Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Laura Petitti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 998 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 in data 07/05/1943, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Seminara (PEC Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. , nata a Palermo (PA) in [...] CP_1 C.F._2
10/07/1958, appellata - contumace
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 5582/2023 pronunciata in data 29/11-07/12/2023 dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante:
«in parziale riforma della sentenza n. 5582/2023, pubblicata il 7.12.2023, emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione Prima Civile, nel giudizio per la
Corte di Appello di pag. 1 di 7 Palermo
- ritenere e dichiarare che la sig.ra non ha diritto al CP_1 riconoscimento di un assegno divorzile, difettando i presupposti di fatto e di diritto, e per l'effetto, revocare la statuizione della sentenza di prime cure con la quale è stato posto a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere in favore di , con decorrenza dalla data della CP_1 presente decisione, un assegno mensile di euro 100,00 a titolo di assegno divorzile, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per le ragioni tutte superiormente esposte.
Con condanna della sig.ra alle spese del presente grado di giudizio. CP_1
Ai fini del contributo unificato si precisa che lo stesso ammonta ad € 98.00 vertendo in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. »
Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha concluso chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 24/6/2020, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo chiedendo la pronuncia di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto.
2. Con comparsa del 15/6/2021 si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo in via riconvenzionale la previsione di un assegno divorzile in proprio favore.
3. Con sentenza n. 5582/2023 dei 29/11-07/12/2023, il Tribunale di Palermo, definendo il giudizio, pronunciava il divorzio delle parti, poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla un assegno Pt_1 CP_1 mensile dell'importo di euro 100,00 a titolo di assegno divorzile e compensava integralmente le spese processuali.
4. Con ricorso del 3/6/2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la predetta pronuncia, chiedendo, in parziale riforma della stessa, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla CP_1
5. L'appellata non ha provveduto a costituirsi e il Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello ha concluso chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
6. Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23/5/2025, l'appellante ha insistito nelle sue conclusioni e ai sensi dell'art.
Corte di Appello di pag. 2 di 7 Palermo 127 ter c.p.c. la causa è stata ipso iure assunta in riserva di decisione.
7. Si impone, in via preliminare, la valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta dall'odierno appellante.
8. Al riguardo, va rammentato che anche in base alla nuova disciplina del giudizio di divorzio nei procedimenti in materia di appello, di cui agli artt. 473-bis-30 e ss. c.p.c., la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio.
9. Anche alla luce delle nuove disposizioni, deve trovare continuità l'orientamento già adottato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore della precedente normativa processuale, secondo cui, in assenza di specifiche sanzioni, il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione non ha carattere perentorio, sicché la sua inosservanza non comporta la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ma impone soltanto, ove l'appellato non si sia costituito, l'assegnazione di un nuovo termine, perentorio, mentre la sua avvenuta costituzione ha efficacia sanante del vizio di omessa o inesistente notifica, in applicazione analogica del regime previsto dagli artt. 164 e 291 cod. proc. civ. (cf. in proposito Cass. n. 21111 del 2014 e Cass. n. 14731 del 2016).
10. Nel caso di specie, l'appellante, seppur sollecitato da questa Corte con ordinanze del 13/1/2025 e del 25/3/2025, non ha fornito la piena prova della effettiva notifica del ricorso introduttivo e del conseguente decreto di fissazione dell'udienza, giacché risulta aver depositato solamente un duplicato del messaggio di posta elettronica certificata asseritamente trasmesso alla controparte, ma non risulta, al contrario, aver depositato il duplicato informatico della ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema di posta elettronica certificata.
11. Al riguardo va richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che ha puntualmente affermato che in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, le forme digitali, previste dagli artt.
3- bis, comma 3, e 9 della l. n. 53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle "specifiche tecniche" del Responsabile SIA del Ministero della giustizia, impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e l'inserimento dei
Corte di Appello di pag. 3 di 7 Palermo dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml". La violazione di tali forme, tuttavia, determina la nullità della notificazione e non la sua inesistenza. (cf. Cass. n. 16189 del 2023)
12. Ciò nondimeno, va rilevato che il procuratore costituito dell'appellante nel giudizio di primo grado risulta aver depositato in data 3/9/2024 una istanza di visibilità del fascicolo telematico “ai fini della costituzione”, così attestando la conoscenza della pendenza dell'appello ed esercitando il diritto alla consultazione degli atti del giudizio, sebbene a tale istanza non sia seguita alcuna effettiva costituzione.
13. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la nullità della notifica del ricorso in appello sia stata concretamente sanata in virtù del raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c. e deve ritenersi, pertanto, che il contraddittorio nel presente giudizio sia integro e che sussistono i presupposti per dichiarare contumace l'appellata CP_1
14. Ciò posto, va rilevato che con un unico articolato motivo di impugnazione, l'appellante chiede la riforma della sentenza appellata, mediante il rigetto della domanda riconvenzionale proposta nel primo grado di giudizio dalla e volta al riconoscimento in proprio favore CP_1 del diritto alla percezione dell'assegno divorzile.
