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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.4161 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 9.4.2025, ai sensi dell'art. 350 - bis e 281- sexies, comma 3 c.p.c.
TRA
, (C.F. , rappresentato e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Claudio De Lucia (C.F. , C.F._2
domiciliatario in Santa Maria a Vico alla Via Nazionale n. 175; appellante
E
(P. IV ), in persona del l.r.p.t. e per essa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
[...]
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3041/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere e pubblicata il 29.07.2024, nel proc. di primo grado n.4223/2020 r.g.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 9.4.2025.
1
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1.Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 3041/2024 depositata il
29.7.2024, ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2852/2019, a quest'ultimo intimante il pagamento della somma di € 20.100,39 in favore di riferibile ad un contratto di finanziamento concluso dall'intimato e Controparte_1
non onorato, di cui si era resa cessionaria (contratto n. 20117621122314); ha CP_1
revocato il decreto ingiuntivo ed ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
A sostegno della decisione il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice (sollevata in comparsa conclusionale dall'opponente, ma, per sua natura, rilevabile anche d'ufficio), in difetto di prova delle due consecutive cessioni del credito prospettate, e segnatamente, in mancanza del deposito del contratto di cessione
(quanto alla prima) e di insufficienza dell'estratto della G.U. a dimostrare la inclusione del credito ingiunto tra quelli ceduti (per la seconda cessione).
2. Avverso questa sentenza ha proposto appello con citazione Parte_1 notificata il 20.9.2024 (per l'udienza in citazione del 28.2.2025) proponendo un unico motivo d'appello così rubricato: - violazione degli artt. 91 c.p.c. – 92 c.p.c..
L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice, pur riconoscendo integralmente la fondatezza delle sue ragioni, aveva interamente compensato le spese di lite, in difetto assoluto di motivazione (spese di lite compensate); ha precisato che, alla luce della novellata disciplina sulla soccombenza, la questione trattata non era “nuova” e neppure era configurabile un “mutamento” di giurisprudenza;
neppure vi erano gravi ed eccezionali ragioni a sostegno della compensazione, in base all'applicazione, in tema di soccombenza, della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018.
Ha concluso l'appellante chiedendo, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, di condannare l'appellata al pagamento, in suo favore, delle spese processuali del primo grado, vinte le spese anche del secondo grado, da attribuire al difensore anticipatario. non si è costituita, nonostante la rituale notifica via pec dell'atto di Controparte_1 appello avvenuta in data 20.9.2024 (per l'udienza del 28.2.2025), ed è stata dichiarata contumace all'udienza di trattazione del 5.03.2025; all'esito, il Consigliere istruttore designato ha fissato dinanzi al Collegio l'udienza del 9.4.2025 per la discussione orale, ai
2 sensi dell'art. 351 – bis c.p.c., assegnando alle parti il termine fino a 20 giorni prima della indicata udienza per il deposito di note conclusionali.
Precisate le conclusioni, come da verbale del 9.4.2025, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del comma 3 dell'art. 281 – sexies c.p.c.
3. L'appello è fondato e va accolto.
Il Tribunale ha omesso qualsiasi motivazione sulla compensazione delle spese di lite
(spese di lite compensate).
Il novellato art. 92 c.p.c. co. 2, applicabile al caso in esame, così recita: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. La Consulta, poi, con sentenza n. 77 del 2018, ha ritenuto tale disposizione incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, le quali devono esser espressamente indicate nella motivazione.
Infine, va citata la più recente giurisprudenza di legittimità formatasi sull'interpretazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto (sent. sez. II, 04/07/2024, n.18345) che: “a seguito della modifica dell'articolo 92 del Cpc di cui alla legge 10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi, il che porta ad affermare, in difformità rispetto al passato, che il giudice non abbia più una discrezionalità al riguardo ma che sia tenuto a dare rigorosa applicazione del precetto normativo, essendo quindi preclusa la possibilità di compensare le spese di lite al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nell'articolo 92 del Cpc”.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, posto che non è dato riscontrare alcun supporto argomentativo idoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite, si osserva che, alla luce della rinnovata verifica imposta in questa fase, non sussistono elementi a sostegno di una possibile compensazione, poiché:
-non sussiste soccombenza reciproca parti, in quanto il risulta interamente Parte_1
vittorioso del giudizio di primo grado;
-non vi è alcun elemento a sostegno delle gravi ed eccezionali ragioni indagabili alla luce della giurisprudenza costituzionale (oltre a quelle tassativamente individuate dall'art. 92 co. 2 c.p.c.), che non emergono nell'ambito di quello che è un ordinario contenzioso bancario;
3 -non è configurabile il requisito della novità della questione, poiché il tema della cessione del credito (e della prova della cessione) è affrontata da copiosa giurisprudenza;
peraltro, il requisito della novità della questione trattata presuppone ad es. una legge di recente emanazione di difficile interpretazione nelle sue enunciazioni o la mancanza di precedenti giurisprudenziali sul punto;
-neppure è configurabile un mutamento giurisprudenziale, nei termini intesi dalla Corte di Cass. sopra cit. (mutamento vuol dire scostamento rispetto ad un orientamento passato, non vuol dire contrasto di giurisprudenza).
4. Per tali motivi, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado va riformata in punto di spese di lite, che devono seguire la soccombenza dell'appellata; le spese vanno liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati da d.m. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), nell'importo di €
919,00 per la fase di studio, di € 777,00 per la fase introduttiva, di € 840,00 per la trattazione
(€ 1.680,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 1.701,00 per la fase decisoria, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta.
5. Le spese di lite del presente grado di appello seguono, parimenti, la soccombenza e sono liquidate nei valori minimi (in ragione dell'impegno difensivo prestato, della contumacia dell'appellata e della limitazione dell'appello alle sole spese di lite), in applicazione dei parametri già descritti, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da €
1.101,00 a € 5.200,00), nell'importo di € 268,00 per la fase di studio, di € 268,00 per la fase introduttiva, di € 248,00 per la trattazione (€ 496,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 426,00 per la fase decisoria, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata,
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 4.237,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario;
2. condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.210,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
4 Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.4.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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