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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 658/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: - elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso il difensore in VIA CASSA DI RISPARMIO N. 4 INT. 11 16100
GENOVA - rappresentata e difesa dall'Avv./dagli Avv.ti MARVULLI GIUSEPPE appellante nei confronti di
(COD. FISC. - elettivamente domiciliata presso Controparte_1 P.IVA_2 il difensore in VIA USODIMARE 9/A ANDORA - rappresentata e difesa dall'Avv. MATTEU
MASSIMO appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Genova, disattesa e respinta ogni contraria domanda,
1 istanza ed eccezione, in accoglimento dei tre motivi d'impugnazione proposti da
[...]
Parte_1
1) in via istruttoria, in accoglimento del terzo motivo d'appello proposto e per le ragioni illustrate sia nell'atto d'appello (v. pag. 21-24), sia con le note di trattazione scritta depositate da il 03.04.2024, ammettere le istanze Parte_1 istruttorie (ordine d'esibizione e prova testimoniale) dedotte da Parte_1
alle pagg.
6-8 della propria memoria istruttoria depositata in primo grado il
[...]
21.11.2022, ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.;
2) nel merito, in accoglimento del primo e del secondo motivo d'appello proposti, riformare integralmente la sentenza n. 116/2023 del Tribunale di Savona (Giudice monocratico Dott.
Stefano Poggio), depositata in data 16.02.2023 ed emessa nella causa civile contrassegnata con il n.R.G. 908/2022, con conseguente condanna di Controparte_1 al pagamento in favore di ”
[...] Parte_1
2.1.) dell'importo di € 17.116,00=, oltre interessi di mora anche anatocistici (ex art. 1283
c.c.) e maturati dalla scadenza della fattura (30.09.2016) fino al saldo;
2.2.) delle spese della fase monitoria, pari a complessivi € 933,42= (accessori di legge inclusi);
2.3.) dell'imposta di registro pari ad € 654,75= ed assolta da Parte_1
per la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto da
[...] Controparte_1
e poi revocato dalla sentenza qui appellata;
2.4.) dell'imposta di registro pari ad € 208,75= ed assolta da Parte_1
per la sentenza qui appellata.
[...]
Con vittoria delle spese e degli onorari di difesa di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), C.p.A. (4%) ed I.V.A. (22%), fermo restando che per i motivi illustrati al §8 della parte narrativa dell'atto d'appello, sarà l'Avv. Massimo
Matteu, difensore distrattario di a dover restituire le spese di Controparte_1 soccombenza del giudizio di primo grado”.
Per l'appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_1
Genova, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso:
- respingere l'appello promosso da avverso la sentenza n. 116/2023 del Parte_1
Tribunale di Savona siccome inammissibile e infondato per i motivi meglio dedotti in atti;
- confermare integralmente la sentenza n. 116/2023 del Tribunale di Savona pubblicata il
16/02/2023; Vinte le spese del presente grado di giudizio, competenze professionali,
2 spese generali e oneri come per legge, per le quali lo scrivente Avvocato Massimo Matteu chiede la distrazione delle spese legali a suo favore”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 116/2023 del 16/02/2023, il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, pronunziandosi nella causa opposizione promossa da
[...]
a d.i. emesso su ricorso di Controparte_1 Parte_1
per chiedere il pagamento di lavori eseguiti quale appaltatrice, così decideva: «1
[...]
Revoca il decreto ingiuntivo n. 87/2022 emesso dal Tribunale di Savona perché il debito è stato estinto in data anteriore al deposito del ricorso.
2. Condanna Parte_1
alla refusione delle spese lite in favore di che
[...] Controparte_1 liquida in € 2.500,00 per competenze professionali oltre accessori di legge e d oltre refusione del CU di legge.».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
, con atto notificato in data 6/7/2023.
[...]
Con comparsa si costituiva , la quale instava per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Infine, precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, mediante note depositate in relazione all'udienza collegiale in data 3/4/2024, svoltasi con la modalità sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in data 22/1/2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di provvedere nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) «§5. … IL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO A CARICO DI
TRIPI E LA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. – L'appellante sostiene:
«5.1. Le uniche prove offerte da nel giudizio di primo grado, per dimostrare CP_1
l'intervenuto ed integrale pagamento dell'unica fattura azionata da sono due assegni Pt_1 bancari, ciascuno emesso per l'importo di € 10.000,00=, e quindi per una somma (€
20.000,00=) addirittura superiore a quella per la quale ha emesso (il 30.09.2016) la Pt_1 fattura n. 1600191 che infatti, con IVA inclusa, ammonta a complessivi € 17.116,00= (v. prod. C) 03 del fascicolo di parte di primo grado di .
5.2. Già questa sola circostanza Pt_1 non consente, ragionevolmente, di ritenere assolto, da parte di l'onere probatorio a CP_1 suo carico;
infatti, la dazione e l'incasso dei due assegni non dimostrano di per sé
3 l'estinzione, per intervenuto pagamento, del credito azionato dall'Appellante … 5.4. E
l'errore in cui è incorsa la sentenza appellata è proprio quello di aver travisato l'eccezione sollevata da con la comparsa di risposta del giudizio di primo grado: infatti, con Pt_1 Pt_1
la comparsa di risposta di primo grado, non ha negato il mancato incasso dei due assegni bancari prodotti da con la propria opposizione (ex art. 645 c.p.c.); ha invece eccepito CP_1
una cosa ben diversa: e precisamente, il difetto di prova - che era onere di fornire CP_1 proprio in forza dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità appena riportato - che quei due assegni non solo erano stati incassati da ma che essi si riferivano proprio a quella Pt_1 fattura (la n. 1600191 ed emessa dall'Appellante il 30.09.2016: v. prod. C) 03 del fascicolo di parte di primo grado di azionata in fase monitoria da prova nel caso di Pt_1 Pt_1 specie era oltretutto necessaria, visto che l'importo dei due assegni bancari era superiore all'importo complessivo (I.V.A. inclusa) della menzionata fattura.
5.6. Anzi, non si è CP_1
neppure offerta di fornirla. Tale contegno processuale di è peraltro facilmente CP_1
spiegabile: infatti, se solo si esaminano le prove documentali acquisite agli atti del giudizio di primo grado, è facile rendersi conto che i due assegni in questione non sono in alcun modo riferibili alla fattura n. 1600191 ed emessa dall'Appellante il 30.09.2016 per il complessivo importo di € 17.116,00 (IVA inclusa).
5.7. Ed infatti, come è emerso nel corso del giudizio di primo grado, tra l'Appellante e l'Appellata sono intercorsi più rapporti contrattuali di sub-appalto, per l'esattezza tre: - quello relativo ai lavori appaltati a dal CP_1
Comune di Tovo San Giacomo e per i quali ha emesso la fattura insoluta, oggetto del Pt_1
presente giudizio;
- quello relativo ai lavori appaltati a dal Comune di Laigueglia;
ed CP_1
infine - quello inerente ai lavori appaltati a dal Comune di . CP_1 Parte_2
….
5.15. Ne consegue che è innegabile che l'ammontare complessivo (pari ad €
94.600,00=) dei pagamenti eseguiti da per i tre contratti di sub-appalto conclusi con CP_1
è inferiore all'ammontare complessivo dei crediti (pari ad € 115.716,01=) maturati da Pt_1
in ragione dei medesimi contratti». Pt_1
La Corte rileva che, contrariamente a ciò che sostiene l'appellante, il tenore della comparsa di costituzione in primo grado era quello di seguito riprodotto: «3.1.
L'Opponente ha sollevato, nel proprio atto di citazione in opposizione, una sola eccezione: quella, come già appena riportato, dell'eseguito pagamento del credito, tramite due assegni bancari che ha prodotto (v. documento avversario n. 4).
3.2. Nessun'altra eccezione è stata sollevata da in merito all'esecuzione del contratto di subappalto, CP_1
oggetto del contendere, né in punto integrale esecuzione delle opere sub-appaltate, né in punto vizi e/o difetti delle stesse. 3.3. È principio pacifico, nella giurisprudenza di
4 legittimità, che solo dopo che il preteso debitore ha dato prova dell'avvenuto pagamento, spetta al creditore fornire la prova che esso va imputato ad una diversa obbligazione.
….
3.7. Nel caso di specie ha solo prodotto in causa il fronte di due assegni bancari il CP_1 cui importo complessivo, pari ad € 20.000,00=, supera quello di € 17.116,00=, indicato nella fattura azionata nel presente giudizio da 3.8. Ne consegue che l'Opponente Pt_1
non ha quindi offerto la prova della consegna dei due assegni bancari a e, Pt_1 soprattutto, del loro avvenuto incasso. Allo stato, quindi, manca la prova dell'asserito pagamento.
3.9. Ma non basta. Infatti, in base all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità indicato al precedente punto 3.6., non solo dovrà provare l'avvenuto incasso dei due CP_1 assegni bancari in questione, ma dovrà anche provare che essi sono stati posti all'incasso per estinguere il debito discendente dalla fattura qui azionata da tutte prove che allo Pt_1 stato non solo difettano, ma che non si è finora neppure offerta di fornire. ….4.1. CP_1
Proprio perché ad oggi l'unica eccezione sollevata dall'Opponente attiene ad un asserito pagamento, del credito qui vantato da tramite due assegni bancari - pagamento che Pt_1
allo stato è però sfornito di qualunque prova concreta, mancando la prova sia dell'avvenuto incasso dei due titoli di credito anzidetti e, soprattutto della loro imputazione di pagamento - l'opposizione avversaria è sfornita di qualunque prova scritta e di pronta soluzione».
Quindi non vi è stato alcun travisamento, da parte del Giudice di primo grado, del contenuto della comparsa di costituzione e risposta dell'attuale appellante in primo grado, nella quale veniva soltanto eccepita la mancanza di prova dell'incasso degli assegni prodotti e nulla veniva allegato in ordine all'esistenza di rapporti tra le parti, diversi da quello (lavori eseguiti in Tovo San Giacomo) in relazione al quale era stato richiesto ed emesso il d.i. opposto.
Del tutto correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto le successive allegazioni di una diversa imputazione del pagamento eseguito tardive e inammissibili, anche perché inconciliabili con l'originaria eccezione relativa al mancato incasso degli assegni.
2) SECONDO MOTIVO - «§6. … LA PALESE VIOLAZIONE DEL 1° E DEL 2° COMMA
DELL'ART. 1193 C.C.». L'appellante sostiene: «6.2. Orbene, i cinque assegni bancari emessi da (per il complessivo importo di € 40.000,00=) non recano - come è ovvio CP_1
che sia - alcuna dichiarazione del debitore che imputi il pagamento di ciascun titolo di credito. Né agli atti di questo giudizio risulta un documento che dimostri l'imputazione invocata in primo grado dall'Appellata. 6.3. È pertanto impossibile che l'emittente degli assegni ( adesso, dopo oltre sei anni, imputi il pagamento eseguito con essi ad CP_1
5 estinzione integrale della fattura azionata nel presente giudizio ed emessa il 30.09.2016 con il n. 1600191 per il complessivo importo di € 17.116,00= (IVA inclusa) in relazione al sub-appalto del Comune di Tovo San Giacomo, e ad estinzione parziale dell'altra fattura, peraltro emessa in pari data, e cioè sempre il 30.09.2016 con il n. 1600194, per €
44.000,00= (IVA inclusa) ma relativa al sub-appalto del Comune di TO Santo
Spirito. … 6.5. Ne consegue che il 1° comma dell'art. 1193 c.c. non è quindi sicuramente applicabile nella presente fattispecie.
6.6. Nel caso in esame è invece applicabile il 2° comma dell'art. 1193 c.c., e pertanto il pagamento di € 40.000,00= (eseguito con l'emissione dei cinque assegni bancari) va imputato alla fattura emessa il 30.09.2016 per l'importo di € 44.000,00= …6.7. Infatti, poiché nel caso di specie manca qualunque dichiarazione del debitore sull'imputazione del pagamento di £á 40.000,00=, eseguito CP_1
con i cinque assegni bancari, tale pagamento e imputato per legge, in base ai criteri elencati, in ordine di priorità, dal 2° comma dell'art. 1193 c.c.
6.8. Ed infatti: il debito di €
17.116,00= e quello di € 44.000,00= sono entrambi ugualmente scaduti giacche le relative fatture sono state emesse in pari data, e cioè il 30.09.2016; sono entrambi ugualmente garantiti perché entrambi non sono assistiti da particolari garanzie reali o personali;
pertanto, non rimane che applicare il criterio della maggiore onerosità. … 6.11. Pertanto, il pagamento di € 40.000,00=, eseguito da con i cinque assegni bancari, va imputato CP_1 integralmente alla fattura n. 1600194 emessa il 30.09.2016 per € 44.000,00= (IVA inclusa) ma relativa al sub-appalto del Comune di , proprio perché il debito Parte_2 in linea capitale in essa indicato è ben maggiore di quello (pari ad € 17.116,00=) indicato nella fattura n. 1600191 emessa per il subappalto del Comune di Tovo San Giacomo ed azionata da nel primo grado del presente giudizio.
6.12. Pertanto, tuttora Pt_1 Pt_1 legittimamente vanta un credito di € 17.116,00= per la fattura n. 1600191, emessa il
30.09.2016, relativa al sub-appalto del Comune di Tovo San Giacomo ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto in primo grado dada e ciò benché sia anche CP_1 Pt_1 creditrice, nei confronti di di ulteriori € 4.000,00=, per l'IVA della fattura n. 1600194, CP_1
emessa il 30.09.2016 per il sub-appalto del Comune di TO : credito Parte_2 quest'ultimo che però non ha azionato nel primo grado del presente giudizio». Pt_1
La Corte rileva che il rigetto del primo motivo di appello, con la conferma della decisione di primo grado in ordine alla tardività e inammissibilità delle allegazioni relative a una diversa imputazione del pagamento eseguito, comporta il rigetto altresì del secondo motivo di appello.
6 3) TERZO MOTIVO - «§7. … L'ILLEGITTIMA MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE
INVOCATE IN PRIMO GRADO DA .
7.1. In sede di precisazione delle conclusioni di Pt_1 primo grado, l'Appellante ha chiesto espressamente la revoca dell'ordinanza emessa in data 19.01.2023, con la quale non sono state ammesse le uniche due istanze istruttorie
(ordine d'esibizione e prova per testi) formulate con la memoria istruttoria depositata da in data 21.11.2022, ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. … ». Pt_1
La Corte rileva che, poiché i mezzi di prova richiesti erano volti a dimostrare la diversa imputazione dei pagamenti, il rigetto del primo motivo di appello, con la conferma della decisione di primo grado in ordine alla tardività e inammissibilità delle allegazioni relative a una diversa imputazione del pagamento eseguito, comporta il rigetto altresì del terzo motivo di appello.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza impugnata, pronunciata inter partes in data 16/02/2023 dal Tribunale di Savona, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
7 2) Condanna l'appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in €
5.809,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA,
CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata. Da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
Genova, 22/01/2025 .
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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