Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/05/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 488/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 14.5.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. LORENZO MACCHI ed il ricorrente personalmente;
per la parte resistente l'Avv. MARTA FARINA in sostituzione dell'Avv. PAOLO
ZUCCONELLI.
L'Avv. MACCHI, non intendendo insistere sulla produzione di ulteriore documentazione, conviene sul fatto che è cessata la materia del contendere, ma chiede la liquidazione delle spese di lite. Rileva di avere formulato un'articolata proposta alla controparte, elaborata sulla base dei dati dedotti dalla convenuta.
Contesta fermamente quanto allegato da controparte sulle condotte gravi ascritte al ricorrente, che le nega, stigmatizzando le accuse della società, che non le ha mai contestualizzate, non avendo nemmeno mai contestato al lavoratore, prima del giudizio, di avere fatto dei percorsi e delle tappe non autorizzate. Osserva che è pacifico che il ricorrente avesse diritto ad ottenere la documentazione richiesta in questa sede, richiamando la normativa già dedotta in atti ed evidenziando che ancora prima del giudizio la società aveva detto che avrebbe procurato al lavoratore quanto richiesto (doc. 9 ricorrente). Insiste, pertanto, per la liquidazione delle spese di lite, perché il ricorrente ha avuto quanto aveva diritto di ottenere soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Chiede la distrazione delle spese di lite.
L'Avv. MARTA FARINA si riporta alla memoria difensiva. Chiede la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 488/2024, avente per oggetto “consegna documentazione”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. LORENZO Parte_1 C.F._1
MACCHI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. - con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. PAOLO ZUCCONELLI, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 22.7.2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, la società
[...]
allegando di avere prestato attività lavorativa alle Controparte_1
dipendenze della stessa per il periodo dal 2.11.2022 al 31.10.2023, con mansione di
“conducente di autotreno” e inquadramento al livello B3 del CCNL Autotrasporto Merci
Artigianato.
Non avendo la società soddisfatto le richieste avanzate in via stragiudiziale dal ricorrente, questi ha sostenuto di essere stato costretto a promuovere l'odierno giudizio per ottenere la consegna delle risultanze tachigrafiche, relative ai servizi di trasporto effettuati nel corso del rapporto di lavoro, oltre che delle registrazioni degli impianti satellitari installati sui mezzi utilizzati. Il 3 lavoratore ha spiegato che tale documentazione gli è indispensabile per quantificare e richiedere, in separato giudizio, le differenze su retribuzioni ordinarie e indennità di trasferta, gli straordinari mai pagati con le relative maggiorazioni, il TFR e le altre spettanze di fine rapporto.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“nel merito: 1) condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi del Reg. EU n. 679/16, dell'art. 33 comma 2° del Regolamento n. 165/2014, nonché dell'art. 11 comma 8° lettera a) (parte generale) del CCNL Trasporto Merci, a consegnare al ricorrente tutte le registrazioni del tachigrafo digitale montato sui mezzi condotti dal ricorrente mentre prestava servizio alle dipendenze della convenuta dal 2.11.2022 al 31.10.2023; 2) condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi del Reg. EU n. 679/16, a consegnare al ricorrente le registrazioni degli impianti satellitari GPS installati sui mezzi utilizzati dal ricorrente mentre prestava servizio alle dipendenze della convenuta dal 2.11.2022 al 31.10.2023”
Si è costituita in giudizio negando che Controparte_1
il lavoratore possa vantare differenze retributive e reiterando le contestazioni già sollevate nella lettera pec sub doc. 9 di parte ricorrente (nella specie, accusandolo di avere utilizzato il veicolo della società per fini diversi da quelli strettamente legati alle mansioni lavorative), ma in ogni caso producendo le trascrizioni del cronotachigrafo per il periodo dal 2.11.2022 al 31.10.2023, richieste dal ricorrente, perciò chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
In data 3.3.2025 a depositato anche la Controparte_1
documentazione relativa alle risultanze del GPS, per le quali all'udienza del 3.2.2025 la parte ricorrente aveva insistito.
All'udienza del 14.5.2025 le parti hanno concordato sulla circostanza della cessazione della materia del contendere, ma il procuratore attoreo ha insistito per la liquidazione delle spese di lite in considerazione della condotta di controparte, che ha costretto il ricorrente a promuovere l'odierno giudizio.
2. È pacifico che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, stante la richiesta di entrambe le parti in tal senso, a seguito delle produzioni documentali effettuate in giudizio dalla resistente e ritenute dallo stesso procuratore attoreo sufficienti.
Tanto premesso, si ritiene meritevole di accoglimento la domanda attorea di condanna di controparte alle spese di lite.
4 Rispetto alla sussistenza del diritto del lavoratore alla consegna della documentazione richiesta, inerente al proprio rapporto di lavoro, è sufficiente richiamare quanto previsto, in ordine alle risultanze tachigrafiche, dall'art. 11, comma 8, lett. a), CCNL Trasporto Merci (Orario di lavoro per il personale viaggiante), il quale prevede che: “(…) Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, l'eventuale maggior durata dell'orario di lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario (…); le aziende su richiesta dei lavoratori sono tenute a fornire copia della registrazione entro 30 giorni dalla richiesta (…)” (cfr. doc.
12 ricorrente) e dall'art. 33, comma 2, Regolamento UE n. 165/2014, secondo cui “Le imprese di trasporto conservano i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti tabulati per conformarsi all'articolo 35, in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilasciano una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. Le imprese di trasporto forniscono altresì copie dei dati scaricati dalle carte del conducente ai conducenti interessati che le richiedono, assieme agli stampati di dette copie. I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta dei funzionari di controllo”.
Il ricorrente ha poi fornito prova di aver già richiesto tale documentazione al datore di lavoro, prima dell'instaurazione del presente giudizio, come risulta dalla lettera del 17.2.2024 (cfr. docc. 7 e 8 ricorrente), a cui è seguito il diniego della società che, con pec del 6.3.2024, ha così replicato all'ex dipendente: “Al momento non siamo in grado di darle una risposta poiché da un nostro primo controllo abbiamo rilevato le seguenti anomalie causate dal sig Pt_1
1) parecchi tragitti non risultano tra i trasporti della nostra società e si dovrebbe
[...]
dedurre che il sig abbia fatto trasporti X conto suo o ha usato il camion della società Pt_1
per uso personale. 2) ha usato scorrettamente il cronotachigrafo alterando notevolmente le ore di riposo e le ore di servizio. 3) non ha rispettato gli orari trasmessi con la rete aziendale
(tablet). Sarà nostra premura completare al più presto il controllo e trasmettervi quanto richiesto” (cfr. doc. 9 ricorrente).
Il rifiuto così espresso dalla società appare ingiustificato, in quanto fondato su allusioni a gravi condotte del lavoratore, che non sono state in alcun modo contestualizzate e/o circostanziate, nemmeno nell'odierno giudizio.
5 Va anche detto che in data 31.5.2024, la difesa del ricorrente, non avendo ricevuto alcuna documentazione, aveva rinnovato la richiesta alla società, fermamente contestando le condotte genericamente addebitate al lavoratore (doc. 10 ricorrente).
In definitiva, la mancanza di un valido motivo per l'iniziale diniego e l'avere prodotto la documentazione richiesta solo dopo l'iniziativa giudiziaria del lavoratore determinano la soccombenza virtuale della società, che va perciò condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti di ogni diversa
[...] Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa od assorbita, dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Lecco, 14 maggio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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