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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 536/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 536/2023, posta in deliberazione all'udienza del 5 marzo 2025 tra:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Viviana Bianchini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via R.R. Pereira n° 116
-ricorrente
E
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del CP_1 direttore –legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in
Terni, viale della Stazione n.5, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avocati Stefania Di Cato, Giulia Renzetti e Manuela
Varani giusta procura generale conferita con atto pubblico del Notaio
[...] di Roma del 21 luglio 2015 rep. N.80974-resistente Per_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione depositato in data 4 luglio 2023, Parte_1 ha convenuto in giudizio dinnanzi al tribunale di Terni l' , affinché il CP_1 giudice volesse “In Via Preliminare: accertare e dichiarare per tutti i motivi e le causali delle superiori premesse il diritto del ricorrente , Parte_1 ai trattamenti di CIGS per i periodi dedotti in giudizio;
accertare e dichiarare per tutti i motivi e le causali di cui in narrativa, la nullità, e/o la inesistenza, del provvedimento di decadenza dal trattamento di integrazione salariale straordinaria e dalla prestazione integrativa del Fondo Speciale Trasporto
Aereo e dei provvedimenti di contestazione degli indebiti per i loro relativi importi lordi, nei confronti del ricorrente, al medesimo mai notificati dall' , con immediata sospensione della loro efficacia e disapplicazione CP_1 degli stessi provvedimenti. Accertare e dichiarare per tutti i motivi e le causali di cui in narrativa, l'inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza del provvedimento di decadenza dal trattamento di integrazione salariale straordinaria e dalla prestazione integrativa del Fondo Speciale Trasporto
Aereo e dei provvedimenti di contestazione degli indebiti per i loro relativi importi, nei confronti del ricorrente, al medesimo mai notificati dall' , e CP_1 di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essi presupposti, collegati, connessi, precedenti e/o successivi con immediata sospensione della loro efficacia e disapplicazione degli stessi provvedimenti. In Via Principale: accertare e dichiarare per tutti i motivi e le causali di cui in narrativa, la non debenza delle somme pretese dall' nell'ammontare lordo complessivo CP_1 di € 445.481,23; accertare e dichiarare per tutti i motivi e le causali di cui i narrativa, l'illegittimità della trattenuta operata dall' a titolo recupero CP_1 crediti sulla pensione del ricorrente e per l'effetto condannare l' in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente tutte le somme decurtate a titolo recupero crediti dalla pensione dal mese di marzo 2020 e/o da quello in cui è iniziata la trattenuta a titolo recupero crediti, nonché le ulteriori somme che saranno via via decurtate nelle more del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al percepimento del Trattamento di Fine Rapporto “TFR” maturato durante i periodi di CIGS, il cui importo è stato indebitamente trattenuto dall' , CP_1 con condanna nei confronti dell'Istituto medesimo alla corresponsione nei confronti del ricorrente dell'importo maturato, oltre alla condanna per il rimborso dei costi sostenuti durante la formazione per il mantenimento della licenza di volo effettuata in data 19/9/2012 per l'importo di € 6.501,81; chiedere all' il deposito della documentazione relativa alle somme CP_1 effettivamente percepite dal ricorrente durante i periodi di CIGS di Alitalia Spa. In Via Subordinata Dichiarare ed accertare l'avvenuta prescrizione CP_ delle pretese creditorie dell' indicate nelle note di decadenza e contestazione di indebito di cui agli allegati documenti numerati 22-23-24, dichiarandone la nullità e previa disapplicazione delle stesse per il decorso del termine tra il presunto indebito pagamento di integrazione salariale iniziato il 14/10/2008 e la prima diffida priva di data, firma, protocollo risalente alla Pec 17/06/2019 o ancor meglio alla Pec del 30/10/2020 non essendo mai avvenute prima delle predette date, per le motivazioni espresse in premessa, le dovute notifiche al ricorrente dei presunti illeciti. Sempre in
Via Subordinata, nella deprecata ipotesi che il Giudice adito riconoscesse il CP_ diritto dell' alla restituzione delle somme percepite dal ricorrente CP_ durante i periodi di CIGS, dichiarare il ricorrente tenuto a restituire all'
l'importo erogato a titolo di CIGS e FSTA al netto di ogni ritenuta di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
A sostegno del ricorso deduceva: di essere titolare di pensione Inps categoria VVL, sulla quale mensilmente, a decorrere dal mese di marzo CP_ 2020 l' effettua sull'importo dovuto, una trattenuta Controparte_2 pari ad € 1.631,84 con la seguente causale “recupero crediti” (cfr. all. 1 al ricorso); che prima del pensionamento dall'attività lavorativa aveva svolto con continuità la professione di pilota nei primi anni di carriera e successivamente con l'esperienza acquisita, è diventato e ha assunto la qualifica di comandante/dirigente di aerei della compagnia aerea Alitalia
Spa dal 01/07/1981 al 13/10/2012; che venne stipulato un accordo che prevedeva l'inserimento per i piloti nel trattamento straordinario della Cassa
Integrazione Guadagni (CIGS) e nel trattamento previsto dal Fondo
Trasporto Aereo (FSTA) pari all'80% della retribuzione percepita;
che, egli, pertanto dal 14/10/2008 e fino al 12/01/2009 è stato legittimamente ammesso e inserito nei predetti trattamenti;
che nonostante l'Accordo prevedesse come impegno della NI aerea quello di garantire ai piloti durante il periodo di inattività il mantenimento dei brevetti, degli attestati e delle licenze di volo attraverso attività di addestramento teorico/pratico che necessitava anche del cosiddetto simulatore aereo, tale impegno non venne mantenuto;
che egli sottoscrisse con la C.A.I. un contratto a tempo determinato con decorrenza 13/01/2009-30/09/2009, ma a causa dell'interruzione del nuovo rapporto di lavoro venne posto nuovamente in CIGS dall'01/10/2009 fino al 31/08/2010 (cfr. all. 3,4 e 5 al ricorso) e dal 01/02/2011 al 13/10/2012; che egli aveva usufruito del trattamento straordinario della Cassa integrazione, nonché del cosiddetto
Fondo Speciale di Trasporto Aereo “FTSA”.
Assumeva che a causa della prolungata inattività correva il rischio di rimanere sprovvisto dei relativi titoli abilitativi, necessari e indispensabili per svolgere in concreto l'attività di pilota/comandante e ciò nonostante le disposizioni, completamente disattese, contenute negli Accordi siglati tra
Governo, Sindacati e NI Aerea Alitalia, che avevano stabilito che l'addestramento teorico/pratico per il mantenimento dei requisiti dovesse avvenire a carico dell'FSTA, in pratica della NI Alitalia;
che in data 16 agosto 2010, essendo prossima la scadenza della licenza di volo nonché dei requisiti e titoli abilitativi per svolgere l'attività di comandante/pilota, dopo aver fatto richiesta di addestramento per riottenere tutte le necessarie qualifiche all'attività di volo propria di un pilota/comandante di velivoli quali Boeing B 777 e Jambo Jet, egli sottoscrisse con la NI TU Airlines con sede a Istanbul, un contratto di addestramento e lavoro per Comandante/Primo Pilota per la durata di un anno (cfr. all. 7 al ricorso); che a fronte di tale situazione, il
“contratto di addestramento e lavoro B 777 / A 340” era formalmente della durata di un anno, ma con un iniziale periodo di prova pari a tre mesi, coincidente con un periodo di “training” sia teorico che pratico, all'esito del quale, avrebbe riacquistato la licenza di volo, il brevetto e tutti i titoli abilitativi ormai in scadenza;
che in ragione della sottoscrizione del contratto di addestramento e lavoro con la compagnia aerea straniera in data
27/08/2010 a mezzo raccomandata e fax, notifica all' Roma Eur – CP_1 settore CIGS- Alitalia, inviava la richiesta di sospensione dalla CIGS per il periodo dal 01/09/2010 al 31/03/2011 (cfr. all. 8 e 9 al ricorso).
Deduceva che in data 24/12/2010, con apposita comunicazione scritta, la
NI RC gli rappresentava che a causa del mancato superamento dell'esame intermedio al simulatore di volo, lo stesso non poteva essere impiegato in attività di volo e, pertanto, non poteva essere assunto per svolgere l'attività di pilota;
conseguentemente il rapporto di addestramento e lavoro era da considerarsi risolto alla data del 14/12/2010; che non essendo stato assunto dalla compagnia aerea TU Airlines, in data CP_ 01/02/2011 presentava alle sede di competenza, la propria autocertificazione (all.11 al ricorso) avente ad oggetto “ verifica della sussistenza del diritto alle prestazioni e dello stato di disoccupazione del personale navigante ex art. 1 bis, legge 3 dicembre 2004 n. 291” che CP_ conteneva espresso richiamo alla circolare n. 73 dell'11/07/2008 ribadita con messaggio n. 23240 del 15/09/2010, allegando anche la copia del libretto di volo (cfr. all. 12 al ricorso) attestante la totale assenza di attività volo, il tutto per la legittima ripresa del programma di CIGS, ovvero per il suo reintegro nel programma di cassa integrazione concesso di diritto CP_ dall' che ne ha preventivamente verificato i presupposti;
che in data CP_ 02/11/2011, presentava all' l'autocertificazione con modello SR84 con l'indicazione di non aver svolto nell'anno 2011 attività lavorativa e CP_ presentava all' autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti della CP_ CIGS;
che in seguito ad istanza per l'accesso agli atti, l' anticipava i seguenti documenti: comunicazione di decadenza, contestazione di indebito con dicitura di compiuta giacenza per mancato recapito al destinatario (cfr. all. 22 al ricorso), contestazione di indebito per fondo speciale trasporto aereo FSTA con dicitura di compiuta giacenza per mancato recapito al destinatario (cfr. all. 23 al ricorso), contestazione di indebito per integrazione salariale straordinaria CIGS con dicitura di compiuta giacenza per mancato recapito al destinatario (cfr. all. 24 al ricorso); che egli aveva stabilito già da tempo la propria residenza prima in Giove e poi all'estero CP_ ovverosia in Portogallo e il nuovo indirizzo era ben conosciuto dall' così come le precedenti variazioni di residenza.
Deduceva di avere diritto alla corresponsione del TFR maturato durante i CP_ periodi di CIGS che illegittimamente non era stato erogato dall' sul presupposto del presunto indebito, nonché del ristoro dei costi sostenuti per la formazione finalizzata al mantenimento della licenza di volo effettuata il
19/09/2012 per l'importo di € 6.501,81. CP_ Assumeva che la nota informativa dell'11/02/2011 (cfr.all.26 al ricorso) a firma de funzionario , confermava che egli con la Parte_2 raccomandata del 27/08/2010 aveva adempiuto all'obbligo di sospensione relativamente la CIGS con decorrenza dal 1° settembre 2010. Lamentava, in ogni caso, l'erronea quantificazione dell'indebito al lordo delle trattenute di legge e la prescrizione del diritto dell'Ente di riottenere il rimborso delle somme erogate durante i periodi di CIGS per il decorso del termine ultradecennale tra il presunto indebito pagamento del trattamento di integrazione salariale iniziato il 14/10/2008 e la prima diffida, priva di data, firma, protocollo risalente alla Pec 17/06/2019 o ancor meglio alla Pec del
30/10/2020 non essendo mai avvenute prima delle predette date, per le motivazioni espresse in premessa le dovute notifiche al ricorrente dei presunti illeciti.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'infondatezza del ricorso, CP_3 deducendo, in punto di fatto: che con nota del 11/04/2016 la Guardia di CP_ Finanza, nucleo polizia tributaria di Verona aveva trasmesso all' l'esito delle indagini svolte da cui risultava che il ricorrente nel periodo compreso tra il 16/08/2010 al 23/02/2011, oltre ad aver percepito la Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria (CIGS) integrata con il Fondo Trasporto Aereo
(FTA) per un ammontare netto di 45.166,32 €, aveva svolto attività remunerata all'estero ricevendo emolumenti netti pari a circa Euro 44.307,38 dalla società TU Airlines con sede ad Istambul, relative alle prestazioni lavorative effettuate nel medesimo arco temporale (cfr. allegato n.1: verbale di accertamento GdF, corredato di buste paga e contratto di lavoro); che il contratto stipulato dal con la compagnia TU Airlines è un Pt_1 contratto avente causa mista, ossia di addestramento e lavoro (come specificato a pag. 14 dell'atto medesimo) la cui durata di dodici mesi esclude la sola finalità del mantenimento del brevetto di volo, atteso che, lo scopo ultimo del contratto è l'assunzione in servizio presso la TU
Airlines.
Assumeva che la comunicazione preventiva deve essere necessariamente preventiva e se omessa il beneficiario perde il diritto al trattamento fin dall'inizio della concessione (Circolari n. 75/2007 e n. 73/2008); che, CP_1 peraltro, la normativa incoraggia la rioccupazione in CIG, per cui lo scopo della comunicazione preventiva è quello di tutelare l'ammortizzatore sociale;
che la causa mista del contratto del e il combinato disposto Pt_1
L. 160/88 e delle Circolari n. 73/2008 e n. 75/2007 collocano la CP_1 fattispecie del ricorrente nell'ambito dell'obbligo della comunicazione preventiva, escludendo l'applicabilità del periodo “neutro” previsto dalla normativa JARFCL 1, emendamento 7, approvata dall' con delibera CP_4 del Cda 11 del 22/2/2010, e delle regole ivi dettate al fine di mantenere le abilitazioni alla conduzione di velivoli.
Sostenendo la legittimità del provvedimento di decadenza, gravando sul ricorrente l'onere della preventiva comunicazione dell'attività lavorativa, nella quale rientra l'attività svolta dal , e deducendo che alcuna Pt_1 prescrizione può dirsi maturata, ha concluso per l'integrale rigetto del ricorso.
Ritenuta la causa di natura documentale, all'odierna udienza, sul deposito di note autorizzate, la causa viene decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è solo in parte fondato per i motivi di seguito esplicitati.
Emerge dagli atti che il ricorrente è stato assunto dalla soc. straniera TU
Airlines a decorrere dal 16 agosto 2010 con contratto di addestramento e lavoro, per Comandante/Primo Pilota per la durata di un anno (cfr. all. 7 al ricorso); che in data 24/12/2010, la compagnia TU Airlines comunicava al ricorrente che a causa del suo mancato superamento dell'esame intermedio al simulatore di volo, non poteva essere impiegato in attività di volo e pertanto non poteva essere assunto per svolgere l'attività di pilota e conseguentemente il rapporto di addestramento e lavoro veniva risolto.
È pacifico che il ricorrente ha provveduto anche a comunicare all' in CP_1 data 27 agosto 2010 la sospensione dalla CIGS a decorrere dal 1 settembre
2010 e che il contratto con la compagnia TU Airline è stato sottoscritto in data antecedente, ovvero il 16 agosto 2010.
Sostiene il ricorrente la correttezza del proprio operato sulla base delle previsioni dell'art. 8, comma 5, della legge n. 160/1988, come interpretate dalla Circolare n. 73 dell'11.07.2008 (cui è seguita la circolare CP_1 CP_1
n. 94 dell'08.07.2011), la quale prevede che l'attività lavorativa remunerata svolta da personale pilota in CIGS o mobilità finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del brevetto o dell'abilitazione di volo costituisce un “periodo neutro” che non determina la decadenza dal trattamento né l'obbligo della comunicazione ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988.
Va richiamata la normativa applicabile al caso di specie nonché, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.cpc la giurisprudenza della Corte d'appello di
Roma, sentenza n. 3871/2019.
L'art. 8, commi 4-5, dl 86/1688 conv. in l. 160/1988 (vigente all'epoca dei fatti di causa) dispone che: " 4. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività”. Trattasi di disposizione, quella del comma 5, il cui scopo è evidentemente quello di consentire all'istituto previdenziale la tempestiva verifica della compatibilità dell'attività svolta con l'erogazione nel medesimo periodo dell'integrazione salariale.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che ai fini dell'applicabilità dell'art. 8, comma quinto, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (la cui
"ratio" è quella di evitare l'erogazione della integrazione guadagni in concomitanza con lo svolgimento di un'attività sostitutiva di quella, sospesa del tutto o ridotta, in ragione della quale l'indennità viene corrisposta, sanzionando con la decadenza l'omessa preventiva comunicazione dell'attività svolta alla sede provinciale dell' ), deve aversi riguardo alla CP_1 redditività dell'attività espletata, mentre è irrilevante che la medesima attività non sia prevalente o non sia retribuita. (Cass. n. 8490 del
28/05/2003, Cass. n. 15890 del 14/08/2004). A seguito della estensione del trattamento di integrazione salariale al personale, anche navigante, dei vettori aerei delle società da questi derivati a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazione societaria disposta dall'art.
1-bis dl
249/2004 conv. in l. 291/2004, l' , con la circolare n. 73/2008, CP_1 rammentato che "Per mantenere il brevetto di volo, la normativa vigente in materia prevede la necessità per i piloti di svolgere il numero minimo di 3 atterraggi e 3 decolli entro gli ultimi 3 mesi", ha previsto che "dovendo salvaguardare la possibilità per gli stessi di mantenere l'abilitazione al volo,
l'attività lavorativa che copra il numero minimo sopra citato, previsto dalla normativa vigente in materia, se retribuita, non darà luogo a decadenza dalla prestazione ma dovrà essere considerata come periodo neutro ai fini della interruzione della prestazione. Unicamente ai fini della salvaguardia del brevetto di volo e nei limiti del predetto periodo, anche l'eventuale mancanza della preventiva comunicazione non dà luogo a decadenza delle prestazioni". La stessa circolare ha previsto analoghe disposizioni in relazione all'attività svolta al fine di salvaguardare il mantenimento dell'abilitazione al volo, consentendo, sempre sulla base della normativa vigente in materia, lo svolgimento di attività lavorativa che copra il numero minimo sopra citato con esonero, anche se retribuita, dalla eventuale mancanza della preventiva comunicazione. CP_ L' poi, ha regolato la materia con la circolare n. 94 dell'8/7/2011, che dato atto dell'intervento della normativa JARFCL 1, emendamento 7, approvata dall' con delibera del Cda 11 del 22/2/2010 e delle regole CP_4 ivi dettate al fine di mantenere le abilitazioni alla conduzione di velivoli, ha previsto che "Le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa svolta dal personale pilota richiedono di definire un periodo neutro, nel caso in cui il personale pilota in CIGS o mobilità presti attività lavorativa remunerata, finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo, con operatore aereo diverso dall'azienda destinataria dei provvedimenti di CIGS
o mobilità da cui dipende, o dipendeva il lavoratore” precisando che "Tale periodo deve considerarsi neutro ai fini dell'ottemperanza dell'obbligo delle comunicazioni di cui ai punti a) e b). Il predetto personale, pertanto, esclusivamente in questo caso, è esonerato dalla presentazione delle comunicazioni in questione ma deve presentare l'autocertificazione di seguito indicata" (necessaria perché “l'istituto possa stabilire il periodo di tempo, sia in volo che a terra, durante il quale un pilota riceve addestramento al volo remunerato per conseguire i titoli dianzi specificati”).
Prevedendo che, in caso attività finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo, il personale pilota avrebbe dovuto comunicare CP_ annualmente all' nel termine di 30 giorni successivi dal rilascio delle abilitazioni, decorrenti dalla data registrata su libretto di volo, una apposita autocertificazione, con allegata copia integrale del libretto di volo, con la quale venivano dichiarati i periodi di attività lavorativa remunerata finalizzati esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni. CP_ L'l' ha quindi preso atto della normativa in materia di mantenimento delle licenze delle abilitazioni recepita dall' con delibera del CP_4
22/2/2010 ritenendo di dover fornire delle nuove indicazioni operative evidenziando che “le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa svolta dal personale pilota richiedono di definire un periodo neutro” nel caso di attività lavorativa remunerata “finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo” e che, in tal caso, il lavoratore sarebbe esonerato dalla presentazione delle comunicazioni preventive essendo invece obbligato alla presentazione dell'autocertificazione. Occorre poi anche rilevare che, la circolare n. 73/2008 correttamente definiva il periodo
“neutro” attraverso un rinvio alla normativa vigente in materia di prescrizioni per l'abilitazione al volo, con la conseguenza che, superato con la nuova normativa del 22.2.2010 il requisito del numero minimo di CP_4 tre atterraggi e tre decolli negli ultimi tre mesi, ai fini della qualificazione del periodo neutro dovesse aversi riguardo alle nuove prescrizioni JARFCL approvate dall' in materia di ore di volo necessarie per il CP_4 mantenimento della licenza e ciò anche anteriormente alla emanazione della circolare n. 94/2011 che richiamava espressamente la nuova normativa.
È noto, poi, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 2739 del 11/02/2016, v. anche Corte di Appello di Perugia sentenza n.
89/2020). In relazione alla specifica materia del contendere, gravava dunque sul ricorrente l'onere di fornire la prova che la sua abilitazione al volo fosse effettivamente scaduta e, soprattutto, di aver svolto, durante il periodo di addestramento presso la TU Airlines, un numero di voli effettivamente coincidente con quello necessario per il mantenimento del brevetto di volo e non superiore ad esso, tenuto conto che le stesse circolari invocate dalla parte ricorrente postulano che l'attività lavorativa del pilota, per essere considerata neutra, sia “finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo”. Sennonché, nel caso di specie il ricorrente si è limitato a produrre il contratto di addestramento e lavoro, che prevede un periodo di prova di tre mesi ed un periodo di addestramento non specificato nella durata;
la durata del contratto di 12 mesi esclude la sola finalità del mantenimento del brevetto di volo, in secondo luogo, lo scopo ultimo del contratto è l'assunzione in servizio presso la TU Airlines
Emerge, in particolare, dalla CNR prot. n. 0219378/13 del 10/06/2013 della
Guardia di Finanza - nucleo di polizia tributaria di Verona che all'esito delle indagini svolte da cui risulta che: “il sig. , nel periodo Parte_1 compreso dal 16/08/2010 al 23/02/2011, oltre ad aver percepito la Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) integrata con il Fondo
Trasporto Aereo (FTA) per un ammontare netto di 45.166,32 €, ha svolto attività remunerata all'estero ricevendo emolumenti netti pari a circa Euro
44.307,38 € dalla società TURKISH AIRLINES, con sede ad Istambul
(TURCHIA), relative alle prestazioni lavorative effettuate nel medesimo CP_ arco temporale” (cfr. allegato n.1 alla memoria di costituzione verbale di accertamento GdF, corredato di buste paga e contratto di lavoro).
È evidente che da tale documentazione non è possibile in alcun modo trarre la prova che l'attività svolta nel periodo dal 16/08/2010 al 23/02/2011 non costituisca un'attività lavorativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5
l. 86/1988. E, invero, anzitutto, il contratto di lavoro parla di mero addestramento, senza alcuna indicazione in merito al fatto che tale addestramento fosse volto (esclusivamente) al mantenimento o alla riacquisizione del brevetto di volo quanto piuttosto a riqualificare il lavoratore in relazione alle specifiche - ed eventualmente diverse - esigenze della compagnia di volo straniera.
D'altronde, come già affermato in fattispecie analoga alla presente dalla
Corte di Appello di Roma, non può considerarsi “neutro” l'addestramento al volo in concreto propedeutico al reimpiego del pilota, “ossia l'addestramento che, per comune volontà della parte che lo impartisce e della parte che se ne avvale, è dedotto in un regolamento negoziale quale fatto causalmente collegato o preordinato all'assunzione del lavoratore, dacché in tal caso la sua finalità non è quella del mero mantenimento delle abilitazioni di volo e/o della conservazione dell'attitudine alla mansione, ma
è quella di consentire, al datore di lavoro, di configurare la prestazione lavorativa nel modo che ritiene più utile per l'esercizio della sua impresa e a fronte del quale si obbligherà a erogare il corrispettivo e, al lavoratore, di ottenere un reddito da lavoro. In tale ipotesi, infatti, essendosi al cospetto di un'attività produttiva di reddito e/o potenzialmente produttiva di reddito, sussistono tutte le condizioni per l'operatività dell'art. 8 citato. ….
L'addestramento, pertanto, aveva lo scopo di assicurare a Qatar Airways, beneficiario della prestazione di lavoro, lo standard qualitativo e tecnico indispensabile, anche secondo la legislazione del Qatar, al pilotaggio degli aerei della sua flotta, sì da rappresentare un elemento strutturale di una più complessa contrattazione avente ad oggetto il rapporto lavorativo tra le parti;
non a caso, il tempo che il pilota avrebbe dedicato a detto addestramento era “monetizzato” giacché contraccambiato con una dazione di denaro, che, secondo gli accordi delle parti stipulanti (clausola n. 11), sarebbe stata presa in considerazione al momento della determinazione del trattamento retributivo di sua definitiva spettanza” (così, Corte di Appello di Roma A, sentenza n. 3871/2019; cfr., nello stesso senso, Corte di Appello di Roma n. 2945/2021, Corte di Appello di Roma e sentenza 20.10.2020;
Corte di Appello di R Bari n. 855/2021).
Dalla documentazione in atti non si evince lo svolgimento di un'attività volta (esclusivamente) a garantire il mantenimento di un'abilitazione, quanto piuttosto di una “riqualificazione” delle abilitazioni in possesso del pilota.
La S.C. di Cassazione con alcune sentenze gemelle emesse in relazione a piloti che, come il ricorrente, avevano stipulato durante il collocamento in
CIGS un contratto di addestramento e lavoro con la TU Airlines e che per tale motivo erano stati licenziati dalla datrice di lavoro (cfr. Cassazione civile sez. lav., 09/02/2021, n.3116, 3121 e 3122). con condivisibili argomentazioni ha chiarito che : “4. Il D.L. n. 86 del 1988, art. 8, commi 4 e
5 (convertito in L. n. 160 del 1988) recita: "4. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. 5.
Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività". 5. È pacifico, poi, che le circolari non possono contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito della amministrazione all'interno della quale sono emesse (Cass. n. 23032 del 2007; Cass. n. 6699 del 2014).
6. Orbene, il D.L. n. 86 del 1988, art. 8, commi 4 e 5, sancisce, dunque, il principio della parziale cumulabilità tra integrazione salariale e altre attività remunerate nel senso che lo svolgimento di attività lavorativa remunerata durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi dell'altra attività lavorativa, sempre che l'ente previdenziale sia informato preventivamente (ovvero, entro 30 giorni dal rinnovo/mancato rinnovo delle abilitazioni, nel caso di "periodo neutro" ossia esclusivamente devoluto all'addestramento) dell'avvio dell'attività lavorativa presso altro datore di lavoro, pena la decadenza dal diritto all'integrazione salariale.
7. Le circolari dell'ente previdenziale (n. 94 del
2011 e n. 130 del 2010), poi, in coerenza con la previsione legislativa, prevedono il divieto di cumulabilità di retribuzione e integrazione salariale, divieto che, per l'appunto, non è assoluto, essendo parametrato a "giornata di lavoro effettuata" e consentendo, quindi, l'integrazione tra le due provvidenze economiche fino alla concorrenza tra le somme integrabili CP_ corrisposte dall' La espressa previsione di comunicazioni preventive è CP_ indispensabile per consentire all' di verificare che l'attività di lavoro svolta sia compatibile con il perdurare della riscossione dell'integrazione salariale.
8. Nel caso della categoria peculiare del personale pilota, destinataria di specifici controlli concernenti la validità delle licenze e delle abilitazioni di volo che richiedono la periodica partecipazione a fasi di addestramento (di diversa tipologia, ossia con simulatore e in volo), la comunicazione preventiva è sostituita con l'autocertificazione, pur sempre necessaria per verificare la compatibilità con l'integrazione salariale sia sotto il punto di vista della durata (minima) dell'addestramento sia sotto quello della natura dei proventi ricossi. Invero, posto che l'attività vietata dal D.L.
n. 86 del 1988, art. 8, è quella che, fonte di proventi economici, effettivamente si sostituisce alla prestazione di lavoro sospesa, rendendo così ingiustificata la permanenza del trattamento, nel caso dell'attività resa ai fini del rinnovo delle abilitazioni di volo l'obbligo di inoltro CP_ dell'autocertificazione consente all' di verificare se l'attività prestata sia stata esclusivamente finalizzata al mantenimento delle predette abilitazioni e se i compensi percepiti avevano natura retributiva.
9. La ratio delle disposizioni, sia di quelli di fonte normativa (D.L. n. 86 del 1988, art. 8, comma 4) che di quelli di mera attuazione interna all'ente previdenziale, è chiara: poiché la cassa integrazione guadagni costituisce una forma di assicurazione sociale a mezzo della quale il legislatore vuole garantire, in presenza di particolari vicende dell'impresa, un sostegno al reddito dei lavoratori (altrimenti irrimediabilmente compromesso), al contempo lo stesso legislatore vuole evitare indebiti arricchimenti a scapito delle finanze dello stato. E, infatti, la percezione della c.i.g. da parte del lavoratore che percepisca anche altro reddito può integrare gli estremi del reato di truffa aggravata (cfr. Cass. nn. 6753 e 11186 del 1987, Cass. n. 9773 del 2009).
10. L'istituto è, invero, preordinato, secondo quanto prescritto dall'art. 38
Cost., ad eliminare la situazione di bisogno, socialmente rilevante, in cui si vengano a trovare i lavoratori in ipotesi in cui essi perdano in tutto o in parte il lavoro. È in tale prospettiva che, in questa ed in altre discipline analoghe
(come l'indennità di disoccupazione e l'indennità di mobilità), si collocano quelle specifiche disposizioni normative che sono dirette a fissare i limiti entro cui i beneficiari di tali forme assistenziali possano svolgere attività di lavoro produttive di reddito, al fine di non sottrarre all'intervento previdenziale la sua giustificazione sociale. 11. In questo contesto si inserisce, dunque, l'obbligo della comunicazione (o della c.d. autocertificazione) di cui del D.L. n. 86 del 1988, art. 8, comma 5: il legislatore ha previsto l'obbligo di comunicazione preventiva per evitare il cumulo delle provvidenze economiche. Nello stesso senso, CP_ l'autocertificazione prevista dalle circolari per il personale di volo soggetto a periodici rinnovi delle abilitazioni, persegue lo scopo di consentire all'ente previdenziale la verifica del periodo di attività lavorativa e formativa svolta e la natura dei compensi. 12. La ratio della disposizione CP_ normativa è quella di consentire all' la tempestiva verifica della compatibilità tra l'integrazione salariale e la prestazione lavorativa che il lavoratore si appresta a svolgere, ma non va sottaciuta anche l'ulteriore finalità di responsabilizzazione del percipiente, soprattutto nell'attuale momento storico che ha visto, come autorevole dottrina ha segnalato, un progressivo "aumento a pioggia" degli interventi di tipo assistenziale, con conseguente rilevante aggravio per la, finanze pubbliche. 13. La suddetta interpretazione trova conferma negli orientamenti giurisprudenziali. 13.1. Il giudice delle leggi, invero - verificando la questione di legittimità costituzionale della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 118, in relazione al parametro costituzionale di cui all'art. 3 Cost., sollevata per aver trascurato, il legislatore, l'identità di condizioni tra il lavoratore disoccupato e il lavoratore in cassa integrazione guadagni straordinaria - ha precisato
(Corte Cost.
5.12.2019 n. 256, che richiama, altresì, Corte Cost. 184 del
2000) che anche in caso di fruizione di trattamento straordinario di integrazione salariale "a zero ore", il rapporto di lavoro, ancorché sospeso nei suoi principali obblighi sinallagmatici, concernenti la prestazione lavorativa e la retribuzione, sostituita dalla prescritta indennità a carico dell' , continua a produrre altri effetti ed obblighi, quali: la CP_1 computabilità, ai sensi dell'art. 2120 c.c., comma 3, nella retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto dell'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro;
il riconoscimento della valenza previdenziale del periodo di sospensione dal lavoro tramite l'istituto della contribuzione figurativa, calcolata sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale;
il mantenimento degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 5 marzo 2008, n. 5929 e 5 agosto 2004, n. 15129). La Corte
Costituzionale ha, inoltre, evidenziato la funzione svolta dalla c.i.g.s., che presuppone la prospettiva della ripresa dell'attività lavorativa, e il mantenimento a questo fine del rapporto di lavoro. 13.2. Questa Corte
(Cass. n. 6712 del 1995) ha affermato che del D.L. n. 86 del 1988, art. 8, comma 4 - letto in combinato disposto con il D.Lgs. n. 788 del 1945, art. 3, comma 2, in virtù del quale la c.i.g. non può essere " corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate" - consente di affermare che il divieto di cumulo tra il beneficio della integrazione salariale e emolumenti retributivi seppur non forma oggetto di espressa statuizione, è desumibile dalla "ratio" della vigente normativa. Tale ratio è stata più volte ribadita da pronunce di questa
Corte Suprema (ex multis Cass. n. 4419 del 1993; Cass. n. 12487 del 1992;
Cass. n. 3901 del 1991) nel senso del divieto di cumulo fino alla concorrenza tra le somme integrabili corrisposte dall' e proventi di CP_1 altre attività, in concreto espletate e remunerate, sia subordinate che autonome (con conseguente compatibilità di un rapporto di lavoro a tempo parziale con altri rapporti di lavoro parimenti a tempo parziale;
cfr. altresì sul punto Cass. n. 11150 del 1992, dovendosi far riferimento alla "giornata di lavoro effettivo"). 13.3. Nello stesso senso, Cass. n. 10755 del 1990, ha precisato che dette norme debbono essere interpretate in conformità ai principi dettati dagli artt. 36 e 38 Cost. “nel senso che lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa”. 13.4. Più recentemente, Cass. n.
26520 del 2013 (nonchè Cass., n. 13577 del 2011; Cass. n. 14196 de 2010;
Cass. n. 5720 del 2009; Cass. n. 4004 del 2007; Cass. n. 173 del 2006; Cass.
n. 11679 del 2005; Cass. nn. 15890 e 5019 del 2004) ha ribadito l'orientamento in materia di decadenza del lavoratore dal trattamento di cassa integrazione, nel caso in cui si ometta di comunicare preventivamente CP_ all' lo svolgimento di attività lavorativa, rilevando che il D.L. n. 86 del
1988, art. 8, ammette la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato, senza però mantenere per le giornate remunerate il diritto a tale trattamento, ma lo obbliga a comunicare preventivamente all' lo svolgimento di tali attività, pena, CP_1 appunto, la decadenza dal trattamento stesso. 13.5. In particolare, questa
Corte - ponendo attenzione alla finalità della decadenza, ossia di consentire all' la corretta gestione dell'integrazione salariale prevenendone CP_1
l'indebita erogazione e favorendo i necessari controlli per ridurre l'area del lavoro nero - ha precisato: che l'obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore interessato sussiste anche se la nuova occupazione dia luogo ad un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale (Cass. n. 5019, del 2004), che essa riguarda ogni attività di lavoro autonomo (oltre che subordinato), anche non riconducibile allo schema contrattuale di cui agli art. 2222 c.c. e segg. e art. 2230 c.c. e segg. (Cass. n. 11679 del 2005) e anche se svolta nell'ambito della partecipazione ad un'impresa, e ancora, più in generale, qualunque attività potenzialmente remunerativa, pur se in concreto non abbia prodotto alcun reddito e pur se l'ente previdenziale ne abbia avuto comunque tempestiva notizia da parte del nuovo datore di lavoro, o aliunde (Cass. n. 2788 del
2001). 13.6. L'ulteriore attività svolta non deve avere il carattere della
"prevalenza", in quanto tale requisito non è previsto dalla norma, con la conseguenza che va esclusa la necessità di ogni indagine giudiziale in ordine all'impegno temporale del lavoratore nell'attività svolta nei periodi di cassa integrazione, ovvero all'apporto economico di tale attività rispetto al totale dei redditi percepiti nel periodo (Cass. n. 8490 del 2003; Cass. n. 15890 del
2004), e neppure rileva che essa non sia soggetta a contribuzione (Cass. n.
2788 del 2001). 13.7. Insomma, l'ambito delle attività soggette alla comunicazione preventiva è individuato da questa Corte nel suo significato più ampio: l'attività lavorativa è intesa come insieme di condotte umane caratterizzate dall'utilizzo di cognizioni tecniche (anche se del genere più vario e della più diversa complessità), che siano obiettivamente idonee a produrre reddito. Vi rientrano, pertanto, tutte le, attività qualificabili come lavorative nel senso sopra precisato (implicanti l'impiego di una professionalità, per quanto minima, e potenzialmente redditizie), senza che assuma rilievo la forma negoziale nella quale esse siano svolte (Cass. n.
2788 del 2001, che richiama il generico riferimento della legge all'attività lavorativa, come dato sostanziale, piuttosto che al dato formale del contratto di lavoro) o la loro effettiva remunerazione, rilevandone la sola potenziale
"redditività". 14. Ebbene, così inquadrato il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel caso di specie la Corte territoriale ha CP_ rilevato che il lavoratore ha inoltrato, a datore di lavoro e una comunicazione di attività lavorativa dopo due mesi dall'inizio dell'addestramento presso altra compagnia aerea. Ha esaminato il "contratto di addestramento e lavoro" ricevuta dal F. e consistente in un primo periodo di addestramento (al simulatore e poi in volo) ai fini del conseguimento delle abilitazioni di volo e in un successivo periodo di effettiva attività lavorativa con le funzioni di primo ufficiale;
ha concluso per l'insussistenza di un comportamento antigiuridico ed illecito in quanto, in assenza di CP_ attività lavorativa, nessuna comunicazione preventiva all' era dovuta;
ha aggiunto che, anche considerando "periodo neutro" l'attività espletata a favore della diversa compagnia aerea, del pari nessuna comunicazione CP_ preventiva era dovuta a e a datore di lavoro, pur a fronte della disposizione aziendale 16.4.2013 di comunicazione, da parte del lavoratore, di mutamento di status. 15. La sentenza impugnata non si è conformata ai principi espressi da questa Corte, che - come ampiamente riassunto - interpreta in maniera rigorosa gli obblighi informativi previsti dal D.L. n. 86 del 1988, art. 8, comma 5 e individua l'ambito delle attività soggette alla comunicazione preventiva nel suo significato più ampio quale attività lavorativa intesa come insieme di condotte umane caratterizzate dall'utilizzo di cognizioni tecniche (anche se del genere più vario e della più diversa complessità) che siano obiettivamente idonee a produrre reddito. 16. Sotto tale profilo, la Corte territoriale, ha dato atto: a) della esecuzione, da parte del lavoratore, del contratto di addestramento e lavoro sin dall'1 aprile 2014
(e non da giugno 2014); b) della riscossione di emolumenti di natura retributiva (di cui non ha approfondito le relative componenti, nonostante questa Corte abbia elaborato precisi criteri di distinzione tra retribuzione e rimborsi spese, cfr. Cass. n. 12138 del 2011 e Cass. n. 15360 del 2002, ove si precisa che quando l'erogazione di denaro è connessa all'espletamento di attività funzionale alla vera e propria prestazione essa ha natura retributiva), senza sospensione del trattamento di sostegno del reddito erogato dallo
Stato italiano;
c) della previsione della necessità di una comunicazione a datore di lavoro ed ente previdenziale (quantomeno in forma di autocertificazione, a sua volta sottoposta ad un preciso termine di inoltro, anche in caso di esito negativo dell'addestramento); d) della espressa previsione, nella disposizione aziendale 16.4.2013, dell'obbligo di comunicazione di cambiamenti di status. Ha, poi, però, in sostanza, ritenuto insussistente (nell'accezione di giuridicamente irrilevante) la condotta omissiva tenuta dal lavoratore, con ciò non conformandosi all'orientamento di questa Corte che rinviene la "insussistenza del fatto contestato" solamente ove lo stesso (pur materialmente sussistente) sia privo del carattere di illiceità (cfr. Cass. n. 3655 del 2019, Cass. n. 13383 del 2017, Cass. n.
20540 del 2015), restando estranea alla fattispecie la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente e di illiceità modesta, come nel caso di specie, ove - ferma la sussistenza del 14 fatto contestato - è stata ravvisata, per concedere la tutela reintegratoria di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, una errata interpretazione delle circolari , in ordine alla CP_1 eventuale indebita percezione dell'indennità di integrazione salariale in presenza di altri redditi e ove è stato ritenuto assente l'obbligo informativo, nei confronti del datore di lavoro, sulla base di una errata nozione di attività lavorativa, quando, invece, era necessario operare, in ogni caso, anche in assenza di giusta causa, una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed il comportamento tenuto: accertamento che, in caso negativo, avrebbe dovuto indurre a ravvisare - se del caso - le "altre ipotesi" di cui alla L. n.
300 del 1970, art. 18, comma 5, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, per le quali è prevista la tutela indennitaria forte (Cass. n. 31529 del 2019).
17. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va accolto;
la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà altresì alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità”. Accertato, per tutto quanto precede, l'obbligo del ricorrente di eseguire la comunicazione preventiva di cui all'art. 8, comma 5 D.l. n. 86/88 anteriormente alla data del 16 agosto 2010 di assunzione alle dipendenze delle TU Airlines, comunicazione pacificamente omessa in quanto inviata solo in data 27 agosto 2010, del tutto legittimo è il provvedimento di decadenza dall'intero trattamento di CIGS e TFSA adottato dall'Istituto, con conseguente fondatezza della pretesa di ripetizione delle somme a tale titolo erogate.
Parte ricorrente deduce che il libretto di volo del , attesta da parte Pt_1 della compagnia aerea turca la totale assenza di attività in volo del medesimo, al fine di qualificare il periodo in parola come neutro, tuttavia la deduzione è smentita dalle indagini della Guardia di Finanza versate in atti emerge che nel periodo compreso tra il 16/08/2010 al 23/02/2011, oltre ad aver percepito la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) integrata con il Fondo Trasporto Aereo (FTA) per un ammontare netto di
45.166,32 €, egli aveva svolto attività remunerata all'estero ricevendo emolumenti netti pari a circa Euro 44.307,38 € dalla società TU
Airlines.
Parte ricorrente ha, poi, eccepito il decorso del termine di prescrizione tra il presunto indebito pagamento di integrazione salariale iniziato il 14/10/2008
e la prima diffida dell' , priva di data, firma, protocollo, risalente alla CP_3
Pec del 17/07/2019 (cfr. all. nn.16-17 al ricorso). CP_ Assume sul punto l' che in data 04/05/2016 è stata inviata comunicazione di decadenza dal trattamento di integrazione salariale straordinaria e dalla prestazione integrativa del Fondo Speciale Trasporto
Aereo (compiuta Raccomandata AR protocollo
.7001.21/04/2016.0095715), in data 27/05/2016 sono state inviate due CP_1 comunicazioni relative agli indebiti oggetto di causa CIG e FSTA
(Raccomandata AR protocollo .7001.19/05/2016.0124858 lettera di CP_1 contestazione indebito RI n. 12832642 CIGS;
raccomandata AR protocollo
.7001.19/05/2016.0124868, lettera di contestazione indebito RI n. CP_1
12840936 FSTA) e che le suddette raccomandate AR sono ritornate al mittente per compiuta giacenza e, pertanto, non recando la dicitura
“trasferito” devono ritenersi validamente notificate.
L'assunto non coglie nel sego, e, invero, il ricorrente ha dato prova di aver adempiuto al dovere di collaborazione nel comunicare il proprio mutamento di residenza;
va dato atto, infatti, che la difesa di parte ricorrente ha provato che nei documenti: allegato 11) datato 01/02/2011 e allegato 13) datato 02/1/2011 relativi all' autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti di
CIGS, è indicata la nuova residenza del ricorrente che all'epoca non era più in via Paolo II n. 11 in Roma ove è stata inviata la documentazione CP_ dell' bensì in Piazza XXIV maggio n. 64 del comune di Giove (TR).
Inoltre, nella documentazione prodotta dallo stesso (cfr. all. 5 alla CP_3 memoria di costituzione) “autocertificazione di attività lavorativa all'estero” in data 2 novembre 2011, il ricorrente chiedeva espressamente all' CP_3 previdenziale che eventuali comunicazioni fossero inviate a Roma via
Morin 45.
Deve, pertanto, dichiararsi che l'intervenuta prescrizione delle somme maturate in data antecedente al 17 giugno 2009, essendo stata notificata la CP_ Pec dell' al ricorrente in data 17 giugno 2019.
Risulta parimenti fondata la doglianza del ricorrente inerente l'erronea indicazione delle somme al lordo delle ritenute di legge. Si osserva infatti che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza della S.C. di
Cassazione “Nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.” (sent. n. 1464 del
02/02/2012). Tale principio è sicuramente applicabile anche all' in CP_1 relazione ai trattamenti erogati in favore del lavoratore, tenuto conto dell'identità di ratio. Il fatto poi che ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n.
602/1973, il rimborso possa essere chiesto da parte del sostituto di imposta solo nel caso di “errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento” non vale certo ad inficiare l'opzione ermeneutica, dal momento che, per contro, un'interpretazione senz'altro coerente con l'esigenza sopra richiamata di non gravare il lavoratore di un obbligo restitutorio di somme mai incassate è quella di ritenere possibile il rimborso anche laddove l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento derivi dalla non debenza della retribuzione imponibile. (Cfr.
Cass. nell'ordinanza n. 23093 del 2014 e Ordinanza n. 2135 del 2018). Alla luce quindi del prevalente e maggiormente condivisibile orientamento della
S.C. di Cassazione, deve affermarsi che il diritto dell' alla restituzione CP_1 delle somme dovute è limitato a quanto effettivamente entrato nella disponibilità del ricorrente con l'effettiva percezione.
In definitiva, alla stregua delle svolte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarata la parziale insussistenza dell'indebito comunicato dall' , dovendosi dichiarare il ricorrente CP_1 CP_ tenuto a restituire all' l'importo erogato a titolo di CIGS e FTSA al netto di ogni ritenuta di legge e con interessi legali maturati a decorrere dal 17 giugno 2019. Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, possono essere compensate in ragione della metà, ponendosi la restante parte, liquidata come in dispositivo, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 CP_
nei confronti nella causa iscritta al n. 536/2023 R.G.A.C.:
[...] CP_ 1)dichiara prescritto il diritto dell' alla restituzione delle somme erogate in favore del ricorrente a titolo di CIGS e FTSA anteriormente alla data del CP_ 19.07.2009 e condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute sulla pensione in godimento al ricorrente anteriormente a tale data;
CP_
2) accerta e dichiara la legittimità delle trattenute a titolo di recupero crediti sulla pensione del ricorrente a decorrere dal 17 giugno 2009; CP_
3)accerta e dichiara il diritto dell' alla restituzione delle somme erogate in favore di a titolo di CIGS e FTSA a decorrere dal 17 Parte_1 giugno 2009 al netto di ogni ritenuta di legge, oltre interessi legali maturati a decorrere dal 19 giugno 2019;
4) rigetta nel resto il ricorso;
5) compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione, in CP_1 favore dell'avv. Viviana Bianchini, procuratrice antistataria, di metà delle spese di lite che liquida, per detta frazione, in complessivi €2021,50, a titolo di compensi professionali oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Terni, 1 aprile 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 536/2023, posta in deliberazione all'udienza del 5 marzo 2025 tra:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Viviana Bianchini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via R.R. Pereira n° 116
-ricorrente
E
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del CP_1 direttore –legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in
Terni, viale della Stazione n.5, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avocati Stefania Di Cato, Giulia Renzetti e Manuela
Varani giusta procura generale conferita con atto pubblico del Notaio
[...] di Roma del 21 luglio 2015 rep. N.80974-resistente Per_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione depositato in data 4 luglio 2023, Parte_1 ha convenuto in giudizio dinnanzi al tribunale di Terni l' , affinché il CP_1 giudice volesse “In Via Preliminare: accertare e dichiarare per tutti i motivi e le causali delle superiori premesse il diritto del ricorrente , Parte_1 ai trattamenti di CIGS per i periodi dedotti in giudizio;
accertare e dichiarare per tutti i motivi e le causali di cui in narrativa, la nullità, e/o la inesistenza, del provvedimento di decadenza dal trattamento di integrazione salariale straordinaria e dalla prestazione integrativa del Fondo Speciale Trasporto
Aereo e dei provvedimenti di contestazione degli indebiti per i loro relativi importi lordi, nei confronti del ricorrente, al medesimo mai notificati dall' , con immediata sospensione della loro efficacia e disapplicazione CP_1 degli stessi provvedimenti. Accertare e dichiarare per tutti i motivi e le causali di cui in narrativa, l'inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza del provvedimento di decadenza dal trattamento di integrazione salariale straordinaria e dalla prestazione integrativa del Fondo Speciale Trasporto
Aereo e dei provvedimenti di contestazione degli indebiti per i loro relativi importi, nei confronti del ricorrente, al medesimo mai notificati dall' , e CP_1 di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essi presupposti, collegati, connessi, precedenti e/o successivi con immediata sospensione della loro efficacia e disapplicazione degli stessi provvedimenti. In Via Principale: accertare e dichiarare per tutti i motivi e le causali di cui in narrativa, la non debenza delle somme pretese dall' nell'ammontare lordo complessivo CP_1 di € 445.481,23; accertare e dichiarare per tutti i motivi e le causali di cui i narrativa, l'illegittimità della trattenuta operata dall' a titolo recupero CP_1 crediti sulla pensione del ricorrente e per l'effetto condannare l' in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente tutte le somme decurtate a titolo recupero crediti dalla pensione dal mese di marzo 2020 e/o da quello in cui è iniziata la trattenuta a titolo recupero crediti, nonché le ulteriori somme che saranno via via decurtate nelle more del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al percepimento del Trattamento di Fine Rapporto “TFR” maturato durante i periodi di CIGS, il cui importo è stato indebitamente trattenuto dall' , CP_1 con condanna nei confronti dell'Istituto medesimo alla corresponsione nei confronti del ricorrente dell'importo maturato, oltre alla condanna per il rimborso dei costi sostenuti durante la formazione per il mantenimento della licenza di volo effettuata in data 19/9/2012 per l'importo di € 6.501,81; chiedere all' il deposito della documentazione relativa alle somme CP_1 effettivamente percepite dal ricorrente durante i periodi di CIGS di Alitalia Spa. In Via Subordinata Dichiarare ed accertare l'avvenuta prescrizione CP_ delle pretese creditorie dell' indicate nelle note di decadenza e contestazione di indebito di cui agli allegati documenti numerati 22-23-24, dichiarandone la nullità e previa disapplicazione delle stesse per il decorso del termine tra il presunto indebito pagamento di integrazione salariale iniziato il 14/10/2008 e la prima diffida priva di data, firma, protocollo risalente alla Pec 17/06/2019 o ancor meglio alla Pec del 30/10/2020 non essendo mai avvenute prima delle predette date, per le motivazioni espresse in premessa, le dovute notifiche al ricorrente dei presunti illeciti. Sempre in
Via Subordinata, nella deprecata ipotesi che il Giudice adito riconoscesse il CP_ diritto dell' alla restituzione delle somme percepite dal ricorrente CP_ durante i periodi di CIGS, dichiarare il ricorrente tenuto a restituire all'
l'importo erogato a titolo di CIGS e FSTA al netto di ogni ritenuta di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
A sostegno del ricorso deduceva: di essere titolare di pensione Inps categoria VVL, sulla quale mensilmente, a decorrere dal mese di marzo CP_ 2020 l' effettua sull'importo dovuto, una trattenuta Controparte_2 pari ad € 1.631,84 con la seguente causale “recupero crediti” (cfr. all. 1 al ricorso); che prima del pensionamento dall'attività lavorativa aveva svolto con continuità la professione di pilota nei primi anni di carriera e successivamente con l'esperienza acquisita, è diventato e ha assunto la qualifica di comandante/dirigente di aerei della compagnia aerea Alitalia
Spa dal 01/07/1981 al 13/10/2012; che venne stipulato un accordo che prevedeva l'inserimento per i piloti nel trattamento straordinario della Cassa
Integrazione Guadagni (CIGS) e nel trattamento previsto dal Fondo
Trasporto Aereo (FSTA) pari all'80% della retribuzione percepita;
che, egli, pertanto dal 14/10/2008 e fino al 12/01/2009 è stato legittimamente ammesso e inserito nei predetti trattamenti;
che nonostante l'Accordo prevedesse come impegno della NI aerea quello di garantire ai piloti durante il periodo di inattività il mantenimento dei brevetti, degli attestati e delle licenze di volo attraverso attività di addestramento teorico/pratico che necessitava anche del cosiddetto simulatore aereo, tale impegno non venne mantenuto;
che egli sottoscrisse con la C.A.I. un contratto a tempo determinato con decorrenza 13/01/2009-30/09/2009, ma a causa dell'interruzione del nuovo rapporto di lavoro venne posto nuovamente in CIGS dall'01/10/2009 fino al 31/08/2010 (cfr. all. 3,4 e 5 al ricorso) e dal 01/02/2011 al 13/10/2012; che egli aveva usufruito del trattamento straordinario della Cassa integrazione, nonché del cosiddetto
Fondo Speciale di Trasporto Aereo “FTSA”.
Assumeva che a causa della prolungata inattività correva il rischio di rimanere sprovvisto dei relativi titoli abilitativi, necessari e indispensabili per svolgere in concreto l'attività di pilota/comandante e ciò nonostante le disposizioni, completamente disattese, contenute negli Accordi siglati tra
Governo, Sindacati e NI Aerea Alitalia, che avevano stabilito che l'addestramento teorico/pratico per il mantenimento dei requisiti dovesse avvenire a carico dell'FSTA, in pratica della NI Alitalia;
che in data 16 agosto 2010, essendo prossima la scadenza della licenza di volo nonché dei requisiti e titoli abilitativi per svolgere l'attività di comandante/pilota, dopo aver fatto richiesta di addestramento per riottenere tutte le necessarie qualifiche all'attività di volo propria di un pilota/comandante di velivoli quali Boeing B 777 e Jambo Jet, egli sottoscrisse con la NI TU Airlines con sede a Istanbul, un contratto di addestramento e lavoro per Comandante/Primo Pilota per la durata di un anno (cfr. all. 7 al ricorso); che a fronte di tale situazione, il
“contratto di addestramento e lavoro B 777 / A 340” era formalmente della durata di un anno, ma con un iniziale periodo di prova pari a tre mesi, coincidente con un periodo di “training” sia teorico che pratico, all'esito del quale, avrebbe riacquistato la licenza di volo, il brevetto e tutti i titoli abilitativi ormai in scadenza;
che in ragione della sottoscrizione del contratto di addestramento e lavoro con la compagnia aerea straniera in data
27/08/2010 a mezzo raccomandata e fax, notifica all' Roma Eur – CP_1 settore CIGS- Alitalia, inviava la richiesta di sospensione dalla CIGS per il periodo dal 01/09/2010 al 31/03/2011 (cfr. all. 8 e 9 al ricorso).
Deduceva che in data 24/12/2010, con apposita comunicazione scritta, la
NI RC gli rappresentava che a causa del mancato superamento dell'esame intermedio al simulatore di volo, lo stesso non poteva essere impiegato in attività di volo e, pertanto, non poteva essere assunto per svolgere l'attività di pilota;
conseguentemente il rapporto di addestramento e lavoro era da considerarsi risolto alla data del 14/12/2010; che non essendo stato assunto dalla compagnia aerea TU Airlines, in data CP_ 01/02/2011 presentava alle sede di competenza, la propria autocertificazione (all.11 al ricorso) avente ad oggetto “ verifica della sussistenza del diritto alle prestazioni e dello stato di disoccupazione del personale navigante ex art. 1 bis, legge 3 dicembre 2004 n. 291” che CP_ conteneva espresso richiamo alla circolare n. 73 dell'11/07/2008 ribadita con messaggio n. 23240 del 15/09/2010, allegando anche la copia del libretto di volo (cfr. all. 12 al ricorso) attestante la totale assenza di attività volo, il tutto per la legittima ripresa del programma di CIGS, ovvero per il suo reintegro nel programma di cassa integrazione concesso di diritto CP_ dall' che ne ha preventivamente verificato i presupposti;
che in data CP_ 02/11/2011, presentava all' l'autocertificazione con modello SR84 con l'indicazione di non aver svolto nell'anno 2011 attività lavorativa e CP_ presentava all' autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti della CP_ CIGS;
che in seguito ad istanza per l'accesso agli atti, l' anticipava i seguenti documenti: comunicazione di decadenza, contestazione di indebito con dicitura di compiuta giacenza per mancato recapito al destinatario (cfr. all. 22 al ricorso), contestazione di indebito per fondo speciale trasporto aereo FSTA con dicitura di compiuta giacenza per mancato recapito al destinatario (cfr. all. 23 al ricorso), contestazione di indebito per integrazione salariale straordinaria CIGS con dicitura di compiuta giacenza per mancato recapito al destinatario (cfr. all. 24 al ricorso); che egli aveva stabilito già da tempo la propria residenza prima in Giove e poi all'estero CP_ ovverosia in Portogallo e il nuovo indirizzo era ben conosciuto dall' così come le precedenti variazioni di residenza.
Deduceva di avere diritto alla corresponsione del TFR maturato durante i CP_ periodi di CIGS che illegittimamente non era stato erogato dall' sul presupposto del presunto indebito, nonché del ristoro dei costi sostenuti per la formazione finalizzata al mantenimento della licenza di volo effettuata il
19/09/2012 per l'importo di € 6.501,81. CP_ Assumeva che la nota informativa dell'11/02/2011 (cfr.all.26 al ricorso) a firma de funzionario , confermava che egli con la Parte_2 raccomandata del 27/08/2010 aveva adempiuto all'obbligo di sospensione relativamente la CIGS con decorrenza dal 1° settembre 2010. Lamentava, in ogni caso, l'erronea quantificazione dell'indebito al lordo delle trattenute di legge e la prescrizione del diritto dell'Ente di riottenere il rimborso delle somme erogate durante i periodi di CIGS per il decorso del termine ultradecennale tra il presunto indebito pagamento del trattamento di integrazione salariale iniziato il 14/10/2008 e la prima diffida, priva di data, firma, protocollo risalente alla Pec 17/06/2019 o ancor meglio alla Pec del
30/10/2020 non essendo mai avvenute prima delle predette date, per le motivazioni espresse in premessa le dovute notifiche al ricorrente dei presunti illeciti.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'infondatezza del ricorso, CP_3 deducendo, in punto di fatto: che con nota del 11/04/2016 la Guardia di CP_ Finanza, nucleo polizia tributaria di Verona aveva trasmesso all' l'esito delle indagini svolte da cui risultava che il ricorrente nel periodo compreso tra il 16/08/2010 al 23/02/2011, oltre ad aver percepito la Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria (CIGS) integrata con il Fondo Trasporto Aereo
(FTA) per un ammontare netto di 45.166,32 €, aveva svolto attività remunerata all'estero ricevendo emolumenti netti pari a circa Euro 44.307,38 dalla società TU Airlines con sede ad Istambul, relative alle prestazioni lavorative effettuate nel medesimo arco temporale (cfr. allegato n.1: verbale di accertamento GdF, corredato di buste paga e contratto di lavoro); che il contratto stipulato dal con la compagnia TU Airlines è un Pt_1 contratto avente causa mista, ossia di addestramento e lavoro (come specificato a pag. 14 dell'atto medesimo) la cui durata di dodici mesi esclude la sola finalità del mantenimento del brevetto di volo, atteso che, lo scopo ultimo del contratto è l'assunzione in servizio presso la TU
Airlines.
Assumeva che la comunicazione preventiva deve essere necessariamente preventiva e se omessa il beneficiario perde il diritto al trattamento fin dall'inizio della concessione (Circolari n. 75/2007 e n. 73/2008); che, CP_1 peraltro, la normativa incoraggia la rioccupazione in CIG, per cui lo scopo della comunicazione preventiva è quello di tutelare l'ammortizzatore sociale;
che la causa mista del contratto del e il combinato disposto Pt_1
L. 160/88 e delle Circolari n. 73/2008 e n. 75/2007 collocano la CP_1 fattispecie del ricorrente nell'ambito dell'obbligo della comunicazione preventiva, escludendo l'applicabilità del periodo “neutro” previsto dalla normativa JARFCL 1, emendamento 7, approvata dall' con delibera CP_4 del Cda 11 del 22/2/2010, e delle regole ivi dettate al fine di mantenere le abilitazioni alla conduzione di velivoli.
Sostenendo la legittimità del provvedimento di decadenza, gravando sul ricorrente l'onere della preventiva comunicazione dell'attività lavorativa, nella quale rientra l'attività svolta dal , e deducendo che alcuna Pt_1 prescrizione può dirsi maturata, ha concluso per l'integrale rigetto del ricorso.
Ritenuta la causa di natura documentale, all'odierna udienza, sul deposito di note autorizzate, la causa viene decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è solo in parte fondato per i motivi di seguito esplicitati.
Emerge dagli atti che il ricorrente è stato assunto dalla soc. straniera TU
Airlines a decorrere dal 16 agosto 2010 con contratto di addestramento e lavoro, per Comandante/Primo Pilota per la durata di un anno (cfr. all. 7 al ricorso); che in data 24/12/2010, la compagnia TU Airlines comunicava al ricorrente che a causa del suo mancato superamento dell'esame intermedio al simulatore di volo, non poteva essere impiegato in attività di volo e pertanto non poteva essere assunto per svolgere l'attività di pilota e conseguentemente il rapporto di addestramento e lavoro veniva risolto.
È pacifico che il ricorrente ha provveduto anche a comunicare all' in CP_1 data 27 agosto 2010 la sospensione dalla CIGS a decorrere dal 1 settembre
2010 e che il contratto con la compagnia TU Airline è stato sottoscritto in data antecedente, ovvero il 16 agosto 2010.
Sostiene il ricorrente la correttezza del proprio operato sulla base delle previsioni dell'art. 8, comma 5, della legge n. 160/1988, come interpretate dalla Circolare n. 73 dell'11.07.2008 (cui è seguita la circolare CP_1 CP_1
n. 94 dell'08.07.2011), la quale prevede che l'attività lavorativa remunerata svolta da personale pilota in CIGS o mobilità finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del brevetto o dell'abilitazione di volo costituisce un “periodo neutro” che non determina la decadenza dal trattamento né l'obbligo della comunicazione ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988.
Va richiamata la normativa applicabile al caso di specie nonché, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.cpc la giurisprudenza della Corte d'appello di
Roma, sentenza n. 3871/2019.
L'art. 8, commi 4-5, dl 86/1688 conv. in l. 160/1988 (vigente all'epoca dei fatti di causa) dispone che: " 4. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività”. Trattasi di disposizione, quella del comma 5, il cui scopo è evidentemente quello di consentire all'istituto previdenziale la tempestiva verifica della compatibilità dell'attività svolta con l'erogazione nel medesimo periodo dell'integrazione salariale.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che ai fini dell'applicabilità dell'art. 8, comma quinto, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (la cui
"ratio" è quella di evitare l'erogazione della integrazione guadagni in concomitanza con lo svolgimento di un'attività sostitutiva di quella, sospesa del tutto o ridotta, in ragione della quale l'indennità viene corrisposta, sanzionando con la decadenza l'omessa preventiva comunicazione dell'attività svolta alla sede provinciale dell' ), deve aversi riguardo alla CP_1 redditività dell'attività espletata, mentre è irrilevante che la medesima attività non sia prevalente o non sia retribuita. (Cass. n. 8490 del
28/05/2003, Cass. n. 15890 del 14/08/2004). A seguito della estensione del trattamento di integrazione salariale al personale, anche navigante, dei vettori aerei delle società da questi derivati a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazione societaria disposta dall'art.
1-bis dl
249/2004 conv. in l. 291/2004, l' , con la circolare n. 73/2008, CP_1 rammentato che "Per mantenere il brevetto di volo, la normativa vigente in materia prevede la necessità per i piloti di svolgere il numero minimo di 3 atterraggi e 3 decolli entro gli ultimi 3 mesi", ha previsto che "dovendo salvaguardare la possibilità per gli stessi di mantenere l'abilitazione al volo,
l'attività lavorativa che copra il numero minimo sopra citato, previsto dalla normativa vigente in materia, se retribuita, non darà luogo a decadenza dalla prestazione ma dovrà essere considerata come periodo neutro ai fini della interruzione della prestazione. Unicamente ai fini della salvaguardia del brevetto di volo e nei limiti del predetto periodo, anche l'eventuale mancanza della preventiva comunicazione non dà luogo a decadenza delle prestazioni". La stessa circolare ha previsto analoghe disposizioni in relazione all'attività svolta al fine di salvaguardare il mantenimento dell'abilitazione al volo, consentendo, sempre sulla base della normativa vigente in materia, lo svolgimento di attività lavorativa che copra il numero minimo sopra citato con esonero, anche se retribuita, dalla eventuale mancanza della preventiva comunicazione. CP_ L' poi, ha regolato la materia con la circolare n. 94 dell'8/7/2011, che dato atto dell'intervento della normativa JARFCL 1, emendamento 7, approvata dall' con delibera del Cda 11 del 22/2/2010 e delle regole CP_4 ivi dettate al fine di mantenere le abilitazioni alla conduzione di velivoli, ha previsto che "Le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa svolta dal personale pilota richiedono di definire un periodo neutro, nel caso in cui il personale pilota in CIGS o mobilità presti attività lavorativa remunerata, finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo, con operatore aereo diverso dall'azienda destinataria dei provvedimenti di CIGS
o mobilità da cui dipende, o dipendeva il lavoratore” precisando che "Tale periodo deve considerarsi neutro ai fini dell'ottemperanza dell'obbligo delle comunicazioni di cui ai punti a) e b). Il predetto personale, pertanto, esclusivamente in questo caso, è esonerato dalla presentazione delle comunicazioni in questione ma deve presentare l'autocertificazione di seguito indicata" (necessaria perché “l'istituto possa stabilire il periodo di tempo, sia in volo che a terra, durante il quale un pilota riceve addestramento al volo remunerato per conseguire i titoli dianzi specificati”).
Prevedendo che, in caso attività finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo, il personale pilota avrebbe dovuto comunicare CP_ annualmente all' nel termine di 30 giorni successivi dal rilascio delle abilitazioni, decorrenti dalla data registrata su libretto di volo, una apposita autocertificazione, con allegata copia integrale del libretto di volo, con la quale venivano dichiarati i periodi di attività lavorativa remunerata finalizzati esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni. CP_ L'l' ha quindi preso atto della normativa in materia di mantenimento delle licenze delle abilitazioni recepita dall' con delibera del CP_4
22/2/2010 ritenendo di dover fornire delle nuove indicazioni operative evidenziando che “le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa svolta dal personale pilota richiedono di definire un periodo neutro” nel caso di attività lavorativa remunerata “finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo” e che, in tal caso, il lavoratore sarebbe esonerato dalla presentazione delle comunicazioni preventive essendo invece obbligato alla presentazione dell'autocertificazione. Occorre poi anche rilevare che, la circolare n. 73/2008 correttamente definiva il periodo
“neutro” attraverso un rinvio alla normativa vigente in materia di prescrizioni per l'abilitazione al volo, con la conseguenza che, superato con la nuova normativa del 22.2.2010 il requisito del numero minimo di CP_4 tre atterraggi e tre decolli negli ultimi tre mesi, ai fini della qualificazione del periodo neutro dovesse aversi riguardo alle nuove prescrizioni JARFCL approvate dall' in materia di ore di volo necessarie per il CP_4 mantenimento della licenza e ciò anche anteriormente alla emanazione della circolare n. 94/2011 che richiamava espressamente la nuova normativa.
È noto, poi, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 2739 del 11/02/2016, v. anche Corte di Appello di Perugia sentenza n.
89/2020). In relazione alla specifica materia del contendere, gravava dunque sul ricorrente l'onere di fornire la prova che la sua abilitazione al volo fosse effettivamente scaduta e, soprattutto, di aver svolto, durante il periodo di addestramento presso la TU Airlines, un numero di voli effettivamente coincidente con quello necessario per il mantenimento del brevetto di volo e non superiore ad esso, tenuto conto che le stesse circolari invocate dalla parte ricorrente postulano che l'attività lavorativa del pilota, per essere considerata neutra, sia “finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo”. Sennonché, nel caso di specie il ricorrente si è limitato a produrre il contratto di addestramento e lavoro, che prevede un periodo di prova di tre mesi ed un periodo di addestramento non specificato nella durata;
la durata del contratto di 12 mesi esclude la sola finalità del mantenimento del brevetto di volo, in secondo luogo, lo scopo ultimo del contratto è l'assunzione in servizio presso la TU Airlines
Emerge, in particolare, dalla CNR prot. n. 0219378/13 del 10/06/2013 della
Guardia di Finanza - nucleo di polizia tributaria di Verona che all'esito delle indagini svolte da cui risulta che: “il sig. , nel periodo Parte_1 compreso dal 16/08/2010 al 23/02/2011, oltre ad aver percepito la Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) integrata con il Fondo
Trasporto Aereo (FTA) per un ammontare netto di 45.166,32 €, ha svolto attività remunerata all'estero ricevendo emolumenti netti pari a circa Euro
44.307,38 € dalla società TURKISH AIRLINES, con sede ad Istambul
(TURCHIA), relative alle prestazioni lavorative effettuate nel medesimo CP_ arco temporale” (cfr. allegato n.1 alla memoria di costituzione verbale di accertamento GdF, corredato di buste paga e contratto di lavoro).
È evidente che da tale documentazione non è possibile in alcun modo trarre la prova che l'attività svolta nel periodo dal 16/08/2010 al 23/02/2011 non costituisca un'attività lavorativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5
l. 86/1988. E, invero, anzitutto, il contratto di lavoro parla di mero addestramento, senza alcuna indicazione in merito al fatto che tale addestramento fosse volto (esclusivamente) al mantenimento o alla riacquisizione del brevetto di volo quanto piuttosto a riqualificare il lavoratore in relazione alle specifiche - ed eventualmente diverse - esigenze della compagnia di volo straniera.
D'altronde, come già affermato in fattispecie analoga alla presente dalla
Corte di Appello di Roma, non può considerarsi “neutro” l'addestramento al volo in concreto propedeutico al reimpiego del pilota, “ossia l'addestramento che, per comune volontà della parte che lo impartisce e della parte che se ne avvale, è dedotto in un regolamento negoziale quale fatto causalmente collegato o preordinato all'assunzione del lavoratore, dacché in tal caso la sua finalità non è quella del mero mantenimento delle abilitazioni di volo e/o della conservazione dell'attitudine alla mansione, ma
è quella di consentire, al datore di lavoro, di configurare la prestazione lavorativa nel modo che ritiene più utile per l'esercizio della sua impresa e a fronte del quale si obbligherà a erogare il corrispettivo e, al lavoratore, di ottenere un reddito da lavoro. In tale ipotesi, infatti, essendosi al cospetto di un'attività produttiva di reddito e/o potenzialmente produttiva di reddito, sussistono tutte le condizioni per l'operatività dell'art. 8 citato. ….
L'addestramento, pertanto, aveva lo scopo di assicurare a Qatar Airways, beneficiario della prestazione di lavoro, lo standard qualitativo e tecnico indispensabile, anche secondo la legislazione del Qatar, al pilotaggio degli aerei della sua flotta, sì da rappresentare un elemento strutturale di una più complessa contrattazione avente ad oggetto il rapporto lavorativo tra le parti;
non a caso, il tempo che il pilota avrebbe dedicato a detto addestramento era “monetizzato” giacché contraccambiato con una dazione di denaro, che, secondo gli accordi delle parti stipulanti (clausola n. 11), sarebbe stata presa in considerazione al momento della determinazione del trattamento retributivo di sua definitiva spettanza” (così, Corte di Appello di Roma A, sentenza n. 3871/2019; cfr., nello stesso senso, Corte di Appello di Roma n. 2945/2021, Corte di Appello di Roma e sentenza 20.10.2020;
Corte di Appello di R Bari n. 855/2021).
Dalla documentazione in atti non si evince lo svolgimento di un'attività volta (esclusivamente) a garantire il mantenimento di un'abilitazione, quanto piuttosto di una “riqualificazione” delle abilitazioni in possesso del pilota.
La S.C. di Cassazione con alcune sentenze gemelle emesse in relazione a piloti che, come il ricorrente, avevano stipulato durante il collocamento in
CIGS un contratto di addestramento e lavoro con la TU Airlines e che per tale motivo erano stati licenziati dalla datrice di lavoro (cfr. Cassazione civile sez. lav., 09/02/2021, n.3116, 3121 e 3122). con condivisibili argomentazioni ha chiarito che : “4. Il D.L. n. 86 del 1988, art. 8, commi 4 e
5 (convertito in L. n. 160 del 1988) recita: "4. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. 5.
Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività". 5. È pacifico, poi, che le circolari non possono contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito della amministrazione all'interno della quale sono emesse (Cass. n. 23032 del 2007; Cass. n. 6699 del 2014).
6. Orbene, il D.L. n. 86 del 1988, art. 8, commi 4 e 5, sancisce, dunque, il principio della parziale cumulabilità tra integrazione salariale e altre attività remunerate nel senso che lo svolgimento di attività lavorativa remunerata durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi dell'altra attività lavorativa, sempre che l'ente previdenziale sia informato preventivamente (ovvero, entro 30 giorni dal rinnovo/mancato rinnovo delle abilitazioni, nel caso di "periodo neutro" ossia esclusivamente devoluto all'addestramento) dell'avvio dell'attività lavorativa presso altro datore di lavoro, pena la decadenza dal diritto all'integrazione salariale.
7. Le circolari dell'ente previdenziale (n. 94 del
2011 e n. 130 del 2010), poi, in coerenza con la previsione legislativa, prevedono il divieto di cumulabilità di retribuzione e integrazione salariale, divieto che, per l'appunto, non è assoluto, essendo parametrato a "giornata di lavoro effettuata" e consentendo, quindi, l'integrazione tra le due provvidenze economiche fino alla concorrenza tra le somme integrabili CP_ corrisposte dall' La espressa previsione di comunicazioni preventive è CP_ indispensabile per consentire all' di verificare che l'attività di lavoro svolta sia compatibile con il perdurare della riscossione dell'integrazione salariale.
8. Nel caso della categoria peculiare del personale pilota, destinataria di specifici controlli concernenti la validità delle licenze e delle abilitazioni di volo che richiedono la periodica partecipazione a fasi di addestramento (di diversa tipologia, ossia con simulatore e in volo), la comunicazione preventiva è sostituita con l'autocertificazione, pur sempre necessaria per verificare la compatibilità con l'integrazione salariale sia sotto il punto di vista della durata (minima) dell'addestramento sia sotto quello della natura dei proventi ricossi. Invero, posto che l'attività vietata dal D.L.
n. 86 del 1988, art. 8, è quella che, fonte di proventi economici, effettivamente si sostituisce alla prestazione di lavoro sospesa, rendendo così ingiustificata la permanenza del trattamento, nel caso dell'attività resa ai fini del rinnovo delle abilitazioni di volo l'obbligo di inoltro CP_ dell'autocertificazione consente all' di verificare se l'attività prestata sia stata esclusivamente finalizzata al mantenimento delle predette abilitazioni e se i compensi percepiti avevano natura retributiva.
9. La ratio delle disposizioni, sia di quelli di fonte normativa (D.L. n. 86 del 1988, art. 8, comma 4) che di quelli di mera attuazione interna all'ente previdenziale, è chiara: poiché la cassa integrazione guadagni costituisce una forma di assicurazione sociale a mezzo della quale il legislatore vuole garantire, in presenza di particolari vicende dell'impresa, un sostegno al reddito dei lavoratori (altrimenti irrimediabilmente compromesso), al contempo lo stesso legislatore vuole evitare indebiti arricchimenti a scapito delle finanze dello stato. E, infatti, la percezione della c.i.g. da parte del lavoratore che percepisca anche altro reddito può integrare gli estremi del reato di truffa aggravata (cfr. Cass. nn. 6753 e 11186 del 1987, Cass. n. 9773 del 2009).
10. L'istituto è, invero, preordinato, secondo quanto prescritto dall'art. 38
Cost., ad eliminare la situazione di bisogno, socialmente rilevante, in cui si vengano a trovare i lavoratori in ipotesi in cui essi perdano in tutto o in parte il lavoro. È in tale prospettiva che, in questa ed in altre discipline analoghe
(come l'indennità di disoccupazione e l'indennità di mobilità), si collocano quelle specifiche disposizioni normative che sono dirette a fissare i limiti entro cui i beneficiari di tali forme assistenziali possano svolgere attività di lavoro produttive di reddito, al fine di non sottrarre all'intervento previdenziale la sua giustificazione sociale. 11. In questo contesto si inserisce, dunque, l'obbligo della comunicazione (o della c.d. autocertificazione) di cui del D.L. n. 86 del 1988, art. 8, comma 5: il legislatore ha previsto l'obbligo di comunicazione preventiva per evitare il cumulo delle provvidenze economiche. Nello stesso senso, CP_ l'autocertificazione prevista dalle circolari per il personale di volo soggetto a periodici rinnovi delle abilitazioni, persegue lo scopo di consentire all'ente previdenziale la verifica del periodo di attività lavorativa e formativa svolta e la natura dei compensi. 12. La ratio della disposizione CP_ normativa è quella di consentire all' la tempestiva verifica della compatibilità tra l'integrazione salariale e la prestazione lavorativa che il lavoratore si appresta a svolgere, ma non va sottaciuta anche l'ulteriore finalità di responsabilizzazione del percipiente, soprattutto nell'attuale momento storico che ha visto, come autorevole dottrina ha segnalato, un progressivo "aumento a pioggia" degli interventi di tipo assistenziale, con conseguente rilevante aggravio per la, finanze pubbliche. 13. La suddetta interpretazione trova conferma negli orientamenti giurisprudenziali. 13.1. Il giudice delle leggi, invero - verificando la questione di legittimità costituzionale della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 118, in relazione al parametro costituzionale di cui all'art. 3 Cost., sollevata per aver trascurato, il legislatore, l'identità di condizioni tra il lavoratore disoccupato e il lavoratore in cassa integrazione guadagni straordinaria - ha precisato
(Corte Cost.
5.12.2019 n. 256, che richiama, altresì, Corte Cost. 184 del
2000) che anche in caso di fruizione di trattamento straordinario di integrazione salariale "a zero ore", il rapporto di lavoro, ancorché sospeso nei suoi principali obblighi sinallagmatici, concernenti la prestazione lavorativa e la retribuzione, sostituita dalla prescritta indennità a carico dell' , continua a produrre altri effetti ed obblighi, quali: la CP_1 computabilità, ai sensi dell'art. 2120 c.c., comma 3, nella retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto dell'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro;
il riconoscimento della valenza previdenziale del periodo di sospensione dal lavoro tramite l'istituto della contribuzione figurativa, calcolata sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale;
il mantenimento degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 5 marzo 2008, n. 5929 e 5 agosto 2004, n. 15129). La Corte
Costituzionale ha, inoltre, evidenziato la funzione svolta dalla c.i.g.s., che presuppone la prospettiva della ripresa dell'attività lavorativa, e il mantenimento a questo fine del rapporto di lavoro. 13.2. Questa Corte
(Cass. n. 6712 del 1995) ha affermato che del D.L. n. 86 del 1988, art. 8, comma 4 - letto in combinato disposto con il D.Lgs. n. 788 del 1945, art. 3, comma 2, in virtù del quale la c.i.g. non può essere " corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate" - consente di affermare che il divieto di cumulo tra il beneficio della integrazione salariale e emolumenti retributivi seppur non forma oggetto di espressa statuizione, è desumibile dalla "ratio" della vigente normativa. Tale ratio è stata più volte ribadita da pronunce di questa
Corte Suprema (ex multis Cass. n. 4419 del 1993; Cass. n. 12487 del 1992;
Cass. n. 3901 del 1991) nel senso del divieto di cumulo fino alla concorrenza tra le somme integrabili corrisposte dall' e proventi di CP_1 altre attività, in concreto espletate e remunerate, sia subordinate che autonome (con conseguente compatibilità di un rapporto di lavoro a tempo parziale con altri rapporti di lavoro parimenti a tempo parziale;
cfr. altresì sul punto Cass. n. 11150 del 1992, dovendosi far riferimento alla "giornata di lavoro effettivo"). 13.3. Nello stesso senso, Cass. n. 10755 del 1990, ha precisato che dette norme debbono essere interpretate in conformità ai principi dettati dagli artt. 36 e 38 Cost. “nel senso che lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa”. 13.4. Più recentemente, Cass. n.
26520 del 2013 (nonchè Cass., n. 13577 del 2011; Cass. n. 14196 de 2010;
Cass. n. 5720 del 2009; Cass. n. 4004 del 2007; Cass. n. 173 del 2006; Cass.
n. 11679 del 2005; Cass. nn. 15890 e 5019 del 2004) ha ribadito l'orientamento in materia di decadenza del lavoratore dal trattamento di cassa integrazione, nel caso in cui si ometta di comunicare preventivamente CP_ all' lo svolgimento di attività lavorativa, rilevando che il D.L. n. 86 del
1988, art. 8, ammette la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato, senza però mantenere per le giornate remunerate il diritto a tale trattamento, ma lo obbliga a comunicare preventivamente all' lo svolgimento di tali attività, pena, CP_1 appunto, la decadenza dal trattamento stesso. 13.5. In particolare, questa
Corte - ponendo attenzione alla finalità della decadenza, ossia di consentire all' la corretta gestione dell'integrazione salariale prevenendone CP_1
l'indebita erogazione e favorendo i necessari controlli per ridurre l'area del lavoro nero - ha precisato: che l'obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore interessato sussiste anche se la nuova occupazione dia luogo ad un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale (Cass. n. 5019, del 2004), che essa riguarda ogni attività di lavoro autonomo (oltre che subordinato), anche non riconducibile allo schema contrattuale di cui agli art. 2222 c.c. e segg. e art. 2230 c.c. e segg. (Cass. n. 11679 del 2005) e anche se svolta nell'ambito della partecipazione ad un'impresa, e ancora, più in generale, qualunque attività potenzialmente remunerativa, pur se in concreto non abbia prodotto alcun reddito e pur se l'ente previdenziale ne abbia avuto comunque tempestiva notizia da parte del nuovo datore di lavoro, o aliunde (Cass. n. 2788 del
2001). 13.6. L'ulteriore attività svolta non deve avere il carattere della
"prevalenza", in quanto tale requisito non è previsto dalla norma, con la conseguenza che va esclusa la necessità di ogni indagine giudiziale in ordine all'impegno temporale del lavoratore nell'attività svolta nei periodi di cassa integrazione, ovvero all'apporto economico di tale attività rispetto al totale dei redditi percepiti nel periodo (Cass. n. 8490 del 2003; Cass. n. 15890 del
2004), e neppure rileva che essa non sia soggetta a contribuzione (Cass. n.
2788 del 2001). 13.7. Insomma, l'ambito delle attività soggette alla comunicazione preventiva è individuato da questa Corte nel suo significato più ampio: l'attività lavorativa è intesa come insieme di condotte umane caratterizzate dall'utilizzo di cognizioni tecniche (anche se del genere più vario e della più diversa complessità), che siano obiettivamente idonee a produrre reddito. Vi rientrano, pertanto, tutte le, attività qualificabili come lavorative nel senso sopra precisato (implicanti l'impiego di una professionalità, per quanto minima, e potenzialmente redditizie), senza che assuma rilievo la forma negoziale nella quale esse siano svolte (Cass. n.
2788 del 2001, che richiama il generico riferimento della legge all'attività lavorativa, come dato sostanziale, piuttosto che al dato formale del contratto di lavoro) o la loro effettiva remunerazione, rilevandone la sola potenziale
"redditività". 14. Ebbene, così inquadrato il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel caso di specie la Corte territoriale ha CP_ rilevato che il lavoratore ha inoltrato, a datore di lavoro e una comunicazione di attività lavorativa dopo due mesi dall'inizio dell'addestramento presso altra compagnia aerea. Ha esaminato il "contratto di addestramento e lavoro" ricevuta dal F. e consistente in un primo periodo di addestramento (al simulatore e poi in volo) ai fini del conseguimento delle abilitazioni di volo e in un successivo periodo di effettiva attività lavorativa con le funzioni di primo ufficiale;
ha concluso per l'insussistenza di un comportamento antigiuridico ed illecito in quanto, in assenza di CP_ attività lavorativa, nessuna comunicazione preventiva all' era dovuta;
ha aggiunto che, anche considerando "periodo neutro" l'attività espletata a favore della diversa compagnia aerea, del pari nessuna comunicazione CP_ preventiva era dovuta a e a datore di lavoro, pur a fronte della disposizione aziendale 16.4.2013 di comunicazione, da parte del lavoratore, di mutamento di status. 15. La sentenza impugnata non si è conformata ai principi espressi da questa Corte, che - come ampiamente riassunto - interpreta in maniera rigorosa gli obblighi informativi previsti dal D.L. n. 86 del 1988, art. 8, comma 5 e individua l'ambito delle attività soggette alla comunicazione preventiva nel suo significato più ampio quale attività lavorativa intesa come insieme di condotte umane caratterizzate dall'utilizzo di cognizioni tecniche (anche se del genere più vario e della più diversa complessità) che siano obiettivamente idonee a produrre reddito. 16. Sotto tale profilo, la Corte territoriale, ha dato atto: a) della esecuzione, da parte del lavoratore, del contratto di addestramento e lavoro sin dall'1 aprile 2014
(e non da giugno 2014); b) della riscossione di emolumenti di natura retributiva (di cui non ha approfondito le relative componenti, nonostante questa Corte abbia elaborato precisi criteri di distinzione tra retribuzione e rimborsi spese, cfr. Cass. n. 12138 del 2011 e Cass. n. 15360 del 2002, ove si precisa che quando l'erogazione di denaro è connessa all'espletamento di attività funzionale alla vera e propria prestazione essa ha natura retributiva), senza sospensione del trattamento di sostegno del reddito erogato dallo
Stato italiano;
c) della previsione della necessità di una comunicazione a datore di lavoro ed ente previdenziale (quantomeno in forma di autocertificazione, a sua volta sottoposta ad un preciso termine di inoltro, anche in caso di esito negativo dell'addestramento); d) della espressa previsione, nella disposizione aziendale 16.4.2013, dell'obbligo di comunicazione di cambiamenti di status. Ha, poi, però, in sostanza, ritenuto insussistente (nell'accezione di giuridicamente irrilevante) la condotta omissiva tenuta dal lavoratore, con ciò non conformandosi all'orientamento di questa Corte che rinviene la "insussistenza del fatto contestato" solamente ove lo stesso (pur materialmente sussistente) sia privo del carattere di illiceità (cfr. Cass. n. 3655 del 2019, Cass. n. 13383 del 2017, Cass. n.
20540 del 2015), restando estranea alla fattispecie la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente e di illiceità modesta, come nel caso di specie, ove - ferma la sussistenza del 14 fatto contestato - è stata ravvisata, per concedere la tutela reintegratoria di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, una errata interpretazione delle circolari , in ordine alla CP_1 eventuale indebita percezione dell'indennità di integrazione salariale in presenza di altri redditi e ove è stato ritenuto assente l'obbligo informativo, nei confronti del datore di lavoro, sulla base di una errata nozione di attività lavorativa, quando, invece, era necessario operare, in ogni caso, anche in assenza di giusta causa, una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed il comportamento tenuto: accertamento che, in caso negativo, avrebbe dovuto indurre a ravvisare - se del caso - le "altre ipotesi" di cui alla L. n.
300 del 1970, art. 18, comma 5, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, per le quali è prevista la tutela indennitaria forte (Cass. n. 31529 del 2019).
17. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va accolto;
la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà altresì alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità”. Accertato, per tutto quanto precede, l'obbligo del ricorrente di eseguire la comunicazione preventiva di cui all'art. 8, comma 5 D.l. n. 86/88 anteriormente alla data del 16 agosto 2010 di assunzione alle dipendenze delle TU Airlines, comunicazione pacificamente omessa in quanto inviata solo in data 27 agosto 2010, del tutto legittimo è il provvedimento di decadenza dall'intero trattamento di CIGS e TFSA adottato dall'Istituto, con conseguente fondatezza della pretesa di ripetizione delle somme a tale titolo erogate.
Parte ricorrente deduce che il libretto di volo del , attesta da parte Pt_1 della compagnia aerea turca la totale assenza di attività in volo del medesimo, al fine di qualificare il periodo in parola come neutro, tuttavia la deduzione è smentita dalle indagini della Guardia di Finanza versate in atti emerge che nel periodo compreso tra il 16/08/2010 al 23/02/2011, oltre ad aver percepito la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) integrata con il Fondo Trasporto Aereo (FTA) per un ammontare netto di
45.166,32 €, egli aveva svolto attività remunerata all'estero ricevendo emolumenti netti pari a circa Euro 44.307,38 € dalla società TU
Airlines.
Parte ricorrente ha, poi, eccepito il decorso del termine di prescrizione tra il presunto indebito pagamento di integrazione salariale iniziato il 14/10/2008
e la prima diffida dell' , priva di data, firma, protocollo, risalente alla CP_3
Pec del 17/07/2019 (cfr. all. nn.16-17 al ricorso). CP_ Assume sul punto l' che in data 04/05/2016 è stata inviata comunicazione di decadenza dal trattamento di integrazione salariale straordinaria e dalla prestazione integrativa del Fondo Speciale Trasporto
Aereo (compiuta Raccomandata AR protocollo
.7001.21/04/2016.0095715), in data 27/05/2016 sono state inviate due CP_1 comunicazioni relative agli indebiti oggetto di causa CIG e FSTA
(Raccomandata AR protocollo .7001.19/05/2016.0124858 lettera di CP_1 contestazione indebito RI n. 12832642 CIGS;
raccomandata AR protocollo
.7001.19/05/2016.0124868, lettera di contestazione indebito RI n. CP_1
12840936 FSTA) e che le suddette raccomandate AR sono ritornate al mittente per compiuta giacenza e, pertanto, non recando la dicitura
“trasferito” devono ritenersi validamente notificate.
L'assunto non coglie nel sego, e, invero, il ricorrente ha dato prova di aver adempiuto al dovere di collaborazione nel comunicare il proprio mutamento di residenza;
va dato atto, infatti, che la difesa di parte ricorrente ha provato che nei documenti: allegato 11) datato 01/02/2011 e allegato 13) datato 02/1/2011 relativi all' autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti di
CIGS, è indicata la nuova residenza del ricorrente che all'epoca non era più in via Paolo II n. 11 in Roma ove è stata inviata la documentazione CP_ dell' bensì in Piazza XXIV maggio n. 64 del comune di Giove (TR).
Inoltre, nella documentazione prodotta dallo stesso (cfr. all. 5 alla CP_3 memoria di costituzione) “autocertificazione di attività lavorativa all'estero” in data 2 novembre 2011, il ricorrente chiedeva espressamente all' CP_3 previdenziale che eventuali comunicazioni fossero inviate a Roma via
Morin 45.
Deve, pertanto, dichiararsi che l'intervenuta prescrizione delle somme maturate in data antecedente al 17 giugno 2009, essendo stata notificata la CP_ Pec dell' al ricorrente in data 17 giugno 2019.
Risulta parimenti fondata la doglianza del ricorrente inerente l'erronea indicazione delle somme al lordo delle ritenute di legge. Si osserva infatti che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza della S.C. di
Cassazione “Nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.” (sent. n. 1464 del
02/02/2012). Tale principio è sicuramente applicabile anche all' in CP_1 relazione ai trattamenti erogati in favore del lavoratore, tenuto conto dell'identità di ratio. Il fatto poi che ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n.
602/1973, il rimborso possa essere chiesto da parte del sostituto di imposta solo nel caso di “errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento” non vale certo ad inficiare l'opzione ermeneutica, dal momento che, per contro, un'interpretazione senz'altro coerente con l'esigenza sopra richiamata di non gravare il lavoratore di un obbligo restitutorio di somme mai incassate è quella di ritenere possibile il rimborso anche laddove l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento derivi dalla non debenza della retribuzione imponibile. (Cfr.
Cass. nell'ordinanza n. 23093 del 2014 e Ordinanza n. 2135 del 2018). Alla luce quindi del prevalente e maggiormente condivisibile orientamento della
S.C. di Cassazione, deve affermarsi che il diritto dell' alla restituzione CP_1 delle somme dovute è limitato a quanto effettivamente entrato nella disponibilità del ricorrente con l'effettiva percezione.
In definitiva, alla stregua delle svolte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarata la parziale insussistenza dell'indebito comunicato dall' , dovendosi dichiarare il ricorrente CP_1 CP_ tenuto a restituire all' l'importo erogato a titolo di CIGS e FTSA al netto di ogni ritenuta di legge e con interessi legali maturati a decorrere dal 17 giugno 2019. Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, possono essere compensate in ragione della metà, ponendosi la restante parte, liquidata come in dispositivo, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 CP_
nei confronti nella causa iscritta al n. 536/2023 R.G.A.C.:
[...] CP_ 1)dichiara prescritto il diritto dell' alla restituzione delle somme erogate in favore del ricorrente a titolo di CIGS e FTSA anteriormente alla data del CP_ 19.07.2009 e condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute sulla pensione in godimento al ricorrente anteriormente a tale data;
CP_
2) accerta e dichiara la legittimità delle trattenute a titolo di recupero crediti sulla pensione del ricorrente a decorrere dal 17 giugno 2009; CP_
3)accerta e dichiara il diritto dell' alla restituzione delle somme erogate in favore di a titolo di CIGS e FTSA a decorrere dal 17 Parte_1 giugno 2009 al netto di ogni ritenuta di legge, oltre interessi legali maturati a decorrere dal 19 giugno 2019;
4) rigetta nel resto il ricorso;
5) compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione, in CP_1 favore dell'avv. Viviana Bianchini, procuratrice antistataria, di metà delle spese di lite che liquida, per detta frazione, in complessivi €2021,50, a titolo di compensi professionali oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Terni, 1 aprile 2025
Il giudice
Michela Francorsi