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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio) iscritto al n. 624/2025 V.G. promosso da
), rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Federica Pagni Maria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in V.le V. Emanuele II n. 28, Siena
PARTE RICORRENTE
e da
), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Daniela Marrelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Montanini n. 152, Siena
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1. I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove riterrà più opportuno la propria residenza.
2. Nella casa adibita a residenza familiare e situata a Siena, Piazza dell'Abbadia
n.6, continuerà ad abitare la sig.ra unitamente al di lei figlio Controparte_1
. Il sig. dovrà spostare la propria residenza nell'abitazione Per_1 Pt_1 che attualmente conduce in locazione. La sig.ra provvederà, con il CP_1 consenso già espresso del sig. a risolvere il contratto di locazione che Pt_1 riguarda l'abitazione posta in Piazza dell'Abbadia n.6 ed a sottoscriverne uno nuovo, ovvero a procedere a subentrare al posto del sig. nell'attuale Pt_1 contratto.
3. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento Pt_1 CP_1 la somma mensile di €. 1.200,00 mediante bonifico bancario da effettuarsi alle coordinate bancarie già note con scadenza il giorno 28 di ogni mese, per tredici mensilità e, pertanto, con decorrenza dal mese di febbraio 2025 (compreso) sino al mese di febbraio 2026 (compreso). Successivamente e, pertanto, a decorrere dal mese di marzo 2026, il sig. verserà alla sig.ra la Pt_1 CP_1 somma di €. 600,00 in ragione della riduzione del proprio reddito per l'accesso alla pensione. Detti importi rimarranno tali anche se non dovesse essere stata pubblicata la sentenza di divorzio e da tale momento, la somma di cui sopra sarà versata dal sig. alla sig.ra a titolo di assegno divorzile. Pt_1 CP_1
4. Le parti rimarranno in possesso dei propri conti correnti, non avendone uno cointestato, e rimarranno proprietari delle proprie autovetture/motocicli.
5. I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto a dividere i propri beni mobili, regali ed oggetti personali.
6. I coniugi dichiarando inoltre di rinunciare, reciprocamente ed espressamente a qualunque domanda risarcitoria, anche per eventuali danni
2 alla salute, alla domanda di addebito della separazione ed a qualsiasi ulteriore domanda anche se non enunciata in precedenza”
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio non sono nati figli;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Siena per l'anno 2020 al n. 27, parte 1;
3 osservato che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio e che, pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Istruttore, ai fini della relativa pronuncia, come da separata ordinanza;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nato il Parte_1
26/02/1956 ad Ancona (AN) e , nata il [...] a [...] Controparte_1
(OR), che si sono uniti in matrimonio in data 22/08/2020, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena dell'anno 2020 al n. 27, parte 1 alle condizioni di cui in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Siena in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 04/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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