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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1314/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1314/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. GERVASI FRANCESCO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 14 (C.F. ), domiciliato in VIA POLA 11 CATANIA;
Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. SABATO SIMONETTA giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione e decisione del 5.3.2025 le parti hanno concluso come in verbale e la causa
è stata assunta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società citava in giudizio Parte_1 [...]
ed esponeva: CP_2
- di intrattenere con i seguenti rapporti: a) conto corrente ordinario Controparte_1
n.9142617/01/67, aperto in data 18.04.2000 e chiuso in data 17.04.2009; b) conto corrente ordinario n.1000/290, aperto in data 9.03.2009 e tuttora in corso.
- che la banca aveva negativamente influenzato l'esposizione debitoria dei detti conti, avendo
“applicato spese di gestione, costo per ogni singola operazione, costo di scritturazione, costo di invio dell'estratto conto, assicurazione ed altri costi o commissioni dalla variegata denominazione, non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato o determinabile, e comunque ingiustificati”; applicato “interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e valute bancarie prive di specifica pattuizione scritta, così come spese di istruzione pratica e spese infra trimestre anch'esse non validamente pattuite”; “addebitato le operazioni passive per il cliente con data anticipata rispetto a quella di effettuazione dell'operazione”, nonché “accreditato le operazioni attive al cliente con valuta posticipata rispetto a quella della singola operazione, così elevando l'importo degli interessi debitori e delle commissioni di massimo scoperto”; praticato l'anatocismo bancario;
applicato,
pagina 2 di 14 “in aggiunta agli interessi, le c.d. commissioni di massimo scoperto”; “superato il tasso soglia ex L.
108/1996”; “variato unilateralmente, senza giustificato motivo e senza farne preventiva comunicazione al cliente per iscritto, le condizioni economiche applicate ai rapporti in esame, violando l'art. 118 del
TUB”, senza che tale facoltà fosse “prevista in contratto con apposita clausola” o comunque senza approvazione specifica della suddetta clausola;
sostituito le commissioni di massimo scoperto “con commissioni utilizzi oltre la disponibilità e commissioni disponibilità immediata fondi”, in violazione dell'art.
2-bis del D.L. 185/2008.
L'attrice assumeva, inoltre, di “non ricordare di avere sottoscritto” i contratti originari di apertura dei conti correnti e di apertura di credito, “né tanto meno di averne ricevuto copia”.
Alla luce di quanto sopra, la chiedeva il ricalcolo degli importi dare/avere, la condanna Parte_1
della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente versate, ed ancora la condanna della banca al pagamento dell'importo di €. 25.000,00, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla lamentata illegittima applicazione di tassi usurari ed alla conseguente illegittima privazione di liquidità.
Si costituiva la banca convenuta per eccepire: 1) la prescrizione dei diritti azionati;
2) l'inammissibilità
dell'azione di ripetizione di indebito con riferimento al rapporto di c/c n. 1000/290, in quanto ancora aperto al momento della proposizione della domanda;
3) l'approvazione tacita degli estratti conto e la conseguente incontestabilità delle condizioni applicate ai rapporti di conto corrente;
4) la violazione dell'art. 2697 c.c.; 5) la mancata applicazione di interessi ultralegali non pattuiti;
6) la legittimità della clausola anatocistica;
6) la legittima applicazione della c.m.s. fino al 28.06.2009; 7) il mancato sforamento del tasso soglia;
8) l'inammissibilità delle contestazioni effettuate dall'attore in merito alle valute fittizie;
9) la legittima modifica unilaterale delle condizioni contrattuali operata ai sensi dell'art.
pagina 3 di 14 Con ordinanza del 17.08.2016, il g. i. nominava un CTU al fine di: “[…] 1) riepilogare tutti i movimenti contabili in essi registrati;
2) rielaborare i saldi di ogni singolo rapporto in ordine di valuta,
determinando gli interessi addebitati;
3) ricalcolare i detti saldi, applicando il tasso legale solo se non contrattualmente previsto, computando sia gli interessi debitori (a favore della banca), sia quelli creditori (a favore del cliente), applicando la capitalizzazione reciproca, se prevista;
4) accertare se i tassi di interessi praticati dalla banca risultino superiori al tasso soglia previsto dall'art. 2, comma 4, L.
108/96 per la categoria di operazione creditizia in cui è compreso il credito, applicando le vigenti istruzioni diramate dalla Banca d'Italia; 5) in caso di accertamento positivo sub 4), ricalcolare i saldi in discussione senza applicare tasso di interesse alcuno;
6) ove il saldo reale del conto, rideterminato sulla base dei criteri sopra indicati, presenti un credito per il correntista, determinare le rimesse che possono definirsi solutorie (cioè quelle avvenute in situazione di scopertura del conto ed in assenza di apertura di credito) redigendo apposito prospetto che individui le dette rimesse in ordine cronologico (dal quale risulti di immediata percezione la data della rimessa ed il suo importo) nonché poi l'importo delle rimesse in conto di natura solutoria che risultano eseguite in epoca antecedente al decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione (per le quali, quindi, in ossequio alla pronuncia della S.C. sopra citata sia da ritenere prescritta l'azione di ripetizione); 7) individuate le rimesse (solutorie) prescritte nonché il saldo reale del conto determinare la somma da corrispondersi eventualmente al correntista che risulti dopo aver detratto dal saldo reale le rimesse ripetibili prescritte […]”.
