Ordinanza cautelare 16 aprile 2021
Ordinanza cautelare 13 maggio 2021
Sentenza 27 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/09/2022, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2022
N. 01477/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00461/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2021, proposto da
Soluzioni Turistiche S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Martino Alberto Grimaldi e Francesco Lezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Anita Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento
- dell’Autorizzazione Paesaggistica n. 125/2020, prot. n. 7960 dell'11.02.2021, con cui il R.U.P. del Comune di Gallipoli ha assentito la ristrutturazione delle piscine a servizio della struttura turistico - ricettiva ad insegna “Baia di Gallipoli Camping Resort”, limitatamente alla prescrizione che ne impone il dimensionamento (“ la piscina da realizzarsi misuri una superficie pari a quella della piscina esistente ”) ed alle parti di interesse;
- della nota prot. n. 5895 del 01.02.2021, con cui il R.U.P. del Comune di Gallipoli ha avanzato “Richiesta integrazione diritti di segreteria” nei confronti della ricorrente, limitatamente alla prescrizione ivi contenuta “ che la piscina da realizzarsi misuri una superficie pari a quella della piscina esistente ” ed alle parti in interesse;
- del silenzio - assenso della Soprintendenza, formatosi ai sensi dell'art. 11, comma 9 del d.P.R. n. 31/2017 a seguito della proposta di “ Proposta di Provvedimento inviata … con nota prot. n. 0002055 del 12.01.2021 ”, quest’ultima mai pervenuta alla ricorrente, limitatamente alle parti di interesse;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso e segnatamente, ove occorra, della nota prot. 66538 del 14.12.2020 del Comune di Gallipoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Soluzioni Turistiche S.r.l. è proprietaria della struttura turistico-ricettiva ad insegna “ Campeggio Baia di Gallipoli ”, sita in Gallipoli, località Punta della Suina, Strada Provinciale 215, dell’estensione di ha 15.34.43, ricadenti in zona omogenea F.2/19 “ attrezzature ricettive all’aperto ” nell’ambito del vigente P.R.G.
La struttura è provvista di certificato di agibilità e di licenza di esercizio per un’ospitalità di n. 2850 utenti ed offre la disponibilità di n. 650 piazzole immerse nel verde mediterraneo provvisto di ombra naturale, nonché di n. 50 mobile home , oltre a servizi complementari tra cui punti di ristoro e somministrazione, vendita di generi alimentari e di prima necessità, luoghi di animazione, campi sportivi, servizi igienici (collegati ad impianto di depurazione a servizio di tutto il campeggio) e due piscine, una destinata alla fruizione dei bambini avente profondità da mt 0.50 a mt 0.70 e superficie di mq 18, l’altra destinata alla fruizione degli adulti avente profondità da mt 1.40 a mt 4.50 e superficie di mq 200.
La ricorrente deduce che tali piscine necessitano di un radicale intervento di rinnovamento, anche in ragione del necessario adeguamento alle sopravvenute normative che prevedono ingressi limitati.
Con SCIA del 24.11.2020, la ricorrente presentava al Comune di Gallipoli il “ Progetto di ristrutturazione dell’impianto natatorio, con adeguamento dei servizi igienici alle normative sanitarie e riqualificazioni delle aree verdi adiacenti, a servizio della struttura ricettiva ‘Campeggio Baia di Gallipoli’ ”, chiedendo il rilascio della propedeutica autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell’art. 146, comma 9, del D.lgs. n. 42/2004.
Tale progetto prevedeva la creazione di un unico specchio acqueo, da realizzarsi al di sotto del piano di campagna, caratterizzato da una superficie maggiore ( id est 488 mq) rispetto alla sommatoria delle due piscine esistenti ( id est 218 mq), ma con profondità più contenute, nell’ambito della zona “ solarium ”, implementata con maggiori punti doccia/servizi igienici e riorganizzata nei punti di accesso/uscita.
Con nota prot. n. 66538 del 17.12.2020, il Comune di Gallipoli, ritenendo l’intervento in parola “ idoneo dal punto di vista paesaggistico-ambientale ”, esprimeva “ parere favorevole ” al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica a condizione che “ ai sensi delle Linee Guida 4.4.4. del PPTR la piscina da realizzarsi sia di forma lineare e con superficie massima di 75 mq ”, trasmettendo la relativa “ Proposta di Provvedimento ” alla Soprintendenza per l’emanazione del parere di competenza ex art. 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017.
Con nota del 30.12.2020, protocollata al n. 69948 del 31.12.2020, la ricorrente (per il tramite del tecnico incaricato) replicava alla suddetta nota, segnalando che “ trattasi di Intervento di Ristrutturazione di un Impianto Natatorio legittimamente esistente all’interno di una Struttura Ricettiva all’aperto senza variazione dell’attuale capienza data dalla sommatoria delle due piscine esistenti e che pertanto non sono da applicarsi le linee guida del PPTR previste per gli interventi da realizzare ex novo ”.
Con nota prot. n. 0002055 del 12.01.2021, il Comune di Gallipoli trasmetteva alla Soprintendenza una nuova “ Proposta di Provvedimento ”, tenuto conto della valutazione degli apporti infraprocedimentali del privato.
Con nota prot. n. 5895 del 01.02.2021, il Comune di Gallipoli chiedeva alla ricorrente l’integrazione degli oneri istruttori ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, nonché “ le attestazioni da parte del tecnico progettista, anche attraverso adeguati elaborati scritto-grafici, circa le prescrizioni indicate dal RUP nella Proposta di Provvedimento inviata alla Soprintendenza con nota prot. n. 0002055 del 12/01/2021, ovvero dimostrazione: - che la piscina da realizzarsi misuri una superficie pari a quella della piscina esistente … ”.
Da ultimo, era emanata l’autorizzazione paesaggistica n. 125/2020, prot. n. 7960 dell’11.02.2021, con cui il Comune di Gallipoli assentiva la realizzazione della piscina a servizio della struttura turistico – ricettiva alla condizione “ che la piscina da realizzarsi misuri una superficie pari a quella della piscina esistente ”, vale a dire mq 218, quale diritto acquisito.
La ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento, limitatamente alla prescrizione che impone il dimensionamento della piscina, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: Eccesso di potere. Illogicità. Contraddittorietà dell’azione amministrativa. Erronea presupposizione in fatto e in diritto. Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. Violazione degli artt. 3 e 10 bis della l. n. 241/1990. Violazione art. 97 Cost.
In data 29 marzo 2021 si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio delle province di Brindisi e Lecce per resistere al ricorso.
In data 6 aprile 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli per chiedere che il ricorso venga respinto.
Le parti costituite hanno ulteriormente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati.
Giova premettere che in un primo momento, il Comune di Gallipoli aveva ritenuto di imporre il limite dimensionale di 75 mq, in ossequio alle Linee Guida n. 4.4.4 dello scenario strategico del P.P.T.R., a mente delle quali “ al fine di limitare l’introduzione di modificazioni geomorfologiche e impermeabilizzazioni di suolo permanenti e di trasformazioni paesaggistiche con elementi estranei alla tradizione rurale e relativi annessi e servizi, nelle aree pertinenziali di costruzioni edificate in pietra a secco ad uso privato potranno essere previste piscine di piccole dimensioni, non superiori a 75 mq, solo se al servizio di più di due abitazioni, o ricadenti nelle pertinenze di manufatti a destinazione turistico-produttiva (aziende agrituristiche, centri sportivi, ecc.) ”. Il Comune successivamente mitigava la portata di tale prescrizione al solo scopo di salvaguardare e valorizzare quanto già esistente. Ne è discesa la più mite prescrizione contenuta nell’autorizzazione paesaggistica gravata: il provvedimento finale, da un lato, fa salvo il limite dimensionale delle piscine esistenti ( id est 218 mq), quale diritto acquisito, ma non consente l’ampliamento richiesto, a cagione del limite posto dalle citate Linee Guida n. 4.4.4 dello scenario strategico del P.P.T.R.
Il Collegio ritiene che il richiamo alle Linee Guida n. 4.4.4, intitolate “ Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia ”, sia inconferente per le ragioni di seguito evidenziate.
Le menzionate Linee Guida si prefiggono l’obiettivo di apprestare tutela in relazione a interventi sulle strutture in pietra a secco. Tali strutture costituiscono un componente fondamentale del paesaggio pugliese; come indicato nelle Linee Guida, “ costituiscono nel loro insieme un patrimonio inalienabile di cultura materiale e di valori testimoniali, rappresentando in forma visibile la memoria della comunità e in particolare quella delle masse contadine impegnate nei secoli passati direttamente nell’opera di messa a coltura dei nuovi territori ”. I manufatti in pietra a secco nel territorio pugliese possono essere distinti nelle seguenti categorie, corrispondenti ad altrettanti termini dialettali: le “ specchie ”, i muretti a secco, i “ parietoni ”, i trulli, le “ casedde ”, i “ pagliari ”, etc.
A seguito dell’istruttoria disposta da questo T.A.R., si deve escludere che l’intervento in questione possa essere ricondotto nell’ambito delle Linee Guida n. 4.4.4 dello scenario strategico del P.P.T.R., non essendo stata evidenziata dagli uffici comunali la presenza di costruzioni edificate in pietra a secco e venendo invece in rilievo una struttura ricettiva all’aperto (campeggio con posteggi e mobile homes ), che non appare riconducibile neppure nell’ambito del “ manufatto rurale ”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1514 del 27 luglio 2015, a mente della quale “ I criteri per la realizzazione di piscine di cui al paragrafo 4.4 delle “Linee Guida per la tutela il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco” assume valore prescrittivo per la realizzazione di piscine nei lotti di pertinenza di manufatti in pietra a secco e di manufatti rurali (ovvero di manufatti aventi qualunque destinazione, edificati prima della riforma Agraria e Fondiaria in Puglia ed in ogni caso realizzati prima del 1967) … ”.
Come evidenziato dalla ricorrente, le Linee Guida in parola hanno ad oggetto contesti rurali caratterizzati da testimonianze antropiche della civiltà contadina per nulla equiparabili alle strutture turistico – ricreative all’aria aperta. Pertanto, l’acclarata assenza di manufatti in pietra e la non riconducibilità del campeggio a manufatto rurale rendono non applicabili al caso di specie le prescrizioni di cui alle Linee - Guida n. 4.4.4 inerenti “ la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia ”.
Il provvedimento gravato, nel consentire la realizzazione della piscina a servizio della struttura turistico – ricettiva a talune condizioni, tra cui quella in questa sede avversata per cui “ la piscina da realizzarsi misuri una superficie pari a quella della piscina esistente ”, non appare plurimotivato.
Infatti, la gravata autorizzazione paesaggistica, pur effettuando espresso riferimento alla circostanza per cui “ l’area è interessata … dagli UCP “Aree di rispetto boschi” ”, non valorizza in alcun modo il carattere ostativo (rispetto al progetto presentato) delle prescrizioni della scheda PAE0054, in tema di aree di rispetto dei boschi, menzionate soltanto nella relazione istruttoria depositata in giudizio il 6 maggio 2021.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n. 125/2020, prot. n. 7960 dell’11.02.2021, limitatamente alla prescrizione che impone il dimensionamento della piscina (“ la piscina da realizzarsi misuri una superficie pari a quella della piscina esistente ”).
La particolarità e la novità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate - fermo il diritto della parte ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO