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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12944/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12944/2023 promossa da:
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luigi Vismara, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Monza, alla via Italia n. 28, presso il difensore attore/opponente contro
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Rosanna Controparte_1 P.IVA_1
Summa, elettivamente domiciliata in Roma, alla via del Serafico n. 106, presso il difensore convenuta/opposta con la chiamata di
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Cristina Di Nola, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Grumo Nevano, alla via Vincenzo Cimmino n. 1, presso il difensore terzo chiamato
- (C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale E_ P.IVA_3
dello Stato di Milano, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Freguglia n. 1, presso il difensore terzo chiamato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 16-03-2023 il sig. conveniva avanti questo Parte_1
Tribunale l , proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615, primo Controparte_1
comma, c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 06820200043724623/000 per euro 14.945,00 notificata data 26-08-2022, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto avversato, di dichiarare l'annullamento della suddetta cartella di pagamento.
Parte attrice/opponente deduceva, in particolare, quanto segue:
- nel corso delle indagini preliminari relative al procedimento n. 11212/2016 RGNR la Procura della
Repubblica di Milano faceva eseguire delle intercettazioni a carico degli indagati, tra i quali l'opponente, con spese anticipate dall'Erario;
- il sig. e un'altra coindagata sceglievano di essere giudicati con il rito abbreviato, Parte_1
all'esito del quale il G.U.P. del Tribunale di Milano pronunciava la sentenza di condanna solo a carico dell'opponente, mandando assolta l'altra imputata;
- per gli altri coimputati, che avevano optato per il rito ordinario, il processo si concludeva in primo grado nei primi mesi del 2022, con una serie di condanne impugnate e, pertanto, ancora non definitive;
- nonostante la sussistenza di posizioni non ancora definite, l' NT
chiedeva al sig. il pagamento della complessiva somma di euro 14.099,06, a titolo di Parte_1
spese processuali (codice tributo 1 2018 IEIO Spese processuali – sentenza emessa in data 03-10-
2018), oneri di riscossione e diritti di notifica;
- l'esame della sentenza del GUP non consentiva all'opponente di determinare l'ammontare delle spese complessive anticipate dall'erario, né di comprendere se quelle azionate con la cartella fossero le spese processuali comuni (quindi da dividere con gli altri imputati) ovvero già determinate pro quota;
- in data 21-10-2022 l'opponente chiedeva chiarimenti all'RC ( Tribunale di E_
Milano- Ufficio Recupero Crediti), che lo invitava a rivolgersi all'Ufficio per le spese di Giustizia di
, chiarendo nel contempo che l'importo riguardava le spese per le intercettazioni e che si CP_2
trattava di un'unica quota, cioè l'intero delle spese processuali ripetibili;
- in data 09-11-2022 riferiva di aver aperto la partita di credito n. Controparte_2
008888/2020 su richiesta dell'Ente creditore e cioè del Tribunale di Milano, rimandando a pagina 2 di 12 quest'ultimo per ulteriori informazioni/istanze;
- il sig. si vedeva, quindi, costretto a proporre domanda giudiziale;
Parte_1
- nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione;
- ai sensi dell'art. 2 d. lgs. n.241/1990 la cartella di pagamento avrebbe dovuto indicare, non solo gli estremi del provvedimento giudiziario, ma in modo specifico anche il provvedimento presupposto dell'autorità che aveva liquidato l'importo: tali elementi difettano nel caso in oggetto;
- la pretesa creditoria del Tribunale di Milano è priva di fondamento, considerando la posizione processuale, ancora da definire, degli altri coindagati;
- inoltre, l'operatività della solidarietà passiva tra i condannati in uno stesso processo alla rifusione delle spese processuali penali è cessata con l'abrogazione del comma 2 dell'art. 535 c.p.p., per effetto dell'art. 67, comma 2, lett. b), L. n. 69/2009: per effetto del nuovo testo dell'articolo citato si è passati da un regime legale impostato sulla solidarietà ad uno opposto, imperniato sull'accollo pro quota delle spese processuali nei processi con pluralità di condannati.
Ritualmente chiamata in giudizio, in data 31-05-2023 si costituiva in giudizio l' NT
, chiedendo, in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa del
[...] E_
presso il Tribunale di Milano e di e, nel merito, il rigetto della
[...] CP_2 Controparte_2
domanda dell'opponente.
