CA
Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/02/2024, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 1358/2023 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Teresa Brena Presidente dr. Francesca Maria Mammone Consigliere rel. dr. Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa
DA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Bachmann ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Corbetta, via Dante n. 6 presso il suo studio
RECLAMANTE
CONTRO
(P.IVA/C.F. ) -contumace CP_1 P.IVA_2
RECLAMATA
Avente ad oggetto: reclamo ex art. 50 CCII
Sulle seguenti conclusioni.
Per la reclamante:
“nel merito: riformare integralmente il Decreto emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento R.G.P.U. n.
931-1/2023, Giudice Rel. Dott. Rossetti, in data 26/10/2023, con cui è stata rigettata la domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società CP_1 e conseguentemente:
- dichiarare la liquidazione giudiziale della (P.IVA/C.F. in persona del CP_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano (MI-20129) Via Nullo Francesco n° 19, con l'adozione di ogni conseguente provvedimento di legge e previo espletamento di tutte le attività di rito previste.
In ogni caso con il favore delle spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 19 settembre 2023, ha domandato al Tribunale di Milano Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della società CP_1
Ha riferito di essere titolare di un credito di €33.963.87 accertato dal Tribunale di Milano con il decreto ingiuntivo n. 2982/2023 divenuto definitivo in assenza di opposizione ed ha documentato l'inutilità del tentativo di recuperare coattivamente detto credito. non ha partecipato al procedimento, malgrado la rituale notificazione del ricorso e del CP_1 decreto di fissazione dell'udienza.
Il Tribunale di Milano, con decreto del 26 ottobre 2023, ha respinto il ricorso, ritenendo CP_1
“impresa minore”, in quanto:
“la società non deposita bilanci dal 2012 e questi erano nettamente sottosoglia;
l'immobile da cui il creditore trae le proprie ragioni era in mero comodato, funzionale alle esigenze della debitrice, che con la creditrice aveva stipulato un preliminare di acquisto dell'immobile al fine di ivi localizzare la propria attività industriale, ma successivamente tale operazione non risulta andata a buon fine;
le ragioni del creditore risalgono al 2015/2016 e ammontano a ca euro 33.963,87 in linea capitale, oltre interessi;
l'Erario evidenza un'esposizione per 23.337,44; la sede legale della società si trova presso uno studio professionale;
dall'insieme degli elementi qui raccolti, quindi, risulta che la società, con una già ridotta attività imprenditoriale nel 2012, aveva successivamente cessato ogni ulteriore attività, di talché non possono ritenersi integrati i requisiti dimensionali di cui al citato art. 2 lett. D) CCII”.
Il decreto è stato impugnato da ai sensi dell'art. 50 CCII con ricorso depositato il 30 Parte_1
novembre 2024.
Secondo la società reclamante, il Tribunale avrebbe mal interpretato le risultanze istruttorie ed avrebbe violato i principi in tema di onere della prova.
nonostante la regolare notificazione del ricorso, effettuata in data 6 dicembre 2023 al CP_1
suo indirizzo pec, non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Il reclamo è fondato.
L'art. 121 CCII dispone che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza”.
La norma, in continuità con l'art.1, secondo comma, leg.fall., pone quindi a carico del debitore l'onere di dimostrare di non avere raggiunto le soglie dimensionali che distinguono l'impresa minore dall'impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
A questo fine, il debitore si può avvalere non solo dei bilanci depositati, ma anche di strumenti alternativi, quali sono le scritture contabili dell'impresa, e di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. in questo senso, Cass. ord. n. 35381/2022; Cass. ord. n. 25025/2020).
Nel caso, in esame, però, la società debitrice non ha partecipato al procedimento e conseguentemente non ha assolto in alcun modo all'onere probatorio a suo carico.
Occorre ciò malgrado verificare se dagli atti emergesse in altro modo la prova della non assoggettabilità di alla liquidazione giudiziale, considerato che “Le regole CP_1
sull'onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria - secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) - e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie” (Cass. n. 9863/2023).
La risposta, ad avviso di questa Corte, è negativa, sia perché gli elementi valorizzati dal primo giudice difettano dei caratteri di gravità, precisione e concordanza che devono connotare la prova presuntiva, sia perché detti elementi sono contraddetti da altre circostanze, pure accertate in causa.
Innanzitutto, il mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2013 ad oggi non può essere assunto, di per sé, come sintomatico della cessazione di fatto dell'attività d'impresa e del mancato superamento delle soglie. Sotto il primo profilo, è sufficiente evidenziare che il credito per il quale ha agito Pt_1 trae origine dal mancato rimborso delle spese relative al godimento dell'immobile concesso in comodato a per gli anni 2014, 2015 e 2016 (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo e fatture CP_1
prodotte sub. 2), sì che è positivamente accertato che anche dopo il 2012 la società è stata attiva. Sotto il secondo profilo, ciò che rileva ai fini della qualificazione dell'impresa come “minore” è la sua situazione nei tre esercizi precedenti il deposito del ricorso ed è evidente che, rispetto a tale triennio, il bilancio relativo all'esercizio 2012 è del tutto inidoneo a consentire una qualche ricostruzione anche solo ipotetica dei dati economici e patrimoniali dell'impresa nei successivi undici anni (cfr. App.
Milano, 313/2024, 2/2/2024). Anche gli altri elementi valorizzati dal Tribunale di Milano sono inconferenti al fine di affermare, in via presuntiva, che la mancata redazione dei bilanci sia dovuta all'inattività dell'impresa -che quindi non può aver conseguito ricavi, contratto debiti o incrementato l'attivo patrimoniale- e non ad un'operatività connotata dalla sistematica violazione degli obblighi di cui agli artt. 2214 e seg. c.c., sono.
Non è decisivo in tal senso il dato relativo all'entità complessiva del debito erariale, di €23.337,44, considerato che dalla certificazione trasmessa dall'Agente della Riscossione risulta la recente notificazione di una cartella emessa nel 2023 per debiti nei confronti dell'amministrazione finanziaria per €20.516,75, né lo è il fatto di avere, fin dal 2014, quando la società si è trasferita a Milano da
Pavone del Mella (BS), la propria sede presso uno studio professionale, che è situazione comune a moltissime imprese. Peraltro, presso questa sede riceve regolarmente le notificazioni (cfr. CP_1
doc. 6 di parte reclamante).
Del pari irrilevante è il fatto che non abbia portato a termine l'operazione immobiliare CP_1 intrapresa con e non abbia acquistato l'immobile concessole in comodato. Il Tribunale sembra Pt_1 istituire un collegamento tra mancato acquisto e cessazione dell'attività produttiva, ma si tratta, in assenza di qualsivoglia risconto obiettivo, solo di una supposizione.
Al contrario, depongono a favore della prosecuzione dell'attività imprenditoriale il fatto che la società riceva tuttora la corrispondenza anche all'indirizzo pec indicato nel Registro delle imprese
(03051840985@impresa.italia.it), che risulti tuttora intestataria di un conto corrente, pur con un'esigua giacenza (cfr. dichiarazione ex art. 547 c.p.c. della . 8 reclamante), che Organizzazione_1 di recente (il 28 febbraio 2022) l'assemblea sia stata convocata per designare un nuovo amministratore. La nomina è stata iscritta nel Registro delle imprese, in cui la società è indicata come attiva, il 6 settembre 2022 (cfr. visura storica in atti).
In conclusione, gli elementi probatori in atti smentiscono il presupposto -la protratta inattività- in ragione del quale il Tribunale di Milano ha ritenuto la società sotto soglia.
