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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/04/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 96 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 96 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. VACCARINI ROMINA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. GUIDI CRISTINA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 20/01/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 12.05.1996, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), la figlia , maggiorenne, ma non ER
ancora economicamente autosufficiente e, in data 10.02.2007, il figlio;
Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 1.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi, ciascuno, di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno.
2) Il figlio diciassettenne, , viene affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_2
presso la madre con la quale continuerà a vivere, anche ai fini anagrafici, nella casa coniugale sita in
Rimini, Via Maderna, 2/N; conseguentemente, i IG.ri e eserciteranno separatamente Parte_1 Pt_2
la responsabilità genitoriale sul figlio minore in ordine alle decisioni su questioni di Per_2
ordinaria amministrazione, che verranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figlio saranno assunte di comune accordo tra i genitori, nel rispetto delle aspirazioni e delle inclinazioni dei minori.
3) La figlia maggiorenne sta frequentando l'Università presso Alma Mater Studiorum di ER
Bologna e nel periodo di frequenza delle lezioni vive a Bologna in un appartamento in locazione insieme ad altri studenti, mentre nei periodi in cui non vi sono lezioni abita a Rimini insieme alla madre e al fratello;
4) La casa coniugale viene assegnata alla IG.ra quale genitore collocatario del Parte_1
figlio minore e della figlia maggiorenne non ancora autosufficiente perché studente.
5) Il IG. dà atto di aver già prelevato dall'abitazione famigliare i propri beni ed effetti Parte_2
personali.
6) Tenuto conto delle eIGenze del figlio minore che è studente e che frequenta attività sportive, il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con le eIGenze del figlio, lo terrà con sé una settimana nel giorno di domenica sera e notte e la successiva settimana nel giorno di venerdì sera e notte e così di seguito, alternativamente, nelle settimane successive.
In occasione delle festività natalizie e pasquali trascorrerà con un genitore il giorno di Per_2
Natale e il lunedì dell'Angelo e con l'altro genitore la domenica di Pasqua e il giorno di Santo Stefano
e viceversa per l'anno successivo e così ad anni alterni;
7) il Sig. a partire dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di Parte_2
separazione, contribuirà al mantenimento del figlio minore e della figlia Per_2 ER
maggiorenne ma non autosufficiente versando alla una somma mensile di Euro Parte_1
500,00 (tenuto conto che attualmente la figlia sta percependo borse di studio con le quali ER contribuisce al suo mantenimento di studente fuori sede pagandosi l'affitto dell'appartamento fuori sede, le tasse universitarie ed eventuali vacanze fino all'esaurimento dell'importo della borsa di studio) somma che sarà rivalutata annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie tali da intendersi quelle come individuate nel protocollo del ConIGlio
Nazionale Forense del 29.11.2017 (“Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”) ed in ogni caso preventivamente concordate tra i genitori e debitamente documentate.
8) Gli assegni familiari e le detrazioni fiscali saranno percepiti dalla RA la Parte_1
quale restituirà al IG. il 50% degli importi alla stessa accreditati. Parte_2
9) Il garage di pertinenza della casa coniugale potrà essere utilizzato anche dal IG. Parte_2
come deposito per gli strumenti di lavoro e le chiavi saranno detenute da entrambi i coniugi;
10) Il locale adibito a bagno di servizio posto esternamente all'appartamento coniugale potrà essere utilizzato dal IG. Parte_2
11) L'autovettura Citroen C3, attualmente intestata alla IG.ra , resterà in uso al IG. Parte_1
e alla figlia e le spese di manutenzione saranno sostenute per il 75% dal Parte_2 Persona_3
IG. e per il 25% dalla IG.ra . Parte_2 Parte_1
12) Con la sottoscrizione del presente ricorso la IG.ra cambierà, come per legge, Parte_1 la serratura dell'appartamento ove vive con i figli.
13) I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, fermo restando l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, e di mettere sempre a conoscenza l'altro coniuge di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio minore.
14) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione o causa. I coniugi danno atto di aver regolato separatamente ogni altro aspetto economico tra loro intercorrente e, pertanto, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione o causa.
15) Le spese, ed i compensi legali del presente procedimento vengono integralmente compensati tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 104 Parte II Serie A Anno
1996 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di conIGlio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 96 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. VACCARINI ROMINA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. GUIDI CRISTINA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 20/01/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 12.05.1996, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), la figlia , maggiorenne, ma non ER
ancora economicamente autosufficiente e, in data 10.02.2007, il figlio;
Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 1.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi, ciascuno, di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno.
2) Il figlio diciassettenne, , viene affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_2
presso la madre con la quale continuerà a vivere, anche ai fini anagrafici, nella casa coniugale sita in
Rimini, Via Maderna, 2/N; conseguentemente, i IG.ri e eserciteranno separatamente Parte_1 Pt_2
la responsabilità genitoriale sul figlio minore in ordine alle decisioni su questioni di Per_2
ordinaria amministrazione, che verranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figlio saranno assunte di comune accordo tra i genitori, nel rispetto delle aspirazioni e delle inclinazioni dei minori.
3) La figlia maggiorenne sta frequentando l'Università presso Alma Mater Studiorum di ER
Bologna e nel periodo di frequenza delle lezioni vive a Bologna in un appartamento in locazione insieme ad altri studenti, mentre nei periodi in cui non vi sono lezioni abita a Rimini insieme alla madre e al fratello;
4) La casa coniugale viene assegnata alla IG.ra quale genitore collocatario del Parte_1
figlio minore e della figlia maggiorenne non ancora autosufficiente perché studente.
5) Il IG. dà atto di aver già prelevato dall'abitazione famigliare i propri beni ed effetti Parte_2
personali.
6) Tenuto conto delle eIGenze del figlio minore che è studente e che frequenta attività sportive, il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con le eIGenze del figlio, lo terrà con sé una settimana nel giorno di domenica sera e notte e la successiva settimana nel giorno di venerdì sera e notte e così di seguito, alternativamente, nelle settimane successive.
In occasione delle festività natalizie e pasquali trascorrerà con un genitore il giorno di Per_2
Natale e il lunedì dell'Angelo e con l'altro genitore la domenica di Pasqua e il giorno di Santo Stefano
e viceversa per l'anno successivo e così ad anni alterni;
7) il Sig. a partire dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di Parte_2
separazione, contribuirà al mantenimento del figlio minore e della figlia Per_2 ER
maggiorenne ma non autosufficiente versando alla una somma mensile di Euro Parte_1
500,00 (tenuto conto che attualmente la figlia sta percependo borse di studio con le quali ER contribuisce al suo mantenimento di studente fuori sede pagandosi l'affitto dell'appartamento fuori sede, le tasse universitarie ed eventuali vacanze fino all'esaurimento dell'importo della borsa di studio) somma che sarà rivalutata annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie tali da intendersi quelle come individuate nel protocollo del ConIGlio
Nazionale Forense del 29.11.2017 (“Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”) ed in ogni caso preventivamente concordate tra i genitori e debitamente documentate.
8) Gli assegni familiari e le detrazioni fiscali saranno percepiti dalla RA la Parte_1
quale restituirà al IG. il 50% degli importi alla stessa accreditati. Parte_2
9) Il garage di pertinenza della casa coniugale potrà essere utilizzato anche dal IG. Parte_2
come deposito per gli strumenti di lavoro e le chiavi saranno detenute da entrambi i coniugi;
10) Il locale adibito a bagno di servizio posto esternamente all'appartamento coniugale potrà essere utilizzato dal IG. Parte_2
11) L'autovettura Citroen C3, attualmente intestata alla IG.ra , resterà in uso al IG. Parte_1
e alla figlia e le spese di manutenzione saranno sostenute per il 75% dal Parte_2 Persona_3
IG. e per il 25% dalla IG.ra . Parte_2 Parte_1
12) Con la sottoscrizione del presente ricorso la IG.ra cambierà, come per legge, Parte_1 la serratura dell'appartamento ove vive con i figli.
13) I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, fermo restando l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, e di mettere sempre a conoscenza l'altro coniuge di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio minore.
14) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione o causa. I coniugi danno atto di aver regolato separatamente ogni altro aspetto economico tra loro intercorrente e, pertanto, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione o causa.
15) Le spese, ed i compensi legali del presente procedimento vengono integralmente compensati tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 104 Parte II Serie A Anno
1996 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di conIGlio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi