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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/01/2024, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6448 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado, dagli Avv. Gabriella Lauretta e Alessandro
Lauretta, elettivamente domiciliata presso lo studio di detti difensori in Trecase (NA) alla Via
Vesuvio n. 53
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 procura in calce all'atto di appello notificato nonché di esecuzione di delibera di G. M. n. 278 del
07/11/2019, dall'Avv. Domenico Gagliardi ed elettivamente domiciliato unitamente al suo difensore presso il suo studio in Torre Annunziata (NA) alla via Gino Alfani n. 60
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura autenticata CP_2 in data 04/07/2019 per notar , dall'Avv. Massimo Meo ed elettivamente Parte_2
domiciliata unitamente al suo difensore presso il suo studio in Torre del Greco (NA) alla via Cupa
Ospedale n. 20
APPELLATA
E
1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in CP_3 calce alla comparsa di costituzione e risposta del secondo grado, dall'Avv. Elodia Capaldo ed elettivamente domiciliata unitamente al suo difensore presso il suo studio in Torre Annunziata (NA) alla via Epitaffio n. 11
APPELLATA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_4 autenticata in data 25/09/2018 per notar allegata in atti, dall'Avv. Gennaro Persona_1
Famiglietti ed elettivamente domiciliata unitamente al suo difensore presso il suo studio in Napoli alla via Chiatamone n. 63
APPELLATA
Conclusioni: come da verbale del 24.06.2023
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante, in epigrafe indicata, citava innanzi al
Giudice di Pace il in persona del p.t., e la in Controparte_1 CP_5 CP_2
persona del legale rappresentante p.t. e deduceva che in data 03.07.2015, alle ore 09:30 circa, nel percorrere Vico degli Infanti in per tornare alla propria abitazione, giunta Controparte_1 all'altezza del civico n. 18, scivolava sul manto stradale, reso insidioso della presenza di terreno e piccola ghiaia, lasciata a causa di lavori effettuati dagli operai della società idrica CP_2
alcuni giorni prima.
In seguito alla caduta, veniva condotta presso l'Ospedale Parte_1 Organizzazione_1
di Boscotrecase, ove le veniva diagnosticato “trauma contusivo escoriato ginocchio
[...] destro e caviglia e piede destro”, lesioni che rendevano necessario il ricorso a cure mediche specialistiche, in particolare l'applicazione di ginocchiera armata e cavigliera.
L'appellante deduceva che l'accadimento era da imputarsi alla società idrica atteso che CP_2 in seguito all'esecuzione dei lavori di manutenzione, aveva lasciato la strada ricoperta di detriti, situazione che si era protratta sino al 14.07.2015, data in cui lo stato del manto stradale veniva ripristinato dagli operai della medesima società.
L'evento lesivo veniva altresì attribuito al per non aver garantito gli Controparte_1
standard minimi di sicurezza agli utenti della strada ed ai pedoni.
Tanto premesso, chiedeva di dichiarare la responsabilità dei convenuti, in solido o Parte_1
alternativamente, nella causazione del sinistro, con condanna al risarcimento dei danni sofferti e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
2 Instauratosi il contraddittorio, il convenuto contestava la fondatezza in fatto ed in diritto CP_1 della pretesa attorea e in via gradata, eccepiva l'esclusiva responsabilità della la quale CP_2
aveva effettuato lavori di manutenzione della rete fognaria dal 30/06/2015.
Costituitasi la la società instava per il rigetto della domanda poiché priva di CP_2
fondamento in fatto ed in diritto, attesa la conoscenza dei luoghi da parte della danneggiata;
allegava, inoltre, che i lavori erano stati effettuati per conto della società, dalla ditta e CP_3
chiedeva essere autorizzata alla chiamata in causa della suddetta impresa, in persona del legale rapp.te p.t., al fine di essere manlevato nella denegata ipotesi di soccombenza.
Costituitasi anche la terza chiamata in causa, quest'ultima contestava la domanda attorea e chiedeva la chiamata in garanzia della propria compagnia di assicurazioni, in virtù del Controparte_4
contratto di polizza prodotto agli atti.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale rapp.te p.t., la quale con Controparte_4
comparsa di costituzione a sua volta contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Il Giudice di prime cure con la sentenza gravata, depositata in data 30.09.2019, ritenendo che il comportamento colposo della danneggiata fosse stato idoneo ad interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso, rigettava la domanda poiché infondata e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, denunciando l'erronea Parte_1
interpretazione della nozione di caso fortuito da parte del giudice di primo grado, con il relativo esonero di qualsiasi responsabilità da parte dei convenuti.
L'appellante deduceva che non era possibile riconoscere alcuna responsabilità all'attrice, in considerazione della circostanza che la via, luogo del sinistro, era l'unica percorribile per ritornare alla propria abitazione e che la mera disattenzione della vittima non era idonea ad integrare il caso fortuito, codificato dall'art. 2051 c.c.
Quindi l'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, di dichiararsi la piena ed esclusiva responsabilità della società e della nel CP_3 CP_2 verificarsi dell'incidente dedotto in lite e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella misura di euro 5.034,87, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata, chiedeva di dichiararsi la responsabilità del e Controparte_1
condannarlo al risarcimento dei danni, in qualsiasi caso con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, in appello si costituiva il in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., contestando la fondatezza del gravame ed instando per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite. In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della
[... e/o della con condanna di quest'ultimi al risarcimento dei danni nei CP_6 CP_3 confronti dell'appellante. In ulteriore subordine, in caso di condanna dell'ente al CP_1
risarcimento del danno in favore di instava per la condanna della e/o Parte_1 CP_2 della al rimborso di quanto tenuta a corrispondere all'appellante a titolo di CP_3
risarcimento.
Il inoltre, spiegava appello incidentale, chiedendo la riforma della Controparte_1 sentenza nella parte in cui le spese del giudizio erano state compensate tra le parti, atteso l'integrale rigetto della domanda attorea.
Si costituiva altresì la in persona del legale rapp.te p.t., che contestava con comparsa di CP_2
costituzione e risposta in appello la fondatezza dello stesso, ribadendo le difese già esplicitate in primo grado e chiedendo perciò il suo rigetto;
in via gradata, eccepiva l'autonomia dell'appaltatore, affermando la responsabilità della ditta che aveva eseguito i lavori e chiedeva, così, la CP_3
condanna della predetta ditta a manlevare e comunque a tenere indenne e a rimborsare la società di tutte le somme da corrispondere in caso di eventuale condanna. CP_2
La in persona del legale rappresentante p.t., chiedeva di accertare e dichiarare CP_3
l'inammissibilità dell'appello e ne contestava la fondatezza in fatto e in diritto;
in via subordinata, evidenziava che la società convenuta e la si occupano esclusivamente del CP_2
funzionamento del sistema idrico e non della manutenzione delle strade comunali, onere demandato all'Ente pubblico, con esclusione di qualsiasi responsabilità in capo alle predette società.
Anche la in persona del legale rapp.te p.t., si costituiva in giudizio e chiedeva di Controparte_4 dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza;
in via meramente subordinata, nel caso di accoglimento del gravame chiedeva di contenere la domanda nei limiti del provato, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 27.06.2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale e del termine di giorni venti per le repliche.
Questioni preliminari.
In via preliminare, va rilevata l'ammissibilità dell'appello tempestivamente spiegato entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
L'appello è ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. avendo l'appellante ben indicato in sede di gravame i capi di sentenza oggetto di censura e gli specifici motivi di appello.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né ancora dipende
4 dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
Merito.
L'appello non è fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea rilevando che “nel caso di specie, la teste escussa ( ), oltre a confermare la data, l'ora ed il luogo dell'evento, ha dichiarato Testimone_1
“sono la nuora di visto mia suocera cadere a terra… mi sono avvicinata e la Controparte_7 strada era piena di brecciolino…”. Orbene tali elementi, accompagnati dalla circostanza dell'ora in cui è avvenuto il sinistro (9,30 – indicazione questa, dedotta nell'atto introduttivo), e che la strada era pervasa dalle indicate breccioline chiaramente visibili (cfr. foto prodotte), evidenziano che l'attrice non ha avuto quella diligenza ed avvedutezza che i pedoni devono sempre avere nel loro transito. (…) In altri termini, si è verificato un'ipotesi di caso fortuito rappresentato – nel caso di specie- con effetto liberatorio totale- dal fatto della danneggiata, che ha avuto un'efficacia causale idonea ad interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (…), considerato che l'attrice aveva la possibilità di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo, e che ha inciso sulla concreta configurabilità di un nesso eziologico tra la cosa e il danno, ponendo correlativamente in risalto il rilievo causale attribuibile al comportamento colposo della danneggiata, che avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo (…) verificandosi, quindi quell'interruzione del nesso causale tra la cosa e
l'evento dannoso, dovuto al mero comportamento colposo del danneggiato, ascrivibile al mancato uso dell'ordinaria diligenza. (…) Per tali motivi, la domanda va rigettata.”
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha invocato, nell'assunto, impropriamente, la nozione di “caso fortuito” quale elemento di interruzione del nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso, non riconoscendo alcun profilo di responsabilità in capo ai convenuti, i quali, a eseguito dell'esecuzione dei lavori di manutenzione delle condotte idriche, non ripulivano né mettevano in sicurezza i tratti di strada interessati dalle suddette opere.
5 Evidenziava altresì che non vi era stato da parte di un utilizzo del bene demaniale Parte_1
imprudente, imprevedibile ed abnorme tale da risultare idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la res e il danno patito dall'appellante.
L'effettivo verificarsi del fatto storico allegato dall'attrice e la natura comunale della via, ove avveniva la caduta, possono dirsi positivamente accertati dalla sentenza gravata e di fatto incontestati tra le parti.
Infatti, l'evento dannoso, così come descritto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha trovato immediato riscontro nella prova testimoniale resa dal teste di parte attrice, nonché nella documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado;
in particolare, dal rapporto n.
DI87017135, attestante l'esecuzione dell'intervento manutentivo da parte della il CP_3
giorno 30.06.2015 ed interessante il tratto di strada, luogo del sinistro di cui è causa, nonché dai rilievi fotografici prodotti dall'attrice (relativi allo stato del manto stradale) e dalla CP_2
(raffiguranti i lavori di scavo eseguiti in Vico degli Infanti n. 18 in . Controparte_1
Costituisce invece oggetto di lite la sussistenza o meno del caso fortuito atto a neutralizzare l'operatività della presunzione di responsabilità del custode, codificata dall'articolo 2051 c.c.; dunque, nel caso di specie, occorre verificare se vi sia stato un comportamento incauto della danneggiata che, interrompendo il nesso di causalità, sia stato idoneo a determinare da solo l'evento dannoso.
Giova all'uopo rammentare che l'art. 2051 c.c. dispone testualmente: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La norma presuppone la sussistenza di una relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, caratterizzata dal potere di escludere terzi dall'ingerenza sulla cosa medesima nel momento in cui si è prodotto il danno;
custode della cosa è, poi, chi ha l'effettivo potere materiale su di essa e, quindi, non solo il proprietario della res, ma anche il semplice possessore o il detentore, nell'interesse proprio o altrui, nonché colui che esercita abusivamente il possesso o la detenzione.
Conseguentemente, è la semplice relazione di fatto tra il soggetto e la cosa, che legittima una pronuncia di responsabilità, fondandola sul potere di governo della cosa, salvo però il caso fortuito.
Appare opportuno dare conto che la nozione di “caso fortuito” è stata vagliato a fondo dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalle sentenze Cass. 01/02/2018, nn. 2478, 2480, 2482.
Nelle suddette pronunce, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “a) in primo luogo, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale (imprevedibilità quindi intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento); b) il caso fortuito può essere integrato
6 dalla stessa condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera “occasione” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
c) il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare;
tuttavia, l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, di tal modo che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, l'indagine eziologica sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela;
d) quando manchi
l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito” (cfr. Cass. sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 giugno – 31 agosto 2020, n.
18100).
Ciò premesso, occorre inoltre richiamare le regole dettate in materia di fruizione delle strade, secondo cui l'utente va esente da responsabilità esclusivamente se provi che la sua condotta sia immune da qualsiasi addebito, sia specifico (ovvero sia stata tenuta nel rispetto di leggi, regolamenti, ordini o discipline) che con riferimento alla colpa generica (nei casi di negligenza, imprudenza e imperizia).
Ebbene, se il comportamento del danneggiato sia stato da solo sufficiente a determinare l'evento e si ponga come causa unica ed esclusiva dello stesso, vi sarà l'interruzione del nesso di causalità, così da rendere giuridicamente irrilevante il comportamento del custode (cfr. Cass. n. 9546/2010).
La diligenza del comportamento dell'utente della strada demaniale va valutata in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene comunale, considerando anche le specifiche condizioni di luogo e di tempo.
Il giudice di prime cure ha correttamente applicato i principi fin qui evidenziati, dal momento che la condotta della danneggiata, connotata da disattenzione nel percorrere il tratto di strada comunale, è stata di per sé idonea da sola a provocare il sinistro di cui è causa.
Dall'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, così come già affermato, risulta dimostrata la circostanza che la pubblica via Vico degli Infanti fosse ricoperta da ghiaia e da brecciolino, residui
7 lasciati in seguito ai lavori di manutenzione della rete fognaria, effettuati in data 30.06.2015 e che la caduta di fosse stata provocata dalla presenza di tali scorie. Parte_1
Ciò nonostante, occorre porre l'attenzione sulla circostanza che l'evento si verificava in condizioni di piena luce (ore 09.30 del mese di luglio) in una via ben conosciuta dalla danneggiata poiché posta in prossimità della sua abitazione e che quest'ultima fosse ben a conoscenza della presenza dell'insidia.
Perciò può agevolmente affermarsi che una condotta maggiormente attenta e diligente da parte dell'attrice (la quale avrebbe potuto procedere moderando l'andatura e percorrere la via con maggiore cautela) avrebbe del tutto evitato la caduta al suolo.
In conclusione, appare dirimente la considerazione che il caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno,
è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva, come nella fattispecie attesa la perfetta visibilità della condizioni della strada, l'ora diurna, la natura del pericolo, percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr Cassazione civile sez. III,
06/09/2023, n.26013, nella specie è stata confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'Ente custode per i danni occorsi ad una donna che era inciampata in un residuo di cemento a ridosso di cassonetti dell'immondizia, atteso che la perfetta visibilità del residuo di cemento, la piena luminosità dell'ora diurna e la natura della struttura portavano a ritenere che una maggiore accortezza, scevra da disattenzione, avrebbe agevolmente consentito alla vittima di evitare l'evidente ostacolo; cfr Cass. Sez.III Ordinanza n. 14228 del23/05/2023. “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data
l'ampiezza del sedime).
Ne consegue che il giudice di pace correttamente ha ritenuto che il comportamento della danneggiata avesse inverato una delle ipotesi di caso fortuito, tale da interrompere il nesso causale tra cosa ed evento ed escludere la responsabilità dei convenuti.
Ogni altra questione resta assorbita.
L'appello proposto va dunque rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
8 Occorre ora soffermarsi sull'impugnazione incidentale spiegata dal Controparte_1
in persona del p.t.
[...] CP_5
Con l'unico motivo di gravame in sede incidentale, l'ente comunale censurava la statuizione del giudice di pace relativa alla compensazione delle spese tra le parti, in considerazione della presenza della insidia, sia pur visibile, e dall'ampiezza del tratto interessato;
motivazione, censurata, in quanto inidonea a giustificare la compensazione delle spese, in presenza di una totale soccombenza.
Il motivo di gravame è infondato e va rigettato per i motivi di seguito indicati.
Il secondo comma dell'articolo 92 c.p.c., così come riformulato dall'art. 13 del d.l. 12 settembre
2014, n. 132, modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, sancisce che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.”
Secondo la lettera della norma, la possibilità di disporre la compensazione delle spese non è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice (così come avveniva sotto la vigenza della norma ante riforma) ma alla verifica dei due presupposti tassativamente individuati dal legislatore, ovvero,
“l'assoluta novità della questione trattata” nonché il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Tuttavia, occorre evidenziare che l'articolo è stato successivamente interessato da una pronuncia della Corte Costituzionale, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
I giudici Costituzionali con la pronuncia n. 77 del 2018 hanno evidenziato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti”.
9 Orbene, la locuzione “gravi ed eccezionali ragioni” è stata generalmente ricondotta nel genus delle norme elastiche, ovvero quelle clausole generali previste dal legislatore per adeguare le leggi ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, le quali non possono essere determinate aprioristicamente.
Aderendo alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, le “gravi ed eccezionali ragioni” devono essere indicate esplicitamente nella motivazione e devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Nel caso oggetto di controversia, la giustificazione offerta dal giudice di pace, seppur sintetica, risponde a detti requisiti;
difatti, la compensazione viene motivata in considerazione della vericidità del fatto storico e delle condizioni di dissesto della strada, considerazione alla quale ad integrazione va aggiunto il rilievo dell'evoluzione giurisprudenziale innanzi riportata sulla nozione di caso fortuito.
In ragione della reciproca soccombenza, si ritiene di compensare le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante principale ed incidentale.
Nei confronti degli altri convenuti, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento fino ad euro 5.200,00, valori minimi in ragione della semplicità della controversia, e considerata l'assenza di istruttoria in fase di appello).
Risultando gli appellanti principale ed incidentale soccombenti, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) rigetta l'appello principale e quello incidentale del e per Controparte_1
l'effetto conferma la gravata sentenza;
10 b) compensa le spese di lite del secondo grado di giudizio tra e il Parte_1 [...]
Controparte_1
c) condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di secondo grado in Parte_1
favore di in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 852,00 per CP_2
compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute d) condanna al pagamento del di lite del giudizio di secondo grado in favore Parte_1
di in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 852,00 per CP_3
compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute;
e) condanna al pagamento del di lite del giudizio di secondo grado in favore Parte_1
di in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro Controparte_4
852,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre i.v.a.
e c.p.a., se dovute;
Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002.
Torre Annunziata, lì 08.01.2024
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6448 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado, dagli Avv. Gabriella Lauretta e Alessandro
Lauretta, elettivamente domiciliata presso lo studio di detti difensori in Trecase (NA) alla Via
Vesuvio n. 53
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 procura in calce all'atto di appello notificato nonché di esecuzione di delibera di G. M. n. 278 del
07/11/2019, dall'Avv. Domenico Gagliardi ed elettivamente domiciliato unitamente al suo difensore presso il suo studio in Torre Annunziata (NA) alla via Gino Alfani n. 60
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura autenticata CP_2 in data 04/07/2019 per notar , dall'Avv. Massimo Meo ed elettivamente Parte_2
domiciliata unitamente al suo difensore presso il suo studio in Torre del Greco (NA) alla via Cupa
Ospedale n. 20
APPELLATA
E
1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in CP_3 calce alla comparsa di costituzione e risposta del secondo grado, dall'Avv. Elodia Capaldo ed elettivamente domiciliata unitamente al suo difensore presso il suo studio in Torre Annunziata (NA) alla via Epitaffio n. 11
APPELLATA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_4 autenticata in data 25/09/2018 per notar allegata in atti, dall'Avv. Gennaro Persona_1
Famiglietti ed elettivamente domiciliata unitamente al suo difensore presso il suo studio in Napoli alla via Chiatamone n. 63
APPELLATA
Conclusioni: come da verbale del 24.06.2023
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante, in epigrafe indicata, citava innanzi al
Giudice di Pace il in persona del p.t., e la in Controparte_1 CP_5 CP_2
persona del legale rappresentante p.t. e deduceva che in data 03.07.2015, alle ore 09:30 circa, nel percorrere Vico degli Infanti in per tornare alla propria abitazione, giunta Controparte_1 all'altezza del civico n. 18, scivolava sul manto stradale, reso insidioso della presenza di terreno e piccola ghiaia, lasciata a causa di lavori effettuati dagli operai della società idrica CP_2
alcuni giorni prima.
In seguito alla caduta, veniva condotta presso l'Ospedale Parte_1 Organizzazione_1
di Boscotrecase, ove le veniva diagnosticato “trauma contusivo escoriato ginocchio
[...] destro e caviglia e piede destro”, lesioni che rendevano necessario il ricorso a cure mediche specialistiche, in particolare l'applicazione di ginocchiera armata e cavigliera.
L'appellante deduceva che l'accadimento era da imputarsi alla società idrica atteso che CP_2 in seguito all'esecuzione dei lavori di manutenzione, aveva lasciato la strada ricoperta di detriti, situazione che si era protratta sino al 14.07.2015, data in cui lo stato del manto stradale veniva ripristinato dagli operai della medesima società.
L'evento lesivo veniva altresì attribuito al per non aver garantito gli Controparte_1
standard minimi di sicurezza agli utenti della strada ed ai pedoni.
Tanto premesso, chiedeva di dichiarare la responsabilità dei convenuti, in solido o Parte_1
alternativamente, nella causazione del sinistro, con condanna al risarcimento dei danni sofferti e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
2 Instauratosi il contraddittorio, il convenuto contestava la fondatezza in fatto ed in diritto CP_1 della pretesa attorea e in via gradata, eccepiva l'esclusiva responsabilità della la quale CP_2
aveva effettuato lavori di manutenzione della rete fognaria dal 30/06/2015.
Costituitasi la la società instava per il rigetto della domanda poiché priva di CP_2
fondamento in fatto ed in diritto, attesa la conoscenza dei luoghi da parte della danneggiata;
allegava, inoltre, che i lavori erano stati effettuati per conto della società, dalla ditta e CP_3
chiedeva essere autorizzata alla chiamata in causa della suddetta impresa, in persona del legale rapp.te p.t., al fine di essere manlevato nella denegata ipotesi di soccombenza.
Costituitasi anche la terza chiamata in causa, quest'ultima contestava la domanda attorea e chiedeva la chiamata in garanzia della propria compagnia di assicurazioni, in virtù del Controparte_4
contratto di polizza prodotto agli atti.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale rapp.te p.t., la quale con Controparte_4
comparsa di costituzione a sua volta contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Il Giudice di prime cure con la sentenza gravata, depositata in data 30.09.2019, ritenendo che il comportamento colposo della danneggiata fosse stato idoneo ad interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso, rigettava la domanda poiché infondata e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, denunciando l'erronea Parte_1
interpretazione della nozione di caso fortuito da parte del giudice di primo grado, con il relativo esonero di qualsiasi responsabilità da parte dei convenuti.
L'appellante deduceva che non era possibile riconoscere alcuna responsabilità all'attrice, in considerazione della circostanza che la via, luogo del sinistro, era l'unica percorribile per ritornare alla propria abitazione e che la mera disattenzione della vittima non era idonea ad integrare il caso fortuito, codificato dall'art. 2051 c.c.
Quindi l'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, di dichiararsi la piena ed esclusiva responsabilità della società e della nel CP_3 CP_2 verificarsi dell'incidente dedotto in lite e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella misura di euro 5.034,87, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata, chiedeva di dichiararsi la responsabilità del e Controparte_1
condannarlo al risarcimento dei danni, in qualsiasi caso con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, in appello si costituiva il in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., contestando la fondatezza del gravame ed instando per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite. In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della
[... e/o della con condanna di quest'ultimi al risarcimento dei danni nei CP_6 CP_3 confronti dell'appellante. In ulteriore subordine, in caso di condanna dell'ente al CP_1
risarcimento del danno in favore di instava per la condanna della e/o Parte_1 CP_2 della al rimborso di quanto tenuta a corrispondere all'appellante a titolo di CP_3
risarcimento.
Il inoltre, spiegava appello incidentale, chiedendo la riforma della Controparte_1 sentenza nella parte in cui le spese del giudizio erano state compensate tra le parti, atteso l'integrale rigetto della domanda attorea.
Si costituiva altresì la in persona del legale rapp.te p.t., che contestava con comparsa di CP_2
costituzione e risposta in appello la fondatezza dello stesso, ribadendo le difese già esplicitate in primo grado e chiedendo perciò il suo rigetto;
in via gradata, eccepiva l'autonomia dell'appaltatore, affermando la responsabilità della ditta che aveva eseguito i lavori e chiedeva, così, la CP_3
condanna della predetta ditta a manlevare e comunque a tenere indenne e a rimborsare la società di tutte le somme da corrispondere in caso di eventuale condanna. CP_2
La in persona del legale rappresentante p.t., chiedeva di accertare e dichiarare CP_3
l'inammissibilità dell'appello e ne contestava la fondatezza in fatto e in diritto;
in via subordinata, evidenziava che la società convenuta e la si occupano esclusivamente del CP_2
funzionamento del sistema idrico e non della manutenzione delle strade comunali, onere demandato all'Ente pubblico, con esclusione di qualsiasi responsabilità in capo alle predette società.
Anche la in persona del legale rapp.te p.t., si costituiva in giudizio e chiedeva di Controparte_4 dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza;
in via meramente subordinata, nel caso di accoglimento del gravame chiedeva di contenere la domanda nei limiti del provato, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 27.06.2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale e del termine di giorni venti per le repliche.
Questioni preliminari.
In via preliminare, va rilevata l'ammissibilità dell'appello tempestivamente spiegato entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
L'appello è ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. avendo l'appellante ben indicato in sede di gravame i capi di sentenza oggetto di censura e gli specifici motivi di appello.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né ancora dipende
4 dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
Merito.
L'appello non è fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea rilevando che “nel caso di specie, la teste escussa ( ), oltre a confermare la data, l'ora ed il luogo dell'evento, ha dichiarato Testimone_1
“sono la nuora di visto mia suocera cadere a terra… mi sono avvicinata e la Controparte_7 strada era piena di brecciolino…”. Orbene tali elementi, accompagnati dalla circostanza dell'ora in cui è avvenuto il sinistro (9,30 – indicazione questa, dedotta nell'atto introduttivo), e che la strada era pervasa dalle indicate breccioline chiaramente visibili (cfr. foto prodotte), evidenziano che l'attrice non ha avuto quella diligenza ed avvedutezza che i pedoni devono sempre avere nel loro transito. (…) In altri termini, si è verificato un'ipotesi di caso fortuito rappresentato – nel caso di specie- con effetto liberatorio totale- dal fatto della danneggiata, che ha avuto un'efficacia causale idonea ad interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (…), considerato che l'attrice aveva la possibilità di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo, e che ha inciso sulla concreta configurabilità di un nesso eziologico tra la cosa e il danno, ponendo correlativamente in risalto il rilievo causale attribuibile al comportamento colposo della danneggiata, che avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo (…) verificandosi, quindi quell'interruzione del nesso causale tra la cosa e
l'evento dannoso, dovuto al mero comportamento colposo del danneggiato, ascrivibile al mancato uso dell'ordinaria diligenza. (…) Per tali motivi, la domanda va rigettata.”
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha invocato, nell'assunto, impropriamente, la nozione di “caso fortuito” quale elemento di interruzione del nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso, non riconoscendo alcun profilo di responsabilità in capo ai convenuti, i quali, a eseguito dell'esecuzione dei lavori di manutenzione delle condotte idriche, non ripulivano né mettevano in sicurezza i tratti di strada interessati dalle suddette opere.
5 Evidenziava altresì che non vi era stato da parte di un utilizzo del bene demaniale Parte_1
imprudente, imprevedibile ed abnorme tale da risultare idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la res e il danno patito dall'appellante.
L'effettivo verificarsi del fatto storico allegato dall'attrice e la natura comunale della via, ove avveniva la caduta, possono dirsi positivamente accertati dalla sentenza gravata e di fatto incontestati tra le parti.
Infatti, l'evento dannoso, così come descritto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha trovato immediato riscontro nella prova testimoniale resa dal teste di parte attrice, nonché nella documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado;
in particolare, dal rapporto n.
DI87017135, attestante l'esecuzione dell'intervento manutentivo da parte della il CP_3
giorno 30.06.2015 ed interessante il tratto di strada, luogo del sinistro di cui è causa, nonché dai rilievi fotografici prodotti dall'attrice (relativi allo stato del manto stradale) e dalla CP_2
(raffiguranti i lavori di scavo eseguiti in Vico degli Infanti n. 18 in . Controparte_1
Costituisce invece oggetto di lite la sussistenza o meno del caso fortuito atto a neutralizzare l'operatività della presunzione di responsabilità del custode, codificata dall'articolo 2051 c.c.; dunque, nel caso di specie, occorre verificare se vi sia stato un comportamento incauto della danneggiata che, interrompendo il nesso di causalità, sia stato idoneo a determinare da solo l'evento dannoso.
Giova all'uopo rammentare che l'art. 2051 c.c. dispone testualmente: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La norma presuppone la sussistenza di una relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, caratterizzata dal potere di escludere terzi dall'ingerenza sulla cosa medesima nel momento in cui si è prodotto il danno;
custode della cosa è, poi, chi ha l'effettivo potere materiale su di essa e, quindi, non solo il proprietario della res, ma anche il semplice possessore o il detentore, nell'interesse proprio o altrui, nonché colui che esercita abusivamente il possesso o la detenzione.
Conseguentemente, è la semplice relazione di fatto tra il soggetto e la cosa, che legittima una pronuncia di responsabilità, fondandola sul potere di governo della cosa, salvo però il caso fortuito.
Appare opportuno dare conto che la nozione di “caso fortuito” è stata vagliato a fondo dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalle sentenze Cass. 01/02/2018, nn. 2478, 2480, 2482.
Nelle suddette pronunce, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “a) in primo luogo, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale (imprevedibilità quindi intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento); b) il caso fortuito può essere integrato
6 dalla stessa condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera “occasione” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
c) il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare;
tuttavia, l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, di tal modo che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, l'indagine eziologica sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela;
d) quando manchi
l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito” (cfr. Cass. sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 giugno – 31 agosto 2020, n.
18100).
Ciò premesso, occorre inoltre richiamare le regole dettate in materia di fruizione delle strade, secondo cui l'utente va esente da responsabilità esclusivamente se provi che la sua condotta sia immune da qualsiasi addebito, sia specifico (ovvero sia stata tenuta nel rispetto di leggi, regolamenti, ordini o discipline) che con riferimento alla colpa generica (nei casi di negligenza, imprudenza e imperizia).
Ebbene, se il comportamento del danneggiato sia stato da solo sufficiente a determinare l'evento e si ponga come causa unica ed esclusiva dello stesso, vi sarà l'interruzione del nesso di causalità, così da rendere giuridicamente irrilevante il comportamento del custode (cfr. Cass. n. 9546/2010).
La diligenza del comportamento dell'utente della strada demaniale va valutata in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene comunale, considerando anche le specifiche condizioni di luogo e di tempo.
Il giudice di prime cure ha correttamente applicato i principi fin qui evidenziati, dal momento che la condotta della danneggiata, connotata da disattenzione nel percorrere il tratto di strada comunale, è stata di per sé idonea da sola a provocare il sinistro di cui è causa.
Dall'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, così come già affermato, risulta dimostrata la circostanza che la pubblica via Vico degli Infanti fosse ricoperta da ghiaia e da brecciolino, residui
7 lasciati in seguito ai lavori di manutenzione della rete fognaria, effettuati in data 30.06.2015 e che la caduta di fosse stata provocata dalla presenza di tali scorie. Parte_1
Ciò nonostante, occorre porre l'attenzione sulla circostanza che l'evento si verificava in condizioni di piena luce (ore 09.30 del mese di luglio) in una via ben conosciuta dalla danneggiata poiché posta in prossimità della sua abitazione e che quest'ultima fosse ben a conoscenza della presenza dell'insidia.
Perciò può agevolmente affermarsi che una condotta maggiormente attenta e diligente da parte dell'attrice (la quale avrebbe potuto procedere moderando l'andatura e percorrere la via con maggiore cautela) avrebbe del tutto evitato la caduta al suolo.
In conclusione, appare dirimente la considerazione che il caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno,
è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva, come nella fattispecie attesa la perfetta visibilità della condizioni della strada, l'ora diurna, la natura del pericolo, percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr Cassazione civile sez. III,
06/09/2023, n.26013, nella specie è stata confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'Ente custode per i danni occorsi ad una donna che era inciampata in un residuo di cemento a ridosso di cassonetti dell'immondizia, atteso che la perfetta visibilità del residuo di cemento, la piena luminosità dell'ora diurna e la natura della struttura portavano a ritenere che una maggiore accortezza, scevra da disattenzione, avrebbe agevolmente consentito alla vittima di evitare l'evidente ostacolo; cfr Cass. Sez.III Ordinanza n. 14228 del23/05/2023. “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data
l'ampiezza del sedime).
Ne consegue che il giudice di pace correttamente ha ritenuto che il comportamento della danneggiata avesse inverato una delle ipotesi di caso fortuito, tale da interrompere il nesso causale tra cosa ed evento ed escludere la responsabilità dei convenuti.
Ogni altra questione resta assorbita.
L'appello proposto va dunque rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
8 Occorre ora soffermarsi sull'impugnazione incidentale spiegata dal Controparte_1
in persona del p.t.
[...] CP_5
Con l'unico motivo di gravame in sede incidentale, l'ente comunale censurava la statuizione del giudice di pace relativa alla compensazione delle spese tra le parti, in considerazione della presenza della insidia, sia pur visibile, e dall'ampiezza del tratto interessato;
motivazione, censurata, in quanto inidonea a giustificare la compensazione delle spese, in presenza di una totale soccombenza.
Il motivo di gravame è infondato e va rigettato per i motivi di seguito indicati.
Il secondo comma dell'articolo 92 c.p.c., così come riformulato dall'art. 13 del d.l. 12 settembre
2014, n. 132, modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, sancisce che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.”
Secondo la lettera della norma, la possibilità di disporre la compensazione delle spese non è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice (così come avveniva sotto la vigenza della norma ante riforma) ma alla verifica dei due presupposti tassativamente individuati dal legislatore, ovvero,
“l'assoluta novità della questione trattata” nonché il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Tuttavia, occorre evidenziare che l'articolo è stato successivamente interessato da una pronuncia della Corte Costituzionale, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
I giudici Costituzionali con la pronuncia n. 77 del 2018 hanno evidenziato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti”.
9 Orbene, la locuzione “gravi ed eccezionali ragioni” è stata generalmente ricondotta nel genus delle norme elastiche, ovvero quelle clausole generali previste dal legislatore per adeguare le leggi ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, le quali non possono essere determinate aprioristicamente.
Aderendo alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, le “gravi ed eccezionali ragioni” devono essere indicate esplicitamente nella motivazione e devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Nel caso oggetto di controversia, la giustificazione offerta dal giudice di pace, seppur sintetica, risponde a detti requisiti;
difatti, la compensazione viene motivata in considerazione della vericidità del fatto storico e delle condizioni di dissesto della strada, considerazione alla quale ad integrazione va aggiunto il rilievo dell'evoluzione giurisprudenziale innanzi riportata sulla nozione di caso fortuito.
In ragione della reciproca soccombenza, si ritiene di compensare le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante principale ed incidentale.
Nei confronti degli altri convenuti, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento fino ad euro 5.200,00, valori minimi in ragione della semplicità della controversia, e considerata l'assenza di istruttoria in fase di appello).
Risultando gli appellanti principale ed incidentale soccombenti, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) rigetta l'appello principale e quello incidentale del e per Controparte_1
l'effetto conferma la gravata sentenza;
10 b) compensa le spese di lite del secondo grado di giudizio tra e il Parte_1 [...]
Controparte_1
c) condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di secondo grado in Parte_1
favore di in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 852,00 per CP_2
compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute d) condanna al pagamento del di lite del giudizio di secondo grado in favore Parte_1
di in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 852,00 per CP_3
compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute;
e) condanna al pagamento del di lite del giudizio di secondo grado in favore Parte_1
di in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro Controparte_4
852,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre i.v.a.
e c.p.a., se dovute;
Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002.
Torre Annunziata, lì 08.01.2024
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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