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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/07/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in funzione di giudice unico, nella persona del dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1843 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 posta in deliberazione con provvedimento del 20/03/25, a seguito dell'udienza cartolare del
20/02/25, con concessione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche, e vertente
TRA
- ( .IVA ), con gli avv.ti Sabino De Muro Parte_1 C.F._1 C.F._2
Fiocco (pec: e Annamaria Santobuono (pec: Email_1
; Email_2
- appellante -
E
- (C.F./P.IVA ), in persona del l.r.p.t., con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Rosamaria Ciancaglini (pec: ) Email_3
- appellata –
NONCHE'
- (C.F./P.IVA ), in persona del l.r.p.t., con gli avv.ti Controparte_2 P.IVA_2
Cristiano Crippa (pec: e Adamo Biolo (pec: Email_4
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- altra appellata -
§§§
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 87/2018 del Giudice di Pace di Trinitapoli
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante su indicato ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, l'appellata, proponendo appello avverso la sentenza pure su indicata e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come ribadite nella comparsa conclusionale:
“1) accogliere integralmente la domanda proposta dal sig. nei confronti di Parte_1 [...] con atto di citazione notificato il 03.12.2014, avente ad oggetto la restituzione della Controparte_1 somma di € 3.453,00 indebitamente versata per le causali di cui in narrativa, e di quelle maturande, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria perchè fondata e interamente provata;
2) con vittoria delle spese e competenze di legge in favore dell'appellante di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
Si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto dell'appello con Controparte_1 vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e, in via subordinata, di limitare il risarcimento entro il massimale assicurato e tenendo conto della franchigia assoluta di 60 giorni prevista in polizza, con decorrenza dalla data di perdita dell'impiego.
Si è costituita altresì la società vocata in appello in quanto intervenuta Controparte_2 volontariamente in primo grado, rassegnando le seguenti conclusioni:
“respingere l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto e Parte_1 per l'effetto confermare la sentenza n. 87/2018 emessa dal Giudice di Pace di Trinitapoli;
dando atto e ribadendo che, alla luce delle disposizioni contrattuali vigenti tra le parti Parte_1
e il soggetto finanziato non può venir meno all'obbligo di pagamento delle Controparte_2 rate del contratto di credito al consumo “Prestitempo” n. 4404704200, alle scadenze pattuite, in presenza di una copertura assicurativa dichiarata non operante da soggetto terzo ( Controparte_1
, posto che il contratto di polizza sottoscritto non prevede la sostituzione del debitore;
dando
[...] atto, altresì, anche nella fase di gravame, che nessuna domanda diretta viene svolta da
[...] nei confronti della parti in causa e con la CP_2 Parte_1 Controparte_1 conseguenza che l'istituto di credito appellato non dovrà andare incontro alle spese di lite a favore di una di tali parti in causa e dando atto, infine, che l'appellante, nonostante la decisione del
Giudice di Pace di Trinitapoli, non ha ripreso a corrispondere le rate del contratto di finanziamento oggetto di causa. Con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e C.P.A. dei due gradi del giudizio.”
2 Con riguardo a tale ultimo soggetto, la presenza in giudizio è stata determinata, in realtà, dal provvedimento del giudice di prime cure che ebbe a sospendere interinalmente il pagamento delle rate da parte dell'appellante del finanziamento garantito dall'unica convenuta in primo grado, provvedimento che però, ove mai potesse essere emesso, deve ritenersi assorbito dalla sentenza di primo grado di rigetto delle domande dell'odierno appellante e quindi privo di effetti attuali.
Non a caso la detta appellata ha concluso specificando che: “nessuna domanda diretta viene svolta da nei confronti delle parti in causa e Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
con la conseguenza che l'istituto di credito appellato non dovrà andare incontro alle spese di
[...] lite…”.
In definitiva, nessuna domanda autonoma e nessun accertamento con efficiacia di giudicato è stato richiesto dalla detta parte interveniente, non potendosi dare corso alla richiesta di “dare atto” in sentenza delle ulteriori circostanze segnalate dalla medesima parte, richiesta assimilabile ad una richiesta di accertamento mero ovvero di un effetto conformativo relativo a rapporto in sostanza mai dedotto in giudizio.
La causa è stata istruita mediante le sole acquisizioni documentali, compreso il fascicolo di primo grado e, all'udienza su indicata, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta depositate.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione, con il provvedimento pure su indicato e con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Depositate le dette memorie la causa è ora decisa.
§§§
Premesso che:
- parte appellante, in data 04.01.2011, ha chiesto e ottenuto un finanziamento (rientrante nell'ambito del credito al consumo) denominato “Prestitempo” (per € 11.000,00 in linea capitale, contratto n.
4404704200), sottoscritto con titolare quindi del diritto di credito alla Controparte_2 restituzione rateale del prestito;
- al contempo, l'odierno appellante sottoscriveva una copertura assicurativa con Controparte_1
a copertura, tra l'altro, del rischio della sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento
[...] delle rate a causa di licenziamento, secondo le condizioni stabilite all'art. 6, par. 1-4, del contratto sottoscritto;
3 - l'appellante, secondo la sua prospettazione, essendo stato licenziato dal proprio datore di lavoro nel corso dell'anno 2013, con richiesta del luglio 2014, chiedeva a Controparte_1
l'attivazione della relativa garanzia;
- detta copertura è stata rifiutata dal garante, sia per la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, secondo la prospettazione del datore di lavoro (assenza ingiustificata), che per la sussistenza della procedura di licenziamento già al momento della sottoscrizione della polizza, benché al momento interinalmente revocato per ordine del giudice, entrambi motivi di esclusione della garanzia ex art. 6.2 (primi due punti) delle condizioni di polizza;
- che anche il secondo dei detti motivi di esclusione fosse stato contestato, già in fase stragiudiziale, dall'asicuratrice lo si evince dalle missive del medesimo appellante del 04/08/14 e del 28/08/14 da cui emerge, già nella suddetta fase, anche la contestazione dell'esistenza della procedura di licenziamento alla data di sottoscrizione del finanziamento e della correlata polizza asicurativa;
- nell'introdurre il giudizio di primo grado, infatti, l'odierno appellante ha fatto pacificamente valere, peraltro con diversi mesi di ritardo rispetto ai tempi di denuncia del sinistro previsti in polizza, l'asserita indebita trattenuta delle rate (peraltro, stante la tardiva denuncia, non si può parlare di restituzione di indebito ma semmai di riconoscimento di indennizzo) operata da in luogo del pagamento diretto che sarebbe spettato in base alla polizza a CP_3 [...]
a causa del licenziamento comminato (di nuovo) nel 2013, ma pacificamente in Controparte_1 forza della sentenza di I grado che ebbe a dichiarare la legittimità del licenziamento del 2007, come si evince, tra l'altro, dalla successiva sentenza di appello del 2016, agli atti, che ancora a quel licenziamento fa riferimento, seppure per dichiararne stavolta l'illegitimità stante l'insussistenza della giusta causa contestata dal datore di lavoro;
- con la sentenza qui impugnata (n. 87/2018 del 20/06-12/09/18 proc. n. 59/2015 R.G.), il Giudice di Pace di Trinitapoli ha conseguentemente rigettato la domanda, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio, sulla base della sussistenza della causa di esclusione della copertura assicurativa, dipendente proprio dall'esistenza di una procedura di licenziamento già in atto al momento della stipula della polizza assicurativa.
Tanto premesso, ha proposto gravame avverso la citata sentenza chiedendone la Parte_1 riforma integrale sulla base di due essenziali motivi, che si riproducono in ordine logico:
1) vizio di ultrapetizione: la Giudicante in prime cure avrebbe deciso la causa a lei sottoposta
4 facendo applicazione di clausola contrattuale il cui contenuto non sarebbe mai stato eccepito dalle controparti e, in particolare, da parte convenuta;
in sostanza, il giudice avrebbe autonomamente rilevato una causa di esclusione della garanzia, dovuta all'esistenza del procedimento di licenziamento già in corso al momento della sottoscrizione della polizza, in assenza dell'eccezione di parte;
2) in ogni caso, la causa di esclusione non sussisterebbe in concreto in quanto il lavoratore sarebbe stato assunto in realtà ex novo dal datore di lavoro nell'anno 2009, dopo il licenziamento del 2007, e di nuovo licenziato nel 2013, senza alcun collegamento con la precedente vicenda disciplinare, ciò che sarebbe dimostrato dalla busta paga del 2009 prodotta, nonché dal “buco” contributivo esistente tra il 2007 e il 2009; ne deriverebbe che al momento della stipula del finanziamento l'odierno appellante non sarebbe stato in realtà soggetto ad alcuna procedura di licenziamento, secondo la dicitura di cui all'art.
6.2 delle condizioni di polizza.
Entrambi i motivi sono infondati.
1) Quanto al primo motivo, oltre a quanto sopra già rilevato in relazione alla contestazione operata da sin dalla fase stragiudiziale, l'inesistenza del vizio della sentenza si evince CP_1 chiaramente dal contenuto complessivo dell'atto di costituzione nel giudizio in I grado della convenuta società, dal quale emerge la formulazione della tempestiva eccezione di sussistenza della procedura di licenziamento al momento della stipula della polizza (pag. 3, dove si fa riferimento alla risposta data in fase stragiudiziale, prodotta come doc 11 con l'atto suddetto, e poi di nuovo a pag. 8, dove si specifica che il licenziamento comminato nel 2013 non costituisce una diversa procedura rispetto a quella avviata nel 2007) .
Benché al momento dell'introduzione del giudizio di I grado (2015), in assenza della sentenza di appello sul licenziamento comminato all'attore nel 2007, le difese della convenuta si siano concentrate sulla sussistenza della giusta causa di licenziamento (a quel momento confermata dalla sentenza di primo grado e da sola sufficiente a escludere la copertura), nell'atto di costituzione, come già in fase stragiudiziale, si fa sicuramente rifrimento anche all'ulteriore causa di esclusione legata alla sussistenza della procedura di licenziamento in atto al momento della stipula della polizza assicurativa (2011), prevista anch'essa come autonoma causa di esclusione della copertura dall'art.
6.2 delle condizioni di polizza.
Quanto precede, unitamente all'acquisizione agli atti delle condizioni di polizza e al riferimento
5 delle parti all'art. 6 delle dette condizioni, ha consentito sicuramente al Giudice di pace adito di risolvere il contenzioso facendo applicazione, in via preliminare e assorbente, della causa di esclusione suddetta, non essendo peraltro pacificamente tenuto a dare conto a quel punto delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
2) Esclusa la sussistenza del vizio di ultrapetizione, non può nemmeno accogliersi il secondo motivo di doglianza relativo alla intervenuta costituzione di un secondo e diverso rapporto di lavoro, in sede di riassunzione dell'appellante nell'anno 2009, come asserito dal medesimo nell'atto di appello.
Non appare credibile la tesi della novazione del rapporto di lavoro, soprattutto in quanto il medesimo lavoratore appellante non ha fornito alcuna reale spiegazione del perché avrebbe acconsentito in detta occasione alla detta novazione e così rinunciato ai propri diritti.
Peraltro, la pretesa assunzione ex novo nel 2009 non ha evidentemente condotto alla chiusura del contenzioso con il proprio datore di lavoro, sorto nel 2007, che infatti è continuato fino alla sopra ricordata sentenza di appello del 2016 che, con specifico riferimento sempre al licenziamento del
2007, ha disposto la definitiva reintegra del lavoratore (senza alcun cenno peraltro all'esistenza di un nuovo rapporto di lavoro in atto tra le parti) e, ovviamente, la ricostruzione in termini economici della carriera del lavoratore medesimo odierno appellante.
Al di là di quanto sopra, che la riassunzione dell'odierno appellante fu connessa ai provvedimenti di reintegra interinalmente disposti dal giudice del lavoro risulta dalle medesime produzioni di parte appellante: in particolare, dal provvedimento ex art. 28 L. 300/70 del Dr. dell'11/02/08, Tes_1 nonché dalla missiva (doc. 7 allegata al fascicolo di I grado) del datore di lavoro, il quale espressamente attesta, nel momento in cui conferma al il licenziamento nel 2013, che lo Pt_1 stesso è conseguenza dell'applicazione della sentenza di I grado emessa nel detto anno, che aveva dichiarato temporaneamente la legittimità del licenziamento già disposto nel 2007, espressamente affermando nelal detta misiva che il rapporto di lavoro era nel frattempo ripreso (e non novato) esclusivamente in ossequio ai provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale di Foggia, conseguentemente preannunciando persino il recupero degli emolumenti corrisposti medio tempore al lavoratore.
Il che non avrebbe avuto alcun senso ove il rapporto fosse stato effettivamente costituito ex novo nell'anno 2009: se si fosse trattato di nuova assunzione, non avrebbe potuto disporsi alcun
6 licenziamento per causa relativa a contratto precedente, né tantomeno alcun recupero delle retribuzioni corrisposte nel periodo.
Va quindi riaffermato che, al momento della sottoscrizione del finanziamento e della correllata polizza, nel 2011, la “procedura di licenziamento” era già in atto (e peraltro non comunicata alla società assicuratrice), né il lavoratore poteva non essere consapevole della continuazione del giudizio che avrebbe condotto alla sentenza di I grado nel 2013 (confermativa del licenziamnto del
2007) e a quella di appello nel 2016 (che invece sempre quel licenziamento ha dichiarato illegittimo).
Corretta in definitiva, sia in rito che nel merito, si appalesa la sentenza di primo grado impugnata, che va perciò integralmente confermata, restando assorbite anche in questa sede di appello le utleriori questioni sollevate dalle parti.
§§§
Quanto alla regolazione delle spese del presente giudizio di II grado, le stesse, con riguardo alla posizione dell'appellata devono seguire la regola ordinaria della Controparte_1 soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei vigenti parametri, del valore della causa, al punto minimo, stante la non complessità della stessa, ed esclusa la fase trattazione/istruttoria non avutasi.
Con riguardo alla interveniente volontario in primo grado, vi sono invece, Controparte_2 anche per quanto sopra già rilevato in merito al contegno tenuto dalla medesima società, giuste ragioni di compensazione delle spese di lite nei confronti di entrambe le altre parti.
In considerazione dell'esito del presente giudizio, l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, co. 17 e 18, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunziando nella causa civile di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello spiegato e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di I grado impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere in favore di le spese del presente giudizio Controparte_1
7 che si liquidano in € 852,00 per onorari, oltre rimborso forf. s.g. (15%) e oltre a IVA e CPA se e come dovute per legge;
- compensa integralmente le spese tra e le altre parti;
Controparte_2
- attesta che l'appellante soccombente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Si comunichi alle parti.
Così deciso lì 13/07/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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