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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/09/2024, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 797/22, 799/22 e 801/22 RGL promosse da c. f. in persona del presidente del C.d.A. e Parte_1 P.IVA_1
amministratore delegato cav. dott. Massimo Perotti, con sede ad Ameglia e domicilio eletto a Torino in via Ettore de Sonnaz 14 presso lo studio degli avv.ti prof. Toti S. Musumeci (PEC , Stefano Altara Email_1
(PEC e RT Castelli (PEC Email_2
che la rappresentano e difendono per procura Email_3
depositata in via telematica con i ricorsi opponente rispettivamente contro
, c.f. , residente alla Spezia, CP_1 C.F._1 CP_2
, c.f. residente a [...]al Cornoviglio e
[...] C.F._2 CP_3
, c.f. residente alla Spezia, tutti con domicilio
[...] C.F._3 eletto alla Spezia in via Mantegazza 47 presso lo studio dell'avv. Franco Ferri
(PEC che li rappresenta e difende per procure Email_4
depositate in via telematica con i ricorsi monitori opponenti tutte anche contro c.f. , non costituita terza chiamata contumace Controparte_4 P.IVA_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : come nei ricorsi Parte_1
Per gli opposti: come nelle rispettive memorie
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , e , dipendenti (i primi due), ex CP_1 CP_2 CP_3
dipendente (il terzo) di premesso di aver prestato la propria opera CP_4 lavorativa nell'ambito di appalti conferiti da , hanno ottenuto dal Parte_1 Tribunale della Spezia tre distinti decreti ingiuntivi contro il proprio datore di lavoro e contro la quale committente per il pagamento delle somme, Parte_1 rispettivamente, di € 14.779,63, € 5.003,24 ed € 6.431,82 (oltre accessori e spese), a titolo di retribuzioni dei mesi di ottobre, novembre e 1-18 dicembre
2021 e tredicesima 2021 il primo e il secondo, a titolo di TFR e retribuzioni di settembre 2021 il terzo.
2. Con tempestivi ricorsi depositati il 18.8.2022 ha proposto Parte_1
opposizione, contestando la propria responsabilità solidale e in subordine chiedendo di essere manlevata da CP_4
I lavoratori resistono.
Le tre cause sono state riunite.
3. La domanda nei confronti di è stata proposta nelle forme della CP_4
riconvenzionale trasversale anziché nelle forme della chiamata di terzo;
all'udienza dell'11.11.2022 il giudice, premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente deve convenire in giudizio il solo opposto, e che l'eventuale estensione del contraddittorio ad altri soggetti deve essere autorizzata dal giudice nelle forme della chiamata di terzi, quand'anche si trattasse di altri ingiunti, ha autorizzato, anche in ratifica, l'estensione del contraddittorio a disponendo la notifica degli atti tale società. CP_4 CP_4 non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza
[...] dell'11.1.2023.
3.1. è a sua volta destinataria dei decreti ingiuntivi e non risulta aver CP_4
proposto opposizione: nei suoi confronti si deve quindi ritenere che la pretesa dei lavoratori non possa essere più messa in discussione.
4. Ai sensi dell'art. 29 comma 2 D. Lgs. 276/03 “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché
i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare
l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Il committente è, per espressa previsione di legge, responsabile anche del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi ed è soggetto agli obblighi del sostituto d'imposta, per cui l'accertamento e la condanna, nei suoi confronti, si devono pronunciare al lordo e non al netto.
4.1. L'opponente ha osservato che i tre lavoratori sono parenti fra loro e ha definito la “società di famiglia” dei ( , con il fratello CP_4 CP_1 CP_2
RT, amministratore sino al luglio 2021; , figlio di RT, CP_3
amministratore unico dalla medesima data;
figlio di ), lasciando CP_1 CP_2
intendere di ritenere inverosimile che non si fossero versati le retribuzioni.
L'argomento appare meramente suggestivo: l'onere della prova del pagamento
è a carico del datore di lavoro e del coobbligato solidale;
il rapporto familiare non costituisce neppure indizio sufficiente per fondare una prova presuntiva.
4.2. Nell'odierna sede di discussione l'opponente ha argomentato che , CP_2
anche dopo il luglio 2021, avrebbe continuato a svolgere attività riconducibili a quelle di amministratore di fatto.
Se con tale argomento l'opponente intendeva affermare il carattere simulato della sua assunzione come lavoratore dipendente, si tratta di un'eccezione tardiva, che non è stata proposta con il ricorso.
5. L'opponente argomenta che la solidarietà di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/2003 assisterebbe i crediti del personale di categoria operaia, e non anche quelli del personale di categoria impiegatizia.
La tesi non ha fondamento normativo, visto che la disposizione in esame, come si è visto, si riferisce genericamente a “lavoratori”.
Non appare condivisibile neppure l'argomento su cui l'opponente fonda la propria lettura delle disposizioni di legge (gli impiegati svolgerebbero la propria attività nell'interesse dell'appaltatore, mentre gli operai la svolgerebbero nell'interesse del committente).
L'argomento, a prescindere dal fatto che non ne è vero il presupposto, nel senso che il lavoro tanto degli impiegati quanto degli operai, se è utilizzato per l'esecuzione dell'appalto, è svolto da un punto di vista giuridico nell'interesse del loro datore di lavoro e da un punto di vista fattuale nell'interesse del committente, sembra infatti capovolgere il senso dell'istituto: la solidarietà non è infatti stabilita dall'ordinamento per il fatto che i lavoratori svolgano la loro attività nell'interesse del committente, ma per ovviare a un'esigenza di tutela dei lavoratori stessi.
Vero è che la prova dell'adibizione a un determinato appalto può essere più semplice per gli operai, che, laddove la ditta appaltatrice operi nel cantiere del committente, possono limitarsi a dimostrare di essere stati avviati a quel determinato cantiere (il che consente di per sé di presumere che abbiano svolto la propria attività nell'ambito di quella commessa), e più complessa per gli impiegati, che devono provare di aver effettivamente lavorato su un determinato appalto: ma si tratta di una questione da valutarsi in concreto.
6. Relativamente alla posizione di e , l'opponente ha CP_1 CP_2 anche contestato la natura retributiva della voce “premio”, inserita nei conteggi svolti in monitorio.
Ma la voce in questione risulta inserita in tutti i prospetti paga (anche se con importi sempre diversi) e assoggettata a contribuzione previdenziale, sicché se ne deve ritenere la natura retributiva).
7. Si può ora passare a esaminare le singole posizioni.
Va premesso che l'esistenza dell'appalto è pacifica e comunque risulta dalla cospicua documentazione prodotta dagli opposti.
Va inoltre premesso che non sono incapaci di testimoniare i lavoratori che hanno in corso una causa con il medesimo datore di lavoro, quand'anche, come nel caso di specie, riunita per identità di questioni a quella in cui vengono escussi.
Tanto meno comporta incapacità testimoniale il semplice rapporto di parentela.
7.1. Ora, avrebbe dovuto dimostrare di essere stato sempre CP_1 addetto all'appalto nel periodo compreso fra il 1.10.2021 e il Parte_1
18.12.2021.
La presenza di nell'appalto è riconosciuta dallo stesso CP_1 Parte_1 legale rappresentante dell'opponente in sede di interrogatorio formale ed emerge dalle deposizioni dei testi indicati dall'opponente, (direttore Tes_1
degli acquisti di , che lo vedeva mediamente una volta alla Parte_1 settimana) e (che, senz'altro nel periodo di cui si discute, lo vedeva nel Tes_2
box a uso ufficio di cui disponeva la ). CP_4 Il teste (già dipendente di ) ricorda che veniva in Tes_3 CP_4 CP_1
cantiere e passava nel container, senza regolarità, e che saliva anche sulle barche in lavorazione in cantiere: non è però in grado di entrare nel dettaglio.
, , e hanno riferito Tes_4 CP_3 CP_2 Testimone_5
che, nel periodo rilevante in causa, si occupava solamente CP_1 dell'appalto affidato dall'opponente, anche perché, ha precisato , Testimone_5
in quel momento la Società aveva appalti quasi soltanto da (tranne Parte_1
“qualcosina con ”, un piccolo appalto relativo a una sola barca gestito Parte_2
dal dipendente (che, in quel momento, la avesse in corso Per_1 CP_4
soltanto quei due rapporti commerciali si deve ritenere sostanzialmente pacifico).
Tuttavia, il teste (sentito ex art. 421 c.p.c.), che seguiva per parte Tes_6
l'appalto , ha riferito di aver avuto rapporti con , Parte_2 CP_4 CP_1 che all'inizio veniva saltuariamente, più che altro per accompagnare il padre, ma poi, dopo i problemi che hanno condotto alla nomina di come CP_3 amministratore unico, “quasi quotidianamente”.
