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13 settembre 2016
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7 luglio 2017
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19 dicembre 2018
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Art. 2212-quinquies. (Funzioni del personale appartenente al ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri) 1. Il personale del ruolo forestale dei periti svolge funzioni che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di procedure tecnico-scientifiche e amministrativo-contabili, anche complesse e collabora all'attivita' istruttoria e di studio. Svolge altresi' funzioni di ispettore fitosanitario ai sensi dell' articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 . Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di apparecchiature e di procedure, anche complesse, per l'elaborazione automatica dei dati e il trattamento dei testi.
2. Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilita' diretta connesse sia con la predisposizione e attuazione delle attivita' che con l'elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli.
(( 3. Nell'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, puo' coordinare, con piena responsabilita', l'attivita' di piu' persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area tecnica di riferimento. Puo' inoltre sostituire il superiore gerarchico appartenente allo stesso ruolo, in caso di impedimento o assenza. )) 4. Ai ((marescialli maggiori del ruolo forestale dei periti)) , oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una qualificata preparazione professionale nel settore al quale sono adibiti, con conoscenze di elevato contenuto specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attivita' richiedenti qualificata preparazione professionale.
(( 5. Il personale del ruolo forestale dei periti puo' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione e istruzione del personale. )) 5-bis. Ai ((luogotenenti del ruolo forestale dei periti)) dell'Arma dei carabinieri puo' essere attribuita la qualifica di ((carica speciale)) . I ((luogotenenti con qualifica di carica speciale)) hanno rango preminente sui pari grado; fra i ((luogotenenti con qualifica di carica speciale)) si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.
2. Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilita' diretta connesse sia con la predisposizione e attuazione delle attivita' che con l'elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli.
(( 3. Nell'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, puo' coordinare, con piena responsabilita', l'attivita' di piu' persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area tecnica di riferimento. Puo' inoltre sostituire il superiore gerarchico appartenente allo stesso ruolo, in caso di impedimento o assenza. )) 4. Ai ((marescialli maggiori del ruolo forestale dei periti)) , oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una qualificata preparazione professionale nel settore al quale sono adibiti, con conoscenze di elevato contenuto specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attivita' richiedenti qualificata preparazione professionale.
(( 5. Il personale del ruolo forestale dei periti puo' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione e istruzione del personale. )) 5-bis. Ai ((luogotenenti del ruolo forestale dei periti)) dell'Arma dei carabinieri puo' essere attribuita la qualifica di ((carica speciale)) . I ((luogotenenti con qualifica di carica speciale)) hanno rango preminente sui pari grado; fra i ((luogotenenti con qualifica di carica speciale)) si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Latina, sez. I, sentenza 09/07/2020, n. 244Provvedimento: Pubblicato il 09/07/2020 N. 00244/2020 REG.PROV.COLL. N. 00323/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di IN (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 323 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da L.D.S., rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Simonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero Difesa, Comando Generale Arma Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege …Leggi di più...
- condanna alle spese di giudizio·
- transito a ruoli civili della Difesa·
- tutela cautelare·
- ordinanza di revoca del giudizio medico-legale·
- art. 2212-quinquies COM·
- annullamento verbale medico-legale·
- principio di proporzionalità·
- sospensione dal servizio militare·
- art. 133 c.p.a.·
- giurisdizione del TAR·
- principio di sussidiarietà e ragionevolezza·
- art. 2212-bis COM·
- non idoneità al servizio militare·
- art. 21-septies legge 241/1990·
- art. 2, comma 9 del DM 18.04.2002