Articolo 1 della Legge 9 giugno 1973, n. 328
Articolo 2
Versione
7 luglio 1973
Art. 1.
Agli ufficiali e ai sottufficiali albanesi gia' in servizio permanente o in carriera continuativa, cessati di appartenere alle forze armate italiane ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489 , che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e' concesso il trattamento di quiescenza nella misura e con le modalita' previste dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto legislativo sopra citato.
La pensione, nei casi in cui spetta, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'indennita' per una volta tanto liquidata a norma dell' articolo 7 del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 489 , e' recuperata.
Entrata in vigore il 7 luglio 1973