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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/12/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
PROC. N. 548-1/2024 R.G. LA CORTE D'APPELLO DI SALERNO SEZIONE LAVORO riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dr. Lia DI BENEDETTO Presidente dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere provvedendo all'esito della trattazione del presente subprocedimento ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022; lette le note scritte depositate telematicamente dall'istante nel subprocedimento di sospensione come anche la memoria di costituzione pure depositata telematicamente dalla Controparte_1 parte appellata nonché resistente nel suddetto subprocedimento;
rilevato che parte appellante ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza in questa sede impugnata (la sentenza n. 1978/2024 del Tribunale di Salerno), mediante la quale il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione proposta dalla nei confronti del d.i. n. 793/2023 con cui veniva intimato il pagamento in favore Controparte_1 dell'odierno appellato dell'importo di euro 20.455,55 oltre accessori, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite nella misura di euro 1.300,00 oltre accessori;
rilevato che al caso in esame si applica il disposto dell'art. 431 c.p.c., che prevede la possibilità di sospendere “l'esecuzione” della sentenza di condanna del datore di lavoro in presenza di
“gravissimo danno”; rilevato che non risulta prospettata e tantomeno documentata dall'appellante (cfr. atto di appello e note difensive depositate in via telematica dall'appellante) la sussistenza di un'esecuzione in atto intrapresa sulla base della sentenza qui impugnata;
riservata al prosieguo ogni ulteriore valutazione con riferimento al fumus boni iuris del presente atto di impugnazione;
ritenuto dunque di dover disattendere l'istanza proposta dalla parte appellante;
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'istanza indicata in epigrafe e volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza qui impugnata;
conferma per la trattazione del merito l'udienza del 29.9.2025, fatta salva la possibilità per le parti di chiederne l'anticipazione con istanza motivata;
manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Salerno in data 9 dicembre 2024
Il Presidente Dr. Lia Di Benedetto)
rilevato che parte appellante ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza in questa sede impugnata (la sentenza n. 1978/2024 del Tribunale di Salerno), mediante la quale il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione proposta dalla nei confronti del d.i. n. 793/2023 con cui veniva intimato il pagamento in favore Controparte_1 dell'odierno appellato dell'importo di euro 20.455,55 oltre accessori, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite nella misura di euro 1.300,00 oltre accessori;
rilevato che al caso in esame si applica il disposto dell'art. 431 c.p.c., che prevede la possibilità di sospendere “l'esecuzione” della sentenza di condanna del datore di lavoro in presenza di
“gravissimo danno”; rilevato che non risulta prospettata e tantomeno documentata dall'appellante (cfr. atto di appello e note difensive depositate in via telematica dall'appellante) la sussistenza di un'esecuzione in atto intrapresa sulla base della sentenza qui impugnata;
riservata al prosieguo ogni ulteriore valutazione con riferimento al fumus boni iuris del presente atto di impugnazione;
ritenuto dunque di dover disattendere l'istanza proposta dalla parte appellante;
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'istanza indicata in epigrafe e volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza qui impugnata;
conferma per la trattazione del merito l'udienza del 29.9.2025, fatta salva la possibilità per le parti di chiederne l'anticipazione con istanza motivata;
manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Salerno in data 9 dicembre 2024
Il Presidente Dr. Lia Di Benedetto)