Sentenza 23 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 23/02/2022, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/02/2022
N. 00315/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01084/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1084 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Troso, ES Cannoletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso e Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
del diritto della ricorrente ad esercitare l'accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione ed il valore retributivo degli stessi, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall'INPS nella liquidazione della pensione;
nonché per la condanna di INPS all'esibizione del modello UNICARPE (estratto conto analitico), del modello RETR. PENS. e del modello TE 08 dell'ultima ricostituzione o altro documento equivalente in qualsiasi modo denominato, relativo alla pensione -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 84, 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. F.sco Cannoletta per la parte ricorrente e avv. R. Gubello, in sostituzione degli avv.ti I. De Leonardis, M. Mattia, S. Graziuso e R. Tedone, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente espone quanto segue:
- di avere inoltrato a mezzo PEC, in data 27 maggio 2021, istanza all’INPS, sede di Campi Salentina, per acquisire copia dei modelli UNICARPE, RETR PENS e TE08 relativi all’ultima ricostituzione della pensione di cui è titolare,
- tale istanza è rimasta priva di riscontro.
Con la proposizione dell’odierno giudizio parte attrice chiede, dunque, ordinarsi all’INPS, sede di Campi Salentina, l’esibizione della suddetta documentazione, con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria tardiva del 10.12.2021, deducendo che “ Alla richiesta di accesso del 19.5.2021, afferente alla posizione di ER ES, l’Istituto rispondeva immediatamente con pec inoltrata in pari data, cui venivano allegati il Modello TE08, TR/150 e RETR. PENS. del predetto ER. Per contro, non è stato possibile dare seguito alla successiva pec del 27.5.2021, attesa la generica allegazione di un errore materiale nell’oggetto della precedente richiesta afferente il nominativo dell’istante, senza tuttavia alcuno specifico riferimento all’odierna ricorrente che consentisse di esaminare la richiesta ”.
Con dichiarazione resa all’udienza camerale del 2 febbraio 2022, la difesa attorea ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese di lite, richiesta alla quale l’INPS non si è opposto.
Nondimeno, tale rinuncia non può ritenersi rituale, in quanto non resa nelle forme di cui all’art. 84 c.p.a.; tenuto conto delle vicende processuali, tale rinuncia può essere qualificata quale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi del comma 4 della succitata norma.
Si deve pertanto prendere atto dell’improcedibilità del ricorso, ex art. 35, comma 1, lett. c ). c.p.a.
Considerata la vicenda nel suo complesso, il Collegio reputa equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO