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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/04/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1606/2023 di R.G. promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. TABBIA Parte_1 C.F._1
CARLO presso il cui studio in Torino Corso Re Umberto 26 è elettivamente domiciliato ricorrente contro
(C.F.: ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LAMASTRA VINCENZO e dell'avv.to RAITERI DANIELE presso il cui studio in Milano via Della Guastalla 1 è elettivamente domiciliata resistente
nei confronti di
con il patrocinio dell'avv.to PAOLO MAISTO e dell'avv.to Controparte_2
GIULIA VACCHINO presso il cui studio in Ivrea Corso Massimo D'Azeglio 181 è elettivamente domiciliato terzo chiamato
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: nel merito: accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è ascrivibile a comportamenti colposi, negligenti, imprudenti ed imperiti e, comunque, alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti del personale sanitario della e, per Controparte_3
1 l'effetto, condannare quest'ultima, se del caso in via solidale e/o alternativa e/o concorrente con il terzo chiamato, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal ricorrente nella misura di euro 721.918,15, così come specificata in premessa od in quella diversa veriore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche secondo equità, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre alla rifusione delle spese legali sostenute dal ricorrente per il procedimento di ATP, ivi comprese le spese di CTU, allo stato già corrisposte per complessivi euro 3.660,00 ed a quelle che verranno versate a saldo in forza del provvedimento di liquidazione 17/10/23 e poste, allo stato, provvisoriamente a suo carico e quantificate in euro 1.716,07, oltre IVA e CP, per ciascun consulente.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Per parte resistente Il : In via principale di merito, respingere Controparte_1
le domande del ricorrente nei confronti del Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via subordinata, in ipotesi di condanna del condannare Controparte_3
il Dott. a manlevare, tenere indenne e garantire il Controparte_2 Controparte_3
anche in via di regresso, rivalsa e garanzia da ogni conseguenza
[...]
pregiudizievole e segnatamente da ogni somma che sia costretta a pagare al ricorrente in forza della emananda ordinanza/sentenza e comunque in quella ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionali
Per il terzo chiamato : Controparte_2
In via principale, rigettare tutte le domande ex adverso avanzate nei confronti del dott. in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi e le Controparte_2
ragioni di cui in narrativa;
accertare e dichiarare la nullità della clausola contenuta nell'art. 10 del contratto di collaborazione libero-professionale tra il dott. e il ex CP_2 CP_3
adverso prodotto sub doc. 5, per i motivi e le ragioni dedotti in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva svolta dalla difesa del nei CP_3
confronti del dott. ; Controparte_2
in ogni caso
Con vittoria di spese, anche di C.T.U. e C.T.P., e competenze professionali ex DM
55/2014, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA, CPA in misura di legge.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. citava in giudizio il Parte_1 [...]
a seguito del procedimento per ATP ex art. 696 bis Controparte_4
c.p.c. dove aveva richiesto l'accertamento della responsabilità del personale della struttura sanitaria - per grave imperizia e negligenza nella fase della gestione post operatoria - presso la quale egli era stato ricoverato dal 05/12/11 al 18/12/11 per neoformazione del sigma retto ed ove era stato sottoposto, in data 06/12/11, ad un intervento laparoscopico di emicolectomia sinistro (resezione del sigma per via laparoscopica); il ricorrente deduceva che, dopo l'intervento, le sue condizioni cliniche si erano rapidamente aggravate, tanto da rendersi necessario un nuovo intervento chirurgico, eseguito in data 15/12/11 presso l'Ospedale Sant'Andrea di
Vercelli, per la presenza di una peritonite fecale dovuta alla deiscenza anastomotica confezionando una ileostomia protettiva;
inoltre, a seguito di insufficienza renale, lo stesso era stato costretto ad iniziare un ciclo trisettimanale di dialisi (cfr., ancora, doc.
n. 1); che la CTU depositata nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. a firma del Dot. e del Dott. , evidenziava Parte_2 Controparte_5 incontrovertibilmente come la gestione del paziente nell'ambito del ricovero presso la fosse stato caratterizzato “da una leggerezza incredibile, tale da Controparte_3 configurare elementi di negligenza ed imperizia” (cfr. CTU, pag. n. 12), individuando, altresì, gli specifici profili di responsabilità professionale del personale sanitario della convenuta indicati alla pag. n. 10 dell'elaborato peritale;
chiedeva, pertanto, la condanna della struttura convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dei fatti dedotti ed imputabili, come già evidenziato, in via esclusiva, a comportamenti colposi, negligenti, imprudenti ed imperiti del personale sanitario di quest'ultima.
Si costituiva in giudizio il sollevando censure ed evidenziando la Controparte_1 contraddittorietà della CTU di cui chiedeva la rinnovazione, eccependo l'infondatezza nel quantum della domanda risarcitoria, chiedendo la chiamata in causa del chirurgo dott. ai fini dell'azione di rivalsa quanto meno nella misura del 50% Controparte_2
di quanto sarà ritenuto eventualmente dovuto al ricorrente ex art. 1298 c. 2 e 2055 c.
3 c.c. ed in virtù dell'autonoma obbligazione contrattuale di garanzia assunta dal sanitario nel contratto di collaborazione professionale all'art. 10 in forza della quale lo
3 stesso aveva stipulato idonea polizza assicurativa, come dichiarato nel contratto stesso.
A seguito della rituale chiamata in causa, si costituiva , deducendo Controparte_2
che il Collegio peritale non aveva evidenziato elementi di responsabilità a carico dello stesso;
che la fistola anastomotica nel caso di resezione bassa del retto compariva con una certa frequenza e che non era causa di insufficienza renale;
che nel post operatorio, lo stesso aveva dispensato prestazioni mediche con assoluta diligenza per cui non poteva essere ritenuto responsabile per quanto non svolto direttamente dal medesimo, con conseguente esclusione della responsabilità del chirurgo nella vicenda de qua;
eccepiva, inoltre, l'insussistenza dei presupposti dell'azione di garanzia e manleva sollevata nei suoi confronti dal , non solo per assenza CP_3 di responsabilità del medico, ma anche perché l'obbligazione contrattuale di manleva di cui all'art. 10 del citato contratto doveva essere considerata nulla per illeceità della causa concreta e/o per non meritevolezza concreta della clausola del contratto, come più volte ritenuto dalla giurisprudenza di merito, sussistendo una responsabilità in via esclusiva della in forza del rapporto di collaborazione coordinata e CP_1
continuativa con il sanitario;
contestava altresì il quantum della pretesa risarcitoria.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 21.05.2024, le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa veniva istruita documentalmente, anche mediante l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di accertamento tecnico preventivo rg 1282-2022.
Il presente procedimento veniva riassegnato a questo Giudice con decreto presidenziale 14/2024 del 18.11.2024 e la controversia veniva fissata per la decisione e discussione all'udienza del 12.02.2025 con termine alle parti per note difensive fino a 10 giorni prima dell'udienza, riservando il deposito della motivazione nei 30 giorni ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2.Il ricorrente lamenta la grave negligenza ed imperizia della struttura sanitaria nella fase di gestione post-operatoria in relazione all'intervento laporaoscopico di emicolectomia sinistro (resezione del sigma per via laporoscopica).
