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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/09/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 993/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Luciano GUAGLIONE Presidente
dott. Alberto BINETTI Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Vincenzo Bonadies (c. f. ) con domicilio eletto in Barletta, al CodiceFiscale_2
Viale Dante Alighieri n. 17,
pec: Email_1
Appellante
Contro
:
(c.f. e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Benedetto Paglione (c.f. C.F._4 [...]
) con domicilio eletto in Lucera alla Via Vecchione n. 40, C.F._5
pec: Email_2
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1422/2022, pubblicata il 24 maggio 2022, pronunciata dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG 1573/2019, notificata in data 6 giugno 2022. Appello del 30 giugno 2022 Conclusioni: All'udienza del 21 giugno 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio e esponendo di essere creditore del Controparte_1 CP_2 di €uro 13.250,00, in virtù di un assegno bancario del 30 aprile 2014, CP_1 rimasto insoluto, in ragione del quale aveva ottenuto ingiunzione di pagamento passata in giudicato per mancata opposizione. In data 22.07.2014, il CP_1 aveva trasferito mediante atto notarile in favore di un appartamento per CP_2 civile abitazione e un box auto. Riteneva che l'atto di vendita fosse simulato e pertanto adiva il Tribunale chiedendo dichiararsi la simulazione assoluta dell'atto di compravendita e in via subordinata, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., l'inefficacia dell'atto nei suoi confronti.
Si costituivano in giudizio e , contestando tutto Controparte_1 CP_2 quanto ex adverso asserito, ritenendo l'atto di compravendita pienamente valido ed efficace, in quanto espressione di un preliminare del 1° dicembre 2002, per il quale il prezzo era stato corrisposto secondo le modalità concordate e che la non era a CP_2 conoscenza dell'esposizione debitoria del che abitava, al momento della CP_1 vendita, in altro immobile in virtù di contratto di locazione. Concludevano per il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti prodotti e prova orale
(interrogatorio formale della , la causa veniva decisa con la sentenza appellata. CP_2
2: la sentenza appellata
Il Giudice rigettava la domanda.
Premesse alcune considerazioni di carattere generale in ordine alle due azioni ed all'onere della prova, riassumeva gli elementi dai quali desumersi la simulazione, come indicati da parte attrice, ovvero: la era nubile e solo nel luglio 2014, a 66 CP_2 anni, aveva deciso di acquistare un immobile con box, pur non guidando e non possedendo alcuna autovettura;
nell'atto non era indicata alcuna data di immissione in possesso;
tra la e il vi erano rapporti di affinità; la nell'atto CP_2 CP_1 CP_2
pag. 2/11 si domicilia nello stesso stabile in cui risiede il che continuava a risiedere e CP_1 vivere nell'appartamento oggetto di trasferimento, come risultante dagli atti a lui notificati;
il pagamento della somma concordata, pari ad €uro 90.000,00, sarebbe avvenuto in più riprese, anteriormente al 2006, mentre il saldo, pari ad oltre €uro
13.000,00, era stato oggetto di accollo da parte dell'acquirente; infine, pur risultando presso il Comune di Lucera un saldo di €uro 3.000,00 circa per oneri collegati all'area su cui era sorto il fabbricato, il non li aveva corrisposti, inserendoli nella CP_1 nota di trascrizione dell'atto di vendita.
Il Giudice riteneva le prime tre circostanze irrilevanti o non veritiere, non risultando, tra l'altro, alcun rapporto di affinità né elementi dai quali desumere con certezza una coabitazione tra le parti nell'immobile compravenduto. Quanto alla circostanza che il precetto fosse stato notificato al in via Botticelli 54 e CP_1 consegnato personalmente al destinatario il 9/11/2017 (atteso che non avrebbe dovuto essere lì sin dal luglio del 2014), essa sola non era ritenuta sufficiente, avendo il prodotto in giudizio contratto locatizio, regolarmente registrato, CP_1 avente ad oggetto altro immobile sito in via Botticelli n. 42 ed avendo il CP_1 prodotto altra documentazione quale la denuncia al Comune di Lucera di cessazione per la tassa Rifiuti Solidi Urbani relativa al immobile di via Botticelli n. 54 e conseguente cancellazione dai ruoli a far data dal 31.12.2014, iscrizione nei ruoli ai fini del pagamento della tassa rifiuti solidi urbani per via Botticelli 42, contratti di fornitura intestati a , e tanto a riprova che nel periodo successivo alla CP_2 vendita che si assumeva fittizia, il e la non fossero conviventi nella CP_1 CP_2 stessa abitazione.
