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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/05/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 865/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 865/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Favata Alberto e dell'avv. Nugnes Raffaele, appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Bovetti Alberto CP_1 C.F._1
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 09.05.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
08.05.2025)
OGGETTO: responsabilità professionale, risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
pagina 1 di 25 Nel merito in totale riforma della sentenza impugnata
- Previo accertamento del mandato professionale conferito dalla Parte_1 all'avv. ; CP_1
- Previo accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di mandato conferito all'avv. per grave inadempimento dello stesso e, pertanto, non dovuto il compenso CP_1
percepito per le cause patrocinate;
- Previo accertamento che il contratto di locazione intercorso tra la società Parte_1
e la sig.ra si sarebbe rinnovato tacitamente ex artt. 28 e
[...] CP_2
29 Legge 392/1978 per ulteriori 12 anni, ovvero sino al 2032 in mancanza della risoluzione avvenuta il 18.03.2019;
In via principale
Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte, la grave responsabilità professionale ex articoli 1176 e 2236 c.c. e i molteplici inadempimenti dell'avv. in CP_1
relazione al mandato conferitogli dalla società e, Parte_1 per l'effetto,
Condannare lo stesso - a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla società Parte_1 alla corresponsione della somma di € 405.960,07 per il danno
[...] emergente da mancato ammortamento dei costi sostenuti;
€ 39.963,45 per l'anticipazione delle somme corrisposte a titolo di Trattamento di Fine Rapporto;
€ 65.000,00 per il danno all'immagine subito dalla società € 7.358,03 a Parte_1 Parte_1 titolo di compensi indebitamente percepiti dall'avv. per le cause patrocinate, a dare CP_1 così il complessivo importo di € 518.281,55, così come meglio quantificato nell'atto di appello, ovvero a quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 c.c., IV comma, dal giorno della domanda giudiziale al saldo. In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande di cui sopra, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte, la grave responsabilità professionale ex artt. 1176 e 2236 c.c. e i molteplici inadempimenti dell'avv. in relazione al CP_1 mandato conferitogli dalla società e, per l'effetto, Parte_1
Condannare lo stesso, a titolo di risarcimento danni, alla corresponsione in favore della società
pagina 2 di 25 di tutti i danni ex art. 1226 c.c. che verranno Parte_1 ritenuti di giustizia, comunque non inferiori alla complessiva somma di € 107.001,71, così come quantificata in atti, ovvero a quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 c.c., IV comma, dal giorno della domanda giudiziale al saldo.
In ogni caso
In conseguenza e per l'effetto dell'integrale riforma della sentenza di primo grado, condannare l'avv. alla ripetizione delle somme che eventualmente verranno versate dalla CP_1
società in esecuzione del provvedimento Parte_1
impugnato.
Con vittoria di spese legali, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si insiste per le istanze istruttorie di cui all'atto di appello da intendersi qui integralmente richiamate”.
Per l'appellato Avv. : CP_1
“Reiectis adversis.
Previa, occorrendo, ammissione dei mezzi di prova dedotti nel vertito grado del giudizio con la memoria ex art. 183, c. VI n. 2) c.p.c. di prime cure e non ammessi dal primo Giudice;
respingersi gli avversari motivi d'appello, in quanto infondati, e conseguentemente confermarsi la sentenza impugnata, e comunque assolversi l'appellato avv. da ogni avversaria CP_1
domanda, in quanto infondata in punto an ed in punto quantum debeatur; con il favore delle spese del presente grado del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio. evocava in giudizio l'avv. al fine di farne accertare la Parte_1 CP_1
responsabilità professionale con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Premetteva che aveva gestito un centro benessere in Vigone (TO) in virtù di contratto di locazione della durata di dodici anni stipulato nel 2008 con la proprietaria (sig.ra ) e che nel CP_2
corso degli anni erano insorte tra le parti alcune controversie concernenti i lavori di pagina 3 di 25 ristrutturazione e di adeguamento dell'immobile, eseguiti da della Parte_1 Parte_2
sottoscrizione del contratto con il consenso della locatrice, ma non regolamentati contrattualmente.
Rappresentava che nel 2013 il Comune di Vigone aveva rilevato irregolarità edilizie (emanando un'ordinanza di demolizione e ripristino) e che la stessa aveva impugnato al Parte_1
Tar la successiva concessione edilizia in sanatoria.
Aggiungeva che nel gennaio 2019, la locatrice aveva avviato un procedimento di sfratto per morosità presso il Tribunale di Pinerolo, asserendo il mancato pagamento di alcune mensilità dei canoni di locazione (dicembre 2010, gennaio 2011, dicembre 2018 e gennaio 2019) e che lo stesso giorno in cui era stata ricevuta la notificazione dell'intimazione di sfratto, la conduttrice aveva saldato i canoni di dicembre 2018 e gennaio 2019, segnalando che i canoni precedenti erano già stati pagati.
Addebitava quindi al difensore:
- di non essersi costituito nel giudizio di convalida opponendosi alla stessa e documentando gli avvenuti pagamenti, con ciò non avendo impedito la successiva convalida;
- di avere dissuaso il cliente dal proporre appello avverso l'ordinanza di convalida (irritualmente emessa in “seconda udienza” a seguito di rinvio richiesto dall'intimante);
- di avere dissuaso il cliente dal richiedere la revocazione della medesima ordinanza emessa sulla base della falsa attestazione della persistenza della morosità;
- di avere indotto il cliente, nell'imminenza dell'esecuzione dello sfratto, a sottoscrivere una transazione priva di effettiva utilità per la stessa (che si era impegnata a Parte_1 rinunciare al ricorso al Tar ed a pagare € 85.000,00 a tacitazione di ogni pretesa senza trarne, come contropartita, alcun effettivo vantaggio, non essendosi la locatrice obbligata alla stipulazione di un nuovo contratto di locazione).
Deduceva infine di avere subito l'esecuzione coattiva del rilascio a fine luglio 2019 e chiedeva quindi la condanna dell'Avv. al risarcimento di tutti i danni, per un complessivo importo CP_1
di euro 518.281,55, o altra somma da liquidarsi in via equitativa.
L'Avv. contestava la domanda allegando che: CP_1
pagina 4 di 25 - non aveva mai ricevuto incarico di proporre opposizione allo sfratto per morosità essendo stato piuttosto incaricato di raggiungere con la proprietà un accordo per il pagamento rateizzato dei canoni dovuti, con rinuncia alla convalida;
- la società non aveva provveduto al saldo dei canoni di locazione scaduti ed Parte_1
anzi aveva ammesso la morosità, rappresentando una situazione di carenza di liquidità;
- la cliente non aveva mai consegnato le ricevute relative ai pagamenti dei canoni di dicembre
2010 e gennaio 2011, peraltro compilate erroneamente dalla locatrice;
CP_2
- la persistenza della morosità e le precarie condizioni economiche di erano Parte_1 attestate sia dal decreto ingiuntivo reso nel 2011 dall'allora Tribunale di Pinerolo (avente ad oggetto i predetti canoni) e sia dal lodo arbitrale emesso in data 20.12.2016 (in cui era stato attestato il mancato pagamento di canoni di locazione per l'importo di euro 4.250,00).
Sosteneva che le iniziative processuali che parte attrice riteneva dovessero essere proposte non avrebbero consentito il perseguimento di alcun risultato utile, stante l'evidente e documentata persistenza della morosità. Deduceva inoltre che su tutti gli aspetti di rilievo la società
[...]
era stata ampiamente informata. Parte_1
Considerava corretto il proprio operato anche con riferimento alla transazione, il cui contenuto era stato compiutamente illustrato al cliente e rilevava che la rinuncia al ricorso al TAR non presentava alcun collegamento causale con l'asserito pregiudizio subito.
Contestava infine anche il quantum della pretesa risarcitoria.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 467/2024 del 06/06/2024, il Tribunale di Cuneo rigettava la domanda di parte attrice, con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto.
Il Tribunale riteneva che il professionista avesse correttamente e diligentemente svolto l'incarico in favore della sua assistita, mediante il perseguimento degli interessi e l'ottenimento del miglior risultato possibile, pur a fronte della lacunosità delle informazioni comunicate dallo stesso legale rappresentante della Parte_1
Quanto al procedimento per convalida di sfratto, osservava che:
pagina 5 di 25 - non vi era prova del conferimento del mandato all'Avv. per costituirsi nel CP_1
procedimento di sfratto;
- il pagamento dei canoni di locazione di dicembre 2018 e gennaio 2019 era avvenuto successivamente alla notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità;
- dalla messaggistica prodotta in causa si evinceva la persistenza della morosità di Parte_1
ancora nel febbraio 2019 anche in relazione ai canoni di dicembre 2010 e gennaio 2011;
[...]
- alla prima udienza nessuno era comparso per parte intimata e la causa era stata rinviata al successivo 18.03.2019 a richiesta dell'intimante essendo pendenti trattative tra le parti;
- sulla base delle richieste della proprietà, ai fini della definitiva composizione della controversia, avrebbe dovuto effettuare il pagamento degli arretrati, il puntuale pagamento Parte_1
delle successive mensilità (marzo 2019) entro il termine del 5 marzo, il pagamento delle spese legali, cosa che peraltro non era avvenuta, avendo quindi l'intimante chiesto e ottenuto la convalida dello sfratto;
- l'eventuale opposizione, anche considerando la clausola risolutiva espressa pattuita dalle parti, non avrebbe comportato un diverso esito per la conduttrice dal momento che Parte_1 la stessa aveva provveduto a sanare la morosità solo successivamente alla notifica dell'atto di intimazione sfratto.
Quanto all'impugnazione dell'ordinanza di convalida il Tribunale osservava che:
- non era stato conferito alcun mandato a tal fine all'Avv. ; CP_1
- non poteva ravvisarsi il preteso “dolo”, in ipotesi da porre a fondamento della eventuale domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c., atteso che nessuna “falsità” era stata attestata all'udienza di convalida, sussistendo pacificamente la morosità in ragione del mancato pagamento della mensilità di marzo 2019.
In ordine alla sottoscrizione della transazione, il Tribunale rilevava la genericità e l'infondatezza degli addebiti:
- la scrittura privata era stata sottoscritta lo stesso giorno in cui era stato fissato il rilascio
(17.06.2019) ed era quindi evidente che l'intesa fosse stata raggiunta proprio al fine di evitare l'esecuzione;
pagina 6 di 25 - le parti avevano previsto che in caso di mancato integrale pagamento la locatrice avrebbe avuto diritto di agire in esecuzione, cosa che si era poi verificata.
Quanto alla prova testimoniale osservava che i testi di parte attrice avevano riferito solo circostanze de relato e/o da soggetti che i testi escussi non avevano saputo indicare. Tali testimoniane erano risultate oltre tutto in parte generiche ed in parte contraddittorie.
Per contro le testimonianze di parte convenuta erano state precise, riscontavano la tesi dell'Avv. secondo la quale era stata intrapresa la scelta di non opporsi alla convalida CP_1
(mancandone i presupposti) e piuttosto di trovare una soluzione transattiva che consentisse il pagamento dilazionato della pregressa morosità.
Riteneva quindi che alcun profilo di negligenza o imperizia potesse essere rimproverato all'Avv. dal momento che né il giudizio di opposizione, né l'eventuale giudizio di CP_1 impugnazione avrebbero avuto un esito positivo per l'attrice.
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Parte_1
accertato la sussistenza dei presupposti per la convalida. In senso contrario osserva che:
- alla data della (seconda) udienza del 18.03.2019 tutta la morosità pregressa era stata sanata, residuava solo il canone di marzo 2019 (medio tempore scaduto), non potendosi insistere nella convalida a fronte del mancato pagamento di canoni non indicati nell'atto di intimazione;
- l'opposizione sarebbe stata quindi fondata su prova scritta ed il giudizio di opposizione si sarebbe con molta probabilità risolto in favore della conduttrice attesi i numerosi vizi della cosa locata.
Con il secondo motivo censura la parte della sentenza con cui il Tribunale ha escluso l'inadempimento del professionista ed ha sostenuto che una diversa condotta professionale non avrebbe impedito la risoluzione del contratto.
Ribadisce che il primo errore commesso dall'Avv. sia stato quello di avere dissuaso il CP_1 cliente dall'opporsi all'intimazione di fratto ove sarebbe stato possibile dimostrare l'integrale estinzione della morosità.
pagina 7 di 25 Evidenzia che l'eventuale giudizio di merito avrebbe dovuto essere devoluto in arbitrato e che in tale sede il conduttore avrebbe potuto opporre che a partire dal 2016 non aveva più usufruito dei locali sottotetto (in origine destinati a ricevimento e cura dei clienti) attesi gli abusi edilizi ivi perpetrati.
Ritiene quindi che sarebbe stato possibile opporre l'eccezione ex art. 1460 c.c. attesi i vizi della cosa locata nonché il mancato godimento di parte dell'immobile per oltre tre anni ed esclude che nel giudizio di merito il conduttore avrebbe potuto stimarsi gravemente inadempiente ex art. 1455 c.c..
Ribadisce che l'Avv. avrebbe quanto meno potuto impugnare l'ordinanza di rilascio o CP_1 con l'appello (perché pronunciata in seconda udienza, in difetto di attestazione di effettiva quantificazione della morosità) o per revocazione (per dolo essendo falsa l'attestazione della persistente morosità) anziché confidare incautamente su un accordo transattivo.
Quanto alla sottoscrizione della transazione, ritiene che gli addebiti mossi al professionista siano stati specifici e ribadisce che la transazione non conteneva alcuna clausola ad effettiva tutela della conduttrice (non essendosi la locatrice obbligata ad alcunché a fronte degli impegni invece assunti dal conduttore). Ritiene che la transazione avrebbe dovuto quanto meno prevedere l'obbligo giuridicamente vincolante a carico della proprietaria di stipulare un nuovo contratto di locazione.
Ribadisce che la stessa rinuncia al ricorso proposto davanti al Tar non trovi alcuna giustificazione per difetto di corrispettività di prestazioni a carico della locatrice.
Contesta la parte della sentenza in cui il Tribunale, basando erroneamente il proprio convincimento sul doc. 4 di parte convenuta (comunicazione PEC del 26.08.2019 da
[...] ad Avv. ) ha ritenuto che l'Avv. avesse ricevuto informazioni Parte_1 CP_1 CP_1
incomplete dal cliente.
In senso contrario rileva da tale comunicazione che avesse più volte richiesto Parte_1 lumi sulla strategia difensiva adottata dall'Avv. , ricevendo da quest'ultimo informazioni CP_1 inesatte in merito all'impossibilità di effettuare opposizione allo sfratto.
pagina 8 di 25 Ritiene irrilevante che il contratto di locazione prevedesse una clausola risolutiva espressa, a fronte della totale estinzione della morosità all'udienza di convalida.
Con il terzo motivo censura la valutazione della prova orale effettuata dal Tribunale.
Quanto ai testi attorei, ritiene che le affermazioni del Tribunale non siano supportate da alcuna motivazione e sostiene che le dichiarazioni dei testimoni attorei non sarebbero affatto generiche o apprese de relato.
Deduce per contro che i testi di parte convenuta hanno confermato la versione dei fatti della stessa ovverosia che l'Avv. aveva a disposizione tutta la Parte_1 CP_1 documentazione necessaria, che era stato l'Avv. a sconsigliare il cliente di opporsi alla CP_1 convalida e che l'Avv. era consapevole che la proprietaria non aveva alcuna intenzione CP_1
di stipulare un nuovo contratto di locazione.
Con il quarto motivo censura la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che non vi sia prova del conferimento di alcun mandato difensivo in favore dell'Avv. . CP_1
Ribadisce che la mancata sottoscrizione di una procura alle liti sia conseguente proprio alla condotta dell'Avv. che ha dissuaso il cliente dal proporre iniziative giudiziali. CP_1
Ripropone quindi la domanda risarcitoria.
IV) Difese di parte appellata.
L'Avv. ha contestato i motivi di gravame sostanzialmente richiamando le difese già CP_1
svolte nel giudizio di primo grado.
Quanto alla convalida di sfratto ribadisce di non avere ricevuto alcun mandato ad opporsi quanto piuttosto a raggiungere un accordo con la proprietà per il pagamento rateale della somma dovuta, stante la situazione di illiquidità della conduttrice.
Aggiunge che all'udienza di convalida certamente persisteva la morosità non solo in relazione ai canoni medio tempore scaduti ma anche in relazione alla consistente esposizione debitoria maturata da a fronte delle plurime sentenze di condanna menzionate nella Parte_1
stessa intimazione di sfratto.
pagina 9 di 25 Quanto all'eventuale opposizione e/o impugnazione dell'ordinanza di convalida osserva che la morosità alla data della convalida era conclamata e rileva soprattutto che nel giudizio di impugnazione si sarebbe comunque dovuto affrontare il merito della controversia, ove
[...]
sarebbe risultata sicuramente inadempiente in termini di gravità. Parte_1
Ritiene quindi corretta la strategia difensiva adottata (ovverosia evitare il contenzioso e ricercare un accordo con la proprietà) e ribadisce che l'accordo transattivo è poi naufragato a causa dell'inadempimento della conduttrice.
Rileva di avere compiutamente informato il cliente sul contenuto della transazione, contesta che la stessa sia stata priva di corrispettività e/o utilità per (atteso che la proprietà aveva Pt_1 rinunciato ad eseguire coattivamente lo sfratto ove avesse estinto l'intera morosità Pt_1 maturata pari ad € 85.000,00), ribadisce che il ricorso al Tar rappresentava una questione
“secondaria” e priva di rilievo rispetto alle questioni economiche oggetto del contendere.
Con riferimento alle risultanze istruttorie ritiene che la sentenza impugnata sia corretta e contesta che i testimoni di parte convenuta abbiano confermato la versione attorea dei fatti.
Ha infine ribadito che in relazione ai fatti oggetto di causa è pendente un procedimento penale a carico del legale rappresentante di ed ha nuovamente contestato le domande Parte_1
risarcitorie attoree.
V) Decisione della Corte.
L'appello è nel suo complesso manifestamente infondato e deve essere rigettato.
1) Prima di esaminare nel dettaglio i singoli motivi di gravame è opportuno rilevare che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, il giudice è chiamato a svolgere un giudizio prognostico circa il probabile esito dell'attività che si assume dovuta e tale accertamento prognostico deve essere operato ex ante secondo la regola della preponderanza dell'evidenza ovverosia del più probabile che non (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n.
pagina 10 di 25 25112 del 24/10/2017, massime successive conformi).
In altri termini “La responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24007 del 06/09/2024).
2) Quanto al probabile esito del giudizio di merito, l'appellante indica “percorsi” processuali tra di loro non sempre compatibili.
Da una parte sostiene che l'Avv. avrebbe dovuto comparire in udienza ed opporsi alla CP_1
convalida.
Dall'altra deduce che l'ordinanza di convalida avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello.
Prospetta altresì la possibilità di proporre azione di revocazione avverso la medesima ordinanza di convalida.
Infine, deduce si essere stato pregiudicato dalla stessa sottoscrizione dell'atto di transazione.
Indipendentemente dal fatto che non è stata indicata una precisa strategia difensiva ma un
“ventaglio” di possibili percorsi processuali senza indicare quale avrebbe dovuto essere la specifica l'azione processuale da esperirsi in concreto, si osserva che in ogni caso la valutazione prognostica demandata a questa Corte non ha ad oggetto il possibile esito di una “frazione” del processo, ma il merito del rapporto sostanziale dedotto nel giudizio presupposto, ovverosia la verifica prognostica dell'effettiva fondatezza dell'assunto che sarebbe stato escluso a suo carico un inadempimento non scarsa importanza del conduttore.
(a) Si osserva infatti che, in caso di opposizione formulata in sede di udienza di convalida, ai sensi di quanto disposto dall'art. 667 c.p.c. il giudizio avrebbe dovuto proseguire nelle forme del rito locatizio nell'ambito del quale il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito dell'inadempimento ascritto al conduttore.
E' privo di rilievo decisorio che la controversia dovesse essere deferita ad un arbitrato irrituale
(come previsto dall'art. 12 del contratto di locazione). Pur nell'ipotesi in cui fosse stata eccepita l'esistenza della clausola compromissoria, anche il collegio arbitrale avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito della controversia, essendo del tutto remota e nemmeno dedotta l'ipotesi dell'omessa pagina 11 di 25 attivazione del procedimento arbitrale ad opera della parte interessata alla risoluzione del contratto.
(b) In caso di appello avverso l'ordinanza di convalida (ammissibile ove l'ordinanza sia emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15230 del 03/07/2014) il giudice del gravame quand'anche l'avesse ritenuta ammissibile (e di ciò non vi
è alcuna evidenza attesa la presenza di morosità), avrebbe comunque dovuto decidere la controversia nel merito (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14625 del 13/06/2017).
(c) Infine, in caso di azione di revocazione avverso l'ordinanza di convalida per dolo dell'intimante ex art. 395 n. 1 c.p.c., all'eventuale (e remota) ipotesi di ammissibilità della domanda di revocazione, avrebbe dovuto conseguire una pronuncia sul merito della causa ex art. 402 c.p.c..
3) In via preliminare, va ricordato che, nelle locazioni commerciali:
- il pagamento del canone di locazione rappresenta l'obbligazione principale gravante sul conduttore ex art. 1587 c.c., tanto che la giurisprudenza più risalente riteneva che la valutazione della gravità dell'inadempimento di tale obbligazione fosse in tali casi “implicita” (Corte di
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 24460 del 18/11/2005);
- dalla data della domanda di risoluzione del contratto di locazione commerciale la parte inadempiente non può più utilmente adempiere alla propria obbligazione (art. 1553 c.c.) e non può comunque beneficiare del c.d. termine di grazia di cui all'art. 55 legge n. 392/1978 previsto per le locazioni abitative (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12121 del 23/05/2006);
- l'importanza dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c. deve essere apprezzata in rapporto al complesso delle pattuizioni e dell'operazione economica posta in essere, nonché all'interesse che intendeva realizzare la parte non inadempiente, così da verificare in quale misura l'inadempimento abbia determinato un effettivo squilibrio nel sinallagma contrattuale, che giustifichi la risoluzione (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17066 del 28/07/2014);
- “benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento, ex art. 5 della l. n. 392 del 1978, non trovi diretta applicazione, cionondimeno esso può essere tenuto in considerazione quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza” (Corte di Cassazione,
Sez. 3, Sentenza n. 1428 del 20/01/2017);
pagina 12 di 25 - la presenza di una clausola risolutiva espressa, sebbene non azionata dalla parte interessata, può essere valorizzata ai fini dell'apprezzamento della gravità dell'inadempimento (arg. Corte di
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30730 del 26/11/2019);
- “in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore (Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17020 del
26/05/2022).
4) Tutto ciò premesso, questa Corte, sulla base di una valutazione ex ante, ritiene che a fronte dell'inadempimento già maturato dalla parte conduttrice alla data della notificazione dell'intimazione dello sfratto per morosità (saldo canoni dicembre 2010 e gennaio 2011 per complessivi € 4.250,00 nonché integrale omesso pagamento dei canoni di dicembre 2018 e gennaio 2019 per complessivi € 5.000,00), valutato unitariamente alla natura altamente conflittuale del rapporto (come desumibile dai procedimenti arbitrali, monitori, civili ed esecutivi risultanti dai documenti complessivamente versati in atti) e della consistente morosità aliunde maturata dalla società nei confronti della signora (in parte per titoli Parte_1 CP_2
differenti rispetto allo specifico rapporto di locazione ma in relazione a controversie pur sempre afferenti al medesimo immobile) sia evidente non solo la sussistenza e la gravità dell'inadempimento in termini oggettivi ma anche la definitiva compromissione del rapporto e quindi l'interesse della parte non inadempiente alla risoluzione del contratto.
La condotta dell'Avv. , che ha cercato di trovare una soluzione bonaria alla vicenda (nella CP_1
consapevolezza che sarebbe stato estremamente improbabile un differente esito del contenzioso, indipendentemente dai possibili percorsi processuali), ha compiutamente informato e dissuaso il cliente dall'intraprendere plurimi contenziosi giudiziali che plausibilmente si sarebbero risolti in suo danno con incremento delle spese di soccombenza, è stata quindi corretta e non integra né
pagina 13 di 25 inadempimento delle obbligazioni professionali sul medesimo gravanti né causa del danno lamentato dalla società . Parte_1
In definitiva, dovendosi operare un giudizio controfattuale sulla base di una valutazione ex ante, deve escludersi che sia “più probabile che non” che le iniziative giudiziarie dedotte da parte attrice – appellante avrebbero avuto un esito alla stessa favorevole, essendo piuttosto verosimile l'esatto contrario.
La strategia difensiva anche extraprocessuale intrapresa dall'Avv. e consistita (nella fase CP_1
iniziale della convalida dello stratto) nel cercare una soluzione condivisa che consentisse alla società di pagare in maniera dilazionata l'arretrato già maturato (fermo Parte_1 rimanendo l'obbligo di corrispondere i canoni in scadenza) è stata quindi corretta, così come è stata corretta la complessiva assistenza prestata in favore del cliente
5) Fatta questa valutazione generale, è opportuno chiarire cosa emerge dalle copiose produzioni documentali delle parti.
Il contratto di locazione: è stato stipulato con efficacia dal 01.06.2008 per la durata di 12 anni rinnovabili per altri 12 (art. 3); il canone di locazione di € 2.500,00 mensili avrebbe dovuto essere pagato entro il 5 di ogni mese, con risoluzione ipso iure in caso di ritardo di gg. 20 rispetto al termine pattuito per il pagamento (art. 4); la conduttrice si è accollata l'onere di svolgere tutti i lavori necessari per rendere conforme l'immobile alle sue esigenze (sebbene dalle allegazioni di operate nel separato contenzioso civile instaurato tra le medesime parti risulti Parte_1
che in realtà tali lavori erano stati già realizzati dalla stessa prima della Parte_1 stipula del contratto di locazione ed in vista dell'acquisto della proprietà del medesimo immobile); migliorie, addizioni e quant'altro sarebbero rimaste acquisite alla locatrice a titolo gratuito alla cessazione della locazione (art. 6); qualsiasi controversia per interpretazione ed esecuzione avrebbe dovuto essere deferita ad arbitrato irrituale (art. 12).
In sede di intimazione di sfratto per morosità del 25.01.2019 la locatrice ha lamentato: il mancato saldo delle mensilità di dicembre 2010 e gennaio 2011 (€ 4.250,00) deducendo che tale importo era stato già oggetto di decreto ingiuntivo del Tribunale di Pinerolo n. 77/2011 (non opposto con pagina 14 di 25 tentativi di pignoramento infruttuosi); l'omesso pagamento dei canoni di dicembre 2018 e gennaio 2019 (€ 5.000,00); il mancato pagamento di svariati debiti maturati da Parte_1
per effetto di plurime sentenze e/o procedimenti esecutivi intrapresi a carico della stessa
[...]
società.
Si tratta di procedimenti e debiti non meglio menzionati nell'intimazione di sfratto, elencati nello scambio di mail occorso tra l'Avv. con il difensore della locatrice (doc. 6 fasc. , CP_1 CP_1
pag. 59 mail del 29.05.2019) e di consistente importo, considerato che in sede di successiva transazione si è obbligata a corrispondere in favore della locatrice l'importo Parte_1 complessivo di € 85.000,00).
Dal punto di vista delle ricevute di pagamento dei canoni (salvo quanto infra),
(a) Gennaio 2019 è stato pagato il 31.01.2019 (doc. 19 fasc. Beauty).
(b) Dicembre 2018 è stato pagato il 31.01.2019 (doc. 18 fasc. Beauty).
Tali pagamenti sono pacificamente avvenuti lo stesso giorno della notificazione dell'atto di intimazione e sono quindi tardivi non solo ex art. 1453 c.c., ma anche rispetto al termine previsto dalla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione.
(c) E' formalmente documentato il pagamento del canone di dicembre 2010 (doc. 22 fasc.
Beauty, acconto 30.06.2010 e successivo saldo del 30.06.2011).
(d) E' formalmente documentato il pagamento del canone di gennaio 2011 (doc. 23 fasc. Beauty, saldo del 30.01.2012).
Peraltro, con lodo arbitrale del 20.12.2016 (quindi in data successiva alle ricevute 2010-2011, doc. 4 ) è stato accertato l'omesso pagamento del saldo dei canoni di locazione di Parte_3 dicembre 2010 e gennaio 2011 per € 4.250,00 e la società è stata condannata Parte_1
al relativo pagamento in favore della locatrice.
Con mail del 02.02.2019 inviata dalla al difensore della locatrice e per Parte_1 conoscenza all'Avv. (doc. 2 fasc. ) la società ha CP_1 CP_1 Parte_1 sostanzialmente riconosciuto l'intera morosità. nulla ha obiettato quando ha ricevuto per conoscenza la proposta transattiva Parte_1
in data 22.02.2019 (dopo la notificazione dell'intimazione di sfratto per morosità, doc. 26 fasc.
Beauty) formulata dall'Avv. al difensore della locatrice ed avente ad oggetto il CP_1
pagina 15 di 25 pagamento a saldo anche di questi specifici canoni per € 4.250,00 ed ha senz'altro provveduto al pagamento di tale importo in data 11.03.2019 (doc. 34 fasc. Beauty).
E' quindi evidente che le ricevute di pagamento afferenti a tali due specifici canoni in esame siano errate (o imputabili ad altro).
Il fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento avrebbe dovuto essere dedotto in sede di arbitrato irrituale ed in quella sede è stato piuttosto accertato l'inadempimento del conduttore.
Lo stesso pagamento operato da in data 11.03.2019 del saldo dei due canoni Parte_1
in questione comprova che alcun effettivo pagamento è stato operato nel termine pattuito dalle parti e/o nelle annualità successive.
Non è nemmeno contestato in questa sede che il saldo di queste due mensilità sia stato oggetto di decreto ingiuntivo n. 77 del 2011 (doc. 24 ), non opposto e che il decreto ingiuntivo Parte_3
sia stato infruttuosamente azionato in sede esecutiva (come è dato rilevare dalla stessa intimazione di sfratto).
Sempre dal punto di vista delle produzioni documentali è dimostrato che la strategia difensiva concordata con il cliente sia consistita nel ricercare una soluzione transattiva con la locatrice come è reso palese:
- dalla proposta conciliativa formulata dall'Avv. al difensore della locatrice (doc. 26 CP_1
fasc. Beauty) inviata per conoscenza anche a e dalla stessa parzialmente Parte_1
adempiuta;
- dalla richiesta di rinvio presentata dal difensore della locatrice alla prima udienza fissata per la convalida dello sfratto del 25.02.2019 proprio in considerazione della pendenza di trattative
(doc. 28 fasc. Beauty);
- dalle complessive comunicazioni via mail intercorse tra avvocato e cliente dalle quali è evincibile che, pur nelle contestazioni mosse alla locatrice, l'obiettivo era quello di risolvere la lite (doc. 4 Avv. ed ulteriori mail in atti). CP_1
Quanto agli abusi edilizi perpetrati nell'immobile locato, con ordinanza n. 18/2013 del
27.05.2013 l'Ufficio Tecnico del Comune di Vigone ha ordinato la demolizione delle opere abusive riscontrate nell'immobile (doc. 5 ). In particolare, premesso che in Parte_3
precedenza era stato rilasciato il permesso di costruire n. 62/2006 per “ristrutturazione edilizia e pagina 16 di 25 cambio destinazione d'uso (in commerciale)” e successiva variante (Dia 6/2008), l'Ufficio
Tecnico ha dato atto che non risultavano autorizzati:
a) la scaletta di accesso al piano sottotetto mansardato;
b) i locali realizzati su tutto il piano mansardato: wc, locali deposito/magazzino in uso al centro benessere, pavimentati, dotati di impianti e finiti al civile con aumento dell'altezza media interna dei locali mansardati rispetto alle sagome preesistenti;
c) la trasformazione del “terrazzo coperto” con aumento di superficie utile lorda ed opere di ristrutturazione in vano chiuso ad uso ufficio/locale accoglienza/deposito in uso al centro benessere.
Si è già detto che vengono in rilievo lavori eseguiti prima della stipulazione del contratto di locazione, come incidentalmente accertato dal Collegio Arbitrale che per tale motivo ha declinato la propria competenza (doc. 4 Fasc. Beauty).
Con il lodo arbitrale la proprietà è stata condannata a richiedere la sanatoria per gli abusi edilizi presenti nell'immobile ma non è stato affrontato il tema dell'individuazione dell'autore delle opere.
Tra le medesime parti è stato instaurato un separato contenzioso definito dapprima con sentenza del Tribunale di Torino e successivamente con sentenza della Corte di Appello di Torino
(docc. 12 e 13 Fasc. Avv. ) nell'ambito del quale ha sostenuto di CP_1 Parte_1 avere effettuato la ristrutturazione dell'immobile prima della stipula del contratto di locazione ed nella pendenza di trattative (poi non andate a buon fine) per l'acquisto della proprietà dei locali, chiedendo la condanna della proprietaria al relativo pagamento anche ex art. 2041 c.c.. Il
Tribunale ha rigettato l'azione contrattuale (per difetto di prova del titolo) e l'azione ex art. 2041 c.c. (per difetto di residualità). La Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado.
Nell'ambito del primo grado di tale contenzioso il Tribunale ha disposto una CTU, volta per l'appunto ad accertare la consistenza dell'immobile prima e dopo i lavori, nonché a quantificare l'eventuale credito in favore di Parte_1
pagina 17 di 25 Dalla relazione di CTU (doc. 3 , pag. 17 e ss), avuto riguardo alla stessa Parte_3
documentazione in allora prodotta da il consulente ha accertato che i lavori Parte_1
realizzati dalla stessa hanno avuto ad oggetto anche i seguenti interventi: Parte_1
- Ristrutturazione e trasformazione in locale commerciale dell'alloggio al piano primo, ampliandolo con il recupero della zona sotto la vecchia tettoia;
- Trasformazione in locale uso ufficio del terrazzo coperto/loggiato al piano primo;
- Sistemazione del cortile interno con l'inserimento di una nuova scala d'accesso;
- Sistemazione del tetto con il rifacimento del pacchetto di copertura, comprendendo il nuovo sistema di smaltimento delle acque piovane, le finestre per tetti, l'isolamento termico, la perlinatura all'intradosso e il trattamento superficiale delle travi originarie;
- Creazione di un soppalco/sottotetto di circa mq 50,00.
E' quindi del tutto plausibile che le opere non autorizzate dal Vigone siano state CP_3 realizzate proprio nel corso dell'integrale ristrutturazione dell'immobile intrapresa da
[...]
Parte_1
6) Tutto ciò premesso e valutato, il primo motivo di appello, afferente all'insussistenza e/o all'avvenuta sanatoria della morosità del conduttore alla (seconda) udienza di convalida del
18.03.2019 (doc. 36 ) è in parte decettivo ed in parte manifestamente infondato. Parte_3
Ribadito che a questa Corte è richiesta una valutazione ex ante, si osserva che, ove non fosse stato dato incarico al difensore di giungere ad una soluzione transattiva della controversia mediante pagamento rateizzato della morosità pregressa, il difensore della locatrice non avrebbe richiesto il differimento della causa ed il procedimento sarebbe stato senz'altro trattato alla prima udienza del 25.02.2019, dovendosi rilevare che a quella data la morosità era certamente ancora sussistente, a fronte del mancato pagamento del saldo dei canoni dicembre 2010 – gennaio 2011
(pagati a marzo 2019) e non potendosi stimare “tempestivo” (sia in relazione alla clausola risolutiva espressa sia in relazione all'avvenuta notificazione della domanda giudiziale) il pagamento dei canoni di dicembre 2018 e gennaio 2019.
In caso di mancata opposizione dell'intimato, il Tribunale avrebbe quindi certamente e correttamente convalidato lo sfratto alla prima udienza.
pagina 18 di 25 7) Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato.
Deve in questa sede richiamarsi quanto in precedenza illustrato e ribadirsi che, indipendentemente dall'esito della fase sommaria e dalle modalità con le quali la parte avrebbe potuto contestare la convalida (mediante opposizione ex art. 665 c.p.c., mediante appello o revocazione) l'autorità giudiziaria o il collegio arbitrale avrebbero dovuto pronunciarsi sul merito del contendere, ovverosia sulla sussistenza e sulla gravità dell'inadempimento.
7.1) Si è già detto che alla data della notificazione dell'intimazione di sfratto la morosità era certamente sussistente e che il pagamento dei canoni di dicembre 2018 e gennaio 2019 è stato intempestivo ex art. 1453 c.c..
E' bene precisare che, pur afferendo la morosità a canoni in parte “datati”, la proprietaria si era già infruttuosamente attivata per recuperare gli importi non corrisposti (con ricorso monitorio, esecuzioni infruttuose, procedimento arbitrale) di talché la domanda di risoluzione del contratto per mancato pagamento (anche) di questi canoni, non può considerarsi contraria a buona fede.
Vi è prova in atti del fatto che la posizione della conduttrice si sia poi complessivamente
“aggravata”, avendo la stessa corrisposto in ritardo il canone di febbraio 2019 (pagato il
25.02.2019 anziché il cinque del mese, doc. 27 fasc. Beauty) ed il canone di marzo 2019 (pagato il 25.03.2019, doc. 40 fasc. Beauty).