In ordine all'inquadramento della responsabilità della struttura sanitaria resistente, è noto che mentre in passato si riteneva che il rapporto fra il paziente e la struttura ospedaliera fosse inquadrabile nell'ambito dell'articolo 2043 CC, a partire dalla fine degli anni '90, la giurisprudenza di legittimità ha privilegiato un nuovo inquadramento
4 della responsabilità del medico e della struttura sanitaria in termini contrattualistici, ritenendo che l'accettazione del paziente in ospedale ai fini del suo ricovero o dell'effettuazione di una visita ambulatoriale comporti la conclusione di un contratto
(Cassazione 1698 2006, 10.297 2004, 3492 2002).
All'esito del percorso evolutivo si è quindi pervenuti all'affermazione che il negozio stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria – cd. contratto di spedalità - sia un contratto atipico a prestazioni corrispettive in forza del quale l'ospedale offre al ricoverato prestazioni di diversa natura, tra cui, in particolare, le cure medico infermieristiche, il vitto, l'alloggio.
È stata affermata la responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente anche in via autonoma rispetto al medico (Cass., SS. UU., sentenza n. 577 del 11 gennaio 2008), non solo per inadempimenti afferenti alle prestazioni principali di cura e di diagnosi, ma anche per inadempimenti relativi agli obblighi di protezione, tra i quali quello di buona organizzazione, ovverossia di idoneità dei mezzi e delle dotazioni.
Con particolare riferimento all'inadempimento riconducibile all'operato dei medici, si è affermato che la struttura sanitaria risponde ai sensi dell'art. 1228 CC, secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'attività di terzi, seppure non alle proprie dipendenze, risponde del fatto doloso o colposo di essi, senza neppure distinguersi tra personale medico ausiliario o personale paramedico.
Si è fatta poi applicazione dei principi generali affermati dalla Suprema Corte, SS.
UU., con la sentenza n. 13.533 del 30 ottobre 2001 in tema di ripartizione dell'onere probatorio, secondo cui al creditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno compete la prova dell'esistenza del titolo fondante la propria pretesa creditoria, nonché l'allegazione dell'inadempimento del debitore, spettando al debitore la prova del fatto estintivo costituito dall'adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento.
Trasfondendo tali principi nella specifica materia, la Suprema Corte ha dunque sostenuto che il paziente sia gravato dell'onere di provare l'esistenza del contratto di spedalità o del contatto sociale, il danno subito, ovverosia l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione, il nesso di causalità tra la condotta della struttura sanitaria e/o del personale sanitario e che debba allegare l'inadempimento qualificato del debitore (struttura sanitaria e/o medico), con l'indicazione dell'errore del medico o comunque dell'inadempimento della struttura astrattamente idoneo a
5 provocare il danno lamentato, competendo invece al sanitario o alla struttura ospedaliera, in applicazione del principio della cosiddetta vicinanza o prossimità della prova (Cass., sentenza n. 10.297/2004), dimostrare il diligente adempimento.
Occorre per la verità dare atto che vi sono state alcune oscillazioni nell'ambito delle pronunce di legittimità per quanto attiene all'onere probatorio del nesso causale, essendosi, in relazione ad alcune concrete fattispecie, sostenuto che fosse onere del medico o della struttura sanitaria dimostrare che l'inadempimento non fosse stato rilevante sotto il profilo eziologico (Cass., sentenza n. 577/2008, Cass., sentenza n.
1538/2010) ed in altre che ricadrebbe sul paziente la prova del nesso di causalità
(Cass., Sez. 3, sentenza n. 12362 del 24/05/2006).
Alla luce degli sviluppi giurisprudenziali e normativi (legge Balduzzi, riforma legge
Gelli – Bianco) e comunque della disciplina di cui all'art. 1218 CC, deve ritenersi che anche la prova del nesso di causalità incomba sul paziente.
Il paziente è dunque tenuto a fornire la prova del danno, da ritenersi resa qualora si dimostri l'aggravamento della patologia o l'insorgenza dell'affezione; la prova dell'inadempimento qualificato del debitore, che si considera offerta tendenzialmente in via presuntiva dall'esistenza dell'aggravamento della patologia o dell'insorgenza dell'affezione; il nesso di causalità tra il primo ed il secondo.
Con riferimento a quest'ultimo si è affermata in giurisprudenza la nozione del principio della cd. preponderanza causale o del “più probabile che non” avuto riguardo alle circostanze concrete del caso esaminato, con un progressivo allontanamento dalla nozione di causalità rilevante in sede penale ai sensi degli artt.
40 e ss. c.p., che impongono la verifica delle probabilità statistiche di un determinato evento ed il raffronto con la realtà processuale in modo da pervenire a formulare una valutazione sul rapporto di causalità oltre ogni ragionevole dubbio (cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 4400 del 04/03/2004 e Cass., Sez. 3, n. 7997 del 18/04/2005).
Ciò significa che al paziente sia richiesto di dimostrare che qualora, in ipotesi di omissione, fosse stata resa la prestazione dovuta oppure, in ipotesi di condotta positivamente tenuta, fosse stata garantita una diversa prestazione, non si sarebbe verificato l'evento sfavorevole più probabilmente che non.
La prova liberatoria del debitore consiste, per contro, nel dimostrare che, nonostante la riconducibilità dell'evento alla propria condotta attiva od omissiva, non sussista alcun profilo di colpa e dunque che l'evento non risulta imputabile al medesimo.
6 Nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità contrattuale del . Controparte_1
Dalla CTU espletata nel corso del procedimento per accertamento tecnico prevenivo, acquisita nel corso del presente giudizio, il Collegio peritale ha ripercorso la storia clinica e l'iter terapeutico di , il quale fu sottoposto in data 7.12.2011 ad Parte_1
intervento di resezione del sigma presso la casa di Cura di Vercelli CP_3
(degenza 5-18 dicembre 2011) per poi essere trasferito in data 18.12.2011 al
Reparto di Rianimazione dell'Ospedale Sant'Andrea di Vercelli, a causa della persistente insufficienza renale e della mancanza di un reparto di rianimazione presso la di Vercelli, con la diagnosi di Paziente in shock Controparte_3
settico, anurico, Recente intervento di emicolectomia, Diabete mellito di tipo 2,
Ipertensione arteriosa (degenza dal 18 al 28 dicembre 2011).
In merito a questo primo periodo dell'iter terapeutico, svoltosi presso la
[...]
i CC.TT.UU rilevano le seguenti criticità: Controparte_6
“A) La fistola anastomotica, con alta probabilità, costituisce la conseguenza di una lesione iatrogena verificatasi – per negligenza -durante l'emostasi perendoscopica del sanguinamento a livello dell'anello anastomotico, e non rilevata. Pur in mancanza di una doverosa descrizione dell'intervento perendoscopico, qualora vi fosse stata una lesione di continuo della parete intestinale in atto, essa avrebbe dovuto essere segnalata per ulteriori provvedimenti. Meno probabile l'eventualità che la lesione fosse in atto e che, per negligenza ed imperizia, essa non sia stata rilevata e riportata.
