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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/06/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1375/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , entrambi con l'avv. MARIA Parte_2 C.F._2
CRISTINA PASQUATO
Parte attrice contro
C.F. ), con l'avv. DARIO BOLOGNESI Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
I) Quanto al rapporto fra e : Controparte_1 Parte_1
1 a. Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. e/o risolvere per inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e segg.ti cod. civ. il contratto di n.
204162 sottoscritto tra il sig. e la il 12 novembre 2022 e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la medesima convenuta alla restituzione delle somme corrisposte dal ricorrente alla quale corrispettivo del predetto contratto pari ad Controparte_1
€ 5.800,00 (cinquemila ottocento/00);
b. Dichiarare tenuta e condannare la a risarcire al signor tutti i Controparte_1 Parte_1 danni patiti e patendi in conseguenza dell'inadempimento della prima nell'esecuzione del contratto n. 204162 di cui al precedente punto a) delle presenti conclusioni, determinandone la misura in base alle oggettive emergenze istruttorie o, se più favorevole al ricorrente, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. e, precisamente, per quanto attiene al danno da mancata disponibilità del corrispettivo dell'appalto anticipatamente corrisposto in misura non inferiore agli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali e/o nella diversa maggior o minor entità ritenuta;
danno da ritardata esecuzione delle opere contrattuali in misura non inferiore ad € 100 per ogni mese di ritardo nella ristrutturazione e/o nella diversa maggior o minor entità ritenuta.
II) Quanto al rapporto fra e : Controparte_1 Parte_2
a) Risolvere per inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e segg.ti cod. civ. il contratto di n.
204446 sottoscritto tra la sig.ra e la il 23 novembre 2022 e, Parte_2 Controparte_1 per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la medesima convenuta alla restituzione delle somme corrisposte dalla ricorrente alla quale corrispettivo del predetto Controparte_1 contratto pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
b) Dichiarare tenuta e condannare la a risarcire alla sig.ra tutti Controparte_1 Parte_2
i danni patiti e patendi in conseguenza dell'inadempimento della prima nell'esecuzione del contratto n. 204446 di cui al precedente punto a) delle presenti conclusioni, determinandone la
2 misura in base alle oggettive emergenze istruttorie o, se più favorevole alla ricorrente, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. e, precisamente, per quanto attiene al danno da mancata disponibilità del corrispettivo dell'appalto anticipatamente corrisposto in misura non inferiore agli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali e/o nella diversa maggior o minor entità ritenuta;
danno da ritardata esecuzione delle opere contrattuali in misura non inferiore ad € 100 per ogni mese di ritardo nella ristrutturazione e/o nella diversa maggior o minor entità ritenuta;
III) Nell'interesse di entrambi i ricorrenti, sig.ri e Parte_1 Parte_2
dichiarare tenuta e condannare la a rifonder loro tutte le spese, gli onorari e le Controparte_1
competenze del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna statuizione e previa concessione dei termini per memorie ex articolo 281 duodecies c.p.c., rigettare le domande avversarie in quanto infondate per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVAZIONE
1. Fatto
1.1 ha concluso con in data 12.11.2022, un contratto Parte_1 Controparte_1
d'appalto (n. 204162) avente ad oggetto la ristrutturazione del bagno della sua abitazione sita a Camisano Vicentino in via Pigafetta. Il prezzo pattuito in favore dell'appaltatore è pari ad €
23.200,00, inclusa IVA 10%, con obbligo del committente di provvedere all'integrale pagamento anticipato – quanto ad € 5.800,00 a mezzo bonifico bancario (eseguito il
18.11.2022) e quanto al resto mediante “sconto in fattura” (quindi con cessione all'impresa del credito fiscale, cui ha provveduto mediante transazione accettata il 12.12.2022). A Pt_1
3 carico dell'appaltatore è previsto un termine per l'esecuzione dell'opera di 180 giorni lavorativi decorrenti dalla data di integrale pagamento del corrispettivo.
coniugata con ha concluso con Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 analogo contratto d'appalto (n. 204446), in data 23.11.2022, per la ristrutturazione del bagno di un immobile sito a Camisano Vicentino in via Tarantelli. Il contratto prevede le medesime condizioni indicate per quello concluso da e un compenso totale di € Parte_1
10.000,00. ha corrisposto all'appaltatore, in data 1.12.2022, la somma di € Parte_2
2.500,00 a mezzo bonifico e ha poi ceduto il credito fiscale per la restante parte del compenso, con transazione accettata il 12.1.2023.
1.3 Nonostante il pagamento integrale del corrispettivo, l'appaltatore non ha mai dato corso ai lavori.
Il 12.3.2024 e hanno intimato a ai sensi Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dell'art. 1454 c.c., di adempiere entro il termine di 15 giorni, alla scadenza del quale il contratto sarebbe risultato risolto.
2. Svolgimento del processo
2.1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 24.3.2025 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto che venisse accertata l'avvenuta risoluzione di diritto dei contratti
[...] stipulati, a causa dell'inadempimento di e che quest'ultima venisse Controparte_1
condannata a restituire le somme percepite e a risarcire il danno derivato ai ricorrenti dal mancato adempimento dei contratti.
2.2 Costituitasi in causa, ha chiesto il rigetto delle domande attoree. Controparte_1
2.3 All'udienza del 10.6.2025 il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni ex artt.
281 terdecies e 281 sexies c.p.c. e ha trattenuto al causa in decisione.
4
3. Ragioni della decisione
Co
non nega di avere omesso di adempiere ai contratti conclusi con i Controparte_1
ricorrenti entro il termine convenuto, che individua, quanto a , nel 30.8.2023 Parte_1
e, quanto a , nel 28.9.2023; in entrambi i casi facendo decorrere il termine di Parte_2
180 giorni dalla data di cessione del credito fiscale.
Sostiene di non avere potuto adempiere per cause ad essa non imputabili. Tali impedimenti consisterebbero:
− negli “adempimenti di carattere tecnico e burocratico previsti in caso di acquisto con benefici fiscali di cui al cd. Decreto Rilancio con le difficoltà connesse alla necessità di adeguarsi ai numerosi interventi normativi in materia di bonus fiscali”;
− nell'epidemia per Covid-19;
− nella “alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna nel maggio 2023, con gravi danni logistici e spedizioni annullate che hanno causato ulteriori ritardi e slittamenti”;
− nella “guerra in Ucraina e conseguenti aumenti delle materie prime e dei prezzi di beni e servizi”;
− nella “campagna diffamatoria posta in essere da una nota trasmissione televisiva, che ha comportato una improvvisa impennata di reclami e contenziosi da gestire”.
Si tratta di scusanti del tutto generiche e indimostrate, che parte convenuta potrebbe far valere solo dando prova della sussistenza di una effettiva e rilevante incidenza di tali eventi sulla possibilità della convenuta di onorare i propri impegni contrattuali (peraltro assunti in epoca successiva ad alcuni di questi accadimenti, come l'emergenza epidemiologica e la guerra scoppiata a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina).
3.2 La convenuta obbietta, altresì, che il termine pattuito per l'esecuzione dell'appalto non costituirebbe un termine essenziale ex art. 1457 c.c. e che il suo inadempimento non sarebbe sufficientemente grave da giustificare la risoluzione del contratto.
5 Il tema della (asserita) non essenzialità del termine di esecuzione del contratto non è pertinente poiché gli attori non chiedono sia accertata la risoluzione di diritto del rapporto ai sensi dell'art. 1457 c.c. ma, facendo riferimento alla diffida inviata al mancato adempimento nel termine assegnato in tale occasione, chiedono sia accertata la risoluzione dei contratti ai sensi dell'art. 1454 c.c. Anche a voler ritenere che il termine concordato in sede di stipula del contratto non abbia natura di termine essenziale, tale natura ha certamente il termine che la parte adempiente fissa alla parte inadempiente con la diffida di cui all'art. 1454 c.c. (Cass. n.
233015/07, rv. 600204) e la cui scadenza, in mancanza di adempimento, determina la risoluzione di diritto del contratto.
3.3 Quanto all'importanza dell'inadempimento richiesta dall'art. 1455 c.c. affinché possa dichiararsi la risoluzione del contratto, è sufficiente osservare come, alla data di scadenza del termine di 15 giorni assegnato a con la diffida del 12.3.2024, il ritardo Controparte_1
accumulato dalla convenuta rispetto all'impegno assunto era già di sei mesi, quindi pari all'intera estensione temporale del termine pattuito. Ciò in relazione a lavori da eseguirsi presso private abitazioni – quindi di particolare rilievo per chi vi risiede – e a fronte del preteso pagamento integrale anticipato del corrispettivo da parte del committente consumatore. Il ritardo nell'adempimento da parte dell'impresa appaltatrice va quindi considerato, in relazione al rilievo di tale evento per la parte adempiente, come un importante inadempimento dell'appaltatore (il quale, a seguito delle proteste dei ricorrenti, ha manifestato la disponibilità ad eseguire i lavori, “salvo imprevisti”, nell'ottobre 2024 e quindi a più di un anno dalla scadenza del termine contrattuale).
3.4 Deve pertanto dichiararsi che i contratti stipulati dalle parti si sono risolti, ex art. 1454
c.c.. per inadempimento della convenuta. Quest'ultima va condannata, ex art. 2033 c.c., a restituire le somme ricevute in esecuzione dei contratti.
3.5 Parte attrice chiede di essere risarcita del danno patito per la mancata disponibilità delle somme versate e per la mancata esecuzione dei lavori.
6 3.5.1 Quanto al primo aspetto, non può accogliersi la richiesta dei ricorrenti di applicare a proprio favore il tasso degli interessi di mora previsto contrattualmente per l'ipotesi di ritardo nei pagamenti da parte del committente. Va infatti considerato che i ricorrenti non sono imprenditori e quindi non può presumersi che, in mancanza dei pagamenti eseguiti in favore della convenuta, essi avrebbero investito le somme in questione ottenendo un rendimento. Gli interessi da applicarsi sulla somme oggetto di restituzione sono quelli previsti dall'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data di messa in mora (27.3.2024) e quelli di cui al quarto comma della stessa norma per il periodo successivo all'inizio della causa.
3.5.2 Quanto al pregiudizio per la mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione, per il quale viene chiesto un indennizzo di € 100,00 al mese, non vi è prova che il ritardo abbia arrecato specifici pregiudizi ai ricorrenti, sicché non può essere accordato alcun risarcimento.
4. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di Esse Controparte_1
vengono liquidate in correlazione al valore e alla complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) dichiara che i contratti nn. 204162 e 204446 stipulati, rispettivamente, da
[...]
e da con si sono risolti, ex art. 1454 c.c., Pt_1 Parte_2 Controparte_1
alla data del 27.3.2024, per inadempimento di Controparte_1
2) condanna a restituire a la somma di € 5.800,00, Controparte_1 Parte_1 maggiorata con gli interessi calcolati al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dal
27.3.2024 alla data di notifica del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. per il periodo successivo, fino al saldo;
3) condanna a restituire a la somma di € 2.500,00 Controparte_1 Parte_2 maggiorata con gli interessi calcolati al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dal
7 27.3.2024 alla data di notifica del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. per il periodo successivo, fino al saldo;
4) condanna a rifondere a e in solido Controparte_1 Parte_1 Parte_2 le spese di lite, liquidate in € 4.519,00, di cui € 3.700,00 per compensi, € 264,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 10 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , entrambi con l'avv. MARIA Parte_2 C.F._2
CRISTINA PASQUATO
Parte attrice contro
C.F. ), con l'avv. DARIO BOLOGNESI Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
I) Quanto al rapporto fra e : Controparte_1 Parte_1
1 a. Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. e/o risolvere per inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e segg.ti cod. civ. il contratto di n.
204162 sottoscritto tra il sig. e la il 12 novembre 2022 e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la medesima convenuta alla restituzione delle somme corrisposte dal ricorrente alla quale corrispettivo del predetto contratto pari ad Controparte_1
€ 5.800,00 (cinquemila ottocento/00);
b. Dichiarare tenuta e condannare la a risarcire al signor tutti i Controparte_1 Parte_1 danni patiti e patendi in conseguenza dell'inadempimento della prima nell'esecuzione del contratto n. 204162 di cui al precedente punto a) delle presenti conclusioni, determinandone la misura in base alle oggettive emergenze istruttorie o, se più favorevole al ricorrente, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. e, precisamente, per quanto attiene al danno da mancata disponibilità del corrispettivo dell'appalto anticipatamente corrisposto in misura non inferiore agli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali e/o nella diversa maggior o minor entità ritenuta;
danno da ritardata esecuzione delle opere contrattuali in misura non inferiore ad € 100 per ogni mese di ritardo nella ristrutturazione e/o nella diversa maggior o minor entità ritenuta.
II) Quanto al rapporto fra e : Controparte_1 Parte_2
a) Risolvere per inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e segg.ti cod. civ. il contratto di n.
204446 sottoscritto tra la sig.ra e la il 23 novembre 2022 e, Parte_2 Controparte_1 per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la medesima convenuta alla restituzione delle somme corrisposte dalla ricorrente alla quale corrispettivo del predetto Controparte_1 contratto pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
b) Dichiarare tenuta e condannare la a risarcire alla sig.ra tutti Controparte_1 Parte_2
i danni patiti e patendi in conseguenza dell'inadempimento della prima nell'esecuzione del contratto n. 204446 di cui al precedente punto a) delle presenti conclusioni, determinandone la
2 misura in base alle oggettive emergenze istruttorie o, se più favorevole alla ricorrente, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. e, precisamente, per quanto attiene al danno da mancata disponibilità del corrispettivo dell'appalto anticipatamente corrisposto in misura non inferiore agli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali e/o nella diversa maggior o minor entità ritenuta;
danno da ritardata esecuzione delle opere contrattuali in misura non inferiore ad € 100 per ogni mese di ritardo nella ristrutturazione e/o nella diversa maggior o minor entità ritenuta;
III) Nell'interesse di entrambi i ricorrenti, sig.ri e Parte_1 Parte_2
dichiarare tenuta e condannare la a rifonder loro tutte le spese, gli onorari e le Controparte_1
competenze del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna statuizione e previa concessione dei termini per memorie ex articolo 281 duodecies c.p.c., rigettare le domande avversarie in quanto infondate per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVAZIONE
1. Fatto
1.1 ha concluso con in data 12.11.2022, un contratto Parte_1 Controparte_1
d'appalto (n. 204162) avente ad oggetto la ristrutturazione del bagno della sua abitazione sita a Camisano Vicentino in via Pigafetta. Il prezzo pattuito in favore dell'appaltatore è pari ad €
23.200,00, inclusa IVA 10%, con obbligo del committente di provvedere all'integrale pagamento anticipato – quanto ad € 5.800,00 a mezzo bonifico bancario (eseguito il
18.11.2022) e quanto al resto mediante “sconto in fattura” (quindi con cessione all'impresa del credito fiscale, cui ha provveduto mediante transazione accettata il 12.12.2022). A Pt_1
3 carico dell'appaltatore è previsto un termine per l'esecuzione dell'opera di 180 giorni lavorativi decorrenti dalla data di integrale pagamento del corrispettivo.
coniugata con ha concluso con Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 analogo contratto d'appalto (n. 204446), in data 23.11.2022, per la ristrutturazione del bagno di un immobile sito a Camisano Vicentino in via Tarantelli. Il contratto prevede le medesime condizioni indicate per quello concluso da e un compenso totale di € Parte_1
10.000,00. ha corrisposto all'appaltatore, in data 1.12.2022, la somma di € Parte_2
2.500,00 a mezzo bonifico e ha poi ceduto il credito fiscale per la restante parte del compenso, con transazione accettata il 12.1.2023.
1.3 Nonostante il pagamento integrale del corrispettivo, l'appaltatore non ha mai dato corso ai lavori.
Il 12.3.2024 e hanno intimato a ai sensi Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dell'art. 1454 c.c., di adempiere entro il termine di 15 giorni, alla scadenza del quale il contratto sarebbe risultato risolto.
2. Svolgimento del processo
2.1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 24.3.2025 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto che venisse accertata l'avvenuta risoluzione di diritto dei contratti
[...] stipulati, a causa dell'inadempimento di e che quest'ultima venisse Controparte_1
condannata a restituire le somme percepite e a risarcire il danno derivato ai ricorrenti dal mancato adempimento dei contratti.
2.2 Costituitasi in causa, ha chiesto il rigetto delle domande attoree. Controparte_1
2.3 All'udienza del 10.6.2025 il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni ex artt.
281 terdecies e 281 sexies c.p.c. e ha trattenuto al causa in decisione.
4
3. Ragioni della decisione
Co
non nega di avere omesso di adempiere ai contratti conclusi con i Controparte_1
ricorrenti entro il termine convenuto, che individua, quanto a , nel 30.8.2023 Parte_1
e, quanto a , nel 28.9.2023; in entrambi i casi facendo decorrere il termine di Parte_2
180 giorni dalla data di cessione del credito fiscale.
Sostiene di non avere potuto adempiere per cause ad essa non imputabili. Tali impedimenti consisterebbero:
− negli “adempimenti di carattere tecnico e burocratico previsti in caso di acquisto con benefici fiscali di cui al cd. Decreto Rilancio con le difficoltà connesse alla necessità di adeguarsi ai numerosi interventi normativi in materia di bonus fiscali”;
− nell'epidemia per Covid-19;
− nella “alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna nel maggio 2023, con gravi danni logistici e spedizioni annullate che hanno causato ulteriori ritardi e slittamenti”;
− nella “guerra in Ucraina e conseguenti aumenti delle materie prime e dei prezzi di beni e servizi”;
− nella “campagna diffamatoria posta in essere da una nota trasmissione televisiva, che ha comportato una improvvisa impennata di reclami e contenziosi da gestire”.
Si tratta di scusanti del tutto generiche e indimostrate, che parte convenuta potrebbe far valere solo dando prova della sussistenza di una effettiva e rilevante incidenza di tali eventi sulla possibilità della convenuta di onorare i propri impegni contrattuali (peraltro assunti in epoca successiva ad alcuni di questi accadimenti, come l'emergenza epidemiologica e la guerra scoppiata a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina).
3.2 La convenuta obbietta, altresì, che il termine pattuito per l'esecuzione dell'appalto non costituirebbe un termine essenziale ex art. 1457 c.c. e che il suo inadempimento non sarebbe sufficientemente grave da giustificare la risoluzione del contratto.
5 Il tema della (asserita) non essenzialità del termine di esecuzione del contratto non è pertinente poiché gli attori non chiedono sia accertata la risoluzione di diritto del rapporto ai sensi dell'art. 1457 c.c. ma, facendo riferimento alla diffida inviata al mancato adempimento nel termine assegnato in tale occasione, chiedono sia accertata la risoluzione dei contratti ai sensi dell'art. 1454 c.c. Anche a voler ritenere che il termine concordato in sede di stipula del contratto non abbia natura di termine essenziale, tale natura ha certamente il termine che la parte adempiente fissa alla parte inadempiente con la diffida di cui all'art. 1454 c.c. (Cass. n.
233015/07, rv. 600204) e la cui scadenza, in mancanza di adempimento, determina la risoluzione di diritto del contratto.
3.3 Quanto all'importanza dell'inadempimento richiesta dall'art. 1455 c.c. affinché possa dichiararsi la risoluzione del contratto, è sufficiente osservare come, alla data di scadenza del termine di 15 giorni assegnato a con la diffida del 12.3.2024, il ritardo Controparte_1
accumulato dalla convenuta rispetto all'impegno assunto era già di sei mesi, quindi pari all'intera estensione temporale del termine pattuito. Ciò in relazione a lavori da eseguirsi presso private abitazioni – quindi di particolare rilievo per chi vi risiede – e a fronte del preteso pagamento integrale anticipato del corrispettivo da parte del committente consumatore. Il ritardo nell'adempimento da parte dell'impresa appaltatrice va quindi considerato, in relazione al rilievo di tale evento per la parte adempiente, come un importante inadempimento dell'appaltatore (il quale, a seguito delle proteste dei ricorrenti, ha manifestato la disponibilità ad eseguire i lavori, “salvo imprevisti”, nell'ottobre 2024 e quindi a più di un anno dalla scadenza del termine contrattuale).
3.4 Deve pertanto dichiararsi che i contratti stipulati dalle parti si sono risolti, ex art. 1454
c.c.. per inadempimento della convenuta. Quest'ultima va condannata, ex art. 2033 c.c., a restituire le somme ricevute in esecuzione dei contratti.
3.5 Parte attrice chiede di essere risarcita del danno patito per la mancata disponibilità delle somme versate e per la mancata esecuzione dei lavori.
6 3.5.1 Quanto al primo aspetto, non può accogliersi la richiesta dei ricorrenti di applicare a proprio favore il tasso degli interessi di mora previsto contrattualmente per l'ipotesi di ritardo nei pagamenti da parte del committente. Va infatti considerato che i ricorrenti non sono imprenditori e quindi non può presumersi che, in mancanza dei pagamenti eseguiti in favore della convenuta, essi avrebbero investito le somme in questione ottenendo un rendimento. Gli interessi da applicarsi sulla somme oggetto di restituzione sono quelli previsti dall'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data di messa in mora (27.3.2024) e quelli di cui al quarto comma della stessa norma per il periodo successivo all'inizio della causa.
3.5.2 Quanto al pregiudizio per la mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione, per il quale viene chiesto un indennizzo di € 100,00 al mese, non vi è prova che il ritardo abbia arrecato specifici pregiudizi ai ricorrenti, sicché non può essere accordato alcun risarcimento.
4. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di Esse Controparte_1
vengono liquidate in correlazione al valore e alla complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) dichiara che i contratti nn. 204162 e 204446 stipulati, rispettivamente, da
[...]
e da con si sono risolti, ex art. 1454 c.c., Pt_1 Parte_2 Controparte_1
alla data del 27.3.2024, per inadempimento di Controparte_1
2) condanna a restituire a la somma di € 5.800,00, Controparte_1 Parte_1 maggiorata con gli interessi calcolati al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dal
27.3.2024 alla data di notifica del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. per il periodo successivo, fino al saldo;
3) condanna a restituire a la somma di € 2.500,00 Controparte_1 Parte_2 maggiorata con gli interessi calcolati al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dal
7 27.3.2024 alla data di notifica del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. per il periodo successivo, fino al saldo;
4) condanna a rifondere a e in solido Controparte_1 Parte_1 Parte_2 le spese di lite, liquidate in € 4.519,00, di cui € 3.700,00 per compensi, € 264,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 10 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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