La convenuta deduceva ed eccepiva quanto segue: Controparte_1
- vi è carenza di legittimazione passiva dell , atteso che tutte le domande dell'attore CP_1
attengono a fatti relativi alle ragioni di credito e all'iscrizione a ruolo del credito da parte dell'ente titolare, cioè il;
in ogni caso, chiede di autorizzare la chiamata in giudizio del E_
e di E_ Controparte_2
- l'attore non ha sollevato alcun tipo di eccezione avverso l'attività del Concessionario, ma solo nei confronti dell'ente impositore;
- l'opposizione è, comunque, tardiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c. in quanto la cartella è stata ritualmente ricevuta in data 26-08-2022, mentre la citazione introduttiva di questo giudizio è stata notificata nel mese di marzo 2023, risultando, quindi, precluse eccezioni formali;
- in considerazione di quanto dedotto, nessuna condanna alle spese può essere irrogata nei confronti dell' , che al contrario ha diritto alla rifusione delle spese. Controparte_5
Con decreto del 27-04-2023 il Giudice disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del pagina 3 di 12 provvedimento impugnato.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 06-06-2023 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del e di rinviando il procedimento per gli incombenti di E_ Controparte_2
cui all'art. 183 c.p.c. all'udienza del 23-01-2024.
Ritualmente chiamate in giudizio, in data 19-07-2023 si costituiva in giudizio e Controparte_2
in data 14-11-2023 il , chiedendo entrambe il rigetto della domanda E_
dell'opponente.
La terza chiamata deduceva ed eccepiva quanto segue: Controparte_2
- ha agito correttamente, nel pieno rispetto della normativa e della Controparte_2
convenzione in essere con il in virtù della quale il , pur restando E_ CP_3
titolare dei crediti, ne ha trasferito la gestione a Controparte_2
- provvede alla quantificazione dei crediti sulla base delle informazioni Controparte_2
ricevute dall'Ufficio Recupero Crediti-RC;
- nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha inviato in data 17-12-2019 il modello A n. 26583/2019 e in data 09-01-2020 la nota integrativa B n. 376/2020, in conseguenza delle quali è stata aperta la partita di credito n. 8888/2020, alla quale è seguita la cartella di pagamento opposta;
- successivamente il Tribunale di Milano inviava la nota n. 13257/2022 relativa ad altro procedimento penale, le cui spese processuali risultavano comuni al procedimento relativo al sig. ; Parte_1
- ripartiva il credito tra tutti i debitori condannati in via definitiva al Controparte_2
pagamento delle spese processuali, sgravando la partita n. 8888/2020 relativa al sig. Parte_1
;
[...]
- attualmente il credito vantato nei confronti del sig. è pari a euro 4.169,58; Parte_1
- le spese di lite non possono essere poste a carico di perché estranea ai Controparte_2
motivi di opposizione.
Il terzo chiamato deduceva ed eccepiva quanto segue: E_
- preliminarmente si eccepisce l'incompetenza del Giudice adito a favore del Giudice Penale dell'incidente di esecuzione, non avendo l'opponente contestato il quantum della pretesa creditoria, bensì la legittimità sostanziale della pretesa stessa;
- si eccepisce la carenza di legittimazione passiva del sia per quanto attiene al contenuto CP_3
della cartella esattoriale, sia per quanto attiene al quantum della pretesa creditoria;
- la cartella di pagamento opposta è conforme alla disposizione legislativa di cui all'art. 25 dpr n.
pagina 4 di 12 , nonché al modello ministeriale approvato nel mese di luglio 2017, che non prevede alcuna P.IVA_4
allegazione dell'atto opposto;
- nel merito, l'opponente non svolge alcuna valida considerazione, ma rinvia ad una indimostrata ipotesi di solidarietà.
Con decreto del 13-01-2024 il Giudice disponeva la trattazione scritta dell'udienza del 23-01-2024.
Con ordinanza del 01-02-2024 il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., rinviando la causa per la verifica all'udienza del 23-04-2024.
A seguito di rinvio, la causa perveniva all'udienza del 04-06-2024 ove tutte le parti aderivano alla proposta del Giudice, fatta eccezione per . La causa veniva, quindi, Controparte_1
rinviata all'udienza del 07-02-2025 per la rimessione della causa in decisione.
2. L'opposizione proposta dal sig. è fondata e deve essere accolta per i motivi e nei Parte_1
termini che seguono.
