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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 29/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1003/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1003/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LENA ANTONIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOPEZ ALDO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/10/2023, – infermiere dell' fino al Parte_1 CP_1
16/4/2021, data del suo trasferimento per mobilità, presso l'Azienda Ospedaliera Regionale San RL di Potenza - conveniva in giudizio l' per ottenere la sua condanna al pagamento CP_1 dell'indennità sostitutiva di 15 giorni di ferie residue, che aveva più volte chiesto di fruire, ma negate per esigenze di servizio non godute fino al 31/8/2019, quantificata in € 1.650,00.
Si costituiva l' che contestava il fondamento della domanda, in quanto l'art 5 co 8 dl CP_1
95/2012 conv. in l. 135/2012 aveva escluso la possibilità della corresponsione di un trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute e comunque, non essendosi determinata la cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente avrebbe potuto fruire delle ferie residue presso la nuova amministrazione di destinazione e contestava comunque il conteggio dell'indennità richiesta
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Il ricorrente ha lavorato presso l' fino a quando il 16/4/2021 si è trasferito, per mobilità CP_1 volontaria, presso l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Sant'Anna e
San Sebastiano di Caserta, da cui è poi passato il 16/9/2021 sempre per mobilità volontaria, alle pagina 1 di 3 dipendenze dell'Azienda Ospedaliera Regionale San RL di Potenza.
Non avendo potuto usufruire di tutte le ferie maturate presso l' ne ha chiesto la condanna CP_1 al pagamento dell'indennità sostitutiva
L'art. 5 co 8 dl 95/2012 conv. in l. 135/2012 stabilisce che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni . . . , sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Secondo C Cost 95/2016 il divieto di monetizzazione delle ferie non godute è riferito “a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie”.
Lo scopo della norma secondo la Corte, è “reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute”, contrastandone gli abusi, e riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle stesse, nell'ambito di una razionale programmazione, con lo scopo di favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto, ma senza arrecare alcun pregiudizio al lavoratore incolpevole.
A ulteriore conferma di tale conclusione C Cost. cit. ha osservato che sia la prassi amministrativa sia le decisioni della magistratura contabile escludono dall'ambito applicativo del divieto, le vicende estintive del rapporto di lavoro che non dipendono dalla volontà del lavoratore e che tutta la giurisprudenza di legittimità riconosce sempre al lavoratore il diritto a un'indennità per le ferie non godute, quando il mancato godimento dipende da causa a lui non imputabile, e ciò anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di
"monetizzazione".
Ciò premesso, il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze delle aziende del servizio sanitario nazionale non è mai cessato, perché si è trasferito, sempre per mobilità volontaria, prima dall
[...]
all'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta Buonocore e poi, da questa CP_1 all'Azienda Ospedaliera Regionale San RL di Potenza.
Se è pur vero che non ha potuto usufruire delle ferie residue maturate presso l' per CP_1 pagina 2 di 3 esigenze di servizio, non ha tuttavia perso il diritto di utilizzarle presso il nuovo datore di lavoro, né lo ha comunque dimostrato.
Infatti, la mobilità volontaria nel pubblico impiego è regolata dall'art 30 D Lgs 165/2001 con cui si realizza la cessione del contratto, per cui il dipendente, soprattutto se rimane nello stesso comparto, non perde i diritti maturati in precedenza.
Pertanto poiché il diritto alle ferie è imprescrittibile e le ferie si perdono solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente ha diritto di usufruire di quelle maturate ma non godute, anche presso la nuova Azienda Ospedaliera dove lavora attualmente.
Infatti secondo l'art.33 co. 11 CCNL Comparto Sanità “Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative (…)”.
Di conseguenza, in caso di mobilità volontaria, e quindi in mancanza della cessazione del rapporto di lavoro, le ferie non si perdono, per cui non sono neppure “monetizzabili”, perché il rapporto di lavoro prosegue con un altro datore di lavoro pubblico, senza la perdita dei diritti maturati in precedenza, tra cui quello di usufruire delle ferie residue.
Sul punto si è espressa anche l' con il parere (SAN254 Orientamenti Applicativi), secondo il Pt_2 quale “l'istituto della mobilità non determina la novazione del rapporto di lavoro e il rapporto precedente continua seppure con il mutamento del datore di lavoro. Esso si configura pertanto come cessione del contratto di lavoro. Ne consegue che le ferie residue non godute dal dipendente prima del trasferimento non possono essere oggetto di monetizzazione che può avere luogo solo in caso di cessazione dal rapporto di lavoro e in presenza dei casi residuali di cui alla legge n. 135/2012. Esse potranno semmai essere fruite presso la nuova amministrazione di destinazione la quale potrebbe anche richiedere al dipendente, come condizione necessaria per la procedibilità della mobilità stessa,
l'aver fruito nell'azienda di provenienza, di tutte le ferie maturate”.
Posto che il ricorrente non ha neppure dimostrato l'impossibilità di usufruire delle ferie residue presso la nuova Azienda Ospedaliera dove lavora attualmente, la domanda dev'essere respinta.
Considerata la relativa novità della questione esaminata, appare corretto compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. compensa le spese di giudizio.
Como, 29/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1003/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LENA ANTONIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOPEZ ALDO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/10/2023, – infermiere dell' fino al Parte_1 CP_1
16/4/2021, data del suo trasferimento per mobilità, presso l'Azienda Ospedaliera Regionale San RL di Potenza - conveniva in giudizio l' per ottenere la sua condanna al pagamento CP_1 dell'indennità sostitutiva di 15 giorni di ferie residue, che aveva più volte chiesto di fruire, ma negate per esigenze di servizio non godute fino al 31/8/2019, quantificata in € 1.650,00.
Si costituiva l' che contestava il fondamento della domanda, in quanto l'art 5 co 8 dl CP_1
95/2012 conv. in l. 135/2012 aveva escluso la possibilità della corresponsione di un trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute e comunque, non essendosi determinata la cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente avrebbe potuto fruire delle ferie residue presso la nuova amministrazione di destinazione e contestava comunque il conteggio dell'indennità richiesta
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Il ricorrente ha lavorato presso l' fino a quando il 16/4/2021 si è trasferito, per mobilità CP_1 volontaria, presso l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Sant'Anna e
San Sebastiano di Caserta, da cui è poi passato il 16/9/2021 sempre per mobilità volontaria, alle pagina 1 di 3 dipendenze dell'Azienda Ospedaliera Regionale San RL di Potenza.
Non avendo potuto usufruire di tutte le ferie maturate presso l' ne ha chiesto la condanna CP_1 al pagamento dell'indennità sostitutiva
L'art. 5 co 8 dl 95/2012 conv. in l. 135/2012 stabilisce che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni . . . , sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Secondo C Cost 95/2016 il divieto di monetizzazione delle ferie non godute è riferito “a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie”.
Lo scopo della norma secondo la Corte, è “reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute”, contrastandone gli abusi, e riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle stesse, nell'ambito di una razionale programmazione, con lo scopo di favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto, ma senza arrecare alcun pregiudizio al lavoratore incolpevole.
A ulteriore conferma di tale conclusione C Cost. cit. ha osservato che sia la prassi amministrativa sia le decisioni della magistratura contabile escludono dall'ambito applicativo del divieto, le vicende estintive del rapporto di lavoro che non dipendono dalla volontà del lavoratore e che tutta la giurisprudenza di legittimità riconosce sempre al lavoratore il diritto a un'indennità per le ferie non godute, quando il mancato godimento dipende da causa a lui non imputabile, e ciò anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di
"monetizzazione".
Ciò premesso, il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze delle aziende del servizio sanitario nazionale non è mai cessato, perché si è trasferito, sempre per mobilità volontaria, prima dall
[...]
all'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta Buonocore e poi, da questa CP_1 all'Azienda Ospedaliera Regionale San RL di Potenza.
Se è pur vero che non ha potuto usufruire delle ferie residue maturate presso l' per CP_1 pagina 2 di 3 esigenze di servizio, non ha tuttavia perso il diritto di utilizzarle presso il nuovo datore di lavoro, né lo ha comunque dimostrato.
Infatti, la mobilità volontaria nel pubblico impiego è regolata dall'art 30 D Lgs 165/2001 con cui si realizza la cessione del contratto, per cui il dipendente, soprattutto se rimane nello stesso comparto, non perde i diritti maturati in precedenza.
Pertanto poiché il diritto alle ferie è imprescrittibile e le ferie si perdono solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente ha diritto di usufruire di quelle maturate ma non godute, anche presso la nuova Azienda Ospedaliera dove lavora attualmente.
Infatti secondo l'art.33 co. 11 CCNL Comparto Sanità “Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative (…)”.
Di conseguenza, in caso di mobilità volontaria, e quindi in mancanza della cessazione del rapporto di lavoro, le ferie non si perdono, per cui non sono neppure “monetizzabili”, perché il rapporto di lavoro prosegue con un altro datore di lavoro pubblico, senza la perdita dei diritti maturati in precedenza, tra cui quello di usufruire delle ferie residue.
Sul punto si è espressa anche l' con il parere (SAN254 Orientamenti Applicativi), secondo il Pt_2 quale “l'istituto della mobilità non determina la novazione del rapporto di lavoro e il rapporto precedente continua seppure con il mutamento del datore di lavoro. Esso si configura pertanto come cessione del contratto di lavoro. Ne consegue che le ferie residue non godute dal dipendente prima del trasferimento non possono essere oggetto di monetizzazione che può avere luogo solo in caso di cessazione dal rapporto di lavoro e in presenza dei casi residuali di cui alla legge n. 135/2012. Esse potranno semmai essere fruite presso la nuova amministrazione di destinazione la quale potrebbe anche richiedere al dipendente, come condizione necessaria per la procedibilità della mobilità stessa,
l'aver fruito nell'azienda di provenienza, di tutte le ferie maturate”.
Posto che il ricorrente non ha neppure dimostrato l'impossibilità di usufruire delle ferie residue presso la nuova Azienda Ospedaliera dove lavora attualmente, la domanda dev'essere respinta.
Considerata la relativa novità della questione esaminata, appare corretto compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. compensa le spese di giudizio.
Como, 29/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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