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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/10/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3755/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3755/2023 promossa da:
, nato a [...] il 1° aprile 1948 (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. LEONE LAURA e dall'avv. LEONE SEBASTIANO, presso lo studio dei quali, in Siracusa, Viale Teocrito n.112, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
ATTORE contro pagina 1 di 15 (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difeso dall'avv. BONO FERNANDA, presso il cui studio, in Palermo, via Abruzzi n. 88, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 25 settembre 2023, il Dott. Parte_1
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa la società
[...] [...]
premettendo di avere sottoscritto con la compagnia la CP_1 Controparte_2
polizza assicurativa per la responsabilità civile n. 080/60/202921, con decorrenza dal
05/03/2000 al 05/03/2005, per un massimale di £. 1.000.000.000, per ogni sinistro e per anno assicurativo, e che detta polizza professionale veniva ceduta da Controparte_2
ad ora Controparte_3 Controparte_1
Ha esposto di essere stato convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 361/2009 R.G., unitamente all Controparte_4
, dal sig. , n.q. di esercente la patria potestà sulla figlia
[...] Controparte_5
minore , il quale richiedeva la loro condanna al risarcimento dei danni, Persona_1
pagina 2 di 15 quantificati in £. 2.000.000, subiti dalla figlia minore per la perdita del visus, Per_1
causata, a dire dell' dall'intervento chirurgico effettuato dal dott. CP_5 [...]
nella struttura sanitaria suddetta, allorché quest'ultimo era Primario del Parte_1
reparto di Oculistica dell'Ospedale Umberto I° di Siracusa;
che il dott. si Parte_1
costituiva nel predetto giudizio di primo grado contestando le domande attrici e chiamando in causa l' con cui aveva stipulato la richiamata polizza, Controparte_2
per essere garantito e sollevato da ogni eventuale responsabilità medica in caso di accoglimento delle domande attrici;
che a seguito della costituzione in giudizio dell'
[...]
rilevava l'avvenuta cessione della polizza in virtù di contratto ad Controparte_2
che negava la responsabilità del dott. e, Controparte_3 Parte_1
comunque, eccepiva l'inefficacia del contratto di assicurazione in forza della clausola claim's made, essendo stata l'azione dell promossa nell'anno 2009 dopo la CP_5
cessazione del periodo di efficacia della polizza, relativa al quinquennio 2000-2005; che il dott. , a fronte di tale eccezione, aveva dedotto l'inefficacia e la vessatorietà Parte_1
della predetta clausola, chiedendo accertarsi, in via incidentale, la piena operatività del rapporto assicurativo;
che con sentenza n. 304/2018, pubblicata il 13/02/2018, il
Tribunale di Siracusa statuiva che "l'evento dannoso per cui è causa si era verificato per fatto e colpa del Dott. e dell Parte_1 Controparte_4
", e condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della
[...]
somma di euro 537.242,60, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno subito dalla minore ”, ed altresì “la Persona_1 [...]
a tenere indenne e a manlevare il convenuto dott. Controparte_3 Parte_1
pagina 3 di 15 da tutte le somme che lo stesso corrisponderà all'attore in esecuzione della Pt_1
presente sentenza, entro il limite del massimale di polizza;
la condanna della
[...]
al pagamento delle spese del giudizio sostenute dal convenuto Controparte_3
dott. , spese liquidate nella somma complessiva di euro 21.387,00, Parte_1
oltre accessori di legge”; che a seguito dell'appello proposto avverso tale sentenza dall , dalla compagnia assicurativa e, in via incidentale, anche dal dott. Controparte_6
, la Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 1597/2022, pubblicata il Parte_1
25/7/2022, passata in giudicato, accoglieva il gravame, statuendo che va “rigettata ogni domanda proposta dall'attore in primo grado, restando assorbita ogni altra questione” e compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ha dedotto che, con detta sentenza, la Corte d'Appello di Catania, nonostante l'appello spiegato dalla compagnia assicurativa, non ha modificato il capo della sentenza impugnata ove era stata ritenuta pienamente operante la polizza assicurativa stipulata dal dott. per nullità e vessatorietà della clausola di claim's made, ed aveva Parte_1
condannato oltre a tenere indenne l'assicurato da quanto dovuto Controparte_3
al danneggiato sia per sorte capitale che per spese legali, nonché anche al rimborso ex art 1917 c.c. delle spese sostenute per la difesa in giudizio del giudizio dal dott.
; che, pertanto, il dott. ha diritto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_1
pagina 4 di 15 dell'assicurato, in presenza di un rapporto valido ed efficace, statuito con norma inderogabile di legge e con sentenza passata in giudicato;
quindi, di avere richiesto il rimborso della somma di €. 50.287,62 relativa ai compensi comprensivi di accessori di legge per la difesa nei due gradi di giudizio, allegando il bonifico bancario, che ha effettuato in data 22/6/2023 in favore del difensore;
che la , con pec Controparte_1
del 27/6/2023, ha rigettato la richiesta adducendo che il contratto assicurativo non prevede il rimborso delle spese legali effettuate dall'assicurato.
L'attore ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni:
“1) condannare in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al pagamento in favore del Dott. della somma di €. Parte_1
50.287,62, a titolo di rimborso delle spese da costui sostenute per la difesa nei due gradi del giudizio civile menzionati in narrativa, oltre agli interessi maturati e maturandi fino allo integrale pagamento;
2) condannare in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese (ammontanti ad €. 48,80 per spese di avvio mediazione ed €. 545,00 per contributo e marca iscrizione a ruolo) e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori distrattari.
Radicato il contraddittorio, si è costituita la società che, in primo Controparte_1
luogo ha eccepito la violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che i rapporti giuridici dedotti dalle parti devono ritenersi definitivamente regolamentati pagina 5 di 15 esclusivamente dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1597/2022, passata in giudicato, che nulla ha statuito in ordine alla condanna di di tenere Controparte_1
indenne il dott. delle spese di lite dallo stesso sostenute nel giudizio in Parte_1
questione.
In secondo luogo, ha eccepito l'intervenuta estinzione per prescrizione di ogni eventuale diritto azionato nel presente giudizio dal dott. nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e comunque connesso al contratto stipulato con clausola claim's made
[...]
n.080/60/202921, con durata quinquennale con effetto dal 5 marzo 2000, asserendo che
è inutilmente già decorso il termine biennale di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c., comma 2, e ss.
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda di parte attrice deducendo la inoperatività della polizza in questione in forza della richiamata clausola claim's made di cui all'art. 8 delle Condizioni di Ass.ne, da ritenersi non vessatoria, valida ed efficace;
al riguardo, ha eccepito che quanto statuito dal Tribunale di Siracusa con la sentenza n.
304/2018 in ordine alla invalidità di detta clausola è stato sostituito dalla sentenza n.
1597/2022 della Corte d'Appello di Catania.
Conseguentemente, era da ritenersi infondata ed illegittima anche la domanda formulata nel presente giudizio ex art. 1917 c.c.
Quindi, ha formulato le seguenti conclusioni:
“disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere e dichiarare,in accoglimento delle eccezioni quali in seno al presente atto proposte,
pagina 6 di 15 inammissibili, improponibili, improcedibili, per i motivi sopra dedotti, le domande nel presente giudizio proposte dall'attore, e condannare l'attore alla refusione delle spese processuali in favore della Società convenuta;
senza recesso dalle superiori e troncanti conclusioni, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere e dichiarare comunque, in accoglimento delle eccezioni quali in seno al presente atto proposte, che in forza dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, della Corte d'Appello di Catania n. 1597/2022, pubblicata il
25/7/2022 e notificata a mezzo pec in data 26 luglio 2022 dall'avv. Fernanda Bono nell'interesse d (ALL. 5), e resa nel relativo giudizio civile iscritto Controparte_1
al n. 495/2018 RG. , le domande nel presente giudizio proposte dall'attore sono inammissibili, improponibili, improcedibili e condannare l'attore alla refusione delle spese processuali in favore della Società convenuta;
senza recesso dalle superiori e troncanti conclusioni, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere e dichiarare comunque, in accoglimento delle eccezioni quali in seno al presente atto proposte, ed in ogni caso, prescritte infondate ed illegittime, e comunque non provate le domande quali nel presente giudizio proposte dall'attore, e rigettare integralmente le domande quali nel presente giudizio proposte dall'attore nei confronti d e condannare l'attore alla refusione delle Controparte_1
spese processuali in favore della Società convenuta;
senza recesso dalle superiori e troncanti conclusioni, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere e dichiarare comunque, in accoglimento delle eccezioni quali in seno al presente atto proposte, la inoperatività nel caso di specie della pagina 7 di 15 polizza n.080/60/202921 stipulata con clausola claims made con durata quinquennale con effetto dal 5-3-2000 -sostituente la polizza 60/194348- stornata nel 2004, ritenuta la clausola “claims made” contenuta in seno all'art. 8 delle allegate condizioni di polizza- che certamente vessatoria non è e che comunque certamente è valida, efficace, meritevole di tutela e rispondente della conformazione del tipo e comunque non soggetta al vaglio di meritevolezza – alla stregua della quale le parti hanno convenuto che l'assicurazione vale "per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia" e rilevato che la richiesta risarcitoria è intervenuta, nella fattispecie, nel 2009,
e quindi in un tempo di gran lunga (diversi anni) successivo alla cessazione del periodo di efficacia della polizza de qua, e, correlativamente e pertanto, e comunque ritenere e dichiarare, in accoglimento delle eccezioni quali in seno al presente atto proposte, infondate ed illegittime, e comunque non provate le domande quali nel presente giudizio proposte dall'attore e quindi rigettare integralmente le domande quali nel presente giudizio proposte dall'attore nei confronti di con condanna Controparte_1
dell'attore alla refusione delle spese processuali in favore della Società convenuta;
In ogni caso e comunque, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare, in ogni caso, in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili,
e comunque prescritte stante l'estinzione del – comunque contestato ed in vero insussistente - diritto azionato per decorso del termine prescrizionale ex art. 2952 comma 2 c.c., ed in ogni caso illegittime infondate e comunque non provate, le domande pagina 8 di 15 quali nel presente giudizio proposte dall'attore, e quindi rigettare integralmente, in accoglimento delle eccezioni quali in seno al presente atto proposte e finanche con qualsivoglia statuizione ed altresì in quanto comunque non provate nei relativi presupposti di fatto e di diritto, le domande quali nel presente giudizio proposte dall'attore e condannare l'attore alla refusione delle spese processuali in favore della
Società convenuta.
Si insiste nell'accoglimento delle eccezioni tutte proposte nel presente giudizio.
In ogni caso, con vittoria delle spese processuali e competenze legali del giudizio in favore d Controparte_7
Emettere ogni statuizione consequenziale e relativa alle superiori conclusioni e, comunque, altre e diverse eccezioni, contestazioni e deduzioni formulate in seno alla presente comparsa”.
La causa, istruita mediante la produzione dei documenti versati in atti dalle parti e vertente unicamente all'esame di questione di mero diritto, è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
2. La domanda del dott. è fondata e va accolta per quanto di seguito esposto. Parte_1
Invero, nelle condizioni di polizza prodotte in giudizio dalla stessa compagnia assicurativa, all'art. 14, comma secondo, è espressamente previsto, in conformità al principio sancito all'art. 1917, comma 3, c.c., che “sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari ad quarto del massimale stabilito in polizza, per il danno cui si riferisce la pagina 9 di 15 domanda”.
Va osservato che, sulla base di tale norma, la Suprema Corte ha affermato che l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, se convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea;
tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo qualora manchi o sia inefficace la copertura assicurativa, oppure quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive od avventate (cfr.
Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4786 del 23/02/2021).
In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi:
a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale (cfr. Cass. Civ., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024).
Sempre la Suprema Corte ha statuito che “l'assicuratore della responsabilità civile è tenuto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1917, comma 3, e 1932 c.c., a pagina 10 di 15 rimborsare le spese di lite sostenute dall'assicurato, anche se il contratto assicurativo non prevede espressamente il rimborso delle spese legali effettuate dall'assicurato chiamato in giudizio dalle richieste risarcitorie del danneggiato, giacché l'obbligo suddetto sorge oggettivamente per la sola circostanza che l'assicurato sia stato costretto a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa;
e ciò perché le spese effettuate per resistere in giudizio sono spese che l'assicuratore è tenuto a manlevare solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità di affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore lo abbia o meno sostenuto, ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13 ottobre 2022, n.
29926); inoltre, che la clausola che non riconosce le spese legali incontrate dall'assicurato, perché non previste nella polizza, è affetta da nullità assoluta per il suo evidente contrasto con la inderogabilità prevista dall'art. 1932 c.c., non potendo pregiudicare in peius il diritto riconosciuto all'assicurato dall'art 1917, 3°comma c.c.
(cfr. Cass.13/10/2022 n. 29926; Cass. civ., 5/7/2022 n. 21220).
Priva di pregio è l'eccezione sollevata dalla società convenuta laddove ha asserito la inoperatività della copertura assicurativa per la presenza nel contratto di assicurazione della clausola claim's made”.
Va rilevato che il capo della sentenza di primo grado n. 304/2018, resa dal Tribunale di
Siracusa il 13 febbraio 2018 nel procedimento sull'accertamento della sussistenza responsabilità professionale del dott. , dove ha respinto l'eccezione di Parte_1
inoperatività della polizza ed ha dichiarato nulla e vessatoria la clausola di claim's made, con riferimento al sinistro occorso nell'anno 2000 e denunciato nell'anno 2009,
pagina 11 di 15 ritenendo valido ed efficace il rapporto assicurativo tra il e la sua compagnia Parte_1
assicurativa., è passato in giudicato perché non è stato riformato dalla sentenza della
Corte d'Appello di Catania n. 1597/2022.
Dalla lettura della sentenza si evince con chiarezza che la Corte di Appello di Catania, pur facendo menzione del gravame spiegato da parte della compagnia assicurativa nei confronti del dott. avverso il capo della sentenza di primo grado, che aveva Parte_1
statuito sulla operatività della polizza e sul diritto al rimborso delle spese e compensi per la difesa in giudizio, non ha inteso modificare tale capo della sentenza, ritenendolo assorbito.
Pertanto, il capo della sentenza di primo grado che attiene alla validità ed alla piena efficacia del rapporto assicurativo tra il dott. e nel sinistro con Parte_1 Controparte_1
l' è passato in giudicato. CP_5
Ne consegue che , secondo quanto statuito dalla sentenza di primo grado, Controparte_1
secondo quanto previsto dalla polizza assicurativa e dalla norma inderogabile di legge dell'art. 1917 terzo comma c.c., deve rimborsare il proprio assicurato delle spese sostenute per la difesa in giudizio, che è stata notevolmente vantaggiosa e proficua per la compagnia stessa.
Del tutto erroneo è il rifiuto da parte della compagnia assicurativa di corrispondere il rimborso delle spese e dei compensi per la difesa in giudizio, previsto con norma inderogabile di legge e nelle condizioni di polizza, sol perché la Corte di Appello avrebbe disposto la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio al dott.
pagina 12 di 15 . Parte_1
Va rilevato che la compensazione delle spese è stata disposta a vantaggio dei convenuti appellanti e delle rispettive compagnie assicurative chiamate in garanzia, nei rapporti con l in riforma della precedente statuizione che aveva invece previsto la CP_5
condanna di costoro in solido alla refusione in favore dell'attore.
Come sopra evidenziato, l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, se convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea;
tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo qualora manchi o sia inefficace la copertura assicurativa.
Va, inoltre, evidenziato che la Cassazione ha sancito il principio secondo cui
“nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (nel senso che tali spese siano state, per l'appunto,
"sostenute"), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese fatte dall'assicurato” (cfr. Cass. civ., 5/7/2022 n. 21290).
Nella specie, dalla documentazione versata in atti risulta provato che il dott. Parte_1
ha corrisposto le spese sostenute per resistere all'azione risarcitoria promossa contro di pagina 13 di 15 lui dal terzo danneggiato, per cui ha il diritto di pretenderne la restituzione dalla
. Controparte_1
Corretto si ritiene l'importo richiesto, pari ad €. 50.287,62 in base a quello fatturato per compensi professionali, rilevandosi che i compensi per il giudizio di primo grado sono stati determinati in corrispondenza con quelli indicati nel dispositivo della sentenza, mentre quelli di secondo grado sono stati determinati applicando i minimi tariffari del
D.M. 55/2014, secondo il valore delle domanda;
notevolmente inferiore al limite di un quarto dell'importo assicurato, essendo il massimale di polizza pari ad €. 1.000.000.
Infine, infondata è l'eccezione sollevata dalla società convenuta di prescrizione biennale ex art. 2952 comma 2 c.c. della richiesta di rimborso, tenuto conto che la sentenza della
Corte di appello che ha definito il giudizio è stata pubblicata il 25/07/2022, per cui non può essere maturata alcuna prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i valori medi delle tariffe di cui al D.M.
55/2014, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone:
1. condanna la società in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, al pagamento in favore del dott. della somma di €. Parte_1
50.287,62, a titolo di rimborso delle spese da costui sostenute per la difesa nei due gradi pagina 14 di 15 del giudizio civile menzionati in narrativa, oltre agli interessi maturati e maturandi fino allo integrale pagamento;
2. condanna, altresì, la società convenuta in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, a rimborsare al dott. le spese di lite, che si Parte_1
liquidano in € 518,00 per esborsi ed €. 5.810,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Siracusa, il 27 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1917 terzo comma c.c.... di ottenere dalla propria compagnia di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per i compensi corrisposti ai propri difensori di fiducia per la difesa in ambo i gradi di giudizio, sostenendo che nessuna correlazione sussiste tra la compensazione tra le parti in causa delle spese del giudizio ed il diritto al rimborso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3755/2023 promossa da:
, nato a [...] il 1° aprile 1948 (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. LEONE LAURA e dall'avv. LEONE SEBASTIANO, presso lo studio dei quali, in Siracusa, Viale Teocrito n.112, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
ATTORE contro pagina 1 di 15 (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difeso dall'avv. BONO FERNANDA, presso il cui studio, in Palermo, via Abruzzi n. 88, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 25 settembre 2023, il Dott. Parte_1
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa la società
[...] [...]
premettendo di avere sottoscritto con la compagnia la CP_1 Controparte_2
polizza assicurativa per la responsabilità civile n. 080/60/202921, con decorrenza dal
05/03/2000 al 05/03/2005, per un massimale di £. 1.000.000.000, per ogni sinistro e per anno assicurativo, e che detta polizza professionale veniva ceduta da Controparte_2
ad ora Controparte_3 Controparte_1
Ha esposto di essere stato convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 361/2009 R.G., unitamente all Controparte_4
, dal sig. , n.q. di esercente la patria potestà sulla figlia
[...] Controparte_5
minore , il quale richiedeva la loro condanna al risarcimento dei danni, Persona_1
pagina 2 di 15 quantificati in £. 2.000.000, subiti dalla figlia minore per la perdita del visus, Per_1
causata, a dire dell' dall'intervento chirurgico effettuato dal dott. CP_5 [...]
nella struttura sanitaria suddetta, allorché quest'ultimo era Primario del Parte_1
reparto di Oculistica dell'Ospedale Umberto I° di Siracusa;
che il dott. si Parte_1
costituiva nel predetto giudizio di primo grado contestando le domande attrici e chiamando in causa l' con cui aveva stipulato la richiamata polizza, Controparte_2
per essere garantito e sollevato da ogni eventuale responsabilità medica in caso di accoglimento delle domande attrici;
che a seguito della costituzione in giudizio dell'
[...]
rilevava l'avvenuta cessione della polizza in virtù di contratto ad Controparte_2
che negava la responsabilità del dott. e, Controparte_3 Parte_1
comunque, eccepiva l'inefficacia del contratto di assicurazione in forza della clausola claim's made, essendo stata l'azione dell promossa nell'anno 2009 dopo la CP_5
cessazione del periodo di efficacia della polizza, relativa al quinquennio 2000-2005; che il dott. , a fronte di tale eccezione, aveva dedotto l'inefficacia e la vessatorietà Parte_1
della predetta clausola, chiedendo accertarsi, in via incidentale, la piena operatività del rapporto assicurativo;
che con sentenza n. 304/2018, pubblicata il 13/02/2018, il
Tribunale di Siracusa statuiva che "l'evento dannoso per cui è causa si era verificato per fatto e colpa del Dott. e dell Parte_1 Controparte_4
", e condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della
[...]
somma di euro 537.242,60, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno subito dalla minore ”, ed altresì “la Persona_1 [...]
a tenere indenne e a manlevare il convenuto dott. Controparte_3 Parte_1
pagina 3 di 15 da tutte le somme che lo stesso corrisponderà all'attore in esecuzione della Pt_1
presente sentenza, entro il limite del massimale di polizza;
la condanna della
[...]
al pagamento delle spese del giudizio sostenute dal convenuto Controparte_3
dott. , spese liquidate nella somma complessiva di euro 21.387,00, Parte_1
oltre accessori di legge”; che a seguito dell'appello proposto avverso tale sentenza dall , dalla compagnia assicurativa e, in via incidentale, anche dal dott. Controparte_6
, la Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 1597/2022, pubblicata il Parte_1
25/7/2022, passata in giudicato, accoglieva il gravame, statuendo che va “rigettata ogni domanda proposta dall'attore in primo grado, restando assorbita ogni altra questione” e compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ha dedotto che, con detta sentenza, la Corte d'Appello di Catania, nonostante l'appello spiegato dalla compagnia assicurativa, non ha modificato il capo della sentenza impugnata ove era stata ritenuta pienamente operante la polizza assicurativa stipulata dal dott. per nullità e vessatorietà della clausola di claim's made, ed aveva Parte_1
condannato oltre a tenere indenne l'assicurato da quanto dovuto Controparte_3
al danneggiato sia per sorte capitale che per spese legali, nonché anche al rimborso ex art 1917 c.c. delle spese sostenute per la difesa in giudizio del giudizio dal dott.
; che, pertanto, il dott. ha diritto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_1
pagina 4 di 15 dell'assicurato, in presenza di un rapporto valido ed efficace, statuito con norma inderogabile di legge e con sentenza passata in giudicato;
quindi, di avere richiesto il rimborso della somma di €. 50.287,62 relativa ai compensi comprensivi di accessori di legge per la difesa nei due gradi di giudizio, allegando il bonifico bancario, che ha effettuato in data 22/6/2023 in favore del difensore;
che la , con pec Controparte_1
del 27/6/2023, ha rigettato la richiesta adducendo che il contratto assicurativo non prevede il rimborso delle spese legali effettuate dall'assicurato.
L'attore ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni:
“1) condannare in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al pagamento in favore del Dott. della somma di €. Parte_1
50.287,62, a titolo di rimborso delle spese da costui sostenute per la difesa nei due gradi del giudizio civile menzionati in narrativa, oltre agli interessi maturati e maturandi fino allo integrale pagamento;
2) condannare in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese (ammontanti ad €. 48,80 per spese di avvio mediazione ed €. 545,00 per contributo e marca iscrizione a ruolo) e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori distrattari.
Radicato il contraddittorio, si è costituita la società che, in primo Controparte_1
luogo ha eccepito la violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che i rapporti giuridici dedotti dalle parti devono ritenersi definitivamente regolamentati pagina 5 di 15 esclusivamente dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1597/2022, passata in giudicato, che nulla ha statuito in ordine alla condanna di di tenere Controparte_1
indenne il dott. delle spese di lite dallo stesso sostenute nel giudizio in Parte_1
questione.
In secondo luogo, ha eccepito l'intervenuta estinzione per prescrizione di ogni eventuale diritto azionato nel presente giudizio dal dott. nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e comunque connesso al contratto stipulato con clausola claim's made
[...]
n.080/60/202921, con durata quinquennale con effetto dal 5 marzo 2000, asserendo che
è inutilmente già decorso il termine biennale di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c., comma 2, e ss.
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda di parte attrice deducendo la inoperatività della polizza in questione in forza della richiamata clausola claim's made di cui all'art. 8 delle Condizioni di Ass.ne, da ritenersi non vessatoria, valida ed efficace;
al riguardo, ha eccepito che quanto statuito dal Tribunale di Siracusa con la sentenza n.
304/2018 in ordine alla invalidità di detta clausola è stato sostituito dalla sentenza n.
1597/2022 della Corte d'Appello di Catania.
Conseguentemente, era da ritenersi infondata ed illegittima anche la domanda formulata nel presente giudizio ex art. 1917 c.c.
Quindi, ha formulato le seguenti conclusioni:
“disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere e dichiarare,in accoglimento delle eccezioni quali in seno al presente atto proposte,
pagina 6 di 15 inammissibili, improponibili, improcedibili, per i motivi sopra dedotti, le domande nel presente giudizio proposte dall'attore, e condannare l'attore alla refusione delle spese processuali in favore della Società convenuta;
senza recesso dalle superiori e troncanti conclusioni, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere e dichiarare comunque, in accoglimento delle eccezioni quali in seno al presente atto proposte, che in forza dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, della Corte d'Appello di Catania n. 1597/2022, pubblicata il
25/7/2022 e notificata a mezzo pec in data 26 luglio 2022 dall'avv. Fernanda Bono nell'interesse d (ALL. 5), e resa nel relativo giudizio civile iscritto Controparte_1
al n. 495/2018 RG. , le domande nel presente giudizio proposte dall'attore sono inammissibili, improponibili, improcedibili e condannare l'attore alla refusione delle spese processuali in favore della Società convenuta;
senza recesso dalle superiori e troncanti conclusioni, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere e dichiarare comunque, in accoglimento delle eccezioni quali in seno al presente atto proposte, ed in ogni caso, prescritte infondate ed illegittime, e comunque non provate le domande quali nel presente giudizio proposte dall'attore, e rigettare integralmente le domande quali nel presente giudizio proposte dall'attore nei confronti d e condannare l'attore alla refusione delle Controparte_1
spese processuali in favore della Società convenuta;
senza recesso dalle superiori e troncanti conclusioni, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere e dichiarare comunque, in accoglimento delle eccezioni quali in seno al presente atto proposte, la inoperatività nel caso di specie della pagina 7 di 15 polizza n.080/60/202921 stipulata con clausola claims made con durata quinquennale con effetto dal 5-3-2000 -sostituente la polizza 60/194348- stornata nel 2004, ritenuta la clausola “claims made” contenuta in seno all'art. 8 delle allegate condizioni di polizza- che certamente vessatoria non è e che comunque certamente è valida, efficace, meritevole di tutela e rispondente della conformazione del tipo e comunque non soggetta al vaglio di meritevolezza – alla stregua della quale le parti hanno convenuto che l'assicurazione vale "per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia" e rilevato che la richiesta risarcitoria è intervenuta, nella fattispecie, nel 2009,
e quindi in un tempo di gran lunga (diversi anni) successivo alla cessazione del periodo di efficacia della polizza de qua, e, correlativamente e pertanto, e comunque ritenere e dichiarare, in accoglimento delle eccezioni quali in seno al presente atto proposte, infondate ed illegittime, e comunque non provate le domande quali nel presente giudizio proposte dall'attore e quindi rigettare integralmente le domande quali nel presente giudizio proposte dall'attore nei confronti di con condanna Controparte_1
dell'attore alla refusione delle spese processuali in favore della Società convenuta;
In ogni caso e comunque, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare, in ogni caso, in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili,
e comunque prescritte stante l'estinzione del – comunque contestato ed in vero insussistente - diritto azionato per decorso del termine prescrizionale ex art. 2952 comma 2 c.c., ed in ogni caso illegittime infondate e comunque non provate, le domande pagina 8 di 15 quali nel presente giudizio proposte dall'attore, e quindi rigettare integralmente, in accoglimento delle eccezioni quali in seno al presente atto proposte e finanche con qualsivoglia statuizione ed altresì in quanto comunque non provate nei relativi presupposti di fatto e di diritto, le domande quali nel presente giudizio proposte dall'attore e condannare l'attore alla refusione delle spese processuali in favore della
Società convenuta.
Si insiste nell'accoglimento delle eccezioni tutte proposte nel presente giudizio.
In ogni caso, con vittoria delle spese processuali e competenze legali del giudizio in favore d Controparte_7
Emettere ogni statuizione consequenziale e relativa alle superiori conclusioni e, comunque, altre e diverse eccezioni, contestazioni e deduzioni formulate in seno alla presente comparsa”.
La causa, istruita mediante la produzione dei documenti versati in atti dalle parti e vertente unicamente all'esame di questione di mero diritto, è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
2. La domanda del dott. è fondata e va accolta per quanto di seguito esposto. Parte_1
Invero, nelle condizioni di polizza prodotte in giudizio dalla stessa compagnia assicurativa, all'art. 14, comma secondo, è espressamente previsto, in conformità al principio sancito all'art. 1917, comma 3, c.c., che “sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari ad quarto del massimale stabilito in polizza, per il danno cui si riferisce la pagina 9 di 15 domanda”.
Va osservato che, sulla base di tale norma, la Suprema Corte ha affermato che l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, se convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea;
tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo qualora manchi o sia inefficace la copertura assicurativa, oppure quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive od avventate (cfr.
Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4786 del 23/02/2021).
In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi:
a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale (cfr. Cass. Civ., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024).
Sempre la Suprema Corte ha statuito che “l'assicuratore della responsabilità civile è tenuto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1917, comma 3, e 1932 c.c., a pagina 10 di 15 rimborsare le spese di lite sostenute dall'assicurato, anche se il contratto assicurativo non prevede espressamente il rimborso delle spese legali effettuate dall'assicurato chiamato in giudizio dalle richieste risarcitorie del danneggiato, giacché l'obbligo suddetto sorge oggettivamente per la sola circostanza che l'assicurato sia stato costretto a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa;
e ciò perché le spese effettuate per resistere in giudizio sono spese che l'assicuratore è tenuto a manlevare solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità di affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore lo abbia o meno sostenuto, ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13 ottobre 2022, n.
29926); inoltre, che la clausola che non riconosce le spese legali incontrate dall'assicurato, perché non previste nella polizza, è affetta da nullità assoluta per il suo evidente contrasto con la inderogabilità prevista dall'art. 1932 c.c., non potendo pregiudicare in peius il diritto riconosciuto all'assicurato dall'art 1917, 3°comma c.c.
(cfr. Cass.13/10/2022 n. 29926; Cass. civ., 5/7/2022 n. 21220).
Priva di pregio è l'eccezione sollevata dalla società convenuta laddove ha asserito la inoperatività della copertura assicurativa per la presenza nel contratto di assicurazione della clausola claim's made”.
Va rilevato che il capo della sentenza di primo grado n. 304/2018, resa dal Tribunale di
Siracusa il 13 febbraio 2018 nel procedimento sull'accertamento della sussistenza responsabilità professionale del dott. , dove ha respinto l'eccezione di Parte_1
inoperatività della polizza ed ha dichiarato nulla e vessatoria la clausola di claim's made, con riferimento al sinistro occorso nell'anno 2000 e denunciato nell'anno 2009,
pagina 11 di 15 ritenendo valido ed efficace il rapporto assicurativo tra il e la sua compagnia Parte_1
assicurativa., è passato in giudicato perché non è stato riformato dalla sentenza della
Corte d'Appello di Catania n. 1597/2022.
Dalla lettura della sentenza si evince con chiarezza che la Corte di Appello di Catania, pur facendo menzione del gravame spiegato da parte della compagnia assicurativa nei confronti del dott. avverso il capo della sentenza di primo grado, che aveva Parte_1
statuito sulla operatività della polizza e sul diritto al rimborso delle spese e compensi per la difesa in giudizio, non ha inteso modificare tale capo della sentenza, ritenendolo assorbito.
Pertanto, il capo della sentenza di primo grado che attiene alla validità ed alla piena efficacia del rapporto assicurativo tra il dott. e nel sinistro con Parte_1 Controparte_1
l' è passato in giudicato. CP_5
Ne consegue che , secondo quanto statuito dalla sentenza di primo grado, Controparte_1
secondo quanto previsto dalla polizza assicurativa e dalla norma inderogabile di legge dell'art. 1917 terzo comma c.c., deve rimborsare il proprio assicurato delle spese sostenute per la difesa in giudizio, che è stata notevolmente vantaggiosa e proficua per la compagnia stessa.
Del tutto erroneo è il rifiuto da parte della compagnia assicurativa di corrispondere il rimborso delle spese e dei compensi per la difesa in giudizio, previsto con norma inderogabile di legge e nelle condizioni di polizza, sol perché la Corte di Appello avrebbe disposto la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio al dott.
pagina 12 di 15 . Parte_1
Va rilevato che la compensazione delle spese è stata disposta a vantaggio dei convenuti appellanti e delle rispettive compagnie assicurative chiamate in garanzia, nei rapporti con l in riforma della precedente statuizione che aveva invece previsto la CP_5
condanna di costoro in solido alla refusione in favore dell'attore.
Come sopra evidenziato, l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, se convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea;
tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo qualora manchi o sia inefficace la copertura assicurativa.
Va, inoltre, evidenziato che la Cassazione ha sancito il principio secondo cui
“nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (nel senso che tali spese siano state, per l'appunto,
"sostenute"), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese fatte dall'assicurato” (cfr. Cass. civ., 5/7/2022 n. 21290).
Nella specie, dalla documentazione versata in atti risulta provato che il dott. Parte_1
ha corrisposto le spese sostenute per resistere all'azione risarcitoria promossa contro di pagina 13 di 15 lui dal terzo danneggiato, per cui ha il diritto di pretenderne la restituzione dalla
. Controparte_1
Corretto si ritiene l'importo richiesto, pari ad €. 50.287,62 in base a quello fatturato per compensi professionali, rilevandosi che i compensi per il giudizio di primo grado sono stati determinati in corrispondenza con quelli indicati nel dispositivo della sentenza, mentre quelli di secondo grado sono stati determinati applicando i minimi tariffari del
D.M. 55/2014, secondo il valore delle domanda;
notevolmente inferiore al limite di un quarto dell'importo assicurato, essendo il massimale di polizza pari ad €. 1.000.000.
Infine, infondata è l'eccezione sollevata dalla società convenuta di prescrizione biennale ex art. 2952 comma 2 c.c. della richiesta di rimborso, tenuto conto che la sentenza della
Corte di appello che ha definito il giudizio è stata pubblicata il 25/07/2022, per cui non può essere maturata alcuna prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i valori medi delle tariffe di cui al D.M.
55/2014, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone:
1. condanna la società in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, al pagamento in favore del dott. della somma di €. Parte_1
50.287,62, a titolo di rimborso delle spese da costui sostenute per la difesa nei due gradi pagina 14 di 15 del giudizio civile menzionati in narrativa, oltre agli interessi maturati e maturandi fino allo integrale pagamento;
2. condanna, altresì, la società convenuta in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, a rimborsare al dott. le spese di lite, che si Parte_1
liquidano in € 518,00 per esborsi ed €. 5.810,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Siracusa, il 27 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1917 terzo comma c.c.... di ottenere dalla propria compagnia di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per i compensi corrisposti ai propri difensori di fiducia per la difesa in ambo i gradi di giudizio, sostenendo che nessuna correlazione sussiste tra la compensazione tra le parti in causa delle spese del giudizio ed il diritto al rimborso