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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 3405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3405 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 23/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 309 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1 AVV. DIANA Silvestro appellante E
Controparte_1 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO appellato ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello per la parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 12330/2024 pubbl. il 05/11/2024, non notificata. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato e ritualmente notificato, , ha convenuto in Parte_1 giudizio il davanti al Tribunale di Roma, esponendo di aver Controparte_1 prestato servizio come docente, in forza di contratti a tempo determinato, nei periodi precisati in ricorso, svolgendo mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato e di non aver usufruito del beneficio previsto dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 (cosiddetta
“Carta Elettronica del Docente”). Dedotto che l'esclusione da tale beneficio contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione nonché con quelli dettati dall' accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'attribuzione della menzionata “Carta Elettronica del Docente” in relazione al suo valore di 500 euro annui per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio. Il è rimato contumace. CP_1
1 Il giudice accoglieva il ricorso ritenendolo fondato, compensando le spese di giudizio per la particolarità della questione trattata. Appella tempestivamente, con atto depositato il 17.02.2025, per il seguente Parte_1 motivo. Con unico motivo l'appellante impugna il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di giustizia ritenendolo errato. In particolare, l'appellante si duole della violazione da parte del primo giudice degli artt. li 91,92 e 96 cpc. L'art. 91 c.p.c. disciplina il principio generale di soccombenza, L'art. 92 c.p.c. stabilisce ulteriori deroghe al principio generale della soccombenza, consentendo al giudice di non porre le spese a carico del soccombente quando sono eccessive o superflue, e quando la parte vittoriosa ha violato i doveri di lealtà e probità nel processo, l'art. 96 si occupa di responsabilità aggravata. L'appellante sostiene che il giudice dunque può ricorrere alla compensazione delle spese solo in casi eccezionali e specificatamente individuati dalla legge:
• soccombenza reciproca;
• assoluta novità della questione trattata;
• rifiuto di una proposta conciliativa;
• mutamento della giurisprudenza. Chiede pertanto a riforma della sentenza in relazione alla compensazione delle spese di lite. Si costituisce il per resistere all'appello. Controparte_2 Sostiene il appellato che con la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 CP_1 sia stata offerta una lettura dell'articolo 92, comma 2, del c.p.c. nel senso di riconoscere un'ampia discrezionalità del giudice di merito nella decisione della compensazione delle spese, e, se del caso, nel riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, dovendosi conto dello specifico caso concreto, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, secondo cui la regola della compensazione delle spese deve seguire le regole della soccombenza, salve le rigide eccezioni vincolanti previste dall'articolo 92, comma 2, del c.p.c. Il Giudice di prime cure ha dunque fatto applicazione di quell'indirizzo, avallato anche dalla Corte costituzionale nella pronuncia citata, che consente al giudice, in presenza di giustificati motivi, di discostarsi dalla regola generale sulle spese. Tali giustificati motivi si rinvengono, nel caso di specie, nella natura seriale del contenzioso, che non determina un'elevata complessità della controversia. Insiste, dunque, per il rigetto dell'appello. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. La delibazione della causa muove dalla disamina delle norme di cui all'art. 91 c.p.c., il quale dispone che alla soccombenza faccia seguito la condanna alle spese di lite e di cui all'art. 92 c.p.c., ovvero della casistica in esso menzionata, in presenza della quale, al giudice viene riconosciuta la possibilità di derogare al criterio di ripartizione delle spese dettato dall'art. 91c.p.c. Più in particolare, il Collegio osserva che l'art. 92 dispone: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Pertanto, secondo la formulazione della norma, le vicende che possono legittimare la compensazione delle spese di lite sono la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata, un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, cui si aggiungono le gravi ed eccezionali ragioni riconosciute dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Il Giudice delle
2 Leggi, nell'arresto giurisprudenziale in parola, ha avuto modo di affermare “che si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”. Dunque, anche al ricorrere di tali menzionate ipotesi, che ben rientrano nel paradigma della novità della questione, il giudice può, con valutazione ampiamente discrezionale, escludere la ripetizione delle spese. Orbene, nel caso di specie, le spese sono state compensate in ragione della novità della materia trattata e della complessità interpretativa delle questioni, attestata dalle plurime pronunce della Corte di Giustizia e del Giudice amministrativo nonché dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (in data 27.10.23) . Ciò posto, il Collegio rileva che al momento della presentazione del ricorso giudiziale (15.06.2024) la questione relativa all'attribuzione della Carta del Docente agli insegnanti, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, aveva effettivamente ottenuto amplio riconoscimento giudiziale per essere intervenute le pronunce del Consiglio di Stato ( sent. 1842 del 218 marzo 2022) e della Corte di