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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11530 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA. DIRITTI DELLA CITTADINANZA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12 novembre 2025 ha emesso la seguente SENTENZA del procedimento civile trattato con rito Cartabia ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n.23585-2023, avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
, nata a [...]/SP, Brasile, il Parte_1 23/10/1979, CF. ; , nata a C.F._1 Controparte_1 Sao Jose dos Campos/SP, Brasile, il 12/09/1982, C.F. ; C.F._2
, nata a [...]/SP, Controparte_1
Brasile, il 12/09/1982, C.F. per sé e unitamente a C.F._2 Controparte_2
, nato a [...]/SP, Brasile, il 29/05/1980, , in qualità di genitori esercenti la
[...]
responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Persona_1
nata a [...]/SP, Brasile, il 02/05/2014; , nato a Controparte_3
Rio de Janeiro/RJ, Brasile, il 04/02/1978; , nato a [...] Controparte_3
Janeiro/RJ, Brasile, il 04/02/1978, per sé e unitamente a Controparte_4
nata a [...]/SP, il 19/01/1977, C.F. , in qualità di genitori esercenti
[...] C.F._3
la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_2
nato a [...]/SP Brasile, il 15/11/2016,
[...] Controparte_3
nato a [...]/RJ, Brasile, il 04/02/1978, per sé e unitamente a
[...] [...]
nata a [...]/SP, il 19/01/1977, C.F. , Controparte_4 C.F._3 in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
, nata a [...]/SP,Brasile, il 11/01/2021; Persona_3
nato a [...]/SP,Brasile, il 02/07/1979; Controparte_5
nato a [...]/SP, Brasile. il 08/11/1984; Controparte_6 [...]
nato a [...]/SP, Brasile. il 08/11/1984, C.F. Controparte_6 C.F._4
[...
, per sé e unitamente a nata a [...] Controparte_7
Campos/SP, il 12/06/1987, C.F. , in qualità di genitori esercenti la responsabilità C.F._5
genitoriale sul figlio minore nato a [...] Persona_4
Campos/SP, Brasile, il 19/08/2009; nato a [...]/SP, Brasile. il 08/11/1984 per sé e Controparte_6
unitamente a nata a [...]/SP, Controparte_7
il 12/06/1987, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
nata a [...]/SP, Brasile, il 31/08/2015; Persona_5
nata a [...]/SP. Brasile, il 04/11/1989; Controparte_8
nato a [...]/SP- Brasile il 20 novembre 1991; CP_9
nato a [...]/SP, Brasile, il 02/01/1986, Controparte_10
, nata a [...]/SP, Brasile, il Controparte_11
27/08/1979,
, nato a [...]/SP, Brasile, il 28/11/1970, C.F. Controparte_12
, residente Rua Haia, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul C.F._6
figlio minore , nato a [...]/SP, Brasile, il Persona_6
02/08/2012,
, nata a [...]/SP, Brasile, il 27/08/1979, Controparte_11
, per sé e unitamente a , nato a [...]/SP, Brasile, il Controparte_12
28/11/1970, C.F. , in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul C.F._6
figlio minore , nato a [...]/SP, Brasile, il Persona_7
21/01/2016,; nata a [...]/SP, Brasile, il 23/02/1982, Controparte_13
C.F. ; nato a [...]/SP, Brasile, il C.F._7 Controparte_14
17/07/1989; nata a [...]/SP, Brasile, il Controparte_15
21/04/1986; nato a [...]/SP, Controparte_16
Brasile, il 11/02/1996, C.F. ; , nato a C.F._8 Controparte_17
Campinas/SP, Brasile, il 20/07/1990, C.F. , C.F._9
, nata a [...]/SP. Brasile, il 07/08/1994. Controparte_18 Tutti rappresentati difesi dall'Avv. Parisi Carlofernando giusta procure allegate al fascicolo telematico. RICORRENTI contro
Il in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex Controparte_19 le trettuale dello Stato
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso ex art. 281 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza come indicato in ricorso:
“ovvero hanno diritto di vedere riconosciuto il proprio status di cittadini italiani “iure sanguinis ”, in quanto avente con certezza discendenza italiana in via materna, così come meglio rappresentato dall'albero genealogico allegato (Doc. 01):
a. o o o o Controparte_20 Controparte_20 Controparte_21 Controparte_22
o o o o Controparte_23 Controparte_24 CP_25 CP_23
o , cittadina italiana, nata a [...], Comune in Provincia CP_26 CP_24 di Caserta (CE), il 16.02.1890 (Doc. 02) figlia di e in data Parte_2 Controparte_27
12.02.1914, si univa in matrimonio con (Doc. 03);” Persona_8
Tutti come da albero genaelogico.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il non si è costituito in giudizio e viene dichiarato contumace. Controparte_19
Circa la competenza del Tribunale adito, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era di Letino da cui deriva la competenza di questo Tribunale, presso la sezione specializzata in materia di immigrazione.
In conformità ai principi di diritto sin qui enunciati, si ricorda che la signora CP_16
dopo essere emigrata dall'Italia in Brasile, ivi decedeva senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
dopo aver contratto matrimonio con un cittadino straniero, ha mantenuto la cittadinanza trasmettendola ai discendenti. Sul punto si osserva quanto di seguito.
Gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani alla luce dell'allora vigente Legge del 1912
n. 555 sulla cittadinanza italiana, che sanciva la prevalenza del principio dello ius sanguinis.
L'istanza degli odierni ricorrenti, discendenti dalla signora cittadina italiana, CP_16 che chiedono il riconoscimento dello status di cittadini italiani, si fonda sul presupposto dell'illegittimità costituzionale dell'art 1 L. 555/1912 nella parte in cui non prevede "che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina".
E' pertanto quest'ultima che a sua volta ha trasmesso tale diritto a tutti i discendenti. In punto di diritto.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992,
e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Va dunque dato atto che i ricorrenti hanno provato con i certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati la discendenza.
In essi risulta che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa alla figlia che, a sua volta, l'aveva trasmessa ai suoi discendenti sino agli odierni ricorrenti e, a mezzo di detta documentazione, è provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 87 del 1975; sentenza numero 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del Controparte_19 relativo certificato o comunque richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Ad ogni buon conto, consistendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero nella mera ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano per nascita, lo stesso deve collocarsi, nel quadro della normativa vigente, nell'ambito della disciplina dettata per la regolamentazione della fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita (ex art. 1, co. 1, L. 91/92).
Ne consegue l'accoglimento della domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_19 conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente decidendo disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti come generalizzati in ricorso e nei rispettivi atti di nascita sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadina italiana che ha validamente trasmesso loro la cittadinanza;
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_19 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
-Spese compensate
Così deciso in Napoli in data 8 dicembre 2025
Il GOT
Dott.ssa A. De Simone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA. DIRITTI DELLA CITTADINANZA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12 novembre 2025 ha emesso la seguente SENTENZA del procedimento civile trattato con rito Cartabia ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n.23585-2023, avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
, nata a [...]/SP, Brasile, il Parte_1 23/10/1979, CF. ; , nata a C.F._1 Controparte_1 Sao Jose dos Campos/SP, Brasile, il 12/09/1982, C.F. ; C.F._2
, nata a [...]/SP, Controparte_1
Brasile, il 12/09/1982, C.F. per sé e unitamente a C.F._2 Controparte_2
, nato a [...]/SP, Brasile, il 29/05/1980, , in qualità di genitori esercenti la
[...]
responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Persona_1
nata a [...]/SP, Brasile, il 02/05/2014; , nato a Controparte_3
Rio de Janeiro/RJ, Brasile, il 04/02/1978; , nato a [...] Controparte_3
Janeiro/RJ, Brasile, il 04/02/1978, per sé e unitamente a Controparte_4
nata a [...]/SP, il 19/01/1977, C.F. , in qualità di genitori esercenti
[...] C.F._3
la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_2
nato a [...]/SP Brasile, il 15/11/2016,
[...] Controparte_3
nato a [...]/RJ, Brasile, il 04/02/1978, per sé e unitamente a
[...] [...]
nata a [...]/SP, il 19/01/1977, C.F. , Controparte_4 C.F._3 in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
, nata a [...]/SP,Brasile, il 11/01/2021; Persona_3
nato a [...]/SP,Brasile, il 02/07/1979; Controparte_5
nato a [...]/SP, Brasile. il 08/11/1984; Controparte_6 [...]
nato a [...]/SP, Brasile. il 08/11/1984, C.F. Controparte_6 C.F._4
[...
, per sé e unitamente a nata a [...] Controparte_7
Campos/SP, il 12/06/1987, C.F. , in qualità di genitori esercenti la responsabilità C.F._5
genitoriale sul figlio minore nato a [...] Persona_4
Campos/SP, Brasile, il 19/08/2009; nato a [...]/SP, Brasile. il 08/11/1984 per sé e Controparte_6
unitamente a nata a [...]/SP, Controparte_7
il 12/06/1987, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
nata a [...]/SP, Brasile, il 31/08/2015; Persona_5
nata a [...]/SP. Brasile, il 04/11/1989; Controparte_8
nato a [...]/SP- Brasile il 20 novembre 1991; CP_9
nato a [...]/SP, Brasile, il 02/01/1986, Controparte_10
, nata a [...]/SP, Brasile, il Controparte_11
27/08/1979,
, nato a [...]/SP, Brasile, il 28/11/1970, C.F. Controparte_12
, residente Rua Haia, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul C.F._6
figlio minore , nato a [...]/SP, Brasile, il Persona_6
02/08/2012,
, nata a [...]/SP, Brasile, il 27/08/1979, Controparte_11
, per sé e unitamente a , nato a [...]/SP, Brasile, il Controparte_12
28/11/1970, C.F. , in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul C.F._6
figlio minore , nato a [...]/SP, Brasile, il Persona_7
21/01/2016,; nata a [...]/SP, Brasile, il 23/02/1982, Controparte_13
C.F. ; nato a [...]/SP, Brasile, il C.F._7 Controparte_14
17/07/1989; nata a [...]/SP, Brasile, il Controparte_15
21/04/1986; nato a [...]/SP, Controparte_16
Brasile, il 11/02/1996, C.F. ; , nato a C.F._8 Controparte_17
Campinas/SP, Brasile, il 20/07/1990, C.F. , C.F._9
, nata a [...]/SP. Brasile, il 07/08/1994. Controparte_18 Tutti rappresentati difesi dall'Avv. Parisi Carlofernando giusta procure allegate al fascicolo telematico. RICORRENTI contro
Il in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex Controparte_19 le trettuale dello Stato
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso ex art. 281 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza come indicato in ricorso:
“ovvero hanno diritto di vedere riconosciuto il proprio status di cittadini italiani “iure sanguinis ”, in quanto avente con certezza discendenza italiana in via materna, così come meglio rappresentato dall'albero genealogico allegato (Doc. 01):
a. o o o o Controparte_20 Controparte_20 Controparte_21 Controparte_22
o o o o Controparte_23 Controparte_24 CP_25 CP_23
o , cittadina italiana, nata a [...], Comune in Provincia CP_26 CP_24 di Caserta (CE), il 16.02.1890 (Doc. 02) figlia di e in data Parte_2 Controparte_27
12.02.1914, si univa in matrimonio con (Doc. 03);” Persona_8
Tutti come da albero genaelogico.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il non si è costituito in giudizio e viene dichiarato contumace. Controparte_19
Circa la competenza del Tribunale adito, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era di Letino da cui deriva la competenza di questo Tribunale, presso la sezione specializzata in materia di immigrazione.
In conformità ai principi di diritto sin qui enunciati, si ricorda che la signora CP_16
dopo essere emigrata dall'Italia in Brasile, ivi decedeva senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
dopo aver contratto matrimonio con un cittadino straniero, ha mantenuto la cittadinanza trasmettendola ai discendenti. Sul punto si osserva quanto di seguito.
Gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani alla luce dell'allora vigente Legge del 1912
n. 555 sulla cittadinanza italiana, che sanciva la prevalenza del principio dello ius sanguinis.
L'istanza degli odierni ricorrenti, discendenti dalla signora cittadina italiana, CP_16 che chiedono il riconoscimento dello status di cittadini italiani, si fonda sul presupposto dell'illegittimità costituzionale dell'art 1 L. 555/1912 nella parte in cui non prevede "che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina".
E' pertanto quest'ultima che a sua volta ha trasmesso tale diritto a tutti i discendenti. In punto di diritto.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992,
e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Va dunque dato atto che i ricorrenti hanno provato con i certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati la discendenza.
In essi risulta che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa alla figlia che, a sua volta, l'aveva trasmessa ai suoi discendenti sino agli odierni ricorrenti e, a mezzo di detta documentazione, è provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 87 del 1975; sentenza numero 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del Controparte_19 relativo certificato o comunque richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Ad ogni buon conto, consistendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero nella mera ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano per nascita, lo stesso deve collocarsi, nel quadro della normativa vigente, nell'ambito della disciplina dettata per la regolamentazione della fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita (ex art. 1, co. 1, L. 91/92).
Ne consegue l'accoglimento della domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_19 conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente decidendo disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti come generalizzati in ricorso e nei rispettivi atti di nascita sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadina italiana che ha validamente trasmesso loro la cittadinanza;
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_19 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
-Spese compensate
Così deciso in Napoli in data 8 dicembre 2025
Il GOT
Dott.ssa A. De Simone