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Ordinanza 8 giugno 2025
Ordinanza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, ordinanza 08/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Elvira Bellantoni - Presidente -
- dr.ssa Marianna Frangiosa - Giudice – relatore
- dr.ssa Alessia Annunziata - Giudice ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento per reclamo RG n°
110/2025 depositato in data 27.1.2025 vertente:
TRA
c.f.: , rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Pecorella del Foro di Napoli, domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, via F. Palizzi n. 15,
- reclamante -
E
p. i.v.a.: , rappresentata e difesa giusta procura Controparte_1 P.IVA_2 in atti dall'avv. Rado Race del Foro di Trieste ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vincenza Romaniello del Foro di Vallo della Lucania, in 84078 Vallo della Lucania, via Gioacchino Murat n. 25;
- reclamato –
NONCHE'
, nato il [...] a [...], residente a [...]
Vincenzo da Filicaia n. 31 C.F. , rappresentato e difeso giusta C.F._1 procura in atti dal Avv. Prof. Giovanni Maria Nori elettivamente domiciliato presso lo stesso in Ponzano di Fermo alla via Rubicone n. 3;
- Reclamato-
Letti il reclamo nonché le memorie di costituzione di entrambe i reclamati;
esaminati gli atti nonché la documentazione agli stessi allegata;
visto il decreto con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate e sciogliendo la riserva che precede;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 27.1.2025, l'odierna società reclamante, ricorrente in prime cure, proponeva reclamo avverso l'ordinanza adottata il 20.01.2025, con cui il Tribunale ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello sloveno e disposto la compensazione delle spese di lite, a definizione del procedimento cautelare NRG 1212/24 proposto ai sensi dell'articolo 670 c.p.c. dalla in danno della società di diritto sloveno Parte_1 CP_1
e nei confronti di per conseguire il sequestro degli assegni
[...] CP_2 nn.: i)- 0954795944-11 per € 18.130,00 da mettere all'incasso il 15.07.2024; ii)-
0954795945-12 per € 5.700,00 da mettere all'incasso il15.09.2024; iii)-
0954795946-00 per € 34.700,00 da mettere all'incasso il 31.08.2025, dalla
[...]
consegnati a mani di quale agente della Parte_1 CP_2 società e dati a garanzia del saldo del corrispettivo della fornitura di CP_1 dodici case mobili da quest'ultima eseguita in esecuzione dell'offerta del
19.03.2024.
In particolare, parte ricorrente esponeva in punto di fatto di aver commissionato alla società resistente, dopo una articolata trattativa condotta per il tramite dell'agente italiano la fornitura di nr. 12 case mobili, da adibire CP_2 alla ricezione di ospiti nell'ambito del villaggio turistico dalla stessa gestito a
Pisciotta, da consegnarsi entro e non oltre il termine essenziale del 19.04.2024; che versava un acconto pari ad €. 300.000, mentre a garanzia del saldo ancora dovuto, pari ad € 58.530,00, consegnava a mani dello stesso tre assegni CP_2 bancari all'ordine del fornitore e per l'esattezza: l'assegno n. 0954795944-11 per €
18.130,00 da all'incasso il 15.07.2024; l'assegno n. 0954795945-12 per € Pt_2
5.700,00 da mettere all'incasso il 15.09.2024 e l'assegno n. 0954795946-00 per €
34.700,00 da mettere all'incasso il 31.08.2025; che la società resistente, disattendendo gli impegni assunti, consegnava in ritardo la fornitura, in quanto solo quattro delle case mobili erano state consegnate nel rispetto del termine essenziale mentre le altre consegnate rispettivamente in numero di quattro il
24.04.2024 e le restanti quattro solo il 1.05.2024, oltre che risultavano inficiate da numerosi vizi. Tanto premesso in punto di fatto, esponeva di essersi avvalsa dell'eccezione di inadempimento idonea a paralizzare il pagamento del saldo allegando a sostegno del fumus, la fondatezza del proprio diritto al risarcimento del danno, mentre, quanto al periculum in mora, allegava le difficoltà di poter ottenere la ripetizione delle somme versate in eccedenza, ovvero, di quelle richieste a titolo di risarcimento danni. Concludeva, pertanto, in prima istanza “I) Dovendosi ritenere che cui i titoli dati in garanzia sono stati consegnati all'atto della CP_2 sottoscrizione del relativo ordine di fornitura, ne sia, in esecuzione degli accordi intervenuti, ancora depositario e possessore, essendone stata convenuta la consegna alla solo dopo l'esatto adempimento dell'ordine, si chiede che sia Controparte_1 autorizzato con decreto reso, in applicazione dell'articolo 669 sexies comma II c.p.c., inaudita altera parte, poiché la convocazione delle controparti potrebbe pregiudicare
l'attuazione della misura cautelare, il sequestro dei titoli:n 0954795944-11 di €
18.130,00 datato 15.07.2024; n. 0954795945-12 di € 5.700,00 datato
15.09.2024;n. 0954795946-00 di € 34.700,00 datato 31.08.2025; presso lo stesso
nominandolo, previa interversione del titolo in forza del quale egli CP_2 detiene gli assegni oggetto di lite, custode degli stessi ovvero adottando i conseguenziali provvedimenti indicati dall'articolo 677 c.p.c. ai fini della materiale attuazione del disposto sequestro per la diversa ipotesi in cui dovesse nominarsi come custode persona diversa dallo stesso II) In subordine, si chiede, CP_2 in ogni caso, che il chiesto provvedimento sia quantomeno reso in danno di , CP_1 riservata ogni azione e ragione in danno di quest'ultima e dello stesso CP_2
qualora dovesse risultare che costui, violando i patti, ha consegnato prima
[...] dello scadere del termine, gli assegni a;
III) Voglia fissare termine per la CP_1 notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza tenendo conto degli adempimenti di traduzione, apposizione delle conformità necessari per la notifica all'estero.IV) Confermare in quell'udienza i provvedimenti cautelari eventualmente già emessi, ovvero integrarli, o in subordine emetterli in detta sede nei termini innanzi richiesti;
V) Fissare, a norma dell'art. 669 octies, il termine per l'inizio del giudizio di merito;
VI) Con vittoria di spese e competenze di giudizio al procuratore antistatario”.
Denegata la richiesta di concessione del provvedimento inaudita altera parte, la società resistente eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice italiano e l'incompetenza territoriale del giudice adito, in forza delle condizioni pattuite fra le parti, nonché, in ogni caso, l'inammissibilità del sequestro giudiziario e l'infondatezza nel merito, per l'insussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora allegati ex adverso e, ancora in via più gradata, l'assenza dei dedotti danni su cui insisteva la controparte a fondamento della proposta domanda cautelare.
Tanto premesso, la società concludeva in prima istanza affinchè Controparte_1
l'intestato Tribunale “in via principale, pregiudiziale e preliminare: - accertare e dichiarare difetto di giurisdizione del Giudice italiano a conoscere la presente causa
a favore del Giudice sloveno, per i motivi di cui in narrativa, ed accertare e dichiarare
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Vallo della Lucania per il presente procedimento cautelare in favore del Tribunale di Firenze, per i motivi di cui in narrativa;
in subordine: - accertare e dichiarare l'inammissibilità ed inesigibilità, stante l'insussistenza dei presupposti, del ricorso per sequestro giudiziario ex art.
670 c.p.c. promosso dalla per gli assegni (n. 0954795944- Parte_1
11; n. 0954795945-12; e n. 0954795946-00) e conseguentemente rigettare il ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. promosso dalla Parte_1 per i motivi di cui in narrativa;
in via di ulteriore subordine: - accertare e dichiarare
l'infondatezza del ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. promosso dalla per gli assegni (n. 0954795944-11; n. 0954795945-12; e Parte_1
n. 0954795946-00), e conseguentemente rigettare il ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. promosso dalla per i motivi di cui in Parte_1 narrativa;
- con vittoria di spese di lite”.
Si costituiva in prima istanza anche il sig. il quale insisteva circa la CP_2 propria estraneità ai fatti ed in particolare deduceva che l'assegno del 15.09.2024 per € 5.700,00 e quello del 15.07.2024 per € 18.130,00 erano stati già consegnati alla nei termini e modi contrattualmente pattuiti dalle parti di Controparte_1 questo giudizio nel contratto tra loro vigente, e di essere all'atto della propria costituzione in giudizio nel possesso soltanto dell'assegno datato 31.08.2025 per €
34.700,00. Tanto premesso, chiedeva che codesto Tribunale “1. Disporre
l'estromissione dello scrivente istante e terzo dal presente giudizio, anche a norma dell'art. 109 c.p.c. riconoscendone la mera funzione di terzo depositario privo di interesse nella controversia;
2. In difetto di accordo tra le parti in ordine al deposito liberatorio come suesposto e domandato in narrativa, rimettere tale decisione al giudice, valutando la possibilità di:a. Nominare un nuovo custode dell'assegno oggetto di lite, diverso dall'istante;b. Autorizzare l'istante al deposito liberatorio dell'assegno datato 31.08.2025 per € 34.700,00 presso la Cancelleria dell'intestato
Tribunale adito o altro luogo e/o soggetto indicato dall'Ill.mo Giudice, in modo da trasferire la custodia dei titoli in oggetto e liberare l'istante da ogni onere”.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice sloveno e compensava le spese di giudizio.
Avverso il suddetto provvedimento, proponeva reclamo, la società ricorrente
[...]
la quale lamentava, come primo motivo di gravame l'omessa Parte_1 valutazione in ordine all' “Invalidità della clausola di proroga - mancato raggiungimento dei requisiti minimi – mancata trasmissione – mancata sottoscrizione delle condizioni di vendita –assenza del requisito della permanenza
- assenza di specifica pattuizione negoziale”, nonché in ogni caso, l'erronea determinazione da parte del giudice di prime cure, circa l'omessa rimessione al
Tribunale competente, ai sensi dell'art. 669 ter c.p.c. Insisteva, infine, sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione del chiesto provvedimento cautelare, sia in ordine alla fondatezza del proprio diritto al risarcimento dei danni che per la sussistenza del periculum in mora. 1) affermare, in riforma dell'impugnata ordinanza resa il 20.01.2025 dal G.D. dottor Carmine Esposito, che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento CE 44/01 e s.m.i. sussiste nel caso di specie la giurisdizione e competenza del Tribunale di Vallo della Lucania;
2) disporre conseguentemente, ricorrendo alla stregua delle svolte argomentazioni tanto il requisito del fumus (il ritardo nell'adempimento ed i vizi denunciati legittimano
l'esercizio delle proposte azioni di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno) quanto quello del periculum (l'incasso delle somme portate dai titoli oggetto della domanda cautelare da parte di con la conseguente difficoltà connessa CP_1 al recupero delle somme non dovute dovendosi agire nei confronti di soggetto di diritto sloveno), il sequestro degli assegni n 0954795944-11 di € 18.130,00 datato
15.07.2024 e n. 0954795945-12 di € 5.700,00 datato 15.09.2024 detenuti da CP_1
nonché dell'assegno n. 0954795946-00 di € 34.700,00 datato 31.08.2025
[...] detenuto da adottando i conseguenziali provvedimenti indicati CP_2 dall'articolo 677 c.p.c. ai fini della materiale attuazione del disposto sequestro per la diversa ipotesi in cui dovesse nominarsi come custode persona diversa da CP_2 o di , anche fissando, a norma dell'articolo 669 octiesc.p.c., il
[...] CP_1 termine per l'inizio del giudizio di merito;
3) in via gradata, sempre e comunque, affermare, quantomeno ai sensi dell'articolo 669 ter c.p.c., la giurisdizione e competenza del Tribunale di Firenze, nel cui circondario risiede che CP_2 pacificamente è ancora nella detenzione dell'assegno n. 0954795946-00 di €
34.700,00 datato 31.08.2025, perché il detto Tribunale, ai soli fini cautelari, possa disporne il sequestro, adottando i conseguenziali provvedimenti indicati dall'articolo
677 c.p.c. ai fini della materiale attuazione del dispostosequestro per la diversa ipotesi in cui dovesse nominarsi come custode persona diversa da o CP_2 di , anche fissando, a norma dell'articolo 669 octies c.p.c., il termine per CP_1
l'inizio del giudizio di merito;
4) concedere, per il caso in cui dovesse affermarsi entro
i limiti indicati al capo 3 che precede la giurisdizione e competenza del Tribunale di
Firenze, il termine per la riassunzione della lite innanzi al detto Tribunale;
5) con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario del doppio grado di giudizio”.
Fissata udienza dinanzi al Collegio, si costituivano sia la società reclamata
[...] sia il sig. i quali preliminarmente deducevano che nelle CP_1 CP_2 more del presente gravame, anche il terzo assegno era stato consegnato alla società
in data 25.2.2025. Nel merito della presente controversia, insistevano per la CP_1 conferma del provvedimento reso in prime cure con vittoria di spese.
^^^
Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.
Le doglianze mossa da parte reclamante all'omessa valutazione circa l'invalidità della clausola di proroga della giurisdizione non meritano, difatti, accoglimento.
Come è noto, va considerato che, in quanto espressione dell'autonomia negoziale che l'ordinamento unionale accorda alle parti in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale, la clausola di proroga della giurisdizione consente di derogare ai principi generali in materia di competenza stabiliti dai citati
Convenzione e Regolamenti, a condizione che le parti vi aderiscono in uno dei modi previsti dalla norma stessa (cfr. art. 25 Reg. UE 1215 del 2015). E', difatti, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dallo stesso reclamante, l'incontro delle manifestazioni di volontà delle parti che giustifica il primato accordato alle parti, in nome del principio di autonomia della volontà, alla scelta di un giudice diverso da quello che sarebbe stato eventualmente competente (CGUE, 20 aprile 2016, C-366/13, Profit Investment SIM spa).
L'indagine deve quindi essere diretta alla verifica dell'esistenza di una pattuizione fra le parti che sia manifestata "in modo chiaro e preciso", in maniera tale da tutelare il contraente più debole, evitando che clausole attributive di giurisdizione, inserite nel contratto da una sola delle parti, passino inosservate (Corte giustizia,
16 marzo 1999, Castelletti).
Orbene, non può non rilevarsi che la pronuncia richiamata dallo stesso reclamante
(cfr. Cassazione civile sez. un., 10/01/2023, (ud. 08/11/2022, dep. 10/01/2023),
n.361), come opportunamente sottolineato dalla difesa avversaria, mal si presta a calarsi nella fattispecie in esame, atteso che la Corte ha esaminato l'ipotesi in cui le condizioni generali erano indicate solo nell'indice del contratto in vigore fra le parti e non già, come fattispecie al presente vaglio, in una clausola sottoscritta espressamente dall'acquirente.
In relazione alle ipotesi, come quella in esame, in cui la clausola di proroga della giurisdizione sia contenuta nella condizioni generali di contratto, si ritiene che essa sia lecita, qualora nel testo del contratto sottoscritto dalle parti - senza la necessità di una specifica approvazione per iscritto, come riconosce la stessa ricorrente (cfr.
Cass., Sez. U, 14 giugno 2007.n. 13891; id. 27 settembre 2006, n. 20887; id., 4 gennaio 1995, n. 90) - sia contenuto un richiamo espresso alle condizioni generali contenenti la clausola stessa (Corte giustizia, 20 aprile 2016, Profit Investment
SIM; Cass., Sez. U, 9 marzo 2012, n. 3693; Cass. Sez. U, 27 settembre 2006 n.
20887).
Tale circostanza, come correttamente posto in rilievo nell'impugnata decisione, si è verificata nella presente vicenda, in quanto nell'offerta economica firmata dalla società acquirente in data 19.3.2024, sottoscritto da entrambe le parti, vi è un esplicito riferimento alle Condizioni Generali, le quali prevedono espressamente la deroga a favore del foro di Novo Mesto, ai sensi del quale, “.Per la risoluzione di ogni controversia derivante dal presente Contratto le parti si rivolgeranno al Tribunale competente in materia in Novo mesto che applica il diritto sostanziale e materiale della Repubblica di Slovenia. avrà comunque la facoltà di sottoporre Controparte_1 la controversia al tribunale ritenuto competente per legge. Tale disposizione ha la priorità rispetto a eventuali altri disposizioni indicate nelle condizioni di vendita o acquisto presentate dall'acquirente. Questa disposizione rimarrà in vigore in caso di partecipazione di terzi o di singoli imputati o in caso di richiesta imprevista”.
L'orientamento secondo cui la clausola attributiva di giurisdizione è lecita ed efficace qualora nel testo del contratto firmato dalle parti sia contenuto un richiamo espresso a condizioni generali che la prevedano, è stato ribadito anche di recente dalla Corte di giustizia (sentenza 7 luglio 2016, , con la precisazione che Per_1
è necessario che risulti provato che le condizioni generali contenenti la clausola attributiva di giurisdizione siano state effettivamente comunicate all'altro contraente.
Ebbene, appare evidente che nell'ipotesi in esame, come dallo stesso incarto processuale consegnato dall'odierna reclamante (cfr. alleg. 2) emerga la clausola sottoscritta dalla stessa società acquirente secondo cui “il cliente accetta le condizioni generali di vendita di e dichiara al venditore di aver Controparte_1 ricevuto una copia delle Condizioni generali di vendita datata 1.4.2021” (cfr. firma in calce della società reclamante mai disconosciuta dalla stessa).
Appare del tutto evidente che in virtù dell'esplicito richiamo alle stesse contenuto nel punto che precede, devono ritenersi integrati i requisiti di forma richiesti dal citato regolamento, in forza dei quali, come sopra evidenziato, è consentito ritenere che si sia formato il consenso in merito alla clausola di attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice sloveno.
Del resto, giovi il richiamo anche ad altri principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui 'Quando i contraenti fanno riferimento alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate per "relationem", assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.'). A tale conclusione deve pervenirsi avendo, altresì, riguardo alla natura di imprenditore del soggetto contraente, e alla conseguente conoscibilità delle stesse alla stregua dell'ordinaria diligenza richiesta ad un operatore commerciale.
Ne consegue che, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, il giudice italiano non ha la giurisdizione dell'instauranda controversia del merito, con l'ovvia conseguenza che trova applicazione il disposto di cui all'art. 669 ter c.p.c. III comma secondo cui “se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare”.
Per stessa allegazione di parte ricorrente gli assegni oggetto dell'invocata cautela sono stati consegnati fiduciariamente all'intermediario residente in CP_2
Montaione (FI), per cui è nel circondario del Tribunale di Firenze che il provvedimento cautelare avrebbe dovuto trovare esecuzione, in ipotesi di accoglimento.
Ed è bene chiarire che non ha errato il giudice di prime cure neanche nella parte in cui non ha rimesso gli atti al giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 669 ter c.p.c. III comma c.p.c., atteso che nel procedimento cautelare non opera il meccanismo della translatio iudicii, in quanto l'incompetenza del giudice importa, ai sensi dell'inequivoco disposto dell'art. 669-septies c.p.c., comma 1, il rigetto della domanda cautelare.
Ne consegue il rigetto del proposto reclamo con conferma dell'ordinanza resa in prima istanza, trattandosi di questioni assorbenti rispetto qualsiasi altra pure proposta.
Le spese della sola presente fase seguono la soccombenza con applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento tenuto conto del tenore della presente decisione e in assenza di fase istruttoria. Non vi è spazio, è appena il caso di precisare, per riformare la compensazione operata dal primo giudice, in assenza di motivi di reclamo proposti da entrambe le parti reclamate.
Sussistono i presupposti per il versamento a carico di parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma del comma 1 bis dell'articolo 13 drp 30.5.2002
n.115 come introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della legge 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:
- Rigetta il reclamo;
- condanna parte reclamante alla refusione delle spese di lite del presente procedimento in favore di ciascuno dei reclamati;
spese di lite che si liquidano in €. 1.615,00 ciascuno, per compensi oltre accessori come per legge.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma del comma 1 bis dell'articolo
13 drp 30.5.2002 n.115 come introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della legge
228/2012.
Così deciso, in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni