione dell'opposizione a precetto, atteso che le somme risultanti non dovute in relazione al c/c inciderebbero direttamente anche sulle somme rimborsate per i mutui di cui si discute,
in considerazione del fatto che venivano addebitate le rate sul conto corrente stesso. Inoltre, ove risultassero somme a credito della società in relazione al c/c, esse dovrebbero essere stornate dalla somma eventualmente a credito in relazione ai mutui per cui è stato azionato precetto ivi impugnato e comunque poste in compensazione con le somme risultanti ancora dovute in relazione ai mutui posti a fondamento dell'esecuzione intrapresa.
Il motivo è infondato.
Nell'atto di citazione in primo grado, le allora opponenti domandavano
“In via subordinata: stralciare e dire non dovute tutte le somme ritenute
di giustizia ed il cui pagamento è stato erroneamente intimato con l'atto
di precetto ivi impugnato a seguito degli accertamenti giudiziali e tecnici
contabili che il Tribunale riterrà di giustizia disporre.”; conclusione ribadita nei medesimi termini in sede di precisazione delle conclusioni.
Solo in atto di citazione d'appello le appellanti domandano provvedersi
“[al]la rideterminazione del saldo del conto corrente anzidetto, le cui somme illegittimamente addebitate dovranno essere poste in
compensazione con le somme risultanti ancora dovute in relazione ai
mutui posti a fondamento dell'esecuzione intrapresa.”, domanda avente i requisiti della novità ed essendo perciò inammissibile. Inoltre, nelle conclusioni del presente grado di giudizio, riportate in epigrafe,
l'eccezione di compensazione non è stata neppure puntualmente ripresa.
Rileva, peraltro, la Corte che anche qualora l'eccezione si ritenga tempestivamente formulata, il controcredito non sarebbe comunque stato compensabile in quanto esso è controverso e manca dei requisiti di certezza e liquidità richiesti per la compensazione, ai sensi dell'art.1243
cc., necessitando di un accertamento peritale che non può essere eseguito in questa sede non avendo le appellanti proposto domanda riconvenzionale di compensazione.
Né è possibile dedurre dal mero addebito delle somme mutuate sul conto corrente un collegamento negoziale tra i due contratti, che non risulta dal loro tenore letterale e in quanto la funzione economica intrinseca del conto corrente è quella di annotare poste di credito e debito, non creandosi per ciò solo alcun collegamento tra questo e i contratti che sono fonte delle poste annotate.
La sentenza gravata va pertanto integralmente confermata.
Data la totale soccombenza di e ne consegue, ai sensi Parte_1 Pt_2
dell'art. 91c.p.c., la condanna delle stesse, in solido, alla rifusione, in favore di parte appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come segue in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014,
come modificati dal DM n.147/2022, scaglione compreso tra € 52.000,00
a € 260.000,01, valori medi, tranne che per la fase istruttoria che si liquida nel minimo tenuto conto dell'attività effettivamente svolta:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria, valore minimo € 922,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 4.888,00
Oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente rigettando l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Pt_2
del Tribunale di Mantova n.681/2021 in data 5.7.21 nel contraddittorio con nella contumacia di , così provvede: CP_6 Controparte_1
1) respinge integralmente l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e alla rifusione in favore di delle Parte_1 Pt_2 CP_6 spese del grado, che si liquidano in complessivi € 4.888,00 oltre spese generali al 15%, e accessori come per legge;
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico delle appellanti in solido.
Così deciso in Brescia in data 18 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
90 giorni, con sottoscrizione del contratto in data 8/10/2013 ma erogazione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
R. Gen. N. 12/2022 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Cesare Massetti Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 12/2022 R.G., allo scadere dei termini di cui all'art.190 cpc, promossa d a
OGGETTO:
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Parte_1
Opposizione a precetto in Gonzaga (MN) Via Einaudi 24, P.IVA P.IVA_1
(art.615 c.1 cpc)
(C.F.[...]) nata a [...] Pt_2
cod 100001 il 03/09/1972 e residente in [...], nella sua qualità di fideiussore,
rappresentate e difese dall'avv. Marcella Bertoni ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Gonzaga (MN), Largo Martiri della
Libertà n.3, giusta procura in atti
APPELLANTI
c o n t r o
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
società a responsabilità limitata con socio unico con Controparte_2
sede legale in Via V. Betteloni n. 2, 20131 Milano, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle imprese di Milano – Monza – Brianza - Lodi
n. capitale sociale interamente versato pari ad €10.000,00, P.IVA_2
e per essa, quale mandataria, società di diritto italiano, Parte_3
con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale €
41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di
Verona e codice fiscale p.IVA rappresentata P.IVA_3 P.IVA_4
e difesa dall'Avv. Antonio Donvito del foro di Milano, con studio in
Milano (MI – 20122), via Paolo Andreani 4, presso il cui studio elegge domicilio, in virtù di procura speciale allegata in atti.
INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n.681/2021 in data
5.7.21
CONCLUSIONI
Delle appellanti
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, ogni diversa istanza,
deduzione e domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, dichiarata l'ammissibilità del presente atto di appello, sentite le parti
NEL MERITO:
a) in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare per tutti i motivi in premessa anche singolarmente considerati, l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata della società (già Parte_3
) in accoglimento della spiegata opposizione;
Controparte_1
b) In via subordinata: stralciare e dire non dovute tutte le somme ritenute di giustizia ed il cui pagamento è stato erroneamente intimato con l'atto di precetto ivi impugnato a seguito degli accertamenti giudiziali e tecnici contabili che il Tribunale riterrà di giustizia disporre.
Sulle spese: Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art.91 cpc.”
Si insiste altresì sulla richiesta in via istruttoria di ammettere integrazione di CTU contabile, con i quesiti tutti indicati in atto di appello
Dell'intervenuta
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia adita
Previa ammissione dell'intervento spiegato nel presente giudizio dalla quale cessionaria dei crediti in blocco e pro soluto, ai Controparte_2
sensi del combinato disposto degli artt. 1- 4 L. 130/99, facenti capo all'appellata e ferma comunque la sua carenza di Controparte_3
titolarità, legittimazione passiva in ordine alle eventuali domande risarcitorie / restitutorie avversarie,
disporre l'estromissione parziale della banca cedente limitatamente ai crediti in contestazione;
rigettare – come inammissibili, anche ai sensi dell'art. 348 – bis c.p.c. e/o infondate – tutte le domande, anche preliminari, proposte dagli appellanti,
confermando, nel merito, la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ed quale sua garante convenivano in giudizio Parte_1 Pt_2
presso il Tribunale di Mantova, in opposizione al precetto Controparte_1
notificato in data 5.2.2019 a favore di quale Controparte_1
rappresentante di Credit Agricole Cariparma spa, per € 213.157,42 oltre interessi di mora al tasso contrattuale.
Premesso che:
- in data 14.5.05 apriva il conto corrente nr. 0513/56872591 (già Parte_1
56872591) presso l'allora ; in data Controparte_4
17.10.05 stipulava un mutuo di cui si costituiva fideiubente, Pt_2
concedendo inoltre ipoteca su un proprio bene personale;
la somma era versata in data 3.1.06; la banca richiedeva ulteriore fideiussione omnibus fino alla concorrenza di euro 50.000,00 in favore di in data Parte_1
24/2/2006; la società richiedeva un ulteriore finanziamento Parte_1
concesso in data 8/10/2013, erogato effettivamente in data 20/10/2013; la società onorava fino al 20/3/2014 per totali circa € 350.000,00;
- in data 28/3/2017 la recedeva dagli affidamenti e dal contratto di CP_5
conto corrente nr. 513/56872591, chiedendo l'immediato rientro dell'esposizione debitoria del conto corrente e dei mutui, notificando atto di precetto in data 5.2.2019 per euro 213.157,42 quale esposizione dei due mutui (n. 513504792249999 del 17.1.2005 e n. 513508753660000 dell'8.10.2013), oltre interessi di mora;
gli opponenti sostenevano che:
- il titolo esecutivo fosse inesistente in quanto la somma oggetto di mutuo non era mai stata effettivamente consegnata alla parte mutuante, ma era stata depositata in conto corrente;
in particolare in relazione al mutuo contratto in data 17/10/2005, l'atto pubblico all'art. 2 stabiliva che la società mutuataria “dichiara di aver ricevuto dalla Cassa la Parte_1
predetta somma di euro 390.000,00 (trecentonovantamila virgola
zerozero), rilasciandone ampia quietanza con il presente atto. La e CP_4
la parte mutuataria danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima
della somma mutuata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero
presso la a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a CP_4
carico della medesima parte mutuataria del presente contratto e degli
allegati. Il netto ricavo di detta somma sarà svincolato alla parte
mutuataria dopo che essa parte, a sue cure e spese, entro e non oltre
novanta giorni da oggi – comprendendo nel computo anche tale giorno –
abbia provveduto a produrre alla : (...omissis…)”; dunque non vi CP_4
era stata traditio delle somme mutuate, che di fatto erano state accreditate e svincolate in favore della mutuataria solo in data 3/1/2006; allo stesso modo il mutuo datato 8/10/2013 conteneva la dichiarazione formale di ricevimento della somma, ma anche il vincolo di restituzione delle somme in caso di mancato adempimento di alcuni incombenti entro il termine di effettiva solo in data 20/10/2013; le somme erogate non erano pertanto entrate nella disponibilità della mutuataria sicché trattandosi di mutui condizionati essi non potevano valere come titoli esecutivi;
-le fideiussioni sottoscritte da erano nulle in quanto conformi allo Pt_2
schema Abi sanzionato dalla Banca D'Italia con provvedimento nr. 55 del
2005 e pertanto in violazione dell'art. 2 L. 287/90, per la presenza delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia alla deroga ex art. 1957
c.c; in ognii caso erano nulle le singole clausola e la era decaduta CP_5
Part dal diritto di agire contro la posto che la revoca dagli affidamenti risaliva al 2.3.2017;
- la aveva realizzato illegittima parcellizzazione del credito, CP_5
procedendo in prima battuta solo per il recupero delle somme dovute in forza di contratti di mutuo, senza nulla azionare in riferimento al conto corrente ordinario chiuso in data 21/2/2018;
- la aveva azionato tutto l'importo residuo in relazione ad entrambi CP_5
i mutui, compresi interessi di mora al tasso pattuito;
erano dovute alla solo le rate scadute a quella data oltre alla residua porzione di CP_5
capitale contenuta nelle rate mensili a scadere, oltre agli interessi legali sul solo capitale e senza operare alcuna capitalizzazione di interessi;
doveva pertanto dichiararsi non dovuto l'importo degli interessi moratori per il periodo successivo alla risoluzione dei contratti, con ricalcolo delle somme eventualmente ancora dovute dalla società dedotti i Parte_1
pagamenti intervenuti e con applicazione sulle rate a scadere e sulla sola quota di capitale dei soli interessi legali;
dunque le somme esecutate non erano state correttamente calcolate e non aveva diritto a CP_1
procedere all' esecuzione;
- gli interessi erano stati calcolati senza tenere conto della sospensione prevista a seguito del sisma che aveva colpito la Lombardia e l'Emilia
Romagna del 20/29 maggio 2012: domandava pertanto rettifica del conteggio;
- dalla perizia allegata all'atto risultava che erano stati applicati interessi superiori al tasso soglia usura vigente nel periodo con riferimento ad entrambi i mutui azionati, dovendo tenersi conto anche della penale per la estinzione anticipata del mutuo, con conseguente debenza delle somme pagate a titolo di interessi;
- la pattuizione di un tasso di interesse composto causava indeterminatezza degli stessi relativamente ad entrambi i mutui;
- le somme ingiunte erano state erroneamente quantificate, in quanto era stato applicato un tasso Euribor dichiarato manipolato dalla Commissione
Europea, in quanto frutto di un accordo di cartello illegittimo nel periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 con effetti fino al giugno 2009;
il tasso determinato sulla base di detto indice era indeterminato;
- il contratto di conto corrente non indicava nè la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori in adempimento a quanto stabilito dalla Delibera CICR 9.2.2000, entrata in vigore il
22.7.2000; né le CMS e le spese, che erano state epurate in sede di perizia allegata all'atto, per complessivi € 86.794,22.