Cassazione ( sent. 27.10.2023 n. 29961 )nonché della Corte di Giustizia (18 maggio 2022) ; le decisioni favorevoli alle istanze degli insegnanti a termine erano dunque largamente diffuse nel senso del riconoscimento del diritto alla Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 per i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno. In definitiva al momento in cui il giudizio fu incardinato, la questione portata all'attenzione del Tribunale non era più nuova, controversa ed incerta, sì che la motivazione sulla cui scorta è stata pronunciata la compensazione delle spese di giudizio deve essere riformata . Le spese del doppio grado seguono dunque la soccombenza e sono liquidate sulla scorta del valore della causa in complessivi euro 258 per il primo grado e in complessivi euro 247 per il presente grado di appello , il tutto oltre iva , CPA e spese generali e con distrazione in favore dei procuratori antistatari . Pertanto, il motivo di appello relativo all'errata compensazione delle spese di lite deve essere accolto. Per quanto concerne la quantificazione delle spese di lite si richiamano i parametri normativi delineati dal D.M. 55/2014, emanato in forza della L. n. 247/2012 e aggiornato dapprima da D.M. 37/2018 e successivamente da D.M. 147/2022 che, da ultimo, disciplina la liquidazione dei compensi professionali per la prestazione resa in ambito giudiziale. I parametri indicati previsti dall'art. 1 del D.M. 55/2014 citato operano come fattori di concretizzazione della liquidazione dei compensi professionali che muove da valori medi che possono essere ridotti in ogni caso non oltre il 50% ovvero aumentati fino al 50% avendo riguardo delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura e della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e delle complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Pertanto, il compenso relativo al primo grado di giudizio può essere liquidato, in riferimento al valore della causa compreso nello scaglione fino ad euro 1.100,00, in complessivi
€ 258,00, di cui: € 105,00 per la fase di studio;
63,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 90,00 per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria perché non svolta. Pertanto, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, l'appellato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nella misura ivi indicata. Anche le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell' soccombente, dovendo trovare applicazione il seguente principio: CP_3
3 “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”. In conclusione, il valore del presente grado di giudizio ammonta a € 258,00 pari al l'importo liquidato da questa Corte. Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l'appellato al pagamento delle spese di primo grado che liquida in complessivi € 258,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado che liquida in € 247,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 23/10/2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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All'udienza del 23/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 309 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1 AVV. DIANA Silvestro appellante E
Controparte_1 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO appellato ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello per la parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 12330/2024 pubbl. il 05/11/2024, non notificata. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato e ritualmente notificato, , ha convenuto in Parte_1 giudizio il davanti al Tribunale di Roma, esponendo di aver Controparte_1 prestato servizio come docente, in forza di contratti a tempo determinato, nei periodi precisati in ricorso, svolgendo mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato e di non aver usufruito del beneficio previsto dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 (cosiddetta
“Carta Elettronica del Docente”). Dedotto che l'esclusione da tale beneficio contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione nonché con quelli dettati dall' accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'attribuzione della menzionata “Carta Elettronica del Docente” in relazione al suo valore di 500 euro annui per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio. Il è rimato contumace. CP_1
1 Il giudice accoglieva il ricorso ritenendolo fondato, compensando le spese di giudizio per la particolarità della questione trattata. Appella tempestivamente, con atto depositato il 17.02.2025, per il seguente Parte_1 motivo. Con unico motivo l'appellante impugna il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di giustizia ritenendolo errato. In particolare, l'appellante si duole della violazione da parte del primo giudice degli artt. li 91,92 e 96 cpc. L'art. 91 c.p.c. disciplina il principio generale di soccombenza, L'art. 92 c.p.c. stabilisce ulteriori deroghe al principio generale della soccombenza, consentendo al giudice di non porre le spese a carico del soccombente quando sono eccessive o superflue, e quando la parte vittoriosa ha violato i doveri di lealtà e probità nel processo, l'art. 96 si occupa di responsabilità aggravata. L'appellante sostiene che il giudice dunque può ricorrere alla compensazione delle spese solo in casi eccezionali e specificatamente individuati dalla legge:
• soccombenza reciproca;
• assoluta novità della questione trattata;
• rifiuto di una proposta conciliativa;
• mutamento della giurisprudenza. Chiede pertanto a riforma della sentenza in relazione alla compensazione delle spese di lite. Si costituisce il per resistere all'appello. Controparte_2 Sostiene il appellato che con la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 CP_1 sia stata offerta una lettura dell'articolo 92, comma 2, del c.p.c. nel senso di riconoscere un'ampia discrezionalità del giudice di merito nella decisione della compensazione delle spese, e, se del caso, nel riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, dovendosi conto dello specifico caso concreto, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, secondo cui la regola della compensazione delle spese deve seguire le regole della soccombenza, salve le rigide eccezioni vincolanti previste dall'articolo 92, comma 2, del c.p.c. Il Giudice di prime cure ha dunque fatto applicazione di quell'indirizzo, avallato anche dalla Corte costituzionale nella pronuncia citata, che consente al giudice, in presenza di giustificati motivi, di discostarsi dalla regola generale sulle spese. Tali giustificati motivi si rinvengono, nel caso di specie, nella natura seriale del contenzioso, che non determina un'elevata complessità della controversia. Insiste, dunque, per il rigetto dell'appello. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. La delibazione della causa muove dalla disamina delle norme di cui all'art. 91 c.p.c., il quale dispone che alla soccombenza faccia seguito la condanna alle spese di lite e di cui all'art. 92 c.p.c., ovvero della casistica in esso menzionata, in presenza della quale, al giudice viene riconosciuta la possibilità di derogare al criterio di ripartizione delle spese dettato dall'art. 91c.p.c. Più in particolare, il Collegio osserva che l'art. 92 dispone: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Pertanto, secondo la formulazione della norma, le vicende che possono legittimare la compensazione delle spese di lite sono la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata, un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, cui si aggiungono le gravi ed eccezionali ragioni riconosciute dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Il Giudice delle
2 Leggi, nell'arresto giurisprudenziale in parola, ha avuto modo di affermare “che si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”. Dunque, anche al ricorrere di tali menzionate ipotesi, che ben rientrano nel paradigma della novità della questione, il giudice può, con valutazione ampiamente discrezionale, escludere la ripetizione delle spese. Orbene, nel caso di specie, le spese sono state compensate in ragione della novità della materia trattata e della complessità interpretativa delle questioni, attestata dalle plurime pronunce della Corte di Giustizia e del Giudice amministrativo nonché dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (in data 27.10.23) . Ciò posto, il Collegio rileva che al momento della presentazione del ricorso giudiziale (15.06.2024) la questione relativa all'attribuzione della Carta del Docente agli insegnanti, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, aveva effettivamente ottenuto amplio riconoscimento giudiziale per essere intervenute le pronunce del Consiglio di Stato ( sent. 1842 del 218 marzo 2022) e della Corte di Cassazione ( sent. 27.10.2023 n. 29961 )nonché della Corte di Giustizia (18 maggio 2022) ; le decisioni favorevoli alle istanze degli insegnanti a termine erano dunque largamente diffuse nel senso del riconoscimento del diritto alla Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 per i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno. In definitiva al momento in cui il giudizio fu incardinato, la questione portata all'attenzione del Tribunale non era più nuova, controversa ed incerta, sì che la motivazione sulla cui scorta è stata pronunciata la compensazione delle spese di giudizio deve essere riformata . Le spese del doppio grado seguono dunque la soccombenza e sono liquidate sulla scorta del valore della causa in complessivi euro 258 per il primo grado e in complessivi euro 247 per il presente grado di appello , il tutto oltre iva , CPA e spese generali e con distrazione in favore dei procuratori antistatari . Pertanto, il motivo di appello relativo all'errata compensazione delle spese di lite deve essere accolto. Per quanto concerne la quantificazione delle spese di lite si richiamano i parametri normativi delineati dal D.M. 55/2014, emanato in forza della L. n. 247/2012 e aggiornato dapprima da D.M. 37/2018 e successivamente da D.M. 147/2022 che, da ultimo, disciplina la liquidazione dei compensi professionali per la prestazione resa in ambito giudiziale. I parametri indicati previsti dall'art. 1 del D.M. 55/2014 citato operano come fattori di concretizzazione della liquidazione dei compensi professionali che muove da valori medi che possono essere ridotti in ogni caso non oltre il 50% ovvero aumentati fino al 50% avendo riguardo delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura e della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e delle complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Pertanto, il compenso relativo al primo grado di giudizio può essere liquidato, in riferimento al valore della causa compreso nello scaglione fino ad euro 1.100,00, in complessivi
€ 258,00, di cui: € 105,00 per la fase di studio;
63,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 90,00 per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria perché non svolta. Pertanto, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, l'appellato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nella misura ivi indicata. Anche le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell' soccombente, dovendo trovare applicazione il seguente principio: CP_3
3 “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”. In conclusione, il valore del presente grado di giudizio ammonta a € 258,00 pari al l'importo liquidato da questa Corte. Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l'appellato al pagamento delle spese di primo grado che liquida in complessivi € 258,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado che liquida in € 247,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 23/10/2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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