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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/11/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 98/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Anna Bora Presidente dott. Paola Mureddu Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 98 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Moira Vallati per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Mauro Cimino per procura in calce al ricorso in primo grado
- Appellata–
pagina 1 di 7 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6 pubblicata in data 09.01.2024 dal
Tribunale di Fermo
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il presente appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare e/o dichiarare la nullità della sentenza n. 6/2024 emessa dal Tribunale di Fermo in data 05.01.2024 e pubblicata il 09.01.2024, nell'ambito del giudizio RG n. 1495/2020, disponendo la conseguente restituzione delle somme eventualmente corrisposte/versate a
in esecuzione della impugnata sentenza, nelle more del Controparte_1
i appello. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi di lite.”
FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Fermo ai sensi degli artt. 702 bis e Controparte_1 ss. c.p.c. al fine di ottenere che la propria sorella cessi le immissioni di Pt_1 odori e rumori derivanti dalla colonia di felini che ospita nei propri terreni, contigui all'abitazione della ricorrente, e che risarcisca il danno in tal modo provocato;
ha chiesto altresì che venga accertato il proprio diritto di passaggio pagina 2 di 7 anche con mezzi meccanici sulla proprietà della sorella al fine di accedere alla propria cantina.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, non ha contestato di Parte_1 offrire cibo ai gatti che transitano sul proprio giardino, avendo anche segnalato la colonia felina al comune di Montegiorgio, ma ha negato che si siano mai determinate immissioni intollerabili;
ha poi eccepito la nullità per genericità della domanda di accertamento proposta dalla ricorrente, contestando in ogni caso che la controparte sia titolare di una servitù di passaggio pedonale o carrabile sulla corte della resistente.
All'esito della conversione del rito e dell'assunzione delle prove orali richieste dalle parti, con sentenza in data 05.01.2024 il Tribunale di Fermo ha accolto entrambe le domande, condannando a cessare le immissioni e a versare Parte_1 in favore della sorella la somma pari ad euro 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni;
ha altresì dichiarato che ha diritto di accedere alla Controparte_1 propria cantina transitando sulla proprietà della resistente anche con mezzi meccanici ed ha condannato quest'ultima alla refusione delle spese di lite.
Il primo giudice ha ritenuto che le prove orali escusse abbiano comprovato la presenza di odori, escrementi e miagolii in giardino;
ha altresì ritenuto comprovato il risalente passaggio anche con mezzi meccanici attraverso la proprietà della resistente al fine di accedere alla cantina della ricorrente.
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando che il Parte_1 primo giudice avrebbe erroneamente valutato gli elementi emersi dall'istruttoria.
Costituendosi nel presente grado, ha contestato la fondatezza Controparte_1 del gravame ed ha chiesto la conferma della pronuncia di primo grado.
All'esito dell'ordinanza con cui in data 27.03.2024 è stata sospesa la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado nel capo in cui ha ordinato la cessazione delle immissioni, la presente causa è stata trattenuta in decisione in data
13.11.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
pagina 3 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i motivi indicati come A1 e B1, che risulta opportuno trattare congiuntamente, censura la sentenza nel capo in cui il Parte_1 primo giudice ha ritenuto che i gatti presenti nel giardino dell'odierna appellante determinino immissioni di odori e suoni superiori alla soglia della normale tollerabilità e l'ha pertanto condannata a far cessare tali immissioni ed a risarcire il danno provocato alla sorella, liquidato in via equitativa nell'importo pari ad euro 2.000,00; contesta invece che Parte_1
l'istruttoria abbia comprovato quanto dedotto dalla ricorrente e ribadisce di curare in modo adeguato l'igiene del proprio giardino;
esclude in ogni caso che i gatti possano essere allontanati dal loro habitat naturale, tenuto conto della tutela offerta dall'art. 2 della L. 281/1991.
Tali censure debbono essere accolte.
E' stato a riguardo chiarito che, “in tema di immissioni rumorose” o di odori,
“la valutazione diretta a stabilire se esse siano comprese o meno nei limiti della soglia consentita dall'art. 844 c.c. - che detta delle limitazioni legali della proprietà in ragione di rapporti di vicinato - è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e deve riferirsi, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, anche sulla base di nozioni di comune esperienza” (leggasi da ultimo Cass. Sez. II, sentenza n. 19767 del 17.07.2025).
Nel caso di specie, si discute di una colonia felina ai sensi dell'art. 2 della L.
281/1991, ovvero di gatti che vivono in libertà nelle aree vicine al compendio immobiliare di proprietà delle parti, che ricevono nutrimento e cure da e che per tale motivo si recano nel giardino di Parte_1 proprietà della medesima parte, transitando anche in talune aree comuni.
