TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16139 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. AC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 34263 Ruolo Generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 30 aprile 2025, vertente
TRA
(c.f. ; con sede legale a Roma, in piazzale Medaglie Parte_1 P.IVA_1
d'Oro n. 7), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Milano, in via Maestri n. 2, presso lo studio dell'avv.to Pietro
NT Traini, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
ATTRICE
E fallimento n. 42/2019 del Tribunale di Alessandria, sentenza Controparte_1
n. 44/2019 del 10/7/2019; c.f. della società e sede legale a Roma, in via Cesare P.IVA_2
Pascoletti n. 25), in persona del curatore dott. come da provvedimento Persona_1 autorizzativo del GD del 20/5/2022, elettivamente domiciliato ad Alessandria, in piazza F. Turati n. 9, rappresentato e difeso dall'avv.to Nicolò Reggio del Foro di Alessandria in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
CONVENUTA
OGGETTO: restituzione somme.
CONCLUSIONI: per la parte attrice (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Sannipoli conclude come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 7/4/2025 sia in via istruttoria sia nel merito;
chiede l'accoglimento delle predette istanze, sia istruttorie sia di merito, con rigetto delle conclusioni avversarie;
deposita copia di cortesia del foglio di p.c. ...”; per la parte convenuta (verbale dell'udienza di p.c.): “… L'avv.to Mazzotta conclude come da foglio di p.c., depositato in via telematica in data 23/4/2025, cui si riporta integralmente sia per le istanze istruttorie sia per le conclusioni di merito;
deposita copia di cortesia di detto foglio di p.c. ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla , l'attrice Controparte_2 [...] allegava che in data 9/4/2018 aveva stipulato con la in bonis, a rogito Parte_1 CP_1 del notaio dott.ssa di Roma, un contratto di compravendita di un immobile di Persona_2 proprietà della predetta sito a NA (AL), in via Bertarino n. 1, identificato al CP_1
N.C.E.U. al foglio n. 47, particella 24 sub 1, piano T-1, cat. D/8 al prezzo complessivo di €
750.000,00, da versare quanto ad € 382.323,16 a mezzo assegno bancario non trasferibile, quanto ad € 332.676,84 mediante accollo da parte della società acquirente del debito riveniente da contratto di mutuo e da ultimo, quanto ad € 35.000,00, da versare entro e non oltre 60 giorni dalla data della stipula;
che in data 6/11/2019 la Controparte_3 nella qualità di mandataria di titolare del portafoglio crediti del CO Controparte_4
BPM S.p.a., che a suo tempo aveva concesso un mutuo fondiario alla venditrice di €
300.000,00 a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca volontaria sull'immobile oggetto della richiamata compravendita, aveva notificato ad essa attrice atto di precetto per complessivi € 199.845,16, ivi ricomprese le rate del predetto mutuo;
che successivamente le era stato notificato, sempre da parte della predetta società, un atto di pignoramento immobiliare, da cui era originata la procedura esecutiva n. 338/2019 RGE, terminata con la vendita del bene e la distribuzione della somma ricavata anche alla venditrice CP_1 nelle more dichiarata fallita, che aveva invero spiegato intervento;
che il predetto intervento era stato motivato dal supposto mancato integrale pagamento del prezzo della vendita su indicata;
che essa attrice, sul presupposto di aver estinto integralmente l'obbligazione nascente dal richiamato contratto di compravendita, aveva proposto opposizione all'intervento del fallimento nella ricordata procedura esecutiva;
che il Giudice dell'Esecuzione, CP_1 per un mero errore, aveva dichiarato non doversi procedere sulla domanda, poiché, successivamente alla fase cautelare di richiesta di sospensione dell'esecuzione solo in ordine all'intervento del fallimento non aveva correttamente valutato la regolare CP_1 introduzione del giudizio di merito, avvenuto con l'iscrizione a ruolo della causa;
che in detto atto si era contestato il diritto del fallimento di agire esecutivamente sia in ordine CP_1 all'esistenza del diritto di credito sia in ordine al relativo ammontare, attesa l'integrale estinzione del debito scaturente dal suddetto contratto di compravendita;
che infatti in data
11/4/2018, ossia due giorni dopo la data del rogito, le parti avevano sottoscritto una scrittura privata da considerare come “controdichiarazione”, redatta a seguito di verifiche in ordine all'entità dei debiti della in bonis nonché due atti di ricognizione documentale del CP_1
16/4/2018 e 21/06/2018, cui aveva fatto seguito lo scambio di note con proposta di compensazione dei crediti del 20/9/2018, del 10/10/2018 e del 18/11/2018; che le parti si erano accordate su modalità di pagamento diverse rispetto a quelle indicate nel rogito, come meglio indicato in citazione;
che alla luce della predetta documentazione l'obbligazione di pagamento del corrispettivo era stata completamente eseguita;
che fra le parti vi erano infatti rapporti commerciali, come risultanti dalle richiamate fatture;
che si trattava di operazioni commerciali regolari, per le quali la merce indicata nelle fatture era stata consegnata alla in bonis, come desumibile dai DDT, con la conseguenza che parte del credito, CP_1 vantato dalla predetta società, era stata compensata con il debito sulla stessa gravante in favore di essa attrice, come risultava dalla richiamata documentazione;
che la compensazione derivava, pertanto, dalle forniture effettuate da essa attrice alla in bonis in epoca CP_1 anteriore al rogito, come evincibile dalle date delle fatture e dei documenti di trasporto;
che non era esclusa la possibilità di effettuare la compensazione tra le partite di dare-avere tra due soggetti, di cui uno fallito;
che, a seguito della predetta compensazione, la in bonis CP_1 avrebbe dovuto proseguire nel versamento delle rate del mutuo, circostanza questa non avvenuta in quanto i relativi importi erano stati ricompresi nell'atto di precetto notificato;
che inoltre la in bonis, ricevute da essa attrice cambiali per € 90.000,00, le aveva CP_1 girate a propri creditori;
che in particolare tutte le cambiali erano state emesse in data
9/1/2019, anteriormente alla dichiarazione di fallimento (10/7/2019), con scadenza al 15 e al
30 di ogni mese a partire dal mese di dicembre 2019 e fino al 15 settembre 2020, tutte appunto girate dalla in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento;
che la CP_1 prova del regolare pagamento dei titoli si traeva dal fatto che essa attrice era in possesso degli originali delle cambiali stesse;
che, poiché essa attrice aveva versato gli importi indicati nelle cambiali per € 90.000,00 ancorché a soggetti diversi rispetto alla creditrice originaria, ma da essa indicati, si doveva ritenere esatto l'adempimento e verificata la conseguente liberazione di essa attrice dall'obbligazione di pagamento del prezzo della vendita dell'immobile; che pertanto, alla luce delle superiori premesse, emergeva che essa attrice aveva provveduto al pagamento del prezzo sia in ordine all'importo portato dalle cambiali sia in ordine all'importo posto in compensazione sia, da ultimo, in ordine a quanto portato dall'assegno, versato e trattenuto a titolo di cauzione da parte della in bonis; che pertanto si era in CP_1 presenza di un indebito arricchimento da parte del in considerazione del Controparte_1 già avvenuto esatto adempimento, da parte di essa attrice, dell'obbligazione di pagamento del prezzo, con la conseguenza che non avrebbe dovuto essere effettuato il ricordato intervento nella procedura esecutiva, all'esito della quale il fallimento aveva partecipato alla distribuzione del ricavato dalla vendita. Tanto premesso, la società attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione nei seguenti termini: “Piaccia al
Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, nel merito: Accertare e dichiarare che l'obbligazione di pagamento del prezzo di cui al contratto di compravendita immobiliare, così come descritto in premessa, è stato interamente versato con le modalità sopra indicate con conseguente adempimento del contratto da parte di Sempre nel merito: In conseguenza, Parte_1 dichiarare il diritto di a riottenere la somma di € 90.000,00 indebitamente Parte_1 ricavata dalla vendita forzata dell'immobile di cui in narrativa e per l'effetto condannare la
, in persona del Curatore, a restituire la somma stessa di € 90.000,00, Controparte_2 con interessi legali maturati e maturandi fino al saldo. Con espressa riserva di capitolare prove ed indicare testi nei concedendi termini di cui all'art. 183 6° c. c.p.c.. Con vittoria di spese e compensi della presente causa”.
Con decreto del 5/7/2022 ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c., l'udienza indicata in citazione
(28/9/2022) era differita al 25/10/2022.
In data 31/8/2022 si costituiva in giudizio il fallimento della (fallimento n. CP_1
42/2019, dichiarato con sentenza del Tribunale di Alessandria n. 44/2019 del 10/7/2019), che, sollevate eccezioni pregiudiziali e contestata comunque nel merito la pretesa della società attrice, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, in via preliminare e/o comunque pregiudiziale:
1. dichiarare improcedibili, inammissibili e/o comunque improponibili le domande formulate ex adverso per non avere controparte spiegato nei termini di cui agli artt. 92 e 93 L.F. apposita domanda di ammissione al passivo fallimentare e ciò pur a fronte della regolare comunicazione effettuata dal Curatore (già doc.
n. 2) e conseguentemente dichiarare controparte decaduta dal poter svolgere qualsivoglia eccezione/difesa in merito;
2. dichiarare improcedibili, inammissibili e/o comunque improponibili le domande formulate ex adverso per non avere controparte ritualmente instaurato la fase di merito susseguente alla fase cautelare esecutiva nel termine concesso dal
Giudice dell'Esecuzione, né opposto il provvedimento reiettivo dello stesso (del 22.3.2021), e conseguentemente dichiarare controparte decaduta dal poter svolgere qualsivoglia eccezione/difesa in merito. Nel merito:
1. nella non creduta e denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni pregiudiziali ut supra rigettare integralmente le domande ex adverso così come formulate dalla nei confronti del convenuto Parte_1 CP_1 per essere le stesse totalmente infondate in fatto e diritto.
2. Condannare la società Parte_1
atteso il proprio comportamento processuale, ai sensi di cui all'art. 96 c.p.c.. Vinte le
[...] spese e i compensi professionali di causa”. Al riguardo la parte convenuta, rilevato che con la citazione in atti l'attrice intendeva riproporre questioni rispetto alle quali era deceduta sia per non aver depositato domanda di insinuazione al passivo, nonostante il regolare inoltro della comunicazione ex art. 92 L.F., sia per non aver instaurato la causa di merito dopo la fase cautelare esecutiva, eccepiva l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o comunque l'improponibilità delle domande di accertamento e di condanna formulate avverso la procedura fallimentare in essere nonché analogamente l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o comunque l'improponibilità della domanda, attesa la maturata decadenza a seguito della mancata introduzione della causa di merito nel termine assegnato dal GE, una volta conclusa la fase cautelare esecutiva. Allegava la curatela che la domanda era comunque infondata nel merito, non avendo l'attrice provato di aver effettivamente estinto il debito proveniente dalla ricordata vendita, con la conseguenza che pienamente legittimo era stato l'intervento del fallimento nella richiamata procedura esecutiva a danni dell'attrice, all'esito della quale vi era stata l'assegnazione contestata, il tutto come argomentato in comparsa di risposta.
All'udienza del 25/10/2022, presenti i procuratori delle parti che insistevano nelle rispettive difese, la causa era rinviata all'udienza del 5/4/2023 con assegnazione dei richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c..
Con decreto 28/2/2023 era disposto, alla luce dell'art. 127 ter c.p.c., che la predetta udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte, con assegnazione di termine fino alla predetta originaria udienza per il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 12/5/2023, provvedendo a seguito della trattazione cartolare dell'udienza del 5/4/2023, nel dare atto che le parti avevano depositato le memorie ex art. 183/6 c.p.c. e le note di trattazione cartolare, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 30/4/2025 per la precisazione delle conclusioni.
In data 7/4/2025 la società attrice depositava foglio di p.c., poi richiamato alla successiva udienza del 30/4/2025, del seguente contenuto: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, così giudicare: Nel merito -Accertare e dichiarare che l'obbligazione di pagamento del prezzo di cui al contratto di compravendita immobiliare, così come descritto in premessa, è stato interamente versato con le modalità sopra indicate con conseguente adempimento del contratto da parte di Sempre nel merito, in Parte_1 conseguenza, dichiarare il diritto di a riottenere la somma di € 90.000,00 Parte_1 indebitamente ricavata dalla vendita forzata dell'immobile di cui in narrativa e per l'effetto condannare la , in persona del Curatore, a restituire la somma stessa di Controparte_2
€ 90.000,00, con interessi legali maturati e maturandi fino al saldo. Con vittoria di spese e compensi della presente causa. In via istruttoria si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: 1) Vero che negli anni 2018 e 2019 si occupava della contabilità della società
[...]
2) Vero che in forza dell'incarico professionale venne a conoscenza del fatto che Parte_1 in sede di stipula del rogito notarile di compravendita del 9/4/2018 l'assegno n.
0778180717.02 di € 382.323,16, tratto alla data del rogito sul Credito Valtellinese, fu consegnato dalla alla 3) Vero che venne a conoscenza del fatto Parte_1 CP_1 che con scrittura privata intesa come controdichiarazione sottoscritta (l') 11/4/2018
(depositata quale doc. n. 5 allegata all'atto di citazione) -che si mostra al teste per conferma- le parti convennero che sospendesse la negoziazione dell'assegno bancario n. CP_1
0778180717.02 di € 382.323,16, tratto alla data del rogito sul Credito Valtellinese a titolo di garanzia, sino alla totale sistemazione delle poste passive sussistenti tra le parti? 4) Vero che con mail del 5/06/2018 (depositata quale doc. n. 42) -che si mostra al teste per conferma- il
Dott. comunicò al Dott. che l'incontro presso CO Bpm, per decidere Per_3 Per_4 in merito al mutuo che da rogito risultava oggetto di accollo della non si Parte_1 sarebbe più tenuto perché il mutuo era stato oggetto di cessione massiva dei crediti da parte di
CO Bpm a 5) Vero che a seguito della comunicazione della cessione Controparte_4 del mutuo avrebbe dovuto procedere al pagamento delle rate del mutuo predetto? CP_1
6) Vero che con scambio di corrispondenza avente ad oggetto compensazione dei crediti del
20/9/2018, 10/10/2018 e 18/11/2018 (depositati quali doc. n.ri.
8.9 e 10 allegati all'atto di citazione), che si mostrano al teste per conferma, e convennero CP_1 Parte_1 che sottoscrivesse a favore di effetti cambiari per un totale di Parte_1 CP_1 euro 90.000,00 con tagli da euro 5.000,00 cadauna e con scadenze bimensili (il 30 e il 15 di ogni mese) a partire del 30/12/2019, a sostegno del pagamento dei debiti di cui alle ricognizioni intervenute tra le parti? 7) Vero che la sottoscrisse in data Parte_1
9/1/2019 cambiali a favore di del valore di 5.000,00 euro cadauna, per un totale di CP_1
90.000,00 euro, con scadenza al 15 e al 30 di ogni mese? 8) Vero che girò tutte le CP_1 cambiali emesse da in data 9/1/2019 a terzi in data anteriore alla dichiarazione del Parte_1 fallimento? Si indicano a testi: - Sui cap. dal n. 1 al n. 8) Dott. , residente in Testimone_1 Via Ascrea n. 30, 00135, Roma. Sui cap. dal n. 1 al n. 8) Dott. residente Testimone_2 in Via Bastiglia n. 30, 0127, Montefiascone (Viterbo). Si insiste nella richiesta di autorizzazione alla produzione delle cambiali di cui in narrativa in originale presso la
Cancelleria del Giudice. In ordine, poi, ai capitoli di prova indicati da parte convenuta ci si oppone alla loro ammissione, in particolare: quanto al capitolo n. 1 in quanto valutativo quanto al capitolo n. 2 perché documentale quanto al capitolo n. 3 poiché mira a provare patti aggiunti o contrari al contratto e come tale vietato dall'art. 2722 c.c. quanto ai capitoli nn. 4 e
5 perché irrilevanti quanto ai capitoli nn. 6, 7 e 8 perché generici nella formulazione quanto al capitolo n. 9 perché documentale quanto al capitolo 10 poiché mira a provare patti aggiunti o contrari al contratto e come tale vietato dall'art. 2722 c.c. quanto ai capitoli nn. 11 e 12 in quanto documentali. A prova contraria si chiede inoltre l'ammissione dei seguenti capitoli di prova orale, in aggiunta a quelli indicati nella memoria ex art. 183 6° c. n. 2 c.p.c.: 9) Vero che la scrittura privata-accordo tra le parti intesa ed assorbita come controdichiarazione (doc.
5 allegato all'atto di citazione), sottoscritta dai legali rappresentanti della e Parte_1 della che si rammostra al teste e che riporta data 11 aprile 2018 è stata sottoscritta CP_1 in pari data dalle parti? 10) Vero che l'atto di ricognizione documentale (doc. 6 allegato all'atto di citazione), sottoscritto dai legali rappresentanti della e della Parte_1 CP_1
che si rammostra al teste e che riporta data 16 aprile 2018 è stato sottoscritto in pari data
[...] dalle parti? 11) Vero che l'atto di ricognizione documentale (doc. 7 allegato all'atto di citazione), sottoscritto dai legali rappresentanti della e della che Parte_1 CP_1 si rammostra al teste e che riporta data 21 giugno 2018 è stato sottoscritto in pari data dalle parti? 12) Vero che le proposte di compensazione di crediti (docc. 8, 9 e 10 allegati all'atto di citazione) del 20 settembre 2018, del 10 ottobre 2018 e del 18 novembre 2018, che si rammostrano al teste, sono state sottoscritte rispettivamente dal legale rappresentante della la prima e la terza e da quello della la seconda nelle date ivi indicate? Si Parte_1 CP_1 indicano come testimoni sui capitoli 9, 10, 11 e 12 i IG.ri e Testimone_1 Tes_2 già indicati in memoria n. 2 e il IG. , indicato quale teste di parte
[...] Testimone_3 avversaria. …”.
In data 23/4/2025 il fallimento convenuto depositava foglio di p.c., poi richiamato alla successiva udienza del 30/4/2025, del seguente contenuto: “L'esponente difensore avv.
