Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2004, n. 4732
CASS
Sentenza 9 marzo 2004

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L'indennità di espropriazione di terreni destinati a verde pubblico attrezzato e per le attività sportive, che per espressa previsione delle norme tecniche di attuazione del piano consenta l'edificazione di chioschi, impianti e attrezzature sportive, con la sola limitazione del mantenimento a verde di una superficie non inferiore al 50 per cento dell'area, non può comunque essere commisurata al criterio delle aree edificabili, sia per l'estraneità, nel sistema dell'art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 359, di un "tertium genus" tra aree edificabili e inedificabili, sia perché le opere previste, che non costituiscono estrinsecazione dello "ius aedificandi", sono funzionali alla realizzazione del fine pubblicistico.

Il criterio del valore tabellare per la determinazione indennitaria dei suoli agricoli, introdotto dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, è commisurato al tipo di piantagioni effettivamente praticate sul fondo, e - a differenza dal sistema previgente, di cui all'art. 43 legge 25 giugno 1865 n. 2359, che continua ad applicarsi unicamente alle espropriazioni ancora regolate da quella legge - non consente alcuna considerazione separata tra il valore del suolo e quello delle essenze arboree su di esso esistenti (cosiddetto soprassuolo), ai fini di un compenso aggiuntivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2004, n. 4732
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4732
    Data del deposito : 9 marzo 2004

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