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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/06/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG 3719/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Massimo Vaccari Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 22/05/2023, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 5.6.2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BIMBATTI BEATRICE presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. CAMPISI ANNARITA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla oppone”
PER LE PARTI: come da conclusioni congiunte depositate in data 22/05/2025 e
21/05/2025, nonché confermate con note scritte depositate in data 29/05/2025 e 31/05/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio in data 20/09/2003 a Legnago (VR), dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti come da conclusioni congiunte agli atti con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 20/09/2003 a Legnago
(VR), iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LEGNAGO (VR) nell'anno 2003, Numero 59, Parte II, Serie A.
2. Recepisce gli accordi delle parti come risultano dalle conclusioni congiunte depositate in data 22/05/2025 e 21/05/2025.
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di LEGNAGO (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 6.6.2025
La Giudice est.
2 Virginia Manfroni
Il Presidente
Massimo Vaccari
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Massimo Vaccari Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 22/05/2023, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 5.6.2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BIMBATTI BEATRICE presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. CAMPISI ANNARITA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla oppone”
PER LE PARTI: come da conclusioni congiunte depositate in data 22/05/2025 e
21/05/2025, nonché confermate con note scritte depositate in data 29/05/2025 e 31/05/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio in data 20/09/2003 a Legnago (VR), dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti come da conclusioni congiunte agli atti con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 20/09/2003 a Legnago
(VR), iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LEGNAGO (VR) nell'anno 2003, Numero 59, Parte II, Serie A.
2. Recepisce gli accordi delle parti come risultano dalle conclusioni congiunte depositate in data 22/05/2025 e 21/05/2025.
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di LEGNAGO (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 6.6.2025
La Giudice est.
2 Virginia Manfroni
Il Presidente
Massimo Vaccari
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