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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2090/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. IN SS Presidente dott. RI SC Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2090 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1 appellante rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vettori contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 appellata rappresentata e difesa dall'avv. Stefano D'Ercole
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 705/2023 emessa e depositata in data 24.04.2023.
1 Conclusioni di parte appellante:
“- accertare il diritto di alla restituzione in proprio favore delle somme Controparte_2 indebitamente corrisposte alla resistente, , e per l'effetto condannare Controparte_1 quest'ultima a restituire a l'importo complessivo di € 14.926,13 iva Controparte_2 inclusa, ovvero quello diverso risultante all'esito di lite, oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- in ogni caso con rifusione di spese e competenze di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“- in via principale: rigettare l'appello proposto dalla e confermare Parte_1 integralmente la sentenza n. 1698/2022 del Tribunale di Venezia.
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, ridurre nel quantum la pretesa di controparte per le ragioni di cui in narrativa
(paragrafi 3 e 4 del presente atto).
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. regolarmente notificato, chiedeva Parte_1 la condanna di al pagamento della somma di €17.520,07, maggiorata Controparte_1 degli interessi moratori, a titolo di restituzione dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica versata tra l'01.03.2010 ed il 31.12.2011 nell'ambito del rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica all'epoca intercorrente tra parti, allegando, a fondamento della domanda di ripetizione d'indebito, il contrasto della norma istitutiva di tale imposta - l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 - con l'art. 1, par. 2, della
Direttiva 2008/118/CE così come interpretato dalla Corte di Giustizia, e come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione in numerose pronunce che ammettevano la possibilità di disapplicare la richiamata norma istitutiva anche nelle controversie tra privati.
Si costituiva la quale eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice Controparte_1 adito e chiedeva comunque il rigetto della domanda attorea.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Treviso, disattesa l'eccezione di
2 incompetenza territoriale sollevata dalla resistente, rigettava la domanda di condanna alla restituzione dell'importo di €17.520,07 avanzata dalla ricorrente, ritenendo che non fosse consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare una disposizione nazionale contrastante con una Direttiva UE, pena il riconoscimento del c.d. effetto diretto orizzontale delle direttive, ed affermando altresì che anche nel caso in cui si fosse riconosciuto che la direttiva 2008/118/CE possedeva i requisiti richiesti dalla giurisprudenza euro-unitaria per produrre effetti diretti (il c.d. carattere self-executing), la domanda di ripetizione avrebbe dovuto esser respinta, in quanto anche se chiara, precisa ed incondizionata, la disposizione di una direttiva non consente al giudice nazionale di disapplicare una disposizione del suo diritto interno ad essa contraria se, in tal modo, venga imposto un obbligo aggiuntivo ad un privato, che nel caso di specie sarebbe rappresentato dall'obbligo del fornitore di restituire all'utente finale le somme percepite, a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa, a titolo di addizionale provinciale alle accise.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, Parte_1 affidato ad un unico motivo, con quale censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere, in aperto contrasto con i principi espressi dalla Corte di Cassazione e dalla CGUE, escluso la possibilità di disapplicare, nel rapporto tra due soggetti di diritto privato, l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 in quanto contrastante con l'art. 1 par. 2 della direttiva
2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo
2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17, e ciò a prescindere da ogni valutazione circa il carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE (peraltro già abrogata), in ragione del principio di effettività per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
In altri termini, sostiene l'appellante, l'art. 6 del DL 511/1988 va disapplicato, non per il contrasto con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro Stato
e – quindi - quale diretta ed immediata esecuzione della direttiva n. 2208/112/CE, bensì per il contrasto della norma con il diritto comunitario, come interpretato, con efficacia
3 vincolante dalla Corte di Giustizia UE, dovendo riconoscersi alle pronunce della Corte di
Giustizia il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario.
Essa ha infine precisato che la somma di cui chiede la restituzione è di €14.926,13, e non di
€17.520,07 come indicato in primo grado, atteso che il denunciato contrasto della norma interna con il diritto comunitario non è configurabile per le accise versate tra gennaio e marzo 2010, in quanto l'art. 48 della citata direttiva assegnava agli stati membri termine sino all'01.04.2010 per conformarsi alle nuove disposizioni.
3. Si è costituita la quale ha chiesto, in via principale il rigetto del Controparte_1 gravame e la conferma della sentenza impugnata ed in subordine ha contestato il quantum debeatur, evidenziando che il denunciato contrasto della norma interna con il diritto comunitario non è configurabile per le accise versate tra gennaio e marzo 2010 ed eccependo la non debenza dell'importo richiesto a titolo di rimborso dell'IVA.
4. L'appello in esame è fondato.
4.1 Conviene innanzitutto rammentare che l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/88 (convertito con modificazioni dalla legge n.
20/89), come modificato dall'art. 5 del D.L.vo n. 26/2007, al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, di cui alla direttiva
92/12/CEE del 25.2.1992 (successivamente sostituita integralmente dalla direttiva
2008/118/CE del 16.12.2008), ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
Successivamente, nel corso del 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva
2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, qual è appunto l'addizionale, prive di “finalità specifica”.
Al fine di evitare la prosecuzione della procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D.L.vo n.
23/2011 e 18, comma 5, del D.L.vo n. 68/2011, e successivamente nelle regioni a statuto
4 speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/2012.
L'intervento abrogativo ha lasciato aperta la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti.
4.2 La giurisprudenza di legittimità nazionale, ha, sino a epoca recente, ritenuto che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica fosse disapplicabile per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di
Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa
C-103/17 (Cass. n. 15198/2019; Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 29980/2019; Cass. n.
8399/2021; Cass. n. 31609/2022; Cass. n. 25149/2023).
Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato riscontrato in considerazione del rilievo per cui, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise
o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Affinché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre, quindi, il cumulativo riscontro di due requisiti: a) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; b) la sussistenza di una finalità specifica.
Secondo la Corte di Cassazione la norma contenuta nel D.L. n. 511/1988 non rispetta la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto del
11.6.2007 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia in materia, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n.
511/1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non
5 essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio.
4.3 In pendenza del presente grado di giudizio è però intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22 (
[...]
, la quale, pronunciandosi sul rinvio Controparte_3 pregiudiziale di un giudice italiano in relazione al tema della ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e ritenuta in contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE, ha enunciato principi che imporrebbero una revisione dell'orientamento fino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n.
20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (v. Cass. n. 27099/2019; così anche Cass. 31609/2022 e Cass. n.
25149/2023).
In particolare, la Suprema Corte ha, con le richiamate pronunce, affermato che: a) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
b) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
c) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
d) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto di chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
e) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
f) nel caso di addebito al consumatore finale delle accise e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti
6 del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).
4.4 La citata sentenza 11.04.2024 della CGUE ha messo in crisi questa ricostruzione perché ritenuta in contrasto con l'art. 228 comma terzo TFUE, il quale andrebbe “interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potrebbero quindi essere invocate dai singoli nei giudizi avanti il giudice interno soltanto qualora ciò sia previsto dalla normativa nazionale o nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione nonché nei confronti di “organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Poiché l'applicazione di tali principi preclude al somministrato italiano la facoltà di agire in ripetizione contro il suo fornitore facendo valere nei suoi confronti la contrarietà al diritto
UE delle disposizioni interne istitutive dell'imposta, la normativa italiana, non consentendo al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato, è da ritenersi contraria al principio di effettività.
Al riguardo va rammentato che l'interpretazione del diritto europeo adottata dalla Corte di
Giustizia, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme
7 unionali, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 5381/2017; Cass. n.
6687/2023).
Pertanto, in base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia, la domanda di ripetizione avanzata dall'utente nei confronti dell'impresa fornitrice non potrebbe trovare accoglimento, in quanto presuppone il potere del giudice interno adito di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione in un giudizio che vede contrapposti soggetti privati.
4.5 Proprio sulla scorta di tale pronuncia ed in considerazione della rilevata impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21154 del 29 luglio 2024 ha riconosciuto la possibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell' Parte_2
(«In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore
[...] finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell Parte_2
; in senso conforme v. anche Cass. n. 24373 dell'11/09/2024).
[...]
Al riguardo si è precisato che l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del consumatore finale nei confronti dell' Parte_2
in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione
[...] soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa.
Difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore.
8 Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla Corte di
Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità
l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»).
La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore.
L'impossibilità di agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' imposte indebitamente corrisposte in applicazione del CP_4 principio di effettività. La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n. 25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022, cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore con azione di ripetizione di indebito oggettivo.
4.6 Sennonché, successivamente è intervenuta la sentenza n. 43/2025 del 15/04/2025 della
Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi
1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del
9 decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma,
Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, disattendendo l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, poiché la Corte ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dal giudice a quo, il quale ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve ora riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (v. punto 8.2 della sentenza n. 43/2025 Corte Cost. e Cass.