B) Nonostante che il sanguinamento a livello anastomotico richiedesse particolare attenzione al paziente già rioperato e trasfuso, il follow-up post-operatorio fu negligente ed imperito. Non fu “colto” il segnale di allarme della puntata febbrile a
37,7 gradi nella VI giornata postoperatoria, né le successive puntate febbrili;
l'esame dell'addome fu effettuato in maniera incompleta;
si attesero due giorni prima di effettuare Rx torace;
non fu effettuata Rx addome;
manca ogni descrizione della TAC addome eseguita tardivamente. Durante questi giorni di inerzia diagnostico- terapeutica, la situazione si aggravò rapidamente, in particolare per la rapida insorgenza di insufficienza renale acuta: creatininemia di 2,9 in X giornata, 4,92 in XI giornata, 6,96 in XI giornata, con grave contrazione della diuresi, non corretta. Mal specificati nelle date dei prelievi, nelle date di refertazione e nelle implicazioni di farmacoterapia contro i batteri ed i miceti individuati gli esami emocoltura. La TAC
7 torace diagnosticò versamento pleurico, trattato con toracentesi e Lasix ad alte dosi.
Fu solo con 6 giorni di ritardò sul primo “allarme” lanciato dalla puntata febbrile che fu eseguito clisma opaco con gastrographin, che evidenziò fistola anastomotica. Allora però l'inadeguatezza delle strutture della Casa di Cura al cospetto della grave compromissione multi organica del paziente costrinse al trasferimento (assai tardivo) presso l'Ospedale Sant'Andrea di Vercelli.
La TAC addome (effettuata all'ingresso all'Ospedale di Vercelli, in data 18/12/2011) rappresenta la prima TAC addome delle quale è disponibile il reperto: “Esame seguito nelle sole condizioni di base per i valori di creatininemia presentati dal paziente [….] Falda di versamento pleurico bilaterale dello spessore massimo di 4 cm a sn [….] il parenchima polmonare contiguo appare addensato e disventilato [….]
A livello della porzione superiore della sutura chirurgica si riconosce spandimento extra luminale del mezzo di contrasto, al versante laterale dx, ed una raccolta di circa
3 cm di diametro con livello idroaereo nel contesto [….]”
Alle ore 20 dello stesso giorno 18/12/2011 fu sottoposto ad intervento di laparotomia esplorativa in regime di urgenza. Fu riscontrata peritonite stercoracea e deiscenza dell'anastomosi chirurgica. Fu effettuata resezione del tratto anastomotico con successiva rianastomosi ed esecuzione di ileostomia protettiva.
Gli esami ematochimici di controllo davano Hb 8,9 e creatininemia 7,4.
Un'emocoltura del 18 dicembre era positiva per cocchi e per sensibile a CP_7
diflucan.
Dal 19 dicembre il paziente era posto in emodialisi, ancora in atto il giorno delle dimissioni (28 dicembre).
Il 28/12/2011 il paziente veniva trasferito nel Reparto di Nefrologia dello stesso ospedale (con diagnosi di “Peritonite con IRA”), ove rimaneva degente fino al
21/2/2012.
La successiva Diagnosi di Dimissione dal Reparto di nefrologia era:
“Insufficienza renale cronica in terapia sostitutiva emodialitica trisettimanale in peritonite stercoracea da deiscenza anastomosi chirurgica intestinale post intervento di resezione in video laparoscopia per adenoma tubulo villoso e m diverticolare diffusa con diverticolite cronica, sepsi da candida, successiva resezione del tratto anastomotico con rianastomosi ed ileostomia protettiva, endoftalmite da miceti, infezione delle vie urinarie da Pseudomonas aeruginosa, diabete mellito tipo II, ipertensione arteriosa in anamnesi”.
8 Il successivo decorso è costituto da due trapianti renali e l'evoluzione della sintomatologia oculare descritta nella relazione peritale a cui ci si richiama integralmente.
Sono dunque evidenti i seguenti profili di responsabilità professionale:
-Lesione iatrogena intestinale, a livello anastomotico, non rilevata e tardivamente diagnosticata;
-Inadeguato follow-up post operatorio presso la CP_1 Controparte_6
-Conseguente sviluppo di shock e di insufficienza renale;
-Tardivo trasferimento a struttura provvista di opportuni presidi di terapia intensiva e rianimazione da parte di una struttura che si dichiarava sprovvista;
-Mancata esecuzione di esami emocolturali, (già prescritti dall'Anestesista della in data 12 dicembre, e poi concretamente disponibili solo quando furono CP_3 ripetuti in data 18 dicembre presso l'Ospedale Sant'Andrea; i tardivi e inadeguati provvedimenti di chemioterapia antibatterica ed antimicotica condizionarono la complicanza di endoftalmite).
Il paziente risulta attualmente affetto da “Insufficienza Renale Cronica in Parte_1
peritonite stercoracea da deiscenza anastomosi chirurgica intestinale post intervento di resezione in videolaparoscopia, attualmente ben compensata dal secondo trapianto renale”; tale IRC, per anni trattata con emodialisi trisettimanale, fu dovuta ad uno stato di shock settico determinato da una deiscenza parziale di anastomosi chirurgica post resezione colica sinistra per adenoma tubulo-villoso del colon.
Come emerge dalle considerazioni medico-legali riportate alle pagg. 11-13 della
CTU, tale peritonite è diretta e certa conseguenza degli inadempienti, sopra descritti, dei sanitari della clinica, condotte tali da configurare elementi di grave negligenza, imprudenza e imperizia, attesa la sintomatologia manifestata dal paziente consistita in episodi di rettorraggia avvenuti dal giorno successivo l'intervento e la febbre elevata resistente a qualsiasi trattamento, segni inequivocabili di sepsi.
Il Collegio peritale ha chiarito che trattasi di concause idonee a determinare l'evento dannoso (vedi punto 1 e 2 delle considerazioni medico legali) e che possono escludersi, nel caso di specie, altre cause naturali o condizioni di morbilità coesistenti o altre complicanze post operatorie.
In ogni caso la struttura sanitaria e il medico chirurgo non hanno dimostrato di avere correttamente adempiuto alle prestazioni su di loro gravanti e/o la configurabilità di cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento dannoso e da
9 interrompere il nesso di causalità con le condotte loro ascrivibili, secondo i principi in tema di onere della prova nella responsabilità contrattuale sopra descritti.
Le conclusioni cui giungono i CC.TT.UU devono dunque considerarsi pienamente condivisibili, logiche e coerenti nonché esaustive alla luce anche delle risposte alle osservazioni dei ctp, a cui ci si richiama (il ha peraltro rinunciato Controparte_1 all'istanza di rinnovazione della CTU, chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni):
I.T. al 100% giorni 225 ( i giorni di degenza negli ospedali per gli interventi maggiori)
I.T. al 75% gg. 3040 ( i giorni trascorsi in terapia emodialitica trisettimanale)
I.T. al 50% gg. 365 ( i giorni del primo trapianto renale).
Grado di sofferenza 5 per i giorni di I.T. al 100% , 4 per i giorni di I.T. al 75% e 3 per i giorni di I.T. al 50%.
Il danno biologico, consistente attualmente in IRC ben compensata da trapianto renale, è stimabile nella misura del 40%.
Documentate e congrue le spese per un totale di € 28.715,50.
Il danno non patrimoniale viene dunque liquidato equitativamente con applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano come segue: età del danneggiato alla data del sinistro 67 anni percentuale di invalidità permanente 40% (punto di danno biologico euro 6204,45) applicando un incremento per sofferenza soggettiva (+ 50% pari ad € 3.102,23)
Punto base I.T.T.€ 115
Giorni di invalidità temporanea totale al 100% 225
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 3040
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 365
Danno biologico risarcibile € 166.279,00
Danno non patrimoniale risarcibile pari ad € 249.419,00 che, con la personalizzazione massima del 25% del danno biologico, ascende ad € 290.989,00, tenuto conto del lungo e complicato iter clinico – diagnostico patito dal ricorrente
(basti pensare ai due interventi, alla terapia emodialica trisettimanale ed ai due trapianti di rene di cui l'ultimo il 4.02.2021).
A ciò si aggiunge il danno biologico temporaneo per euro 73.082,50, secondo le percentuali di cui sopra.
Per il danno non patrimoniale si liquidano, pertanto, all'attualità € 364.071,50; risultano generiche e non provate le doglianze avanzate dalle controparti circa
10 l'eccessiva quantificazione dell'invalidità temporanea al 75% riconosciuta dal
Collegio, in quanto l'asserita rendita erogata dall per il trattamento dialitico, CP_8
peraltro non documentata, inciderebbe al più sul quantum del danno patrimoniale.
Spetta, inoltre, al ricorrente il rimborso delle spese mediche sostenute per euro
28.715,50, spese che i CC.TT.UU. hanno ritenuto adeguatamente documentate e congrue, in difetto peraltro di specifiche contestazioni delle controparti.
E' dovuto inoltre il risarcimento del danno da lucro cessante che deve determinarsi equitativamente ex art. 2056 co. I c.c,, secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), col metodo seguente:
- a base di calcolo va posta non la somma liquidata all'attualità, ma l'originario importo, che si ricava devalutando quello attuale alla data di deposito della relazione peritale;
tale importo va rivalutato anno per anno;
- sugli importi annuali così ottenuti si ritiene equo applicare gli interessi legali secondo i tassi vigenti anno per anno nel periodo considerato.
La resistente deve, pertanto, essere condannata al pagamento in CP_1
favore di della somma di euro 364.071,50 a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale, oltre ad euro 28.715,50 per il danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione.
3.In ordine alla domanda di manleva e di regresso nei confronti di Controparte_2
occorre sottolineare che la CTU ha individuato specifici profili di responsabilità professionale che si traducono in ipotesi di colpa grave in capo ai sanitari della
[...]
e che non vi è motivo logico o giuridico per escludere da responsabilità CP_1
proprio il professionista che prese in carico il paziente e che eseguì l'intervento, essendo tenuto, in primo luogo, a dare al paziente le necessarie cure conseguenti, le informazioni e le istruzioni successive.
Il negligente ed imperito follow up post operatorio è stata una delle concause efficienti nella produzione del danno, come sopra visto;
è pertanto configurabile una specifica condotta a lui imputabile nonché una precisa colpa professionale, non solo quale chirurgo ma anche quale professionista operante all'interno della struttura sanitaria in virtù del contratto di collaborazione professionale in atti.
La Suprema Corte (Cass. 13509/22) ha infatti chiarito che l'attività del medico chirurgo non può essere limitata all'intervento di cui risulta essere stato incaricato ma
11 deve ritenersi estesa, in coerenza con la compiutezza della sua prestazione e in relazione alla correlata esigenza di tutela della salute del paziente, alle informazioni ed istruzioni per il doveroso "follow up" prescritto dai protocolli ovvero dalla scienza medica;
lo stesso chirurgo, quale dipendente della struttura vincolata al contratto di spedalità, deve ritenersi appartenente, lui per primo, al collettivo dei medici tramite cui quella agisce per adempiere lo specifico impegno negoziale.
Si consideri che, come ammesso da , lui stesso aveva in più Controparte_2 occasioni visitato il paziente nei giorni successivi all'intervento senza tuttavia rilevare i segnali di allarme (puntate febbrili e rettorragia, vedi punto B pag. 9 della relazione peritale) e la rapida insorgenza dell'insufficienza renale.
Il sanitario non ha fornito la prova liberatoria sullo stesso gravante, secondo quanto sopra già rilevato.
Nella fattispecie, comunque, non si verte in una ipotesi di responsabilità esclusiva del medico, in quanto è emersa dalla ctu una corresponsabilità della nella CP_1
gestione soprattutto della fistola anastomotica (vedi punto A pag. 9 della relazione peritale).
Ne consegue, in difetto di prova contraria, l'applicazione di una presunzione di responsabilità paritaria nella causazione del danno secondo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 29001/2021: “ In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e
2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione
12 causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.”
La struttura sanitaria convenuta, benché responsabile verso l'attrice in virtù del contratto di spedalità, ha pertanto azione di regresso per il 50% nei confronti di
[...]
; la domanda di manleva dalla stessa azionata nei confronti del sanitario CP_2
può trovare, quindi, solo parziale accoglimento, dovendosi tenere conto del carattere solidale dell'obbligazione garantita.
Come ritenuto dalla giurisprudenza di merito, la clausola di garanzia ex art. 10 del contratto di collaborazione professionale stipulato tra e la clinica, in Controparte_2
base alla quale il primo è tenuto a manlevare la seconda per qualsiasi responsabilità
“in conseguenza dell'attività da lui svolta presso la Casa di Cura” deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto e per carenza di interesse, non superando il vaglio di meritevolezza: “un obbligo così vasto e indefinito rende impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti e non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall' art. 1346 c.c.” e, vieppiù, “per carenza di causa: esso si caratterizza per un evidente squilibrio in favore della struttura e per l'assenza di un apprezzabile interesse per il sanitario, che assume in via preventiva un obbligo indefinito senza alcuna diretta contropartita;
per converso risulta unicamente finalizzato a traslare sulla parte debole del rapporto le conseguenze patrimoniali della responsabilità della parte forte. Esso quindi non supera il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c.c., che viceversa richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi
(meritevoli) di entrambe le parti”(Trib. Milano 12 gennaio 2018 n. 266).
4. Le spese di lite, comprese quelle di CTU liquidate dal Giudice e del procedimento per atp, nei rapporti tra e il , seguono il principio di Parte_1 Controparte_1
soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia di media complessità nonché della mancata disponibilità delle controparti ad addivenire ad una soluzione conciliativa;
i rapporti tra la struttura sanitaria e il terzo chiamato seguono la soccombenza nella misura del 50%, trovando compensazione per il resto.
13
PQM
Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-condanna il al pagamento in favore di Controparte_4
della somma di euro 364.071,50 a titolo di danno non patrimoniale, oltre Parte_1
ad euro 28.715,50 per il danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione;
-condanna il Policlinico di alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 Pt_1
, spese che si liquidano in complessivi € 22.000,00 a titolo di compenso
[...] professionale e in € 870,00 per anticipazioni per il presente giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre ad euro 5.000,00 a titolo di compenso professionale ed euro 286,00 per anticipazioni in relazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
-pone definitivamente a carico del le spese di CTU nel giudizio Controparte_1
RG 1282-22;
-dichiara tenuto a manlevare il di quanto Controparte_2 Controparte_1 quest'ultimo sarà tenuto a pagare a in forza della presente decisione Parte_1
nella misura del 50%;
-condanna alla refusione in favore del del 50% Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite che liquida, per l'intero, in complessivi euro 22.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali Iva e Cpa come per legge per il presente giudizio, oltre ad euro 5.000,00 a titolo di compenso professionale in relazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo, oltre spese generali,
Iva e Cpa come per legge, compensando tra le parti il restante 50%.
Così deciso in Vercelli, il 1.04.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1606/2023 di R.G. promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. TABBIA Parte_1 C.F._1
CARLO presso il cui studio in Torino Corso Re Umberto 26 è elettivamente domiciliato ricorrente contro
(C.F.: ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LAMASTRA VINCENZO e dell'avv.to RAITERI DANIELE presso il cui studio in Milano via Della Guastalla 1 è elettivamente domiciliata resistente
nei confronti di
con il patrocinio dell'avv.to PAOLO MAISTO e dell'avv.to Controparte_2
GIULIA VACCHINO presso il cui studio in Ivrea Corso Massimo D'Azeglio 181 è elettivamente domiciliato terzo chiamato
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: nel merito: accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è ascrivibile a comportamenti colposi, negligenti, imprudenti ed imperiti e, comunque, alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti del personale sanitario della e, per Controparte_3
1 l'effetto, condannare quest'ultima, se del caso in via solidale e/o alternativa e/o concorrente con il terzo chiamato, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal ricorrente nella misura di euro 721.918,15, così come specificata in premessa od in quella diversa veriore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche secondo equità, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre alla rifusione delle spese legali sostenute dal ricorrente per il procedimento di ATP, ivi comprese le spese di CTU, allo stato già corrisposte per complessivi euro 3.660,00 ed a quelle che verranno versate a saldo in forza del provvedimento di liquidazione 17/10/23 e poste, allo stato, provvisoriamente a suo carico e quantificate in euro 1.716,07, oltre IVA e CP, per ciascun consulente.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Per parte resistente Il : In via principale di merito, respingere Controparte_1
le domande del ricorrente nei confronti del Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via subordinata, in ipotesi di condanna del condannare Controparte_3
il Dott. a manlevare, tenere indenne e garantire il Controparte_2 Controparte_3
anche in via di regresso, rivalsa e garanzia da ogni conseguenza
[...]
pregiudizievole e segnatamente da ogni somma che sia costretta a pagare al ricorrente in forza della emananda ordinanza/sentenza e comunque in quella ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionali
Per il terzo chiamato : Controparte_2
In via principale, rigettare tutte le domande ex adverso avanzate nei confronti del dott. in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi e le Controparte_2
ragioni di cui in narrativa;
accertare e dichiarare la nullità della clausola contenuta nell'art. 10 del contratto di collaborazione libero-professionale tra il dott. e il ex CP_2 CP_3
adverso prodotto sub doc. 5, per i motivi e le ragioni dedotti in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva svolta dalla difesa del nei CP_3
confronti del dott. ; Controparte_2
in ogni caso
Con vittoria di spese, anche di C.T.U. e C.T.P., e competenze professionali ex DM
55/2014, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA, CPA in misura di legge.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. citava in giudizio il Parte_1 [...]
a seguito del procedimento per ATP ex art. 696 bis Controparte_4
c.p.c. dove aveva richiesto l'accertamento della responsabilità del personale della struttura sanitaria - per grave imperizia e negligenza nella fase della gestione post operatoria - presso la quale egli era stato ricoverato dal 05/12/11 al 18/12/11 per neoformazione del sigma retto ed ove era stato sottoposto, in data 06/12/11, ad un intervento laparoscopico di emicolectomia sinistro (resezione del sigma per via laparoscopica); il ricorrente deduceva che, dopo l'intervento, le sue condizioni cliniche si erano rapidamente aggravate, tanto da rendersi necessario un nuovo intervento chirurgico, eseguito in data 15/12/11 presso l'Ospedale Sant'Andrea di
Vercelli, per la presenza di una peritonite fecale dovuta alla deiscenza anastomotica confezionando una ileostomia protettiva;
inoltre, a seguito di insufficienza renale, lo stesso era stato costretto ad iniziare un ciclo trisettimanale di dialisi (cfr., ancora, doc.
n. 1); che la CTU depositata nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. a firma del Dot. e del Dott. , evidenziava Parte_2 Controparte_5 incontrovertibilmente come la gestione del paziente nell'ambito del ricovero presso la fosse stato caratterizzato “da una leggerezza incredibile, tale da Controparte_3 configurare elementi di negligenza ed imperizia” (cfr. CTU, pag. n. 12), individuando, altresì, gli specifici profili di responsabilità professionale del personale sanitario della convenuta indicati alla pag. n. 10 dell'elaborato peritale;
chiedeva, pertanto, la condanna della struttura convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dei fatti dedotti ed imputabili, come già evidenziato, in via esclusiva, a comportamenti colposi, negligenti, imprudenti ed imperiti del personale sanitario di quest'ultima.
Si costituiva in giudizio il sollevando censure ed evidenziando la Controparte_1 contraddittorietà della CTU di cui chiedeva la rinnovazione, eccependo l'infondatezza nel quantum della domanda risarcitoria, chiedendo la chiamata in causa del chirurgo dott. ai fini dell'azione di rivalsa quanto meno nella misura del 50% Controparte_2
di quanto sarà ritenuto eventualmente dovuto al ricorrente ex art. 1298 c. 2 e 2055 c.
3 c.c. ed in virtù dell'autonoma obbligazione contrattuale di garanzia assunta dal sanitario nel contratto di collaborazione professionale all'art. 10 in forza della quale lo
3 stesso aveva stipulato idonea polizza assicurativa, come dichiarato nel contratto stesso.
A seguito della rituale chiamata in causa, si costituiva , deducendo Controparte_2
che il Collegio peritale non aveva evidenziato elementi di responsabilità a carico dello stesso;
che la fistola anastomotica nel caso di resezione bassa del retto compariva con una certa frequenza e che non era causa di insufficienza renale;
che nel post operatorio, lo stesso aveva dispensato prestazioni mediche con assoluta diligenza per cui non poteva essere ritenuto responsabile per quanto non svolto direttamente dal medesimo, con conseguente esclusione della responsabilità del chirurgo nella vicenda de qua;
eccepiva, inoltre, l'insussistenza dei presupposti dell'azione di garanzia e manleva sollevata nei suoi confronti dal , non solo per assenza CP_3 di responsabilità del medico, ma anche perché l'obbligazione contrattuale di manleva di cui all'art. 10 del citato contratto doveva essere considerata nulla per illeceità della causa concreta e/o per non meritevolezza concreta della clausola del contratto, come più volte ritenuto dalla giurisprudenza di merito, sussistendo una responsabilità in via esclusiva della in forza del rapporto di collaborazione coordinata e CP_1
continuativa con il sanitario;
contestava altresì il quantum della pretesa risarcitoria.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 21.05.2024, le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa veniva istruita documentalmente, anche mediante l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di accertamento tecnico preventivo rg 1282-2022.
Il presente procedimento veniva riassegnato a questo Giudice con decreto presidenziale 14/2024 del 18.11.2024 e la controversia veniva fissata per la decisione e discussione all'udienza del 12.02.2025 con termine alle parti per note difensive fino a 10 giorni prima dell'udienza, riservando il deposito della motivazione nei 30 giorni ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2.Il ricorrente lamenta la grave negligenza ed imperizia della struttura sanitaria nella fase di gestione post-operatoria in relazione all'intervento laporaoscopico di emicolectomia sinistro (resezione del sigma per via laporoscopica).
In ordine all'inquadramento della responsabilità della struttura sanitaria resistente, è noto che mentre in passato si riteneva che il rapporto fra il paziente e la struttura ospedaliera fosse inquadrabile nell'ambito dell'articolo 2043 CC, a partire dalla fine degli anni '90, la giurisprudenza di legittimità ha privilegiato un nuovo inquadramento
4 della responsabilità del medico e della struttura sanitaria in termini contrattualistici, ritenendo che l'accettazione del paziente in ospedale ai fini del suo ricovero o dell'effettuazione di una visita ambulatoriale comporti la conclusione di un contratto
(Cassazione 1698 2006, 10.297 2004, 3492 2002).
All'esito del percorso evolutivo si è quindi pervenuti all'affermazione che il negozio stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria – cd. contratto di spedalità - sia un contratto atipico a prestazioni corrispettive in forza del quale l'ospedale offre al ricoverato prestazioni di diversa natura, tra cui, in particolare, le cure medico infermieristiche, il vitto, l'alloggio.
È stata affermata la responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente anche in via autonoma rispetto al medico (Cass., SS. UU., sentenza n. 577 del 11 gennaio 2008), non solo per inadempimenti afferenti alle prestazioni principali di cura e di diagnosi, ma anche per inadempimenti relativi agli obblighi di protezione, tra i quali quello di buona organizzazione, ovverossia di idoneità dei mezzi e delle dotazioni.
Con particolare riferimento all'inadempimento riconducibile all'operato dei medici, si è affermato che la struttura sanitaria risponde ai sensi dell'art. 1228 CC, secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'attività di terzi, seppure non alle proprie dipendenze, risponde del fatto doloso o colposo di essi, senza neppure distinguersi tra personale medico ausiliario o personale paramedico.
Si è fatta poi applicazione dei principi generali affermati dalla Suprema Corte, SS.
UU., con la sentenza n. 13.533 del 30 ottobre 2001 in tema di ripartizione dell'onere probatorio, secondo cui al creditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno compete la prova dell'esistenza del titolo fondante la propria pretesa creditoria, nonché l'allegazione dell'inadempimento del debitore, spettando al debitore la prova del fatto estintivo costituito dall'adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento.
Trasfondendo tali principi nella specifica materia, la Suprema Corte ha dunque sostenuto che il paziente sia gravato dell'onere di provare l'esistenza del contratto di spedalità o del contatto sociale, il danno subito, ovverosia l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione, il nesso di causalità tra la condotta della struttura sanitaria e/o del personale sanitario e che debba allegare l'inadempimento qualificato del debitore (struttura sanitaria e/o medico), con l'indicazione dell'errore del medico o comunque dell'inadempimento della struttura astrattamente idoneo a
5 provocare il danno lamentato, competendo invece al sanitario o alla struttura ospedaliera, in applicazione del principio della cosiddetta vicinanza o prossimità della prova (Cass., sentenza n. 10.297/2004), dimostrare il diligente adempimento.
Occorre per la verità dare atto che vi sono state alcune oscillazioni nell'ambito delle pronunce di legittimità per quanto attiene all'onere probatorio del nesso causale, essendosi, in relazione ad alcune concrete fattispecie, sostenuto che fosse onere del medico o della struttura sanitaria dimostrare che l'inadempimento non fosse stato rilevante sotto il profilo eziologico (Cass., sentenza n. 577/2008, Cass., sentenza n.
1538/2010) ed in altre che ricadrebbe sul paziente la prova del nesso di causalità
(Cass., Sez. 3, sentenza n. 12362 del 24/05/2006).
Alla luce degli sviluppi giurisprudenziali e normativi (legge Balduzzi, riforma legge
Gelli – Bianco) e comunque della disciplina di cui all'art. 1218 CC, deve ritenersi che anche la prova del nesso di causalità incomba sul paziente.
Il paziente è dunque tenuto a fornire la prova del danno, da ritenersi resa qualora si dimostri l'aggravamento della patologia o l'insorgenza dell'affezione; la prova dell'inadempimento qualificato del debitore, che si considera offerta tendenzialmente in via presuntiva dall'esistenza dell'aggravamento della patologia o dell'insorgenza dell'affezione; il nesso di causalità tra il primo ed il secondo.
Con riferimento a quest'ultimo si è affermata in giurisprudenza la nozione del principio della cd. preponderanza causale o del “più probabile che non” avuto riguardo alle circostanze concrete del caso esaminato, con un progressivo allontanamento dalla nozione di causalità rilevante in sede penale ai sensi degli artt.
40 e ss. c.p., che impongono la verifica delle probabilità statistiche di un determinato evento ed il raffronto con la realtà processuale in modo da pervenire a formulare una valutazione sul rapporto di causalità oltre ogni ragionevole dubbio (cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 4400 del 04/03/2004 e Cass., Sez. 3, n. 7997 del 18/04/2005).
Ciò significa che al paziente sia richiesto di dimostrare che qualora, in ipotesi di omissione, fosse stata resa la prestazione dovuta oppure, in ipotesi di condotta positivamente tenuta, fosse stata garantita una diversa prestazione, non si sarebbe verificato l'evento sfavorevole più probabilmente che non.
La prova liberatoria del debitore consiste, per contro, nel dimostrare che, nonostante la riconducibilità dell'evento alla propria condotta attiva od omissiva, non sussista alcun profilo di colpa e dunque che l'evento non risulta imputabile al medesimo.
6 Nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità contrattuale del . Controparte_1
Dalla CTU espletata nel corso del procedimento per accertamento tecnico prevenivo, acquisita nel corso del presente giudizio, il Collegio peritale ha ripercorso la storia clinica e l'iter terapeutico di , il quale fu sottoposto in data 7.12.2011 ad Parte_1
intervento di resezione del sigma presso la casa di Cura di Vercelli CP_3
(degenza 5-18 dicembre 2011) per poi essere trasferito in data 18.12.2011 al
Reparto di Rianimazione dell'Ospedale Sant'Andrea di Vercelli, a causa della persistente insufficienza renale e della mancanza di un reparto di rianimazione presso la di Vercelli, con la diagnosi di Paziente in shock Controparte_3
settico, anurico, Recente intervento di emicolectomia, Diabete mellito di tipo 2,
Ipertensione arteriosa (degenza dal 18 al 28 dicembre 2011).
In merito a questo primo periodo dell'iter terapeutico, svoltosi presso la
[...]
i CC.TT.UU rilevano le seguenti criticità: Controparte_6
“A) La fistola anastomotica, con alta probabilità, costituisce la conseguenza di una lesione iatrogena verificatasi – per negligenza -durante l'emostasi perendoscopica del sanguinamento a livello dell'anello anastomotico, e non rilevata. Pur in mancanza di una doverosa descrizione dell'intervento perendoscopico, qualora vi fosse stata una lesione di continuo della parete intestinale in atto, essa avrebbe dovuto essere segnalata per ulteriori provvedimenti. Meno probabile l'eventualità che la lesione fosse in atto e che, per negligenza ed imperizia, essa non sia stata rilevata e riportata.
B) Nonostante che il sanguinamento a livello anastomotico richiedesse particolare attenzione al paziente già rioperato e trasfuso, il follow-up post-operatorio fu negligente ed imperito. Non fu “colto” il segnale di allarme della puntata febbrile a
37,7 gradi nella VI giornata postoperatoria, né le successive puntate febbrili;
l'esame dell'addome fu effettuato in maniera incompleta;
si attesero due giorni prima di effettuare Rx torace;
non fu effettuata Rx addome;
manca ogni descrizione della TAC addome eseguita tardivamente. Durante questi giorni di inerzia diagnostico- terapeutica, la situazione si aggravò rapidamente, in particolare per la rapida insorgenza di insufficienza renale acuta: creatininemia di 2,9 in X giornata, 4,92 in XI giornata, 6,96 in XI giornata, con grave contrazione della diuresi, non corretta. Mal specificati nelle date dei prelievi, nelle date di refertazione e nelle implicazioni di farmacoterapia contro i batteri ed i miceti individuati gli esami emocoltura. La TAC
7 torace diagnosticò versamento pleurico, trattato con toracentesi e Lasix ad alte dosi.
Fu solo con 6 giorni di ritardò sul primo “allarme” lanciato dalla puntata febbrile che fu eseguito clisma opaco con gastrographin, che evidenziò fistola anastomotica. Allora però l'inadeguatezza delle strutture della Casa di Cura al cospetto della grave compromissione multi organica del paziente costrinse al trasferimento (assai tardivo) presso l'Ospedale Sant'Andrea di Vercelli.
La TAC addome (effettuata all'ingresso all'Ospedale di Vercelli, in data 18/12/2011) rappresenta la prima TAC addome delle quale è disponibile il reperto: “Esame seguito nelle sole condizioni di base per i valori di creatininemia presentati dal paziente [….] Falda di versamento pleurico bilaterale dello spessore massimo di 4 cm a sn [….] il parenchima polmonare contiguo appare addensato e disventilato [….]
A livello della porzione superiore della sutura chirurgica si riconosce spandimento extra luminale del mezzo di contrasto, al versante laterale dx, ed una raccolta di circa
3 cm di diametro con livello idroaereo nel contesto [….]”
Alle ore 20 dello stesso giorno 18/12/2011 fu sottoposto ad intervento di laparotomia esplorativa in regime di urgenza. Fu riscontrata peritonite stercoracea e deiscenza dell'anastomosi chirurgica. Fu effettuata resezione del tratto anastomotico con successiva rianastomosi ed esecuzione di ileostomia protettiva.
Gli esami ematochimici di controllo davano Hb 8,9 e creatininemia 7,4.
Un'emocoltura del 18 dicembre era positiva per cocchi e per sensibile a CP_7
diflucan.
Dal 19 dicembre il paziente era posto in emodialisi, ancora in atto il giorno delle dimissioni (28 dicembre).
Il 28/12/2011 il paziente veniva trasferito nel Reparto di Nefrologia dello stesso ospedale (con diagnosi di “Peritonite con IRA”), ove rimaneva degente fino al
21/2/2012.
La successiva Diagnosi di Dimissione dal Reparto di nefrologia era:
“Insufficienza renale cronica in terapia sostitutiva emodialitica trisettimanale in peritonite stercoracea da deiscenza anastomosi chirurgica intestinale post intervento di resezione in video laparoscopia per adenoma tubulo villoso e m diverticolare diffusa con diverticolite cronica, sepsi da candida, successiva resezione del tratto anastomotico con rianastomosi ed ileostomia protettiva, endoftalmite da miceti, infezione delle vie urinarie da Pseudomonas aeruginosa, diabete mellito tipo II, ipertensione arteriosa in anamnesi”.
8 Il successivo decorso è costituto da due trapianti renali e l'evoluzione della sintomatologia oculare descritta nella relazione peritale a cui ci si richiama integralmente.
Sono dunque evidenti i seguenti profili di responsabilità professionale:
-Lesione iatrogena intestinale, a livello anastomotico, non rilevata e tardivamente diagnosticata;
-Inadeguato follow-up post operatorio presso la CP_1 Controparte_6
-Conseguente sviluppo di shock e di insufficienza renale;
-Tardivo trasferimento a struttura provvista di opportuni presidi di terapia intensiva e rianimazione da parte di una struttura che si dichiarava sprovvista;
-Mancata esecuzione di esami emocolturali, (già prescritti dall'Anestesista della in data 12 dicembre, e poi concretamente disponibili solo quando furono CP_3 ripetuti in data 18 dicembre presso l'Ospedale Sant'Andrea; i tardivi e inadeguati provvedimenti di chemioterapia antibatterica ed antimicotica condizionarono la complicanza di endoftalmite).
Il paziente risulta attualmente affetto da “Insufficienza Renale Cronica in Parte_1
peritonite stercoracea da deiscenza anastomosi chirurgica intestinale post intervento di resezione in videolaparoscopia, attualmente ben compensata dal secondo trapianto renale”; tale IRC, per anni trattata con emodialisi trisettimanale, fu dovuta ad uno stato di shock settico determinato da una deiscenza parziale di anastomosi chirurgica post resezione colica sinistra per adenoma tubulo-villoso del colon.
Come emerge dalle considerazioni medico-legali riportate alle pagg. 11-13 della
CTU, tale peritonite è diretta e certa conseguenza degli inadempienti, sopra descritti, dei sanitari della clinica, condotte tali da configurare elementi di grave negligenza, imprudenza e imperizia, attesa la sintomatologia manifestata dal paziente consistita in episodi di rettorraggia avvenuti dal giorno successivo l'intervento e la febbre elevata resistente a qualsiasi trattamento, segni inequivocabili di sepsi.
Il Collegio peritale ha chiarito che trattasi di concause idonee a determinare l'evento dannoso (vedi punto 1 e 2 delle considerazioni medico legali) e che possono escludersi, nel caso di specie, altre cause naturali o condizioni di morbilità coesistenti o altre complicanze post operatorie.
In ogni caso la struttura sanitaria e il medico chirurgo non hanno dimostrato di avere correttamente adempiuto alle prestazioni su di loro gravanti e/o la configurabilità di cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento dannoso e da
9 interrompere il nesso di causalità con le condotte loro ascrivibili, secondo i principi in tema di onere della prova nella responsabilità contrattuale sopra descritti.
Le conclusioni cui giungono i CC.TT.UU devono dunque considerarsi pienamente condivisibili, logiche e coerenti nonché esaustive alla luce anche delle risposte alle osservazioni dei ctp, a cui ci si richiama (il ha peraltro rinunciato Controparte_1 all'istanza di rinnovazione della CTU, chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni):
I.T. al 100% giorni 225 ( i giorni di degenza negli ospedali per gli interventi maggiori)
I.T. al 75% gg. 3040 ( i giorni trascorsi in terapia emodialitica trisettimanale)
I.T. al 50% gg. 365 ( i giorni del primo trapianto renale).
Grado di sofferenza 5 per i giorni di I.T. al 100% , 4 per i giorni di I.T. al 75% e 3 per i giorni di I.T. al 50%.
Il danno biologico, consistente attualmente in IRC ben compensata da trapianto renale, è stimabile nella misura del 40%.
Documentate e congrue le spese per un totale di € 28.715,50.
Il danno non patrimoniale viene dunque liquidato equitativamente con applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano come segue: età del danneggiato alla data del sinistro 67 anni percentuale di invalidità permanente 40% (punto di danno biologico euro 6204,45) applicando un incremento per sofferenza soggettiva (+ 50% pari ad € 3.102,23)
Punto base I.T.T.€ 115
Giorni di invalidità temporanea totale al 100% 225
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 3040
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 365
Danno biologico risarcibile € 166.279,00
Danno non patrimoniale risarcibile pari ad € 249.419,00 che, con la personalizzazione massima del 25% del danno biologico, ascende ad € 290.989,00, tenuto conto del lungo e complicato iter clinico – diagnostico patito dal ricorrente
(basti pensare ai due interventi, alla terapia emodialica trisettimanale ed ai due trapianti di rene di cui l'ultimo il 4.02.2021).
A ciò si aggiunge il danno biologico temporaneo per euro 73.082,50, secondo le percentuali di cui sopra.
Per il danno non patrimoniale si liquidano, pertanto, all'attualità € 364.071,50; risultano generiche e non provate le doglianze avanzate dalle controparti circa
10 l'eccessiva quantificazione dell'invalidità temporanea al 75% riconosciuta dal
Collegio, in quanto l'asserita rendita erogata dall per il trattamento dialitico, CP_8
peraltro non documentata, inciderebbe al più sul quantum del danno patrimoniale.
Spetta, inoltre, al ricorrente il rimborso delle spese mediche sostenute per euro
28.715,50, spese che i CC.TT.UU. hanno ritenuto adeguatamente documentate e congrue, in difetto peraltro di specifiche contestazioni delle controparti.
E' dovuto inoltre il risarcimento del danno da lucro cessante che deve determinarsi equitativamente ex art. 2056 co. I c.c,, secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), col metodo seguente:
- a base di calcolo va posta non la somma liquidata all'attualità, ma l'originario importo, che si ricava devalutando quello attuale alla data di deposito della relazione peritale;
tale importo va rivalutato anno per anno;
- sugli importi annuali così ottenuti si ritiene equo applicare gli interessi legali secondo i tassi vigenti anno per anno nel periodo considerato.
La resistente deve, pertanto, essere condannata al pagamento in CP_1
favore di della somma di euro 364.071,50 a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale, oltre ad euro 28.715,50 per il danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione.
3.In ordine alla domanda di manleva e di regresso nei confronti di Controparte_2
occorre sottolineare che la CTU ha individuato specifici profili di responsabilità professionale che si traducono in ipotesi di colpa grave in capo ai sanitari della
[...]
e che non vi è motivo logico o giuridico per escludere da responsabilità CP_1
proprio il professionista che prese in carico il paziente e che eseguì l'intervento, essendo tenuto, in primo luogo, a dare al paziente le necessarie cure conseguenti, le informazioni e le istruzioni successive.
Il negligente ed imperito follow up post operatorio è stata una delle concause efficienti nella produzione del danno, come sopra visto;
è pertanto configurabile una specifica condotta a lui imputabile nonché una precisa colpa professionale, non solo quale chirurgo ma anche quale professionista operante all'interno della struttura sanitaria in virtù del contratto di collaborazione professionale in atti.
La Suprema Corte (Cass. 13509/22) ha infatti chiarito che l'attività del medico chirurgo non può essere limitata all'intervento di cui risulta essere stato incaricato ma
11 deve ritenersi estesa, in coerenza con la compiutezza della sua prestazione e in relazione alla correlata esigenza di tutela della salute del paziente, alle informazioni ed istruzioni per il doveroso "follow up" prescritto dai protocolli ovvero dalla scienza medica;
lo stesso chirurgo, quale dipendente della struttura vincolata al contratto di spedalità, deve ritenersi appartenente, lui per primo, al collettivo dei medici tramite cui quella agisce per adempiere lo specifico impegno negoziale.
Si consideri che, come ammesso da , lui stesso aveva in più Controparte_2 occasioni visitato il paziente nei giorni successivi all'intervento senza tuttavia rilevare i segnali di allarme (puntate febbrili e rettorragia, vedi punto B pag. 9 della relazione peritale) e la rapida insorgenza dell'insufficienza renale.
Il sanitario non ha fornito la prova liberatoria sullo stesso gravante, secondo quanto sopra già rilevato.
Nella fattispecie, comunque, non si verte in una ipotesi di responsabilità esclusiva del medico, in quanto è emersa dalla ctu una corresponsabilità della nella CP_1
gestione soprattutto della fistola anastomotica (vedi punto A pag. 9 della relazione peritale).
Ne consegue, in difetto di prova contraria, l'applicazione di una presunzione di responsabilità paritaria nella causazione del danno secondo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 29001/2021: “ In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e
2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione
12 causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.”
La struttura sanitaria convenuta, benché responsabile verso l'attrice in virtù del contratto di spedalità, ha pertanto azione di regresso per il 50% nei confronti di
[...]
; la domanda di manleva dalla stessa azionata nei confronti del sanitario CP_2
può trovare, quindi, solo parziale accoglimento, dovendosi tenere conto del carattere solidale dell'obbligazione garantita.
Come ritenuto dalla giurisprudenza di merito, la clausola di garanzia ex art. 10 del contratto di collaborazione professionale stipulato tra e la clinica, in Controparte_2
base alla quale il primo è tenuto a manlevare la seconda per qualsiasi responsabilità
“in conseguenza dell'attività da lui svolta presso la Casa di Cura” deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto e per carenza di interesse, non superando il vaglio di meritevolezza: “un obbligo così vasto e indefinito rende impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti e non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall' art. 1346 c.c.” e, vieppiù, “per carenza di causa: esso si caratterizza per un evidente squilibrio in favore della struttura e per l'assenza di un apprezzabile interesse per il sanitario, che assume in via preventiva un obbligo indefinito senza alcuna diretta contropartita;
per converso risulta unicamente finalizzato a traslare sulla parte debole del rapporto le conseguenze patrimoniali della responsabilità della parte forte. Esso quindi non supera il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c.c., che viceversa richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi
(meritevoli) di entrambe le parti”(Trib. Milano 12 gennaio 2018 n. 266).
4. Le spese di lite, comprese quelle di CTU liquidate dal Giudice e del procedimento per atp, nei rapporti tra e il , seguono il principio di Parte_1 Controparte_1
soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia di media complessità nonché della mancata disponibilità delle controparti ad addivenire ad una soluzione conciliativa;
i rapporti tra la struttura sanitaria e il terzo chiamato seguono la soccombenza nella misura del 50%, trovando compensazione per il resto.
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PQM
Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-condanna il al pagamento in favore di Controparte_4
della somma di euro 364.071,50 a titolo di danno non patrimoniale, oltre Parte_1
ad euro 28.715,50 per il danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione;
-condanna il Policlinico di alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 Pt_1
, spese che si liquidano in complessivi € 22.000,00 a titolo di compenso
[...] professionale e in € 870,00 per anticipazioni per il presente giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre ad euro 5.000,00 a titolo di compenso professionale ed euro 286,00 per anticipazioni in relazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
-pone definitivamente a carico del le spese di CTU nel giudizio Controparte_1
RG 1282-22;
-dichiara tenuto a manlevare il di quanto Controparte_2 Controparte_1 quest'ultimo sarà tenuto a pagare a in forza della presente decisione Parte_1
nella misura del 50%;
-condanna alla refusione in favore del del 50% Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite che liquida, per l'intero, in complessivi euro 22.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali Iva e Cpa come per legge per il presente giudizio, oltre ad euro 5.000,00 a titolo di compenso professionale in relazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo, oltre spese generali,
Iva e Cpa come per legge, compensando tra le parti il restante 50%.
Così deciso in Vercelli, il 1.04.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
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