Sentenza 24 aprile 2006
Massime • 1
La legge 24 marzo 2001, n. 89 è irretroattiva, mancando una norma che ne preveda espressamente l'applicabilità alle situazioni esaurite, salvo il limite risultante dall'art. 6 che, allo scopo di favorire la riduzione della pendenza dei ricorsi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha esteso l'applicazione della legge alle situazioni esaurite relativamente alle quali, alla data di entrata in vigore della legge medesima, fosse stato promosso, ma non ancora dichiarato ricevibile, il giudizio dinanzi alla Corte Europea. Poiché per situazione esaurita alla data dell'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001 deve intendersi quella in cui la sentenza conclusiva del processo di cui si afferma l'irragionevole durata sia passata in giudicato da oltre sei mesi, il termine di decadenza previsto dall'art. 4 della citata legge per la proposizione della domanda si applica anche alle violazioni verificatesi prima dell'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001, qualora non sia stato proposto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2006, n. 9526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9526 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. NAPOLEONI Valerio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. POLLIO 30, presso l'avvocato CARAMANICO GIUSTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato GREGORIO RISPOLI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di PERUGIA, depositato il 17/12/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2006 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
- che la Corte di appello di Perugia, con decreto del 17 dicembre 2003, dichiarava inammissibile la domanda di equa riparazione, proposta da NI IA, nei confronti del Ministero della giustizia, per i danni subiti in conseguenza della non ragionevole durata di un processo civile, instaurato davanti al Pretore del lavoro di Roma con ricorso del 14 marzo 1988 e definito con sentenza della Corte di Cassazione pubblicata l'11 aprile 1996;
- che, a fondamento della decisione, la Corte di appello osservava che l'istante aveva proposto il ricorso soltanto il 7 aprile 2002, senza avere previamente adito la Corte di Strasburgo, con la conseguenza che doveva ritenersi decorso il termine di sei mesi fissato dalla L. n. 89 del 2001;
- che, avverso detto decreto, NI IA ha proposto ricorso per Cassazione illustrato anche con memoria;
- che il Ministero della Giustizia resiste con controricorso;
- che il ricorrente con il primo motivo deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2, 3, 4 e 6 lamentando che erroneamente la
Corte territoriale aveva ritenuto che il ricorso alla Corte di Strasburgo fosse un presupposto per la proposizione della domanda di equa riparazione, mentre in realtà la norma transitoria prevedeva un termine soltanto per l'ipotesi che fosse pendente un giudizio innanzi a detta Corte;
- che il ricorrente con il secondo motivo deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, lamentando che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che il termine di sei mesi dalla definizione del giudizio presupposto fosse applicabile ad una fattispecie anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 89 del 2001, per la quale poteva applicarsi soltanto il termine di prescrizione;
- che i motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati;
infatti, questa Corte, con sentenza n. 19445 del 06/10/2005, ha chiarito che: 1) "la L. 24 marzo 2001, n. 89 è irretroattiva, mancando una norma che ne preveda espressamente l'applicabilità alle situazioni esaurite, salvo il limite risultante dall'art. 6 che, allo scopo di favorire la riduzione della pendenza dei ricorsi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ha esteso l'applicazione della legge alle situazioni esaurite relativamente alle quali, alla data di entrata in vigore della legge medesima, fosse stato promosso, ma non ancora dichiarato ricevibile, il giudizio dinanzi alla Corte europea"; 2) per situazione esaurita al momento dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2001 deve intendersi quella in cui la sentenza conclusiva del processo, che si assume di irragionevole durata, sia passata in giudicato da oltre sei mesi;
- che, pertanto, anche per le violazioni verificatesi prima dell'entrata in vigore della L. n. 89 del 2001 trova applicazione il termine di decadenza previsto dall'art. 4 della stessa legge (Cass. 30 settembre 2004, n. 19634), ove non sia stato proposto ricorso alla
Corte europea dei diritti dell'uomo;
- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2006