Domandava, pertanto ,la sospensione ex art. 615, c. 1°, cpc dell'esecuzione; nel merito chiedeva di dichiarare nullo e privo di efficacia, anche parziale, il precetto notificato alla società ed ad Parte_1
in data 05/2/2019 per inesistenza del titolo esecutivo ex art. 474 Pt_2
cpc, per genericità, per non corrispondenza delle somme intimate a quelle effettivamente dovute, per violazione del divieto di frazionamento del credito, di dichiarare nulle le fideiussioni e di dichiarare che CP_1
non aveva alcun diritto di procedere a esecuzione;
in via subordinata,
domandava stralciarsi le somme non dovute.
Si costituiva in data 18/4/2019 quale mandataria di Controparte_1 [...]
esponendo per converso che: Parte_4
- i profili di scorrettezza ascritti alla Banca erano infondati;
i mutui presentavano i requisiti di realità poiché la somma era stata posta nella disponibilità giuridica di tramite accreditamento sul conto corrente;
Pt_1
- le fideiussioni erano valide, in quanto il divieto di cui alla normativa antitrust non incideva in maniera diretta sul contenuto degli atti negoziali,
ma su un comportamento posto a monte di questi;
non si rinveniva alcun vincolo di dipendenza funzionale né un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile tra l'intesa anticoncorrenziale ed il singolo negozio;
- nei contratti di fideiussione non vi era alcun richiamo alla deliberazione di approvazione dell'associazione di imprese bancarie del modello standardizzato di fideiussione omnibus, né alla delibera o a successivi accordi;
- non era possibile ipotizzare la nullità del contratto a valle ai sensi dell'art. 1418, co 1 c.c, poiché l'art. 2 della legge 287/1990, infatti, vietava le intese, ma nulla disponeva circa le sorti dei rapporti commerciali con altri contraenti;
- esporre in un atto di precetto l'elencazione analitica delle singole voci di credito o i calcoli aritmetici che hanno condotto all'importo ingiunto non era presupposto per la validità del precetto;
- non vi era stata alcuna parcellizzazione del credito, in quanto era prassi ordinaria agire prima sulle linee di credito garantite da privilegi;
- i profili relativi all'incertezza delle somme ingiunte erano generici;
le domande relative alle somme accreditate in conto corrente erano estranee a quelle azionate con il precetto.
L'istanza di sospensione dell'esecuzione era reietta e la causa era istruita con consulenza tecnica d'ufficio e documentalmente.
Il Tribunale di Mantova in composizione monocratica con sentenza n.681/2021 in data 5.7.21 decideva come segue:
“Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il precetto notificato con riguardo a è efficace sino Pt_2
alla concorrenza di € 155.302,73 cui vanno aggiunti gli interessi legali successivi e ferme restando le spese legali quantificate nel precetto;
- dichiara che il precetto notificato con riguardo alla società è Parte_1
efficace sino alla concorrenza di complessivi € 217.929,93 cui vanno
aggiunti gli interessi legali successivi e ferme restando le spese legali
quantificate nel precetto;
- condanna altresì gli opponenti, in solido fra loro, a rimborsare alla parte
opposta le spese di lite compensandole nella misura di un quinto e, per
l'effetto, liquidandole in € 4.174,40 per spese (di consulenza tecnica) e in
€ 10.744,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
Segnatamente affermava che:
- con il precetto notificato agiva solo per il credito residuo CP_1
derivante dai due contratti di mutuo;
- ai fini del perfezionamento del mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario costituiva effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme era versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
ciò era avvenuto per entrambi i contratti di mutuo,
pertanto da ritenersi validi;
- si era costituita terzo datore di ipoteca, sicché ogni Pt_2
considerazione concernente la validità degli atti di precetto era irrilevante, poiché la sua obbligazione trovava fondamento negli artt. 2868 e segg.
c.c., nel contratto di mutuo;
-l'intesa concernente le clausole in materia di fideiussione e di cui agli artt.
2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI (e integralmente recepite nella fideiussione oggetto del presente giudizio) era stata ritenuta contrastante con il disposto di cui all'art. 2 co. 2 della legge n. 287/1990 dalla Banca
d'Italia, pertanto era nulla “a ogni effetto”; ne seguiva che il c.d. contratto a valle costituiva lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti, pertanto la nullità dell'intesa a monte prevista “a ogni effetto” comportava la nullità delle clausole oggetto dell'accordo illecito e trasposte nella fideiussione, ma non determinava quella dell'intera fideiussione, dovendosi presumere che le parti avrebbero egualmente concluso entrambi i patti;
- il credito era determinabile alla stregua delle previsioni contrattuali,
essendo indicate le somme mutuate, la durata dei contratti, il tasso di interesse e l'ammontare delle spese;
legittimamente il creditore aveva agito per il recupero del credito garantito da ipoteca, fondato su fonte negoziale distinta rispetto a quello scaturente dalla scopertura del conto corrente, sicché doveva escludersi il frazionamento abusivo;
- la censura di usurarietà era infondata in quanto dedotta in relazione alla pattuizione della clausola di estinzione anticipata del contratto;
tale commissione non poteva essere considerata un costo del credito, in quanto non era dovuta per effetto della mera conclusione del contratto, ma solo al verificarsi di eventi futuri concretamente non verificatisi;
- la censura di indeterminatezza dei tassi era infondata sia con riguardo agli interessi corrispettivi che a quelli moratori, come risultava anche dalla consulenza tecnica;
parimenti infondata era l'asserita violazione delle norme in materia di trasparenza e concorrenza in conseguenza della applicazione del tasso Euribor, poiché mediante il richiamo a quel parametro, il tasso di interesse era tempo per tempo determinabile mediante il rinvio ricettizio ad un parametro di riferimento certo, dunque validamente pattuita per relationem; non vi era prova che l'istituto di credito convenuto avesse effettivamente partecipato all'intesa anticoncorrenziale volta a manipolare il tasso;
- la doglianza relativa alla carenza di capitalizzazione passiva e all'usurarietà degli interessi applicati al conto corrente era irrilevante poiché la aveva agito unicamente in base ai due contratti di mutuo;
CP_5
- l'importo dovuto in base ai due mutui doveva essere calcolato in base al criterio secondo cui il mutuatario doveva ritenersi tenuto, dal momento della risoluzione, oltre che al pagamento integrale delle rate già scadute anche all'immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere,
dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattuale, se superiore al tasso legale, e con esclusione di ogni capitalizzazione tenendo altresì conto della moratoria legale introdotta in conseguenza dei terremoti del 2012; - la non aveva contestato la mancata restituzione da parte di CP_5 Pt_1
di parte delle somme erogate, nonché delle ulteriori rate indicate nel precetto;
né il fatto che i mutui fossero stati risolti quantomeno per mutuo consenso;
- l'eccessività della somma portata nel precetto relativamente a Pt_2
non travolgeva questo per l'intero ma ne determinava la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimaneva valida per la somma effettivamente dovuta, come determinata dal giudice;
- in considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese,
comprese quelle di consulenza tecnica, andavano compensate per un quinto.
e hanno proposto appello avverso la sentenza in data Parte_1 Pt_2
15.2.19, affidandosi a tre motivi d'appello e domandando la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, domandando in via principale la riforma integrale della sentenza e in via subordinata la rideterminazione delle somme dovute, nonché l'ammissione di nuova ctu contabile.
quale cessionaria di si è CP_6 Parte_4
costituita in data 4.4.22, insistendo per il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado,
perché carente dei requisiti per la sua ammissione;
ha chiesto disporre l'estromissione parziale della banca cedente limitatamente ai crediti in contestazione;
infine di rigettare integralmente l'appello. In data 6.4.22 la Corte con ordinanza ha dichiarato la contumacia di e ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione. Controparte_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.2.25, le appellanti hanno eccepito la tardiva costituzione di , oltre il termine di cui CP_6
all'art.127 ter cpc;
hanno inoltre contestato che dall'atto di cessione non sarebbe dato individuare se il preteso credito verso e/o Parte_1 Pt_2
fosse ricompreso nell'operazione di cartolarizzazione, né se fosse individuabile nell'allegato elenco, per quanto di provenienza unilaterale e quindi privo di qualsiasi valore giuridico e probatorio, e che pertanto l'intervenuta è carente di legittimazione passiva e comunque decaduta.
ha contestato tale ricostruzione e prodotto in allegato alla CP_6
comparsa conclusionale copia dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, con allegato elenco dei crediti oggetto di cessione, oltre a una sentenza del Tribunale di Mantova successiva tra le stesse parti e gli stessi crediti;
quindi le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la
Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare è necessario esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di propugnata dalle appellanti all'udienza CP_6
di precisazione delle conclusioni del 19.2.2025.
L'eccezione, sebbene tempestivamente proposta, è infondata.
si è costituita in data 4.4.22, ossia anteriormente alla prima CP_7 udienza del 6.4.22 ma successivamente alla scadenza del termine di cinque giorni prima dell'udienza di cui all'art.221 c.4 decreto-legge 34/2020, il cui contenuto è stato trasfuso con modificazioni nell'art.127 ter cpc.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità considera il termine di cinque giorni prima dell'udienza come un termine ordinatorio, in quanto
“…prima dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c., il termine per il
deposito delle note scritte fino a 5 giorni prima della data fissata per
l'udienza doveva essere considerato «ordinatorio, ai sensi dell'art. 152,
comma 2, c.p.c., onde il tardivo deposito non ne determina la nullità,
purché sia comunque intervenuto entro la medesima data di udienza, e
non può essere equiparato, stante la lettera della legge, alla mancata
effettuazione del deposito stesso».
Per tale ragione, chiarisce questa Corte, «in assenza di espressa
dichiarazione di perentorietà del termine, occorre considerare che la
norma prevista nell'ambito delle misure connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19 era strutturata su una equivalenza tra il
deposito telematico delle note scritte e l'udienza da esso sostituita (e non
tra il giorno di scadenza del termine e il giorno di udienza), non entrando
il termine assegnato a far parte dell'atto del procedimento di cui si tratta;
ne consegue che la sua inosservanza non comporta effetti identici a quelli
che la legge attribuisce all'omesso deposito, salvo che non sia
oltrepassata la data fissata per l'udienza sostituita, segnando la stessa
una situazione incompatibile con il riconoscimento degli effetti dell'attività della parte» (Cass., n. 32827 del 2023).”.
L'intervento – volontario - della ai sensi dell'art. 111 CP_6
cod.proc.civ., avvenuto con deposito della comparsa in data 4.4.2022,
anteriormente alla prima udienza, va quindi considerato tempestivo,
potendo intervenire anche in appello.
Parimenti tempestiva è l'eccezione sollevata da all'udienza di Parte_1
precisazione delle conclusioni, tenuto conto che entro il termine di cinque giorni prima della prima udienza, entro il quale era autorizzata a Parte_1
depositare note di udienza, non era ancora intervenuta in giudizio CP_6
ed essendosi svolta l'udienza in modalità cartolare, nulla ha potuto eccepire e contestare in ordine alla sua legittimazione prima della successiva udienza del 19 febbraio 2025.
Va, invece, dichiarata tardiva e non ammissibile la documentazione depositata da solo con la comparsa conclusionale, pur trattandosi CP_6
di documentazione di formazione risalente ed anteriore alla sua costituzione che avrebbe potuto quindi essere tempestivamente prodotta e non avendo la cessionaria neppure allegato le ragioni che le avrebbero impedito di farlo ai fini della chiesta rimessione in termini (cfr. comparsa conclusionale di ). CP_6
Tanto chiarito, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva/titolarità del credito di è infondata. CP_6
Rileva il Collegio che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria “ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in
blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria
legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia
esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., sez. VI civ., n.
24798/2020).
Seguendo i più recenti orientamenti della Suprema Corte, secondo cui “In
caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al
cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno
dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano
le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta
comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità
asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua
di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in
mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass.
n. 4277/2023).
è intervenuta nel giudizio, già instaurato dalla banca originaria CP_6
titolare del credito, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., documentando la propria legittimazione all'intervento quale cessionaria del credito mediante la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale ex art 58 TUB in data
16/12/2021 nr. 149 parte II, in cui viene dato atto dell'avvenuta cessione pro-soluto ex artt. 4 e 7.1 L. n. 130/1999 (cfr. doc. 1 prodotto all'atto della costituzione) “di tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da
finanziamenti ipotecari e/o chirografari o da contratti di leasing risolti)
che siano stati individuati nel relativo documento di identificazione dei
crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati
verso debitori classificati a sofferenza (…) sorti nel periodo tra il 1
gennaio 1950 e il 31 marzo 2021” con i relativi diritti accessori.
In tale estratto è indicato un link che permette di accedere ad un elenco in cui è riportata una serie di numeri identificativi dei contratti ceduti, tra i quali compare il n. 4126896 che corrisponde a quello riportato nelle fatture prodotte da in primo grado (cfr. all. 4 prodotto all'atto della CP_1
costituzione); inoltre trattasi di credito derivante da mutuo garantito dal terzo datore di ipoteca sorto nel periodo sopra indicato;
ciò consente di identificare con certezza che il credito oggetto di causa nei confronti di e di rientra nel complesso di posizioni cedute. Pt_1 Pt_2
Non è invece certamente necessaria, ai fini della prova della cessione del credito, la produzione del contratto di cessione del credito, in quanto non prevista né dall'art. 58 TUB, né dagli artt. 1260 e ss c.c. Al riguardo va infatti rilevato che l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici,
prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale
adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è
subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 20495 del 29/09/2020).
L'eccezione va dunque disattesa.
Va respinta la richiesta di estromissione della cedente in CP_1
difetto di adesione da parte delle appellanti.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da CP_6
Ritiene, infatti, la Corte che parte appellante abbia illustrato in maniera chiara e compiuta nei motivi di appello le singole censure mosse al provvedimento impugnato nonché i principi di diritto che, a suo dire il giudice avrebbe violato e la diversa regolamentazione che avrebbe dovuto adottare.
Va ricordato che in questo senso si è già pronunciata la Cassazione a sezioni Unite (27199/2017) che ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c.,
nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134
del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Passando quindi ad esaminare le doglianze svolte, con il primo motivo le appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui essa ha rigettato l'eccezione di nullità dei mutui azionati, assumendo per entrambi la presenza negli atti notarili della dichiarazione di ricevimento delle somme da parte della società mutuataria, così ritenendo assolto il presupposto della traditio.
In particolare sostengono che la traditio sarebbe stata meramente apparente, poiché difetterebbe anche sotto il profilo della disponibilità
giuridica: il mutuante, accantonando presso di sé le somme, non avrebbe creato un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario,
determinante l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della stessa in quello del mutuatario, né avrebbe inserito specifiche pattuizioni con le quali il mutuatario incaricava la Banca mutuante di impiegare la somma mutuata per realizzare un interesse del primo. Nel
caso di specie, in relazione al mutuo contratto in data 17/10/2005, nel testo dell'atto pubblico si legge che la società mutuataria all'art. 2 Parte_1 “dichiara di aver ricevuto dalla Cassa la predetta somma di euro
390.000,00 (trecentonovantamila virgola zerozero), rilasciandone ampia
quietanza con il presente atto. La e la parte mutuataria danno atto CP_4
della riconsegna da parte di quest'ultima della somma mutuata,
costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la a CP_4
garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della
medesima parte mutuataria del presente contratto e degli allegati. Il netto
ricavo di detta somma sarà svincolato alla parte mutuataria dopo che essa
parte, a sue cure e spese, entro e non oltre novanta giorni da oggi –
comprendendo nel computo anche tale giorno – abbia provveduto a
produrre alla : […]”; dunque non vi sarebbe stata traditio, poiché il CP_4
patto citato non sarebbe stato volto a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma, accreditata e svincolata in favore della mutuataria solo in data 3/1/2006, senza attestazioni solenni;
allo stesso modo la fattispecie non si sarebbe realizzata in relazione al mutuo datato
8/10/2013, lo stesso contiene la dichiarazione formale di ricevimento della somma da parte della mutuataria, ma anche il vincolo di restituzione delle somme in caso di mancato adempimento di alcuni incombenti entro 90
giorni, con sottoscrizione del contratto in data 8/10/2013 ma erogazione effettiva della somma solo in data 20/10/2013. Anche in questo caso il trasferimento della disponibilità delle somme mutuate dalla banca alla mutuataria sarebbe condizionato (art.2 contratto). Il tenore dell'atto sarebbe quindi contraddittorio, non potendosi evincere in modo certo dallo stesso se vi fosse effettivamente stata traditio delle somme, perché esse erano state poste in deposito. Non potrebbe essere, pertanto, annoverato nella categoria dei titoli esecutivi di cui all'art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Nella sua recentissima pronuncia a Sezioni Unite in materia di mutuo solutorio (Sez. U, Sentenza n. 5841 del 2025) la Cassazione ha chiarito la definizione di disponibilità giuridica, fondamentale per la disamina della doglianza in quanto solo al passaggio della disponibilità giuridica dal patrimonio del mutuante a quello del mutuatario il contratto di mutuo può
dirsi concluso.
Ebbene, il Supremo Collegio ha affermato che :“Secondo l'opinione
prevalente in dottrina e pacifica in giurisprudenza il mutuo è un contratto
reale, che si perfeziona, cioè, con la consegna (traditio) della cosa data a
mutuo (res), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire
il conseguimento della «disponibilità giuridica» della res da parte del
mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un
autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma
dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio
della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di
volontà del mutuante.” Precisa la SC, nel dirimere la controversia in merito al mutuo solutorio, che “Tale nozione ha riguardo all'effetto
giuridico rappresentato dal mutamento delle disponibilità economiche e
finanziarie del mutuatario e del complessivo assetto delle stesse e non può
dubitarsi che tale effetto si realizzi già in conseguenza e al momento dell'accredito. È certo poi che l'accredito sul conto di per sé in altro non
consiste, né potrebbe consistere, se non in una operazione contabile, ma
nulla autorizza a svalutare tale nozione come sinonimo di operazione
fittizia o apparente, valendo piuttosto a rappresentare semanticamente nel
contesto considerato una reale vicenda economica e giuridica, in
definitiva costituita dall'inserimento di una posta attiva in capo al
correntista come tale idonea a comportare inevitabili mutamenti nei
rapporti di dare avere con la banca mutuante. Non può dunque costituire
argomento spendibile il rilievo che l'operazione si risolva in una
annotazione contabile (come anche nella specie attestato dalla sua
qualificazione in estratto conto come «operazione di giro»).”
Nella qualificazione data dalla Corte di Cassazione, pertanto, la nozione di disponibilità giuridica non ha nulla a che fare con la modalità monetaria o contabile del passaggio di disponibilità, ma solo con l'irretrattabilità
della dazione: una volta concluso il contratto e accreditata, ovvero quietanzata, la somma, le vicende successive tra le parti o l'impiego del denaro non hanno alcuna rilevanza sull'effettiva conclusione del rapporto.
In una sentenza precedente (Sez. 3 - , Sentenza n. 6174 del 05/03/2020) la
SC ha inoltre chiarito che “secondo la giurisprudenza di questa Corte, al
fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale
titolo esecutivo occorre verificare, attraverso la sua interpretazione
integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza, se esso
contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed
erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass.,
27/08/2015, n. 17194)”.
In materia specificamente di deposito cauzionale delle somme, la Corte di legittimità ha ulteriormente precisato che il momento perfezionativo del mutuo coincide con quello del versamento in deposito cauzionale, e non con quello di svincolo della somma: “È pacifico che nell'art. 2 del
contratto si prevedeva la riconsegna alla mutuante dell'intera somma
affinché la stessa venisse custodita in deposito cauzionale infruttifero
presso la banca stessa fino all'adempimento di obbligazioni accessorie dei
mutuatari; quest'ultima pattuizione, tuttavia, non determina affatto - come
sostengono i ricorrenti - un'erogazione fittizia o una consegna della
somma soltanto apparente, bensì, in esito ad una traditio dell'importo
mutuo attraverso la creazione di un titolo di disponibilità a favore del
mutuatario, una immediata disposizione di quest'ultimo eseguita con la
costituzione del deposito cauzionale. Sul punto, la giurisprudenza di
questa Corte è da tempo consolidata, sicché le pronunce richiamate dai
ricorrenti - in parte risalenti (a periodi in cui non vigevano normative tese
a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali), in parte
travisate nel loro significato - non si attagliano alla fattispecie;
si deve
dare continuità, invece, all'orientamento interpretativo espresso, ex
multis, da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25632 del 27/10/2017, Rv. 647223-
01, secondo cui «Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo,
avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso
al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi,
anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito
cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza
dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali»
(analogamente: Cass., Sez. 1, 5 Sentenza n. 38331 del 3/12/2021, relativa
a clausole negoziali contenute in un contratto di mutuo per le quali la
mutuataria aveva riconsegnato, tramite note contabili, la somma mutuata
alla mutuante, con il successivo pattuito ritrasferinnento delle somme
all'istituto bancario per la loro costituzione in deposito cauzionale
infruttifero in attesa del definitivo svincolo delle stesse;
Cass., Sez. 6-1,
Ordinanza n. 38884 del 7/12/2021, riguardante un caso pressoché
identico a quello in esame, dato che «la somma era stata messa a
disposizione del mutuatario, che ne aveva rilasciato quietanza di saldo,
anche se poi parte di essa era stata vincolata a deposito infruttifero a
garanzia del corretto adempimento degli obblighi accessori in capo al
mutuatario, deposito che ha costituito una mera cautela contrattuale di
cui si è avvalsa la banca»).” (Sez. 3, Ordinanza n. 9229 del 2022)
Nel caso di specie, è pacifico che ha pagato un numero consistente Pt_1
di rate (si ricorda che i mutui sono stati conclusi rispettivamente nel 2005
e nel 2013, e il precetto è stato notificato nel 2019); la stessa parte sia nel presente grado che nel precedente inoltre ammette che le somme sono state erogate, a seguito dell'espletamento delle formalità citate nei contratti stessi. In secondo luogo, dalla lettura integrale del primo contratto (art.2) si evince che le parti hanno dato atto sia della dazione della somma, sia della sua riconsegna a titolo cauzionale;
tale riconsegna è un atto dispositivo che la mutuataria non avrebbe potuto compiere se la somma non fosse stata nella sua disponibilità giuridica. Infine, è precisato che “decorso
inutilmente il termine concesso alla parte mutuataria- sopra determinato
in novanta giorni-, la potrà considerare risolto il contratto di CP_4
mutuo”: si tratta di una clausola risolutiva espressa, anch'essa insensata in assenza di un contratto concluso. Nel patto risalente al 2013, agli articoli
3.1.2 e 3.3 sono presenti analoghe “convenzioni sospensive”, di cui peraltro non è mai stato provato o invero allegato il mancato avveramento,
per cui la somma era versata in un conto vincolato in cui essa sarebbe rimasta fino all'espletamento delle formalità ipotecarie e fiscali. Anche in questo secondo caso essa appare essere entrata nella disponibilità giuridica di sin dal momento del deposito. Pt_1
Con il secondo lamentano che la causa è stata istruita solo con riferimento al ricalcolo degli interessi dalla risoluzione contrattuale con mora ed in considerazione della moratoria post sisma 2012.
Segnatamente, argomentano che il giudice avrebbe erroneamente escluso,
non avendo disposto l'espletamento della chiesta ctu sul punto, sia l'usura originaria, sia la manipolazione tasso Euribor, sia la violazione dei patti contrattuali con applicazione di tassi diversi da quelli concordati nei mutui azionati e sia l'illegittimità delle somme addebitate in c/c intestato alla società su cui venivano addebitate le rate dei predetti mutui con Parte_1
interdipendenza sostanziale e giuridica tra i detti rapporti.
Al fine della verifica della correttezza delle somme esposte nell'atto di precetto impugnato, sarebbe stato indispensabile verificare l'effettivo importo a credito dell'Istituto bancario in base al piano di ammortamento aggiornato alla data di risoluzione contrattuale, documento che poteva essere fornito solo dalla banca, che ne sarebbe stata onerata dovendo dimostrare il proprio credito e per cui era già stata svolta richiesta ex art. 119 TUB, unitamente alla richiesta di tutte le quietanze di pagamento mutui da parte della società fino al 2014 e per cui ancora non si Parte_1
era mai ricevuta risposta e/o produzione spontanea in giudizio di primo grado da parte della banca. Pertanto, domandano disporsi l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc.
Entrambi i mutui sarebbero affetti da usura originaria, conteggiando nel calcolo del TEG anche le commissioni di estinzione anticipata e ipotizzando tale estinzione al pagamento dell'ultima rata effettivamente pagata;
i tassi di interesse sarebbero inoltre indeterminati e quelli applicati diversi da quelli pattuiti, e non chiari e determinabili come ritenuto dal primo giudice.
Inoltre i relativi tassi di interesse sarebbero stati determinati con riferimento a un tasso Euribor manipolato. Il giudice avrebbe pertanto errato nel rigettare la collegata contestazione, sulla sola considerazione della mancanza di prova che la banca (ex Cariparma) abbia fatto parte dell'intesa anticoncorrenziale accertata in data 28 ottobre 2016 dalla
Commissione Europea con decisione C(2013) 8512 del 4/12/13 Pt_5
9914 – EURO INTEREST RATE DERIVATIES (EIRD) e che con
[...]
comunicato del 7 dicembre 2016 aveva reso nota la cessazione del cartello nel settore dei servizi finanziari. La manipolazione sarebbe provata tramite produzione dell'istruttoria della Commissione Europea, che avrebbe valenza probatoria privilegiata senza necessità di ulteriore verifica in tal senso, nonché dall'esame congiunto dei dati storici dei tassi BCE e di quelli Euribor. Pertanto, insistono per la rimessione in istruttoria della causa al fine di svolgere una CTU.
Anche il secondo motivo è infondato.
L'usura viene ipotizzata dall'appellata solo con riferimento alla mancata considerazione della commissione di estinzione anticipata, ma sotto questo profilo la doglianza è infondata. Questo Corte aderisce all'orientamento espresso dal Supremo Collegio in Sez. 3 - , Sentenza n.
7352 del 07/03/2022, in base al quale “a ben vedere, proprio la natura di
penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata,
comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non
usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non
indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di
rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per
il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una
remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n.
185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del
corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella;
di qui
l'infondatezza della censura;
”. Il caso sottoposto all'esame del Supremo
Collegio corrisponde esattamente a quello oggetto del presente giudizio:
infatti la commissione, peraltro non concretamente applicata in quanto i mutui non sono stati estinti in anticipo, ma risolti, costituisce un costo meramente discrezionale e remunera non il prestito, ma la risoluzione del contratto.
Relativamente all'asserita manipolazione del tasso Euribor in base al quale erano stati determinati i tassi dei mutui di cui è causa, ritiene la Corte di dare continuità al proprio orientamento secondo cui essa non dia causa ad alcuna nullità “a valle” per l'eventuale illegittimità delle operazioni antitrust “a monte”.
Deve in primis evidenziarsi come l'Euribor sia un parametro certo,
desumibile da fonte oggettiva e extracontrattuale, con conseguente sicura determinatezza.
Quanto alla dedotta nullità “a valle” per la invalidità “a monte” della sua determinazione in violazione della normativa antitrust, come già affermato dal Tribunale, la nullità del contratto a valle presuppone che si dia prova:
a) dell'esistenza dell'intesa restrittiva;
b) dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa,
dell'intesa anticoncorrenziale;
c) della connessione tra questa ed il contratto a valle.
Non sussiste certamente l'ultimo di questi elementi, sicché non può in alcun modo ritenersi che il mero riferimento all'Euribor costituisca indice di nullità del tasso pattuito.
Deve, infatti, condividersi la conclusione del primo giudice secondo cui la nullità della determinazione “a monte” per violazione della normativa anticoncorrenziale non possa in alcun modo riversarsi sul contratto “a valle” tenuto conto che la banca mutuante non risulta per nulla coinvolta in essa. Come è stato più volte affermato in giurisprudenza, i divieti che si rinvengono nella normativa antitrust non incidono in maniera diretta sul contenuto degli atti negoziali, ma su un comportamento che si pone a monte di questi e non si rinviene alcun vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile tra l'intesa anticoncorrenziale ed il singolo negozio. I contratti fra la singola impresa ed il cliente derivano dall'autonomia privata dei contraenti, ovvero da una autonoma manifestazione di consenso da cui può
discendere indubbiamente anche l'eventuale recepimento all'interno del regolamento contrattuale di parametri esterni riproduttivi di un'illecita determinazione, ma la circostanza che l'impresa uniformi al programma anticoncorrenziale le manifestazioni della propria autonomia privata non appare sufficiente a privare il successivo contratto a valle di una autonoma ragione pratica. Attesa la finalità di presidio della correttezza del mercato dell'art. 2 l. 287/90, la nullità delle intese restrittive della concorrenza si colloca nel panorama normativo quale ipotesi speciale di nullità riferita agli accordi non concorrenziali e non ai contratti stipulati con i consumatori a valle di quegli accordi;
di modo che già in generale è
possibile sostenere che dalla declaratoria di nullità di un'intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa,
i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni, ove dimostrati, nei confronti delle imprese da parte dei clienti. L'interferenza tra le regole di mercato e la disciplina della nullità
negoziale può essere in astratto sostenuta soltanto laddove si dimostri un collegamento esogeno e funzionale tra le intese restrittive della concorrenza a monte ed il contratto concluso a valle tra l'operatore qualificato, vincolato dall'intesa stessa, ed il terzo estraneo ad essa.
In ordine alla determinabilità del tasso determinato sulla base dell'Euribor
rileva il Collegio che ove il tasso sia indicizzato e variabile nel tempo,
esso rimane comunque un tasso determinabile;
ciò avviene con riferimento al parametro EURIBOR, che è l'indicatore del tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche Europee e che
è valido criterio di determinazione degli interessi mediante rinvio ad un sistema di rilevazione esterno che non incide sulla determinatezza dell'oggetto del contratto;
il valore che risulta dal testo contrattuale,
rappresenta l'indice di riferimento iniziale del contratto convenzionalmente pattuito dai contraenti;
infatti, nel testo contrattuale il tasso è indicato quale attuale valore del parametro di riferimento l'indicazione del quale è rimessa all'autonomia contrattuale e non assumono dunque rilievo eventuali discostamenti da parametri ufficiali
(peraltro minimi, posto che il consulente d'ufficio riferisce di un tasso
Euribor pari al 1,063% nel mese di febbraio), rilevanti ai fini della successiva indicizzazione Per affermare la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi, è indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici: si ha indeterminatezza quando le clausole, pur apparendo di per sé analitiche, da un punto di vista matematico-finanziario,
sono formulate in modo tale da non dar luogo ad un'univoca applicazione, richiedendo la necessità di una scelta applicativa tra più
alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi e, pertanto, non determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418, 1346 c.c.; mentre la determinabilità è definibile come la possibilità di identificare chiaramente l'oggetto sulla base dagli elementi prestabiliti dalle parti.
Il motivo va, pertanto, respinto.
Parimenti, con il terzo motivo, gli appellanti si dolgono della statuizione del giudice di primo grado che stabilisce l'irrilevanza, ai fini della decisione, delle contestazioni mosse dalle opponenti in relazione agli illegittimi addebiti appurati con perizia di parte agli atti relativamente al contratto di conto corrente di corrispondenza nr. 63.555.54.
L'accertamento tecnico contabile degli addebiti illegittimi attuati in conto corrente, e conseguentemente la rideterminazione del saldo con epurazione di anatocismo, spese e commissioni non dovute sarebbe determinante ai fini della decisione dell'opposizione a precetto, atteso che le somme risultanti non dovute in relazione al c/c inciderebbero direttamente anche sulle somme rimborsate per i mutui di cui si discute,
in considerazione del fatto che venivano addebitate le rate sul conto corrente stesso. Inoltre, ove risultassero somme a credito della società in relazione al c/c, esse dovrebbero essere stornate dalla somma eventualmente a credito in relazione ai mutui per cui è stato azionato precetto ivi impugnato e comunque poste in compensazione con le somme risultanti ancora dovute in relazione ai mutui posti a fondamento dell'esecuzione intrapresa.
Il motivo è infondato.
Nell'atto di citazione in primo grado, le allora opponenti domandavano
“In via subordinata: stralciare e dire non dovute tutte le somme ritenute
di giustizia ed il cui pagamento è stato erroneamente intimato con l'atto
di precetto ivi impugnato a seguito degli accertamenti giudiziali e tecnici
contabili che il Tribunale riterrà di giustizia disporre.”; conclusione ribadita nei medesimi termini in sede di precisazione delle conclusioni.
Solo in atto di citazione d'appello le appellanti domandano provvedersi
“[al]la rideterminazione del saldo del conto corrente anzidetto, le cui somme illegittimamente addebitate dovranno essere poste in
compensazione con le somme risultanti ancora dovute in relazione ai
mutui posti a fondamento dell'esecuzione intrapresa.”, domanda avente i requisiti della novità ed essendo perciò inammissibile. Inoltre, nelle conclusioni del presente grado di giudizio, riportate in epigrafe,
l'eccezione di compensazione non è stata neppure puntualmente ripresa.
Rileva, peraltro, la Corte che anche qualora l'eccezione si ritenga tempestivamente formulata, il controcredito non sarebbe comunque stato compensabile in quanto esso è controverso e manca dei requisiti di certezza e liquidità richiesti per la compensazione, ai sensi dell'art.1243
cc., necessitando di un accertamento peritale che non può essere eseguito in questa sede non avendo le appellanti proposto domanda riconvenzionale di compensazione.
Né è possibile dedurre dal mero addebito delle somme mutuate sul conto corrente un collegamento negoziale tra i due contratti, che non risulta dal loro tenore letterale e in quanto la funzione economica intrinseca del conto corrente è quella di annotare poste di credito e debito, non creandosi per ciò solo alcun collegamento tra questo e i contratti che sono fonte delle poste annotate.
La sentenza gravata va pertanto integralmente confermata.
Data la totale soccombenza di e ne consegue, ai sensi Parte_1 Pt_2
dell'art. 91c.p.c., la condanna delle stesse, in solido, alla rifusione, in favore di parte appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come segue in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014,
come modificati dal DM n.147/2022, scaglione compreso tra € 52.000,00
a € 260.000,01, valori medi, tranne che per la fase istruttoria che si liquida nel minimo tenuto conto dell'attività effettivamente svolta:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria, valore minimo € 922,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 4.888,00
Oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente rigettando l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Pt_2
del Tribunale di Mantova n.681/2021 in data 5.7.21 nel contraddittorio con nella contumacia di , così provvede: CP_6 Controparte_1
1) respinge integralmente l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e alla rifusione in favore di delle Parte_1 Pt_2 CP_6 spese del grado, che si liquidano in complessivi € 4.888,00 oltre spese generali al 15%, e accessori come per legge;
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico delle appellanti in solido.
Così deciso in Brescia in data 18 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
90 giorni, con sottoscrizione del contratto in data 8/10/2013 ma erogazione