30/06/2025, n. 17643: "In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito").
Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, va condannata a Controparte_1 restituire a le accise ricevute a far data dall'01.04.2010, maggiorata Parte_1 degli interessi di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Al riguardo si osserva che, come la Suprema Corte - anche a Sezioni Unite -, nel sottolineare l'autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali ( o “super-interessi” ) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al 1° comma dell'art. 1284 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n.
12449), ha avuto modo di affermare, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4° comma,
c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di
10 salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo d'applicazione ( v. Cass., 03/01/2023, n. 61).
Si è a tal proposito precisato, da un canto, che il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284,
4° comma, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte;
e, per altro verso, che è < accertare se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata>> ( così
Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449 ).
A tale stregua, alle obbligazioni restitutorie è invero senz'altro applicabile il saggio d'interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. qualunque sia la relativa fonte (soluzione cui la citata Cass. n. 61 del 2023 sottolinea doversi invero pervenire anche in base all'orientamento restrittivo seguito in particolare da Cass., 7/11/2018, n. 28409; v. in senso conforme, da ultimo, Cass. n. 7677 del 22/03/2025).
Infine, è infondata la pretesa dell'appellata di non essere tenuta a corrispondere alla controparte l'importo richiesto a titolo di rimborso dell'IVA da quest'ultima versata in via di rivalsa.
Alla fattispecie in esame trova infatti applicazione il principio in forza del quale in tema di
IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e
63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-
11 dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (v. Cass. n. 15536 del 13/06/2018; Cass. n. 25741 del
22/09/2021; Cass. n. 13149 del 13/05/2024).
7. In merito al regolamento delle spese processuali, poiché la sentenza della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, è intervenuta solo in questa fase del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22, si pongono in contrasto con il consolidato orientamento sino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, e rilevato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in ordine alla ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore, ricorrono i presupposti per compensare interamente le spese di lite anche con riferimento al presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
1) condanna a corrispondere a la somma di Controparte_1 Parte_1
€14.926,13 iva inclusa, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
2) compensa interamente le spese del giudizio di primo grado;
3) compensa interamente le spese del giudizio di secondo grado;
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24.09.2025.
Il Consigliere estensore
RI SC
Il Presidente
IN SS
12
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. IN SS Presidente dott. RI SC Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2090 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1 appellante rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vettori contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 appellata rappresentata e difesa dall'avv. Stefano D'Ercole
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 705/2023 emessa e depositata in data 24.04.2023.
1 Conclusioni di parte appellante:
“- accertare il diritto di alla restituzione in proprio favore delle somme Controparte_2 indebitamente corrisposte alla resistente, , e per l'effetto condannare Controparte_1 quest'ultima a restituire a l'importo complessivo di € 14.926,13 iva Controparte_2 inclusa, ovvero quello diverso risultante all'esito di lite, oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- in ogni caso con rifusione di spese e competenze di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“- in via principale: rigettare l'appello proposto dalla e confermare Parte_1 integralmente la sentenza n. 1698/2022 del Tribunale di Venezia.
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, ridurre nel quantum la pretesa di controparte per le ragioni di cui in narrativa
(paragrafi 3 e 4 del presente atto).
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. regolarmente notificato, chiedeva Parte_1 la condanna di al pagamento della somma di €17.520,07, maggiorata Controparte_1 degli interessi moratori, a titolo di restituzione dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica versata tra l'01.03.2010 ed il 31.12.2011 nell'ambito del rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica all'epoca intercorrente tra parti, allegando, a fondamento della domanda di ripetizione d'indebito, il contrasto della norma istitutiva di tale imposta - l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 - con l'art. 1, par. 2, della
Direttiva 2008/118/CE così come interpretato dalla Corte di Giustizia, e come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione in numerose pronunce che ammettevano la possibilità di disapplicare la richiamata norma istitutiva anche nelle controversie tra privati.
Si costituiva la quale eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice Controparte_1 adito e chiedeva comunque il rigetto della domanda attorea.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Treviso, disattesa l'eccezione di
2 incompetenza territoriale sollevata dalla resistente, rigettava la domanda di condanna alla restituzione dell'importo di €17.520,07 avanzata dalla ricorrente, ritenendo che non fosse consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare una disposizione nazionale contrastante con una Direttiva UE, pena il riconoscimento del c.d. effetto diretto orizzontale delle direttive, ed affermando altresì che anche nel caso in cui si fosse riconosciuto che la direttiva 2008/118/CE possedeva i requisiti richiesti dalla giurisprudenza euro-unitaria per produrre effetti diretti (il c.d. carattere self-executing), la domanda di ripetizione avrebbe dovuto esser respinta, in quanto anche se chiara, precisa ed incondizionata, la disposizione di una direttiva non consente al giudice nazionale di disapplicare una disposizione del suo diritto interno ad essa contraria se, in tal modo, venga imposto un obbligo aggiuntivo ad un privato, che nel caso di specie sarebbe rappresentato dall'obbligo del fornitore di restituire all'utente finale le somme percepite, a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa, a titolo di addizionale provinciale alle accise.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, Parte_1 affidato ad un unico motivo, con quale censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere, in aperto contrasto con i principi espressi dalla Corte di Cassazione e dalla CGUE, escluso la possibilità di disapplicare, nel rapporto tra due soggetti di diritto privato, l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 in quanto contrastante con l'art. 1 par. 2 della direttiva
2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo
2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17, e ciò a prescindere da ogni valutazione circa il carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE (peraltro già abrogata), in ragione del principio di effettività per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
In altri termini, sostiene l'appellante, l'art. 6 del DL 511/1988 va disapplicato, non per il contrasto con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro Stato
e – quindi - quale diretta ed immediata esecuzione della direttiva n. 2208/112/CE, bensì per il contrasto della norma con il diritto comunitario, come interpretato, con efficacia
3 vincolante dalla Corte di Giustizia UE, dovendo riconoscersi alle pronunce della Corte di
Giustizia il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario.
Essa ha infine precisato che la somma di cui chiede la restituzione è di €14.926,13, e non di
€17.520,07 come indicato in primo grado, atteso che il denunciato contrasto della norma interna con il diritto comunitario non è configurabile per le accise versate tra gennaio e marzo 2010, in quanto l'art. 48 della citata direttiva assegnava agli stati membri termine sino all'01.04.2010 per conformarsi alle nuove disposizioni.
3. Si è costituita la quale ha chiesto, in via principale il rigetto del Controparte_1 gravame e la conferma della sentenza impugnata ed in subordine ha contestato il quantum debeatur, evidenziando che il denunciato contrasto della norma interna con il diritto comunitario non è configurabile per le accise versate tra gennaio e marzo 2010 ed eccependo la non debenza dell'importo richiesto a titolo di rimborso dell'IVA.
4. L'appello in esame è fondato.
4.1 Conviene innanzitutto rammentare che l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/88 (convertito con modificazioni dalla legge n.
20/89), come modificato dall'art. 5 del D.L.vo n. 26/2007, al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, di cui alla direttiva
92/12/CEE del 25.2.1992 (successivamente sostituita integralmente dalla direttiva
2008/118/CE del 16.12.2008), ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
Successivamente, nel corso del 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva
2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, qual è appunto l'addizionale, prive di “finalità specifica”.
Al fine di evitare la prosecuzione della procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D.L.vo n.
23/2011 e 18, comma 5, del D.L.vo n. 68/2011, e successivamente nelle regioni a statuto
4 speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/2012.
L'intervento abrogativo ha lasciato aperta la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti.
4.2 La giurisprudenza di legittimità nazionale, ha, sino a epoca recente, ritenuto che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica fosse disapplicabile per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di
Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa
C-103/17 (Cass. n. 15198/2019; Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 29980/2019; Cass. n.
8399/2021; Cass. n. 31609/2022; Cass. n. 25149/2023).
Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato riscontrato in considerazione del rilievo per cui, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise
o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Affinché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre, quindi, il cumulativo riscontro di due requisiti: a) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; b) la sussistenza di una finalità specifica.
Secondo la Corte di Cassazione la norma contenuta nel D.L. n. 511/1988 non rispetta la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto del
11.6.2007 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia in materia, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n.
511/1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non
5 essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio.
4.3 In pendenza del presente grado di giudizio è però intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22 (
[...]
, la quale, pronunciandosi sul rinvio Controparte_3 pregiudiziale di un giudice italiano in relazione al tema della ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e ritenuta in contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE, ha enunciato principi che imporrebbero una revisione dell'orientamento fino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n.
20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (v. Cass. n. 27099/2019; così anche Cass. 31609/2022 e Cass. n.
25149/2023).
In particolare, la Suprema Corte ha, con le richiamate pronunce, affermato che: a) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
b) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
c) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
d) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto di chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
e) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
f) nel caso di addebito al consumatore finale delle accise e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti
6 del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).
4.4 La citata sentenza 11.04.2024 della CGUE ha messo in crisi questa ricostruzione perché ritenuta in contrasto con l'art. 228 comma terzo TFUE, il quale andrebbe “interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potrebbero quindi essere invocate dai singoli nei giudizi avanti il giudice interno soltanto qualora ciò sia previsto dalla normativa nazionale o nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione nonché nei confronti di “organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Poiché l'applicazione di tali principi preclude al somministrato italiano la facoltà di agire in ripetizione contro il suo fornitore facendo valere nei suoi confronti la contrarietà al diritto
UE delle disposizioni interne istitutive dell'imposta, la normativa italiana, non consentendo al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato, è da ritenersi contraria al principio di effettività.
Al riguardo va rammentato che l'interpretazione del diritto europeo adottata dalla Corte di
Giustizia, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme
7 unionali, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 5381/2017; Cass. n.
6687/2023).
Pertanto, in base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia, la domanda di ripetizione avanzata dall'utente nei confronti dell'impresa fornitrice non potrebbe trovare accoglimento, in quanto presuppone il potere del giudice interno adito di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione in un giudizio che vede contrapposti soggetti privati.
4.5 Proprio sulla scorta di tale pronuncia ed in considerazione della rilevata impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21154 del 29 luglio 2024 ha riconosciuto la possibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell' Parte_2
(«In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore
[...] finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell Parte_2
; in senso conforme v. anche Cass. n. 24373 dell'11/09/2024).
[...]
Al riguardo si è precisato che l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del consumatore finale nei confronti dell' Parte_2
in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione
[...] soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa.
Difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore.
8 Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla Corte di
Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità
l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»).
La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore.
L'impossibilità di agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' imposte indebitamente corrisposte in applicazione del CP_4 principio di effettività. La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n. 25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022, cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore con azione di ripetizione di indebito oggettivo.
4.6 Sennonché, successivamente è intervenuta la sentenza n. 43/2025 del 15/04/2025 della
Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi
1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del
9 decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma,
Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, disattendendo l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, poiché la Corte ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dal giudice a quo, il quale ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve ora riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (v. punto 8.2 della sentenza n. 43/2025 Corte Cost. e Cass.
30/06/2025, n. 17643: "In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito").
Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, va condannata a Controparte_1 restituire a le accise ricevute a far data dall'01.04.2010, maggiorata Parte_1 degli interessi di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Al riguardo si osserva che, come la Suprema Corte - anche a Sezioni Unite -, nel sottolineare l'autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali ( o “super-interessi” ) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al 1° comma dell'art. 1284 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n.
12449), ha avuto modo di affermare, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4° comma,
c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di
10 salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo d'applicazione ( v. Cass., 03/01/2023, n. 61).
Si è a tal proposito precisato, da un canto, che il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284,
4° comma, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte;
e, per altro verso, che è < accertare se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata>> ( così
Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449 ).
A tale stregua, alle obbligazioni restitutorie è invero senz'altro applicabile il saggio d'interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. qualunque sia la relativa fonte (soluzione cui la citata Cass. n. 61 del 2023 sottolinea doversi invero pervenire anche in base all'orientamento restrittivo seguito in particolare da Cass., 7/11/2018, n. 28409; v. in senso conforme, da ultimo, Cass. n. 7677 del 22/03/2025).
Infine, è infondata la pretesa dell'appellata di non essere tenuta a corrispondere alla controparte l'importo richiesto a titolo di rimborso dell'IVA da quest'ultima versata in via di rivalsa.
Alla fattispecie in esame trova infatti applicazione il principio in forza del quale in tema di
IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e
63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-
11 dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (v. Cass. n. 15536 del 13/06/2018; Cass. n. 25741 del
22/09/2021; Cass. n. 13149 del 13/05/2024).
7. In merito al regolamento delle spese processuali, poiché la sentenza della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, è intervenuta solo in questa fase del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22, si pongono in contrasto con il consolidato orientamento sino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, e rilevato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in ordine alla ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore, ricorrono i presupposti per compensare interamente le spese di lite anche con riferimento al presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
1) condanna a corrispondere a la somma di Controparte_1 Parte_1
€14.926,13 iva inclusa, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
2) compensa interamente le spese del giudizio di primo grado;
3) compensa interamente le spese del giudizio di secondo grado;
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24.09.2025.
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
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