Ad una valutazione ex ante e sulla base della giurisprudenza in precedenza richiamata, questa
Corte ritiene altamente probabile che il Tribunale (o il collegio arbitrale) avrebbe comunque definito il giudizio mediante dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa importanza di considerando: Parte_1
- la pattuizione di una clausola risolutiva espressa (ripetutamente violata ed utilizzabile ai fini dell'apprezzamento della gravità dell'inadempimento indipendentemente dalla formulazione di una domanda ex art. 1456 c.c.;
- della possibilità di utilizzare quale “parametro” valutativo anche l'art. 5 legge n. 392/1978
(omesso pagamento di un solo canone decorsi gg. 20 dalla scadenza);
- l'adempimento solo successivamente alla notificazione dell'intimazione di sfratto;
-il ritardato adempimento di alcuni canoni medio tempore scaduti (febbraio e marzo 2019).
pagina 19 di 25 Avuto riguardo ai plurimi contenziosi instaurati tra le parti (arbitrato, controversie civili, decreto ingiuntivo non opposto, procedimenti esecutivi azionati infruttuosamente) ed ai crediti aliunde maturati dalla locatrice, la gravità dell'inadempimento deve ritenersi sussistente anche in termini soggettivi, ben essendo comprensibile il venir meno dell'interesse della locatrice al mantenimento di un rapporto contrattuale divenuto inaffidabile ed estremamente litigioso.
7.2) Non può condividersi la tesi di parte appellante secondo la quale nel giudizio di merito così intrapreso, gli abusi edilizi perpetrati nell'immobile avrebbero potuto essere opposti ex art. 1460 c.c. e/o quali vizi della cosa locata, sostenendo di non avere potuto Parte_1
utilizzare il sottotetto dal 2016.
In disparte del rilievo che non vi è evidenza documentale in atti del mancato utilizzo del sottotetto, si osserva che non è irragionevole sostenere che tali abusi siano stati perpetrati proprio in occasione della trasformazione dell'immobile da uso abitativo ad uso commerciale e che siano stati perpetrati proprio da Parte_1
Indipendentemente dall'autore dell'abuso, considerato che la domanda di permesso di costruire e la successiva variante sono stati presentati dalla proprietaria nell'interesse della conduttrice per consentire la modificazione della destinazione d'uso dei locali conformemente alle esigenze della stessa conduttrice, è del tutto implausibile che non fosse a conoscenza Parte_1 dell'esistenza di tali irregolarità (che l'appellante qualifica come “vizi”), con quanto ne consegue in ordine all'impossibilità di dolersi dei vizi conosciuti e/o facilmente conoscibili, di esperire le azioni di cui all'art. 1578 c.c. o ancora di opporre l'eccezione ex art. 1460 c.c.
Vale poi la pena rilevare che il lodo arbitrale del 20.12.2016 (doc. 4 fasc. ) ha Pt_1
espressamente dichiarato valido ed efficace il contratto nonostante le opere abusive perpetrate nell'immobile.
7.3) Quanto alla transazione, al dedotto mancato inserimento (su iniziativa dell'Avv. ) di CP_1
clausole a tutela del conduttore che obbligassero la proprietaria alla stipula, alla mancanza di corrispettività rispetto alle reciproche rinunce e concessioni, le doglianze di parte appellante sono infondate.
Si osserva innanzitutto che la sottoscrizione della transazione, ove la stessa fosse stata pagina 20 di 25 puntualmente adempiuta dalla conduttrice, avrebbe quanto meno consentito di procrastinare l'esecuzione dell'ordinanza di rilascio atteso che la proprietaria si era obbligata per l'appunto a non dar seguito all'esecuzione a condizione che facesse fonte agli obblighi Parte_1
assunti.
E' pertanto infondata la tesi dell'appellante circa l'insussistenza di reciproche rinunce e/o corrispettività.
Come correttamente rilevato dall'Avv. , la rinuncia al ricorso al Tar non si pone in CP_1
relazione causale con i danni concretamente lamentati da parte attrice nel presente giudizio, vertenti piuttosto sulle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal rilascio dell'immobile.
Se poi è documentato che ha impugnato la concessione edilizia in sanatoria Parte_1
(sull'assunto che non si trattasse effettivamente di una sanatoria, prevedendo la stessa una sostanziale modificazione dello stato dei luoghi) la parte non allega né dimostra che le opere abusive realizzate fossero effettivamente sanabili per come realizzate e non deduce neanche l'illegittimità e/o l'avvenuto annullamento dell'ordinanza di demolizione.
Di talché la rinuncia al ricorso al Tar (a fronte della validità e dell'efficacia del contratto dichiarata con lodo arbitrale nonché della conoscenza dei “vizi” della cosa locata) è priva di rilievo ai fini del presente giudizio.
Preme infine rilevare che è documentalmente smentita la tesi secondo la quale la proprietaria non fosse minimamente interessata alla stipula di un nuovo contrato di locazione.
In atti è documentato che:
- il difensore della proprietaria ha invitato l'Avv. a fargli pervenire dettagliate proposte CP_1 di acquisto o di locazione dell'immobile (doc. 6 Fasc. , pag. 40, mail del 04.06.2019); CP_1
- a tale richiesta non ha fatto seguito una proposta sufficientemente determinata (in termini di durata del contratto, canone di locazione, garanzie prestate ecc., vedasi doc. doc. 6 , Parte_4
pag. 29 e 27, mail del 31.07.2019);
- il difensore della proprietaria, in assenza di proposte contrattuali del conduttore, ha richiesto l'incremento del canone ad € 3.000,00 mensili oltre al rilascio di garanzie personali (doc. 6 Fasc.
Botasso, pag, 21, mail del 01.08.2019);
- l'Avv. ha risposto facendo presente la difficoltà di far accettare a CP_1 Parte_1
l'incremento ed ha controproposto il minor importo di € 2.800,00 (specificando che € 2.700,00
pagina 21 di 25 circa sarebbero stati dovuti “solo” per adeguamento Istat, doc. 6 Fasc. , pag, 24, mail del CP_1
01.08.2019);
- sempre in data 01.08.2019 ha pubblicato su Facebook una sua lettera Parte_1 divulgando considerazioni personali sul “danno immenso causato dalla sig.ra ” CP_2
(proprietaria dei locali, doc. 6 Fasc. Botasso, pag, 19).
- ciononostante, il difensore della proprietaria ha ulteriormente sollecitato la comunicazione di dettagliate proposte contrattuali, sebbene a rilascio già avvenuto (doc. 6 Fasc. Botasso, pag, 16, mail del 26.08.2019 ore 9,28);
- in tale frangente la società ha comunicato all'Avv. di essere Parte_1 CP_1 disponibile (a) a stipulare un nuovo contratto di locazione con canone di € 1.500,00 mensili da valutare tenendo conto degli abusi riscontrati;
(b) ad acquistare l'immobile per il corrispettivo di
€ 150.000,00 (doc. 49 , pag. 2, mail del 26.08.2019 ore 10,59). Parte_3
Non può quindi ragionevolmente sostenersi che non vi fossero concrete prospettive di mantenere la disponibilità del bene locato.
E' piuttosto scarsamente plausibile (né la locatrice si sarebbe verosimilmente obbligata in tal senso in sede di sottoscrizione della transazione) che la proprietaria dovesse essere disposta a stipulare il contratto di locazione a condizioni economiche deteriori rispetto a quelle concordate nel 2008 considerando che:
- dalla data della stipulazione (2008) il canone non è mai stato oggetto di rivalutazione;
- la domanda di (contrattuale ed extracontrattuale) proposta nei confronti Parte_1
della proprietaria in relazione ai lavori eseguiti è stata rigettata con sentenze passate in giudicato.
- il collegio arbitrale ha dichiarato valido ed efficace il contratto di locazione.
8) Sono conseguentemente assorbite le censure afferenti alla lacunosità delle informazioni e dei documenti consegnati dal cliente all'Avv. atteso che la domanda ed i motivi di appello CP_1 attorei sono infondati indipendentemente dall'eventuale lacunosità di tali informazioni.
9) E' parimenti assorbito, oltre che decettivo, il terzo motivo di gravame.
L'infondatezza del gravame emerge compiutamente dalle stesse produzioni documentali in atti e precipuamente dalle copiose documentazioni attoree, indipendentemente dalla prova orale.
pagina 22 di 25 Ad ogni modo il Tribunale ha espressamente motivato in ordine ai motivi sottesi all'apprezzamento della prova testimoniale (non ricorrendo quindi alcuna omessa pronuncia).
Correttamente è stato ritenuto che le deposizioni dei testi attorei siano state generiche ed in gran parte de relato, avendo tali testi riferito in merito a circostanze apprese in gran parte dallo stesso legale rappresentante della società ed in altra parte da soggetti non meglio Parte_1
identificati.
Per contro i testi di parte convenuta (in gran parte colleghi di studio con il quali si era confrontato il professionista) hanno confermato che il cliente era stato dissuaso dall'intraprendere un qualsiasi percorso giudiziale atteso che nel merito lo stesso sarebbe stato molto probabilmente soccombente, ragione per la quale la “strada scelta” era stata per l'appunto quella delle trattative e di cercare un accordo con la proprietà, cosa che d'altronde è riscontrata dai documenti in atti.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, l'attività di dissuasione non integra la prova dell'inadempimento del professionista, quanto l'esatto contrario (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Ordinanza n. 19520 del 19/07/2019) atteso che l'eventuale contenzioso di merito non avrebbe avuto possibilità concrete di successo.
Per quanto pocanzi detto, la questione avente ad oggetto la lacunosità della documentazione consegnata dal cliente al professionista è assorbita ed è conseguentemente assorbito il motivo di appello afferente all'apprezzamento della corrispondente prova testimoniale.
10) E' infine manifestamente infondato il quarto motivo di appello.
Non corrisponde innanzitutto al vero che il Tribunale abbia “confuso” il mandato professionale con il rilascio della procura alle liti.
Per quanto finora detto, risulta dalle prove documentali e dalla prova orale che la strategia difensiva prescelta e concordata sia stata quella della definizione transattiva della vertenza.
Difetta peraltro la prova di un “titolo” contrattuale avente le specifiche caratteristiche dedotte dalla parte (mandato ad agire o resistere giudizialmente) atteso che dalla prova complessivamente acquisita risulta che l'Avv. abbia ripetutamente rappresentato al cliente che eventuali CP_1
azioni e/o contestazioni in sede giudiziale avrebbero avuto scarse se non nulle possibilità di successo.
La tesi che vi sia prova di un contratto di mandato ad agire o resistere in giudizio è financo inconciliabile con altre difese e comunque si pone in contrasto con l'attività di dissuasione e di pagina 23 di 25 disincentivazione addebitata all'Avv. . CP_1
11) Sono assorbite le istanze istruttorie di parte appellante (CTU estimativa del danno).
Devono infine dichiararsi inammissibili ex art. 345 c.p.c. le nuove produzioni documentali operate dall'Avv. in appello (e comunque prive di rilevanza decisoria). CP_1
12) Da quanto finora illustrato deve ritenersi che abbia proposto l'odierno Parte_1 gravame con argomentazioni che in parte non colgono il “fulcro” del contenzioso presupposto
(morosità del conduttore), in parte si pongono in netto contrasto con la giurisprudenza elaborata dalla Corte di Cassazione in tema di responsabilità professionale dell'avvocato ed in tema di locazioni commerciali di locazione, in altra parte sono svilite se non contraddette dalle stesse produzioni documentali attoree.
Questa Corte ritiene quindi che l'inconsistenza dei motivi di appello avrebbe potuto e dovuto essere apprezzata ex ante in modo da evitare il gravame e che la condotta processuale di
[...]
sia connotata da evidente temerarietà (Corte di Cassazione, n. 24546/2014; Parte_1
Cassazione n. 22208/2021).
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'applicazione dell'art.96, commi 3 e 4, c.p.c..
Più nel dettaglio, sebbene la controversia sia stata introdotta in primo grado nel 2021, si deve ritenere applicabile anche il quarto comma della disposizione appena citata, atteso che il giudizio di appello è stato instaurato successivamente al 28 febbraio 2023 ovverosia successivamente all'entrata in vigore della c.d. "Riforma Cartabia” di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197), con cui è stato disposto (all'art. 35, comma 1) che
"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai fini della liquidazione dell'importo dovuto in favore di parte appellata, deve farsi riferimento ai criteri equitativi normalmente applicati in giurisprudenza (tabelle di Milano 2024), stimandosi equa la liquidazione in misura pari alla metà compensi liquidati nel presente giudizio.
Quanto al pagamento in favore della cassa delle ammende, tenuto conto del range previsto dall'art. 96, 4° comma, c.p.c., avuto riguardo alla natura particolarmente dispersiva del gravame ed agli importi risarcitori richiesti, si ritiene congruo l'importo di € 3.000,00.
pagina 24 di 25 13) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in Parte_1 favore dell'Avv. . CP_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (corrispondente al petitum di € 518.281,55, compreso quindi tra € 260.000,00 ed
€ 520.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna pagamento ex art. 96, 3°comma, Parte_5
c.p.c. in favore di di € 7.119,50; CP_1
3) Condanna art. 96, 4°comma, c.p.c. al Controparte_4 pagamento in favore della cassa delle ammende di € 3.000,00;
4) Condanna a rimborsare a le Parte_1 CP_1 spese di lite, che si liquidano in € 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
5) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13/05/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 865/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Favata Alberto e dell'avv. Nugnes Raffaele, appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Bovetti Alberto CP_1 C.F._1
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 09.05.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
08.05.2025)
OGGETTO: responsabilità professionale, risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
pagina 1 di 25 Nel merito in totale riforma della sentenza impugnata
- Previo accertamento del mandato professionale conferito dalla Parte_1 all'avv. ; CP_1
- Previo accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di mandato conferito all'avv. per grave inadempimento dello stesso e, pertanto, non dovuto il compenso CP_1
percepito per le cause patrocinate;
- Previo accertamento che il contratto di locazione intercorso tra la società Parte_1
e la sig.ra si sarebbe rinnovato tacitamente ex artt. 28 e
[...] CP_2
29 Legge 392/1978 per ulteriori 12 anni, ovvero sino al 2032 in mancanza della risoluzione avvenuta il 18.03.2019;
In via principale
Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte, la grave responsabilità professionale ex articoli 1176 e 2236 c.c. e i molteplici inadempimenti dell'avv. in CP_1
relazione al mandato conferitogli dalla società e, Parte_1 per l'effetto,
Condannare lo stesso - a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla società Parte_1 alla corresponsione della somma di € 405.960,07 per il danno
[...] emergente da mancato ammortamento dei costi sostenuti;
€ 39.963,45 per l'anticipazione delle somme corrisposte a titolo di Trattamento di Fine Rapporto;
€ 65.000,00 per il danno all'immagine subito dalla società € 7.358,03 a Parte_1 Parte_1 titolo di compensi indebitamente percepiti dall'avv. per le cause patrocinate, a dare CP_1 così il complessivo importo di € 518.281,55, così come meglio quantificato nell'atto di appello, ovvero a quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 c.c., IV comma, dal giorno della domanda giudiziale al saldo. In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande di cui sopra, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte, la grave responsabilità professionale ex artt. 1176 e 2236 c.c. e i molteplici inadempimenti dell'avv. in relazione al CP_1 mandato conferitogli dalla società e, per l'effetto, Parte_1
Condannare lo stesso, a titolo di risarcimento danni, alla corresponsione in favore della società
pagina 2 di 25 di tutti i danni ex art. 1226 c.c. che verranno Parte_1 ritenuti di giustizia, comunque non inferiori alla complessiva somma di € 107.001,71, così come quantificata in atti, ovvero a quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 c.c., IV comma, dal giorno della domanda giudiziale al saldo.
In ogni caso
In conseguenza e per l'effetto dell'integrale riforma della sentenza di primo grado, condannare l'avv. alla ripetizione delle somme che eventualmente verranno versate dalla CP_1
società in esecuzione del provvedimento Parte_1
impugnato.
Con vittoria di spese legali, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si insiste per le istanze istruttorie di cui all'atto di appello da intendersi qui integralmente richiamate”.
Per l'appellato Avv. : CP_1
“Reiectis adversis.
Previa, occorrendo, ammissione dei mezzi di prova dedotti nel vertito grado del giudizio con la memoria ex art. 183, c. VI n. 2) c.p.c. di prime cure e non ammessi dal primo Giudice;
respingersi gli avversari motivi d'appello, in quanto infondati, e conseguentemente confermarsi la sentenza impugnata, e comunque assolversi l'appellato avv. da ogni avversaria CP_1
domanda, in quanto infondata in punto an ed in punto quantum debeatur; con il favore delle spese del presente grado del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio. evocava in giudizio l'avv. al fine di farne accertare la Parte_1 CP_1
responsabilità professionale con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Premetteva che aveva gestito un centro benessere in Vigone (TO) in virtù di contratto di locazione della durata di dodici anni stipulato nel 2008 con la proprietaria (sig.ra ) e che nel CP_2
corso degli anni erano insorte tra le parti alcune controversie concernenti i lavori di pagina 3 di 25 ristrutturazione e di adeguamento dell'immobile, eseguiti da della Parte_1 Parte_2
sottoscrizione del contratto con il consenso della locatrice, ma non regolamentati contrattualmente.
Rappresentava che nel 2013 il Comune di Vigone aveva rilevato irregolarità edilizie (emanando un'ordinanza di demolizione e ripristino) e che la stessa aveva impugnato al Parte_1
Tar la successiva concessione edilizia in sanatoria.
Aggiungeva che nel gennaio 2019, la locatrice aveva avviato un procedimento di sfratto per morosità presso il Tribunale di Pinerolo, asserendo il mancato pagamento di alcune mensilità dei canoni di locazione (dicembre 2010, gennaio 2011, dicembre 2018 e gennaio 2019) e che lo stesso giorno in cui era stata ricevuta la notificazione dell'intimazione di sfratto, la conduttrice aveva saldato i canoni di dicembre 2018 e gennaio 2019, segnalando che i canoni precedenti erano già stati pagati.
Addebitava quindi al difensore:
- di non essersi costituito nel giudizio di convalida opponendosi alla stessa e documentando gli avvenuti pagamenti, con ciò non avendo impedito la successiva convalida;
- di avere dissuaso il cliente dal proporre appello avverso l'ordinanza di convalida (irritualmente emessa in “seconda udienza” a seguito di rinvio richiesto dall'intimante);
- di avere dissuaso il cliente dal richiedere la revocazione della medesima ordinanza emessa sulla base della falsa attestazione della persistenza della morosità;
- di avere indotto il cliente, nell'imminenza dell'esecuzione dello sfratto, a sottoscrivere una transazione priva di effettiva utilità per la stessa (che si era impegnata a Parte_1 rinunciare al ricorso al Tar ed a pagare € 85.000,00 a tacitazione di ogni pretesa senza trarne, come contropartita, alcun effettivo vantaggio, non essendosi la locatrice obbligata alla stipulazione di un nuovo contratto di locazione).
Deduceva infine di avere subito l'esecuzione coattiva del rilascio a fine luglio 2019 e chiedeva quindi la condanna dell'Avv. al risarcimento di tutti i danni, per un complessivo importo CP_1
di euro 518.281,55, o altra somma da liquidarsi in via equitativa.
L'Avv. contestava la domanda allegando che: CP_1
pagina 4 di 25 - non aveva mai ricevuto incarico di proporre opposizione allo sfratto per morosità essendo stato piuttosto incaricato di raggiungere con la proprietà un accordo per il pagamento rateizzato dei canoni dovuti, con rinuncia alla convalida;
- la società non aveva provveduto al saldo dei canoni di locazione scaduti ed Parte_1
anzi aveva ammesso la morosità, rappresentando una situazione di carenza di liquidità;
- la cliente non aveva mai consegnato le ricevute relative ai pagamenti dei canoni di dicembre
2010 e gennaio 2011, peraltro compilate erroneamente dalla locatrice;
CP_2
- la persistenza della morosità e le precarie condizioni economiche di erano Parte_1 attestate sia dal decreto ingiuntivo reso nel 2011 dall'allora Tribunale di Pinerolo (avente ad oggetto i predetti canoni) e sia dal lodo arbitrale emesso in data 20.12.2016 (in cui era stato attestato il mancato pagamento di canoni di locazione per l'importo di euro 4.250,00).
Sosteneva che le iniziative processuali che parte attrice riteneva dovessero essere proposte non avrebbero consentito il perseguimento di alcun risultato utile, stante l'evidente e documentata persistenza della morosità. Deduceva inoltre che su tutti gli aspetti di rilievo la società
[...]
era stata ampiamente informata. Parte_1
Considerava corretto il proprio operato anche con riferimento alla transazione, il cui contenuto era stato compiutamente illustrato al cliente e rilevava che la rinuncia al ricorso al TAR non presentava alcun collegamento causale con l'asserito pregiudizio subito.
Contestava infine anche il quantum della pretesa risarcitoria.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 467/2024 del 06/06/2024, il Tribunale di Cuneo rigettava la domanda di parte attrice, con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto.
Il Tribunale riteneva che il professionista avesse correttamente e diligentemente svolto l'incarico in favore della sua assistita, mediante il perseguimento degli interessi e l'ottenimento del miglior risultato possibile, pur a fronte della lacunosità delle informazioni comunicate dallo stesso legale rappresentante della Parte_1
Quanto al procedimento per convalida di sfratto, osservava che:
pagina 5 di 25 - non vi era prova del conferimento del mandato all'Avv. per costituirsi nel CP_1
procedimento di sfratto;
- il pagamento dei canoni di locazione di dicembre 2018 e gennaio 2019 era avvenuto successivamente alla notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità;
- dalla messaggistica prodotta in causa si evinceva la persistenza della morosità di Parte_1
ancora nel febbraio 2019 anche in relazione ai canoni di dicembre 2010 e gennaio 2011;
[...]
- alla prima udienza nessuno era comparso per parte intimata e la causa era stata rinviata al successivo 18.03.2019 a richiesta dell'intimante essendo pendenti trattative tra le parti;
- sulla base delle richieste della proprietà, ai fini della definitiva composizione della controversia, avrebbe dovuto effettuare il pagamento degli arretrati, il puntuale pagamento Parte_1
delle successive mensilità (marzo 2019) entro il termine del 5 marzo, il pagamento delle spese legali, cosa che peraltro non era avvenuta, avendo quindi l'intimante chiesto e ottenuto la convalida dello sfratto;
- l'eventuale opposizione, anche considerando la clausola risolutiva espressa pattuita dalle parti, non avrebbe comportato un diverso esito per la conduttrice dal momento che Parte_1 la stessa aveva provveduto a sanare la morosità solo successivamente alla notifica dell'atto di intimazione sfratto.
Quanto all'impugnazione dell'ordinanza di convalida il Tribunale osservava che:
- non era stato conferito alcun mandato a tal fine all'Avv. ; CP_1
- non poteva ravvisarsi il preteso “dolo”, in ipotesi da porre a fondamento della eventuale domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c., atteso che nessuna “falsità” era stata attestata all'udienza di convalida, sussistendo pacificamente la morosità in ragione del mancato pagamento della mensilità di marzo 2019.
In ordine alla sottoscrizione della transazione, il Tribunale rilevava la genericità e l'infondatezza degli addebiti:
- la scrittura privata era stata sottoscritta lo stesso giorno in cui era stato fissato il rilascio
(17.06.2019) ed era quindi evidente che l'intesa fosse stata raggiunta proprio al fine di evitare l'esecuzione;
pagina 6 di 25 - le parti avevano previsto che in caso di mancato integrale pagamento la locatrice avrebbe avuto diritto di agire in esecuzione, cosa che si era poi verificata.
Quanto alla prova testimoniale osservava che i testi di parte attrice avevano riferito solo circostanze de relato e/o da soggetti che i testi escussi non avevano saputo indicare. Tali testimoniane erano risultate oltre tutto in parte generiche ed in parte contraddittorie.
Per contro le testimonianze di parte convenuta erano state precise, riscontavano la tesi dell'Avv. secondo la quale era stata intrapresa la scelta di non opporsi alla convalida CP_1
(mancandone i presupposti) e piuttosto di trovare una soluzione transattiva che consentisse il pagamento dilazionato della pregressa morosità.
Riteneva quindi che alcun profilo di negligenza o imperizia potesse essere rimproverato all'Avv. dal momento che né il giudizio di opposizione, né l'eventuale giudizio di CP_1 impugnazione avrebbero avuto un esito positivo per l'attrice.
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Parte_1
accertato la sussistenza dei presupposti per la convalida. In senso contrario osserva che:
- alla data della (seconda) udienza del 18.03.2019 tutta la morosità pregressa era stata sanata, residuava solo il canone di marzo 2019 (medio tempore scaduto), non potendosi insistere nella convalida a fronte del mancato pagamento di canoni non indicati nell'atto di intimazione;
- l'opposizione sarebbe stata quindi fondata su prova scritta ed il giudizio di opposizione si sarebbe con molta probabilità risolto in favore della conduttrice attesi i numerosi vizi della cosa locata.
Con il secondo motivo censura la parte della sentenza con cui il Tribunale ha escluso l'inadempimento del professionista ed ha sostenuto che una diversa condotta professionale non avrebbe impedito la risoluzione del contratto.
Ribadisce che il primo errore commesso dall'Avv. sia stato quello di avere dissuaso il CP_1 cliente dall'opporsi all'intimazione di fratto ove sarebbe stato possibile dimostrare l'integrale estinzione della morosità.
pagina 7 di 25 Evidenzia che l'eventuale giudizio di merito avrebbe dovuto essere devoluto in arbitrato e che in tale sede il conduttore avrebbe potuto opporre che a partire dal 2016 non aveva più usufruito dei locali sottotetto (in origine destinati a ricevimento e cura dei clienti) attesi gli abusi edilizi ivi perpetrati.
Ritiene quindi che sarebbe stato possibile opporre l'eccezione ex art. 1460 c.c. attesi i vizi della cosa locata nonché il mancato godimento di parte dell'immobile per oltre tre anni ed esclude che nel giudizio di merito il conduttore avrebbe potuto stimarsi gravemente inadempiente ex art. 1455 c.c..
Ribadisce che l'Avv. avrebbe quanto meno potuto impugnare l'ordinanza di rilascio o CP_1 con l'appello (perché pronunciata in seconda udienza, in difetto di attestazione di effettiva quantificazione della morosità) o per revocazione (per dolo essendo falsa l'attestazione della persistente morosità) anziché confidare incautamente su un accordo transattivo.
Quanto alla sottoscrizione della transazione, ritiene che gli addebiti mossi al professionista siano stati specifici e ribadisce che la transazione non conteneva alcuna clausola ad effettiva tutela della conduttrice (non essendosi la locatrice obbligata ad alcunché a fronte degli impegni invece assunti dal conduttore). Ritiene che la transazione avrebbe dovuto quanto meno prevedere l'obbligo giuridicamente vincolante a carico della proprietaria di stipulare un nuovo contratto di locazione.
Ribadisce che la stessa rinuncia al ricorso proposto davanti al Tar non trovi alcuna giustificazione per difetto di corrispettività di prestazioni a carico della locatrice.
Contesta la parte della sentenza in cui il Tribunale, basando erroneamente il proprio convincimento sul doc. 4 di parte convenuta (comunicazione PEC del 26.08.2019 da
[...] ad Avv. ) ha ritenuto che l'Avv. avesse ricevuto informazioni Parte_1 CP_1 CP_1
incomplete dal cliente.
In senso contrario rileva da tale comunicazione che avesse più volte richiesto Parte_1 lumi sulla strategia difensiva adottata dall'Avv. , ricevendo da quest'ultimo informazioni CP_1 inesatte in merito all'impossibilità di effettuare opposizione allo sfratto.
pagina 8 di 25 Ritiene irrilevante che il contratto di locazione prevedesse una clausola risolutiva espressa, a fronte della totale estinzione della morosità all'udienza di convalida.
Con il terzo motivo censura la valutazione della prova orale effettuata dal Tribunale.
Quanto ai testi attorei, ritiene che le affermazioni del Tribunale non siano supportate da alcuna motivazione e sostiene che le dichiarazioni dei testimoni attorei non sarebbero affatto generiche o apprese de relato.
Deduce per contro che i testi di parte convenuta hanno confermato la versione dei fatti della stessa ovverosia che l'Avv. aveva a disposizione tutta la Parte_1 CP_1 documentazione necessaria, che era stato l'Avv. a sconsigliare il cliente di opporsi alla CP_1 convalida e che l'Avv. era consapevole che la proprietaria non aveva alcuna intenzione CP_1
di stipulare un nuovo contratto di locazione.
Con il quarto motivo censura la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che non vi sia prova del conferimento di alcun mandato difensivo in favore dell'Avv. . CP_1
Ribadisce che la mancata sottoscrizione di una procura alle liti sia conseguente proprio alla condotta dell'Avv. che ha dissuaso il cliente dal proporre iniziative giudiziali. CP_1
Ripropone quindi la domanda risarcitoria.
IV) Difese di parte appellata.
L'Avv. ha contestato i motivi di gravame sostanzialmente richiamando le difese già CP_1
svolte nel giudizio di primo grado.
Quanto alla convalida di sfratto ribadisce di non avere ricevuto alcun mandato ad opporsi quanto piuttosto a raggiungere un accordo con la proprietà per il pagamento rateale della somma dovuta, stante la situazione di illiquidità della conduttrice.
Aggiunge che all'udienza di convalida certamente persisteva la morosità non solo in relazione ai canoni medio tempore scaduti ma anche in relazione alla consistente esposizione debitoria maturata da a fronte delle plurime sentenze di condanna menzionate nella Parte_1
stessa intimazione di sfratto.
pagina 9 di 25 Quanto all'eventuale opposizione e/o impugnazione dell'ordinanza di convalida osserva che la morosità alla data della convalida era conclamata e rileva soprattutto che nel giudizio di impugnazione si sarebbe comunque dovuto affrontare il merito della controversia, ove
[...]
sarebbe risultata sicuramente inadempiente in termini di gravità. Parte_1
Ritiene quindi corretta la strategia difensiva adottata (ovverosia evitare il contenzioso e ricercare un accordo con la proprietà) e ribadisce che l'accordo transattivo è poi naufragato a causa dell'inadempimento della conduttrice.
Rileva di avere compiutamente informato il cliente sul contenuto della transazione, contesta che la stessa sia stata priva di corrispettività e/o utilità per (atteso che la proprietà aveva Pt_1 rinunciato ad eseguire coattivamente lo sfratto ove avesse estinto l'intera morosità Pt_1 maturata pari ad € 85.000,00), ribadisce che il ricorso al Tar rappresentava una questione
“secondaria” e priva di rilievo rispetto alle questioni economiche oggetto del contendere.
Con riferimento alle risultanze istruttorie ritiene che la sentenza impugnata sia corretta e contesta che i testimoni di parte convenuta abbiano confermato la versione attorea dei fatti.
Ha infine ribadito che in relazione ai fatti oggetto di causa è pendente un procedimento penale a carico del legale rappresentante di ed ha nuovamente contestato le domande Parte_1
risarcitorie attoree.
V) Decisione della Corte.
L'appello è nel suo complesso manifestamente infondato e deve essere rigettato.
1) Prima di esaminare nel dettaglio i singoli motivi di gravame è opportuno rilevare che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, il giudice è chiamato a svolgere un giudizio prognostico circa il probabile esito dell'attività che si assume dovuta e tale accertamento prognostico deve essere operato ex ante secondo la regola della preponderanza dell'evidenza ovverosia del più probabile che non (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n.
pagina 10 di 25 25112 del 24/10/2017, massime successive conformi).
In altri termini “La responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24007 del 06/09/2024).
2) Quanto al probabile esito del giudizio di merito, l'appellante indica “percorsi” processuali tra di loro non sempre compatibili.
Da una parte sostiene che l'Avv. avrebbe dovuto comparire in udienza ed opporsi alla CP_1
convalida.
Dall'altra deduce che l'ordinanza di convalida avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello.
Prospetta altresì la possibilità di proporre azione di revocazione avverso la medesima ordinanza di convalida.
Infine, deduce si essere stato pregiudicato dalla stessa sottoscrizione dell'atto di transazione.
Indipendentemente dal fatto che non è stata indicata una precisa strategia difensiva ma un
“ventaglio” di possibili percorsi processuali senza indicare quale avrebbe dovuto essere la specifica l'azione processuale da esperirsi in concreto, si osserva che in ogni caso la valutazione prognostica demandata a questa Corte non ha ad oggetto il possibile esito di una “frazione” del processo, ma il merito del rapporto sostanziale dedotto nel giudizio presupposto, ovverosia la verifica prognostica dell'effettiva fondatezza dell'assunto che sarebbe stato escluso a suo carico un inadempimento non scarsa importanza del conduttore.
(a) Si osserva infatti che, in caso di opposizione formulata in sede di udienza di convalida, ai sensi di quanto disposto dall'art. 667 c.p.c. il giudizio avrebbe dovuto proseguire nelle forme del rito locatizio nell'ambito del quale il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito dell'inadempimento ascritto al conduttore.
E' privo di rilievo decisorio che la controversia dovesse essere deferita ad un arbitrato irrituale
(come previsto dall'art. 12 del contratto di locazione). Pur nell'ipotesi in cui fosse stata eccepita l'esistenza della clausola compromissoria, anche il collegio arbitrale avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito della controversia, essendo del tutto remota e nemmeno dedotta l'ipotesi dell'omessa pagina 11 di 25 attivazione del procedimento arbitrale ad opera della parte interessata alla risoluzione del contratto.
(b) In caso di appello avverso l'ordinanza di convalida (ammissibile ove l'ordinanza sia emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15230 del 03/07/2014) il giudice del gravame quand'anche l'avesse ritenuta ammissibile (e di ciò non vi
è alcuna evidenza attesa la presenza di morosità), avrebbe comunque dovuto decidere la controversia nel merito (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14625 del 13/06/2017).
(c) Infine, in caso di azione di revocazione avverso l'ordinanza di convalida per dolo dell'intimante ex art. 395 n. 1 c.p.c., all'eventuale (e remota) ipotesi di ammissibilità della domanda di revocazione, avrebbe dovuto conseguire una pronuncia sul merito della causa ex art. 402 c.p.c..
3) In via preliminare, va ricordato che, nelle locazioni commerciali:
- il pagamento del canone di locazione rappresenta l'obbligazione principale gravante sul conduttore ex art. 1587 c.c., tanto che la giurisprudenza più risalente riteneva che la valutazione della gravità dell'inadempimento di tale obbligazione fosse in tali casi “implicita” (Corte di
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 24460 del 18/11/2005);
- dalla data della domanda di risoluzione del contratto di locazione commerciale la parte inadempiente non può più utilmente adempiere alla propria obbligazione (art. 1553 c.c.) e non può comunque beneficiare del c.d. termine di grazia di cui all'art. 55 legge n. 392/1978 previsto per le locazioni abitative (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12121 del 23/05/2006);
- l'importanza dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c. deve essere apprezzata in rapporto al complesso delle pattuizioni e dell'operazione economica posta in essere, nonché all'interesse che intendeva realizzare la parte non inadempiente, così da verificare in quale misura l'inadempimento abbia determinato un effettivo squilibrio nel sinallagma contrattuale, che giustifichi la risoluzione (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17066 del 28/07/2014);
- “benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento, ex art. 5 della l. n. 392 del 1978, non trovi diretta applicazione, cionondimeno esso può essere tenuto in considerazione quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza” (Corte di Cassazione,
Sez. 3, Sentenza n. 1428 del 20/01/2017);
pagina 12 di 25 - la presenza di una clausola risolutiva espressa, sebbene non azionata dalla parte interessata, può essere valorizzata ai fini dell'apprezzamento della gravità dell'inadempimento (arg. Corte di
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30730 del 26/11/2019);
- “in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore (Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17020 del
26/05/2022).
4) Tutto ciò premesso, questa Corte, sulla base di una valutazione ex ante, ritiene che a fronte dell'inadempimento già maturato dalla parte conduttrice alla data della notificazione dell'intimazione dello sfratto per morosità (saldo canoni dicembre 2010 e gennaio 2011 per complessivi € 4.250,00 nonché integrale omesso pagamento dei canoni di dicembre 2018 e gennaio 2019 per complessivi € 5.000,00), valutato unitariamente alla natura altamente conflittuale del rapporto (come desumibile dai procedimenti arbitrali, monitori, civili ed esecutivi risultanti dai documenti complessivamente versati in atti) e della consistente morosità aliunde maturata dalla società nei confronti della signora (in parte per titoli Parte_1 CP_2
differenti rispetto allo specifico rapporto di locazione ma in relazione a controversie pur sempre afferenti al medesimo immobile) sia evidente non solo la sussistenza e la gravità dell'inadempimento in termini oggettivi ma anche la definitiva compromissione del rapporto e quindi l'interesse della parte non inadempiente alla risoluzione del contratto.
La condotta dell'Avv. , che ha cercato di trovare una soluzione bonaria alla vicenda (nella CP_1
consapevolezza che sarebbe stato estremamente improbabile un differente esito del contenzioso, indipendentemente dai possibili percorsi processuali), ha compiutamente informato e dissuaso il cliente dall'intraprendere plurimi contenziosi giudiziali che plausibilmente si sarebbero risolti in suo danno con incremento delle spese di soccombenza, è stata quindi corretta e non integra né
pagina 13 di 25 inadempimento delle obbligazioni professionali sul medesimo gravanti né causa del danno lamentato dalla società . Parte_1
In definitiva, dovendosi operare un giudizio controfattuale sulla base di una valutazione ex ante, deve escludersi che sia “più probabile che non” che le iniziative giudiziarie dedotte da parte attrice – appellante avrebbero avuto un esito alla stessa favorevole, essendo piuttosto verosimile l'esatto contrario.
La strategia difensiva anche extraprocessuale intrapresa dall'Avv. e consistita (nella fase CP_1
iniziale della convalida dello stratto) nel cercare una soluzione condivisa che consentisse alla società di pagare in maniera dilazionata l'arretrato già maturato (fermo Parte_1 rimanendo l'obbligo di corrispondere i canoni in scadenza) è stata quindi corretta, così come è stata corretta la complessiva assistenza prestata in favore del cliente
5) Fatta questa valutazione generale, è opportuno chiarire cosa emerge dalle copiose produzioni documentali delle parti.
Il contratto di locazione: è stato stipulato con efficacia dal 01.06.2008 per la durata di 12 anni rinnovabili per altri 12 (art. 3); il canone di locazione di € 2.500,00 mensili avrebbe dovuto essere pagato entro il 5 di ogni mese, con risoluzione ipso iure in caso di ritardo di gg. 20 rispetto al termine pattuito per il pagamento (art. 4); la conduttrice si è accollata l'onere di svolgere tutti i lavori necessari per rendere conforme l'immobile alle sue esigenze (sebbene dalle allegazioni di operate nel separato contenzioso civile instaurato tra le medesime parti risulti Parte_1
che in realtà tali lavori erano stati già realizzati dalla stessa prima della Parte_1 stipula del contratto di locazione ed in vista dell'acquisto della proprietà del medesimo immobile); migliorie, addizioni e quant'altro sarebbero rimaste acquisite alla locatrice a titolo gratuito alla cessazione della locazione (art. 6); qualsiasi controversia per interpretazione ed esecuzione avrebbe dovuto essere deferita ad arbitrato irrituale (art. 12).
In sede di intimazione di sfratto per morosità del 25.01.2019 la locatrice ha lamentato: il mancato saldo delle mensilità di dicembre 2010 e gennaio 2011 (€ 4.250,00) deducendo che tale importo era stato già oggetto di decreto ingiuntivo del Tribunale di Pinerolo n. 77/2011 (non opposto con pagina 14 di 25 tentativi di pignoramento infruttuosi); l'omesso pagamento dei canoni di dicembre 2018 e gennaio 2019 (€ 5.000,00); il mancato pagamento di svariati debiti maturati da Parte_1
per effetto di plurime sentenze e/o procedimenti esecutivi intrapresi a carico della stessa
[...]
società.
Si tratta di procedimenti e debiti non meglio menzionati nell'intimazione di sfratto, elencati nello scambio di mail occorso tra l'Avv. con il difensore della locatrice (doc. 6 fasc. , CP_1 CP_1
pag. 59 mail del 29.05.2019) e di consistente importo, considerato che in sede di successiva transazione si è obbligata a corrispondere in favore della locatrice l'importo Parte_1 complessivo di € 85.000,00).
Dal punto di vista delle ricevute di pagamento dei canoni (salvo quanto infra),
(a) Gennaio 2019 è stato pagato il 31.01.2019 (doc. 19 fasc. Beauty).
(b) Dicembre 2018 è stato pagato il 31.01.2019 (doc. 18 fasc. Beauty).
Tali pagamenti sono pacificamente avvenuti lo stesso giorno della notificazione dell'atto di intimazione e sono quindi tardivi non solo ex art. 1453 c.c., ma anche rispetto al termine previsto dalla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione.
(c) E' formalmente documentato il pagamento del canone di dicembre 2010 (doc. 22 fasc.
Beauty, acconto 30.06.2010 e successivo saldo del 30.06.2011).
(d) E' formalmente documentato il pagamento del canone di gennaio 2011 (doc. 23 fasc. Beauty, saldo del 30.01.2012).
Peraltro, con lodo arbitrale del 20.12.2016 (quindi in data successiva alle ricevute 2010-2011, doc. 4 ) è stato accertato l'omesso pagamento del saldo dei canoni di locazione di Parte_3 dicembre 2010 e gennaio 2011 per € 4.250,00 e la società è stata condannata Parte_1
al relativo pagamento in favore della locatrice.
Con mail del 02.02.2019 inviata dalla al difensore della locatrice e per Parte_1 conoscenza all'Avv. (doc. 2 fasc. ) la società ha CP_1 CP_1 Parte_1 sostanzialmente riconosciuto l'intera morosità. nulla ha obiettato quando ha ricevuto per conoscenza la proposta transattiva Parte_1
in data 22.02.2019 (dopo la notificazione dell'intimazione di sfratto per morosità, doc. 26 fasc.
Beauty) formulata dall'Avv. al difensore della locatrice ed avente ad oggetto il CP_1
pagina 15 di 25 pagamento a saldo anche di questi specifici canoni per € 4.250,00 ed ha senz'altro provveduto al pagamento di tale importo in data 11.03.2019 (doc. 34 fasc. Beauty).
E' quindi evidente che le ricevute di pagamento afferenti a tali due specifici canoni in esame siano errate (o imputabili ad altro).
Il fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento avrebbe dovuto essere dedotto in sede di arbitrato irrituale ed in quella sede è stato piuttosto accertato l'inadempimento del conduttore.
Lo stesso pagamento operato da in data 11.03.2019 del saldo dei due canoni Parte_1
in questione comprova che alcun effettivo pagamento è stato operato nel termine pattuito dalle parti e/o nelle annualità successive.
Non è nemmeno contestato in questa sede che il saldo di queste due mensilità sia stato oggetto di decreto ingiuntivo n. 77 del 2011 (doc. 24 ), non opposto e che il decreto ingiuntivo Parte_3
sia stato infruttuosamente azionato in sede esecutiva (come è dato rilevare dalla stessa intimazione di sfratto).
Sempre dal punto di vista delle produzioni documentali è dimostrato che la strategia difensiva concordata con il cliente sia consistita nel ricercare una soluzione transattiva con la locatrice come è reso palese:
- dalla proposta conciliativa formulata dall'Avv. al difensore della locatrice (doc. 26 CP_1
fasc. Beauty) inviata per conoscenza anche a e dalla stessa parzialmente Parte_1
adempiuta;
- dalla richiesta di rinvio presentata dal difensore della locatrice alla prima udienza fissata per la convalida dello sfratto del 25.02.2019 proprio in considerazione della pendenza di trattative
(doc. 28 fasc. Beauty);
- dalle complessive comunicazioni via mail intercorse tra avvocato e cliente dalle quali è evincibile che, pur nelle contestazioni mosse alla locatrice, l'obiettivo era quello di risolvere la lite (doc. 4 Avv. ed ulteriori mail in atti). CP_1
Quanto agli abusi edilizi perpetrati nell'immobile locato, con ordinanza n. 18/2013 del
27.05.2013 l'Ufficio Tecnico del Comune di Vigone ha ordinato la demolizione delle opere abusive riscontrate nell'immobile (doc. 5 ). In particolare, premesso che in Parte_3
precedenza era stato rilasciato il permesso di costruire n. 62/2006 per “ristrutturazione edilizia e pagina 16 di 25 cambio destinazione d'uso (in commerciale)” e successiva variante (Dia 6/2008), l'Ufficio
Tecnico ha dato atto che non risultavano autorizzati:
a) la scaletta di accesso al piano sottotetto mansardato;
b) i locali realizzati su tutto il piano mansardato: wc, locali deposito/magazzino in uso al centro benessere, pavimentati, dotati di impianti e finiti al civile con aumento dell'altezza media interna dei locali mansardati rispetto alle sagome preesistenti;
c) la trasformazione del “terrazzo coperto” con aumento di superficie utile lorda ed opere di ristrutturazione in vano chiuso ad uso ufficio/locale accoglienza/deposito in uso al centro benessere.
Si è già detto che vengono in rilievo lavori eseguiti prima della stipulazione del contratto di locazione, come incidentalmente accertato dal Collegio Arbitrale che per tale motivo ha declinato la propria competenza (doc. 4 Fasc. Beauty).
Con il lodo arbitrale la proprietà è stata condannata a richiedere la sanatoria per gli abusi edilizi presenti nell'immobile ma non è stato affrontato il tema dell'individuazione dell'autore delle opere.
Tra le medesime parti è stato instaurato un separato contenzioso definito dapprima con sentenza del Tribunale di Torino e successivamente con sentenza della Corte di Appello di Torino
(docc. 12 e 13 Fasc. Avv. ) nell'ambito del quale ha sostenuto di CP_1 Parte_1 avere effettuato la ristrutturazione dell'immobile prima della stipula del contratto di locazione ed nella pendenza di trattative (poi non andate a buon fine) per l'acquisto della proprietà dei locali, chiedendo la condanna della proprietaria al relativo pagamento anche ex art. 2041 c.c.. Il
Tribunale ha rigettato l'azione contrattuale (per difetto di prova del titolo) e l'azione ex art. 2041 c.c. (per difetto di residualità). La Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado.
Nell'ambito del primo grado di tale contenzioso il Tribunale ha disposto una CTU, volta per l'appunto ad accertare la consistenza dell'immobile prima e dopo i lavori, nonché a quantificare l'eventuale credito in favore di Parte_1
pagina 17 di 25 Dalla relazione di CTU (doc. 3 , pag. 17 e ss), avuto riguardo alla stessa Parte_3
documentazione in allora prodotta da il consulente ha accertato che i lavori Parte_1
realizzati dalla stessa hanno avuto ad oggetto anche i seguenti interventi: Parte_1
- Ristrutturazione e trasformazione in locale commerciale dell'alloggio al piano primo, ampliandolo con il recupero della zona sotto la vecchia tettoia;
- Trasformazione in locale uso ufficio del terrazzo coperto/loggiato al piano primo;
- Sistemazione del cortile interno con l'inserimento di una nuova scala d'accesso;
- Sistemazione del tetto con il rifacimento del pacchetto di copertura, comprendendo il nuovo sistema di smaltimento delle acque piovane, le finestre per tetti, l'isolamento termico, la perlinatura all'intradosso e il trattamento superficiale delle travi originarie;
- Creazione di un soppalco/sottotetto di circa mq 50,00.
E' quindi del tutto plausibile che le opere non autorizzate dal Vigone siano state CP_3 realizzate proprio nel corso dell'integrale ristrutturazione dell'immobile intrapresa da
[...]
Parte_1
6) Tutto ciò premesso e valutato, il primo motivo di appello, afferente all'insussistenza e/o all'avvenuta sanatoria della morosità del conduttore alla (seconda) udienza di convalida del
18.03.2019 (doc. 36 ) è in parte decettivo ed in parte manifestamente infondato. Parte_3
Ribadito che a questa Corte è richiesta una valutazione ex ante, si osserva che, ove non fosse stato dato incarico al difensore di giungere ad una soluzione transattiva della controversia mediante pagamento rateizzato della morosità pregressa, il difensore della locatrice non avrebbe richiesto il differimento della causa ed il procedimento sarebbe stato senz'altro trattato alla prima udienza del 25.02.2019, dovendosi rilevare che a quella data la morosità era certamente ancora sussistente, a fronte del mancato pagamento del saldo dei canoni dicembre 2010 – gennaio 2011
(pagati a marzo 2019) e non potendosi stimare “tempestivo” (sia in relazione alla clausola risolutiva espressa sia in relazione all'avvenuta notificazione della domanda giudiziale) il pagamento dei canoni di dicembre 2018 e gennaio 2019.
In caso di mancata opposizione dell'intimato, il Tribunale avrebbe quindi certamente e correttamente convalidato lo sfratto alla prima udienza.
pagina 18 di 25 7) Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato.
Deve in questa sede richiamarsi quanto in precedenza illustrato e ribadirsi che, indipendentemente dall'esito della fase sommaria e dalle modalità con le quali la parte avrebbe potuto contestare la convalida (mediante opposizione ex art. 665 c.p.c., mediante appello o revocazione) l'autorità giudiziaria o il collegio arbitrale avrebbero dovuto pronunciarsi sul merito del contendere, ovverosia sulla sussistenza e sulla gravità dell'inadempimento.
7.1) Si è già detto che alla data della notificazione dell'intimazione di sfratto la morosità era certamente sussistente e che il pagamento dei canoni di dicembre 2018 e gennaio 2019 è stato intempestivo ex art. 1453 c.c..
E' bene precisare che, pur afferendo la morosità a canoni in parte “datati”, la proprietaria si era già infruttuosamente attivata per recuperare gli importi non corrisposti (con ricorso monitorio, esecuzioni infruttuose, procedimento arbitrale) di talché la domanda di risoluzione del contratto per mancato pagamento (anche) di questi canoni, non può considerarsi contraria a buona fede.
Vi è prova in atti del fatto che la posizione della conduttrice si sia poi complessivamente
“aggravata”, avendo la stessa corrisposto in ritardo il canone di febbraio 2019 (pagato il
25.02.2019 anziché il cinque del mese, doc. 27 fasc. Beauty) ed il canone di marzo 2019 (pagato il 25.03.2019, doc. 40 fasc. Beauty).
Ad una valutazione ex ante e sulla base della giurisprudenza in precedenza richiamata, questa
Corte ritiene altamente probabile che il Tribunale (o il collegio arbitrale) avrebbe comunque definito il giudizio mediante dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa importanza di considerando: Parte_1
- la pattuizione di una clausola risolutiva espressa (ripetutamente violata ed utilizzabile ai fini dell'apprezzamento della gravità dell'inadempimento indipendentemente dalla formulazione di una domanda ex art. 1456 c.c.;
- della possibilità di utilizzare quale “parametro” valutativo anche l'art. 5 legge n. 392/1978
(omesso pagamento di un solo canone decorsi gg. 20 dalla scadenza);
- l'adempimento solo successivamente alla notificazione dell'intimazione di sfratto;
-il ritardato adempimento di alcuni canoni medio tempore scaduti (febbraio e marzo 2019).
pagina 19 di 25 Avuto riguardo ai plurimi contenziosi instaurati tra le parti (arbitrato, controversie civili, decreto ingiuntivo non opposto, procedimenti esecutivi azionati infruttuosamente) ed ai crediti aliunde maturati dalla locatrice, la gravità dell'inadempimento deve ritenersi sussistente anche in termini soggettivi, ben essendo comprensibile il venir meno dell'interesse della locatrice al mantenimento di un rapporto contrattuale divenuto inaffidabile ed estremamente litigioso.
7.2) Non può condividersi la tesi di parte appellante secondo la quale nel giudizio di merito così intrapreso, gli abusi edilizi perpetrati nell'immobile avrebbero potuto essere opposti ex art. 1460 c.c. e/o quali vizi della cosa locata, sostenendo di non avere potuto Parte_1
utilizzare il sottotetto dal 2016.
In disparte del rilievo che non vi è evidenza documentale in atti del mancato utilizzo del sottotetto, si osserva che non è irragionevole sostenere che tali abusi siano stati perpetrati proprio in occasione della trasformazione dell'immobile da uso abitativo ad uso commerciale e che siano stati perpetrati proprio da Parte_1
Indipendentemente dall'autore dell'abuso, considerato che la domanda di permesso di costruire e la successiva variante sono stati presentati dalla proprietaria nell'interesse della conduttrice per consentire la modificazione della destinazione d'uso dei locali conformemente alle esigenze della stessa conduttrice, è del tutto implausibile che non fosse a conoscenza Parte_1 dell'esistenza di tali irregolarità (che l'appellante qualifica come “vizi”), con quanto ne consegue in ordine all'impossibilità di dolersi dei vizi conosciuti e/o facilmente conoscibili, di esperire le azioni di cui all'art. 1578 c.c. o ancora di opporre l'eccezione ex art. 1460 c.c.
Vale poi la pena rilevare che il lodo arbitrale del 20.12.2016 (doc. 4 fasc. ) ha Pt_1
espressamente dichiarato valido ed efficace il contratto nonostante le opere abusive perpetrate nell'immobile.
7.3) Quanto alla transazione, al dedotto mancato inserimento (su iniziativa dell'Avv. ) di CP_1
clausole a tutela del conduttore che obbligassero la proprietaria alla stipula, alla mancanza di corrispettività rispetto alle reciproche rinunce e concessioni, le doglianze di parte appellante sono infondate.
Si osserva innanzitutto che la sottoscrizione della transazione, ove la stessa fosse stata pagina 20 di 25 puntualmente adempiuta dalla conduttrice, avrebbe quanto meno consentito di procrastinare l'esecuzione dell'ordinanza di rilascio atteso che la proprietaria si era obbligata per l'appunto a non dar seguito all'esecuzione a condizione che facesse fonte agli obblighi Parte_1
assunti.
E' pertanto infondata la tesi dell'appellante circa l'insussistenza di reciproche rinunce e/o corrispettività.
Come correttamente rilevato dall'Avv. , la rinuncia al ricorso al Tar non si pone in CP_1
relazione causale con i danni concretamente lamentati da parte attrice nel presente giudizio, vertenti piuttosto sulle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal rilascio dell'immobile.
Se poi è documentato che ha impugnato la concessione edilizia in sanatoria Parte_1
(sull'assunto che non si trattasse effettivamente di una sanatoria, prevedendo la stessa una sostanziale modificazione dello stato dei luoghi) la parte non allega né dimostra che le opere abusive realizzate fossero effettivamente sanabili per come realizzate e non deduce neanche l'illegittimità e/o l'avvenuto annullamento dell'ordinanza di demolizione.
Di talché la rinuncia al ricorso al Tar (a fronte della validità e dell'efficacia del contratto dichiarata con lodo arbitrale nonché della conoscenza dei “vizi” della cosa locata) è priva di rilievo ai fini del presente giudizio.
Preme infine rilevare che è documentalmente smentita la tesi secondo la quale la proprietaria non fosse minimamente interessata alla stipula di un nuovo contrato di locazione.
In atti è documentato che:
- il difensore della proprietaria ha invitato l'Avv. a fargli pervenire dettagliate proposte CP_1 di acquisto o di locazione dell'immobile (doc. 6 Fasc. , pag. 40, mail del 04.06.2019); CP_1
- a tale richiesta non ha fatto seguito una proposta sufficientemente determinata (in termini di durata del contratto, canone di locazione, garanzie prestate ecc., vedasi doc. doc. 6 , Parte_4
pag. 29 e 27, mail del 31.07.2019);
- il difensore della proprietaria, in assenza di proposte contrattuali del conduttore, ha richiesto l'incremento del canone ad € 3.000,00 mensili oltre al rilascio di garanzie personali (doc. 6 Fasc.
Botasso, pag, 21, mail del 01.08.2019);
- l'Avv. ha risposto facendo presente la difficoltà di far accettare a CP_1 Parte_1
l'incremento ed ha controproposto il minor importo di € 2.800,00 (specificando che € 2.700,00
pagina 21 di 25 circa sarebbero stati dovuti “solo” per adeguamento Istat, doc. 6 Fasc. , pag, 24, mail del CP_1
01.08.2019);
- sempre in data 01.08.2019 ha pubblicato su Facebook una sua lettera Parte_1 divulgando considerazioni personali sul “danno immenso causato dalla sig.ra ” CP_2
(proprietaria dei locali, doc. 6 Fasc. Botasso, pag, 19).
- ciononostante, il difensore della proprietaria ha ulteriormente sollecitato la comunicazione di dettagliate proposte contrattuali, sebbene a rilascio già avvenuto (doc. 6 Fasc. Botasso, pag, 16, mail del 26.08.2019 ore 9,28);
- in tale frangente la società ha comunicato all'Avv. di essere Parte_1 CP_1 disponibile (a) a stipulare un nuovo contratto di locazione con canone di € 1.500,00 mensili da valutare tenendo conto degli abusi riscontrati;
(b) ad acquistare l'immobile per il corrispettivo di
€ 150.000,00 (doc. 49 , pag. 2, mail del 26.08.2019 ore 10,59). Parte_3
Non può quindi ragionevolmente sostenersi che non vi fossero concrete prospettive di mantenere la disponibilità del bene locato.
E' piuttosto scarsamente plausibile (né la locatrice si sarebbe verosimilmente obbligata in tal senso in sede di sottoscrizione della transazione) che la proprietaria dovesse essere disposta a stipulare il contratto di locazione a condizioni economiche deteriori rispetto a quelle concordate nel 2008 considerando che:
- dalla data della stipulazione (2008) il canone non è mai stato oggetto di rivalutazione;
- la domanda di (contrattuale ed extracontrattuale) proposta nei confronti Parte_1
della proprietaria in relazione ai lavori eseguiti è stata rigettata con sentenze passate in giudicato.
- il collegio arbitrale ha dichiarato valido ed efficace il contratto di locazione.
8) Sono conseguentemente assorbite le censure afferenti alla lacunosità delle informazioni e dei documenti consegnati dal cliente all'Avv. atteso che la domanda ed i motivi di appello CP_1 attorei sono infondati indipendentemente dall'eventuale lacunosità di tali informazioni.
9) E' parimenti assorbito, oltre che decettivo, il terzo motivo di gravame.
L'infondatezza del gravame emerge compiutamente dalle stesse produzioni documentali in atti e precipuamente dalle copiose documentazioni attoree, indipendentemente dalla prova orale.
pagina 22 di 25 Ad ogni modo il Tribunale ha espressamente motivato in ordine ai motivi sottesi all'apprezzamento della prova testimoniale (non ricorrendo quindi alcuna omessa pronuncia).
Correttamente è stato ritenuto che le deposizioni dei testi attorei siano state generiche ed in gran parte de relato, avendo tali testi riferito in merito a circostanze apprese in gran parte dallo stesso legale rappresentante della società ed in altra parte da soggetti non meglio Parte_1
identificati.
Per contro i testi di parte convenuta (in gran parte colleghi di studio con il quali si era confrontato il professionista) hanno confermato che il cliente era stato dissuaso dall'intraprendere un qualsiasi percorso giudiziale atteso che nel merito lo stesso sarebbe stato molto probabilmente soccombente, ragione per la quale la “strada scelta” era stata per l'appunto quella delle trattative e di cercare un accordo con la proprietà, cosa che d'altronde è riscontrata dai documenti in atti.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, l'attività di dissuasione non integra la prova dell'inadempimento del professionista, quanto l'esatto contrario (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Ordinanza n. 19520 del 19/07/2019) atteso che l'eventuale contenzioso di merito non avrebbe avuto possibilità concrete di successo.
Per quanto pocanzi detto, la questione avente ad oggetto la lacunosità della documentazione consegnata dal cliente al professionista è assorbita ed è conseguentemente assorbito il motivo di appello afferente all'apprezzamento della corrispondente prova testimoniale.
10) E' infine manifestamente infondato il quarto motivo di appello.
Non corrisponde innanzitutto al vero che il Tribunale abbia “confuso” il mandato professionale con il rilascio della procura alle liti.
Per quanto finora detto, risulta dalle prove documentali e dalla prova orale che la strategia difensiva prescelta e concordata sia stata quella della definizione transattiva della vertenza.
Difetta peraltro la prova di un “titolo” contrattuale avente le specifiche caratteristiche dedotte dalla parte (mandato ad agire o resistere giudizialmente) atteso che dalla prova complessivamente acquisita risulta che l'Avv. abbia ripetutamente rappresentato al cliente che eventuali CP_1
azioni e/o contestazioni in sede giudiziale avrebbero avuto scarse se non nulle possibilità di successo.
La tesi che vi sia prova di un contratto di mandato ad agire o resistere in giudizio è financo inconciliabile con altre difese e comunque si pone in contrasto con l'attività di dissuasione e di pagina 23 di 25 disincentivazione addebitata all'Avv. . CP_1
11) Sono assorbite le istanze istruttorie di parte appellante (CTU estimativa del danno).
Devono infine dichiararsi inammissibili ex art. 345 c.p.c. le nuove produzioni documentali operate dall'Avv. in appello (e comunque prive di rilevanza decisoria). CP_1
12) Da quanto finora illustrato deve ritenersi che abbia proposto l'odierno Parte_1 gravame con argomentazioni che in parte non colgono il “fulcro” del contenzioso presupposto
(morosità del conduttore), in parte si pongono in netto contrasto con la giurisprudenza elaborata dalla Corte di Cassazione in tema di responsabilità professionale dell'avvocato ed in tema di locazioni commerciali di locazione, in altra parte sono svilite se non contraddette dalle stesse produzioni documentali attoree.
Questa Corte ritiene quindi che l'inconsistenza dei motivi di appello avrebbe potuto e dovuto essere apprezzata ex ante in modo da evitare il gravame e che la condotta processuale di
[...]
sia connotata da evidente temerarietà (Corte di Cassazione, n. 24546/2014; Parte_1
Cassazione n. 22208/2021).
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'applicazione dell'art.96, commi 3 e 4, c.p.c..
Più nel dettaglio, sebbene la controversia sia stata introdotta in primo grado nel 2021, si deve ritenere applicabile anche il quarto comma della disposizione appena citata, atteso che il giudizio di appello è stato instaurato successivamente al 28 febbraio 2023 ovverosia successivamente all'entrata in vigore della c.d. "Riforma Cartabia” di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197), con cui è stato disposto (all'art. 35, comma 1) che
"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai fini della liquidazione dell'importo dovuto in favore di parte appellata, deve farsi riferimento ai criteri equitativi normalmente applicati in giurisprudenza (tabelle di Milano 2024), stimandosi equa la liquidazione in misura pari alla metà compensi liquidati nel presente giudizio.
Quanto al pagamento in favore della cassa delle ammende, tenuto conto del range previsto dall'art. 96, 4° comma, c.p.c., avuto riguardo alla natura particolarmente dispersiva del gravame ed agli importi risarcitori richiesti, si ritiene congruo l'importo di € 3.000,00.
pagina 24 di 25 13) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in Parte_1 favore dell'Avv. . CP_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (corrispondente al petitum di € 518.281,55, compreso quindi tra € 260.000,00 ed
€ 520.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna pagamento ex art. 96, 3°comma, Parte_5
c.p.c. in favore di di € 7.119,50; CP_1
3) Condanna art. 96, 4°comma, c.p.c. al Controparte_4 pagamento in favore della cassa delle ammende di € 3.000,00;
4) Condanna a rimborsare a le Parte_1 CP_1 spese di lite, che si liquidano in € 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
5) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13/05/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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