Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2868.
(Beneficio di escussione).
Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non puo' invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non e' stato convenuto.
(Beneficio di escussione).
Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non puo' invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non e' stato convenuto.
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- 1. Terzo datore di ipoteca, criticità e soluzioni legate alla scelta di tale forma di garanziaAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 15 luglio 2023 · 26.214857
Giurisprudenza • 104
- 1. Trib. Lecco, sentenza 25/08/2021, n. 474Provvedimento: […] datore di ipoteca non è debitore (e tanto meno debitore solidale) ma mero garante del debito altrui e che l'inoperatività del beneficio della preventiva escussione (art. 2868 cod. civ.), se comporta che il creditore ha facoltà di scegliere se assoggettare all'azione esecutiva il patrimonio del debitore o la garanzia specifica del terzo, non implica anche che, una volta realizzata l'espropriazione cumulativa […] dell'attrice e doc. 4 delle convenute CP_4 , lamentando la violazione dell'art. 2868 c.c.. Si sono costituite, per resistere al ricorso, le eredi di Parte_3 (come da comparsa al doc. 5 delle convenute) e, dopo lo scambio di memorie scritte (doc. 9 dell'attrice), il G.E., con ordinanza 3.7.2020Leggi di più...
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