Accertata quindi l'assoggettabilità di alla liquidazione giudiziale e ritenuta la competenza CP_1
del Tribunale di Milano, città in cui la società ha sede, ricorrono, ad avviso della Corte, i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
È palese, infatti, la società non è più in grado da anni di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Lo dimostrano:
1. il protratto ed ingiustificato inadempimento del debito verso Si tratta di debito Parte_1
risalente al 2016 e mai pagato, malgrado il sollecito del legale il 25/11/2022. Nessun pagamento vi è stato neppure dopo la notificazione del decreto ingiuntivo nei confronti del quale l'ingiunta non ha proposto opposizione;
2. l'esito infruttuoso del precetto notificato e del pignoramento presso terzi tentato;
3. il mancato pagamento del debito erariale, anche in relazione a cartelle esattoriali emesse e notificate per importi irrisori. Tale, ad esempio, il debito di €156,55 per diritti camerali, portato da cartella notificata il 29 giugno 2023;
4. il mancato deposito dei bilanci dal 2013 ad oggi.
I debiti scaduti e non pagati, inoltre, sono di ammontare superiore ai trentamila euro.
Spetta a questa Corte, così come previsto dall'art. 50 CCII, dichiarare aperta la liquidazione giudiziale e disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano – seconda sezione civile, per l'adozione, con il decreto di cui all'art. 49, comma 3, CCII, dei necessari e conseguenti provvedimenti ordinatori.
Le spese del procedimento gravano sulla società debitrice, soccombente, e si determinano come in dispositivo, tenuto conto dell'entità dei crediti e della semplicità delle questioni trattate.
PQM
La Corte di appello di Milano, in accoglimento del reclamo proposto da contro il decreto Parte_1
emesso il 26 ottobre 2023 dal Tribunale di Milano nel procedimento n. 931-1/2023 PU, visto l'art. 50
CCII:
1. dichiara aperta la liquidazione giudiziale di con sede in Milano, via Francesco CP_1
Nullo, 19, PI P.IVA_2
2. dispone l'immediata trasmissione degli atti al Tribunale di Milano – seconda sezione civile, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, CCII;
3. condanna a rifondere ai reclamanti le spese del presente procedimento che CP_1 determina in complessivi €1.800 oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa di legge.
Così deciso in Milano, in data 01.02.2024
Il consigliere est. Il presidente
Francesca Maria Mammone Maria Teresa Brena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Teresa Brena Presidente dr. Francesca Maria Mammone Consigliere rel. dr. Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa
DA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Bachmann ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Corbetta, via Dante n. 6 presso il suo studio
RECLAMANTE
CONTRO
(P.IVA/C.F. ) -contumace CP_1 P.IVA_2
RECLAMATA
Avente ad oggetto: reclamo ex art. 50 CCII
Sulle seguenti conclusioni.
Per la reclamante:
“nel merito: riformare integralmente il Decreto emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento R.G.P.U. n.
931-1/2023, Giudice Rel. Dott. Rossetti, in data 26/10/2023, con cui è stata rigettata la domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società CP_1 e conseguentemente:
- dichiarare la liquidazione giudiziale della (P.IVA/C.F. in persona del CP_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano (MI-20129) Via Nullo Francesco n° 19, con l'adozione di ogni conseguente provvedimento di legge e previo espletamento di tutte le attività di rito previste.
In ogni caso con il favore delle spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 19 settembre 2023, ha domandato al Tribunale di Milano Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della società CP_1
Ha riferito di essere titolare di un credito di €33.963.87 accertato dal Tribunale di Milano con il decreto ingiuntivo n. 2982/2023 divenuto definitivo in assenza di opposizione ed ha documentato l'inutilità del tentativo di recuperare coattivamente detto credito. non ha partecipato al procedimento, malgrado la rituale notificazione del ricorso e del CP_1 decreto di fissazione dell'udienza.