Depositato l'elaborato peritale, la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, veniva decisa con la sentenza n. 3950/2023, con la quale il Tribunale di Catania così statuiva: “Dichiara inammissibile la domanda ex art. 2033 c.c. proposta da in relazione al contratto n.1000/290; Dichiara la Parte_1
nullità dell'applicazione degli interessi in misura ultra legale, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e della postergazione delle valute in pagina 4 di 14 relazione al contratto di conto corrente n° 9142617/01/67; Rigetta le restanti domande;
Condanna la società al pagamento della metà delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_3
.
[...]
Avverso la citata sentenza ha interposto appello la società affidandolo ai motivi di Parte_1
seguito esaminati.
Si è costituita la banca appellata per contestare la fondatezza del proposto gravame del quale ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 5.3.2025, esaurita la discussione orale delle parti, la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, è stata introitata in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350 bis cpc.
----------------------------------
L'appello è infondato e merita l'integrale rigetto.
Prima di procedere all'esame dei singoli motivi appare opportuno premettere che le lagnanze articolate dall'opponente sono state circoscritte ai punti di motivazione della sentenza di primo grado nei quali il
Tribunale di Catania ha esaminato e si è pronunciato sui capi di domanda concernenti le presunte nullità e/o irregolarità del c/c n.1000/290. Nessuna censura, invece, è stata mossa ai punti della sentenza dedicati al conto corrente n. 9142617/01/67.
Tale doverosa precisazione consente di affrontare immediatamente le deduzioni articolate dall'appellante nelle note autorizzate il 24.1.2025 ed in quelle, seppure tardive, depositate il 6.2.2025,
nelle quali, invocando un nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità con riguardo al c.d.
“fido di fatto”, è stato chiesto il richiamo del CTU al fine di rideterminare le rimesse prescritte tenendo conto del fido c.d. di fatto risultante dagli estratti conto.
Trattasi, a parere di questo Collegio, di motivo tardivo e, come tale, assolutamente inammissibile.
pagina 5 di 14 Ed invero, l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie ultradecennali era stata articolata dalla banca con precipuo riguardo al c/c n. 9142617/01/67, che era stato oggetto di ricalcolo da parte del
CTU nominato in primo grado, il quale, in ossequio al mandato ricevuto, aveva provveduto ad espungere le rimesse solutorie senza tenere conto, in assenza di pattuizione scritta, di eventuali fidi di fatto.
Per come sopra segnalato, la sentenza di primo grado, nelle parti in cui ha esaminato le domande relative al c/c n. 9142617/01/67, non è stata oggetto di impugnazione, di talchè sui relativi capi si è
formato il giudicato, insuscettibile di essere scalfito dall'invocato mutamento giurisprudenziale.
Per tali ragioni il motivo di appello tardivamente proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Passando, quindi, all'esame dei motivi di gravame tempestivamente articolati, con il primo di essi la società ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, disattendendo le Parte_1
conclusioni rassegnate dal CTU, ha dichiarato che “l'infondatezza delle censure mosse dalla società
attrice con riferimento al rapporto di conto corrente n° 1000/290 impone, dunque, il rigetto della proposta domanda di accertamento delle nullità contrattuali e di rideterminazione del saldo del conto corrente n° 1000/290, dovendosi disattendere le conclusioni cui è pervenuto il CTU in ordine al conto suindicato”.
Il motivo, oltre che assolutamente generico, presenta evidenti profili di inammissibilità non contenendo alcuna specifica censura al capo di sentenza impugnato.
Ed invero, con riguardo al c/c 1000/290 il Tribunale di Catania ha così motivato: “Con riguardo all'asserita applicazione di interessi ultra-legali in mancanza di specifica sottoscrizione, la doglianza sollevata dalla società attrice non è fondata, atteso che risultano pattuiti in forma scritta, ai sensi dell'art. 1284 c.c., i tassi di interesse applicati ai rapporti contrattuali. Nello specifico:
pagina 6 di 14 - il contratto di conto corrente 1000/290 prevede un tasso debitorio del 13,50% ed un tasso creditorio del 0,01 %;
- il contratto di apertura di credito del 9.3.2009, prevede un tasso debitore del 13,25%, oltre che una
“comm. m.s. t” pari al 0,75%;
- i contratti di anticipi su fatture per euro 40.000 e di sconto portafoglio commerciale, per euro 35.000
del 9.3.2009 prevedono un tasso pari al 9%.
Con riguardo alle linee di credito transitorie e continuative, si osserva come i singoli contratti e le rispettive integrazioni, comprensivi della rappresentazione analitica delle condizioni economiche e contrattuali, siano stati sottoscritti e approvati dal cliente, nonché richiamino per relationem le previgenti clausole che regolano il conto corrente. Pertanto, per quanto non espressamente pattuito,
trovano applicazione le condizioni ed i tassi già pattuiti nel conto corrente ordinario e nei contratti di apertura di credito.
3.2.2 Con riguardo alla violazione del divieto di anatocismo, la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori contenuta nelle condizioni del contratto di conto corrente, stipulato in data 9.3.2009 (cui – si ribadisce - sono assoggettate anche le operazioni discendenti dai contratti di apertura di credito, conto anticipi su fatture e sconto commerciale, oltre che gli affidamenti sul medesimo conto regolati), è da ritenersi legittima.
In diritto va brevemente ricordato l'ormai ormai noto revirement della giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza di “usi contrari” cui fa riferimento l'art. 1283 c.c. quando vieta il c.d.
anatocismo.
Con l'orientamento, inaugurato dalla decisione n. 2374/99 della Corte di Cassazione e rapidamente consolidatosi (cfr., per tutte, Cass., sez. un. n. 21095/04), la Suprema Corte ha negato la natura pagina 7 di 14 normativa degli usi in materia bancaria e ha ritenuto la nullità delle clausole bancarie che prevedevano interessi anatocistici.
È noto che l'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999,
abbia demandato al CICR la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (precisando che va assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori). Conseguentemente, il CICR, con delibera del giorno 09/02/2000 (cfr. art. 2,
comma 2), ha stabilito che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Pertanto, è da ritenersi valida la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi afferente ad un contratto di conto corrente bancario concluso successivamente alla vigenza del d. lgs. n. 342 del 1999,
e della delibera CICR 9 febbraio 2000, allorché, come nel caso di specie, il tasso degli interessi sia espressamente determinato ed approvato per iscritto dal cliente e venga rispettata la condizione di reciprocità, secondo la quale gli interessi sia attivi che passivi devono essere calcolati con la medesima periodicità.
3.2.3 Con riguardo alla commissione di massimo scoperto, premesso che il contratto è stato stipulato il
9.3.2009, dopo l'entrata in vigore della legge n. 2/2009, va ricordato che la suindicata legge: 1) ha stabilito la legittimità della commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
2) ha introdotto alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a debito - su un conto affidato - per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) ha previsto la nullità delle
(sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni.
pagina 8 di 14 Più recentemente, con d.l. n. 201/2011, convertito con modificazione in legge n. 214/2011, è stato introdotto nel TUB l'art. 117 bis, poi modificato con d.l. n. 29/2012, convertito con modificazione in legge n. 62/2012.
Nella formulazione dell'art. 117 bis attualmente vigente, al primo comma vengono tipizzate le commissioni di affidamento (CA) per l'apertura di credito in conto corrente;
al comma 2 sono disciplinate le commissioni applicabili in caso di sconfinamento;
il comma 3 prevede la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi e non conformi a quelli indicati nei primi due. Il quarto comma,
infine, attribuisce al CICR la competenza ad adottare disposizioni, anche di trasparenza, applicative dell'articolo e ad estendere il raggio di azione della norma a contratti ulteriori rispetto ad aperture di credito e conti correnti "per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente".
Conseguentemente, nel vigore della nuova disciplina, i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri per il cliente, da un lato, una commissione "omnicomprensiva" (ma inferiore allo 0,5 per cento per trimestre), "calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento"; dall'altro, un tasso di interesse debitore sulle somme utilizzate. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. ii), D.M. 30 giugno 2012, n. 644,
la commissione di affidamento si applica "sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto", e per il periodo in cui la stessa somma è messa a disposizione del cliente.
La disciplina così richiamata è dichiarata applicabile ai contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso alla data del 1° luglio 2012; contratti che, conseguentemente, devono essere adeguati,
ai sensi dell'art. 118 TUB, entro il giorno 1° ottobre 2012, con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni dell'art. 117 bis TUB.
Nel caso di specie, dall'esame dei contratti di apertura di credito regolati sul conto corrente emerge che la banca abbia applicato commissioni conformi alle disposizioni normative ratione temporis vigenti.
pagina 9 di 14 In particolare, il contratto di apertura di credito del 9.3.2009 (doc. 4) prevede l'applicazione di una commissione “m.s.t APC Fiduciaria” pari a 0,75% rispetto al limite di affidamento di euro 50.000 ed un tasso del 13.25% per le rimesse intra-fido e del 13,9230% per quelle extra-fido.
Dal documento di sintesi del 16.12.2013 (doc. 12) emerge poi che la banca si sia adeguata alle nuove prescrizioni introdotte dall'art. 117 bis t.u.b., prevedendo un'unica commissione, denominata
“commissione disponibilità fondi”, pari a 0,50% ed una commissione di istruttoria veloce (CIV) in misura fissa pari a 10 euro per ogni sconfinamento, fino ad un massimo di 500 euro a trimestre.
Per quanto sopra, non sussiste la lamentata nullità derivante dall'illegittima pattuizione della commissione di massimo scoperto.
3.2.4 Non fondata la doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari.
Premesso che dall'esame del contratto di conto corrente e dei relativi documenti di sintesi versati in atti risulta l'espressa pattuizione dei tassi passivi di interesse nella forma richiesta ex lege, giova ricordare che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, “ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (così, Cass., S.U., 18/09/2020, n. 19597, con riguardo agli interessi moratori, ma con considerazioni da ritenersi analogicamente applicabili anche agli interessi corrispettivi).
Nel caso di specie, la società attrice ha lamentato, in modo del tutto generico, l'applicazione di interessi usurari, chiedendo di verificare il superamento del tasso soglia includendo nel computo del tasso effettivo anche la commissione di massimo scoperto, ma non ha indicato, come era suo onere, né i tassi soglia applicabili al rapporto, né i tassi di interesse concretamente pattuiti.
pagina 10 di 14 La prospettazione attorea consente di escludere, pertanto, la dedotta nullità, essendo pacifico ormai che l'usura possa venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie (con il contratto o con patti successivi), essendo priva di fondamento la diversa tesi dell'illiceità della pretesa del pagamento di interessi ad un tasso che, sebbene pattuito lecitamente – perché non superiore, alla data della pattuizione, alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n.