Secondo quanto dedotto dall'appellante e non contestato dalla controparte, al momento della segnalazione al comune di Montegiorgio in data
01.03.2019 la colonia era costituita da diciannove gatti (cfr. allegato n. 2 pagina 4 di 7 alla comparsa di costituzione in primo grado); il numero dei felini sarebbe poi diminuito a seguito degli interventi di sterilizzazione attuati dal servizio pubblico veterinario ai sensi dell'art. 2 comma 8 della normativa sopra richiamata.
In tale contesto, può presumersi che il transito dei gatti determini miagolii e soprattutto cattivi odori legati alla presenza degli animali;
le prove orali escusse non hanno tuttavia comprovato che tali immissioni abbiano superato la soglia della normale tollerabilità, soprattutto qualora si tenga presente che l'odierna appellata vive in un appartamento posto al primo piano (come risulta dal contratto di compravendita prodotto quale allegato n. 5 al ricorso introduttivo).
E' del resto indicativo il fatto che non sia stata proposta analoga domanda dai proprietari delle altre porzioni immobiliari e che non vi sia stato alcun rilievo neppure da parte del servizio veterinario, tenuto a monitorare le condizioni igieniche dei luoghi oggetto di causa.
Tali conclusioni valgono a maggior ragione per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni, che può essere accolta solo ove venga offerta una concreta prova non soltanto del superamento della soglia della normale tollerabilità, ma anche del pregiudizio effettivamente sofferto dalla parte attrice (leggasi da ultimo Cass. Sez. III, ordinanza n. 2203 del 22.01.2024).
In riforma della sentenza gravata, pertanto, dev'essere rigettata qualsiasi domanda proposta a riguardo da Controparte_1
2. Con i motivi indicati come A2 e B2, poi, censura la Parte_1 sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto comprovato che
[...] sia titolare della servitù di passaggio anche con mezzi meccanici CP_1 sulla proprietà della sorella al fine di accedere alla propria cantina;
l'appellante contesta che l'istruttoria abbia confermato la sussistenza di tale diritto, che non emergerebbe in alcun modo dal titolo né dallo stato dei luoghi;
evidenzia altresì che, dopo la divisione del compendio intervenuta nel 2008, ciascun fratello avrebbe un accesso diretto alla porzione immobiliare di cui è divenuto proprietario esclusivo.
pagina 5 di 7 L'appello dev'essere accolto anche sotto tale profilo.
“L'attore che agisce in confessoria servitutis”, infatti, “ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni” (leggasi ad esempio
Cass. Sez. II, sentenza n. 18890 del 08.09.2014).
Nel caso di specie, la dedotta servitù non è desumibile dal titolo, ovvero dal contratto con cui in data 16.12.2008 le odierne parti ed i propri fratelli si sono reciprocamente venduti le quote di comproprietà dei beni immobili caduti in successione dopo la morte dei genitori, essendo rinvenibile nell'atto solo un generico riferimento “all'attuale stato di fatto in cui si trova” ciascun bene (cfr. allegato 5 al ricorso introduttivo del primo grado).
Dalla lettura del contratto non risulta neppure individuabile la cantina a favore della quale dovrebbe essere accertata la dedotta servitù, tenuto conto che l'odierna appellata risulta aver acquistato solo l'appartamento al piano primo, due piccoli manufatti esterni ed un terreno;
né è stato chiarito se il preteso fondo dominante debba essere eventualmente individuato nel
“locale cantina posto al piano primo sottostrada” di cui, all'esito delle reciproche compravendite, entrambe le parti hanno acquistato la proprietà in parti uguali e pro indiviso.
Maggiori elementi valutabili eventualmente ai sensi dell'art. 1062 c.c. non possono trarsi dalla documentazione catastale e fotografica prodotta dalle parti, né dalle prove orali escusse in merito allo stato di fatto dei luoghi prima e dopo la divisione tra i fratelli.
In accoglimento del gravame, in conclusione, la sentenza di primo grado dev'essere riformata anche sotto tale profilo, con il conseguente rigetto della domanda di accertamento della servitù proposta da Controparte_1
3. Tenuto conto della peculiarità della situazione e della controvertibilità di talune tra le questioni esaminate, sussistono da ultimo i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 6 pubblicata in data 09.01.2024 dal Tribunale di Fermo,
In accoglimento del gravame ed in integrale riforma della sentenza appellata,
RIGETTA ogni domanda proposta da . Controparte_1
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Valentina Rascioni dott. Anna Bora
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Anna Bora Presidente dott. Paola Mureddu Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 98 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Moira Vallati per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Mauro Cimino per procura in calce al ricorso in primo grado
- Appellata–
pagina 1 di 7 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6 pubblicata in data 09.01.2024 dal
Tribunale di Fermo
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il presente appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare e/o dichiarare la nullità della sentenza n. 6/2024 emessa dal Tribunale di Fermo in data 05.01.2024 e pubblicata il 09.01.2024, nell'ambito del giudizio RG n. 1495/2020, disponendo la conseguente restituzione delle somme eventualmente corrisposte/versate a
in esecuzione della impugnata sentenza, nelle more del Controparte_1
i appello. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi di lite.”
FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Fermo ai sensi degli artt. 702 bis e Controparte_1 ss. c.p.c. al fine di ottenere che la propria sorella cessi le immissioni di Pt_1 odori e rumori derivanti dalla colonia di felini che ospita nei propri terreni, contigui all'abitazione della ricorrente, e che risarcisca il danno in tal modo provocato;
ha chiesto altresì che venga accertato il proprio diritto di passaggio pagina 2 di 7 anche con mezzi meccanici sulla proprietà della sorella al fine di accedere alla propria cantina.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, non ha contestato di Parte_1 offrire cibo ai gatti che transitano sul proprio giardino, avendo anche segnalato la colonia felina al comune di Montegiorgio, ma ha negato che si siano mai determinate immissioni intollerabili;
ha poi eccepito la nullità per genericità della domanda di accertamento proposta dalla ricorrente, contestando in ogni caso che la controparte sia titolare di una servitù di passaggio pedonale o carrabile sulla corte della resistente.
All'esito della conversione del rito e dell'assunzione delle prove orali richieste dalle parti, con sentenza in data 05.01.2024 il Tribunale di Fermo ha accolto entrambe le domande, condannando a cessare le immissioni e a versare Parte_1 in favore della sorella la somma pari ad euro 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni;
ha altresì dichiarato che ha diritto di accedere alla Controparte_1 propria cantina transitando sulla proprietà della resistente anche con mezzi meccanici ed ha condannato quest'ultima alla refusione delle spese di lite.
Il primo giudice ha ritenuto che le prove orali escusse abbiano comprovato la presenza di odori, escrementi e miagolii in giardino;
ha altresì ritenuto comprovato il risalente passaggio anche con mezzi meccanici attraverso la proprietà della resistente al fine di accedere alla cantina della ricorrente.
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando che il Parte_1 primo giudice avrebbe erroneamente valutato gli elementi emersi dall'istruttoria.
Costituendosi nel presente grado, ha contestato la fondatezza Controparte_1 del gravame ed ha chiesto la conferma della pronuncia di primo grado.
All'esito dell'ordinanza con cui in data 27.03.2024 è stata sospesa la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado nel capo in cui ha ordinato la cessazione delle immissioni, la presente causa è stata trattenuta in decisione in data
13.11.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
pagina 3 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i motivi indicati come A1 e B1, che risulta opportuno trattare congiuntamente, censura la sentenza nel capo in cui il Parte_1 primo giudice ha ritenuto che i gatti presenti nel giardino dell'odierna appellante determinino immissioni di odori e suoni superiori alla soglia della normale tollerabilità e l'ha pertanto condannata a far cessare tali immissioni ed a risarcire il danno provocato alla sorella, liquidato in via equitativa nell'importo pari ad euro 2.000,00; contesta invece che Parte_1
l'istruttoria abbia comprovato quanto dedotto dalla ricorrente e ribadisce di curare in modo adeguato l'igiene del proprio giardino;
esclude in ogni caso che i gatti possano essere allontanati dal loro habitat naturale, tenuto conto della tutela offerta dall'art. 2 della L. 281/1991.
Tali censure debbono essere accolte.
E' stato a riguardo chiarito che, “in tema di immissioni rumorose” o di odori,
“la valutazione diretta a stabilire se esse siano comprese o meno nei limiti della soglia consentita dall'art. 844 c.c. - che detta delle limitazioni legali della proprietà in ragione di rapporti di vicinato - è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e deve riferirsi, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, anche sulla base di nozioni di comune esperienza” (leggasi da ultimo Cass. Sez. II, sentenza n. 19767 del 17.07.2025).
Nel caso di specie, si discute di una colonia felina ai sensi dell'art. 2 della L.
281/1991, ovvero di gatti che vivono in libertà nelle aree vicine al compendio immobiliare di proprietà delle parti, che ricevono nutrimento e cure da e che per tale motivo si recano nel giardino di Parte_1 proprietà della medesima parte, transitando anche in talune aree comuni.
Secondo quanto dedotto dall'appellante e non contestato dalla controparte, al momento della segnalazione al comune di Montegiorgio in data
01.03.2019 la colonia era costituita da diciannove gatti (cfr. allegato n. 2 pagina 4 di 7 alla comparsa di costituzione in primo grado); il numero dei felini sarebbe poi diminuito a seguito degli interventi di sterilizzazione attuati dal servizio pubblico veterinario ai sensi dell'art. 2 comma 8 della normativa sopra richiamata.
In tale contesto, può presumersi che il transito dei gatti determini miagolii e soprattutto cattivi odori legati alla presenza degli animali;
le prove orali escusse non hanno tuttavia comprovato che tali immissioni abbiano superato la soglia della normale tollerabilità, soprattutto qualora si tenga presente che l'odierna appellata vive in un appartamento posto al primo piano (come risulta dal contratto di compravendita prodotto quale allegato n. 5 al ricorso introduttivo).
E' del resto indicativo il fatto che non sia stata proposta analoga domanda dai proprietari delle altre porzioni immobiliari e che non vi sia stato alcun rilievo neppure da parte del servizio veterinario, tenuto a monitorare le condizioni igieniche dei luoghi oggetto di causa.
Tali conclusioni valgono a maggior ragione per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni, che può essere accolta solo ove venga offerta una concreta prova non soltanto del superamento della soglia della normale tollerabilità, ma anche del pregiudizio effettivamente sofferto dalla parte attrice (leggasi da ultimo Cass. Sez. III, ordinanza n. 2203 del 22.01.2024).
In riforma della sentenza gravata, pertanto, dev'essere rigettata qualsiasi domanda proposta a riguardo da Controparte_1
2. Con i motivi indicati come A2 e B2, poi, censura la Parte_1 sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto comprovato che
[...] sia titolare della servitù di passaggio anche con mezzi meccanici CP_1 sulla proprietà della sorella al fine di accedere alla propria cantina;
l'appellante contesta che l'istruttoria abbia confermato la sussistenza di tale diritto, che non emergerebbe in alcun modo dal titolo né dallo stato dei luoghi;
evidenzia altresì che, dopo la divisione del compendio intervenuta nel 2008, ciascun fratello avrebbe un accesso diretto alla porzione immobiliare di cui è divenuto proprietario esclusivo.
pagina 5 di 7 L'appello dev'essere accolto anche sotto tale profilo.
“L'attore che agisce in confessoria servitutis”, infatti, “ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni” (leggasi ad esempio
Cass. Sez. II, sentenza n. 18890 del 08.09.2014).
Nel caso di specie, la dedotta servitù non è desumibile dal titolo, ovvero dal contratto con cui in data 16.12.2008 le odierne parti ed i propri fratelli si sono reciprocamente venduti le quote di comproprietà dei beni immobili caduti in successione dopo la morte dei genitori, essendo rinvenibile nell'atto solo un generico riferimento “all'attuale stato di fatto in cui si trova” ciascun bene (cfr. allegato 5 al ricorso introduttivo del primo grado).
Dalla lettura del contratto non risulta neppure individuabile la cantina a favore della quale dovrebbe essere accertata la dedotta servitù, tenuto conto che l'odierna appellata risulta aver acquistato solo l'appartamento al piano primo, due piccoli manufatti esterni ed un terreno;
né è stato chiarito se il preteso fondo dominante debba essere eventualmente individuato nel
“locale cantina posto al piano primo sottostrada” di cui, all'esito delle reciproche compravendite, entrambe le parti hanno acquistato la proprietà in parti uguali e pro indiviso.
Maggiori elementi valutabili eventualmente ai sensi dell'art. 1062 c.c. non possono trarsi dalla documentazione catastale e fotografica prodotta dalle parti, né dalle prove orali escusse in merito allo stato di fatto dei luoghi prima e dopo la divisione tra i fratelli.
In accoglimento del gravame, in conclusione, la sentenza di primo grado dev'essere riformata anche sotto tale profilo, con il conseguente rigetto della domanda di accertamento della servitù proposta da Controparte_1
3. Tenuto conto della peculiarità della situazione e della controvertibilità di talune tra le questioni esaminate, sussistono da ultimo i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 6 pubblicata in data 09.01.2024 dal Tribunale di Fermo,
In accoglimento del gravame ed in integrale riforma della sentenza appellata,
RIGETTA ogni domanda proposta da . Controparte_1
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Valentina Rascioni dott. Anna Bora
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