Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2006, n. 9526
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Sentenza 24 aprile 2006

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La legge 24 marzo 2001, n. 89 è irretroattiva, mancando una norma che ne preveda espressamente l'applicabilità alle situazioni esaurite, salvo il limite risultante dall'art. 6 che, allo scopo di favorire la riduzione della pendenza dei ricorsi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha esteso l'applicazione della legge alle situazioni esaurite relativamente alle quali, alla data di entrata in vigore della legge medesima, fosse stato promosso, ma non ancora dichiarato ricevibile, il giudizio dinanzi alla Corte Europea. Poiché per situazione esaurita alla data dell'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001 deve intendersi quella in cui la sentenza conclusiva del processo di cui si afferma l'irragionevole durata sia passata in giudicato da oltre sei mesi, il termine di decadenza previsto dall'art. 4 della citata legge per la proposizione della domanda si applica anche alle violazioni verificatesi prima dell'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001, qualora non sia stato proposto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2006, n. 9526
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9526
    Data del deposito : 24 aprile 2006

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