Nicolò Reggio, nell'interesse del richiamati, ribaditi integralmente Controparte_2 tutti i precedenti scritti ed atti difensivi nonché tutta la documentazione prodotta ed allegata nel corso del giudizio, con il presente atto, …, precisa e rassegna le Conclusioni in primis richiamando, riportando e quindi assumendo rispettivamente le conclusioni assunte nella propria memoria costitutiva del 30.8.2022 quivi ritrascritte: “…(già riportate precedentemente)…”, nonché le Conclusioni, anche in via istruttoria, così come rassegnate e specificate in seconda memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. del 23.12.2022, quivi ritrascritte: conclusioni: In via preliminare e/o comunque pregiudiziale - dichiarare improcedibili, inammissibili e/o comunque improponibili le domande formulate ex adverso per non avere controparte osservato il rito speciale endofallimentare nei termini di cui agli artt. 92 e 93 L.F. e quindi svolta apposita domanda di ammissione al passivo fallimentare e ciò pur a fronte della regolare comunicazione effettuata dal Curatore (già doc. n. 2) e conseguentemente dichiarare controparte decaduta dal poter svolgere qualsivoglia eccezione/difesa in merito;
- dichiarare improcedibili, inammissibili e/o comunque improponibili le domande formulate ex adverso per non avere controparte ritualmente instaurato la fase di merito susseguente alla fase cautelare esecutiva nel termine concesso dal
Giudice dell'Esecuzione, né opposto il provvedimento reiettivo dello stesso (del 22.03.2021),
e conseguentemente dichiarare controparte decaduta dal poter svolgere qualsivoglia eccezione/difesa in merito;
dichiarare improcedibili, inammissibili e/o comunque improponibili ex art. 2042 c.c., anche aggiuntivamente ed ulteriormente a quanto sopra, le domande spiegate dalla società attesa la mancanza del requisito della
Parte_1 sussidiarietà sotteso all'esperimento dell'azione esperita ex adverso. Nel merito -nella non creduta e denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni pregiudiziali ut supra-, per tutto quanto esposto e dedotto in narrativa pregressa nonché nei precedenti scritti difensivi e in particolare, verificato il mancato pagamento del corrispettivo da parte della del
Parte_1 contratto di compravendita inter partes del 9.4.2018, rigettare integralmente le domande ex adverso così come formulate dalla nei confronti del convenuto
Parte_1 CP_1 per essere le stesse totalmente infondate in fatto e diritto;
condannare la società
Parte_1
atteso il proprio comportamento processuale, ai sensi di cui all'art. 96 c.p.c.. Vinte le
[...] spese ed i compensi professionali di causa. In via istruttoria si richiede l'ammissione dei capitoli di prova sulle circostanze di seguite tenorizzate precedute dal rituale “Vero che”: 1.
Al momento di perfezionamento del rogito notarile di compravendita avvenuto in data
9.4.2018 la aveva ingente esposizione debitoria nota ad ambo le parti contrattuali;
CP_1
2. La si era impegnata a soddisfare le posizioni debitorie della definite Parte_1 CP_1
“a rischio” in seno alle ricognizioni documentali del 16.4.2018, già doc. n. 16 atto di citazione, e 21.6.2018, già doc. n. 17 atto di citazione che si rammostrano al teste a conferma;
3. La Roldi S.r.l. sconosce l'assegno bancario n. 0778180717-02 per Euro 382.323,16= tratto su Credito Valtellinese S.p.a.; 4. La somma di Euro 35.000,00= di cui al rogito notarile di compravendita del 9.4.2018 è stata totalmente omessa da 5. La merce di cui Parte_1 alla fattura n. 38 del 28.12.2017 dapprima consegnata alla è stata poi ritirata dalla CP_1
6. La sconosce la merce di cui alle fatture n. 35 del 14.3.2018 e Parte_1 CP_1
n. 72 del 27.4.2018; 7. Lei era unico magazziniere in forza lavoro presso la e si CP_1 occupava quindi di ricevere e smistare la merce;
8. Su tutti i DDT di consegna, salvo quelli oggetto di causa (solo due di cinque), veniva sempre apposto dall'ufficio amministrativo il timbro della 9. Il mutuo residuo pari ad Euro 382.323,16 è stato oggetto di CP_1 espresso accollo da parte della in sede di rogito notarile;
10. Le posizioni definite Parte_1
a rischio negli atti documentali del 16.4.2018 e 21.6.2018 per complessivi Euro 86.723,13=, doc. n. 16 e 17 atto di citazione che mi si rammostrano, dovevano essere saldati con l'importo di cui alle cambiali;
11. Tutti i titoli cambiari avevano data postuma alla dichiarazione di fallimento;
12. Tutte le cambiali furono girate dapprima al Consorzio Mab Service ed infine alla società avente medesima sede legale della ovverosia in Controparte_5 CP_1
Roma, Via Pascoletti n. 25; Si indicano a testi: − Sul Cap. n. 1): IG.ri , Testimone_3 legale rappresentante della società dal 26.1.2018 al 2.1.2019, c.f.: CP_1
, residente in [...]; , legale C.F._1 Controparte_6 rappresentante della società dal 20.7.2017 al 26.1.2018, c.f.: , CP_1 C.F._2 residente in [...]; , legale rappresentante della CP_7 società dal 31.12.2010 al 20.7.2017, c.f.: , residente in [...]CP_1 C.F._3
(AL), Costa Lubrina n. 2; − Sul Cap. n. 2): IG. , legale rappresentante della Testimone_3 società dal 26.1.2018 al 2.1.2019, c.f.: , residente in [...]CP_1 C.F._1
(MB), Via Brunate n. 3; − Sui Cap. 3) e 4): IG.ri , legale rappresentante Testimone_3 della società dal 26.1.2018 al 2.1.2019, c.f.: , residente in CP_1 C.F._1
Monza (MB), Via Brunate n. 3; − Sui Cap. 5, 6, 7 e 8): IG. , ex dipendente Testimone_4 della società a far data dal 29.5.2001 e sino al 20.5.2018, c.f.: CP_1
, residente in [...]; − Sul Cap. 9): C.F._4
IG. , legale rappresentante della società dal 26.1.2018 al 2.1.2019, c.f.: Testimone_3 CP_1
, residente in [...]; − Sui Cap. 10, 11 e 12): C.F._1
IG. , legale rappresentante della società dal 26.1.2018 al 2.1.2019, c.f.: Testimone_3 CP_1
, residente in [...]. Ci si oppone sin da ora C.F._1 all'ammissione delle eventuali richieste istruttorie avversarie, in particolare alla testimonianza del Dott. così come richiesta da controparte, in quanto inammissibile per quanto Tes_5 già rilevato nei precedenti scritti difensivi. Con riserva di formulare ogni ulteriore richiesta istruttoria, anche in prova indiretta, nonché ogni ulteriore deduzione e capitolazione testimoniale in seno alla redigenda terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.. LV
Iuribus”. Richiama altresì le istanze, le eccezioni e le conclusioni tutte di cui alla terza memoria autorizzata 13.01.2023 nonché di cui alle note di trattazione scritta d'udienza del
3.04.2023 …”.
Alla successiva udienza del 30/4/2025, presenti i procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., termini scaduti il 21/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda attorea è infondata e va rigettata.
2. Nel richiamare quanto esposto in precedenza in ordine al contratto del 9/4/2018, con cui l'attrice ha acquistato dalla in bonis un immobile, sito a Parte_1 CP_1
NA e identificato al NCEU al foglio 47, part. 24 sub 1, per il prezzo di € 750.000,00, devono essere esaminate le due eccezioni pregiudiziali di parte convenuta.
3. L'eccezione di improcedibilità o di inammissibilità o di improponibilità della domanda, in quanto non proposta con apposita domanda di ammissione al passivo fallimentare e quindi secondo la procedura di accertamento concorsuale, è infondata.
3.1 Al riguardo, permesso che l'improseguibilità nelle forme ordinarie dell'azione di accertamento del credito nei confronti di un debitore dichiarato fallito dà luogo ad una questione di rito e non di competenza (cfr. Cass. 10421/2024; Cass. 21669/2013), si rammenta che nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 L.F. ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare (cfr. Cass. 17035/2011), e che detta improcedibilità riguarda anche azioni di accertamento se strumentali ad una domanda di condanna da far valere nei confronti della massa.
3.1.1 Dunque qualsiasi accertamento che abbia incidenza sulla formazione dello stato passivo e che sia relativo a debiti sorti prima della dichiarazione di fallimento deve essere svolto in sede fallimentare con la prevista procedura.
3.2 Nel caso che qui ci occupa si è al di fuori di detta ipotesi, in quanto la società attrice, prospettata la simulazione relativa quanto alla regolamentazione del prezzo della compravendita del 9/4/2018, ha allegato che aveva estinto ogni debito nei confronti della venditrice in bonis e che pertanto era senza titolo l'assegnazione alla curatela della CP_1 somma di € 90.000,00, assegnazione avvenuta, a seguito di domanda di intervento della curatela nella procedura esecutiva n. 338/2019 RGE, in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita dell'immobile, oggetto della compravendita del 9/4/2018 (cfr. atto di citazione a pag. 15: “… si è in presenza di un indebito arricchimento del in Controparte_2 considerazione dell'esatto adempimento di all'obbligazione sulla stessa gravante Parte_1 di pagamento del prezzo a fronte del quale non avrebbe dovuto essere effettuato l'intervento nella procedura esecutiva sopra menzionata nella quale ha partecipato alla distribuzione del ricavato dalla vendita …”).
3.3 Va ricordato che la procedura esecutiva (n. 338/2019 RGE) era stata avviata dalla in qualità di mandataria della cessionaria Controparte_8 Controparte_4 del credito di CO BPM S.p.a., originaria banca mutuante e creditrice garantita da ipoteca sull'immobile oggetto della compravendita del 9/4/2018, in conseguenza del mancato pagamento delle rate del mutuo, accollatosi dall'acquirente, odierna attrice.
3.3.1 Per praticità espositiva, atteso che non rileva nel presente giudizio chi fosse titolare del credito, si è parlato e si continuerà a parlare semplicemente di 'banca mutuante', pur risultando che la procedura esecutiva era stata appunto attivata dalla Controparte_3
mandataria della cessionaria del credito (cfr. atto di citazione a pag. 2: “… In
[...] data 6 novembre 2019 la nella sua qualità di mandataria di Controparte_3 [...]
(titolare del portafoglio crediti del CO BPM S.p.A. che aveva concesso un CP_4 mutuo fondiario a di € 300.000,00 a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca CP_1 volontaria sull'immobile oggetto di successiva compravendita con del tutto Parte_1 inaspettatamente notificava a atto di precetto per complessivi € 199.845,16, Parte_1 ivi ricomprese le rate del mutuo (si deposita quale doc. n. 2) ...”).
3.3.2 In particolare nell'atto di pignoramento immobiliare (cfr. doc. 3 di parte attrice) si dava atto, per quanto qui di interesse, che stava agendo appunto la Controparte_8
in qualità di mandataria della “… divenuta piena e legittima
[...] Controparte_4 titolare di un portafoglio di credito, originariamente di titolarità di CO BPM S.p.a., con ogni connesso accessorio e garanzia …”; che originariamente la Banca OP di Novara
S.p.a. aveva concesso un mutuo fondiario di originari € 300.000,00, “… con atto a rogito notaio di NA del 16/4/2010 …, munito di formula esecutiva in data 7/5/2010, Per_5 notificato unitamente ad atto di precetto a in data 11/11/2019 e a CP_1 Parte_1 in data 28/10/2019 …”; che, “ … a garanzia del precitato finanziamento, il mutuatario CP_1 ha rilasciato a favore della banca mutuante un'ipoteca volontaria iscritta presso l'agenzia
[...] del Territorio di NA in data 23/4/2010 … sul seguente bene: in NA via Bertarino n. 1 complesso immobiliare composto da capannone con annesse unità immobiliari ad uso ufficio e uso residenziale … censito al catasto dei fabbricati: fg 47, mapp. 24, subalterno 1 …”; che “… in data 20/12/2011 la Banca OP di Novara S.p.a. è stata fusa per incorporazione nel
CO OP TÀ RA …”; che “… con atto di fusione 13/12/2016 la
[...]
e si sono fuse mediante Controparte_9 Controparte_10 costituzione di ”; che “… parte mutuataria si è resa morosa nel Controparte_11 pagamento delle rate del mutuo anzidetto e a nulla sono valsi i solleciti di pagamento inviati dalla banca mutuante …”; che “ … in data 9/4/2018 vendeva a CP_1 Parte_1
… l'immobile precedentemente concesso in garanzia alla banca mutuante …”; che “… veniva notificato atto di precetto a in data 11/11/2019 e a in data CP_1 Parte_1
28/10/2019, con il quale l'esponente intimava a il pagamento di € 199.845,16 oltre CP_1 interessi moratori con decorrenza da 27/6/2018, oltre le spese di notifica dell'atto di precetto e le successive occorrende …” e che “… il debitore non ha provveduto al pagamento nel termine di 10 giorni e quindi è intenzione di sottoporre a pignoramento Controparte_4 immobiliare il seguente bene immobile di proprietà di …”. Parte_1
3.4 In conclusione l'odierno accertamento, pur riguardando a monte l'asserita simulazione relativa parziale del contratto del 9/4/2018 fra l'odierna attrice e la in CP_1 bonis, in realtà riguarda un preteso indebito arricchimento (cfr. atto di citazione a pag. 15) asseritamente verificatosi a favore della curatela del fallimento in quanto -sempre CP_1
a detta dell'attrice- non esisteva più, alla luce degli accordi reali fra le parti, un'esposizione debitoria, in ordine al pagamento del prezzo di acquisto della ricordata unità immobiliare, che giustificasse sia l'intervento della curatela nella procedura esecutiva n. 338/2019 RGE sia l'allegata assegnazione della predetta somma di € 90.000,00 in sede di distribuzione, di cui è stata chiesta la restituzione, previa dichiarazione che era stata correttamente estinta l'obbligazione di pagamento del prezzo di acquisto.
3.5 Dunque ciò che viene contestata è la condotta della curatela, che si sarebbe indebitamente arricchita, e l'accertamento della simulazione è un mero accertamento finalizzato a dimostrare che il prezzo della vendita era stato integralmente pagato per effetto di compensazione, verificatasi prima del fallimento, così da rendere appunto ingiustificato l'intervento della curatela nella procedura esecutiva e l'allegata assegnazione della somma di
€ 90.000,00 in sede di distribuzione.
3.6 Con la memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. la società attrice ha depositato, con riferimento alla predetta procedura esecutiva n. 338/2019 RGE, copia del progetto di distribuzione del professionista delegato del 15/7/2022 (cfr. doc. 40) e il successivo provvedimento del GE di approvazione del progetto di distribuzione con una limitata modifica (cfr. doc. 41), da cui risulta il riconoscimento al fallimento della somma CP_1 di € 201.661,23.
3.7 Alla luce delle superiori premesse, l'eccezione va pertanto rigettata.
4. Miglior sorte non arride alla seconda eccezione.
4.1 La convenuta ha in pratica eccepito la maturata decadenza dalla possibilità di proporre domande, che si sarebbero dovute far valere nel giudizio di merito, successivo alla fase cautelare di opposizione all'esecuzione, che invero non era stato introdotto dall'odierna attrice nel termine fissato dal GE all'esito della fase cautelare esecutiva.
4.2 Al riguardo è di tutta evidenza, a prescindere da ogni approfondimento sull'osservanza o meno del termine assegnato dal GE e sulle modalità di introduzione del giudizio di merito, che un'eventuale decisione in rito non impedirebbe mai di riproporre la medesima domanda di merito in un separato giudizio, in quanto sulle decisioni in rito non viene a formarsi il giudicato.
5. Passando finalmente al merito, va ricordato che l'attrice, richiamata e documentata la procedura esecutiva n. 338/2019 RGE attivata nei propri confronti, in qualità di proprietà dell'immobile, dalla banca mutuante per il contestato mancato pagamento delle rate di mutuo
(cfr. citato doc. 3: atto di pignoramento notificato a novembre 2019) e richiamato e documentato l'atto di intervento nella predetta procedura della curatela del fallimento CP_1
(cfr. doc. 4: ricorso del 12/11/2020), nel frattempo dichiarato con sentenza del 10/7/2019
[...]
(cfr. doc. 38), ha allegato, per quanto qui di interesse, che “… Tale atto di intervento era stato originato dal supposto mancato integrale pagamento del prezzo della vendita così come sopra indicato …” e, a riprova dell'allegata integrale estinzione dell'obbligazione di pagamento del debito, che “… le parti in data 11 aprile 2018 (due giorni dopo la data del rogito) sottoscrivevano “scrittura privata – accordo tra le parti intesa ed assorbita come
'controdichiarazione' ”– … redatta a seguito di verifiche in ordine alla entità dei debiti della nonché atti di ricognizione documentale del 16/4/2018 e 21/6/2018 … e proposta CP_1 di compensazione dei crediti del 20/9/2018, 10/10/2018 e 18/11/2018 … e con la quale le parti si accordarono su modalità di pagamento diverse rispetto a quelle indicate nel rogito …”; che “… In particolare nella lettera riepilogativa della compensazione delle partite contabili datata 18/11/2018 indirizzata a da … testualmente si legge: “… i CP_1 Parte_1 valori interessati alla compensazione e la sua natura si precisa: - Vostro credito, relativo al saldo per l'acquisto dell'immobile di cui all'Atto Notaio del 9 aprile 2018 per € Persona_2
417.323,16; - Nostro credito totale per forniture e relativo alle fatture n. 38 del 28/12/2017, n.
35 del 14/3/2018, n. 72 del 27/4/2018 per totali € 428.424,96; - Debiti di cui alle ricognizioni per euro totali di 87.723,13. Riassunto per tipo e importi le poste oggetto della compensazione la società intende procedere alla parziale compensazione come di seguito indicato. 1) Vostro credito pari ad euro 417.323,16 di cui parte in compensazione al netto dei debiti di cui alla nota ricognizione per euro 87.723,13. 2) Nostro credito totale per euro 428.424,96. 3) Residuo
a nostro credito per valori diretti euro 11.101,80. 4) Sostegno per pagamento dei debiti di cui alle ricognizioni e pari ad euro 87.723.13 con sottoscrizione di effetti cambiari a firma
[...]
a favore di per totali euro 90.000,00 con tagli da euro 5.000,00 e con Parte_1 CP_1 scadenza bimensili (il 30 ed il 15 di ogni mese) a partire dal 30/12/2019 …”.