Non possono sorgere dubbi sull'attendibilità di , e si deve quindi Tes_6
concludere che, nel periodo di causa, lavorava su entrambi gli CP_1
appalti.
Ora, diversamente da quanto sembra ritenere l'opponente, il fatto che il lavoratore nel medesimo periodo sia adibito promiscuamente a più appalti non esclude l'operatività della solidarietà del committente.
Ciascun committente dovrà semmai ritenersi tenuto in proporzione alle ore di lavoro impiegate nel suo appalto, esclusa la possibilità di ritenere tutti i committenti obbligati in solido con il datore di lavoro.
Mancando dati precisi, il giudice determina equitativamente, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., la quota di cui viene chiamata a rispondere la . Parte_1
Tenuto conto del fatto che, a quanto emerge dall'istruttoria, l'appalto Parte_2 era senz'altro meno rilevante e riguardava una sola barca, e che lo stesso ha parlato di una presenza “quasi quotidiana” e quindi non Tes_6
quotidiana, appare equo determinare questa quota nei tre quarti.
La ridotta entità dell'impegno giustifica il fatto che gli altri testi non l'abbiano neppure rammentata, sicché la discrasia, pur esistente, non è tale da inficiare nel resto le loro deposizioni. Non essendovi ulteriori concrete contestazioni sulle somme dovute a CP_1
le somme di cui risponde vengono allora ricalcolate in €
[...] Parte_1
11.084,72.
Il decreto ingiuntivo, quindi, si revoca e viene condannata a pagare Parte_1
al lavoratore tale minor somma oltre accessori di legge.
7.2. avrebbe dovuto dimostrare di aver lavorato esclusivamente CP_2 nell'appalto nel periodo compreso fra ottobre e il 18 dicembre 2024. Parte_1
La presenza di in cantiere, in quel periodo, è stata confermata CP_2
dai testi (che pure non ne sa descrivere le mansioni), , Tes_3 Tes_4
, ma anche (secondo il quale sostanzialmente faceva le CP_3 Tes_2
cose che faceva prima, e si occupava della fase operativa insieme ad ). CP_3
D'altra parte, ha negato che abbia svolto una Tes_6 CP_2 qualche attività significativa nell'appalto , visto che ha riferito di averlo Parte_2 visto un paio di volte in un anno, e che in quelle due volte “ha dato un'occhiata
e se n'è andato”.
Dato che, come si è detto, in quel periodo aveva solamente due CP_4
appalti, e tenuto conto del fatto che la simulazione della posizione lavorativa, come si è parimenti detto, non è stata tempestivamente eccepita, si deve allora concludere che nel periodo di causa fosse impiegato solo CP_2 sull'appalto . Parte_1
Nei confronti di questo lavoratore, quindi, l'opposizione si rigetta.
7.3. , in quanto domanda anche il TFR, deve dimostrare di aver CP_3 lavorato nell'appalto da sempre, e cioè sin dal 2016, che è la data Parte_1
di inizio del rapporto rilevata dai prospetti paga, e non dal 2019 come si legge in ricorso.
A tale riguardo va tuttavia osservato che, diversamente da quanto argomenta l'opponente, non si può ritenere ammesso che fra il 2016 e il 2018 il lavoratore fosse addetto ad altro appalto: costituendosi per il merito in questa sede il medesimo ha infatti ascritto a errore di battitura l'indicazione in monitorio dell'anno 2019.