108/1996 – abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia (cfr. ex multis Cass., S.U.,
19.10.2017, n. 24675).
3.2.5 Sono parimenti infondate le ulteriori doglianze relative alla pretesa applicazione di valute
“fittizie” e di spese e costi vari di tenuta del conto non pattuite, in quanto genericamente formulate.
Ed infatti, fermo restando la loro precisa e puntuale regolamentazione nei contratti stipulati tra le parti,
non è stato indicato dagli attori (che ne avevano l'onere) in quali periodi temporali la banca convenuta avrebbe applicato valute diverse rispetto a quelle indicate o avrebbe applicato spese e costi (peraltro non precisati) non pattuiti, né è stata fornita dalla società attrice alcuna prova sul punto.
3.3 L'infondatezza delle censure mosse dalla società attrice con riferimento rapporto di conto corrente n. 1000/290 impone, dunque, il rigetto della proposta domanda di accertamento delle nullità
contrattuali e di rideterminazione del saldo di conto corrente n. 1000/290, dovendosi disattendere le conclusioni cui è pervenuto il CTU in ordine al conto suindicato”.
Trattasi di motivazione assolutamente completa ed esaustiva a fronte della quale l'appellante ha articolato una censura assolutamente generica.
Con il secondo motivo di appello è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto che il documento di sintesi datato 16.12.2013, con il quale la banca si era adeguata alle nuove prescrizioni introdotte dall'art. 117 bis TUB, prevedendo un'unica commissione, denominata commissione disponibilità fondi, pari a 0,50% ed una commissione di istruttoria veloce in misura fissa pagina 11 di 14 pari a 10 euro per ogni sconfinamento, fino ad un massimo di 500 euro a trimestre, integrasse gli estremi di un accordo contrattuale. A parere dell'appellante il citato documento non sarebbe un contratto, ma una mera comunicazione periodica delle condizioni economiche di fatto applicate dalla banca in un dato periodo, anche perché non sottoscritto dal legale rapp. della società correntista, che non avrebbe, quindi, accettato per iscritto le nuove condizioni, introdotte unilateralmente e illegittimamente dalla Banca.
Il motivo va respinto.
Per un verso, infatti, il documento di sintesi datato 16.12.2013 risulta regolarmente sottoscritto dall'appellante (v. doc. contenuto nel fascicolo di primo grado della banca appellata e riprodotto in questa sede), peraltro, contenendo esso la puntale e dettagliata indicazione delle condizioni applicate,
non sussiste alcuna perplessità in ordine alla sua natura contrattuale e/o di documento comunque destinato ad integrare il contratto.
Con il terzo motivo è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata ritenuto legittimo l'adeguamento dei contratti con l'applicazione delle nuove commissioni pur in assenza di specifica approvazione scritta del cliente.
Anche questo motivo non può essere accolto.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla l'adeguamento del contratto in ossequio a Parte_1
quanto previsto dalla L.2/09, che ha eliminato le CMS sostituendole con altre commissioni variamente denominate, non richiede affatto l'approvazione scritta da parte del cliente, ben potendo avvenire nel rispetto delle modalità e delle forme previste dall'art.118 TUB.
Osserva, in proposito, questa Corte come l'art.5 del DM 644/12 stabilisca espressamente che “I
contratti in corso al 1° luglio 2012 sono adeguati entro il 1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-bis del TUB e al presente decreto, ai sensi dell'articolo 118 del TUB.
pagina 12 di 14 L'adeguamento dei contratti a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-bis del TUB e del presente decreto costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione dell'articolo 118 del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 1° ottobre 2012”.
Dal chiaro tenore letterale della norma si evince come l'adeguamento del contratto alla normativa di cui alla L.2/09 poteva legittimamente operarsi nel rispetto delle previsioni di cui all'art.118 TUB, come avvenuto nel caso che occupa.
Con il quarto motivo la lagnanza è stata indirizzata a quel punto di motivazione della sentenza nel quale il Giudice di prime cure ha ritenuto e dichiarato inammissibile la domanda ex art. 2033 c.c.
proposta da in relazione al contratto n° 1000/290, perché non si trattava di una Parte_1
domanda di ripetizione di indebito ma di mero accertamento del saldo.
Il motivo va dichiarato totalmente infondato, oltre che inammissibile.
Il Tribunale di Catania, infatti, se per un verso ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione di indebito proposta con riguardo al conto n.1000/290, in quanto ancora aperto al momento della notifica della citazione, ha, per altro, comunque riconosciuto la piena ammissibilità della collegata domanda di accertamento negativo, che è stata oggetto di puntuale disamina con riguardo alle questioni sollevate,
tutte integralmente respinte per le motivazioni sopra puntualmente trascritte.
Con il quinto motivo, infine, l'appellante ha lamentato l'ingiustizia della statuizione adottata dal primo
Giudice in punto alle spese di lite che, a suo parere, anziché essere compensate per la metà, avrebbero dovuto essere poste integralmente a carico della banca appellata.
La lagnanza va rigettata in quanto infondata, osservandosi, di contro, come la sostanziale soccombenza della società attrice avrebbe meglio giustificato una puntuale applicazione dell'art.91 cpc in luogo di una compensazione parziale.
pagina 13 di 14 Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.3950/23 del Tribunale di Catania.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della banca appellata liquidate in
€.9.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
12.3.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
118 TUB.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1314/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. GERVASI FRANCESCO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 14 (C.F. ), domiciliato in VIA POLA 11 CATANIA;
Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. SABATO SIMONETTA giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione e decisione del 5.3.2025 le parti hanno concluso come in verbale e la causa
è stata assunta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società citava in giudizio Parte_1 [...]
ed esponeva: CP_2
- di intrattenere con i seguenti rapporti: a) conto corrente ordinario Controparte_1
n.9142617/01/67, aperto in data 18.04.2000 e chiuso in data 17.04.2009; b) conto corrente ordinario n.1000/290, aperto in data 9.03.2009 e tuttora in corso.
- che la banca aveva negativamente influenzato l'esposizione debitoria dei detti conti, avendo
“applicato spese di gestione, costo per ogni singola operazione, costo di scritturazione, costo di invio dell'estratto conto, assicurazione ed altri costi o commissioni dalla variegata denominazione, non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato o determinabile, e comunque ingiustificati”; applicato “interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e valute bancarie prive di specifica pattuizione scritta, così come spese di istruzione pratica e spese infra trimestre anch'esse non validamente pattuite”; “addebitato le operazioni passive per il cliente con data anticipata rispetto a quella di effettuazione dell'operazione”, nonché “accreditato le operazioni attive al cliente con valuta posticipata rispetto a quella della singola operazione, così elevando l'importo degli interessi debitori e delle commissioni di massimo scoperto”; praticato l'anatocismo bancario;
applicato,
pagina 2 di 14 “in aggiunta agli interessi, le c.d. commissioni di massimo scoperto”; “superato il tasso soglia ex L.
108/1996”; “variato unilateralmente, senza giustificato motivo e senza farne preventiva comunicazione al cliente per iscritto, le condizioni economiche applicate ai rapporti in esame, violando l'art. 118 del
TUB”, senza che tale facoltà fosse “prevista in contratto con apposita clausola” o comunque senza approvazione specifica della suddetta clausola;
sostituito le commissioni di massimo scoperto “con commissioni utilizzi oltre la disponibilità e commissioni disponibilità immediata fondi”, in violazione dell'art.
2-bis del D.L. 185/2008.
L'attrice assumeva, inoltre, di “non ricordare di avere sottoscritto” i contratti originari di apertura dei conti correnti e di apertura di credito, “né tanto meno di averne ricevuto copia”.
Alla luce di quanto sopra, la chiedeva il ricalcolo degli importi dare/avere, la condanna Parte_1
della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente versate, ed ancora la condanna della banca al pagamento dell'importo di €. 25.000,00, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla lamentata illegittima applicazione di tassi usurari ed alla conseguente illegittima privazione di liquidità.
Si costituiva la banca convenuta per eccepire: 1) la prescrizione dei diritti azionati;
2) l'inammissibilità
dell'azione di ripetizione di indebito con riferimento al rapporto di c/c n. 1000/290, in quanto ancora aperto al momento della proposizione della domanda;
3) l'approvazione tacita degli estratti conto e la conseguente incontestabilità delle condizioni applicate ai rapporti di conto corrente;
4) la violazione dell'art. 2697 c.c.; 5) la mancata applicazione di interessi ultralegali non pattuiti;
6) la legittimità della clausola anatocistica;
6) la legittima applicazione della c.m.s. fino al 28.06.2009; 7) il mancato sforamento del tasso soglia;
8) l'inammissibilità delle contestazioni effettuate dall'attore in merito alle valute fittizie;
9) la legittima modifica unilaterale delle condizioni contrattuali operata ai sensi dell'art.
pagina 3 di 14 Con ordinanza del 17.08.2016, il g. i. nominava un CTU al fine di: “[…] 1) riepilogare tutti i movimenti contabili in essi registrati;
2) rielaborare i saldi di ogni singolo rapporto in ordine di valuta,
determinando gli interessi addebitati;
3) ricalcolare i detti saldi, applicando il tasso legale solo se non contrattualmente previsto, computando sia gli interessi debitori (a favore della banca), sia quelli creditori (a favore del cliente), applicando la capitalizzazione reciproca, se prevista;
4) accertare se i tassi di interessi praticati dalla banca risultino superiori al tasso soglia previsto dall'art. 2, comma 4, L.
108/96 per la categoria di operazione creditizia in cui è compreso il credito, applicando le vigenti istruzioni diramate dalla Banca d'Italia; 5) in caso di accertamento positivo sub 4), ricalcolare i saldi in discussione senza applicare tasso di interesse alcuno;
6) ove il saldo reale del conto, rideterminato sulla base dei criteri sopra indicati, presenti un credito per il correntista, determinare le rimesse che possono definirsi solutorie (cioè quelle avvenute in situazione di scopertura del conto ed in assenza di apertura di credito) redigendo apposito prospetto che individui le dette rimesse in ordine cronologico (dal quale risulti di immediata percezione la data della rimessa ed il suo importo) nonché poi l'importo delle rimesse in conto di natura solutoria che risultano eseguite in epoca antecedente al decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione (per le quali, quindi, in ossequio alla pronuncia della S.C. sopra citata sia da ritenere prescritta l'azione di ripetizione); 7) individuate le rimesse (solutorie) prescritte nonché il saldo reale del conto determinare la somma da corrispondersi eventualmente al correntista che risulti dopo aver detratto dal saldo reale le rimesse ripetibili prescritte […]”.
Depositato l'elaborato peritale, la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, veniva decisa con la sentenza n. 3950/2023, con la quale il Tribunale di Catania così statuiva: “Dichiara inammissibile la domanda ex art. 2033 c.c. proposta da in relazione al contratto n.1000/290; Dichiara la Parte_1
nullità dell'applicazione degli interessi in misura ultra legale, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e della postergazione delle valute in pagina 4 di 14 relazione al contratto di conto corrente n° 9142617/01/67; Rigetta le restanti domande;
Condanna la società al pagamento della metà delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_3
.
[...]
Avverso la citata sentenza ha interposto appello la società affidandolo ai motivi di Parte_1
seguito esaminati.
Si è costituita la banca appellata per contestare la fondatezza del proposto gravame del quale ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 5.3.2025, esaurita la discussione orale delle parti, la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, è stata introitata in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350 bis cpc.
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L'appello è infondato e merita l'integrale rigetto.
Prima di procedere all'esame dei singoli motivi appare opportuno premettere che le lagnanze articolate dall'opponente sono state circoscritte ai punti di motivazione della sentenza di primo grado nei quali il
Tribunale di Catania ha esaminato e si è pronunciato sui capi di domanda concernenti le presunte nullità e/o irregolarità del c/c n.1000/290. Nessuna censura, invece, è stata mossa ai punti della sentenza dedicati al conto corrente n. 9142617/01/67.
Tale doverosa precisazione consente di affrontare immediatamente le deduzioni articolate dall'appellante nelle note autorizzate il 24.1.2025 ed in quelle, seppure tardive, depositate il 6.2.2025,
nelle quali, invocando un nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità con riguardo al c.d.
“fido di fatto”, è stato chiesto il richiamo del CTU al fine di rideterminare le rimesse prescritte tenendo conto del fido c.d. di fatto risultante dagli estratti conto.
Trattasi, a parere di questo Collegio, di motivo tardivo e, come tale, assolutamente inammissibile.
pagina 5 di 14 Ed invero, l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie ultradecennali era stata articolata dalla banca con precipuo riguardo al c/c n. 9142617/01/67, che era stato oggetto di ricalcolo da parte del
CTU nominato in primo grado, il quale, in ossequio al mandato ricevuto, aveva provveduto ad espungere le rimesse solutorie senza tenere conto, in assenza di pattuizione scritta, di eventuali fidi di fatto.
Per come sopra segnalato, la sentenza di primo grado, nelle parti in cui ha esaminato le domande relative al c/c n. 9142617/01/67, non è stata oggetto di impugnazione, di talchè sui relativi capi si è
formato il giudicato, insuscettibile di essere scalfito dall'invocato mutamento giurisprudenziale.
Per tali ragioni il motivo di appello tardivamente proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Passando, quindi, all'esame dei motivi di gravame tempestivamente articolati, con il primo di essi la società ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, disattendendo le Parte_1
conclusioni rassegnate dal CTU, ha dichiarato che “l'infondatezza delle censure mosse dalla società
attrice con riferimento al rapporto di conto corrente n° 1000/290 impone, dunque, il rigetto della proposta domanda di accertamento delle nullità contrattuali e di rideterminazione del saldo del conto corrente n° 1000/290, dovendosi disattendere le conclusioni cui è pervenuto il CTU in ordine al conto suindicato”.
Il motivo, oltre che assolutamente generico, presenta evidenti profili di inammissibilità non contenendo alcuna specifica censura al capo di sentenza impugnato.
Ed invero, con riguardo al c/c 1000/290 il Tribunale di Catania ha così motivato: “Con riguardo all'asserita applicazione di interessi ultra-legali in mancanza di specifica sottoscrizione, la doglianza sollevata dalla società attrice non è fondata, atteso che risultano pattuiti in forma scritta, ai sensi dell'art. 1284 c.c., i tassi di interesse applicati ai rapporti contrattuali. Nello specifico:
pagina 6 di 14 - il contratto di conto corrente 1000/290 prevede un tasso debitorio del 13,50% ed un tasso creditorio del 0,01 %;
- il contratto di apertura di credito del 9.3.2009, prevede un tasso debitore del 13,25%, oltre che una
“comm. m.s. t” pari al 0,75%;
- i contratti di anticipi su fatture per euro 40.000 e di sconto portafoglio commerciale, per euro 35.000
del 9.3.2009 prevedono un tasso pari al 9%.
Con riguardo alle linee di credito transitorie e continuative, si osserva come i singoli contratti e le rispettive integrazioni, comprensivi della rappresentazione analitica delle condizioni economiche e contrattuali, siano stati sottoscritti e approvati dal cliente, nonché richiamino per relationem le previgenti clausole che regolano il conto corrente. Pertanto, per quanto non espressamente pattuito,
trovano applicazione le condizioni ed i tassi già pattuiti nel conto corrente ordinario e nei contratti di apertura di credito.
3.2.2 Con riguardo alla violazione del divieto di anatocismo, la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori contenuta nelle condizioni del contratto di conto corrente, stipulato in data 9.3.2009 (cui – si ribadisce - sono assoggettate anche le operazioni discendenti dai contratti di apertura di credito, conto anticipi su fatture e sconto commerciale, oltre che gli affidamenti sul medesimo conto regolati), è da ritenersi legittima.
In diritto va brevemente ricordato l'ormai ormai noto revirement della giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza di “usi contrari” cui fa riferimento l'art. 1283 c.c. quando vieta il c.d.
anatocismo.
Con l'orientamento, inaugurato dalla decisione n. 2374/99 della Corte di Cassazione e rapidamente consolidatosi (cfr., per tutte, Cass., sez. un. n. 21095/04), la Suprema Corte ha negato la natura pagina 7 di 14 normativa degli usi in materia bancaria e ha ritenuto la nullità delle clausole bancarie che prevedevano interessi anatocistici.
È noto che l'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999,
abbia demandato al CICR la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (precisando che va assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori). Conseguentemente, il CICR, con delibera del giorno 09/02/2000 (cfr. art. 2,
comma 2), ha stabilito che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Pertanto, è da ritenersi valida la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi afferente ad un contratto di conto corrente bancario concluso successivamente alla vigenza del d. lgs. n. 342 del 1999,
e della delibera CICR 9 febbraio 2000, allorché, come nel caso di specie, il tasso degli interessi sia espressamente determinato ed approvato per iscritto dal cliente e venga rispettata la condizione di reciprocità, secondo la quale gli interessi sia attivi che passivi devono essere calcolati con la medesima periodicità.
3.2.3 Con riguardo alla commissione di massimo scoperto, premesso che il contratto è stato stipulato il
9.3.2009, dopo l'entrata in vigore della legge n. 2/2009, va ricordato che la suindicata legge: 1) ha stabilito la legittimità della commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
2) ha introdotto alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a debito - su un conto affidato - per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) ha previsto la nullità delle
(sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni.
pagina 8 di 14 Più recentemente, con d.l. n. 201/2011, convertito con modificazione in legge n. 214/2011, è stato introdotto nel TUB l'art. 117 bis, poi modificato con d.l. n. 29/2012, convertito con modificazione in legge n. 62/2012.
Nella formulazione dell'art. 117 bis attualmente vigente, al primo comma vengono tipizzate le commissioni di affidamento (CA) per l'apertura di credito in conto corrente;
al comma 2 sono disciplinate le commissioni applicabili in caso di sconfinamento;
il comma 3 prevede la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi e non conformi a quelli indicati nei primi due. Il quarto comma,
infine, attribuisce al CICR la competenza ad adottare disposizioni, anche di trasparenza, applicative dell'articolo e ad estendere il raggio di azione della norma a contratti ulteriori rispetto ad aperture di credito e conti correnti "per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente".
Conseguentemente, nel vigore della nuova disciplina, i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri per il cliente, da un lato, una commissione "omnicomprensiva" (ma inferiore allo 0,5 per cento per trimestre), "calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento"; dall'altro, un tasso di interesse debitore sulle somme utilizzate. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. ii), D.M. 30 giugno 2012, n. 644,
la commissione di affidamento si applica "sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto", e per il periodo in cui la stessa somma è messa a disposizione del cliente.
La disciplina così richiamata è dichiarata applicabile ai contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso alla data del 1° luglio 2012; contratti che, conseguentemente, devono essere adeguati,
ai sensi dell'art. 118 TUB, entro il giorno 1° ottobre 2012, con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni dell'art. 117 bis TUB.
Nel caso di specie, dall'esame dei contratti di apertura di credito regolati sul conto corrente emerge che la banca abbia applicato commissioni conformi alle disposizioni normative ratione temporis vigenti.
pagina 9 di 14 In particolare, il contratto di apertura di credito del 9.3.2009 (doc. 4) prevede l'applicazione di una commissione “m.s.t APC Fiduciaria” pari a 0,75% rispetto al limite di affidamento di euro 50.000 ed un tasso del 13.25% per le rimesse intra-fido e del 13,9230% per quelle extra-fido.
Dal documento di sintesi del 16.12.2013 (doc. 12) emerge poi che la banca si sia adeguata alle nuove prescrizioni introdotte dall'art. 117 bis t.u.b., prevedendo un'unica commissione, denominata
“commissione disponibilità fondi”, pari a 0,50% ed una commissione di istruttoria veloce (CIV) in misura fissa pari a 10 euro per ogni sconfinamento, fino ad un massimo di 500 euro a trimestre.
Per quanto sopra, non sussiste la lamentata nullità derivante dall'illegittima pattuizione della commissione di massimo scoperto.
3.2.4 Non fondata la doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari.
Premesso che dall'esame del contratto di conto corrente e dei relativi documenti di sintesi versati in atti risulta l'espressa pattuizione dei tassi passivi di interesse nella forma richiesta ex lege, giova ricordare che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, “ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (così, Cass., S.U., 18/09/2020, n. 19597, con riguardo agli interessi moratori, ma con considerazioni da ritenersi analogicamente applicabili anche agli interessi corrispettivi).
Nel caso di specie, la società attrice ha lamentato, in modo del tutto generico, l'applicazione di interessi usurari, chiedendo di verificare il superamento del tasso soglia includendo nel computo del tasso effettivo anche la commissione di massimo scoperto, ma non ha indicato, come era suo onere, né i tassi soglia applicabili al rapporto, né i tassi di interesse concretamente pattuiti.
pagina 10 di 14 La prospettazione attorea consente di escludere, pertanto, la dedotta nullità, essendo pacifico ormai che l'usura possa venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie (con il contratto o con patti successivi), essendo priva di fondamento la diversa tesi dell'illiceità della pretesa del pagamento di interessi ad un tasso che, sebbene pattuito lecitamente – perché non superiore, alla data della pattuizione, alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n.
108/1996 – abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia (cfr. ex multis Cass., S.U.,
19.10.2017, n. 24675).
3.2.5 Sono parimenti infondate le ulteriori doglianze relative alla pretesa applicazione di valute
“fittizie” e di spese e costi vari di tenuta del conto non pattuite, in quanto genericamente formulate.
Ed infatti, fermo restando la loro precisa e puntuale regolamentazione nei contratti stipulati tra le parti,
non è stato indicato dagli attori (che ne avevano l'onere) in quali periodi temporali la banca convenuta avrebbe applicato valute diverse rispetto a quelle indicate o avrebbe applicato spese e costi (peraltro non precisati) non pattuiti, né è stata fornita dalla società attrice alcuna prova sul punto.
3.3 L'infondatezza delle censure mosse dalla società attrice con riferimento rapporto di conto corrente n. 1000/290 impone, dunque, il rigetto della proposta domanda di accertamento delle nullità
contrattuali e di rideterminazione del saldo di conto corrente n. 1000/290, dovendosi disattendere le conclusioni cui è pervenuto il CTU in ordine al conto suindicato”.
Trattasi di motivazione assolutamente completa ed esaustiva a fronte della quale l'appellante ha articolato una censura assolutamente generica.
Con il secondo motivo di appello è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto che il documento di sintesi datato 16.12.2013, con il quale la banca si era adeguata alle nuove prescrizioni introdotte dall'art. 117 bis TUB, prevedendo un'unica commissione, denominata commissione disponibilità fondi, pari a 0,50% ed una commissione di istruttoria veloce in misura fissa pagina 11 di 14 pari a 10 euro per ogni sconfinamento, fino ad un massimo di 500 euro a trimestre, integrasse gli estremi di un accordo contrattuale. A parere dell'appellante il citato documento non sarebbe un contratto, ma una mera comunicazione periodica delle condizioni economiche di fatto applicate dalla banca in un dato periodo, anche perché non sottoscritto dal legale rapp. della società correntista, che non avrebbe, quindi, accettato per iscritto le nuove condizioni, introdotte unilateralmente e illegittimamente dalla Banca.
Il motivo va respinto.
Per un verso, infatti, il documento di sintesi datato 16.12.2013 risulta regolarmente sottoscritto dall'appellante (v. doc. contenuto nel fascicolo di primo grado della banca appellata e riprodotto in questa sede), peraltro, contenendo esso la puntale e dettagliata indicazione delle condizioni applicate,
non sussiste alcuna perplessità in ordine alla sua natura contrattuale e/o di documento comunque destinato ad integrare il contratto.
Con il terzo motivo è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata ritenuto legittimo l'adeguamento dei contratti con l'applicazione delle nuove commissioni pur in assenza di specifica approvazione scritta del cliente.
Anche questo motivo non può essere accolto.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla l'adeguamento del contratto in ossequio a Parte_1
quanto previsto dalla L.2/09, che ha eliminato le CMS sostituendole con altre commissioni variamente denominate, non richiede affatto l'approvazione scritta da parte del cliente, ben potendo avvenire nel rispetto delle modalità e delle forme previste dall'art.118 TUB.
Osserva, in proposito, questa Corte come l'art.5 del DM 644/12 stabilisca espressamente che “I
contratti in corso al 1° luglio 2012 sono adeguati entro il 1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-bis del TUB e al presente decreto, ai sensi dell'articolo 118 del TUB.
pagina 12 di 14 L'adeguamento dei contratti a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-bis del TUB e del presente decreto costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione dell'articolo 118 del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 1° ottobre 2012”.
Dal chiaro tenore letterale della norma si evince come l'adeguamento del contratto alla normativa di cui alla L.2/09 poteva legittimamente operarsi nel rispetto delle previsioni di cui all'art.118 TUB, come avvenuto nel caso che occupa.
Con il quarto motivo la lagnanza è stata indirizzata a quel punto di motivazione della sentenza nel quale il Giudice di prime cure ha ritenuto e dichiarato inammissibile la domanda ex art. 2033 c.c.
proposta da in relazione al contratto n° 1000/290, perché non si trattava di una Parte_1
domanda di ripetizione di indebito ma di mero accertamento del saldo.
Il motivo va dichiarato totalmente infondato, oltre che inammissibile.
Il Tribunale di Catania, infatti, se per un verso ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione di indebito proposta con riguardo al conto n.1000/290, in quanto ancora aperto al momento della notifica della citazione, ha, per altro, comunque riconosciuto la piena ammissibilità della collegata domanda di accertamento negativo, che è stata oggetto di puntuale disamina con riguardo alle questioni sollevate,
tutte integralmente respinte per le motivazioni sopra puntualmente trascritte.
Con il quinto motivo, infine, l'appellante ha lamentato l'ingiustizia della statuizione adottata dal primo
Giudice in punto alle spese di lite che, a suo parere, anziché essere compensate per la metà, avrebbero dovuto essere poste integralmente a carico della banca appellata.
La lagnanza va rigettata in quanto infondata, osservandosi, di contro, come la sostanziale soccombenza della società attrice avrebbe meglio giustificato una puntuale applicazione dell'art.91 cpc in luogo di una compensazione parziale.
pagina 13 di 14 Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.3950/23 del Tribunale di Catania.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della banca appellata liquidate in
€.9.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
12.3.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
118 TUB.