Quanto alle modalità del pagamento del prezzo, ritenute sospette, perché scollegate dal contratto preliminare 1/12/2002 e dalla successiva scrittura del
30/6/2006, rilevava il Giudice che il contratto preliminare, anche se non trascritto, era stato redatto in forma scritta, con scrittura semplice in calce alla quale, risultava apposto il timbro del Comune di Foggia che attestava, a mezzo di un funzionario incaricato, la conformità all'originale in data 1° dicembre 2002. Lo stesso conteneva le seguenti pattuizioni: la concessione in locazione e promessa di vendita dell'immobile e del box per il prezzo concordato di euro 90.000,00, con le seguenti modalità di pagamento: euro 2000,00 mensili fino alla stipula da effettuare entro e non oltre il 1/12/2014, di cui €uro 312,00 a titolo di canone e €uro 1.688,00 a titolo di deconto sul prezzo finale. Con la successiva scrittura privata del 30 giugno 2006 le pag. 3/11 parti davano atto della avvenuta corresponsione a titolo di acconto sul prezzo di acquisto della somma di €uro 72.584,00, con rilascio di quietanza e anche detta scrittura recava l'attestazione di conformità all'originale con sottoscrizione del funzionario incaricato dal Sindaco in data 30 giugno 2006. In assenza di contestazioni o eccezioni di natura formale, nessun elemento era desumibile dalle dichiarazioni rese dalla in sede di interrogatorio formale, non avendo reso CP_2 alcuna risposta che potesse considerarsi di natura confessoria, pur non avendo la stessa dimostrato di avere una capacità reddituale per pagare €uro 2.000,00 mensili, pur lavorando presso un grossista di frutta e anche come badante. Non riteneva pertanto raggiunta la prova della simulazione dell'atto.
Quanto alla domanda di revocatoria, riteneva non assolto l'onere probatorio gravante sul , neppure in via presuntiva, che la terza acquirente fosse a Pt_1 conoscenza o potesse agevolmente conoscere il pregiudizio che veniva arrecato alle ragioni creditorie dall'atto dispositivo. La aveva acquistato l'immobile con atto CP_2 definitivo nel luglio del 2014 mentre il preliminare risaliva all'anno 2002 e in tema di azione revocatoria di un contratto definitivo di compravendita di un bene promesso in vendita, la sussistenza della scientia damni in capo all'acquirente andava valutata in relazione al momento della stipula del contratto preliminare.
La domanda veniva pertanto rigettata.
3: secondo grado del giudizio
Ha prodotto appello il soccombente, ricostruendo la vicenda storica e processuale e muovendo critiche alla sentenza, in particolare alla ricostruzione logico
– giuridica operata dal Giudicante, che ave va ritenuto prive di rilevanza le presunzioni emerse nel corso del giudizio e non fornita la prova della consapevolezza, da parte della terza acquirente, circa il pregiudizio che l'atto di compravendita avrebbe arrecato al . Pt_1
In particolare, evidenziava l'appellante:
4.1: l'atto di compravendita
Il aveva acquistato l'appartamento di Via Botticelli, 54 in data CP_1
18.11.2002 e dodici mesi dopo l'atto di compravendita, in data 01.12.2002, se ne sarebbe disfatto in favore della sig.ra come da scrittura privata CP_2 dell'01.12.2002, ove vengono fissate le modalità di pagamento.
pag. 4/11 4.2: assenza di tracciabilità
Nonostante il documentato passaggio delle utenze e dei pagamenti dei tributi, non risulta tracciato nessun pagamento di quelli che la avrebbe eseguito in CP_2 favore del , per garantirsi la locazione e la quota ulteriore per Controparte_1
l'acquisto del bene. Alla dichiarazione resa dalle parti nel rogito non poteva essere attribuito alcun valore probatorio.
4.3: impossibilità della SI di far fronte all'impegno assunto per l'acquisto CP_2 in ragione delle entrate dichiarate nel periodo 2002 – 2006.
La avrebbe corrisposto mensilmente al a far data dal CP_2 CP_1
02.12.2002 e sino alla data della stipula, l'importo di €.1.688,00, a deconto del prezzo di vendita pari ad €.90.000,00, oltre €.312,00 a titolo di canone di locazione, per aver ricevuto, da detta data, il possesso dell'immobile. Il Giudice non aveva ritenuto di poter trarre dalla risposta della in merito all'attività lavorativa svolta CP_2 che la stessa non aveva la capacità reddituale per pagare €.2.000,00 mensili, ritenendo erroneamente che anche nel periodo 2002 – 2006 integrasse il lavoro presso il grossista, con l'attività di badante, che la ha invece dichiarato di aver CP_2 svolto solo a partire dal 20061. Né si comprende perché, se aveva la capacità di corrispondere €.2.000,00 mensili sin dal 2002, non si sia accollata sin da subito il mutuo, sprecando l'importo della locazione che avrebbe potuto risparmiare, considerando che aveva già ricevuto il possesso della casa.
4.4: la residenza del Mantuano
Al Sig. Mantuano gli atti giudiziari erano stati notificati in data 17.06.2016 e in data 09.11.2017 all'indirizzo di Via Botticelli, 54 e da questi ritirati, ovvero presso l'abitazione di . CP_2
Il Giudice aveva argomentato la sua decisione traendo spunto dalle utenze, che il a partire dal 27.09.2012, avrebbe sottoscritto relativamente ad un CP_1 contratto con tale Tozzi Italia avente ad oggetto l'immobile di Via Botticelli, 42, senza spiegare come mai anche la lettera inviata dall'Avv. Salvatore Superbo in data
22.02.2022 sia stata ritirata sempre dal alla Via Botticelli n. 54, Controparte_1 né che nel periodo che va dal 01.12.2002 (perdita di possesso dell'immobile di Via 1 “Posso dire che nel periodo 1994 – 2006 ho lavorato presso un grossista di frutta e percepivo l'importo settimanale di circa 350/400 mila lire. Dal 2006 ho lavorato presso altro grossista di frutta percependo €.800,00 mensili e facevo per l'altra metà giornata il lavoro di badante”. pag. 5/11 Botticelli, 54) al 27.09.2012 (stipula contratto di locazione con Tozzi Italia), lo stesso non ha dimostrato il proprio domicilio.
4.5: valutazione circa le variazioni delle utenze
Il Giudice aveva ritenuto probante la documentazione depositata da controparte, attestante le intervenute variazioni delle utenze e il pagamento dei tributi, senza valutare che chiunque intendesse simulare un atto di compravendita o renderlo comunque inattaccabile attraverso il trasferimento, a terzi, procederebbe come prima cosa a variare le utenze.
4.6: le attestazioni di conformità.
Il Giudicante ha ritenuto probanti le attestazioni di conformità e prive di pregio giuridico le eccezioni che consideravano prive di valenza le due scritture private del
2002 e del 2006, che indicano la convenzione tra le parti e l'attestazione che le modalità di pagamento sono state adempiute. In realtà, è noto che in Comune NON si possono autenticare dichiarazioni aventi valore negoziale. Inoltre, l'apparente
Funzionario che aveva attestato la conformità delle scritture NON poteva farlo e tra l'altro sul documento mancavano anche i dati identificativi del soggetto attestante, il che inficiava di nullità le due scritture.
4.7: sui presupposti per l'accoglimento della domanda di simulazione e della subordinata domanda di revocatoria
Il Magistrato di primo grado aveva omesso di valutare tutti gli elementi richiamati negando sia la simulazione che la revocazione dell'atto. Peraltro, proprio a proposito della domanda subordinata, il Giudice non aveva tenuto conto di due circostanze decisive in tema di partecipatio fraudis:
1. l'implicita confessione resa in sede di interrogatorio dalla SI , che aveva confermato di non avere CP_2 la capacità reddituale per poter acquistare l'appartamento;
2. la scelta di un unico difensore, rispetto ad interessi che, nella domanda revocatoria, possono essere confliggenti.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, la riforma totale della stessa e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si costituivano in giudizio gli appellati, contestando in toto l'atto avverso, di cui in via preliminare eccepivano la inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c.,
pag. 6/11 rilevando come il suo contenuto corrispondesse pedissequamente a quello della comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, costituendo pertanto una mera riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado, esaminate dal primo Giudice, senza alcuna articolazione tale da evidenziare gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme seguite per pervenire alla decisione. Con l'appello il si limita a ribadire congetture e illazioni prive di Pt_1 qualunque fondamento logico- giuridico e di oggettivo riscontro.
Nel merito, il gravame era infondato e parte appellante così argomentava:
a) sulla assenza di tracciabilità: la contestazione era irrilevante, poiché la prova dell'effettivo pagamento del prezzo di acquisto si evinceva dal contratto preliminare intercorso tra il e la con la scrittura privata dell'1.12.2002 e dalla CP_1 CP_2 successiva scrittura del 30.06.2006, circostanze queste confermate dalla in CP_2 sede di interrogatorio formale;
sulla impossibilità della sig.ra di fra fronte CP_2 all'impegno assunto per l'acquisito in ragione delle entrate dichiarate nel periodo
2002-2006: correttamente il primo Giudice, non aveva ritenuto di trarre dalla risposta relativa agli introiti di lavoro che la non avesse in realtà la capacità CP_2 reddituale per pagare euro 2000,00 mensili, atteso che la domanda non era rivolta a conoscere l'esatto ammontare del suo patrimonio in denaro;
sulla residenza del non corrisponde al vero che il decreto ingiuntivo venne ritirato dal CP_1 all'indirizzo di Via Botticelli n. 54 Lucera, atteso che la notifica fu effettuata CP_1 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e in ogni caso la notifica di un atto ad un determinato indirizzo non poteva essere ritenuta elemento significativo;
né l'attestazione dell'agente postale secondo cui la notifica venne effettuata al destinatario significa necessariamente che il medesimo sia stato raggiunto proprio in quell'abitazione, ben avendola potuta ricevere anche semplicemente nella via Botticelli, ossia nella via ove il abitava al civico 42. Quanto alla lettera inviata dall'avv. Salvatore CP_1
Superbo in data 22.02.2022, prodotta con le note di replica ex art. 190 c.p.c., correttamente il giudice di prime cure non ne aveva tenuto conto, stante la sua inammissibilità. Inoltre, quanto dedotto da parte appellante era risultato smentito dalla produzione documentale. Inoltre, l'originario atto di citazione venne notificato in data 05.03.2019 al a mani proprie presso la sua effettiva residenza alla CP_1 località ove gli vennero notificati anche atti successivi. Parte_2
Quanto al rigetto della domanda revocatoria, correttamente il Giudice di prime cure non aveva ravvisato negli atti alcun elemento da cui potersi desumere la sussistenza pag. 7/11 della dolosa preordinazione o che la fosse a conoscenza o potesse agevolmente CP_2 conoscere il pregiudizio che l'atto di compravendita avrebbe arrecato al . Pt_1
Si opponeva alla sospensione della efficacia esecutiva della sentenza e concludeva per il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 1° marzo 2023 la Corte rigettava l'istanza di inibitoria.
All'udienza del 21 giugno 2024, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Con le comparse conclusionali le parti ribadivano le rispettive posizioni.
4:Motivi della decisione
L'appello, così come proposto, nonostante alcuni profili di dubbia ammissibilità, si palesa infondato.
I motivi di gravame individuano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze, rispetto ai quali tuttavia il Giudice di primo grado diede ampia ed esaustiva motivazione di rigetto;
rispondono da un punto di vista meramente formale al dettato normativo senza tuttavia evidenziare violazioni di legge tali da rendere necessaria la riforma della pronuncia di primo grado.
Nel merito, tuttavia, le argomentazioni offerte a critica della decisione appellata si sostanziano nella richiesta a questa Corte di una rilettura degli atti processuali al fine di accogliere la differente interpretazione dei medesimi fatti proposta dall'appellante e meglio rispondente ai suoi desiderata, senza considerare che le risultanze processuali, pur volendole considerare in parte presunzioni, non si presentavano né gravi, né precise né concordanti, anzi anche in contrasto con le risultanze documentali.
In particolare, a nulla rileva la tempistica di acquisizione degli immobili e successiva alienazione, atteso che le modalità di definizione del contratto ben potevano rispondere, in assenza di prova contraria, alla migliore definizione degli interessi dell'alienante.
La particolare modalità di pagamento dell'importo concordato, inoltre, risponde al dettato dell'art. 35, comma 22, del Dlgs 223/2006, il quale prevede l'obbligo dei contraenti di rendere, all'atto della cessione di un immobile, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante, tra l'altro, l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo e la cui violazione comporta solo conseguenze di pag. 8/11 natura amministrativa, trattandosi di norma posta a contrasto dell'evasione ed elusione fiscale. Inoltre, l'importo che le parti affermano essere stato corrisposto rientrava comunque nei limiti stabiliti per l'utilizzo di somme in contanti, almeno sino al 5 dicembre 20112 e comunque la violazione del detto limite avrebbe comportato sanzioni amministrative o eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti, che tuttavia non avrebbero inciso sulla validità ed efficacia dell'atto.
Altrettanto dicasi per le circostanze riferite dalla in sede di interrogatorio CP_2 formale, alle quali, correttamente, il Giudice monocratico non attribuì valore confessorio, a nulla rilevando – si ripete, nemmeno a livello indiziario – il motivo per il quale la pur potendo corrispondere €.2.000,00 mensili sin dal 2002 (parte CP_2 per canone di locazione e la parte residua a deconto del prezzo di acquisto) non si sia accollata sin da subito il mutuo, stante la irrilevanza per l'ordinamento giuridico dei motivi sottesi alla conclusione di un contratto, salve peculiari ipotesi, di contrasto a norme imperative o all'ordine pubblico, non ricorrenti e comunque non provate, qualora illeciti e comuni alle parti o essenziali per una parte e conosciuti dall'altra parte.
Le altre circostanze evidenziate dall'appellante, quali la residenza del CP_1
e la asserita notifica degli atti giudiziari presso il vecchio domicilio, si palesano parimenti deboli, in contrasto con circostanze documentali (utenze e contratto di locazione) e comunque insufficienti ad integrare i requisiti richiesti per ritenerli presunzioni. Del resto, l'affermazione che per simulare un atto di compravendita o renderlo comunque inattaccabile attraverso il trasferimento, a terzi, la prima cosa da farsi sia procedere a variare le utenze, è restata mera illazione, non potendo in quanto tale essere ritenuta sufficiente quale motivo per la riforma della decisione.
Quanto ai dubbi sollevati dall'appellante in merito alle attestazioni di conformità in ordine alle due scritture private del 2002 e del 2006, gli stessi non sono stati tradotti dall'appellante in azioni giuridicamente rilevanti al fine di inficiarne l'efficacia.
Così ripercorse le argomentazioni che precludono al rigetto del gravame riferito alla domanda di simulazione, rileva la Corte che nemmeno le argomentazioni riferite al rigetto della subordinata domanda di revocatoria – alle quali l'appellante dedica spazio marginale – possono essere accolte, non essendo stata raggiunta la prova in merito alla partecipatio fraudis, non essendo assimilabili ad una confessione le 2 Il limite venne ridotto da €uro 2.500,00 a €uro 1.000,00 con l'entrata in vigore del D.L. 201/2011, art. 12 pag. 9/11 dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, né rilevante la scelta di un unico difensore, che potrebbe essere stata dettata dalle più svariate ragioni.
Le argomentazioni della sentenza impugnata, adeguatamente motivata sotto il profilo giuridico e logico, reggono al vaglio del gravame, con conseguente rigetto dell'appello.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite vengono poste a carico di parte appellante, soccombente. Le stesse vengono liquidate secondo la tariffa vigente, applicandosi lo scaglione di valore indicato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 993/2022, promossa da Parte_1 contro avverso la sentenza n. 1422/2022, pubblicata il 24 Controparte_1 maggio 2022, pronunciata dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG
1573/2019, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
e , che, come da motivazione, liquida in €uro Controparte_1 CP_2
5.809,00, oltre rimborso forf. CPA ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta, con distrazione in favore dell'Avv. Benedetto Paglione, dichiaratosi anticipatario.
pag. 10/11 c) Dichiara che sussistono a carico di i presupposti per Parte_1
l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 settembre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Luciano Guaglione)
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Luciano GUAGLIONE Presidente
dott. Alberto BINETTI Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Vincenzo Bonadies (c. f. ) con domicilio eletto in Barletta, al CodiceFiscale_2
Viale Dante Alighieri n. 17,
pec: Email_1
Appellante
Contro
:
(c.f. e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Benedetto Paglione (c.f. C.F._4 [...]
) con domicilio eletto in Lucera alla Via Vecchione n. 40, C.F._5
pec: Email_2
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1422/2022, pubblicata il 24 maggio 2022, pronunciata dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG 1573/2019, notificata in data 6 giugno 2022. Appello del 30 giugno 2022 Conclusioni: All'udienza del 21 giugno 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio e esponendo di essere creditore del Controparte_1 CP_2 di €uro 13.250,00, in virtù di un assegno bancario del 30 aprile 2014, CP_1 rimasto insoluto, in ragione del quale aveva ottenuto ingiunzione di pagamento passata in giudicato per mancata opposizione. In data 22.07.2014, il CP_1 aveva trasferito mediante atto notarile in favore di un appartamento per CP_2 civile abitazione e un box auto. Riteneva che l'atto di vendita fosse simulato e pertanto adiva il Tribunale chiedendo dichiararsi la simulazione assoluta dell'atto di compravendita e in via subordinata, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., l'inefficacia dell'atto nei suoi confronti.
Si costituivano in giudizio e , contestando tutto Controparte_1 CP_2 quanto ex adverso asserito, ritenendo l'atto di compravendita pienamente valido ed efficace, in quanto espressione di un preliminare del 1° dicembre 2002, per il quale il prezzo era stato corrisposto secondo le modalità concordate e che la non era a CP_2 conoscenza dell'esposizione debitoria del che abitava, al momento della CP_1 vendita, in altro immobile in virtù di contratto di locazione. Concludevano per il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti prodotti e prova orale
(interrogatorio formale della , la causa veniva decisa con la sentenza appellata. CP_2
2: la sentenza appellata
Il Giudice rigettava la domanda.
Premesse alcune considerazioni di carattere generale in ordine alle due azioni ed all'onere della prova, riassumeva gli elementi dai quali desumersi la simulazione, come indicati da parte attrice, ovvero: la era nubile e solo nel luglio 2014, a 66 CP_2 anni, aveva deciso di acquistare un immobile con box, pur non guidando e non possedendo alcuna autovettura;
nell'atto non era indicata alcuna data di immissione in possesso;
tra la e il vi erano rapporti di affinità; la nell'atto CP_2 CP_1 CP_2
pag. 2/11 si domicilia nello stesso stabile in cui risiede il che continuava a risiedere e CP_1 vivere nell'appartamento oggetto di trasferimento, come risultante dagli atti a lui notificati;
il pagamento della somma concordata, pari ad €uro 90.000,00, sarebbe avvenuto in più riprese, anteriormente al 2006, mentre il saldo, pari ad oltre €uro
13.000,00, era stato oggetto di accollo da parte dell'acquirente; infine, pur risultando presso il Comune di Lucera un saldo di €uro 3.000,00 circa per oneri collegati all'area su cui era sorto il fabbricato, il non li aveva corrisposti, inserendoli nella CP_1 nota di trascrizione dell'atto di vendita.
Il Giudice riteneva le prime tre circostanze irrilevanti o non veritiere, non risultando, tra l'altro, alcun rapporto di affinità né elementi dai quali desumere con certezza una coabitazione tra le parti nell'immobile compravenduto. Quanto alla circostanza che il precetto fosse stato notificato al in via Botticelli 54 e CP_1 consegnato personalmente al destinatario il 9/11/2017 (atteso che non avrebbe dovuto essere lì sin dal luglio del 2014), essa sola non era ritenuta sufficiente, avendo il prodotto in giudizio contratto locatizio, regolarmente registrato, CP_1 avente ad oggetto altro immobile sito in via Botticelli n. 42 ed avendo il CP_1 prodotto altra documentazione quale la denuncia al Comune di Lucera di cessazione per la tassa Rifiuti Solidi Urbani relativa al immobile di via Botticelli n. 54 e conseguente cancellazione dai ruoli a far data dal 31.12.2014, iscrizione nei ruoli ai fini del pagamento della tassa rifiuti solidi urbani per via Botticelli 42, contratti di fornitura intestati a , e tanto a riprova che nel periodo successivo alla CP_2 vendita che si assumeva fittizia, il e la non fossero conviventi nella CP_1 CP_2 stessa abitazione.