Ora, sebbene e lo ricordino poco (ma tutti e tre, a Tes_1 Tes_7 Tes_2
quanto si evince dalle loro deposizioni, avevano essenzialmente rapporti con gli amministratori, e ), la presenza costante di CP_2 Testimone_5 CP_3
nel cantiere risulta dalle deposizioni di (che lo
[...] Parte_1 Tes_3 definisce il “punto di riferimento di Euromar all'interno di ”), Parte_1 Tes_4
(secondo il quale era “sempre in cantiere, tutti i giorni”) e
[...] CP_2
(secondo il quale era “addetto solo agli appalti di ”). Parte_1
non lo ha mai visto, il che esclude che, almeno nell'ultimo periodo, il Tes_6 lavoratore fosse addetto all'appalto . Parte_2
Ora, ha espressamente precisato che il fratello ha Tes_4 CP_3 sempre lavorato solo nell'appalto (“ da sempre è la persona Parte_1 CP_3
che gestisce la produzione in , anche perché è ingegnere nautico e Parte_1
tecnico FROSIO e quindi essendo la nostra miglior risorsa era stata destinata al nostro cliente più importante. Quando dico da sempre intendo da quando è stato assunto. Da un momento poco successivo a quello in cui ha Parte_1
preso il cantiere di era sempre in cantiere, tutti i giorni, anche al Parte_3
sabato, tutto il giorno. Stava nel container e saliva anche a bordo delle barche;
capitava anche che andasse negli uffici di ma prevalentemente Parte_1 seguiva la parte produttiva. Anche faceva orario 8-17 con un'ora di CP_3
pausa pranzo oltre allo straordinario, al sabato solitamente stava 4-5 ore e solo raramente poteva andare oltre le 13 se c'erano motivi particolari… CP_3
seguiva tutta la produzione, faceva controlli a bordo sul momento cioè controlli dell'andamento degli appalti, partecipava a riunioni a bordo, riunioni tecniche, riunioni sulla sicurezza a qualcuna delle quali ho partecipato anche io, faceva i programmi di lavorazione, si occupava degli acquisti dei materiali, partecipava alla redazione degli stati di avanzamento”).
Non essendovi motivo per ritenere il teste inattendibile, la prova è raggiunta:
si deve ritenere sempre addetto solo all'appalto . CP_3 Parte_1
L'opposizione, nei suoi confronti, si rigetta.
8. Ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 276/03 il committente ha regresso nei confronti dei coobbligati.
Nel silenzio della legge, si deve ritenere che l'azione di regresso prevista dall'art. 29 D. Lgs. 276/03 segua i criteri generali. Dato che l'obbligazione adempiuta è assunta nell'interesse del datore di lavoro, nei confronti di questi il regresso deve ritenersi integrale.
Giova precisare che l'azione di regresso consente la domanda di manleva e che la domanda di manleva può essere cumulata in questo processo e trattata con il rito del lavoro ai sensi degli artt. 40 e 32 c.p.c. (in particolare, l'art. 32 non distingue fra garanzia propria e impropria: Cass., ss. uu., 4.12.2015 n. 24707).
Si è detto che, nei confronti di , i crediti azionati non appaiono più CP_4
utilmente contestabili in questa sede.
In ogni caso, i crediti sono portati da buste paga di Euro MAR, che fanno prova nei suoi confronti.
La domanda di manleva, quindi, si accoglie: , quindi, dovrà tenere CP_4
indenne delle somme pagate agli opposti. Parte_1
9. Fra e le spese si compensano per soccombenza Parte_1 CP_1
reciproca.
Le spese di e si pongono per soccombenza a CP_3 CP_2 carico dell'opponente e si liquidano con ricorso al DM 55/14, tariffa lavoro, secondo i seguenti criteri:
- liquidazione separata per la fase di studio e introduttiva, con scaglione di valore corrispondente al credito di ognuno (e quindi 1101/5200 per CP_2
5201/26000 per );
[...] CP_3
- liquidazione unitaria con aumento per la difesa di due parti aventi interesse comune quanto alle fasi istruttoria e decisionale;
- riduzione sui valori medi per la semplicità in fatto e diritto delle singole procedure;
il tutto con la chiesta distrazione.
Le spese dell'opponente gravano per soccombenza sulla terza chiamata e si liquidano con i medesimi criteri sopra visti (1101/5200 o 5201/26000 in relazione al credito di ciascun opposto, liquidazione separata per le fasi di studio e introduttiva, unitaria per la fase istruttoria e decisionale).
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa;
- rigetta le opposizioni di nei confronti di e di Parte_1 CP_3
; CP_2
- revoca il decreto ingiuntivo emesso a favore di e condanna CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare Parte_1
a , per le causali di cui in motivazione, la somma di € 11.084,72 CP_1
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno a far data dalla maturazione;
- dichiara tenuta e condanna in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, a tenere indenne di quanto la Parte_1
medesima abbia o avrà versato agli opposti , Parte_1 CP_1
e in forza dei decreti ingiuntivi opposti e/o della CP_3 CP_2
presente sentenza per capitale, accessori e spese;
- compensa le spese fra e;
Parte_1 CP_1
- condanna a rifondere ad e Parte_1 CP_3 CP_2 le spese di lite che liquida in complessivi € 4532,30 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Franco
Ferri;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
a rifondere a le spese di lite che liquida in € 286,00 per Parte_1 esborsi, € 4.652,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e se non detraibile e successive occorrende.
