Sentenza 9 marzo 2004
Massime • 2
L'indennità di espropriazione di terreni destinati a verde pubblico attrezzato e per le attività sportive, che per espressa previsione delle norme tecniche di attuazione del piano consenta l'edificazione di chioschi, impianti e attrezzature sportive, con la sola limitazione del mantenimento a verde di una superficie non inferiore al 50 per cento dell'area, non può comunque essere commisurata al criterio delle aree edificabili, sia per l'estraneità, nel sistema dell'art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 359, di un "tertium genus" tra aree edificabili e inedificabili, sia perché le opere previste, che non costituiscono estrinsecazione dello "ius aedificandi", sono funzionali alla realizzazione del fine pubblicistico.
Il criterio del valore tabellare per la determinazione indennitaria dei suoli agricoli, introdotto dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, è commisurato al tipo di piantagioni effettivamente praticate sul fondo, e - a differenza dal sistema previgente, di cui all'art. 43 legge 25 giugno 1865 n. 2359, che continua ad applicarsi unicamente alle espropriazioni ancora regolate da quella legge - non consente alcuna considerazione separata tra il valore del suolo e quello delle essenze arboree su di esso esistenti (cosiddetto soprassuolo), ai fini di un compenso aggiuntivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2004, n. 4732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4732 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UI NE, DI NE, in proprio e nella qualità di eredi di LL NE, nonché per il signor TO NE, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CALVI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI LOCATELLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso l'avvocato NICOLÒ CARLO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GOISIS, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 527/01 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 02/07/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/11/2003 dal Consigliere Dott. Stefano BENIMI;
udito per il ricorrente l'Avvocato PAFUNDI e ROMANELLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18.4.1998, AT RT, AT CA, AT UI e AT IA convenivano in giudizio il Comune di Locatello davanti alla Corte d'appello di Broscia, opponendosi alla stima e chiedendo la determinazione dell'indennità di occupazione relativamente a terreni di loro proprietà, assoggettati a procedura espropriativa da parte dell'amministrazione convenuta, siccome inseriti dal piano regolatore in zona a verde pubblico.
Si costituiva in giudizio il Comune di Locatello, contestando il fondamento dalla domanda, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza depositata il 2.7.2001, la Corte d'Appello di Brescia, ritenuta l'inedificabilità dei terreni espropriati, e la loro conseguente indennizzabilità a valori agricoli, rigettava la domanda.
Ricorrono per Cassazione AT UI e AT IA, in proprio e quali eredi di AT CA, e inoltre AT UB, affidandosi a due motivi, al cui accoglimento si oppone con controricorso il Comune di Locatello.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, AT UI, AT IA e AT UB, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359 in relaz. agli artt. 7 n. 4, 41 quinquies l. 17.8.1942 n. 1150 e agli artt. 2, 3, 7, d.m.
2.4.1968 n. 1444, censurano la sentenza impugnata per non aver considerato che la destinazione riservata dal piano regolatore ai terreni espropriati (zona F a verde pubblico ed attrezzato e per le attività sportive), verificabile al momento dell'apposizione del vincolo preordinato ad esproprio, consente sicuramente l'edificazione (ad es. per chioschi, impianti e attrezzature sportive), con la sola limitazione del mantenimento a verde di una superficie non inferiore al 50% dell'area.
Con il secondo motivo di ricorso, AT UI, AT IA e AT UB, denunciando vizio di motivazione su punto decisivo, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che all'indennizzo commisurato al valore agricolo può aggiungersi, quale compenso per l'ulteriore perdita delle accessioni, il solo valore della massa legnosa detraibile dalle piante di alto fusto, e non il piuttosto il costo del rimpiazzo, perché ciò presupporrebbe il mantenimento della disponibilità del terreno e quindi di ripristino. I terreni espropriati costituiscono un parco con piante di alto fusto di particolare pregio, la cui perdita, nel momento in cui può essere indennizzata separatamente dal terreno cui accedono, non può essere commisurata ad una utilità economica illogicamente condizionata da quel provvedimento ablativo che l'indennizzo aggiuntivo mira a superare.
Il primo motivo è infondato.
Nel sistema introdotto dall'art. 5 bis l. 359/92, caratterizzato dalla rigida dicotomia tra aree edificabili ed aree agricole o comunque non edificatili, il riconoscimento della edificabilità (che pur non si identifica e non si esaurisce in quella abitativa) postula l'indagine circa la concreta disciplina e destinazione attribuita dagli strumenti urbanistici all'area (nella fattispecie classificata, in forza di variante al piano di fabbricazione, in zona F, rientrante nell'ambito di quelle che l'art. 2 D.M. 2 aprile 1968 include fra "le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale"): ove, infatti, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, che non ne tollera la realizzazione ad iniziativa privata neppure attraverso strumenti di convenzionamento, la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia, con la conseguenza che l'area va qualificata come non edificabile;
ove, invece, il vincolo posto dalla classificazione introduca una destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata, o promiscua pubblico privata, che non comporta, cioè, interventi (o successive espropriazioni) ad esclusiva iniziativa pubblica e, quindi, attuabili anche dal soggetto privato (non importa se direttamente ovvero in seguito ad accordi di natura complessa), detto vincolo non è idoneo ad escludere la vocazione edificatoria del suolo (Casa, 1.8.2003, n. 11729). La critica dei ricorrenti si muova su un doppio fronte: quello edilizio, corrispondente all'esigenza di adottare una concezione di edificabilità in senso lato, che ricomprenda qualsiasi intervento costruttivo, sia pure limitato o a tipologia vincolata;
quello economico, di riconoscere possibilità, di sfruttamento edificatorio ad iniziativa privata, per opere non strettamente pubbliche, ma di interesse generale, collettivo, sociale.
Sotto il primo profilo, la necessità di realizzazione di strutture al fine di assicurare la destinazione pubblicistica prevista dal piano, non comporta il riconoscimento del carattere di edificabilità del terreno espropriato.
La precarietà dei manufatti che la destinazione urbanistica consentirebbe (chioschi, attrezzature per il gioco), non consente l'adozione di un criterio indennitario diverso da quello basato sul valore agricolo, attesa la rigida bipartizione formulata dall'art. 5 bis, che non ammette un tertium genus di terreni espropriati, indennizzabile secondo regole autonome.
Non vale osservare in contrario, come suggerito dai ricorrenti, che la zona F prevede la necessità di realizzazione di struttura funzionali al soddisfacimento dei bisogni collettivi cui sovrintende quella determinata destinazione urbanistica, cui non può non riconoscersi l'attributo edilizio (si pensi agli edifici scolastici, e agli spazi attrezzati). L'orientamento largamente maggioritario della giurisprudenza di legittimità, incline, già prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis, a identificare l'edificabilità, come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area (Casa. 13.6.1983, n. 4048; 12.11.1991, n. 12035), nega ora recisamente l'acquisizione della natura fabbricativa per effetto di interventi unicamente finalizzati alla realizzazione dello scopo pubblico per cui si rende necessario l'esproprio (Cass. 25.6.1999, n. 6576; 29.5.2001, n. 7258; 21.9.2001, n. 11932;
25.6.2003, n. 10073; 1.8.2003, n. 11729): soluzione che appare di diretta derivazione normativa, desumibile dall'impianto, tuttora vigente, della fondamentale legge sulle espropriazioni (artt. 42 e 43 l. 25.6.1865 n. 2359), per cui non deve tenersi conto in melius degli incrementi connessi all'esecuzione dell'opera di pubblica utilità o derivanti dalla previsione dell'esecuzione stessa (Cass. 15.1.2000, n. 425). Venendo al secondo dei profili sopra individuati, non sembra consentito distinguere, per ridurre l'ambito della inedificabilità, le opere pubbliche dagli impianti di interesse generale, collettivo, sociale, la cui edificabilità sarebbe consentita ai privati. La definizione di opera pubblica e di pubblica utilità agli effetti dell'espropriazione, ora contenuta dall'art. 1, co. 2, d.lgs.
8.6.2001 n. 327, non applicabile ratione temporis alla fattispecie,
ma comunque utile sotto come supporto interpretativo, anche attese le finalità del t.u., di razionalizzare e facilitare la cognizione delle fonti normative (art. 7, co. 2, l.
8.3.1999 n. 50), ne comporta l'estensione "anche alla realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o terreni, o di un loro insieme": definizione di cui non può sfuggire l'ampiezza ed onnicomprensività, sicuramente estensibile a quegli impianti di interesse generale, collettivo, sociale di cui i ricorrenti pretenderebbero un'emancipazione in senso potenzialmente privatistico.
Il ragionamento seguito dai ricorrenti introduce un elemento, quello dell'utilizzazione economica, che evocando il concetto di impresa, ben poco ha a che fare con le facoltà e potenzialità della proprietà immobiliare in senso stretto, di cui lo ius aedificandi è attributo fondamentale, e inoltre non tiene conto della circostanza che la privatizzabilità dell'intervento finirebbe per diventare l'unico requisito necessario a conferire il carattere di edificabilità al terreno inserito in zona F, e renderebbe inutile il fondamentale accertamento, su cui è impostato tutto il sistema della determinazione indennitaria introdotta dall'art. 5 bis (Cass. 23.4.2001, n. 173/SU), sulla natura della previsione urbanistica, se generale e astratta (quindi conformativa) o particolare (espropriativa).
Il giudice a quo osserva appropriatamente, da un lato, recependo le indicazioni fornite dal c.t.u., che la realizzazione delle strutture è riservata all'iniziativa pubblicistica, e dall'altro che per le aree inserite in zona F, la conferma di una doverosa considerazione di inedificabilità si trae dall'art. 7 del d.m. 2.4.1968, che a differenza delle altre zone omogenee in cui si suddivide il territorio comunale, non prevede limiti di densità edilizia. La riprova della inaccessibilità del privato all'attuazione di opere e impianti in zona F, e data dalla circostanza che per tale realizzazione si è pervenuti ad espropriazione. Se il privato non è in grado di provare di aver proposto un'attuazione proprietaria del fine di utilità pubblica, ciò dipenda dalla impraticabilità di una soluzione alternativa all'iniziativa dell'ente preposto al soddisfacimento dei bisogni collettivi, a meno che ciò non sia previsto esplicitamente dalla legislazione o dallo strumento urbanistico. Si pensi a recenti esperienze pianificatorie basate sul comparto, che perseguono intenti perequativi, in cui l'iniziativa del privato nell'attuazione delle scelte urbanistiche, attraverso moduli convenzionali, è resa possibile da scelte programmatiche in sede di governo del territorio (beninteso, anche a mezzo di varianti), per le quali allo stato della legislazione non e prevista una generalizzata supplenza del proprietario nella realizzazione del fine d'interesse pubblico.
In tal prospettiva, che una serie di obiettivi indicati dagli strumenti urbanistici quali servizi indispensabili alla vita di una comunità, sia realizzabile nella logica dell'impresa, o, come osserva Corte Cost. 20.5.1999, in libero regime di economia di mercato, non cambia le prospettive della proprietà, a meno che il proprietario non sia anche imprenditore, o sia inserito nel circuito produttivo. Anzi, l'attuazione affidata all'iniziativa dei privati previo convenzionamento, ripropone la necessità dell'acquisizione delle aree, di cui il proprietario e ancora una volta soggetto passivo: basti dire che anche i più recenti moduli di realizzazione dei grandi progetti urbanistici, prevedono le forme di acquisizione coatta dalle aree. L'attuazione degli strumenti urbanistici affidata a società di trasformazione urbana non esclude la necessità del ricorso ad esproprio (art. 120 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che si salda all'art. 36 d.lgs. 327/01). Il secondo motivo è paramenti infondato.
Nella determinazione dell'indennità di espropriazione di suoli agricoli non è consentita alcuna considerazione separata tra il valore del suolo e quello delle colture su di esso praticate (c.d. soprassuolo), tenuto conto del fatto che il valore agricolo medio viene calcolato con riferimento ai tipi di coltura effettivamente praticati, sicché non possono formare oggetto di separato ristoro le piantagioni esistenti sul fondo espropriato (Casa. 9.4.2003, n. 5566): i ricorrenti, censurando un difetto di motivazione della sentenza nel liquidare quel compenso aggiuntivo, muovono da un presupposto, quello della spettanza di un compenso autonomo e separato delle essenze arboree rispetto alle superfici espropriate, che non trova riconoscimento, dopo l'entrata in vigore della l. 22.10.1971 n. 865. Il criterio del valore tabellare per la determinazione indennitaria dei suoli agricoli, commisurato al tipo di piantagioni praticata sul fondo, è ispirato al principio dell'onnicomprensività, a differenza dal sistema previgente, di cui all'art. 43 l. 25.6.1865 n. 2359, che continua ad applicarsi unicamente alle espropriazioni ancora regolate da quella legge (ad es.: Cass. 4.5.2001, n. 6275). Le considerazioni che precedono inducono al rigetto del ricorso. La sentenza impugnata ha liquidato un compenso aggiuntivo per il soprassuolo: il rigetto del secondo motivo di ricorso, in assenza di ricorso incidentale, ne comporta comunque l'intangibilità. Analogamente, il riconoscimento del carattere inedificabile del suolo espropriato, non tocca, per il divieto di reformatio in peius, la determinazione indennitaria eseguita in via amministrativa, sul diverso presupposto dell'edificatorietà.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2004