2.1. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta
[...]
e dal terzo chiamato . Controparte_1 E_
In primo luogo, l ha eccepito la tardività dell'opposizione, che Controparte_1
avrebbe dovuto essere proposta nelle forme e nel termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Inoltre, il ha eccepito il difetto di competenza dell'adito Tribunale civile di E_
Milano, sostenendo la competenza del Giudice dell'incidente di esecuzione penale.
Entrambe le censure, che debbono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
Con recente sentenza che questo giudice condivide (Cass. civ. n. 37138/2022), la Corte di Cassazione, uniformandosi ai principi di diritto già espressi nelle sentenze S.U. penali n. 491/2011 e sez. 1, n.
11604/2015, ha statuito che in tema di recupero delle spese processuali, le questioni attinenti all'esistenza del titolo esecutivo sono di competenza del giudice penale, mentre rientrano nella competenza del giudice civile le questioni, che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, si riferiscono al quantum da esigere nei confronti del condannato, ponendo in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta. Inoltre, nel caso in cui il debitore, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento notificata, contesti i presupposti legali della decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui rimborso sia stato condannato, il giudice civile adito ex art. 615 c.p.c. non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione penale, ma deve semplicemente respingere l'opposizione rilevandone l'inammissibilità, potendo egli conoscere solo dei motivi riguardanti la quantificazione pagina 5 di 12 delle spese processuali operata dagli organi amministrativi competenti successivamente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla pronuncia di condanna emessa dal giudice penale.
Ciò posto, nel presente giudizio - correttamente proposto nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c. per il quale non è previsto alcun termine di decadenza - l'opponente non ha contestato la debenza delle spese processuali da parte del sig. , ma il quantum esposto nella cartella di Parte_1
pagamento avversata per errata applicazione del principio di solidarietà passiva nel caso di specie e, comunque, la mancanza di parametri/indicazioni di riferimento per la quantificazione dell'importo richiesto.
Da ciò deriva che non solo il Giudice adito è competente a conoscere della controversia, ma altresì che l'opposizione proposta è ammissibile perché riguardante la quantificazione – contestata dal sig.
– delle spese processuali per come effettuata dagli organi amministrativi preposti Parte_1
successivamente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale.
Da ultimo, l eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_1
atteso che tutte le domande formulate dall'opponente attengono a fatti relativi alle ragioni del credito, alle quali la convenuta è completamente estranea.
La doglianza non è fondata.
Si richiama, in merito il principio generale, condiviso in dottrina e in giurisprudenza (cfr da ultimo
Cass. civ. n. 3870/2024) secondo cui nella riscossione a mezzo ruolo, al fin di agevolare la riscossione dei crediti pubblici e comunque di interesse pubblico, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva. Mentre la resta in capo all'ente CP_6
creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esattoriali, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo, spetta esclusivamente all'agente della riscossione: quest'ultimo resta, dunque, il solo legittimato passivo necessario, sia in caso di opposizione all'esecuzione, sia in caso di opposizione agli atti esecutivi.
Correttamente, quindi, la domanda diretta ad impedire l'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ha coinvolto, quantomeno al fine della denunciatio litis, il soggetto che materialmente provvede alla riscossione e nei cui confronti esplica immediato effetto l'eventuale provvedimento di sospensione/annullamento (cioè ). Controparte_1
2.2. Venendo al merito delle domande formulate dal sig. , si rileva che oggetto del Parte_1
presente giudizio è l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 06820200043724623/000 per pagina 6 di 12 euro 14.945,00 notificata da al sig. in data 26-08- Controparte_1 Parte_1
2022, emessa da quest'ultima in forza del ruolo emesso da in nome e per Controparte_2
conto del di Milano-Ufficio Recupero Crediti per spese processuali Controparte_7
relative all'anno 2018.
In particolare, le somme iscritte a ruolo si riferiscono a quanto segue (doc. n. 2 di parte opponente- cartella di pagamento):
Come riferito da nell'atto di costituzione e si evince dalla documentazione in Controparte_2
atti, l'importo richiesto si riferisce al credito portato nella partita n. 008888/2020 come segue (doc. n.