6. L'attrice ha prodotto la documentazione indicata e precisamente la 'controscrittura'
(doc. 5); gli atti di ricognizione documentale del 16/4/2018 e del 21/6/2018 (docc. 6 e 7); la proposta di compensazione dei crediti del 20/9/2018, 10/10/2018 e 18/11/2018 (docc. 8, 9 e
10); inoltre sono state depositate copia delle fatture (docc. 11, 12 e 13) e copia dei relativi
DDT (docc. 14 e 15) nonché copia delle richiamate cambiali (doc. da n. 16 a n. 33).
6.1 Nella citata 'controdichiarazione' datata 11/4/2018 le parti, dopo le premesse in cui si richiamava il contratto di acquisto del 9/4/2018 del fabbricato ad uso artigianale al prezzo di € 750.000,00 con consegna, come previsto nelle modalità di pagamento, di assegno bancario di € 382.323,16 e si precisava che “… da alcune verifiche sopraggiunte nell'immediato, completate anche da dichiarazioni della parte cedente risultavano a carico della parte cedente alcuni aggravi di debiti già sostenuti da atti irrevocabili …” e che “… alcuni di essi e, in attesa di verificare quanti e quali altri possano sussistere, la loro origine, oltre agli importi intimati, rischiano, nel breve tempo produrre e causare nocumento diretto/indiretto alla porzione immobiliare acquisita con conseguenze sulla stessa proprietà e libero possesso …” e per “… cautelarsi contro eventuali contestazioni reciproche, diverse da quanto in seguito indicato, le parti cristallizzano l'accordo nel presente atto, che mantengono segreto denominato 'controdichiarazione' nel quale dichiarano la reale portata del contratto apparente …”, avevano concordato che “… 1) Le parti, e più specificatamente la parte cedente dichiara di sospendere la negoziazione dell'assegno richiamato nell'atto di cessione nelle premesse anche annotato, in considerazione delle poste passive di cui alcune già evidenziate e, di trattenerlo, comunque, a titolo di garanzia sino alla totale sistemazione delle spese …”; che “… 2) … se la parte cedente non può in tutto o in parte far fronte al pagamento nei tempi e nei modi dei debiti richiesti con atti irreversibili la parte acquirente o anticipando l'importo alla parte cedente per essere girata immediatamente alla parte richiedente a totale estinzione del debito o se ricorrono i presupposti la parte acquirente procedere al pagamento in via surrogatoria ai sensi dell'art. 1201 c.c. e segg. Quanto appena detto al fine di evitare rischi e quanto altro possano confluire a danno dell'immobile 'de quo' …”; che “… 3) A parte viene redatt(a) una ricognizione documentale degli atti origine delle richieste
(pignoramenti su cose mobili, atti di precetto, ecc.) i quali, a totale e insindacabile decisione della parte acquirente essendo considerati a rischio, saranno oggetto dell'immediato saldo e/o stralcio della pretesa con dichiarazione del nulla più a pretendere nelle modalità di cui al punto precedente …”; che “ … 4) Gli importi sostenuti dalla parte acquirente, ove, vi sia intervento diretto o indiretto, saranno considerati quale anticipo di pagamento e detratti dal saldo dovuto e relativo all'atto di compravendita di cui alla premessa. Pertanto l'assegno trattenuto al solo titolo di garanzia, sempre alle premesse richiamato, non potrà in alcun modo e a nessun titolo essere negoziato pena adire con le dovute azioni a carico della parte cedente presso le competenti sedi …” e che “… 5) Le poste richiamate oggetto della presente scrittura, quelle già accertate e quelle accertate in epoca successiva saranno regolarmente annotate nei loro importi, nelle modalità di estinzione del debito e insieme ad una copia del titolo intimato sarà oggetto di apposito carteggio contro firmato tra le parti …” (cfr. citato doc. 5 di parte attrice).
6.2 Nell' 'atto di ricognizione documentale' del 16/4/2018 si dava atto che “… In riferimento alla scrittura privata stipulata in data 11 aprile 2018 … premesso che: nella scrittura privata stipulata in data 11 aprile 2018 era previsto dalle parti la verifica di alcuni debiti scaturiti da alcuni atti irrevocabili, verificando nello stesso tempo la loro origine e i relativi importi intimati;
tanto premesso si dà atto di quanto segue: che alla data odierna risultano agli atti della società le seguenti richieste: procedimento esecuzione presso terzi -
Studio legale Monticelli – ordinanza 17/2/2016 'cessione del credito' per l'importo residuo di euro 4.300,00; pignoramento con IVG di Alessandria del 22/2/2017 per un importo di euro
31.080,84. Le poste sopra indicate, essendo ritenute da parte della atti a Parte_1 rischio, essendo considerati come tali si procederà al loro soddisfo …” (cfr. doc. 6).
6.3 Nel successivo atto di ricognizione documentale del 21/6/2018 si dava atto che “…
In riferimento alla scrittura privata stipulata in data 11 aprile 2018 … premesso che: nella scrittura privata stipulata in data 11 aprile 2018 era previsto dalle parti la verifica di alcuni debiti scaturiti da alcuni atti irrevocabili, verificando nello stesso tempo la loro origine e i relativi importi intimati;
tanto premesso si dà atto di quanto segue: che alla data odierna risultano agli atti della società le seguenti richieste: atto di intimazione da MPS del 28/5/2018 per canoni di locazione finanziaria n. 1415078 relativi ad un muletto per un importo di euro
1.277,10. Tale bene mobile risulta essere stato venduto in data 22/5/2018; atto di precetto del
18/5/2018 da parte della 'Al sole in liquidazione S.r.l.', per un importo di euro 39.820,21; verbale di pignoramento per conto di del 15/6/2018 per un importo di Parte_2 euro 4.931,54; verbale di pignoramento per conto della del 15/6/2018 per un Parte_3 importo di euro 5.313,44. Si precisa inoltre che in riferimento al pignoramento con IVG di
Alessandria del 22/2/2017 per un importo di euro 31.080,84, già menzionato nel precedente atto, in data 20/6/2018 lo stesso IVG ha redatto la relazione di riscontro dei beni pignorati, in particolare n. 3 carri ponte, e tutta la merce presente all'epoca del pignoramento, e che in tale data si è dato atto che parte degli stessi, in particolare la merce, risulta mancante. Le poste sopra indicate, essendo ritenute da parte della atti a rischio, essendo Parte_1 considerati come tali si procederà al loro soddisfo” (cfr. doc. 7).
6.4 Con la 'proposta di compensazione tra reciproci rapporti di debito-credito ai sensi dell'art. 1241 e segg.' del 20/9/2018 l'attrice aveva inviato alla Parte_1 CP_1 la seguente proposta: “La presente intende giungere a una compensazione di partite contabili le quali comunque hanno origine e/o sono interessate dai seguenti atti: 1) Rogito notaio del 9 aprile 2018 cessione immobile per saldo e differenza a credito della società Persona_2 cedente pari ad euro 417.323,16; 2) Accordo tra le parti denominato 'controdichiarazione' dell'11 aprile 2018; 3) atto di ricognizione documentale del 16 aprile 2018; 4) atto di ricognizione documentale del 21 giugno 2018; 5) Fatture vendita dalla scrivente emesse, come di seguito indicate: a) fatt. n. 38 del 28/12/2017 per euro 31.134,40; b) fatt. n. 35 del
14/3/2018 per euro 181.013,84; c) fatt. n. 72 del 27/4/2018 per euro 216.276,72 e per totali euro 428.424,96. Pertanto, considerando quanto sommariamente indicato, la scrivente società intende proporre una compensazione dei debiti-crediti che tra le parti distintamente e, per i propri atti emergenti insistono attualmente ancora in essere (giust(a) accordo di cui al punto 2) con riaccollo da parte della società in indirizzo per quanto riguarda gli atti di ricognizione documentale di cui ai punti '3' e '4'. Quindi la richiesta di compensazione riguarda il credito da parte della scrivente e pari ad euro 428.424,96 che sostiene ed eventualmente salda per la parte a debito pari ad euro 417.323,16. La differenza a credito della scrivente società, a definizione reciproca della richiamata compensazione, sarà pari ad euro 11.101,80 …” (cfr. doc. 8)
6.5 Con la nota del 10/10/2018 la in risposta alla predetta proposta di CP_1 compensazione del 20/9/20218, aveva inviato alla la seguente lettera: “… In Parte_1 riferimento a quanto contenuto nella Vostra di cui all'oggetto, la scrivente società intende accettare una eventuale proposta di compensazione soltanto per una quota parziale ovvero con esclusione di quanto risulta, dagli atti di ricognizione documentale, e relativo a debiti di natura certa e sostenuti da atti giudiziari e non, intimati e irrevocabili, così come riportati sia nella tipicità degli stessi che negli importi. La scrivente, quindi, non intende riaccollare tali debiti assunti dalla a parziale storno di quanto dovuto. Per quanto sopra Parte_1
l'eventuale compensazione dai debiti-crediti tra le parti insistenti dovranno essere esclusi gli emergenti debiti di cui agli atti di ricognizione da voi indicati ai punti '3' e '4' così distinti e accertati dal ricognitivo accertamento: a) dall'atto del 16/4/2018 – per totali euro 35.380,84;
b) dall'atto del 21/6/2018 – per totali euro 51.342,29. Per un totale generale, pari ad euro
87.723,13. Pertanto, essendo esclusi dalla compensazione e, per ovvi motivi di dover sostenere debiti e relativi pagamenti degli stessi la scrivente società richiede un versamento da parte della idoneo a sostenere il saldo dei citati debiti salvo compensare il Parte_1 residuo debito con il vostro credito …” (cfr. doc. 9)
6.6 Da ultimo nella richiamata lettera riepilogativa della compensazione delle partite contabili del 18/11/2018, indirizzata da a e prodotta appunto Parte_1 CP_1 come doc. 10, si dava riassuntivamente atto, per tipo e importi, delle seguenti contrapposte partite: “… 1) Vostro credito pari ad euro 417.323,16 di cui parte in compensazione al netto dei debiti di cui alla nota ricognizione per euro 87.723,13; 2) Nostro credito totale per euro
428.424,96; 3) Residuo a nostro credito per valori diretti euro 11.101,80. Sostegno per pagamento dei debiti di cui alle ricognizioni e pari ad euro 87.723.13 con sottoscrizione di effetti cambiari a firma a favore di per totali euro 90.000,00 … . Parte_1 CP_1
Pertanto, con il versamento di cui sopra di euro 90.000,00 e il restante importo di euro
327.323,16 da compensare con il nostro credito a favore di euro 428.424,96 il residuo credito a favore della scrivente, a compensazione avvenuta, è pari ad euro 101.101,80 …”.
6.6.1 La somma di € 90.000,00, oggetto di causa, si riferisce all'asserito credito per le predette cambiali, asseritamente impiegate dalla in bonis, girandole, per estinguere CP_1 pregressi debiti della stessa verso terzi creditori.
7. Per quanto qui di interesse, provenendo la proposta dalla vi era il Parte_1 riconoscimento del debito di € 417.323,16, nei confronti della venditrice, derivante appunto dall'acquisto dell'immobile e relativo a due delle tre 'parti', con cui era stata prevista la regolazione del corrispettivo della vendita: l'importo di € 417.323,16 corrisponde invero alla somma di € 382.323,16, portata dall'assegno bancario, e di € 35.000,00, pari al residuo da pagare entro 60 giorni dalla data del rogito.
7.1 Nulla, pertanto, era riferito alla 'parte' del corrispettivo da regolare mediante accollo del mutuo: sul punto si tornerà.
8. A detta dell'attrice le società contraenti, sulla base della predetta controdichiarazione, avevano voluto definire in maniera diversa la regolamentazione del pagamento del prezzo, tenendo conto dei debiti di verso terzi, risultanti da CP_1 richieste formali (pignoramenti, precetti, ecc.), di cui si sarebbe fatta carico l'acquirente
[...]
sulla base di appositi atti di ricognizione, con conseguente incidenza sulle Parte_1 modalità di pagamento del prezzo, a suo tempo indicate nel contratto di vendita.
9. A questo punto appare opportuno aprire una breve parentesi di inquadramento della materia in tema di allegata simulazione.
9.1 Nel codice civile manca una definizione della simulazione, precisandosi solo che il contratto simulato non ha effetto tra le parti (art. 1414, comma 1, c.c.).
9.2 Si parla al riguardo di simulazione assoluta, quando le parti hanno concluso un contratto, ma nel contempo con apposito accordo, risultante dalla c.d. controdichiarazione, concordano di non volerne alcun effetto;
quindi i contraenti consapevolmente e concordemente creano, con il proprio contratto, una situazione meramente apparente, non volendo in realtà alcun effetto di detto contratto: si tratta della fattispecie disciplinata dal richiamato art. 1414, comma 1, c.c.,
9.3 Ricorre invece l'ipotesi della simulazione relativa, quando le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge (art. 1414, comma 2, c.c.).
9.4 Per quanto riguarda la prova della simulazione è previsto dalla legge che solo per i creditori e in genere per i terzi, estranei all'accordo simulatorio, è ammissibile senza limitazione la prova per testi e anche per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (cfr. art. 2729 c.c.); sul punto l'art. 1417 c.c. prevede infatti che “la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi …”.
9.5 Pertanto, mentre per quanto riguarda i creditori e in genere i terzi, estranei all'accordo simulatorio e quindi -di regola- nell'impossibilità di acquisire la prova scritta dell'accordo, la legge riconosce la possibilità di provare la simulazione anche per testimoni e per presunzioni, senza alcuna limitazione, nei rapporti fra le parti, salvo l'ipotesi in cui la domanda “… sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato …”, in cui è riconosciuta la medesima libertà di prova (cfr. citato art. 1417 c.c.), l'accordo simulatorio, anteriore o quanto meno coevo all'atto simulato, deve risultare dalla controdichiarazione, che
è il documento che prova appunto l'accordo (cfr. Cass. 2203/2013; Cass. 6357/2019) e che è ontologicamente distinta dall'accordo simulatorio stesso, che è appunto destinata a provare.
9.6 La controdichiarazione può anche essere successiva all'atto, mentre l'accordo simulatorio deve necessariamente essere anteriore o almeno contestuale all'atto.
9.7 La simulazione è stata prospettata dall'attrice come relativa e parziale, in quanto - come detto- relativa unicamente alla regolamentazione del pagamento del corrispettivo, dovuto dall'acquirente in favore della venditrice in bonis, non Parte_1 CP_1 oggetto invece di simulazione.
9.7.1 Dunque il corrispettivo di € 750.000,00 non è stato indicato come oggetto di simulazione, relativa invero solo alle modalità di pagamento del corrispettivo, avendo le parti voluto prendere in considerazione i debiti già accertati o quelli da accertare, ritenuti a rischio per il buon esito dell'operazione.
9.8 In ipotesi, sempre come discorso di inquadramento, va ricordato che la simulazione può essere fatta valere anche contro una curatela, purché l'accordo simulatorio venga provato per mezzo di scrittura, costituente appunto la controdichiarazione, che abbia data certa ex art. 2704 c.c. (cfr. Cass. 21253/2019; Cass. 19136/2006).
10. Chiusa questa parentesi, osserva il Giudice che, quand'anche per mera ipotesi si volesse ritenere che parte del prezzo della vendita (€ 417.323,16, ossia € 382.323,16, portata dall'assegno bancario, + € 35.000,00, pari al residuo da pagare entro 60 giorni dalla data del rogito) fosse da considerare estinta per effetto dell'asserito controcredito di € 428.424,96, non risulta in ogni caso che la società attrice abbia estinto la parte del prezzo (€ 332.676,84), oggetto dell'accollo del mutuo.
11. Si tratta di accollo interno (c.d. semplice) e sicuramente non liberatorio (cfr. Cass.
38225/2021; Cass. 4604/2000), in quanto, come emerge dall'atto di pignoramento, la banca mutuante ha agito nei confronti della solo quale proprietaria dell'immobile Parte_1 gravato da ipoteca, atteso il contestato mancato pagamento delle rate del mutuo da parte della mutuataria infatti nell'atto di precetto notificato alla debitrice e alla CP_1 CP_1 proprietaria era stato intimato il pagamento del dovuto -complessivo Parte_1 importo precettato € 199.845,16, di cui, per quanto di interesse, € 78.935,08 per quota capitale rate scadute al 26/7/2018; € 7.001,66 per quota interessi rate scadute;
€ 110.073,27 per debito residuo;
€ 30,72 per rateo interessi ed € 3.320,05 per interessi di mora al 26/6/2018, il tutto oltre interessi dal 27/6/2018 al saldo- alla sola mutuataria inadempiente ( , mentre CP_1 alla proprietaria era stata preannunciata l'esecuzione forzata su quello Parte_1 specifico bene immobile, gravato da ipoteca, in caso appunto di mancata estinzione del debito da parte della mutuataria.
11.1 Dunque l'acquirente, accollante, aveva assunto l'obbligazione di pagare parte del prezzo con detto accollo, rimasto accordo interno fra le due paciscenti, e risponde del relativo adempimento nei confronti della venditrice, debitrice accollata. 12. Orbene la domanda dell'attrice, in base alla ragione più liquida, va rigettata, in quanto, come del resto evidenziato ed eccepito dalla curatela, l'attrice non Parte_1 ha comunque provveduto al pagamento di parte del corrispettivo della compravendita, per il quale era stato appunto previsto l'accollo del debito nei confronti della banca mutuante.
13. In base al contratto di vendita del 9/4/2018 era stato previsto il complessivo corrispettivo di € 750.000,00 e per il pagamento di parte dello stesso, esattamente €
332.676,84, era stato previsto l'accollo del mutuo da parte dell'acquirente.
14. Al riguardo, come risulta dal fatto che, proprio a causa mancato pagamento delle rate del mutuo, la banca mutuante ha agito esecutivamente nei confronti dell'odierna attrice sul bene immobile acquistato, garantito da ipoteca volontaria a suo tempo iscritta a nome della venditrice, è di tutta evidenza che l'acquirente che si era accollata il Parte_1 debito rinveniente dal richiamato contratto di mutuo, non ha pagato le rate del mutuo stesso o comunque non ha fornito alla venditrice la provvista necessaria per il pagamento delle rate del mutuo, che si era accollata.
14.1 Pertanto non ha pagato parte del corrispettivo di € 750.000,00 (cfr. doc. 1 di parte attrice).
15. In base al contratto di compravendita del 9/4/2008 era stata prevista -come già detto, ma è opportuno ribadirlo- la seguente regolazione del prezzo concordato in €
750.000,00 e precisamente “… quanto ad € 332.676,84 … mediante accollo del debito dipendente dal mutuo, sovvenuto alla parte venditrice da Banca OP di Novara TÀ per azioni, con atto in data 16 aprile 2010 … del dott. , notaio in NA;
Persona_6 quanto ad € 382.323,16 …. a mezzo assegno bancario non trasferibile n. 0778180717-02 tratto in data odierna da Credito Valtellinese S.p.a. all'odierna di e quanto ad € CP_1
35.000,00 … la società acquirente si obbliga a pagarli al domicilio della società alienante entro 60 … giorni dalla data odierna …” (cfr. citato doc. 1 di parte attrice: contratto di compravendita del 9/4/2008).
16. In base al citato doc. 4 di parte attrice (atto di intervento del fallimento CP_1 nella procedura esecutiva n. 338/2019 RGE, introdotta da nei Controparte_8 confronti di proprietaria del bene) la curatela, nel dare atto della ricordata Parte_1 regolazione del prezzo di vendita, aveva allegato, a giustificazione appunto dell'intervento, che “… il prezzo di vendita -nella sua integralità- non è stato mai effettivamente onorato dalla società acquirente ( …” e che “… non è mai stato da quest'ultima pagato il Parte_1 mutuo residuo dalla stessa in sede di compravendita accollatosi, non è mai stato consegnato il titolo bancario indicato in atto né, tanto meno, sono stati erogati i residui Euro 35.000,00 a far data giorni 60 dalla stipula del rogito notarile …”.
17. Al riguardo, a fronte dell'allegazione di parte convenuta in ordine al mancato pagamento del mutuo, la società attrice, benché onorata a fornire la relativa prova in base a conferente allegazione (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: cfr. Cass. 9439/2008; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass.
15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019), non ha provato di aver estinto il debito accollato.
18. Non è neanche sostenibile né tanto meno ipotizzabile, come allegato dalla società attrice, che la pattuizione, oggetto del richiamato accordo simulatorio, riguardasse anche il mutuo, che -a detta della stessa attrice- era rimasto a carico della venditrice, in quanto -si richiamano i ricordati documenti di parte attrice (docc. 5-10)- nulla depone a sostegno di detta allegazione della società attrice.
19. Del resto, se nel caso di allegata simulazione è necessaria fra le parti una controdichiarazione per accertare e provare la loro reale volontà, è evidente che l'eventuale volontà dissimulata deve risultare chiaramente dal documento, non potendosi presumere l'estensione dell'asseritamente concordata compensazione a crediti o controcrediti non formalmente richiamati dalle parti.
20. Nella citata controdichiarazione e nelle ricognizioni documentali si era fatto riferimento a determinati debiti già risultanti da richieste formali dei creditori della venditrice, addirittura con anticipi offerti dall'acquirente, senza però alcun riferimento al mutuo accollato come parte del corrispettivo pattuito e da pagare.
20.1 Al punto 5) della controdichiarazione si era fatto riferimento, oltre alle poste debitorie già accertate, anche a quelle da accertare successivamente, quasi come una sorta di sopravvenienze passive, che dovevano essere oggetto di specifica annotazione e di formale accertamento congiunto (cfr. citato doc. 5 di parte attrice).
21. Se la previsione contrattuale dell'accollo del mutuo -si tratta di debito già esistente e quindi 'ben conosciuto' dalle parti- non è stato per nulla richiamato né nella scrittura privata
'controdichiarazione' né nelle ricognizioni documentali, è evidente che lo stesso non è stato in alcun modo oggetto della decisione delle parti, che avevano formalmente inteso riconsiderare solo ed esclusivamente la negoziazione dell'assegno di € 382.323,16, invero da non mettere all'incasso e da valere solo come garanzia, in attesa di ridefinire i rapporti di dare/avere con i ricordati accertamenti dei debiti verso terzi, risultanti da richieste formali o da accertamenti successivi. 22. Nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. della società attrice è dato leggere che “…
Quanto al versamento delle rate di mutuo, si ribadisce che a seguito della compensazione di cui sopra avrebbe dovuto proseguire nel versamento delle stesse. Si precisa, infatti, che, CP_1 in forza dell'accordo di compensazione tra le parti, risultavano a carico della Parte_1 solamente debiti per un ammontare di € 87.723.13, al sostegno del pagamento dei quali vennero sottoscritti effetti cambiari a firma a favore di ”. Parte_1 Parte_4
23. Peraltro già si è detto che fra le parti, salvo l'ipotesi -neanche allegata- dell'illiceità del contratto dissimulato, la reale volontà, atta a superare l'apparenza, può risultare solo dalla predetta controdichiarazione, in cui nulla era stato detto a proposito dell'accollo del mutuo, che era stato previsto per provvedere al pagamento di parte del corrispettivo pattuito in €
750.000,00.
24. Non va dimenticato che nelle premesse della controdichiarazione dell'11/4/2018 si era fatto riferimento, quanto alle modalità di pagamento del prezzo espressamente richiamato in € 750.000,00, unicamente al fatto che “… nelle modalità ivi contenute la parte acquirente rilasciava, fra l'altro, assegno di c/c pari ad euro 382.323,16 …” e poi al punto 1) della medesima controdichiarazione si era fatto riferimento solo alla sospensione della “… negoziazione dell'assegno richiamato nell'atto di cessione nelle premesse anche annotato …”, così come al punto 4) si era appunto fatto riferimento al divieto di procedere alla negoziazione dell'assegno (cfr. doc. 5 di parte attrice).
25. Inoltre, qualora si volesse astrattamente ipotizzare -nulla peraltro al riguardo, come detto, risulta nella controdichiarazione- che la venditrice avrebbe dovuto continuare a pagare le rate di mutuo, nonostante la previsione in contratto dell'accollo interno da parte dell'acquirente, si verificherebbe che, a fronte di un preteso controcredito di € 428.424,96,
l'odierna attrice avrebbe così acquistato un complesso immobiliare per il cui acquisto le parti avevano appunto concordato un corrispettivo effettivo e reale di € 750.000,00, non oggetto di alcuna simulazione.
26. Si rammenta invero che non è stato anche solo allegato che la simulazione riguardasse anche il prezzo di vendita di € 750.000,00, anzi nella controdichiarazione dell'11/4/2018 si è premesso espressamente che si era perfezionato “… l'acquisto come da atto sopra riportato al prezzo totale pari ad euro 750.000,00 …” (cfr. doc. 5 di parte attrice, nelle premesse).
27. Nella memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. la società attrice ha allegato, con riferimento alla rate di mutuo, che “… avrebbe dovuto proseguire nel versamento delle CP_1 stesse …”; che “… Il predetto mutuo è stato oggetto di factoring disposto da parte di CO Bpm S.p.a.. Tale circostanza era stata resa nota al Dott. dal funzionario di CO Per_3
BPM della filiale di Via Albaro, 11/1 di Genova con una mail del 5 giugno 2018, che si deposita in uno alla presente memoria (doc. n. 42) e trasmessa dal Dott. al Dott. Per_3
in pari data …”; che “… Da tale missiva si evince che aveva richiesto Per_4 CP_1 un incontro presso la filiale per discutere in merito alle sorti del debito dipendente da mutuo sovvenuto alla parte venditrice da Banca OP di Novara. A seguito di tale comunicazione, tra l'altro portata a conoscenza del Dott. che si occupava della Per_4 contabilità della avrebbe dovuto proseguire nel pagamento delle Parte_1 CP_1 predette somme, stante l'impossibilità della realizzazione dell'accollo e alla luce della compensazione intervenuta tra le parti …” e che “… È evidente poi che non ha CP_1 adempiuto a tale obbligo, in quanto gli importi di detto mutuo sono stati ricompresi nell'atto di precetto notificato a (doc. n. 2 allegato all'atto di citazione) …” (cfr. citata Parte_1 memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. di parte attrice).
28. Al riguardo, ribadito che il prezzo della vendita era di € 750.000,00 e che il prezzo concordato non è stato oggetto di allegata simulazione, così da doverlo considerare reale ed effettivamente voluto dalle parti, va altresì ribadito che si è in presenza di un accordo interno
(semplice) e non liberatorio, che non ha visto l'adesione della banca mutuante, con la conseguenza che il predetto rapporto (accollo) si esaurisce fra accollante (ossia l'acquirente, odierna attrice) e accollato (ossia la venditrice, odierna parte convenuta) senza produrre alcun effetto giuridico nei confronti del terzo creditore.
29. Dunque -come si è detto- attraverso detto accollo interno l'acquirente si era sostanzialmente impegnata a mettere a disposizione della venditrice la provvista per pagare le rate, in quanto, diversamente opinando, avrebbe acquistato il bene senza pagare il pattuito corrispettivo di € 750.000,00, non oggetto di alcuna simulazione, nulla invero risultando anche solo prospettato dall'attrice né comunque alcunché risultando dalla controdichiarazione.
30. Se fosse vera la tesi della società attrice in ordine al continuato pagamento delle rate di mutuo da parte della venditrice, l'acquirente avrebbe acquistato il bene non, come pattuito, ad € 750.000,00, ma ad € 417.323,16 (€ 382.323,16 per somma portata dall'assegno ed € 35.000,00 da pagare dopo il rogito), importo asseritamente poi estinto per compensazione, ma si tratta di conclusione non condivisibile, in quanto l'allegata simulazione
-come detto- non ha riguardato il corrispettivo pattuito di € 750.000,00.
31. Inoltre, ammesso e non concesso che l'acquirente non fosse riuscita a subentrare nel contratto di mutuo, in ipotesi affiancandosi alla debitrice originaria o ottenendone la liberazione da parte della banca mutuante, è evidente -da un lato- che l'obbligazione assunta con il contratto di acquisto per il pagamento del corrispettivo di € 750.000,00 non veniva di certo meno e -dall'altro- che pertanto l'acquirente doveva pur sempre pagare il corrispettivo concordato di € 750.000,00, anche, in forza dell'accollo interno, mettendo a disposizione della venditrice, in ipotesi rimasta l'unica formale debitrice nei confronti della banca mutuante, la provvista per il pagamento delle rate a scadere.
31.1 Dunque l'accollo, con la conseguente obbligazione a carico della società attrice di pagare in tal modo parte del prezzo, non veniva meno per il fatto che non vi fosse stato il subentro dell'acquirente nel contratto di mutuo, sostituendosi o affiancando la mutuataria, ben potendo invero l'attrice adempiere alla predetta obbligazione con il mettere a disposizione della venditrice la provvista necessaria per il pagamento delle rate del mutuo.
31.2 Dunque l'adempimento da parte dell'acquirente dell'obbligazione assunta poteva avvenire anche con pagamento 'indiretto' delle rate di mutuo, fornendo appunto alla venditrice la provvista per il pagamento delle rate di mutuo.
32. In conclusione, non vi è prova che l'attrice abbia estinto il proprio debito nei confronti della venditrice con l'integrale pagamento del corrispettivo concordato di €
750.000,00.
33. E' ben vero che il pagamento di parte del prezzo (€ 332.676,84 su € 750.000,00) è stato regolato “… mediante accollo del debito dipendente dal mutuo, sovvenuto alla parte venditrice da Banca OP di Novara TÀ per azioni, con atto in data 16 aprile 2010 repertorio n. 286536/34263 del dott. , notaio in NA …” (cfr. doc. 1 di Persona_6 parte attrice: contratto di vendita del 9/4/2018) e che il mutuo fondiario in questione era solo di originari € 300.000,00 (cfr. doc. 3 di parte attrice: atto di pignoramento), con residuo credito di € 199.845,16 oltre interessi (cfr. doc. 2 di parte attrice: atto di precetto, comprensivo anche di spese), ma questa discrasia non revoca in dubbio la constatazione che, non essendo oggetto di simulazione la pattuizione del prezzo di € 750.000,00, l'acquirente non ha fornito la prova dell'integrale estinzione del debito per l'acquisto dell'immobile, di cui si è detto.
34. Tanto premesso, è evidente -come discorso di carattere generale- che si potrebbe in ipotesi parlare di indebito arricchimento da parte del venditore, nel caso in cui il debitore
(acquirente) avesse provato di aver estinto l'intero suo debito a titolo di prezzo di acquisto, così che ogni ulteriore pagamento ricevuto da soggetto (venditore), ormai non più creditore del prezzo, sarebbe indebito, in quanto ormai senza causa giustificativa. 35. Nel caso di specie l'attrice, debitrice nei confronti della in bonis, della CP_1 parte del prezzo corrispondente al mutuo accollato (€ 332.676,84), non ha comunque dato prova di aver estinto la parte del prezzo, che doveva essere corrisposta appunto mediante accollo del mutuo e pagamento delle rate.
36. Al riguardo, come emerge dal doc. 4 di parte convenuta (stato passivo della CP_1
, risulta fra l'altro la domanda di ammissione al passivo della
[...] Controparte_8
Cont
mandataria della che è stata ammessa dal GD per € 189.008.35,
[...] CP_4 con la seguente motivazione, per quanto qui di interesse, “Ammesso per euro 189.008,35.
Categoria Ipotecari, in quanto l'accollo non liberatorio comporta per la società CP_1 venditrice dell'immobile il mantenimento dell'obbligazione nei confronti della banca che aveva concesso il mutuo fondiario …”.
36.1 Dunque, a tutto voler concedere, l'acquirente (odierna attrice) è debitrice della venditrice, attualmente in fallimento, quanto meno della predetta somma di € 189.008,35, pari al credito vantato dalla banca mutuante e non estinto dall'acquirente nonostante il concordato accollo interno, di cui si è detto.
37. Solo nel caso in cui fosse risultato estinto anche detto debito -si tratta di circostanza pacificamente non avvenuta-, si sarebbe potuto prendere in considerazione l'eventuale accordo sulla compensazione in ordine al residuo prezzo per € 417.323,16 (€
382.323,16 per somma portata dall'assegno ed € 35.000,00 da pagare dopo il rogito) con la richiamata controscrittura e i successivi atti di ricognizione documentale.
38. In altre parole solo nel caso in cui, estinto il debito nei confronti della banca mutuante e in ipotesi estinto il debito per il residuo prezzo per effetto delle compensazioni oggetto dell'allegato accordo simulatorio, si sarebbe potuto ipotizzare che, a fronte di un corrispettivo integralmente estinto, la pretesa della curatela, fatta valere con l'intervento in sede di procedura esecutiva, non era giustificata e quindi risultava indebita l'allegata assegnazione della somma di € 90.000,00 in sede di distribuzione.
39. Sussistendo il debito nei confronti della banca mutuante, che si è insinuata al passivo della la pretesa dell'attrice è infondata e va rigettata, in quanto deve CP_1 essere escluso che l'allegata assegnazione di € 90.000,00 in sede di distribuzione costituisca un arricchimento indebito da parte della curatela, invero creditrice della società attrice di una somma maggiore per mancato pagamento di parte del corrispettivo.
40. Risulta conseguentemente assorbita, in base alla ragione più liquida, ogni questione in ordine alla fondatezza o meno delle allegazioni in fatto e deduzioni in diritto dell'attrice a margine della richiamata simulazione e dell'allegata compensazione nonché a margine dell'opponibilità o meno alla curatela della controdichiarazione e/o dell'altra documentazione prodotta.
41. Anche a voler per mera ipotesi ritenere fondata l'eccepita estinzione del debito per effetto della richiamata compensazione, risultante dalla richiamata documentazione, detta estinzione riguarderebbe in ogni caso solo parte del corrispettivo concordato (ossia €
417.323,16 e precisamente € 382.323,16, portata dall'assegno bancario, + € 35.000,00 pari al residuo da pagare entro 60 giorni dalla data del rogito), ma non riguarderebbe la parte del corrispettivo da estinguere con l'accollo del mutuo, con la conseguenza che la curatela ben poteva agire in sede esecutiva per soddisfare le proprie ragioni creditorie, comunque non interessate in toto dall'accordo simulatorio e quindi in ogni caso non interessate in toto dall'eccepita compensazione.
42. Portando a sintesi le superiori osservazioni in fatto e in diritto, va dichiarato che l'attrice non ha dato prova di aver adempiuto l'obbligazione di pagamento del prezzo della compravendita del 9/4/2018, in quanto non ha provato di aver estinto integralmente il debito di € 750.000,00.
43. Deve conseguentemente essere rigettata, alla luce di quanto detto, la domanda di ripetizione di indebito per € 90.000,00, come richiesto nelle conclusioni rassegnate dall'attrice.
44. La parte convenuta ha chiesto la condanna della società attrice ex art. 96 c.p.c. (cfr. comparsa di risposta: conclusioni al capo 2: 'Condannare la società atteso il Parte_1 proprio comportamento processuale, ai sensi di cui all'art. 96 c.p.c.').
45. La domanda va rigettata per mancata allegazione e prova della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 9080/2013; Cass.
27383/2005; Cass. 18169/2004).
46. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
46.1 Si è proceduto, alla luce del DM 147/2022, alla somma degli importi compresi fra il valore minimo e il valore medio relativi ai 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' e allo scaglione '52.001-260.000', tenuto conto della natura e del valore (domandato: € 90.000,00) della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte vittoriosa nonché della decisione documentale.
46.2 Il valore da prendere in considerazione è quello della domanda attrice, in quanto, diversamente opinando, essendo stata la domanda rigettata, il valore dell'accertato sarebbe pari a zero e si tratterebbe di soluzione non sostenibile (cfr. Cass. 28417/2018). 46.3 A fronte della piena vittoria nel merito da parte della convenuta, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., mera domanda accessoria, non giustifica alcuna forma di compensazione delle spese di lite (arg. ex Cass. 9532/2017; Cass. 18036/2022 in appello, ma il principio è ugualmente valido;
contra, peraltro, Cass. 20838/2016).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• rigetta ogni domanda dell'attrice Parte_1
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. del convenuto Controparte_1
• condanna la società attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 10.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA
e IVA come per legge.
Così deciso a Roma, il 14/11/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
N. AC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 34263 Ruolo Generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 30 aprile 2025, vertente
TRA
(c.f. ; con sede legale a Roma, in piazzale Medaglie Parte_1 P.IVA_1
d'Oro n. 7), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Milano, in via Maestri n. 2, presso lo studio dell'avv.to Pietro
NT Traini, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
ATTRICE
E fallimento n. 42/2019 del Tribunale di Alessandria, sentenza Controparte_1
n. 44/2019 del 10/7/2019; c.f. della società e sede legale a Roma, in via Cesare P.IVA_2
Pascoletti n. 25), in persona del curatore dott. come da provvedimento Persona_1 autorizzativo del GD del 20/5/2022, elettivamente domiciliato ad Alessandria, in piazza F. Turati n. 9, rappresentato e difeso dall'avv.to Nicolò Reggio del Foro di Alessandria in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
CONVENUTA
OGGETTO: restituzione somme.
CONCLUSIONI: per la parte attrice (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Sannipoli conclude come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 7/4/2025 sia in via istruttoria sia nel merito;
chiede l'accoglimento delle predette istanze, sia istruttorie sia di merito, con rigetto delle conclusioni avversarie;
deposita copia di cortesia del foglio di p.c. ...”; per la parte convenuta (verbale dell'udienza di p.c.): “… L'avv.to Mazzotta conclude come da foglio di p.c., depositato in via telematica in data 23/4/2025, cui si riporta integralmente sia per le istanze istruttorie sia per le conclusioni di merito;
deposita copia di cortesia di detto foglio di p.c. ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla , l'attrice Controparte_2 [...] allegava che in data 9/4/2018 aveva stipulato con la in bonis, a rogito Parte_1 CP_1 del notaio dott.ssa di Roma, un contratto di compravendita di un immobile di Persona_2 proprietà della predetta sito a NA (AL), in via Bertarino n. 1, identificato al CP_1
N.C.E.U. al foglio n. 47, particella 24 sub 1, piano T-1, cat. D/8 al prezzo complessivo di €
750.000,00, da versare quanto ad € 382.323,16 a mezzo assegno bancario non trasferibile, quanto ad € 332.676,84 mediante accollo da parte della società acquirente del debito riveniente da contratto di mutuo e da ultimo, quanto ad € 35.000,00, da versare entro e non oltre 60 giorni dalla data della stipula;
che in data 6/11/2019 la Controparte_3 nella qualità di mandataria di titolare del portafoglio crediti del CO Controparte_4
BPM S.p.a., che a suo tempo aveva concesso un mutuo fondiario alla venditrice di €
300.000,00 a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca volontaria sull'immobile oggetto della richiamata compravendita, aveva notificato ad essa attrice atto di precetto per complessivi € 199.845,16, ivi ricomprese le rate del predetto mutuo;
che successivamente le era stato notificato, sempre da parte della predetta società, un atto di pignoramento immobiliare, da cui era originata la procedura esecutiva n. 338/2019 RGE, terminata con la vendita del bene e la distribuzione della somma ricavata anche alla venditrice CP_1 nelle more dichiarata fallita, che aveva invero spiegato intervento;
che il predetto intervento era stato motivato dal supposto mancato integrale pagamento del prezzo della vendita su indicata;
che essa attrice, sul presupposto di aver estinto integralmente l'obbligazione nascente dal richiamato contratto di compravendita, aveva proposto opposizione all'intervento del fallimento nella ricordata procedura esecutiva;
che il Giudice dell'Esecuzione, CP_1 per un mero errore, aveva dichiarato non doversi procedere sulla domanda, poiché, successivamente alla fase cautelare di richiesta di sospensione dell'esecuzione solo in ordine all'intervento del fallimento non aveva correttamente valutato la regolare CP_1 introduzione del giudizio di merito, avvenuto con l'iscrizione a ruolo della causa;
che in detto atto si era contestato il diritto del fallimento di agire esecutivamente sia in ordine CP_1 all'esistenza del diritto di credito sia in ordine al relativo ammontare, attesa l'integrale estinzione del debito scaturente dal suddetto contratto di compravendita;
che infatti in data
11/4/2018, ossia due giorni dopo la data del rogito, le parti avevano sottoscritto una scrittura privata da considerare come “controdichiarazione”, redatta a seguito di verifiche in ordine all'entità dei debiti della in bonis nonché due atti di ricognizione documentale del CP_1
16/4/2018 e 21/06/2018, cui aveva fatto seguito lo scambio di note con proposta di compensazione dei crediti del 20/9/2018, del 10/10/2018 e del 18/11/2018; che le parti si erano accordate su modalità di pagamento diverse rispetto a quelle indicate nel rogito, come meglio indicato in citazione;
che alla luce della predetta documentazione l'obbligazione di pagamento del corrispettivo era stata completamente eseguita;
che fra le parti vi erano infatti rapporti commerciali, come risultanti dalle richiamate fatture;
che si trattava di operazioni commerciali regolari, per le quali la merce indicata nelle fatture era stata consegnata alla in bonis, come desumibile dai DDT, con la conseguenza che parte del credito, CP_1 vantato dalla predetta società, era stata compensata con il debito sulla stessa gravante in favore di essa attrice, come risultava dalla richiamata documentazione;
che la compensazione derivava, pertanto, dalle forniture effettuate da essa attrice alla in bonis in epoca CP_1 anteriore al rogito, come evincibile dalle date delle fatture e dei documenti di trasporto;
che non era esclusa la possibilità di effettuare la compensazione tra le partite di dare-avere tra due soggetti, di cui uno fallito;
che, a seguito della predetta compensazione, la in bonis CP_1 avrebbe dovuto proseguire nel versamento delle rate del mutuo, circostanza questa non avvenuta in quanto i relativi importi erano stati ricompresi nell'atto di precetto notificato;
che inoltre la in bonis, ricevute da essa attrice cambiali per € 90.000,00, le aveva CP_1 girate a propri creditori;
che in particolare tutte le cambiali erano state emesse in data
9/1/2019, anteriormente alla dichiarazione di fallimento (10/7/2019), con scadenza al 15 e al
30 di ogni mese a partire dal mese di dicembre 2019 e fino al 15 settembre 2020, tutte appunto girate dalla in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento;
che la CP_1 prova del regolare pagamento dei titoli si traeva dal fatto che essa attrice era in possesso degli originali delle cambiali stesse;
che, poiché essa attrice aveva versato gli importi indicati nelle cambiali per € 90.000,00 ancorché a soggetti diversi rispetto alla creditrice originaria, ma da essa indicati, si doveva ritenere esatto l'adempimento e verificata la conseguente liberazione di essa attrice dall'obbligazione di pagamento del prezzo della vendita dell'immobile; che pertanto, alla luce delle superiori premesse, emergeva che essa attrice aveva provveduto al pagamento del prezzo sia in ordine all'importo portato dalle cambiali sia in ordine all'importo posto in compensazione sia, da ultimo, in ordine a quanto portato dall'assegno, versato e trattenuto a titolo di cauzione da parte della in bonis; che pertanto si era in CP_1 presenza di un indebito arricchimento da parte del in considerazione del Controparte_1 già avvenuto esatto adempimento, da parte di essa attrice, dell'obbligazione di pagamento del prezzo, con la conseguenza che non avrebbe dovuto essere effettuato il ricordato intervento nella procedura esecutiva, all'esito della quale il fallimento aveva partecipato alla distribuzione del ricavato dalla vendita. Tanto premesso, la società attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione nei seguenti termini: “Piaccia al
Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, nel merito: Accertare e dichiarare che l'obbligazione di pagamento del prezzo di cui al contratto di compravendita immobiliare, così come descritto in premessa, è stato interamente versato con le modalità sopra indicate con conseguente adempimento del contratto da parte di Sempre nel merito: In conseguenza, Parte_1 dichiarare il diritto di a riottenere la somma di € 90.000,00 indebitamente Parte_1 ricavata dalla vendita forzata dell'immobile di cui in narrativa e per l'effetto condannare la
, in persona del Curatore, a restituire la somma stessa di € 90.000,00, Controparte_2 con interessi legali maturati e maturandi fino al saldo. Con espressa riserva di capitolare prove ed indicare testi nei concedendi termini di cui all'art. 183 6° c. c.p.c.. Con vittoria di spese e compensi della presente causa”.
Con decreto del 5/7/2022 ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c., l'udienza indicata in citazione
(28/9/2022) era differita al 25/10/2022.
In data 31/8/2022 si costituiva in giudizio il fallimento della (fallimento n. CP_1
42/2019, dichiarato con sentenza del Tribunale di Alessandria n. 44/2019 del 10/7/2019), che, sollevate eccezioni pregiudiziali e contestata comunque nel merito la pretesa della società attrice, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, in via preliminare e/o comunque pregiudiziale:
1. dichiarare improcedibili, inammissibili e/o comunque improponibili le domande formulate ex adverso per non avere controparte spiegato nei termini di cui agli artt. 92 e 93 L.F. apposita domanda di ammissione al passivo fallimentare e ciò pur a fronte della regolare comunicazione effettuata dal Curatore (già doc.
n. 2) e conseguentemente dichiarare controparte decaduta dal poter svolgere qualsivoglia eccezione/difesa in merito;
2. dichiarare improcedibili, inammissibili e/o comunque improponibili le domande formulate ex adverso per non avere controparte ritualmente instaurato la fase di merito susseguente alla fase cautelare esecutiva nel termine concesso dal
Giudice dell'Esecuzione, né opposto il provvedimento reiettivo dello stesso (del 22.3.2021), e conseguentemente dichiarare controparte decaduta dal poter svolgere qualsivoglia eccezione/difesa in merito. Nel merito:
1. nella non creduta e denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni pregiudiziali ut supra rigettare integralmente le domande ex adverso così come formulate dalla nei confronti del convenuto Parte_1 CP_1 per essere le stesse totalmente infondate in fatto e diritto.
2. Condannare la società Parte_1
atteso il proprio comportamento processuale, ai sensi di cui all'art. 96 c.p.c.. Vinte le
[...] spese e i compensi professionali di causa”. Al riguardo la parte convenuta, rilevato che con la citazione in atti l'attrice intendeva riproporre questioni rispetto alle quali era deceduta sia per non aver depositato domanda di insinuazione al passivo, nonostante il regolare inoltro della comunicazione ex art. 92 L.F., sia per non aver instaurato la causa di merito dopo la fase cautelare esecutiva, eccepiva l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o comunque l'improponibilità delle domande di accertamento e di condanna formulate avverso la procedura fallimentare in essere nonché analogamente l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o comunque l'improponibilità della domanda, attesa la maturata decadenza a seguito della mancata introduzione della causa di merito nel termine assegnato dal GE, una volta conclusa la fase cautelare esecutiva. Allegava la curatela che la domanda era comunque infondata nel merito, non avendo l'attrice provato di aver effettivamente estinto il debito proveniente dalla ricordata vendita, con la conseguenza che pienamente legittimo era stato l'intervento del fallimento nella richiamata procedura esecutiva a danni dell'attrice, all'esito della quale vi era stata l'assegnazione contestata, il tutto come argomentato in comparsa di risposta.
All'udienza del 25/10/2022, presenti i procuratori delle parti che insistevano nelle rispettive difese, la causa era rinviata all'udienza del 5/4/2023 con assegnazione dei richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c..
Con decreto 28/2/2023 era disposto, alla luce dell'art. 127 ter c.p.c., che la predetta udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte, con assegnazione di termine fino alla predetta originaria udienza per il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 12/5/2023, provvedendo a seguito della trattazione cartolare dell'udienza del 5/4/2023, nel dare atto che le parti avevano depositato le memorie ex art. 183/6 c.p.c. e le note di trattazione cartolare, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 30/4/2025 per la precisazione delle conclusioni.
In data 7/4/2025 la società attrice depositava foglio di p.c., poi richiamato alla successiva udienza del 30/4/2025, del seguente contenuto: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, così giudicare: Nel merito -Accertare e dichiarare che l'obbligazione di pagamento del prezzo di cui al contratto di compravendita immobiliare, così come descritto in premessa, è stato interamente versato con le modalità sopra indicate con conseguente adempimento del contratto da parte di Sempre nel merito, in Parte_1 conseguenza, dichiarare il diritto di a riottenere la somma di € 90.000,00 Parte_1 indebitamente ricavata dalla vendita forzata dell'immobile di cui in narrativa e per l'effetto condannare la , in persona del Curatore, a restituire la somma stessa di Controparte_2
€ 90.000,00, con interessi legali maturati e maturandi fino al saldo. Con vittoria di spese e compensi della presente causa. In via istruttoria si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: 1) Vero che negli anni 2018 e 2019 si occupava della contabilità della società
[...]
2) Vero che in forza dell'incarico professionale venne a conoscenza del fatto che Parte_1 in sede di stipula del rogito notarile di compravendita del 9/4/2018 l'assegno n.
0778180717.02 di € 382.323,16, tratto alla data del rogito sul Credito Valtellinese, fu consegnato dalla alla 3) Vero che venne a conoscenza del fatto Parte_1 CP_1 che con scrittura privata intesa come controdichiarazione sottoscritta (l') 11/4/2018
(depositata quale doc. n. 5 allegata all'atto di citazione) -che si mostra al teste per conferma- le parti convennero che sospendesse la negoziazione dell'assegno bancario n. CP_1
0778180717.02 di € 382.323,16, tratto alla data del rogito sul Credito Valtellinese a titolo di garanzia, sino alla totale sistemazione delle poste passive sussistenti tra le parti? 4) Vero che con mail del 5/06/2018 (depositata quale doc. n. 42) -che si mostra al teste per conferma- il
Dott. comunicò al Dott. che l'incontro presso CO Bpm, per decidere Per_3 Per_4 in merito al mutuo che da rogito risultava oggetto di accollo della non si Parte_1 sarebbe più tenuto perché il mutuo era stato oggetto di cessione massiva dei crediti da parte di
CO Bpm a 5) Vero che a seguito della comunicazione della cessione Controparte_4 del mutuo avrebbe dovuto procedere al pagamento delle rate del mutuo predetto? CP_1
6) Vero che con scambio di corrispondenza avente ad oggetto compensazione dei crediti del
20/9/2018, 10/10/2018 e 18/11/2018 (depositati quali doc. n.ri.
8.9 e 10 allegati all'atto di citazione), che si mostrano al teste per conferma, e convennero CP_1 Parte_1 che sottoscrivesse a favore di effetti cambiari per un totale di Parte_1 CP_1 euro 90.000,00 con tagli da euro 5.000,00 cadauna e con scadenze bimensili (il 30 e il 15 di ogni mese) a partire del 30/12/2019, a sostegno del pagamento dei debiti di cui alle ricognizioni intervenute tra le parti? 7) Vero che la sottoscrisse in data Parte_1
9/1/2019 cambiali a favore di del valore di 5.000,00 euro cadauna, per un totale di CP_1
90.000,00 euro, con scadenza al 15 e al 30 di ogni mese? 8) Vero che girò tutte le CP_1 cambiali emesse da in data 9/1/2019 a terzi in data anteriore alla dichiarazione del Parte_1 fallimento? Si indicano a testi: - Sui cap. dal n. 1 al n. 8) Dott. , residente in Testimone_1 Via Ascrea n. 30, 00135, Roma. Sui cap. dal n. 1 al n. 8) Dott. residente Testimone_2 in Via Bastiglia n. 30, 0127, Montefiascone (Viterbo). Si insiste nella richiesta di autorizzazione alla produzione delle cambiali di cui in narrativa in originale presso la
Cancelleria del Giudice. In ordine, poi, ai capitoli di prova indicati da parte convenuta ci si oppone alla loro ammissione, in particolare: quanto al capitolo n. 1 in quanto valutativo quanto al capitolo n. 2 perché documentale quanto al capitolo n. 3 poiché mira a provare patti aggiunti o contrari al contratto e come tale vietato dall'art. 2722 c.c. quanto ai capitoli nn. 4 e
5 perché irrilevanti quanto ai capitoli nn. 6, 7 e 8 perché generici nella formulazione quanto al capitolo n. 9 perché documentale quanto al capitolo 10 poiché mira a provare patti aggiunti o contrari al contratto e come tale vietato dall'art. 2722 c.c. quanto ai capitoli nn. 11 e 12 in quanto documentali. A prova contraria si chiede inoltre l'ammissione dei seguenti capitoli di prova orale, in aggiunta a quelli indicati nella memoria ex art. 183 6° c. n. 2 c.p.c.: 9) Vero che la scrittura privata-accordo tra le parti intesa ed assorbita come controdichiarazione (doc.
5 allegato all'atto di citazione), sottoscritta dai legali rappresentanti della e Parte_1 della che si rammostra al teste e che riporta data 11 aprile 2018 è stata sottoscritta CP_1 in pari data dalle parti? 10) Vero che l'atto di ricognizione documentale (doc. 6 allegato all'atto di citazione), sottoscritto dai legali rappresentanti della e della Parte_1 CP_1
che si rammostra al teste e che riporta data 16 aprile 2018 è stato sottoscritto in pari data
[...] dalle parti? 11) Vero che l'atto di ricognizione documentale (doc. 7 allegato all'atto di citazione), sottoscritto dai legali rappresentanti della e della che Parte_1 CP_1 si rammostra al teste e che riporta data 21 giugno 2018 è stato sottoscritto in pari data dalle parti? 12) Vero che le proposte di compensazione di crediti (docc. 8, 9 e 10 allegati all'atto di citazione) del 20 settembre 2018, del 10 ottobre 2018 e del 18 novembre 2018, che si rammostrano al teste, sono state sottoscritte rispettivamente dal legale rappresentante della la prima e la terza e da quello della la seconda nelle date ivi indicate? Si Parte_1 CP_1 indicano come testimoni sui capitoli 9, 10, 11 e 12 i IG.ri e Testimone_1 Tes_2 già indicati in memoria n. 2 e il IG. , indicato quale teste di parte
[...] Testimone_3 avversaria. …”.
In data 23/4/2025 il fallimento convenuto depositava foglio di p.c., poi richiamato alla successiva udienza del 30/4/2025, del seguente contenuto: “L'esponente difensore avv.
Nicolò Reggio, nell'interesse del richiamati, ribaditi integralmente Controparte_2 tutti i precedenti scritti ed atti difensivi nonché tutta la documentazione prodotta ed allegata nel corso del giudizio, con il presente atto, …, precisa e rassegna le Conclusioni in primis richiamando, riportando e quindi assumendo rispettivamente le conclusioni assunte nella propria memoria costitutiva del 30.8.2022 quivi ritrascritte: “…(già riportate precedentemente)…”, nonché le Conclusioni, anche in via istruttoria, così come rassegnate e specificate in seconda memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. del 23.12.2022, quivi ritrascritte: conclusioni: In via preliminare e/o comunque pregiudiziale - dichiarare improcedibili, inammissibili e/o comunque improponibili le domande formulate ex adverso per non avere controparte osservato il rito speciale endofallimentare nei termini di cui agli artt. 92 e 93 L.F. e quindi svolta apposita domanda di ammissione al passivo fallimentare e ciò pur a fronte della regolare comunicazione effettuata dal Curatore (già doc. n. 2) e conseguentemente dichiarare controparte decaduta dal poter svolgere qualsivoglia eccezione/difesa in merito;
- dichiarare improcedibili, inammissibili e/o comunque improponibili le domande formulate ex adverso per non avere controparte ritualmente instaurato la fase di merito susseguente alla fase cautelare esecutiva nel termine concesso dal
Giudice dell'Esecuzione, né opposto il provvedimento reiettivo dello stesso (del 22.03.2021),
e conseguentemente dichiarare controparte decaduta dal poter svolgere qualsivoglia eccezione/difesa in merito;
dichiarare improcedibili, inammissibili e/o comunque improponibili ex art. 2042 c.c., anche aggiuntivamente ed ulteriormente a quanto sopra, le domande spiegate dalla società attesa la mancanza del requisito della
Parte_1 sussidiarietà sotteso all'esperimento dell'azione esperita ex adverso. Nel merito -nella non creduta e denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni pregiudiziali ut supra-, per tutto quanto esposto e dedotto in narrativa pregressa nonché nei precedenti scritti difensivi e in particolare, verificato il mancato pagamento del corrispettivo da parte della del
Parte_1 contratto di compravendita inter partes del 9.4.2018, rigettare integralmente le domande ex adverso così come formulate dalla nei confronti del convenuto
Parte_1 CP_1 per essere le stesse totalmente infondate in fatto e diritto;
condannare la società
Parte_1
atteso il proprio comportamento processuale, ai sensi di cui all'art. 96 c.p.c.. Vinte le
[...] spese ed i compensi professionali di causa. In via istruttoria si richiede l'ammissione dei capitoli di prova sulle circostanze di seguite tenorizzate precedute dal rituale “Vero che”: 1.
Al momento di perfezionamento del rogito notarile di compravendita avvenuto in data
9.4.2018 la aveva ingente esposizione debitoria nota ad ambo le parti contrattuali;
CP_1
2. La si era impegnata a soddisfare le posizioni debitorie della definite Parte_1 CP_1
“a rischio” in seno alle ricognizioni documentali del 16.4.2018, già doc. n. 16 atto di citazione, e 21.6.2018, già doc. n. 17 atto di citazione che si rammostrano al teste a conferma;
3. La Roldi S.r.l. sconosce l'assegno bancario n. 0778180717-02 per Euro 382.323,16= tratto su Credito Valtellinese S.p.a.; 4. La somma di Euro 35.000,00= di cui al rogito notarile di compravendita del 9.4.2018 è stata totalmente omessa da 5. La merce di cui Parte_1 alla fattura n. 38 del 28.12.2017 dapprima consegnata alla è stata poi ritirata dalla CP_1
6. La sconosce la merce di cui alle fatture n. 35 del 14.3.2018 e Parte_1 CP_1
n. 72 del 27.4.2018; 7. Lei era unico magazziniere in forza lavoro presso la e si CP_1 occupava quindi di ricevere e smistare la merce;
8. Su tutti i DDT di consegna, salvo quelli oggetto di causa (solo due di cinque), veniva sempre apposto dall'ufficio amministrativo il timbro della 9. Il mutuo residuo pari ad Euro 382.323,16 è stato oggetto di CP_1 espresso accollo da parte della in sede di rogito notarile;
10. Le posizioni definite Parte_1
a rischio negli atti documentali del 16.4.2018 e 21.6.2018 per complessivi Euro 86.723,13=, doc. n. 16 e 17 atto di citazione che mi si rammostrano, dovevano essere saldati con l'importo di cui alle cambiali;
11. Tutti i titoli cambiari avevano data postuma alla dichiarazione di fallimento;
12. Tutte le cambiali furono girate dapprima al Consorzio Mab Service ed infine alla società avente medesima sede legale della ovverosia in Controparte_5 CP_1
Roma, Via Pascoletti n. 25; Si indicano a testi: − Sul Cap. n. 1): IG.ri , Testimone_3 legale rappresentante della società dal 26.1.2018 al 2.1.2019, c.f.: CP_1
, residente in [...]; , legale C.F._1 Controparte_6 rappresentante della società dal 20.7.2017 al 26.1.2018, c.f.: , CP_1 C.F._2 residente in [...]; , legale rappresentante della CP_7 società dal 31.12.2010 al 20.7.2017, c.f.: , residente in [...]CP_1 C.F._3
(AL), Costa Lubrina n. 2; − Sul Cap. n. 2): IG. , legale rappresentante della Testimone_3 società dal 26.1.2018 al 2.1.2019, c.f.: , residente in [...]CP_1 C.F._1
(MB), Via Brunate n. 3; − Sui Cap. 3) e 4): IG.ri , legale rappresentante Testimone_3 della società dal 26.1.2018 al 2.1.2019, c.f.: , residente in CP_1 C.F._1
Monza (MB), Via Brunate n. 3; − Sui Cap. 5, 6, 7 e 8): IG. , ex dipendente Testimone_4 della società a far data dal 29.5.2001 e sino al 20.5.2018, c.f.: CP_1
, residente in [...]; − Sul Cap. 9): C.F._4
IG. , legale rappresentante della società dal 26.1.2018 al 2.1.2019, c.f.: Testimone_3 CP_1
, residente in [...]; − Sui Cap. 10, 11 e 12): C.F._1
IG. , legale rappresentante della società dal 26.1.2018 al 2.1.2019, c.f.: Testimone_3 CP_1
, residente in [...]. Ci si oppone sin da ora C.F._1 all'ammissione delle eventuali richieste istruttorie avversarie, in particolare alla testimonianza del Dott. così come richiesta da controparte, in quanto inammissibile per quanto Tes_5 già rilevato nei precedenti scritti difensivi. Con riserva di formulare ogni ulteriore richiesta istruttoria, anche in prova indiretta, nonché ogni ulteriore deduzione e capitolazione testimoniale in seno alla redigenda terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.. LV
Iuribus”. Richiama altresì le istanze, le eccezioni e le conclusioni tutte di cui alla terza memoria autorizzata 13.01.2023 nonché di cui alle note di trattazione scritta d'udienza del
3.04.2023 …”.
Alla successiva udienza del 30/4/2025, presenti i procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., termini scaduti il 21/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda attorea è infondata e va rigettata.
2. Nel richiamare quanto esposto in precedenza in ordine al contratto del 9/4/2018, con cui l'attrice ha acquistato dalla in bonis un immobile, sito a Parte_1 CP_1
NA e identificato al NCEU al foglio 47, part. 24 sub 1, per il prezzo di € 750.000,00, devono essere esaminate le due eccezioni pregiudiziali di parte convenuta.
3. L'eccezione di improcedibilità o di inammissibilità o di improponibilità della domanda, in quanto non proposta con apposita domanda di ammissione al passivo fallimentare e quindi secondo la procedura di accertamento concorsuale, è infondata.
3.1 Al riguardo, permesso che l'improseguibilità nelle forme ordinarie dell'azione di accertamento del credito nei confronti di un debitore dichiarato fallito dà luogo ad una questione di rito e non di competenza (cfr. Cass. 10421/2024; Cass. 21669/2013), si rammenta che nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 L.F. ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare (cfr. Cass. 17035/2011), e che detta improcedibilità riguarda anche azioni di accertamento se strumentali ad una domanda di condanna da far valere nei confronti della massa.
3.1.1 Dunque qualsiasi accertamento che abbia incidenza sulla formazione dello stato passivo e che sia relativo a debiti sorti prima della dichiarazione di fallimento deve essere svolto in sede fallimentare con la prevista procedura.
3.2 Nel caso che qui ci occupa si è al di fuori di detta ipotesi, in quanto la società attrice, prospettata la simulazione relativa quanto alla regolamentazione del prezzo della compravendita del 9/4/2018, ha allegato che aveva estinto ogni debito nei confronti della venditrice in bonis e che pertanto era senza titolo l'assegnazione alla curatela della CP_1 somma di € 90.000,00, assegnazione avvenuta, a seguito di domanda di intervento della curatela nella procedura esecutiva n. 338/2019 RGE, in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita dell'immobile, oggetto della compravendita del 9/4/2018 (cfr. atto di citazione a pag. 15: “… si è in presenza di un indebito arricchimento del in Controparte_2 considerazione dell'esatto adempimento di all'obbligazione sulla stessa gravante Parte_1 di pagamento del prezzo a fronte del quale non avrebbe dovuto essere effettuato l'intervento nella procedura esecutiva sopra menzionata nella quale ha partecipato alla distribuzione del ricavato dalla vendita …”).
3.3 Va ricordato che la procedura esecutiva (n. 338/2019 RGE) era stata avviata dalla in qualità di mandataria della cessionaria Controparte_8 Controparte_4 del credito di CO BPM S.p.a., originaria banca mutuante e creditrice garantita da ipoteca sull'immobile oggetto della compravendita del 9/4/2018, in conseguenza del mancato pagamento delle rate del mutuo, accollatosi dall'acquirente, odierna attrice.
3.3.1 Per praticità espositiva, atteso che non rileva nel presente giudizio chi fosse titolare del credito, si è parlato e si continuerà a parlare semplicemente di 'banca mutuante', pur risultando che la procedura esecutiva era stata appunto attivata dalla Controparte_3
mandataria della cessionaria del credito (cfr. atto di citazione a pag. 2: “… In
[...] data 6 novembre 2019 la nella sua qualità di mandataria di Controparte_3 [...]
(titolare del portafoglio crediti del CO BPM S.p.A. che aveva concesso un CP_4 mutuo fondiario a di € 300.000,00 a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca CP_1 volontaria sull'immobile oggetto di successiva compravendita con del tutto Parte_1 inaspettatamente notificava a atto di precetto per complessivi € 199.845,16, Parte_1 ivi ricomprese le rate del mutuo (si deposita quale doc. n. 2) ...”).
3.3.2 In particolare nell'atto di pignoramento immobiliare (cfr. doc. 3 di parte attrice) si dava atto, per quanto qui di interesse, che stava agendo appunto la Controparte_8
in qualità di mandataria della “… divenuta piena e legittima
[...] Controparte_4 titolare di un portafoglio di credito, originariamente di titolarità di CO BPM S.p.a., con ogni connesso accessorio e garanzia …”; che originariamente la Banca OP di Novara
S.p.a. aveva concesso un mutuo fondiario di originari € 300.000,00, “… con atto a rogito notaio di NA del 16/4/2010 …, munito di formula esecutiva in data 7/5/2010, Per_5 notificato unitamente ad atto di precetto a in data 11/11/2019 e a CP_1 Parte_1 in data 28/10/2019 …”; che, “ … a garanzia del precitato finanziamento, il mutuatario CP_1 ha rilasciato a favore della banca mutuante un'ipoteca volontaria iscritta presso l'agenzia
[...] del Territorio di NA in data 23/4/2010 … sul seguente bene: in NA via Bertarino n. 1 complesso immobiliare composto da capannone con annesse unità immobiliari ad uso ufficio e uso residenziale … censito al catasto dei fabbricati: fg 47, mapp. 24, subalterno 1 …”; che “… in data 20/12/2011 la Banca OP di Novara S.p.a. è stata fusa per incorporazione nel
CO OP TÀ RA …”; che “… con atto di fusione 13/12/2016 la
[...]
e si sono fuse mediante Controparte_9 Controparte_10 costituzione di ”; che “… parte mutuataria si è resa morosa nel Controparte_11 pagamento delle rate del mutuo anzidetto e a nulla sono valsi i solleciti di pagamento inviati dalla banca mutuante …”; che “ … in data 9/4/2018 vendeva a CP_1 Parte_1
… l'immobile precedentemente concesso in garanzia alla banca mutuante …”; che “… veniva notificato atto di precetto a in data 11/11/2019 e a in data CP_1 Parte_1
28/10/2019, con il quale l'esponente intimava a il pagamento di € 199.845,16 oltre CP_1 interessi moratori con decorrenza da 27/6/2018, oltre le spese di notifica dell'atto di precetto e le successive occorrende …” e che “… il debitore non ha provveduto al pagamento nel termine di 10 giorni e quindi è intenzione di sottoporre a pignoramento Controparte_4 immobiliare il seguente bene immobile di proprietà di …”. Parte_1
3.4 In conclusione l'odierno accertamento, pur riguardando a monte l'asserita simulazione relativa parziale del contratto del 9/4/2018 fra l'odierna attrice e la in CP_1 bonis, in realtà riguarda un preteso indebito arricchimento (cfr. atto di citazione a pag. 15) asseritamente verificatosi a favore della curatela del fallimento in quanto -sempre CP_1
a detta dell'attrice- non esisteva più, alla luce degli accordi reali fra le parti, un'esposizione debitoria, in ordine al pagamento del prezzo di acquisto della ricordata unità immobiliare, che giustificasse sia l'intervento della curatela nella procedura esecutiva n. 338/2019 RGE sia l'allegata assegnazione della predetta somma di € 90.000,00 in sede di distribuzione, di cui è stata chiesta la restituzione, previa dichiarazione che era stata correttamente estinta l'obbligazione di pagamento del prezzo di acquisto.
3.5 Dunque ciò che viene contestata è la condotta della curatela, che si sarebbe indebitamente arricchita, e l'accertamento della simulazione è un mero accertamento finalizzato a dimostrare che il prezzo della vendita era stato integralmente pagato per effetto di compensazione, verificatasi prima del fallimento, così da rendere appunto ingiustificato l'intervento della curatela nella procedura esecutiva e l'allegata assegnazione della somma di
€ 90.000,00 in sede di distribuzione.
3.6 Con la memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. la società attrice ha depositato, con riferimento alla predetta procedura esecutiva n. 338/2019 RGE, copia del progetto di distribuzione del professionista delegato del 15/7/2022 (cfr. doc. 40) e il successivo provvedimento del GE di approvazione del progetto di distribuzione con una limitata modifica (cfr. doc. 41), da cui risulta il riconoscimento al fallimento della somma CP_1 di € 201.661,23.
3.7 Alla luce delle superiori premesse, l'eccezione va pertanto rigettata.
4. Miglior sorte non arride alla seconda eccezione.
4.1 La convenuta ha in pratica eccepito la maturata decadenza dalla possibilità di proporre domande, che si sarebbero dovute far valere nel giudizio di merito, successivo alla fase cautelare di opposizione all'esecuzione, che invero non era stato introdotto dall'odierna attrice nel termine fissato dal GE all'esito della fase cautelare esecutiva.
4.2 Al riguardo è di tutta evidenza, a prescindere da ogni approfondimento sull'osservanza o meno del termine assegnato dal GE e sulle modalità di introduzione del giudizio di merito, che un'eventuale decisione in rito non impedirebbe mai di riproporre la medesima domanda di merito in un separato giudizio, in quanto sulle decisioni in rito non viene a formarsi il giudicato.
5. Passando finalmente al merito, va ricordato che l'attrice, richiamata e documentata la procedura esecutiva n. 338/2019 RGE attivata nei propri confronti, in qualità di proprietà dell'immobile, dalla banca mutuante per il contestato mancato pagamento delle rate di mutuo
(cfr. citato doc. 3: atto di pignoramento notificato a novembre 2019) e richiamato e documentato l'atto di intervento nella predetta procedura della curatela del fallimento CP_1
(cfr. doc. 4: ricorso del 12/11/2020), nel frattempo dichiarato con sentenza del 10/7/2019
[...]
(cfr. doc. 38), ha allegato, per quanto qui di interesse, che “… Tale atto di intervento era stato originato dal supposto mancato integrale pagamento del prezzo della vendita così come sopra indicato …” e, a riprova dell'allegata integrale estinzione dell'obbligazione di pagamento del debito, che “… le parti in data 11 aprile 2018 (due giorni dopo la data del rogito) sottoscrivevano “scrittura privata – accordo tra le parti intesa ed assorbita come
'controdichiarazione' ”– … redatta a seguito di verifiche in ordine alla entità dei debiti della nonché atti di ricognizione documentale del 16/4/2018 e 21/6/2018 … e proposta CP_1 di compensazione dei crediti del 20/9/2018, 10/10/2018 e 18/11/2018 … e con la quale le parti si accordarono su modalità di pagamento diverse rispetto a quelle indicate nel rogito …”; che “… In particolare nella lettera riepilogativa della compensazione delle partite contabili datata 18/11/2018 indirizzata a da … testualmente si legge: “… i CP_1 Parte_1 valori interessati alla compensazione e la sua natura si precisa: - Vostro credito, relativo al saldo per l'acquisto dell'immobile di cui all'Atto Notaio del 9 aprile 2018 per € Persona_2
417.323,16; - Nostro credito totale per forniture e relativo alle fatture n. 38 del 28/12/2017, n.
35 del 14/3/2018, n. 72 del 27/4/2018 per totali € 428.424,96; - Debiti di cui alle ricognizioni per euro totali di 87.723,13. Riassunto per tipo e importi le poste oggetto della compensazione la società intende procedere alla parziale compensazione come di seguito indicato. 1) Vostro credito pari ad euro 417.323,16 di cui parte in compensazione al netto dei debiti di cui alla nota ricognizione per euro 87.723,13. 2) Nostro credito totale per euro 428.424,96. 3) Residuo
a nostro credito per valori diretti euro 11.101,80. 4) Sostegno per pagamento dei debiti di cui alle ricognizioni e pari ad euro 87.723.13 con sottoscrizione di effetti cambiari a firma
[...]
a favore di per totali euro 90.000,00 con tagli da euro 5.000,00 e con Parte_1 CP_1 scadenza bimensili (il 30 ed il 15 di ogni mese) a partire dal 30/12/2019 …”.
6. L'attrice ha prodotto la documentazione indicata e precisamente la 'controscrittura'
(doc. 5); gli atti di ricognizione documentale del 16/4/2018 e del 21/6/2018 (docc. 6 e 7); la proposta di compensazione dei crediti del 20/9/2018, 10/10/2018 e 18/11/2018 (docc. 8, 9 e
10); inoltre sono state depositate copia delle fatture (docc. 11, 12 e 13) e copia dei relativi
DDT (docc. 14 e 15) nonché copia delle richiamate cambiali (doc. da n. 16 a n. 33).
6.1 Nella citata 'controdichiarazione' datata 11/4/2018 le parti, dopo le premesse in cui si richiamava il contratto di acquisto del 9/4/2018 del fabbricato ad uso artigianale al prezzo di € 750.000,00 con consegna, come previsto nelle modalità di pagamento, di assegno bancario di € 382.323,16 e si precisava che “… da alcune verifiche sopraggiunte nell'immediato, completate anche da dichiarazioni della parte cedente risultavano a carico della parte cedente alcuni aggravi di debiti già sostenuti da atti irrevocabili …” e che “… alcuni di essi e, in attesa di verificare quanti e quali altri possano sussistere, la loro origine, oltre agli importi intimati, rischiano, nel breve tempo produrre e causare nocumento diretto/indiretto alla porzione immobiliare acquisita con conseguenze sulla stessa proprietà e libero possesso …” e per “… cautelarsi contro eventuali contestazioni reciproche, diverse da quanto in seguito indicato, le parti cristallizzano l'accordo nel presente atto, che mantengono segreto denominato 'controdichiarazione' nel quale dichiarano la reale portata del contratto apparente …”, avevano concordato che “… 1) Le parti, e più specificatamente la parte cedente dichiara di sospendere la negoziazione dell'assegno richiamato nell'atto di cessione nelle premesse anche annotato, in considerazione delle poste passive di cui alcune già evidenziate e, di trattenerlo, comunque, a titolo di garanzia sino alla totale sistemazione delle spese …”; che “… 2) … se la parte cedente non può in tutto o in parte far fronte al pagamento nei tempi e nei modi dei debiti richiesti con atti irreversibili la parte acquirente o anticipando l'importo alla parte cedente per essere girata immediatamente alla parte richiedente a totale estinzione del debito o se ricorrono i presupposti la parte acquirente procedere al pagamento in via surrogatoria ai sensi dell'art. 1201 c.c. e segg. Quanto appena detto al fine di evitare rischi e quanto altro possano confluire a danno dell'immobile 'de quo' …”; che “… 3) A parte viene redatt(a) una ricognizione documentale degli atti origine delle richieste
(pignoramenti su cose mobili, atti di precetto, ecc.) i quali, a totale e insindacabile decisione della parte acquirente essendo considerati a rischio, saranno oggetto dell'immediato saldo e/o stralcio della pretesa con dichiarazione del nulla più a pretendere nelle modalità di cui al punto precedente …”; che “ … 4) Gli importi sostenuti dalla parte acquirente, ove, vi sia intervento diretto o indiretto, saranno considerati quale anticipo di pagamento e detratti dal saldo dovuto e relativo all'atto di compravendita di cui alla premessa. Pertanto l'assegno trattenuto al solo titolo di garanzia, sempre alle premesse richiamato, non potrà in alcun modo e a nessun titolo essere negoziato pena adire con le dovute azioni a carico della parte cedente presso le competenti sedi …” e che “… 5) Le poste richiamate oggetto della presente scrittura, quelle già accertate e quelle accertate in epoca successiva saranno regolarmente annotate nei loro importi, nelle modalità di estinzione del debito e insieme ad una copia del titolo intimato sarà oggetto di apposito carteggio contro firmato tra le parti …” (cfr. citato doc. 5 di parte attrice).
6.2 Nell' 'atto di ricognizione documentale' del 16/4/2018 si dava atto che “… In riferimento alla scrittura privata stipulata in data 11 aprile 2018 … premesso che: nella scrittura privata stipulata in data 11 aprile 2018 era previsto dalle parti la verifica di alcuni debiti scaturiti da alcuni atti irrevocabili, verificando nello stesso tempo la loro origine e i relativi importi intimati;
tanto premesso si dà atto di quanto segue: che alla data odierna risultano agli atti della società le seguenti richieste: procedimento esecuzione presso terzi -
Studio legale Monticelli – ordinanza 17/2/2016 'cessione del credito' per l'importo residuo di euro 4.300,00; pignoramento con IVG di Alessandria del 22/2/2017 per un importo di euro
31.080,84. Le poste sopra indicate, essendo ritenute da parte della atti a Parte_1 rischio, essendo considerati come tali si procederà al loro soddisfo …” (cfr. doc. 6).
6.3 Nel successivo atto di ricognizione documentale del 21/6/2018 si dava atto che “…
In riferimento alla scrittura privata stipulata in data 11 aprile 2018 … premesso che: nella scrittura privata stipulata in data 11 aprile 2018 era previsto dalle parti la verifica di alcuni debiti scaturiti da alcuni atti irrevocabili, verificando nello stesso tempo la loro origine e i relativi importi intimati;
tanto premesso si dà atto di quanto segue: che alla data odierna risultano agli atti della società le seguenti richieste: atto di intimazione da MPS del 28/5/2018 per canoni di locazione finanziaria n. 1415078 relativi ad un muletto per un importo di euro
1.277,10. Tale bene mobile risulta essere stato venduto in data 22/5/2018; atto di precetto del
18/5/2018 da parte della 'Al sole in liquidazione S.r.l.', per un importo di euro 39.820,21; verbale di pignoramento per conto di del 15/6/2018 per un importo di Parte_2 euro 4.931,54; verbale di pignoramento per conto della del 15/6/2018 per un Parte_3 importo di euro 5.313,44. Si precisa inoltre che in riferimento al pignoramento con IVG di
Alessandria del 22/2/2017 per un importo di euro 31.080,84, già menzionato nel precedente atto, in data 20/6/2018 lo stesso IVG ha redatto la relazione di riscontro dei beni pignorati, in particolare n. 3 carri ponte, e tutta la merce presente all'epoca del pignoramento, e che in tale data si è dato atto che parte degli stessi, in particolare la merce, risulta mancante. Le poste sopra indicate, essendo ritenute da parte della atti a rischio, essendo Parte_1 considerati come tali si procederà al loro soddisfo” (cfr. doc. 7).
6.4 Con la 'proposta di compensazione tra reciproci rapporti di debito-credito ai sensi dell'art. 1241 e segg.' del 20/9/2018 l'attrice aveva inviato alla Parte_1 CP_1 la seguente proposta: “La presente intende giungere a una compensazione di partite contabili le quali comunque hanno origine e/o sono interessate dai seguenti atti: 1) Rogito notaio del 9 aprile 2018 cessione immobile per saldo e differenza a credito della società Persona_2 cedente pari ad euro 417.323,16; 2) Accordo tra le parti denominato 'controdichiarazione' dell'11 aprile 2018; 3) atto di ricognizione documentale del 16 aprile 2018; 4) atto di ricognizione documentale del 21 giugno 2018; 5) Fatture vendita dalla scrivente emesse, come di seguito indicate: a) fatt. n. 38 del 28/12/2017 per euro 31.134,40; b) fatt. n. 35 del
14/3/2018 per euro 181.013,84; c) fatt. n. 72 del 27/4/2018 per euro 216.276,72 e per totali euro 428.424,96. Pertanto, considerando quanto sommariamente indicato, la scrivente società intende proporre una compensazione dei debiti-crediti che tra le parti distintamente e, per i propri atti emergenti insistono attualmente ancora in essere (giust(a) accordo di cui al punto 2) con riaccollo da parte della società in indirizzo per quanto riguarda gli atti di ricognizione documentale di cui ai punti '3' e '4'. Quindi la richiesta di compensazione riguarda il credito da parte della scrivente e pari ad euro 428.424,96 che sostiene ed eventualmente salda per la parte a debito pari ad euro 417.323,16. La differenza a credito della scrivente società, a definizione reciproca della richiamata compensazione, sarà pari ad euro 11.101,80 …” (cfr. doc. 8)
6.5 Con la nota del 10/10/2018 la in risposta alla predetta proposta di CP_1 compensazione del 20/9/20218, aveva inviato alla la seguente lettera: “… In Parte_1 riferimento a quanto contenuto nella Vostra di cui all'oggetto, la scrivente società intende accettare una eventuale proposta di compensazione soltanto per una quota parziale ovvero con esclusione di quanto risulta, dagli atti di ricognizione documentale, e relativo a debiti di natura certa e sostenuti da atti giudiziari e non, intimati e irrevocabili, così come riportati sia nella tipicità degli stessi che negli importi. La scrivente, quindi, non intende riaccollare tali debiti assunti dalla a parziale storno di quanto dovuto. Per quanto sopra Parte_1
l'eventuale compensazione dai debiti-crediti tra le parti insistenti dovranno essere esclusi gli emergenti debiti di cui agli atti di ricognizione da voi indicati ai punti '3' e '4' così distinti e accertati dal ricognitivo accertamento: a) dall'atto del 16/4/2018 – per totali euro 35.380,84;
b) dall'atto del 21/6/2018 – per totali euro 51.342,29. Per un totale generale, pari ad euro
87.723,13. Pertanto, essendo esclusi dalla compensazione e, per ovvi motivi di dover sostenere debiti e relativi pagamenti degli stessi la scrivente società richiede un versamento da parte della idoneo a sostenere il saldo dei citati debiti salvo compensare il Parte_1 residuo debito con il vostro credito …” (cfr. doc. 9)
6.6 Da ultimo nella richiamata lettera riepilogativa della compensazione delle partite contabili del 18/11/2018, indirizzata da a e prodotta appunto Parte_1 CP_1 come doc. 10, si dava riassuntivamente atto, per tipo e importi, delle seguenti contrapposte partite: “… 1) Vostro credito pari ad euro 417.323,16 di cui parte in compensazione al netto dei debiti di cui alla nota ricognizione per euro 87.723,13; 2) Nostro credito totale per euro
428.424,96; 3) Residuo a nostro credito per valori diretti euro 11.101,80. Sostegno per pagamento dei debiti di cui alle ricognizioni e pari ad euro 87.723.13 con sottoscrizione di effetti cambiari a firma a favore di per totali euro 90.000,00 … . Parte_1 CP_1
Pertanto, con il versamento di cui sopra di euro 90.000,00 e il restante importo di euro
327.323,16 da compensare con il nostro credito a favore di euro 428.424,96 il residuo credito a favore della scrivente, a compensazione avvenuta, è pari ad euro 101.101,80 …”.
6.6.1 La somma di € 90.000,00, oggetto di causa, si riferisce all'asserito credito per le predette cambiali, asseritamente impiegate dalla in bonis, girandole, per estinguere CP_1 pregressi debiti della stessa verso terzi creditori.
7. Per quanto qui di interesse, provenendo la proposta dalla vi era il Parte_1 riconoscimento del debito di € 417.323,16, nei confronti della venditrice, derivante appunto dall'acquisto dell'immobile e relativo a due delle tre 'parti', con cui era stata prevista la regolazione del corrispettivo della vendita: l'importo di € 417.323,16 corrisponde invero alla somma di € 382.323,16, portata dall'assegno bancario, e di € 35.000,00, pari al residuo da pagare entro 60 giorni dalla data del rogito.
7.1 Nulla, pertanto, era riferito alla 'parte' del corrispettivo da regolare mediante accollo del mutuo: sul punto si tornerà.
8. A detta dell'attrice le società contraenti, sulla base della predetta controdichiarazione, avevano voluto definire in maniera diversa la regolamentazione del pagamento del prezzo, tenendo conto dei debiti di verso terzi, risultanti da CP_1 richieste formali (pignoramenti, precetti, ecc.), di cui si sarebbe fatta carico l'acquirente
[...]
sulla base di appositi atti di ricognizione, con conseguente incidenza sulle Parte_1 modalità di pagamento del prezzo, a suo tempo indicate nel contratto di vendita.
9. A questo punto appare opportuno aprire una breve parentesi di inquadramento della materia in tema di allegata simulazione.
9.1 Nel codice civile manca una definizione della simulazione, precisandosi solo che il contratto simulato non ha effetto tra le parti (art. 1414, comma 1, c.c.).
9.2 Si parla al riguardo di simulazione assoluta, quando le parti hanno concluso un contratto, ma nel contempo con apposito accordo, risultante dalla c.d. controdichiarazione, concordano di non volerne alcun effetto;
quindi i contraenti consapevolmente e concordemente creano, con il proprio contratto, una situazione meramente apparente, non volendo in realtà alcun effetto di detto contratto: si tratta della fattispecie disciplinata dal richiamato art. 1414, comma 1, c.c.,
9.3 Ricorre invece l'ipotesi della simulazione relativa, quando le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge (art. 1414, comma 2, c.c.).
9.4 Per quanto riguarda la prova della simulazione è previsto dalla legge che solo per i creditori e in genere per i terzi, estranei all'accordo simulatorio, è ammissibile senza limitazione la prova per testi e anche per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (cfr. art. 2729 c.c.); sul punto l'art. 1417 c.c. prevede infatti che “la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi …”.
9.5 Pertanto, mentre per quanto riguarda i creditori e in genere i terzi, estranei all'accordo simulatorio e quindi -di regola- nell'impossibilità di acquisire la prova scritta dell'accordo, la legge riconosce la possibilità di provare la simulazione anche per testimoni e per presunzioni, senza alcuna limitazione, nei rapporti fra le parti, salvo l'ipotesi in cui la domanda “… sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato …”, in cui è riconosciuta la medesima libertà di prova (cfr. citato art. 1417 c.c.), l'accordo simulatorio, anteriore o quanto meno coevo all'atto simulato, deve risultare dalla controdichiarazione, che
è il documento che prova appunto l'accordo (cfr. Cass. 2203/2013; Cass. 6357/2019) e che è ontologicamente distinta dall'accordo simulatorio stesso, che è appunto destinata a provare.
9.6 La controdichiarazione può anche essere successiva all'atto, mentre l'accordo simulatorio deve necessariamente essere anteriore o almeno contestuale all'atto.
9.7 La simulazione è stata prospettata dall'attrice come relativa e parziale, in quanto - come detto- relativa unicamente alla regolamentazione del pagamento del corrispettivo, dovuto dall'acquirente in favore della venditrice in bonis, non Parte_1 CP_1 oggetto invece di simulazione.
9.7.1 Dunque il corrispettivo di € 750.000,00 non è stato indicato come oggetto di simulazione, relativa invero solo alle modalità di pagamento del corrispettivo, avendo le parti voluto prendere in considerazione i debiti già accertati o quelli da accertare, ritenuti a rischio per il buon esito dell'operazione.
9.8 In ipotesi, sempre come discorso di inquadramento, va ricordato che la simulazione può essere fatta valere anche contro una curatela, purché l'accordo simulatorio venga provato per mezzo di scrittura, costituente appunto la controdichiarazione, che abbia data certa ex art. 2704 c.c. (cfr. Cass. 21253/2019; Cass. 19136/2006).
10. Chiusa questa parentesi, osserva il Giudice che, quand'anche per mera ipotesi si volesse ritenere che parte del prezzo della vendita (€ 417.323,16, ossia € 382.323,16, portata dall'assegno bancario, + € 35.000,00, pari al residuo da pagare entro 60 giorni dalla data del rogito) fosse da considerare estinta per effetto dell'asserito controcredito di € 428.424,96, non risulta in ogni caso che la società attrice abbia estinto la parte del prezzo (€ 332.676,84), oggetto dell'accollo del mutuo.
11. Si tratta di accollo interno (c.d. semplice) e sicuramente non liberatorio (cfr. Cass.
38225/2021; Cass. 4604/2000), in quanto, come emerge dall'atto di pignoramento, la banca mutuante ha agito nei confronti della solo quale proprietaria dell'immobile Parte_1 gravato da ipoteca, atteso il contestato mancato pagamento delle rate del mutuo da parte della mutuataria infatti nell'atto di precetto notificato alla debitrice e alla CP_1 CP_1 proprietaria era stato intimato il pagamento del dovuto -complessivo Parte_1 importo precettato € 199.845,16, di cui, per quanto di interesse, € 78.935,08 per quota capitale rate scadute al 26/7/2018; € 7.001,66 per quota interessi rate scadute;
€ 110.073,27 per debito residuo;
€ 30,72 per rateo interessi ed € 3.320,05 per interessi di mora al 26/6/2018, il tutto oltre interessi dal 27/6/2018 al saldo- alla sola mutuataria inadempiente ( , mentre CP_1 alla proprietaria era stata preannunciata l'esecuzione forzata su quello Parte_1 specifico bene immobile, gravato da ipoteca, in caso appunto di mancata estinzione del debito da parte della mutuataria.
11.1 Dunque l'acquirente, accollante, aveva assunto l'obbligazione di pagare parte del prezzo con detto accollo, rimasto accordo interno fra le due paciscenti, e risponde del relativo adempimento nei confronti della venditrice, debitrice accollata. 12. Orbene la domanda dell'attrice, in base alla ragione più liquida, va rigettata, in quanto, come del resto evidenziato ed eccepito dalla curatela, l'attrice non Parte_1 ha comunque provveduto al pagamento di parte del corrispettivo della compravendita, per il quale era stato appunto previsto l'accollo del debito nei confronti della banca mutuante.
13. In base al contratto di vendita del 9/4/2018 era stato previsto il complessivo corrispettivo di € 750.000,00 e per il pagamento di parte dello stesso, esattamente €
332.676,84, era stato previsto l'accollo del mutuo da parte dell'acquirente.
14. Al riguardo, come risulta dal fatto che, proprio a causa mancato pagamento delle rate del mutuo, la banca mutuante ha agito esecutivamente nei confronti dell'odierna attrice sul bene immobile acquistato, garantito da ipoteca volontaria a suo tempo iscritta a nome della venditrice, è di tutta evidenza che l'acquirente che si era accollata il Parte_1 debito rinveniente dal richiamato contratto di mutuo, non ha pagato le rate del mutuo stesso o comunque non ha fornito alla venditrice la provvista necessaria per il pagamento delle rate del mutuo, che si era accollata.
14.1 Pertanto non ha pagato parte del corrispettivo di € 750.000,00 (cfr. doc. 1 di parte attrice).
15. In base al contratto di compravendita del 9/4/2008 era stata prevista -come già detto, ma è opportuno ribadirlo- la seguente regolazione del prezzo concordato in €
750.000,00 e precisamente “… quanto ad € 332.676,84 … mediante accollo del debito dipendente dal mutuo, sovvenuto alla parte venditrice da Banca OP di Novara TÀ per azioni, con atto in data 16 aprile 2010 … del dott. , notaio in NA;
Persona_6 quanto ad € 382.323,16 …. a mezzo assegno bancario non trasferibile n. 0778180717-02 tratto in data odierna da Credito Valtellinese S.p.a. all'odierna di e quanto ad € CP_1
35.000,00 … la società acquirente si obbliga a pagarli al domicilio della società alienante entro 60 … giorni dalla data odierna …” (cfr. citato doc. 1 di parte attrice: contratto di compravendita del 9/4/2008).
16. In base al citato doc. 4 di parte attrice (atto di intervento del fallimento CP_1 nella procedura esecutiva n. 338/2019 RGE, introdotta da nei Controparte_8 confronti di proprietaria del bene) la curatela, nel dare atto della ricordata Parte_1 regolazione del prezzo di vendita, aveva allegato, a giustificazione appunto dell'intervento, che “… il prezzo di vendita -nella sua integralità- non è stato mai effettivamente onorato dalla società acquirente ( …” e che “… non è mai stato da quest'ultima pagato il Parte_1 mutuo residuo dalla stessa in sede di compravendita accollatosi, non è mai stato consegnato il titolo bancario indicato in atto né, tanto meno, sono stati erogati i residui Euro 35.000,00 a far data giorni 60 dalla stipula del rogito notarile …”.
17. Al riguardo, a fronte dell'allegazione di parte convenuta in ordine al mancato pagamento del mutuo, la società attrice, benché onorata a fornire la relativa prova in base a conferente allegazione (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: cfr. Cass. 9439/2008; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass.
15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019), non ha provato di aver estinto il debito accollato.
18. Non è neanche sostenibile né tanto meno ipotizzabile, come allegato dalla società attrice, che la pattuizione, oggetto del richiamato accordo simulatorio, riguardasse anche il mutuo, che -a detta della stessa attrice- era rimasto a carico della venditrice, in quanto -si richiamano i ricordati documenti di parte attrice (docc. 5-10)- nulla depone a sostegno di detta allegazione della società attrice.
19. Del resto, se nel caso di allegata simulazione è necessaria fra le parti una controdichiarazione per accertare e provare la loro reale volontà, è evidente che l'eventuale volontà dissimulata deve risultare chiaramente dal documento, non potendosi presumere l'estensione dell'asseritamente concordata compensazione a crediti o controcrediti non formalmente richiamati dalle parti.
20. Nella citata controdichiarazione e nelle ricognizioni documentali si era fatto riferimento a determinati debiti già risultanti da richieste formali dei creditori della venditrice, addirittura con anticipi offerti dall'acquirente, senza però alcun riferimento al mutuo accollato come parte del corrispettivo pattuito e da pagare.
20.1 Al punto 5) della controdichiarazione si era fatto riferimento, oltre alle poste debitorie già accertate, anche a quelle da accertare successivamente, quasi come una sorta di sopravvenienze passive, che dovevano essere oggetto di specifica annotazione e di formale accertamento congiunto (cfr. citato doc. 5 di parte attrice).
21. Se la previsione contrattuale dell'accollo del mutuo -si tratta di debito già esistente e quindi 'ben conosciuto' dalle parti- non è stato per nulla richiamato né nella scrittura privata
'controdichiarazione' né nelle ricognizioni documentali, è evidente che lo stesso non è stato in alcun modo oggetto della decisione delle parti, che avevano formalmente inteso riconsiderare solo ed esclusivamente la negoziazione dell'assegno di € 382.323,16, invero da non mettere all'incasso e da valere solo come garanzia, in attesa di ridefinire i rapporti di dare/avere con i ricordati accertamenti dei debiti verso terzi, risultanti da richieste formali o da accertamenti successivi. 22. Nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. della società attrice è dato leggere che “…
Quanto al versamento delle rate di mutuo, si ribadisce che a seguito della compensazione di cui sopra avrebbe dovuto proseguire nel versamento delle stesse. Si precisa, infatti, che, CP_1 in forza dell'accordo di compensazione tra le parti, risultavano a carico della Parte_1 solamente debiti per un ammontare di € 87.723.13, al sostegno del pagamento dei quali vennero sottoscritti effetti cambiari a firma a favore di ”. Parte_1 Parte_4
23. Peraltro già si è detto che fra le parti, salvo l'ipotesi -neanche allegata- dell'illiceità del contratto dissimulato, la reale volontà, atta a superare l'apparenza, può risultare solo dalla predetta controdichiarazione, in cui nulla era stato detto a proposito dell'accollo del mutuo, che era stato previsto per provvedere al pagamento di parte del corrispettivo pattuito in €
750.000,00.
24. Non va dimenticato che nelle premesse della controdichiarazione dell'11/4/2018 si era fatto riferimento, quanto alle modalità di pagamento del prezzo espressamente richiamato in € 750.000,00, unicamente al fatto che “… nelle modalità ivi contenute la parte acquirente rilasciava, fra l'altro, assegno di c/c pari ad euro 382.323,16 …” e poi al punto 1) della medesima controdichiarazione si era fatto riferimento solo alla sospensione della “… negoziazione dell'assegno richiamato nell'atto di cessione nelle premesse anche annotato …”, così come al punto 4) si era appunto fatto riferimento al divieto di procedere alla negoziazione dell'assegno (cfr. doc. 5 di parte attrice).
25. Inoltre, qualora si volesse astrattamente ipotizzare -nulla peraltro al riguardo, come detto, risulta nella controdichiarazione- che la venditrice avrebbe dovuto continuare a pagare le rate di mutuo, nonostante la previsione in contratto dell'accollo interno da parte dell'acquirente, si verificherebbe che, a fronte di un preteso controcredito di € 428.424,96,
l'odierna attrice avrebbe così acquistato un complesso immobiliare per il cui acquisto le parti avevano appunto concordato un corrispettivo effettivo e reale di € 750.000,00, non oggetto di alcuna simulazione.
26. Si rammenta invero che non è stato anche solo allegato che la simulazione riguardasse anche il prezzo di vendita di € 750.000,00, anzi nella controdichiarazione dell'11/4/2018 si è premesso espressamente che si era perfezionato “… l'acquisto come da atto sopra riportato al prezzo totale pari ad euro 750.000,00 …” (cfr. doc. 5 di parte attrice, nelle premesse).
27. Nella memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. la società attrice ha allegato, con riferimento alla rate di mutuo, che “… avrebbe dovuto proseguire nel versamento delle CP_1 stesse …”; che “… Il predetto mutuo è stato oggetto di factoring disposto da parte di CO Bpm S.p.a.. Tale circostanza era stata resa nota al Dott. dal funzionario di CO Per_3
BPM della filiale di Via Albaro, 11/1 di Genova con una mail del 5 giugno 2018, che si deposita in uno alla presente memoria (doc. n. 42) e trasmessa dal Dott. al Dott. Per_3
in pari data …”; che “… Da tale missiva si evince che aveva richiesto Per_4 CP_1 un incontro presso la filiale per discutere in merito alle sorti del debito dipendente da mutuo sovvenuto alla parte venditrice da Banca OP di Novara. A seguito di tale comunicazione, tra l'altro portata a conoscenza del Dott. che si occupava della Per_4 contabilità della avrebbe dovuto proseguire nel pagamento delle Parte_1 CP_1 predette somme, stante l'impossibilità della realizzazione dell'accollo e alla luce della compensazione intervenuta tra le parti …” e che “… È evidente poi che non ha CP_1 adempiuto a tale obbligo, in quanto gli importi di detto mutuo sono stati ricompresi nell'atto di precetto notificato a (doc. n. 2 allegato all'atto di citazione) …” (cfr. citata Parte_1 memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. di parte attrice).
28. Al riguardo, ribadito che il prezzo della vendita era di € 750.000,00 e che il prezzo concordato non è stato oggetto di allegata simulazione, così da doverlo considerare reale ed effettivamente voluto dalle parti, va altresì ribadito che si è in presenza di un accordo interno
(semplice) e non liberatorio, che non ha visto l'adesione della banca mutuante, con la conseguenza che il predetto rapporto (accollo) si esaurisce fra accollante (ossia l'acquirente, odierna attrice) e accollato (ossia la venditrice, odierna parte convenuta) senza produrre alcun effetto giuridico nei confronti del terzo creditore.
29. Dunque -come si è detto- attraverso detto accollo interno l'acquirente si era sostanzialmente impegnata a mettere a disposizione della venditrice la provvista per pagare le rate, in quanto, diversamente opinando, avrebbe acquistato il bene senza pagare il pattuito corrispettivo di € 750.000,00, non oggetto di alcuna simulazione, nulla invero risultando anche solo prospettato dall'attrice né comunque alcunché risultando dalla controdichiarazione.
30. Se fosse vera la tesi della società attrice in ordine al continuato pagamento delle rate di mutuo da parte della venditrice, l'acquirente avrebbe acquistato il bene non, come pattuito, ad € 750.000,00, ma ad € 417.323,16 (€ 382.323,16 per somma portata dall'assegno ed € 35.000,00 da pagare dopo il rogito), importo asseritamente poi estinto per compensazione, ma si tratta di conclusione non condivisibile, in quanto l'allegata simulazione
-come detto- non ha riguardato il corrispettivo pattuito di € 750.000,00.
31. Inoltre, ammesso e non concesso che l'acquirente non fosse riuscita a subentrare nel contratto di mutuo, in ipotesi affiancandosi alla debitrice originaria o ottenendone la liberazione da parte della banca mutuante, è evidente -da un lato- che l'obbligazione assunta con il contratto di acquisto per il pagamento del corrispettivo di € 750.000,00 non veniva di certo meno e -dall'altro- che pertanto l'acquirente doveva pur sempre pagare il corrispettivo concordato di € 750.000,00, anche, in forza dell'accollo interno, mettendo a disposizione della venditrice, in ipotesi rimasta l'unica formale debitrice nei confronti della banca mutuante, la provvista per il pagamento delle rate a scadere.
31.1 Dunque l'accollo, con la conseguente obbligazione a carico della società attrice di pagare in tal modo parte del prezzo, non veniva meno per il fatto che non vi fosse stato il subentro dell'acquirente nel contratto di mutuo, sostituendosi o affiancando la mutuataria, ben potendo invero l'attrice adempiere alla predetta obbligazione con il mettere a disposizione della venditrice la provvista necessaria per il pagamento delle rate del mutuo.
31.2 Dunque l'adempimento da parte dell'acquirente dell'obbligazione assunta poteva avvenire anche con pagamento 'indiretto' delle rate di mutuo, fornendo appunto alla venditrice la provvista per il pagamento delle rate di mutuo.
32. In conclusione, non vi è prova che l'attrice abbia estinto il proprio debito nei confronti della venditrice con l'integrale pagamento del corrispettivo concordato di €
750.000,00.
33. E' ben vero che il pagamento di parte del prezzo (€ 332.676,84 su € 750.000,00) è stato regolato “… mediante accollo del debito dipendente dal mutuo, sovvenuto alla parte venditrice da Banca OP di Novara TÀ per azioni, con atto in data 16 aprile 2010 repertorio n. 286536/34263 del dott. , notaio in NA …” (cfr. doc. 1 di Persona_6 parte attrice: contratto di vendita del 9/4/2018) e che il mutuo fondiario in questione era solo di originari € 300.000,00 (cfr. doc. 3 di parte attrice: atto di pignoramento), con residuo credito di € 199.845,16 oltre interessi (cfr. doc. 2 di parte attrice: atto di precetto, comprensivo anche di spese), ma questa discrasia non revoca in dubbio la constatazione che, non essendo oggetto di simulazione la pattuizione del prezzo di € 750.000,00, l'acquirente non ha fornito la prova dell'integrale estinzione del debito per l'acquisto dell'immobile, di cui si è detto.
34. Tanto premesso, è evidente -come discorso di carattere generale- che si potrebbe in ipotesi parlare di indebito arricchimento da parte del venditore, nel caso in cui il debitore
(acquirente) avesse provato di aver estinto l'intero suo debito a titolo di prezzo di acquisto, così che ogni ulteriore pagamento ricevuto da soggetto (venditore), ormai non più creditore del prezzo, sarebbe indebito, in quanto ormai senza causa giustificativa. 35. Nel caso di specie l'attrice, debitrice nei confronti della in bonis, della CP_1 parte del prezzo corrispondente al mutuo accollato (€ 332.676,84), non ha comunque dato prova di aver estinto la parte del prezzo, che doveva essere corrisposta appunto mediante accollo del mutuo e pagamento delle rate.
36. Al riguardo, come emerge dal doc. 4 di parte convenuta (stato passivo della CP_1
, risulta fra l'altro la domanda di ammissione al passivo della
[...] Controparte_8
Cont
mandataria della che è stata ammessa dal GD per € 189.008.35,
[...] CP_4 con la seguente motivazione, per quanto qui di interesse, “Ammesso per euro 189.008,35.
Categoria Ipotecari, in quanto l'accollo non liberatorio comporta per la società CP_1 venditrice dell'immobile il mantenimento dell'obbligazione nei confronti della banca che aveva concesso il mutuo fondiario …”.
36.1 Dunque, a tutto voler concedere, l'acquirente (odierna attrice) è debitrice della venditrice, attualmente in fallimento, quanto meno della predetta somma di € 189.008,35, pari al credito vantato dalla banca mutuante e non estinto dall'acquirente nonostante il concordato accollo interno, di cui si è detto.
37. Solo nel caso in cui fosse risultato estinto anche detto debito -si tratta di circostanza pacificamente non avvenuta-, si sarebbe potuto prendere in considerazione l'eventuale accordo sulla compensazione in ordine al residuo prezzo per € 417.323,16 (€
382.323,16 per somma portata dall'assegno ed € 35.000,00 da pagare dopo il rogito) con la richiamata controscrittura e i successivi atti di ricognizione documentale.
38. In altre parole solo nel caso in cui, estinto il debito nei confronti della banca mutuante e in ipotesi estinto il debito per il residuo prezzo per effetto delle compensazioni oggetto dell'allegato accordo simulatorio, si sarebbe potuto ipotizzare che, a fronte di un corrispettivo integralmente estinto, la pretesa della curatela, fatta valere con l'intervento in sede di procedura esecutiva, non era giustificata e quindi risultava indebita l'allegata assegnazione della somma di € 90.000,00 in sede di distribuzione.
39. Sussistendo il debito nei confronti della banca mutuante, che si è insinuata al passivo della la pretesa dell'attrice è infondata e va rigettata, in quanto deve CP_1 essere escluso che l'allegata assegnazione di € 90.000,00 in sede di distribuzione costituisca un arricchimento indebito da parte della curatela, invero creditrice della società attrice di una somma maggiore per mancato pagamento di parte del corrispettivo.
40. Risulta conseguentemente assorbita, in base alla ragione più liquida, ogni questione in ordine alla fondatezza o meno delle allegazioni in fatto e deduzioni in diritto dell'attrice a margine della richiamata simulazione e dell'allegata compensazione nonché a margine dell'opponibilità o meno alla curatela della controdichiarazione e/o dell'altra documentazione prodotta.
41. Anche a voler per mera ipotesi ritenere fondata l'eccepita estinzione del debito per effetto della richiamata compensazione, risultante dalla richiamata documentazione, detta estinzione riguarderebbe in ogni caso solo parte del corrispettivo concordato (ossia €
417.323,16 e precisamente € 382.323,16, portata dall'assegno bancario, + € 35.000,00 pari al residuo da pagare entro 60 giorni dalla data del rogito), ma non riguarderebbe la parte del corrispettivo da estinguere con l'accollo del mutuo, con la conseguenza che la curatela ben poteva agire in sede esecutiva per soddisfare le proprie ragioni creditorie, comunque non interessate in toto dall'accordo simulatorio e quindi in ogni caso non interessate in toto dall'eccepita compensazione.
42. Portando a sintesi le superiori osservazioni in fatto e in diritto, va dichiarato che l'attrice non ha dato prova di aver adempiuto l'obbligazione di pagamento del prezzo della compravendita del 9/4/2018, in quanto non ha provato di aver estinto integralmente il debito di € 750.000,00.
43. Deve conseguentemente essere rigettata, alla luce di quanto detto, la domanda di ripetizione di indebito per € 90.000,00, come richiesto nelle conclusioni rassegnate dall'attrice.
44. La parte convenuta ha chiesto la condanna della società attrice ex art. 96 c.p.c. (cfr. comparsa di risposta: conclusioni al capo 2: 'Condannare la società atteso il Parte_1 proprio comportamento processuale, ai sensi di cui all'art. 96 c.p.c.').
45. La domanda va rigettata per mancata allegazione e prova della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 9080/2013; Cass.
27383/2005; Cass. 18169/2004).
46. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
46.1 Si è proceduto, alla luce del DM 147/2022, alla somma degli importi compresi fra il valore minimo e il valore medio relativi ai 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' e allo scaglione '52.001-260.000', tenuto conto della natura e del valore (domandato: € 90.000,00) della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte vittoriosa nonché della decisione documentale.
46.2 Il valore da prendere in considerazione è quello della domanda attrice, in quanto, diversamente opinando, essendo stata la domanda rigettata, il valore dell'accertato sarebbe pari a zero e si tratterebbe di soluzione non sostenibile (cfr. Cass. 28417/2018). 46.3 A fronte della piena vittoria nel merito da parte della convenuta, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., mera domanda accessoria, non giustifica alcuna forma di compensazione delle spese di lite (arg. ex Cass. 9532/2017; Cass. 18036/2022 in appello, ma il principio è ugualmente valido;
contra, peraltro, Cass. 20838/2016).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• rigetta ogni domanda dell'attrice Parte_1
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. del convenuto Controparte_1
• condanna la società attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 10.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA
e IVA come per legge.
Così deciso a Roma, il 14/11/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato