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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/12/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 19 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. RG. 19/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dagli Avv.ti IU GI e ES GI, per l'attore opponente – i quali hanno concluso riportandosi “a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa” – nonché dagli Avv.ti AL OS e IU CI, per la convenuta opposta –
i quali hanno concluso insistendo “in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei propri atti e verbali di causa e da ultimo nelle note conclusive depositate”, sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 30.6.2025, rinviato per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. -come da ordinanza del 26/04/2023 poi reiterato- all'udienza del
7.11.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
TRA
(cod. fisc.: , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dagli Avv.ti IU
GI e ES GI, giusta procura in atti. ATTORE OPPONENTE contro
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata in indirizzo Controparte_2
telematico, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
AL OS e IU CI, giusta procura in atti. CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: APPALTO EX ART. 1655 SS. C.C.
Pag. 1 a 12 R. G. n. 19 / 2019
IN FATTO E IN DIRITTO premesso che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., si espone che l'attore meglio generalizzato in intestazione, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società al fine di proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. al D.I. n. CP_1
376/2018 del 25.10.2018 con il quale il Tribunale di Barcellona P.G. ha ingiunto il pagamento, in favore della società, della somma di “€ 41.000,00=, oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, fino al soddisfo e le spese del procedimento monitorio, liquidate nella somma di Euro 286,00= per spese vive ed Euro 1.100,00= per compensi, oltre spese generali come per legge, IVA e cassa”.
A sostegno della opposizione, in particolare, l'attore eccepiva che: a) la società aveva prodotto, in sede monitoria, copia di scrittura privata CP_1
sottoscritta dall'odierno opponente e dal sig. n.q. di suo Parte_2
legale rappresentante pro tempore, in data 2.9.2008 e copia di “computo metrico” sottoscritto dai sig.ri e Parte_2 Persona_1 [...]
in data 4.9.2013, riconoscendo l'avvenuta Persona_2
corresponsione, da parte dell'odierno attore, di € 247.000,00 piuttosto che di €
252.000,00; b) la società aveva consegnato i lavori “ben oltre il CP_1
termine previsto in contratto (30 settembre 2009)” e, nella specie, “in epoca successiva alla data (29 dicembre 2011) in corrispondenza della quale è maturato il diritto dell'odierno attore alla corresponsione di una somma a titolo di penale corrispondente all'importo (Euro 41.000,00=) richiesta dall'odierna
Convenuta”; c) l'opera de quo non era stata eseguita “a perfetta regola d'arte”, come da relazione peritale a firma dell'Arch. versata in atti, con Persona_3
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conseguente applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 1669 c.c.; d) gli importi di cui alle “voci nn. 21 - 28 del computo metrico estimativo del 2 settembre 2008” non erano, altresì, dovuti atteso che la dotazione dell'impianto tecnico dell'edificio era stata eseguita da soggetto diverso dalla (ovvero CP_3
la Società New Sat di IU Alibrando) e che il relativo importo era stato già regolarmente corrisposto dall'odierno attore. L'opponente quindi concludeva chiedendo: “a) accertare e dichiarare l'avvenuta corresponsione da parte del
Signor di un importo pari ad Euro 252.000,00= in esecuzione Parte_1
delle obbligazioni assunte con la stipula della scrittura privata del 02 settembre
2008; b) accertare e dichiarare l'inesattezza dell'adempimento da parte della delle obbligazioni assunte con la stipula della scrittura Controparte_4
privata del 02 settembre 2008 per mancato rispetto del termine di consegna del
30 settembre 2009; c) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del Signor
alla corresponsione da parte della di una Parte_1 Controparte_4
somma a titolo di penale pari ad Euro 50,00= per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna del 30 settembre 2009; d) accertare e dichiarare
l'inesattezza dell'adempimento da parte della delle Controparte_4
obbligazioni assunte con la stipula della scrittura privata del 02 settembre 2008 per mancato rispetto delle prescrizioni pattuite e delle regole tecniche; e) accertare e dichiarare l'esistenza di un nesso eziologico tra il mancato rispetto delle prescrizioni pattuite e delle regole tecniche da parte della Controparte_4
e l'insorgenza dei vizi riscontrati nell'immobile oggetto dei lavori pattuiti dalle
[...]
parti con scrittura privata del 02 settembre 2008; f) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del Signor alla riduzione del prezzo Parte_1
concordato dalle parti in misura pari al costo dei lavori necessari per eliminare i
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vizi causati dalla Società g) accertare e dichiarare, per i motivi meglio CP_1
esposti in narrativa, l'insussistenza del diritto della Società alla CP_1
corresponsione degli importi richiesti con riferimento alle prestazioni relative alle voci n. 21, 22, 23, 24, 25, 26 27 e 28 individuati nel computo estimativo allegato alla scrittura privata del 02 settembre 2008; h) accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità del Decreto Ingiuntivo del
Tribunale di Barcellona Pozzo Gotto n. 376/2018 emesso in data 25 ottobre 2018
(R.G. n. 1683/18), e conseguentemente revocarlo e dichiararlo privo di ogni effetto giuridico; i) accertare e dichiarare la minor consistenza delle somme dovute dall'odierno attore in relazione a tutto quanto esposto, dedotto, prodotto
e contestato in atti, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di risposta del 3.9.2019, si costituiva la società CP_1
chiedendo – previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del D.I. – il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma, per l'effetto, del D.I. opposto, ovvero, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento, in favore della società, della somma di “€ 41.000,00, o di ogni diversa maggiore o minore somma che possa essere quantificata in corso di causa oltre interessi di legge dal dovuto al soddisfo”, con vittoria delle spese di giudizio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96
c.p.c.
Concessa la parziale provvisoria esecuzione del D.I. opposto (i.e. € 36.000,00 piuttosto che € 41.000,00), nonché i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., la causa – esperita la procedura di mediazione e reiette le istanze istruttorie (CTU e prova per testi) – era rimessa alla udienza del 7.11.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori
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delle parti) e così incamerata in decisione.
*********
Va osservato che sia noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Ed infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà origine ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa.
Ciò in quanto la pronuncia del decreto, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore, quindi, in questa fase, deve provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Esaminando il merito della controversia giova rilevare come con la domanda proposta, come si ricava dalla esposizione narrativa cristallizzata in citazione,
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l'attore abbia citato in giudizio la società opponendosi, ex art. 645 CP_1
c.p.c., al D.I. n. 376/2018 del 25.10.2018 con il quale il Tribunale di Barcellona
P.G. ha ingiunto il pagamento, in favore della società, della somma di “€
41.000,00=, oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, fino al soddisfo e le spese del procedimento monitorio, liquidate nella somma di
Euro 286,00= per spese vive ed Euro 1.100,00= per compensi, oltre spese generali come per legge, IVA e cassa”.
L'azione si inquadra nel solco della fattispecie di cui all'art. 1655 e ss. c.c., a norma del quale “l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”, stante l'elemento – connotativo della fattispecie dedotta in lite – della richiesta di accertamento dell'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte in forza del contratto stipulato dalle parti con scrittura privata del 2 settembre 2008.
In diritto.
È il caso di precisare come il “regime probatorio delle variazioni dell'opera muta,
a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso l'art. 1659 cod. civ. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam, nel secondo, invece, l'art. 1661 cod. civ. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente” (ex multis, Cass. civ., Sez. II, 2 agosto 2024, n. 21823 cfr. di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24246 del 09/08/2023; Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 40122 del 15/12/2021).
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Ed ancora, “la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti” (Cassazione civile sez. II, 07/05/2024, n.12396; conf. Cassazione civile sez. II, 02/04/2019,
n.9152).
Venendo, funditus, alla fattispecie in esame è opportuno rilevare come, dal compendio assertivo e documentale versato in atti – letto anche alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, nonché ai sensi dell'art. 2697 c.c. – emerge evidenza della richiesta di ulteriori lavori avanzata dal committente ex art. 1661
c.c., giusta computo metrico del 4.9.2013 (“ma ancora prima in data 31.7.2013; cfr. comparsa di costituzione pag. 4).
E così dalla documentazione acquisita agli atti, si evince, invero, come le parti abbiano stipulato, con scrittura privata del 2.9.2008, un contratto di appalto avente per oggetto il completamento dei lavori di un “fabbricato a due elevazioni fuori terra e piano cantinato sito in San Filippo del Mela, Via Nazionale
Olivarella, contrada Belvedere…particella n. 607 del foglio di mappa n. 8” e,
“specificatamente quelli riportati nel computo metrico” allegato alla predetta scrittura per un costo di € 139.523,48, cui ha fatto seguito altro computo metrico del 4.9.2013 per un costo complessivo di € 240.000,00, oltre iva come per legge (cfr. all. n. 5 fasc. attore).
Nella specie – come dedotto e non contestato ex art. 115 c.p.c. dalle parti in giudizio – dal confronto tra il computo metrico originariamente allegato al contratto d'appalto (i.e. 2.9.2008) e quello finale (i.e. 4.9.2013) “si può facilmente notare la maggiore quantità di lavorazioni eseguite” (cfr. comparsa di
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costituzione opposta pag. 5) dalla società appaltatrice.
In particolare, la ha rilevato, nel proprio responso introduttivo, CP_1
come sul fabbricato de quo siano stati eseguiti ulteriori lavori (“lavori su un ulteriore piano del fabbricato, quindi ulteriori intonaci, tramezzi, porte, rivestimenti del bagno, pavimenti, etc..., con conseguenti maggiori tempi di realizzazione” cfr. comparsa di costituzione opposta pag. 5), con ritardi anche nella consegna degli impianti da parte dei fornitori.
Orbene, la clausola “I)” della scrittura de qua dispone che “i lavori appaltati dovranno avere inizio entro il 03 settembre 2008 e la consegna degli stessi dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2009. Il ritardo nella consegna dei lavori appaltati, imputabile a responsabilità proprie della ditta appaltatrice, determinerà nei confronti della stessa, a titolo di penale, l'applicazione di una sanzione di €uro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo” (cfr. all n. 4 fasc. attore).
Costituisce, tuttavia, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello -già sopra richiamato- secondo cui “il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori;
perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (ex plurimis,
Cass. civ., Sez. II, 2 aprile 2019, n. 9152; Cass. n. 20484 del 2011; conf. Cass. n.
7242 del 2001; Cass. n. 2290 del 1995; Cass. n. 2394 del 1986).
Nel caso di specie, invece – come, peraltro, rilevato dallo stesso attore nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 1, c.p.c. – le parti non hanno provveduto a
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pattuire, in ragione della previsione di lavori aggiuntivi rispetto a quelli originariamente individuati (rectius in sede di redazione del nuovo computo metrico del 4.9.2013), un nuovo termine per l'operatività della clausola penale apposta al contratto d'appalto del 2.9.2008.
Ne consegue, quindi, alla luce dell'orientamento granitico della S.C. in subiecta materia, la infondatezza della domanda de qua, con conseguente rigetto della eccezione di compensazione e revoca del D.I. opposto.
Quanto, invece, alla denunzia – nonché alla relativa eccezione di prescrizione ex art. 1669, co. II, c.c. tempestivamente sollevata ex art. 167 c.p.c. dalla società opposta – dei difetti dell'opera appaltata ex art. 1669 c.c., a norma del quale
“quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”, la S.C. di Cassazione ha osservato come, a tal fine, “il giudice è tenuto non solo a considerare il decorso formale del termine annuale dalla data della denuncia, ma anche ad accertare, con apprezzamento sostanziale e di fatto, il momento nel quale il committente ha conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera” (Cassazione civile sez. III, 27/01/2025,
n.1909).
Nel caso in esame, la “consapevolezza” dell'imputabilità dei vizi dell'opera (i.e., tra gli altri, “infiltrazioni meteoriche della parete est e sud del fabbricato, del
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solaio” ecc) alla non corretta esecuzione dei lavori da parte della società opposta è stata acquisita dall'odierno attore – come dedotto nel proprio atto introduttivo (cfr. atto di citazione pag. 7) – soltanto per mezzo della ricostruzione peritale (cfr. all. n. 5 fasc. attore), a firma dell'Arch. , successiva Persona_3
alla notifica del ricorso per d.i. opposto.
Tale documento, tuttavia, non riportando – come, peraltro, rilevato dalla società opposta – alcuna data apposta in calce, non consente di individuare, anche in via presuntiva ex art. 2727 c.c. – in uno alla mancanza di altri elementi probatori versati in atti – l'esatto momento temporale di “scoperta dei vizi” rilevante ai fini della decorrenza del termine prescrizionale per l'esperimento dell'azione ex art. 1669 c.c.
Ne segue, quindi, per il coacervo di argomentazioni stese, il rigetto delle domande attoree e, per l'effetto, la conferma del D.I. n. 376/2018 emesso dal
Tribunale di Barcellona P.G. in data 25.10.2018 per la somma di € 41.000,00, stante, peraltro, la genericità della censura mossa in ordine alla somma oggetto del d.i. opposto (euro 41.000,00 da cui decurtare, ad avviso dell'opponente, la somma di euro 5.430,90) in mancanza di prova dell'asserito pagamento in favore della società “New Sat di IU Alibrando”, piuttosto che della società convenuta, per la dotazione dell'impianto tecnico del CP_1
fabbricato de quo (voci 21-28 del computo metrico del 4.9.2013) in violazione della regola aurea sottesa agli artt. 1218 e 2697 c.c., nonché all'art. 115 c.p.c.
(fatto pacifico) in assenza di chiamata in causa del predetto creditore.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione ritenuto applicabile (€ 26.001,00 –
52.000,00) di cui al D.M. 147/2022 attesa la esiguità delle questioni trattate. La
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liquidazione tiene conto anche della fase istruttoria/trattazione, stante il deposito delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c. delle parti e il rigetto delle istanze istruttorie di parte attrice.
Non sussistono, invece, i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
Ed infatti, per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, deve sussistere, per consolidata giurisprudenza della S.C., “la totale soccombenza, il danno della controparte e lo stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave. Quest'ultima, si concretizza nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda. Per quanto concerne l'onere probatorio spetta a colui che vuole ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto dare la prova del quantum (non essendo sufficiente l'accertamento che la controparte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave) con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure con criteri equitativi, se non risultino dagli atti del processo elementi in base ai quali sia possibile identificarne concretamente
l'esistenza che ne consenta la quantificazione” (ex multis, Cass, sezione III, ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017; Cass. civ. sentenza 25.09.2012 n.
1569).
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 19/2019 R.G., così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e con essa le domande proposte da nei confronti di per le Parte_1 CP_1
causali di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma il D.I. n.
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376/2018 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data
25.10.2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. CONDANNA al rimborso delle spese in Parte_1
favore di che liquida in complessivi € 3.809,00 per CP_1
compensi professionali, di cui € 851,00 per la fase di studio, €
602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisoria, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Barcellona P.G. 15.12.2025.
Il Giudice on.
Dott. ES Montera
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. RG. 19/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dagli Avv.ti IU GI e ES GI, per l'attore opponente – i quali hanno concluso riportandosi “a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa” – nonché dagli Avv.ti AL OS e IU CI, per la convenuta opposta –
i quali hanno concluso insistendo “in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei propri atti e verbali di causa e da ultimo nelle note conclusive depositate”, sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 30.6.2025, rinviato per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. -come da ordinanza del 26/04/2023 poi reiterato- all'udienza del
7.11.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
TRA
(cod. fisc.: , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dagli Avv.ti IU
GI e ES GI, giusta procura in atti. ATTORE OPPONENTE contro
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata in indirizzo Controparte_2
telematico, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
AL OS e IU CI, giusta procura in atti. CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: APPALTO EX ART. 1655 SS. C.C.
Pag. 1 a 12 R. G. n. 19 / 2019
IN FATTO E IN DIRITTO premesso che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., si espone che l'attore meglio generalizzato in intestazione, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società al fine di proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. al D.I. n. CP_1
376/2018 del 25.10.2018 con il quale il Tribunale di Barcellona P.G. ha ingiunto il pagamento, in favore della società, della somma di “€ 41.000,00=, oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, fino al soddisfo e le spese del procedimento monitorio, liquidate nella somma di Euro 286,00= per spese vive ed Euro 1.100,00= per compensi, oltre spese generali come per legge, IVA e cassa”.
A sostegno della opposizione, in particolare, l'attore eccepiva che: a) la società aveva prodotto, in sede monitoria, copia di scrittura privata CP_1
sottoscritta dall'odierno opponente e dal sig. n.q. di suo Parte_2
legale rappresentante pro tempore, in data 2.9.2008 e copia di “computo metrico” sottoscritto dai sig.ri e Parte_2 Persona_1 [...]
in data 4.9.2013, riconoscendo l'avvenuta Persona_2
corresponsione, da parte dell'odierno attore, di € 247.000,00 piuttosto che di €
252.000,00; b) la società aveva consegnato i lavori “ben oltre il CP_1
termine previsto in contratto (30 settembre 2009)” e, nella specie, “in epoca successiva alla data (29 dicembre 2011) in corrispondenza della quale è maturato il diritto dell'odierno attore alla corresponsione di una somma a titolo di penale corrispondente all'importo (Euro 41.000,00=) richiesta dall'odierna
Convenuta”; c) l'opera de quo non era stata eseguita “a perfetta regola d'arte”, come da relazione peritale a firma dell'Arch. versata in atti, con Persona_3
Pag. 2 a 12 R. G. n. 19 / 2019
conseguente applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 1669 c.c.; d) gli importi di cui alle “voci nn. 21 - 28 del computo metrico estimativo del 2 settembre 2008” non erano, altresì, dovuti atteso che la dotazione dell'impianto tecnico dell'edificio era stata eseguita da soggetto diverso dalla (ovvero CP_3
la Società New Sat di IU Alibrando) e che il relativo importo era stato già regolarmente corrisposto dall'odierno attore. L'opponente quindi concludeva chiedendo: “a) accertare e dichiarare l'avvenuta corresponsione da parte del
Signor di un importo pari ad Euro 252.000,00= in esecuzione Parte_1
delle obbligazioni assunte con la stipula della scrittura privata del 02 settembre
2008; b) accertare e dichiarare l'inesattezza dell'adempimento da parte della delle obbligazioni assunte con la stipula della scrittura Controparte_4
privata del 02 settembre 2008 per mancato rispetto del termine di consegna del
30 settembre 2009; c) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del Signor
alla corresponsione da parte della di una Parte_1 Controparte_4
somma a titolo di penale pari ad Euro 50,00= per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna del 30 settembre 2009; d) accertare e dichiarare
l'inesattezza dell'adempimento da parte della delle Controparte_4
obbligazioni assunte con la stipula della scrittura privata del 02 settembre 2008 per mancato rispetto delle prescrizioni pattuite e delle regole tecniche; e) accertare e dichiarare l'esistenza di un nesso eziologico tra il mancato rispetto delle prescrizioni pattuite e delle regole tecniche da parte della Controparte_4
e l'insorgenza dei vizi riscontrati nell'immobile oggetto dei lavori pattuiti dalle
[...]
parti con scrittura privata del 02 settembre 2008; f) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del Signor alla riduzione del prezzo Parte_1
concordato dalle parti in misura pari al costo dei lavori necessari per eliminare i
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vizi causati dalla Società g) accertare e dichiarare, per i motivi meglio CP_1
esposti in narrativa, l'insussistenza del diritto della Società alla CP_1
corresponsione degli importi richiesti con riferimento alle prestazioni relative alle voci n. 21, 22, 23, 24, 25, 26 27 e 28 individuati nel computo estimativo allegato alla scrittura privata del 02 settembre 2008; h) accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità del Decreto Ingiuntivo del
Tribunale di Barcellona Pozzo Gotto n. 376/2018 emesso in data 25 ottobre 2018
(R.G. n. 1683/18), e conseguentemente revocarlo e dichiararlo privo di ogni effetto giuridico; i) accertare e dichiarare la minor consistenza delle somme dovute dall'odierno attore in relazione a tutto quanto esposto, dedotto, prodotto
e contestato in atti, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di risposta del 3.9.2019, si costituiva la società CP_1
chiedendo – previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del D.I. – il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma, per l'effetto, del D.I. opposto, ovvero, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento, in favore della società, della somma di “€ 41.000,00, o di ogni diversa maggiore o minore somma che possa essere quantificata in corso di causa oltre interessi di legge dal dovuto al soddisfo”, con vittoria delle spese di giudizio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96
c.p.c.
Concessa la parziale provvisoria esecuzione del D.I. opposto (i.e. € 36.000,00 piuttosto che € 41.000,00), nonché i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., la causa – esperita la procedura di mediazione e reiette le istanze istruttorie (CTU e prova per testi) – era rimessa alla udienza del 7.11.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori
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delle parti) e così incamerata in decisione.
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Va osservato che sia noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Ed infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà origine ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa.
Ciò in quanto la pronuncia del decreto, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore, quindi, in questa fase, deve provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Esaminando il merito della controversia giova rilevare come con la domanda proposta, come si ricava dalla esposizione narrativa cristallizzata in citazione,
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l'attore abbia citato in giudizio la società opponendosi, ex art. 645 CP_1
c.p.c., al D.I. n. 376/2018 del 25.10.2018 con il quale il Tribunale di Barcellona
P.G. ha ingiunto il pagamento, in favore della società, della somma di “€
41.000,00=, oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, fino al soddisfo e le spese del procedimento monitorio, liquidate nella somma di
Euro 286,00= per spese vive ed Euro 1.100,00= per compensi, oltre spese generali come per legge, IVA e cassa”.
L'azione si inquadra nel solco della fattispecie di cui all'art. 1655 e ss. c.c., a norma del quale “l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”, stante l'elemento – connotativo della fattispecie dedotta in lite – della richiesta di accertamento dell'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte in forza del contratto stipulato dalle parti con scrittura privata del 2 settembre 2008.
In diritto.
È il caso di precisare come il “regime probatorio delle variazioni dell'opera muta,
a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso l'art. 1659 cod. civ. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam, nel secondo, invece, l'art. 1661 cod. civ. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente” (ex multis, Cass. civ., Sez. II, 2 agosto 2024, n. 21823 cfr. di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24246 del 09/08/2023; Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 40122 del 15/12/2021).
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Ed ancora, “la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti” (Cassazione civile sez. II, 07/05/2024, n.12396; conf. Cassazione civile sez. II, 02/04/2019,
n.9152).
Venendo, funditus, alla fattispecie in esame è opportuno rilevare come, dal compendio assertivo e documentale versato in atti – letto anche alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, nonché ai sensi dell'art. 2697 c.c. – emerge evidenza della richiesta di ulteriori lavori avanzata dal committente ex art. 1661
c.c., giusta computo metrico del 4.9.2013 (“ma ancora prima in data 31.7.2013; cfr. comparsa di costituzione pag. 4).
E così dalla documentazione acquisita agli atti, si evince, invero, come le parti abbiano stipulato, con scrittura privata del 2.9.2008, un contratto di appalto avente per oggetto il completamento dei lavori di un “fabbricato a due elevazioni fuori terra e piano cantinato sito in San Filippo del Mela, Via Nazionale
Olivarella, contrada Belvedere…particella n. 607 del foglio di mappa n. 8” e,
“specificatamente quelli riportati nel computo metrico” allegato alla predetta scrittura per un costo di € 139.523,48, cui ha fatto seguito altro computo metrico del 4.9.2013 per un costo complessivo di € 240.000,00, oltre iva come per legge (cfr. all. n. 5 fasc. attore).
Nella specie – come dedotto e non contestato ex art. 115 c.p.c. dalle parti in giudizio – dal confronto tra il computo metrico originariamente allegato al contratto d'appalto (i.e. 2.9.2008) e quello finale (i.e. 4.9.2013) “si può facilmente notare la maggiore quantità di lavorazioni eseguite” (cfr. comparsa di
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costituzione opposta pag. 5) dalla società appaltatrice.
In particolare, la ha rilevato, nel proprio responso introduttivo, CP_1
come sul fabbricato de quo siano stati eseguiti ulteriori lavori (“lavori su un ulteriore piano del fabbricato, quindi ulteriori intonaci, tramezzi, porte, rivestimenti del bagno, pavimenti, etc..., con conseguenti maggiori tempi di realizzazione” cfr. comparsa di costituzione opposta pag. 5), con ritardi anche nella consegna degli impianti da parte dei fornitori.
Orbene, la clausola “I)” della scrittura de qua dispone che “i lavori appaltati dovranno avere inizio entro il 03 settembre 2008 e la consegna degli stessi dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2009. Il ritardo nella consegna dei lavori appaltati, imputabile a responsabilità proprie della ditta appaltatrice, determinerà nei confronti della stessa, a titolo di penale, l'applicazione di una sanzione di €uro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo” (cfr. all n. 4 fasc. attore).
Costituisce, tuttavia, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello -già sopra richiamato- secondo cui “il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori;
perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (ex plurimis,
Cass. civ., Sez. II, 2 aprile 2019, n. 9152; Cass. n. 20484 del 2011; conf. Cass. n.
7242 del 2001; Cass. n. 2290 del 1995; Cass. n. 2394 del 1986).
Nel caso di specie, invece – come, peraltro, rilevato dallo stesso attore nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 1, c.p.c. – le parti non hanno provveduto a
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pattuire, in ragione della previsione di lavori aggiuntivi rispetto a quelli originariamente individuati (rectius in sede di redazione del nuovo computo metrico del 4.9.2013), un nuovo termine per l'operatività della clausola penale apposta al contratto d'appalto del 2.9.2008.
Ne consegue, quindi, alla luce dell'orientamento granitico della S.C. in subiecta materia, la infondatezza della domanda de qua, con conseguente rigetto della eccezione di compensazione e revoca del D.I. opposto.
Quanto, invece, alla denunzia – nonché alla relativa eccezione di prescrizione ex art. 1669, co. II, c.c. tempestivamente sollevata ex art. 167 c.p.c. dalla società opposta – dei difetti dell'opera appaltata ex art. 1669 c.c., a norma del quale
“quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”, la S.C. di Cassazione ha osservato come, a tal fine, “il giudice è tenuto non solo a considerare il decorso formale del termine annuale dalla data della denuncia, ma anche ad accertare, con apprezzamento sostanziale e di fatto, il momento nel quale il committente ha conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera” (Cassazione civile sez. III, 27/01/2025,
n.1909).
Nel caso in esame, la “consapevolezza” dell'imputabilità dei vizi dell'opera (i.e., tra gli altri, “infiltrazioni meteoriche della parete est e sud del fabbricato, del
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solaio” ecc) alla non corretta esecuzione dei lavori da parte della società opposta è stata acquisita dall'odierno attore – come dedotto nel proprio atto introduttivo (cfr. atto di citazione pag. 7) – soltanto per mezzo della ricostruzione peritale (cfr. all. n. 5 fasc. attore), a firma dell'Arch. , successiva Persona_3
alla notifica del ricorso per d.i. opposto.
Tale documento, tuttavia, non riportando – come, peraltro, rilevato dalla società opposta – alcuna data apposta in calce, non consente di individuare, anche in via presuntiva ex art. 2727 c.c. – in uno alla mancanza di altri elementi probatori versati in atti – l'esatto momento temporale di “scoperta dei vizi” rilevante ai fini della decorrenza del termine prescrizionale per l'esperimento dell'azione ex art. 1669 c.c.
Ne segue, quindi, per il coacervo di argomentazioni stese, il rigetto delle domande attoree e, per l'effetto, la conferma del D.I. n. 376/2018 emesso dal
Tribunale di Barcellona P.G. in data 25.10.2018 per la somma di € 41.000,00, stante, peraltro, la genericità della censura mossa in ordine alla somma oggetto del d.i. opposto (euro 41.000,00 da cui decurtare, ad avviso dell'opponente, la somma di euro 5.430,90) in mancanza di prova dell'asserito pagamento in favore della società “New Sat di IU Alibrando”, piuttosto che della società convenuta, per la dotazione dell'impianto tecnico del CP_1
fabbricato de quo (voci 21-28 del computo metrico del 4.9.2013) in violazione della regola aurea sottesa agli artt. 1218 e 2697 c.c., nonché all'art. 115 c.p.c.
(fatto pacifico) in assenza di chiamata in causa del predetto creditore.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione ritenuto applicabile (€ 26.001,00 –
52.000,00) di cui al D.M. 147/2022 attesa la esiguità delle questioni trattate. La
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liquidazione tiene conto anche della fase istruttoria/trattazione, stante il deposito delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c. delle parti e il rigetto delle istanze istruttorie di parte attrice.
Non sussistono, invece, i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
Ed infatti, per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, deve sussistere, per consolidata giurisprudenza della S.C., “la totale soccombenza, il danno della controparte e lo stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave. Quest'ultima, si concretizza nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda. Per quanto concerne l'onere probatorio spetta a colui che vuole ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto dare la prova del quantum (non essendo sufficiente l'accertamento che la controparte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave) con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure con criteri equitativi, se non risultino dagli atti del processo elementi in base ai quali sia possibile identificarne concretamente
l'esistenza che ne consenta la quantificazione” (ex multis, Cass, sezione III, ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017; Cass. civ. sentenza 25.09.2012 n.
1569).
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 19/2019 R.G., così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e con essa le domande proposte da nei confronti di per le Parte_1 CP_1
causali di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma il D.I. n.
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376/2018 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data
25.10.2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. CONDANNA al rimborso delle spese in Parte_1
favore di che liquida in complessivi € 3.809,00 per CP_1
compensi professionali, di cui € 851,00 per la fase di studio, €
602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisoria, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Barcellona P.G. 15.12.2025.
Il Giudice on.
Dott. ES Montera
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