Il Tribunale di Milano, con decreto del 26 ottobre 2023, ha respinto il ricorso, ritenendo CP_1
“impresa minore”, in quanto:
“la società non deposita bilanci dal 2012 e questi erano nettamente sottosoglia;
l'immobile da cui il creditore trae le proprie ragioni era in mero comodato, funzionale alle esigenze della debitrice, che con la creditrice aveva stipulato un preliminare di acquisto dell'immobile al fine di ivi localizzare la propria attività industriale, ma successivamente tale operazione non risulta andata a buon fine;
le ragioni del creditore risalgono al 2015/2016 e ammontano a ca euro 33.963,87 in linea capitale, oltre interessi;
l'Erario evidenza un'esposizione per 23.337,44; la sede legale della società si trova presso uno studio professionale;
dall'insieme degli elementi qui raccolti, quindi, risulta che la società, con una già ridotta attività imprenditoriale nel 2012, aveva successivamente cessato ogni ulteriore attività, di talché non possono ritenersi integrati i requisiti dimensionali di cui al citato art. 2 lett. D) CCII”.
Il decreto è stato impugnato da ai sensi dell'art. 50 CCII con ricorso depositato il 30 Parte_1
novembre 2024.
Secondo la società reclamante, il Tribunale avrebbe mal interpretato le risultanze istruttorie ed avrebbe violato i principi in tema di onere della prova.
nonostante la regolare notificazione del ricorso, effettuata in data 6 dicembre 2023 al CP_1
suo indirizzo pec, non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Il reclamo è fondato.
L'art. 121 CCII dispone che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza”.
La norma, in continuità con l'art.1, secondo comma, leg.fall., pone quindi a carico del debitore l'onere di dimostrare di non avere raggiunto le soglie dimensionali che distinguono l'impresa minore dall'impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
A questo fine, il debitore si può avvalere non solo dei bilanci depositati, ma anche di strumenti alternativi, quali sono le scritture contabili dell'impresa, e di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. in questo senso, Cass. ord. n. 35381/2022; Cass. ord. n. 25025/2020).
Nel caso, in esame, però, la società debitrice non ha partecipato al procedimento e conseguentemente non ha assolto in alcun modo all'onere probatorio a suo carico.
Occorre ciò malgrado verificare se dagli atti emergesse in altro modo la prova della non assoggettabilità di alla liquidazione giudiziale, considerato che “Le regole CP_1
sull'onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria - secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) - e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie” (Cass. n. 9863/2023).
La risposta, ad avviso di questa Corte, è negativa, sia perché gli elementi valorizzati dal primo giudice difettano dei caratteri di gravità, precisione e concordanza che devono connotare la prova presuntiva, sia perché detti elementi sono contraddetti da altre circostanze, pure accertate in causa.
Innanzitutto, il mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2013 ad oggi non può essere assunto, di per sé, come sintomatico della cessazione di fatto dell'attività d'impresa e del mancato superamento delle soglie. Sotto il primo profilo, è sufficiente evidenziare che il credito per il quale ha agito Pt_1 trae origine dal mancato rimborso delle spese relative al godimento dell'immobile concesso in comodato a per gli anni 2014, 2015 e 2016 (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo e fatture CP_1
prodotte sub. 2), sì che è positivamente accertato che anche dopo il 2012 la società è stata attiva. Sotto il secondo profilo, ciò che rileva ai fini della qualificazione dell'impresa come “minore” è la sua situazione nei tre esercizi precedenti il deposito del ricorso ed è evidente che, rispetto a tale triennio, il bilancio relativo all'esercizio 2012 è del tutto inidoneo a consentire una qualche ricostruzione anche solo ipotetica dei dati economici e patrimoniali dell'impresa nei successivi undici anni (cfr. App.
Milano, 313/2024, 2/2/2024). Anche gli altri elementi valorizzati dal Tribunale di Milano sono inconferenti al fine di affermare, in via presuntiva, che la mancata redazione dei bilanci sia dovuta all'inattività dell'impresa -che quindi non può aver conseguito ricavi, contratto debiti o incrementato l'attivo patrimoniale- e non ad un'operatività connotata dalla sistematica violazione degli obblighi di cui agli artt. 2214 e seg. c.c., sono.
Non è decisivo in tal senso il dato relativo all'entità complessiva del debito erariale, di €23.337,44, considerato che dalla certificazione trasmessa dall'Agente della Riscossione risulta la recente notificazione di una cartella emessa nel 2023 per debiti nei confronti dell'amministrazione finanziaria per €20.516,75, né lo è il fatto di avere, fin dal 2014, quando la società si è trasferita a Milano da
Pavone del Mella (BS), la propria sede presso uno studio professionale, che è situazione comune a moltissime imprese. Peraltro, presso questa sede riceve regolarmente le notificazioni (cfr. CP_1
doc. 6 di parte reclamante).
Del pari irrilevante è il fatto che non abbia portato a termine l'operazione immobiliare CP_1 intrapresa con e non abbia acquistato l'immobile concessole in comodato. Il Tribunale sembra Pt_1 istituire un collegamento tra mancato acquisto e cessazione dell'attività produttiva, ma si tratta, in assenza di qualsivoglia risconto obiettivo, solo di una supposizione.
Al contrario, depongono a favore della prosecuzione dell'attività imprenditoriale il fatto che la società riceva tuttora la corrispondenza anche all'indirizzo pec indicato nel Registro delle imprese
(03051840985@impresa.italia.it), che risulti tuttora intestataria di un conto corrente, pur con un'esigua giacenza (cfr. dichiarazione ex art. 547 c.p.c. della . 8 reclamante), che Organizzazione_1 di recente (il 28 febbraio 2022) l'assemblea sia stata convocata per designare un nuovo amministratore. La nomina è stata iscritta nel Registro delle imprese, in cui la società è indicata come attiva, il 6 settembre 2022 (cfr. visura storica in atti).
In conclusione, gli elementi probatori in atti smentiscono il presupposto -la protratta inattività- in ragione del quale il Tribunale di Milano ha ritenuto la società sotto soglia.
Accertata quindi l'assoggettabilità di alla liquidazione giudiziale e ritenuta la competenza CP_1
del Tribunale di Milano, città in cui la società ha sede, ricorrono, ad avviso della Corte, i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
È palese, infatti, la società non è più in grado da anni di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Lo dimostrano:
1. il protratto ed ingiustificato inadempimento del debito verso Si tratta di debito Parte_1
risalente al 2016 e mai pagato, malgrado il sollecito del legale il 25/11/2022. Nessun pagamento vi è stato neppure dopo la notificazione del decreto ingiuntivo nei confronti del quale l'ingiunta non ha proposto opposizione;
2. l'esito infruttuoso del precetto notificato e del pignoramento presso terzi tentato;
3. il mancato pagamento del debito erariale, anche in relazione a cartelle esattoriali emesse e notificate per importi irrisori. Tale, ad esempio, il debito di €156,55 per diritti camerali, portato da cartella notificata il 29 giugno 2023;
4. il mancato deposito dei bilanci dal 2013 ad oggi.
I debiti scaduti e non pagati, inoltre, sono di ammontare superiore ai trentamila euro.
Spetta a questa Corte, così come previsto dall'art. 50 CCII, dichiarare aperta la liquidazione giudiziale e disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano – seconda sezione civile, per l'adozione, con il decreto di cui all'art. 49, comma 3, CCII, dei necessari e conseguenti provvedimenti ordinatori.
Le spese del procedimento gravano sulla società debitrice, soccombente, e si determinano come in dispositivo, tenuto conto dell'entità dei crediti e della semplicità delle questioni trattate.
PQM
La Corte di appello di Milano, in accoglimento del reclamo proposto da contro il decreto Parte_1
emesso il 26 ottobre 2023 dal Tribunale di Milano nel procedimento n. 931-1/2023 PU, visto l'art. 50
CCII:
1. dichiara aperta la liquidazione giudiziale di con sede in Milano, via Francesco CP_1
Nullo, 19, PI P.IVA_2
2. dispone l'immediata trasmissione degli atti al Tribunale di Milano – seconda sezione civile, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, CCII;
3. condanna a rifondere ai reclamanti le spese del presente procedimento che CP_1 determina in complessivi €1.800 oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa di legge.
Così deciso in Milano, in data 01.02.2024
Il consigliere est. Il presidente
Francesca Maria Mammone Maria Teresa Brena