Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2336 /2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice
ha emesso la seguente sentenza nella causa di scioglimento del matrimonio iscritta al n. 2336/ 2024 RG, promossa con ricorso depositato il 16.4.24 da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCAINELLI PAOLO del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO cui il ricorso è stato comunicato ex art. 473bis-14 cpc
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso per la pronuncia di stato all'udienza del 10,12,24
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la Parte_1
pronunzia di scioglimento del matrimonio da lui contratto con la resistente
[...]
il 17/05/2003 nel Comune di COMUN NUOVO Controparte_1
giudizialmente dalla moglie come da sentenza n. 2168/2007 del 27.9.2007 passata in giudicato, evidenziando che da tale data la convivenza non era più ripresa, che la comunione di vita affetti non si era ricostituita e che pertanto era decorso il termine per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Asseriva che la moglie aveva avuto nelle more altro figlio ed aveva un lavoro . Concludeva così per la pronuncia di stato
Non si costituiva la resistente nonostante la regolare notifica del ricorso, più volte comunicato.
Nessun provvedimento veniva assunto in via provvisoria ed urgente ed il giudizio veniva rimesso immediatamente al Collegio per la decisione all'udienza ex art. 473bis-
21 cpc del 10.12.24.
Ciò posto, la domanda di scioglimento è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e dalla L.
6.5.2015 n. 55, essendo decorso al momento del deposito del ricorso (16.4.2024) più del termine annuale ivi previsto dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale: la separazione terminava con la pronuncia del 2007 e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e pronunciare, quindi, lo scioglimento del matrimonio come in dispositivo con le formalità prescritte dalla legge a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898
Nulla deve essere pronunciato relativamente alle spese alla luce della natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in COMUN NUOVO
(BG) in data 17/05/2003 fra i coniugi , nato a Parte_1
BERGAMO (BG) il 30/01/1967 e Controparte_1
, nata a [...] il [...] ;
[...]
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di COMUN NUOVO (BG) di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio (atto n. 2, Parte
I, Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2003).
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 12.12.2024.
Il Presidente rel ed est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino