Sentenza 7 giugno 2017
Massime • 1
È legittimo il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia carceraria con quella degli arresti domiciliari presso struttura di recupero, avanzata da soggetto tossicodipendente, quando alla relativa istanza non sia allegata la prescritta documentazione ovvero quando risulti accertato che il programma di riabilitazione proposto sia del tutto inadeguato, generico o non personalizzato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2017, n. 34903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34903 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2017 |
Testo completo
ACT- 94 34903-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/06/2017 Presidente Sent. n. sez.1014/17 LUISA BIANCHI GABRIELLA CAPPELLO REGISTRO GENERALE VINCENZO PEZZELLA N. 14132/2017 -Rel. Consigliere - LOREDANA MICCICHE' DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IE EP nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 18/01/2017 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI Il P.G. Tampieri Luca conclude per il rigetto. Udito il difensore L'Avv.to TROVATO MARIA MICHELA del foro di CATANIA conclude insistendo sull'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. SA GI propone ricorso avverso l'ordinanza del 18 gennaio 2017 con cui il Tribunale del Riesame di Catania ha respinto l'appello avverso il provvedimento del GUP del medesimo Tribunale che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari in Comunità terapeutica di tipo chiuso residenziale. provvedimento2. Come esposto dal tribunale del Riesame, che ha richiamato genetico, SA GI è indagato per tentata estorsione in danno dei titolari dell'esercizio commerciale " Gecomotor"e per appartenenza ad associazione mafiosa Santapaola, precisamente al gruppo San Cocimo. Il Tribunale, nel confermare diniego di sostituzione della misura espresso dal GUP, rilevava, da un lato, come lo stato di tossicodipendenza del SA, documentato in atti, non aveva comunque attenuato l'apporto del ricorrente nelle attività illecite di pertinenza dell'associazione, e che, dall'altro, era del tutto carente la predisposizione di un programma terapeutico strutturato almeno nelle linee essenziali, infine, che anche all'interno del circuito penitenziario era comunque possibile l'approccio terapeutico alla stato di tossicodipendenza, in difetto di evidenza di una patologia così grave dal non potere essere fronteggiata in regime inframurario.
4. I ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge per avere il UN erroneamente ritenuto che l'istanza fosse formulata ai sensi dell'art. 89 DPR 309/1980 laddove era stata proposta si sensi del combinato disposto degli artt. 28 cod proc pen, 96 comma 6 e 116 DPR 309/1990, dal momento che il SA necessitava di cure specifiche che il regime carcerario non poteva assicurare. Il Tribunale non aveva dunque considerato che l'esecuzione della misura in comunità terapeutica era sempre sottoposta alla vigilanza del giudice sul buon andamento del. iter termetico. Il Tribunale, inoltre, non aveva considerato che il SE ( come emergeva dalle certificazioni in atti) aveva attestato l'attualità dello stato di tossicodipendenza ed aveva ritenuto idoneo il programma terapeutico con le modalità di cure individuate e che, sul punto, il Tribunale non poteva esprimere una valutazione, servata soltanto agli organi tecnici competenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. ricorso fondato.
2. Va premesso che il ricorrente è sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Sussiste dunque la presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere, superabile unicamente nel caso si riscontrino segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale (Sez. 5, n. 48285 del 12/07/2016 Rv. 268413 Sez. 5, n. 32817 del 10/06/2016 Rv. 267700). Per quanto riguarda i tossicodipendenti che abbiano in corso un programma terapeutico, l'articolo 89 DPR n.309/1990, che disciplina una speciale tipologia di esecuzione della misura degli arresti domiciliari da eseguirsi in struttura pubblica o in struttura privata autorizzata al fine di sottoporsi al programma, stabilisce al quarto comma che non può farsi luogo agli arresti mediante ricovero in comunità terapeutica nei casi previsti dall'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n.354, cioè per i detenuti soggetti a restrizione carceraria per il delitto di cui all'art. 416 ois cod pen.
3. I ricorrente, che ha documentato il proprio stato di tossicodipendente, tenta di costruire la propria richiesta di applicazione di misura gradata al di fuori dello specifico istituto che la disciplina, ossia l'art. 89 TU stupefacenti, correttamente richiamata dal Tribunale che ne ha rilevato l'inapplicabilità stante l'assenza del relativo presupposto. Invoca il ricorrente la disciplina generale degli arresti domiciliari in combinato disposto con l'art. 96. sesto comma, del DPR 309/1990 secondo cui "grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorche' tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e convenzionata con il Ministero della Giustizia". Detta norma, invero, non si riferisce ad una forma di esecuzione degli arresti domiciliari per tossicodipendenti diversa rispetto a quella di cui all'art 89 DPR 309/1990, ma si limite a regolarne i relativi oneri finanziari. In ogni caso, stante il regime delle presunzio richiamato in premessa, non sarebbe applicabile in favore del ricorrente ocata misura gradata. -con4. Va aggiunto, per completezza, che il Tribunale ha anche adeguatamente motivato considerazioni pertinenti e prive di vizi logici - sulla sussistenza della eccezionalità delle esigenze cautelari (altro presupposto ostativo alla concessione degli arresti domiciliari presso una comunità di recupero), facendo riferimento all'inserimento del SA nel tessuto organizzativo del sodalizio criminale nonché al fatto che il dedotto stato di tossicodipendenza non aveva comunque impedito al ricorrente di apportare il proprio fattivo contributo alle attività dell'associazione mafiosa. In più, il Tribunale argomenta anche sulla assoluta carenza di un programma di recupero strutturato almeno nelle linee essenziali: è opportuno ricordare che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, è legittimo il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia carceraria con quella degli arresti domiciliari presso struttura di recupero quando alta relativa istanza non sia allegata la prescritta documentazione ovvero quando risulti accertato che il programma di riabilitazione proposto sia del tutto inadeguato, generico e non personalizzato ( sez.4, n.21080 del 2374/2013, Rv 256198; sez.2, n.30039 del 25/6/2009, Rv 244661).
5. Il ricorso va dunque respinto. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 co. 1 ter disp. att. del c.p.p. Così deciso il 7/06/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente LuisaBianchibe Biend Loredana Miccichè Depositata in Cancelleria Oggi. 17 LUG/2017 Il Funzionario Giudiziaric Plufija Ciorro