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Ordinanza 22 marzo 2025
Ordinanza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7009/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Letto il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. proposto da rappresentato e difeso dall'avv. Michela Parte_1
Nocco;
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pozzi;
Controparte_1
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex artt. 281 decies c.p.c., 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 24.06.2024,
proponeva opposizione avverso il decreto di pagamento dei Parte_1 compensi emesso dal Presidente dott. Antonio Ruffino in favore dell'Ing. P_
, per l'attività di consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento per
[...]
ATP n. R.G. 15127/2022.
Deduceva il ricorrente:
− l'inammissibilità e contraddittorietà dell'applicazione della maggiorazione ex art. 52 DPR 115/2002, nonché il difetto di motivazione;
− la contraddittoria ed ingiusta applicazione dell'art. 12 D.M. 30.05.2002;
− la mancata preventiva determinazione del compenso dovuto ai collaboratori autorizzati;
Chiedeva, dunque, di rideterminare l'importo in misura inferiore rispetto a quanto liquidato nel decreto opposto.
pagina 1 di 3 2. Con memoria dell'11.11.2024 si costituiva l'Ing. , chiedendo il rigetto P_ del ricorso in quanto inammissibile e infondato.
3. All'esito della valutazione della documentazione allegata (relazione di consulenza resa nel procedimento per ATP, notula dei compensi e decreto di liquidazione) il ricorso proposto si palesa meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
4. Occorre premettere che la maggiorazione prevista ex art. 52 del D.P.R. 115/2002 si giustifica in ragione della sussistenza dei presupposti di importanza e difficoltà, eccezionali o comunque maggiori di quelli giustificativi del riconoscimento dell'onorario massimo di tariffa. La complessità va collegata, in via generale, agli aspetti tecnico- scientifici dell'accertamento, che richiedano un impegno importante di studio, ad eventuali difficoltà incontrate nell'espletamento dell'indagine, alla corposità degli atti e documenti da esaminare, alla vastità e complessità dell'oggetto dell'indagine ecc.. Devesi trattare, cioè, di un impegno particolarmente gravoso che abbia impegnato il CTU in misura notevolmente massiva.
5. Dalla lettura del decreto impugnato emerge che la maggiorazione applicata è giustificata per l'attività di indagine con saggi, motivazione che, alla luce del tenore della norma di cui all'art. 52 citato non si reputa idonea a consentire l'aumento fino al doppio dell'onorario massimo, essendo carente ogni riferimento alla eccezionale importanza, complessità e difficoltà della prestazione, il cui riscontro giustifica l'esercizio del potere discrezionale del giudice.
6. Invero, pur confermando il pregio della relazione depositata dal CTU, non si ritiene che l'espletamento dell'incarico abbia comportato un impegno particolarmente gravoso e complesso che si ponga in termini di eccezionalità rispetto a quello ordinariamente richiesto per tipologie analoghe di accertamento. Va evidenziato, altresì, che alcuni accertamenti (richiedenti anche saggi distruttivi) non sono stati posti in essere dal CTU per espressa rinuncia del ricorrente (quelli sub A, C – in specie c1 e c2 – D e sono stati rinunciati anche i saggi semi distruttivi sul pavimento).
7. Per quanto argomentato innanzi si ritiene, quindi, applicabile il parametro massimo, esclusa la maggiorazione disposta, per un importo di €4.573,36.
8. Va, altresì, riconosciuto l'importo massimo previsto per l'art. 12 del D.M.
30.05.2002, applicabile unitamente all'art. 11 per la presenza di plurimi accertamenti non interdipendenti, per l'importo di €970,42.
9. Si reputa, invece, congruo l'importo riconosciuto ai collaboratori, anche alla luce dei parametri applicabili ai sensi dell'art. 56 comma 3 TU 115/2002.
10. In definitiva, in parziale modifica del decreto impugnato, dev'essere riconosciuto al CTU un importo complessivo di €10.033,78 (di cui €4.573,36 art 11;
€970,42 art. 12; €4.340 per rimborso spese + collaborazioni autorizzate;
€150,00 per rimborso altre spese)
11. In ragione dell'esito del giudizio le spese di lite possono essere compensate per
2/3 e la residua parte, liquidata come in dispositivo, posta a carico del resistente.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunziando con ordinanza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e in riforma del decreto di liquidazione n.
10146/2024 così statuisce: liquida all'Ing. le seguenti somme: Controparte_1
- per onorario ex art. 11 €4.573,36;
- per onorario ex art. 12 €970,42;
- per rimborso spese, incluse collaborazioni autorizzate €4.340;
- per rimborso altre spese €150,00
2. Compensa le spese per 2/3 e pone la restante parte a carico di P_
, che si liquida per compensi nella somma di €1.133,00, oltre rimborso
[...] spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 22.03.2025.
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Letto il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. proposto da rappresentato e difeso dall'avv. Michela Parte_1
Nocco;
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pozzi;
Controparte_1
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex artt. 281 decies c.p.c., 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 24.06.2024,
proponeva opposizione avverso il decreto di pagamento dei Parte_1 compensi emesso dal Presidente dott. Antonio Ruffino in favore dell'Ing. P_
, per l'attività di consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento per
[...]
ATP n. R.G. 15127/2022.
Deduceva il ricorrente:
− l'inammissibilità e contraddittorietà dell'applicazione della maggiorazione ex art. 52 DPR 115/2002, nonché il difetto di motivazione;
− la contraddittoria ed ingiusta applicazione dell'art. 12 D.M. 30.05.2002;
− la mancata preventiva determinazione del compenso dovuto ai collaboratori autorizzati;
Chiedeva, dunque, di rideterminare l'importo in misura inferiore rispetto a quanto liquidato nel decreto opposto.
pagina 1 di 3 2. Con memoria dell'11.11.2024 si costituiva l'Ing. , chiedendo il rigetto P_ del ricorso in quanto inammissibile e infondato.
3. All'esito della valutazione della documentazione allegata (relazione di consulenza resa nel procedimento per ATP, notula dei compensi e decreto di liquidazione) il ricorso proposto si palesa meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
4. Occorre premettere che la maggiorazione prevista ex art. 52 del D.P.R. 115/2002 si giustifica in ragione della sussistenza dei presupposti di importanza e difficoltà, eccezionali o comunque maggiori di quelli giustificativi del riconoscimento dell'onorario massimo di tariffa. La complessità va collegata, in via generale, agli aspetti tecnico- scientifici dell'accertamento, che richiedano un impegno importante di studio, ad eventuali difficoltà incontrate nell'espletamento dell'indagine, alla corposità degli atti e documenti da esaminare, alla vastità e complessità dell'oggetto dell'indagine ecc.. Devesi trattare, cioè, di un impegno particolarmente gravoso che abbia impegnato il CTU in misura notevolmente massiva.
5. Dalla lettura del decreto impugnato emerge che la maggiorazione applicata è giustificata per l'attività di indagine con saggi, motivazione che, alla luce del tenore della norma di cui all'art. 52 citato non si reputa idonea a consentire l'aumento fino al doppio dell'onorario massimo, essendo carente ogni riferimento alla eccezionale importanza, complessità e difficoltà della prestazione, il cui riscontro giustifica l'esercizio del potere discrezionale del giudice.
6. Invero, pur confermando il pregio della relazione depositata dal CTU, non si ritiene che l'espletamento dell'incarico abbia comportato un impegno particolarmente gravoso e complesso che si ponga in termini di eccezionalità rispetto a quello ordinariamente richiesto per tipologie analoghe di accertamento. Va evidenziato, altresì, che alcuni accertamenti (richiedenti anche saggi distruttivi) non sono stati posti in essere dal CTU per espressa rinuncia del ricorrente (quelli sub A, C – in specie c1 e c2 – D e sono stati rinunciati anche i saggi semi distruttivi sul pavimento).
7. Per quanto argomentato innanzi si ritiene, quindi, applicabile il parametro massimo, esclusa la maggiorazione disposta, per un importo di €4.573,36.
8. Va, altresì, riconosciuto l'importo massimo previsto per l'art. 12 del D.M.
30.05.2002, applicabile unitamente all'art. 11 per la presenza di plurimi accertamenti non interdipendenti, per l'importo di €970,42.
9. Si reputa, invece, congruo l'importo riconosciuto ai collaboratori, anche alla luce dei parametri applicabili ai sensi dell'art. 56 comma 3 TU 115/2002.
10. In definitiva, in parziale modifica del decreto impugnato, dev'essere riconosciuto al CTU un importo complessivo di €10.033,78 (di cui €4.573,36 art 11;
€970,42 art. 12; €4.340 per rimborso spese + collaborazioni autorizzate;
€150,00 per rimborso altre spese)
11. In ragione dell'esito del giudizio le spese di lite possono essere compensate per
2/3 e la residua parte, liquidata come in dispositivo, posta a carico del resistente.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunziando con ordinanza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e in riforma del decreto di liquidazione n.
10146/2024 così statuisce: liquida all'Ing. le seguenti somme: Controparte_1
- per onorario ex art. 11 €4.573,36;
- per onorario ex art. 12 €970,42;
- per rimborso spese, incluse collaborazioni autorizzate €4.340;
- per rimborso altre spese €150,00
2. Compensa le spese per 2/3 e pone la restante parte a carico di P_
, che si liquida per compensi nella somma di €1.133,00, oltre rimborso
[...] spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 22.03.2025.
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
pagina 3 di 3