La Spezia, 16.9.2024
Il giudice
Marco Viani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 797/22, 799/22 e 801/22 RGL promosse da c. f. in persona del presidente del C.d.A. e Parte_1 P.IVA_1
amministratore delegato cav. dott. Massimo Perotti, con sede ad Ameglia e domicilio eletto a Torino in via Ettore de Sonnaz 14 presso lo studio degli avv.ti prof. Toti S. Musumeci (PEC , Stefano Altara Email_1
(PEC e RT Castelli (PEC Email_2
che la rappresentano e difendono per procura Email_3
depositata in via telematica con i ricorsi opponente rispettivamente contro
, c.f. , residente alla Spezia, CP_1 C.F._1 CP_2
, c.f. residente a [...]al Cornoviglio e
[...] C.F._2 CP_3
, c.f. residente alla Spezia, tutti con domicilio
[...] C.F._3 eletto alla Spezia in via Mantegazza 47 presso lo studio dell'avv. Franco Ferri
(PEC che li rappresenta e difende per procure Email_4
depositate in via telematica con i ricorsi monitori opponenti tutte anche contro c.f. , non costituita terza chiamata contumace Controparte_4 P.IVA_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : come nei ricorsi Parte_1
Per gli opposti: come nelle rispettive memorie
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , e , dipendenti (i primi due), ex CP_1 CP_2 CP_3
dipendente (il terzo) di premesso di aver prestato la propria opera CP_4 lavorativa nell'ambito di appalti conferiti da , hanno ottenuto dal Parte_1 Tribunale della Spezia tre distinti decreti ingiuntivi contro il proprio datore di lavoro e contro la quale committente per il pagamento delle somme, Parte_1 rispettivamente, di € 14.779,63, € 5.003,24 ed € 6.431,82 (oltre accessori e spese), a titolo di retribuzioni dei mesi di ottobre, novembre e 1-18 dicembre
2021 e tredicesima 2021 il primo e il secondo, a titolo di TFR e retribuzioni di settembre 2021 il terzo.
2. Con tempestivi ricorsi depositati il 18.8.2022 ha proposto Parte_1
opposizione, contestando la propria responsabilità solidale e in subordine chiedendo di essere manlevata da CP_4
I lavoratori resistono.
Le tre cause sono state riunite.
3. La domanda nei confronti di è stata proposta nelle forme della CP_4
riconvenzionale trasversale anziché nelle forme della chiamata di terzo;
all'udienza dell'11.11.2022 il giudice, premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente deve convenire in giudizio il solo opposto, e che l'eventuale estensione del contraddittorio ad altri soggetti deve essere autorizzata dal giudice nelle forme della chiamata di terzi, quand'anche si trattasse di altri ingiunti, ha autorizzato, anche in ratifica, l'estensione del contraddittorio a disponendo la notifica degli atti tale società. CP_4 CP_4 non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza
[...] dell'11.1.2023.
3.1. è a sua volta destinataria dei decreti ingiuntivi e non risulta aver CP_4
proposto opposizione: nei suoi confronti si deve quindi ritenere che la pretesa dei lavoratori non possa essere più messa in discussione.
4. Ai sensi dell'art. 29 comma 2 D. Lgs. 276/03 “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché
i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare
l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Il committente è, per espressa previsione di legge, responsabile anche del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi ed è soggetto agli obblighi del sostituto d'imposta, per cui l'accertamento e la condanna, nei suoi confronti, si devono pronunciare al lordo e non al netto.
4.1. L'opponente ha osservato che i tre lavoratori sono parenti fra loro e ha definito la “società di famiglia” dei ( , con il fratello CP_4 CP_1 CP_2
RT, amministratore sino al luglio 2021; , figlio di RT, CP_3
amministratore unico dalla medesima data;
figlio di ), lasciando CP_1 CP_2
intendere di ritenere inverosimile che non si fossero versati le retribuzioni.
L'argomento appare meramente suggestivo: l'onere della prova del pagamento
è a carico del datore di lavoro e del coobbligato solidale;
il rapporto familiare non costituisce neppure indizio sufficiente per fondare una prova presuntiva.
4.2. Nell'odierna sede di discussione l'opponente ha argomentato che , CP_2
anche dopo il luglio 2021, avrebbe continuato a svolgere attività riconducibili a quelle di amministratore di fatto.
Se con tale argomento l'opponente intendeva affermare il carattere simulato della sua assunzione come lavoratore dipendente, si tratta di un'eccezione tardiva, che non è stata proposta con il ricorso.