15. La sentenza impugnata ha accolto la predetta domanda avendo ritenuto, innanzitutto, la sussistenza di una situazione di una pur lieve sperequazione reddituale tra le parti. In particolar modo, il Tribunale di Palermo ha rilevato che:
- dalle dichiarazioni fiscali prodotte dal si ricava che questi Pt_1 ha percepito nel 2019 un reddito imponibile pari ad euro 27.404,00 (imposta lorda euro 6.799,00), nel 2018 di euro 21.799,00 (imposta lorda euro 5.286,00) e nel 2017 di euro 21.693,00 (imposta lorda euro 5.257,00);
- l'appellata ha dichiarato di prestare attività lavorativa CP_1 alle dipendenze della società “Re.se.t” con sede a Palermo e dalle dichiarazioni dei redditi prodotte è emerso che la stessa ha percepito nel 2019 un reddito imponibile di euro 18.551,00 (imposta lorda euro 4.409); nel 2018 di euro 20.022,00 (imposta lorda euro 4.806) e nel 2017 di euro 17.798,00 (imposta lorda euro 4.205)
- il ha rappresentato che le sue disponibilità economiche Pt_1 sarebbero ridotte a causa di finanziamenti contratti, ma non avrebbe allegato, né documentato tali circostanze.
Corte di Appello di pag. 4 di 7 Palermo 16. Il provvedimento impugnato ha ritenuto, inoltre, di dover tener conto del contributo fornito dalla alla formazione del patrimonio comune CP_1
e della conduzione della vita familiare, della durata della convivenza matrimoniale (circa 38 anni) caratterizzata da plurime condotte di maltrattamento poste in essere dal marito in danno della moglie sino alla separazione, della nascita delle tre figlie, della loro crescita e del loro mantenimento e dell'età dell'avente diritto (65 anni).
17. A fronte di ciò l'odierno appellante rileva, per un verso, l'assenza di un effettivo squilibrio tra le rispettive disponibilità economiche e contesta, per altro verso, che tale squilibrio sia l'effetto del sacrificio sostenuto dalla in costanza di matrimonio a favore delle esigenze familiari, CP_1 rilevando che l'appellata non avrebbe fornito alcuna prova del sacrificio professionale patito, avendo svolto da anni attività lavorativa, dapprima come LSU, successivamente alle dipendenze della Reset, né avrebbe provato di aver fornito un apprezzabile contributo alla formazione del patrimonio familiare, non essendo sufficiente a tal fine la durata del matrimonio, la presenza di figli, né, tanto meno, le condotte maltrattanti richiamate dal Tribunale.
18. Con riguardo al presupposto della sperequazione economica delle parti, va considerato che dalla puntuale analisi delle dichiarazioni dei redditi delle parti emerge chiaramente che l'odierno appellante percepisce redditi mediamente superiori, dal momento che nel triennio 2017-2019 risulta aver percepito un reddito imponibile medio di euro 23.632 e un reddito netto medio di euro 17.851, mentre la nel CP_1 medesimo periodo di riferimento, risulta aver percepito un reddito imponibile medio di euro 18.790 e un reddito netto medio di euro 14.317 e, dunque, un reddito medio inferiore di circa il 20% a quello del coniuge.
19. Al riguardo, questa Corte condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «l'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche
Corte di Appello di pag. 5 di 7 Palermo sotto forma di risparmio.» (così Cass., n. 4328 del 2024).
20. Nel caso in esame, come correttamente dedotto dall'appellante, non può ritenersi che la disparità tra le rispettive situazioni economico- patrimoniali, pur sussistente, abbia una entità tale da giustificare l'attribuzione del diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile. Sulla base dei dati economici valorizzati dalla decisione impugnata, infatti, la differenza tra i rispettivi redditi risulta circoscritta entro un massimo del 20% e non può, pertanto, ritenersi oggettivamente rilevante.
21. In considerazione della natura di precondizione della rilevante disparità economica, non vi è spazio per la valutazione degli ulteriori presupposti per l'attribuzione del diritto all'assegno, che rappresentano questioni di fatto da esaminare solo in caso di riscontro positivo della predetta disparità.
22. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto deve trovare accoglimento.
23. Tenuto conto delle ragioni della decisione, e in particolare del fatto che si controverte in tema di accertamento di domande connesse a condizioni economiche e personali connotate da fragilità, e dei gravi fatti di maltrattamento posti in essere dall'appellante in danno dell'appellata sussistono gravi ed eccezionali ragioni che, a mente dell'art. 92 c.p.c., nel testo modificato a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 7/3-19/4/2018, consentono di pronunciare la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentito il procuratore della parte appellante e il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello:
• accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
con ricorso del 3/6/2024 e in parziale riforma della CP_1 sentenza n. 5582/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 29/11-07/12/2023, rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'appellata con la comparsa di costituzione del 15/6/2021, avente a oggetto la previsione di un assegno divorzile in suo favore;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 13/06/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e
Corte di Appello di pag. 6 di 7 Palermo sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di pag. 7 di 7 Palermo