Quanto alle modalità del pagamento del prezzo, ritenute sospette, perché scollegate dal contratto preliminare 1/12/2002 e dalla successiva scrittura del
30/6/2006, rilevava il Giudice che il contratto preliminare, anche se non trascritto, era stato redatto in forma scritta, con scrittura semplice in calce alla quale, risultava apposto il timbro del Comune di Foggia che attestava, a mezzo di un funzionario incaricato, la conformità all'originale in data 1° dicembre 2002. Lo stesso conteneva le seguenti pattuizioni: la concessione in locazione e promessa di vendita dell'immobile e del box per il prezzo concordato di euro 90.000,00, con le seguenti modalità di pagamento: euro 2000,00 mensili fino alla stipula da effettuare entro e non oltre il 1/12/2014, di cui €uro 312,00 a titolo di canone e €uro 1.688,00 a titolo di deconto sul prezzo finale. Con la successiva scrittura privata del 30 giugno 2006 le pag. 3/11 parti davano atto della avvenuta corresponsione a titolo di acconto sul prezzo di acquisto della somma di €uro 72.584,00, con rilascio di quietanza e anche detta scrittura recava l'attestazione di conformità all'originale con sottoscrizione del funzionario incaricato dal Sindaco in data 30 giugno 2006. In assenza di contestazioni o eccezioni di natura formale, nessun elemento era desumibile dalle dichiarazioni rese dalla in sede di interrogatorio formale, non avendo reso CP_2 alcuna risposta che potesse considerarsi di natura confessoria, pur non avendo la stessa dimostrato di avere una capacità reddituale per pagare €uro 2.000,00 mensili, pur lavorando presso un grossista di frutta e anche come badante. Non riteneva pertanto raggiunta la prova della simulazione dell'atto.
Quanto alla domanda di revocatoria, riteneva non assolto l'onere probatorio gravante sul , neppure in via presuntiva, che la terza acquirente fosse a Pt_1 conoscenza o potesse agevolmente conoscere il pregiudizio che veniva arrecato alle ragioni creditorie dall'atto dispositivo. La aveva acquistato l'immobile con atto CP_2 definitivo nel luglio del 2014 mentre il preliminare risaliva all'anno 2002 e in tema di azione revocatoria di un contratto definitivo di compravendita di un bene promesso in vendita, la sussistenza della scientia damni in capo all'acquirente andava valutata in relazione al momento della stipula del contratto preliminare.
La domanda veniva pertanto rigettata.
3: secondo grado del giudizio
Ha prodotto appello il soccombente, ricostruendo la vicenda storica e processuale e muovendo critiche alla sentenza, in particolare alla ricostruzione logico
– giuridica operata dal Giudicante, che ave va ritenuto prive di rilevanza le presunzioni emerse nel corso del giudizio e non fornita la prova della consapevolezza, da parte della terza acquirente, circa il pregiudizio che l'atto di compravendita avrebbe arrecato al . Pt_1
In particolare, evidenziava l'appellante:
4.1: l'atto di compravendita
Il aveva acquistato l'appartamento di Via Botticelli, 54 in data CP_1
18.11.2002 e dodici mesi dopo l'atto di compravendita, in data 01.12.2002, se ne sarebbe disfatto in favore della sig.ra come da scrittura privata CP_2 dell'01.12.2002, ove vengono fissate le modalità di pagamento.
pag. 4/11 4.2: assenza di tracciabilità
Nonostante il documentato passaggio delle utenze e dei pagamenti dei tributi, non risulta tracciato nessun pagamento di quelli che la avrebbe eseguito in CP_2 favore del , per garantirsi la locazione e la quota ulteriore per Controparte_1
l'acquisto del bene. Alla dichiarazione resa dalle parti nel rogito non poteva essere attribuito alcun valore probatorio.
4.3: impossibilità della SI di far fronte all'impegno assunto per l'acquisto CP_2 in ragione delle entrate dichiarate nel periodo 2002 – 2006.
La avrebbe corrisposto mensilmente al a far data dal CP_2 CP_1
02.12.2002 e sino alla data della stipula, l'importo di €.1.688,00, a deconto del prezzo di vendita pari ad €.90.000,00, oltre €.312,00 a titolo di canone di locazione, per aver ricevuto, da detta data, il possesso dell'immobile. Il Giudice non aveva ritenuto di poter trarre dalla risposta della in merito all'attività lavorativa svolta CP_2 che la stessa non aveva la capacità reddituale per pagare €.2.000,00 mensili, ritenendo erroneamente che anche nel periodo 2002 – 2006 integrasse il lavoro presso il grossista, con l'attività di badante, che la ha invece dichiarato di aver CP_2 svolto solo a partire dal 20061. Né si comprende perché, se aveva la capacità di corrispondere €.2.000,00 mensili sin dal 2002, non si sia accollata sin da subito il mutuo, sprecando l'importo della locazione che avrebbe potuto risparmiare, considerando che aveva già ricevuto il possesso della casa.
4.4: la residenza del Mantuano
Al Sig. Mantuano gli atti giudiziari erano stati notificati in data 17.06.2016 e in data 09.11.2017 all'indirizzo di Via Botticelli, 54 e da questi ritirati, ovvero presso l'abitazione di . CP_2
Il Giudice aveva argomentato la sua decisione traendo spunto dalle utenze, che il a partire dal 27.09.2012, avrebbe sottoscritto relativamente ad un CP_1 contratto con tale Tozzi Italia avente ad oggetto l'immobile di Via Botticelli, 42, senza spiegare come mai anche la lettera inviata dall'Avv. Salvatore Superbo in data
22.02.2022 sia stata ritirata sempre dal alla Via Botticelli n. 54, Controparte_1 né che nel periodo che va dal 01.12.2002 (perdita di possesso dell'immobile di Via 1 “Posso dire che nel periodo 1994 – 2006 ho lavorato presso un grossista di frutta e percepivo l'importo settimanale di circa 350/400 mila lire. Dal 2006 ho lavorato presso altro grossista di frutta percependo €.800,00 mensili e facevo per l'altra metà giornata il lavoro di badante”. pag. 5/11 Botticelli, 54) al 27.09.2012 (stipula contratto di locazione con Tozzi Italia), lo stesso non ha dimostrato il proprio domicilio.
4.5: valutazione circa le variazioni delle utenze
Il Giudice aveva ritenuto probante la documentazione depositata da controparte, attestante le intervenute variazioni delle utenze e il pagamento dei tributi, senza valutare che chiunque intendesse simulare un atto di compravendita o renderlo comunque inattaccabile attraverso il trasferimento, a terzi, procederebbe come prima cosa a variare le utenze.
4.6: le attestazioni di conformità.
Il Giudicante ha ritenuto probanti le attestazioni di conformità e prive di pregio giuridico le eccezioni che consideravano prive di valenza le due scritture private del
2002 e del 2006, che indicano la convenzione tra le parti e l'attestazione che le modalità di pagamento sono state adempiute. In realtà, è noto che in Comune NON si possono autenticare dichiarazioni aventi valore negoziale. Inoltre, l'apparente
Funzionario che aveva attestato la conformità delle scritture NON poteva farlo e tra l'altro sul documento mancavano anche i dati identificativi del soggetto attestante, il che inficiava di nullità le due scritture.
4.7: sui presupposti per l'accoglimento della domanda di simulazione e della subordinata domanda di revocatoria
Il Magistrato di primo grado aveva omesso di valutare tutti gli elementi richiamati negando sia la simulazione che la revocazione dell'atto. Peraltro, proprio a proposito della domanda subordinata, il Giudice non aveva tenuto conto di due circostanze decisive in tema di partecipatio fraudis:
1. l'implicita confessione resa in sede di interrogatorio dalla SI , che aveva confermato di non avere CP_2 la capacità reddituale per poter acquistare l'appartamento;
2. la scelta di un unico difensore, rispetto ad interessi che, nella domanda revocatoria, possono essere confliggenti.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, la riforma totale della stessa e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si costituivano in giudizio gli appellati, contestando in toto l'atto avverso, di cui in via preliminare eccepivano la inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c.,
pag. 6/11 rilevando come il suo contenuto corrispondesse pedissequamente a quello della comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, costituendo pertanto una mera riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado, esaminate dal primo Giudice, senza alcuna articolazione tale da evidenziare gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme seguite per pervenire alla decisione. Con l'appello il si limita a ribadire congetture e illazioni prive di Pt_1 qualunque fondamento logico- giuridico e di oggettivo riscontro.
Nel merito, il gravame era infondato e parte appellante così argomentava:
a) sulla assenza di tracciabilità: la contestazione era irrilevante, poiché la prova dell'effettivo pagamento del prezzo di acquisto si evinceva dal contratto preliminare intercorso tra il e la con la scrittura privata dell'1.12.2002 e dalla CP_1 CP_2 successiva scrittura del 30.06.2006, circostanze queste confermate dalla in CP_2 sede di interrogatorio formale;
sulla impossibilità della sig.ra di fra fronte CP_2 all'impegno assunto per l'acquisito in ragione delle entrate dichiarate nel periodo
2002-2006: correttamente il primo Giudice, non aveva ritenuto di trarre dalla risposta relativa agli introiti di lavoro che la non avesse in realtà la capacità CP_2 reddituale per pagare euro 2000,00 mensili, atteso che la domanda non era rivolta a conoscere l'esatto ammontare del suo patrimonio in denaro;
sulla residenza del non corrisponde al vero che il decreto ingiuntivo venne ritirato dal CP_1 all'indirizzo di Via Botticelli n. 54 Lucera, atteso che la notifica fu effettuata CP_1 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e in ogni caso la notifica di un atto ad un determinato indirizzo non poteva essere ritenuta elemento significativo;
né l'attestazione dell'agente postale secondo cui la notifica venne effettuata al destinatario significa necessariamente che il medesimo sia stato raggiunto proprio in quell'abitazione, ben avendola potuta ricevere anche semplicemente nella via Botticelli, ossia nella via ove il abitava al civico 42. Quanto alla lettera inviata dall'avv. Salvatore CP_1
Superbo in data 22.02.2022, prodotta con le note di replica ex art. 190 c.p.c., correttamente il giudice di prime cure non ne aveva tenuto conto, stante la sua inammissibilità. Inoltre, quanto dedotto da parte appellante era risultato smentito dalla produzione documentale. Inoltre, l'originario atto di citazione venne notificato in data 05.03.2019 al a mani proprie presso la sua effettiva residenza alla CP_1 località ove gli vennero notificati anche atti successivi. Parte_2
Quanto al rigetto della domanda revocatoria, correttamente il Giudice di prime cure non aveva ravvisato negli atti alcun elemento da cui potersi desumere la sussistenza pag. 7/11 della dolosa preordinazione o che la fosse a conoscenza o potesse agevolmente CP_2 conoscere il pregiudizio che l'atto di compravendita avrebbe arrecato al . Pt_1
Si opponeva alla sospensione della efficacia esecutiva della sentenza e concludeva per il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 1° marzo 2023 la Corte rigettava l'istanza di inibitoria.
All'udienza del 21 giugno 2024, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Con le comparse conclusionali le parti ribadivano le rispettive posizioni.
4:Motivi della decisione
L'appello, così come proposto, nonostante alcuni profili di dubbia ammissibilità, si palesa infondato.
I motivi di gravame individuano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze, rispetto ai quali tuttavia il Giudice di primo grado diede ampia ed esaustiva motivazione di rigetto;
rispondono da un punto di vista meramente formale al dettato normativo senza tuttavia evidenziare violazioni di legge tali da rendere necessaria la riforma della pronuncia di primo grado.
Nel merito, tuttavia, le argomentazioni offerte a critica della decisione appellata si sostanziano nella richiesta a questa Corte di una rilettura degli atti processuali al fine di accogliere la differente interpretazione dei medesimi fatti proposta dall'appellante e meglio rispondente ai suoi desiderata, senza considerare che le risultanze processuali, pur volendole considerare in parte presunzioni, non si presentavano né gravi, né precise né concordanti, anzi anche in contrasto con le risultanze documentali.
In particolare, a nulla rileva la tempistica di acquisizione degli immobili e successiva alienazione, atteso che le modalità di definizione del contratto ben potevano rispondere, in assenza di prova contraria, alla migliore definizione degli interessi dell'alienante.
La particolare modalità di pagamento dell'importo concordato, inoltre, risponde al dettato dell'art. 35, comma 22, del Dlgs 223/2006, il quale prevede l'obbligo dei contraenti di rendere, all'atto della cessione di un immobile, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante, tra l'altro, l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo e la cui violazione comporta solo conseguenze di pag. 8/11 natura amministrativa, trattandosi di norma posta a contrasto dell'evasione ed elusione fiscale. Inoltre, l'importo che le parti affermano essere stato corrisposto rientrava comunque nei limiti stabiliti per l'utilizzo di somme in contanti, almeno sino al 5 dicembre 20112 e comunque la violazione del detto limite avrebbe comportato sanzioni amministrative o eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti, che tuttavia non avrebbero inciso sulla validità ed efficacia dell'atto.
Altrettanto dicasi per le circostanze riferite dalla in sede di interrogatorio CP_2 formale, alle quali, correttamente, il Giudice monocratico non attribuì valore confessorio, a nulla rilevando – si ripete, nemmeno a livello indiziario – il motivo per il quale la pur potendo corrispondere €.2.000,00 mensili sin dal 2002 (parte CP_2 per canone di locazione e la parte residua a deconto del prezzo di acquisto) non si sia accollata sin da subito il mutuo, stante la irrilevanza per l'ordinamento giuridico dei motivi sottesi alla conclusione di un contratto, salve peculiari ipotesi, di contrasto a norme imperative o all'ordine pubblico, non ricorrenti e comunque non provate, qualora illeciti e comuni alle parti o essenziali per una parte e conosciuti dall'altra parte.
Le altre circostanze evidenziate dall'appellante, quali la residenza del CP_1
e la asserita notifica degli atti giudiziari presso il vecchio domicilio, si palesano parimenti deboli, in contrasto con circostanze documentali (utenze e contratto di locazione) e comunque insufficienti ad integrare i requisiti richiesti per ritenerli presunzioni. Del resto, l'affermazione che per simulare un atto di compravendita o renderlo comunque inattaccabile attraverso il trasferimento, a terzi, la prima cosa da farsi sia procedere a variare le utenze, è restata mera illazione, non potendo in quanto tale essere ritenuta sufficiente quale motivo per la riforma della decisione.
Quanto ai dubbi sollevati dall'appellante in merito alle attestazioni di conformità in ordine alle due scritture private del 2002 e del 2006, gli stessi non sono stati tradotti dall'appellante in azioni giuridicamente rilevanti al fine di inficiarne l'efficacia.
Così ripercorse le argomentazioni che precludono al rigetto del gravame riferito alla domanda di simulazione, rileva la Corte che nemmeno le argomentazioni riferite al rigetto della subordinata domanda di revocatoria – alle quali l'appellante dedica spazio marginale – possono essere accolte, non essendo stata raggiunta la prova in merito alla partecipatio fraudis, non essendo assimilabili ad una confessione le 2 Il limite venne ridotto da €uro 2.500,00 a €uro 1.000,00 con l'entrata in vigore del D.L. 201/2011, art. 12 pag. 9/11 dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, né rilevante la scelta di un unico difensore, che potrebbe essere stata dettata dalle più svariate ragioni.
Le argomentazioni della sentenza impugnata, adeguatamente motivata sotto il profilo giuridico e logico, reggono al vaglio del gravame, con conseguente rigetto dell'appello.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite vengono poste a carico di parte appellante, soccombente. Le stesse vengono liquidate secondo la tariffa vigente, applicandosi lo scaglione di valore indicato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 993/2022, promossa da Parte_1 contro avverso la sentenza n. 1422/2022, pubblicata il 24 Controparte_1 maggio 2022, pronunciata dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG
1573/2019, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
e , che, come da motivazione, liquida in €uro Controparte_1 CP_2
5.809,00, oltre rimborso forf. CPA ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta, con distrazione in favore dell'Avv. Benedetto Paglione, dichiaratosi anticipatario.
pag. 10/11 c) Dichiara che sussistono a carico di i presupposti per Parte_1
l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 settembre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Luciano Guaglione)
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