5. L'opponente argomenta che la solidarietà di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/2003 assisterebbe i crediti del personale di categoria operaia, e non anche quelli del personale di categoria impiegatizia.
La tesi non ha fondamento normativo, visto che la disposizione in esame, come si è visto, si riferisce genericamente a “lavoratori”.
Non appare condivisibile neppure l'argomento su cui l'opponente fonda la propria lettura delle disposizioni di legge (gli impiegati svolgerebbero la propria attività nell'interesse dell'appaltatore, mentre gli operai la svolgerebbero nell'interesse del committente).
L'argomento, a prescindere dal fatto che non ne è vero il presupposto, nel senso che il lavoro tanto degli impiegati quanto degli operai, se è utilizzato per l'esecuzione dell'appalto, è svolto da un punto di vista giuridico nell'interesse del loro datore di lavoro e da un punto di vista fattuale nell'interesse del committente, sembra infatti capovolgere il senso dell'istituto: la solidarietà non è infatti stabilita dall'ordinamento per il fatto che i lavoratori svolgano la loro attività nell'interesse del committente, ma per ovviare a un'esigenza di tutela dei lavoratori stessi.
Vero è che la prova dell'adibizione a un determinato appalto può essere più semplice per gli operai, che, laddove la ditta appaltatrice operi nel cantiere del committente, possono limitarsi a dimostrare di essere stati avviati a quel determinato cantiere (il che consente di per sé di presumere che abbiano svolto la propria attività nell'ambito di quella commessa), e più complessa per gli impiegati, che devono provare di aver effettivamente lavorato su un determinato appalto: ma si tratta di una questione da valutarsi in concreto.
6. Relativamente alla posizione di e , l'opponente ha CP_1 CP_2 anche contestato la natura retributiva della voce “premio”, inserita nei conteggi svolti in monitorio.
Ma la voce in questione risulta inserita in tutti i prospetti paga (anche se con importi sempre diversi) e assoggettata a contribuzione previdenziale, sicché se ne deve ritenere la natura retributiva).
7. Si può ora passare a esaminare le singole posizioni.
Va premesso che l'esistenza dell'appalto è pacifica e comunque risulta dalla cospicua documentazione prodotta dagli opposti.
Va inoltre premesso che non sono incapaci di testimoniare i lavoratori che hanno in corso una causa con il medesimo datore di lavoro, quand'anche, come nel caso di specie, riunita per identità di questioni a quella in cui vengono escussi.
Tanto meno comporta incapacità testimoniale il semplice rapporto di parentela.
7.1. Ora, avrebbe dovuto dimostrare di essere stato sempre CP_1 addetto all'appalto nel periodo compreso fra il 1.10.2021 e il Parte_1
18.12.2021.
La presenza di nell'appalto è riconosciuta dallo stesso CP_1 Parte_1 legale rappresentante dell'opponente in sede di interrogatorio formale ed emerge dalle deposizioni dei testi indicati dall'opponente, (direttore Tes_1
degli acquisti di , che lo vedeva mediamente una volta alla Parte_1 settimana) e (che, senz'altro nel periodo di cui si discute, lo vedeva nel Tes_2
box a uso ufficio di cui disponeva la ). CP_4 Il teste (già dipendente di ) ricorda che veniva in Tes_3 CP_4 CP_1
cantiere e passava nel container, senza regolarità, e che saliva anche sulle barche in lavorazione in cantiere: non è però in grado di entrare nel dettaglio.
, , e hanno riferito Tes_4 CP_3 CP_2 Testimone_5
che, nel periodo rilevante in causa, si occupava solamente CP_1 dell'appalto affidato dall'opponente, anche perché, ha precisato , Testimone_5
in quel momento la Società aveva appalti quasi soltanto da (tranne Parte_1
“qualcosina con ”, un piccolo appalto relativo a una sola barca gestito Parte_2
dal dipendente (che, in quel momento, la avesse in corso Per_1 CP_4
soltanto quei due rapporti commerciali si deve ritenere sostanzialmente pacifico).
Tuttavia, il teste (sentito ex art. 421 c.p.c.), che seguiva per parte Tes_6
l'appalto , ha riferito di aver avuto rapporti con , Parte_2 CP_4 CP_1 che all'inizio veniva saltuariamente, più che altro per accompagnare il padre, ma poi, dopo i problemi che hanno condotto alla nomina di come CP_3 amministratore unico, “quasi quotidianamente”.
Non possono sorgere dubbi sull'attendibilità di , e si deve quindi Tes_6
concludere che, nel periodo di causa, lavorava su entrambi gli CP_1
appalti.
Ora, diversamente da quanto sembra ritenere l'opponente, il fatto che il lavoratore nel medesimo periodo sia adibito promiscuamente a più appalti non esclude l'operatività della solidarietà del committente.
Ciascun committente dovrà semmai ritenersi tenuto in proporzione alle ore di lavoro impiegate nel suo appalto, esclusa la possibilità di ritenere tutti i committenti obbligati in solido con il datore di lavoro.
Mancando dati precisi, il giudice determina equitativamente, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., la quota di cui viene chiamata a rispondere la . Parte_1
Tenuto conto del fatto che, a quanto emerge dall'istruttoria, l'appalto Parte_2 era senz'altro meno rilevante e riguardava una sola barca, e che lo stesso ha parlato di una presenza “quasi quotidiana” e quindi non Tes_6
quotidiana, appare equo determinare questa quota nei tre quarti.
La ridotta entità dell'impegno giustifica il fatto che gli altri testi non l'abbiano neppure rammentata, sicché la discrasia, pur esistente, non è tale da inficiare nel resto le loro deposizioni. Non essendovi ulteriori concrete contestazioni sulle somme dovute a CP_1
le somme di cui risponde vengono allora ricalcolate in €
[...] Parte_1
11.084,72.
Il decreto ingiuntivo, quindi, si revoca e viene condannata a pagare Parte_1
al lavoratore tale minor somma oltre accessori di legge.
7.2. avrebbe dovuto dimostrare di aver lavorato esclusivamente CP_2 nell'appalto nel periodo compreso fra ottobre e il 18 dicembre 2024. Parte_1
La presenza di in cantiere, in quel periodo, è stata confermata CP_2
dai testi (che pure non ne sa descrivere le mansioni), , Tes_3 Tes_4
, ma anche (secondo il quale sostanzialmente faceva le CP_3 Tes_2
cose che faceva prima, e si occupava della fase operativa insieme ad ). CP_3
D'altra parte, ha negato che abbia svolto una Tes_6 CP_2 qualche attività significativa nell'appalto , visto che ha riferito di averlo Parte_2 visto un paio di volte in un anno, e che in quelle due volte “ha dato un'occhiata
e se n'è andato”.
Dato che, come si è detto, in quel periodo aveva solamente due CP_4
appalti, e tenuto conto del fatto che la simulazione della posizione lavorativa, come si è parimenti detto, non è stata tempestivamente eccepita, si deve allora concludere che nel periodo di causa fosse impiegato solo CP_2 sull'appalto . Parte_1
Nei confronti di questo lavoratore, quindi, l'opposizione si rigetta.
7.3. , in quanto domanda anche il TFR, deve dimostrare di aver CP_3 lavorato nell'appalto da sempre, e cioè sin dal 2016, che è la data Parte_1
di inizio del rapporto rilevata dai prospetti paga, e non dal 2019 come si legge in ricorso.
A tale riguardo va tuttavia osservato che, diversamente da quanto argomenta l'opponente, non si può ritenere ammesso che fra il 2016 e il 2018 il lavoratore fosse addetto ad altro appalto: costituendosi per il merito in questa sede il medesimo ha infatti ascritto a errore di battitura l'indicazione in monitorio dell'anno 2019.
Ora, sebbene e lo ricordino poco (ma tutti e tre, a Tes_1 Tes_7 Tes_2
quanto si evince dalle loro deposizioni, avevano essenzialmente rapporti con gli amministratori, e ), la presenza costante di CP_2 Testimone_5 CP_3
nel cantiere risulta dalle deposizioni di (che lo
[...] Parte_1 Tes_3 definisce il “punto di riferimento di Euromar all'interno di ”), Parte_1 Tes_4
(secondo il quale era “sempre in cantiere, tutti i giorni”) e
[...] CP_2
(secondo il quale era “addetto solo agli appalti di ”). Parte_1
non lo ha mai visto, il che esclude che, almeno nell'ultimo periodo, il Tes_6 lavoratore fosse addetto all'appalto . Parte_2
Ora, ha espressamente precisato che il fratello ha Tes_4 CP_3 sempre lavorato solo nell'appalto (“ da sempre è la persona Parte_1 CP_3
che gestisce la produzione in , anche perché è ingegnere nautico e Parte_1
tecnico FROSIO e quindi essendo la nostra miglior risorsa era stata destinata al nostro cliente più importante. Quando dico da sempre intendo da quando è stato assunto. Da un momento poco successivo a quello in cui ha Parte_1
preso il cantiere di era sempre in cantiere, tutti i giorni, anche al Parte_3
sabato, tutto il giorno. Stava nel container e saliva anche a bordo delle barche;
capitava anche che andasse negli uffici di ma prevalentemente Parte_1 seguiva la parte produttiva. Anche faceva orario 8-17 con un'ora di CP_3
pausa pranzo oltre allo straordinario, al sabato solitamente stava 4-5 ore e solo raramente poteva andare oltre le 13 se c'erano motivi particolari… CP_3
seguiva tutta la produzione, faceva controlli a bordo sul momento cioè controlli dell'andamento degli appalti, partecipava a riunioni a bordo, riunioni tecniche, riunioni sulla sicurezza a qualcuna delle quali ho partecipato anche io, faceva i programmi di lavorazione, si occupava degli acquisti dei materiali, partecipava alla redazione degli stati di avanzamento”).
Non essendovi motivo per ritenere il teste inattendibile, la prova è raggiunta:
si deve ritenere sempre addetto solo all'appalto . CP_3 Parte_1
L'opposizione, nei suoi confronti, si rigetta.
8. Ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 276/03 il committente ha regresso nei confronti dei coobbligati.
Nel silenzio della legge, si deve ritenere che l'azione di regresso prevista dall'art. 29 D. Lgs. 276/03 segua i criteri generali. Dato che l'obbligazione adempiuta è assunta nell'interesse del datore di lavoro, nei confronti di questi il regresso deve ritenersi integrale.
Giova precisare che l'azione di regresso consente la domanda di manleva e che la domanda di manleva può essere cumulata in questo processo e trattata con il rito del lavoro ai sensi degli artt. 40 e 32 c.p.c. (in particolare, l'art. 32 non distingue fra garanzia propria e impropria: Cass., ss. uu., 4.12.2015 n. 24707).
Si è detto che, nei confronti di , i crediti azionati non appaiono più CP_4
utilmente contestabili in questa sede.
In ogni caso, i crediti sono portati da buste paga di Euro MAR, che fanno prova nei suoi confronti.
La domanda di manleva, quindi, si accoglie: , quindi, dovrà tenere CP_4
indenne delle somme pagate agli opposti. Parte_1
9. Fra e le spese si compensano per soccombenza Parte_1 CP_1
reciproca.
Le spese di e si pongono per soccombenza a CP_3 CP_2 carico dell'opponente e si liquidano con ricorso al DM 55/14, tariffa lavoro, secondo i seguenti criteri:
- liquidazione separata per la fase di studio e introduttiva, con scaglione di valore corrispondente al credito di ognuno (e quindi 1101/5200 per CP_2
5201/26000 per );
[...] CP_3
- liquidazione unitaria con aumento per la difesa di due parti aventi interesse comune quanto alle fasi istruttoria e decisionale;
- riduzione sui valori medi per la semplicità in fatto e diritto delle singole procedure;
il tutto con la chiesta distrazione.
Le spese dell'opponente gravano per soccombenza sulla terza chiamata e si liquidano con i medesimi criteri sopra visti (1101/5200 o 5201/26000 in relazione al credito di ciascun opposto, liquidazione separata per le fasi di studio e introduttiva, unitaria per la fase istruttoria e decisionale).
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa;
- rigetta le opposizioni di nei confronti di e di Parte_1 CP_3
; CP_2
- revoca il decreto ingiuntivo emesso a favore di e condanna CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare Parte_1
a , per le causali di cui in motivazione, la somma di € 11.084,72 CP_1
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno a far data dalla maturazione;
- dichiara tenuta e condanna in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, a tenere indenne di quanto la Parte_1
medesima abbia o avrà versato agli opposti , Parte_1 CP_1
e in forza dei decreti ingiuntivi opposti e/o della CP_3 CP_2
presente sentenza per capitale, accessori e spese;
- compensa le spese fra e;
Parte_1 CP_1
- condanna a rifondere ad e Parte_1 CP_3 CP_2 le spese di lite che liquida in complessivi € 4532,30 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Franco
Ferri;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
a rifondere a le spese di lite che liquida in € 286,00 per Parte_1 esborsi, € 4.652,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e se non detraibile e successive occorrende.
La Spezia, 16.9.2024
Il giudice
Marco Viani