3 di : Controparte_2
Il ruolo, che poi ha originato la cartella di pagamento in opposizione, è stato emesso per l'intero importo di euro 14.099,06 a carico del sig. . Parte_1
In particolare, dalla documentazione versata in atti, la vicenda può essere ricostruita nei termini che seguono: pagina 7 di 12 ● con sentenza n. 2413 del 03-10-2018, divenuta irrevocabile il 09-11-2019, il GUP del Tribunale di
Milano condannava il sig. alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, oltre al Parte_1
pagamento delle spese processuali (doc. n. 5 di parte opponente);
● con nota n. 26583/2019-modello A del 17-12-2019 il Tribunale di Milano, settore penale, trasmetteva la sentenza in questione e il foglio notizie attestante l'entità delle spese ripetibili pari a euro 14.479,43 all'Ufficio Recupero Crediti (doc. n. 1 allegato da;
Controparte_2
● con nota integrativa n. 000376/2020- modello B del 09-01-2020 il Tribunale di Milano trasmetteva la sentenza in questione e il foglio notizie attestante l'entità delle spese ripetibili pari a euro 1.063,45 all'Ufficio Recupero Crediti (doc. n. 2 allegato da;
Controparte_2
● in data 11-06-2020 l'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Milano apriva la partita di credito n.
008888/2020 per complessivi euro 14.099,06 interamente a carico del sig. in forza Parte_1
della sentenza n. 2413/2018-procedimento penale n. 11212/2016 e sulla base della nota A e della nota B di cui sopra (doc. n. 3 di;
Controparte_2
● in forza di tale partita di credito, provvedeva a emettere la cartella di Controparte_2
pagamento opposta, notificata al sig. in data 26-08-2022; Parte_1
● successivamente, con nota n. 012357/2022-modello A del 01-09-2022, il Tribunale di Milano, settore penale, trasmetteva all'Ufficio Recupero Crediti la sentenza n. 62/2022 della Corte d'Appello di Milano, pronunciata nei confronti di , passata in giudicato in data 16-05-2022, Persona_1
con il foglio notizie integrativo attestante l'entità delle spese ripetibili pari a euro 17.261,30 (doc. n. 4 di;
Controparte_2
● a seguito della suindicata nota, l'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Milano procedeva a una nuova ripartizione tra i condannati delle quote di pagamento delle spese processuali nella misura di ¼ ciascuno, come da sottostante annotazione indicata in calce alla partita di credito n. 008888/2020
(doc. n. 3 di Controparte_2
● di conseguenza, provvedeva in data 04-05-2023 allo sgravio parziale del Controparte_2
credito nella somma di euro 9.929,48, residuando, quindi, un debito del sig. nei Parte_1
confronti del Ministero di euro 4.169,98 (doc. E del ). CP_3
2.3. Ricostruita la vicenda nei termini che precedono, venendo all'esame delle doglianze sollevate pagina 8 di 12 dalla parte opponente, secondo la prospettazione di quest'ultima, la cartella di pagamento sarebbe illegittima perché non consentirebbe di determinare l'ammontare delle spese complessive anticipate dall'erario, né di comprendere se quelle azionate con la cartella siano le spese processuali comuni
(quindi da dividere con gli altri imputati) ovvero già determinate pro quota, né è di supporto la sentenza emessa dal GUP.
La censura non è fondata in base al condivisibile e più autorevole insegnamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo il quale (vedi SS. UU. n. 11722/2010) “La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo. (…) Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione (…) quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione”.
Alla luce di quanto sopra espresso, nel caso di specie la cartella deve ritenersi pienamente motivata in quanto riproduttiva del ruolo in cui vengono riportate le somme annotate nei fogli notizia del funzionario addetto all'Ufficio Giudiziario nell'ambito del quale si è svolto il procedimento che ha comportato gli atti determinanti le spese da recuperare.
Nella cartella è stato, infatti, indicato l'ente creditore (e cioè il Controparte_8
, l'importo di ogni articolo di ruolo con indicazione distinta delle
[...]
somme richieste per le spese processuali (pari a euro 14.099,06), gli estremi della sentenza (n. 2413 del 03-10-2018), l'organo emanante (Tribunale di Milano) e la partita di credito (n. 8888/2020).
Se, infatti, nella sentenza penale non viene indicato l'ammontare esatto delle spese processuali, deve rilevarsi come tutte le specifiche delle spese effettuate sono contenute nel foglio notizie, che è parte integrante del fascicolo processuale e che è a disposizione della parte debitrice per la consultazione, così come previsto dall'art. 280 dpr n. 115/2002: “Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e delle spese prenotate a debito”.
Pertanto, l'onere di motivazione della cartella di pagamento deve ritenersi assolto in quanto contiene riferimenti al procedimento penale, le cui attività produttive di spese e i relativi fogli notizie contenenti puntuale indicazione delle stesse erano noti o quantomeno conoscibili dall'opponente, secondo le regole dell'ordinaria diligenza.
2.4. In secondo luogo, parte opponente rileva come la pretesa creditoria della P.A. riguardi l'intera pagina 9 di 12 somma liquidata dall'Ufficio a titolo di spese processuali, pur in presenza di altri co-imputati, contestando l'inoperatività della solidarietà passiva tra i condannati in uno stesso processo.
La censura è fondata.
Invero, il ruolo esattoriale oggetto di causa deriva da sentenza penale passata in giudicato emessa dopo la modifica apportata all'art. 535 c.p.p. dall'art. 67 L. n. 69/2009, che ha abrogato l'obbligo di solidarietà fra i condannati per lo stesso reato o per reati connessi nel pagamento delle spese comuni relative ai reati per i quali sia stata pronunciata condanna. Tale assunto trova conferma, quanto a tale ipotesi, nella nota ministeriale del 14-07-2009, emessa in attuazione della richiamata L. n. 69/2009, nella quale è stabilito che le spese processuali poste a carico del condannato devono essere quantificate per intero e suddivise pro quota in parti uguali.
Deve evidenziarsi che con la cartella impugnata l'Agente della Riscossione ha intimato al sig. Parte_1
il pagamento dell'importo di euro 14.099,06 a titolo di spese processuali, somma
[...]
corrispondente all'intero. La pretesa erariale deve, dunque, ritenersi viziata per violazione della regola dell'accollo solo pro quota, non avendo l'Agente della Riscossione tenuto conto della presenza di quattro coimputati, tra i quali andava suddiviso in parti uguali l'importo dovuto a titolo di spese processuali.
La cartella va, dunque, annullata.
2.5. Deve, peraltro, rilevarsi come, in sede di costituzione, l' abbia Controparte_1
allegato un provvedimento di sgravio, che ha ridotto la pretesa creditoria della P.A. a euro 4.169,58, pur senza formulare un'espressa domanda di riderminazione del credito.
Inoltre, in sede di prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., il Ministero della Giustizia ha riferito che aveva effettuato in data 04-05-2023 lo sgravio di euro 9.929,48, Controparte_2
rideterminando la pretesa creditoria vantata nei confronti del sig. nella minor Parte_1
somma di euro 4.169,58.
A fronte di tale sgravio, tra le parti convenute solamente il ha chiesto al E_
Tribunale di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, pur insistendo nel rigetto delle domande formulate dall'opponente, mentre le altre parti convenute hanno insistito per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e sul rigetto delle domande attoree.
Si ritiene che, in mancanza di una domanda specifica di rideterminazione della pretesa creditoria da parte sia dell'opponente, sia delle convenute, il Giudice non possa pronunciarsi in merito.
In ogni caso, stante il tenore generico del provvedimento di sgravio, non risulta possibile determinare pagina 10 di 12 la quota di spese ascrivibili al sig. , difettando l'atto di indicazioni relative al Parte_1
conteggio effettuato dall'amministrazione per la determinazione delle quote di spettanza di ogni singolo imputato e non essendo tale omissione stata colmata nel presente giudizio.
Alla luce dei rilievi sopra esposti, anche la minor somma indicata dal deve E_
ritenersi insufficientemente motivata e quindi illegittima.
L'opposizione proposta dal sig. va, dunque, accolta, con conseguente declaratoria di Parte_1
nullità della cartella di pagamento n. 06820200043724623/000 per i profili sopra delineati.
3. In merito alle spese di lite, le parti convenute chiedono di essere tenute indenni da ogni provvedimento sulle spese.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Con riferimento ad , se è ben vero che, istituzionalmente, è l'ente Controparte_1
pubblico impositore ( ) a procedere con l'iscrizione a ruolo, mentre l'agente della riscossione CP_3
pone in essere un atto dovuto su richiesta del primo, cionondimeno l'esattore deve comunque rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente, perché (i) comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e (ii) l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui
è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite, in solido, secondo il principio di causalità, con riguardo alle spese processuali (Cass. n. 15314/2017; id., n. 7047/2018). Inoltre, NT
è rimasta soccombente nelle eccezioni preliminari sollevate e, pur a fronte della sgravio
[...]
della pretesa creditoria della P.A., ha insistito nelle domande di cui alla comparsa di costituzione, non tenendo in considerazione la decurtazione effettuata e neppure chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma rideterminata.
Devono essere condannate al pagamento delle spese processuali anche il ed E_
, che hanno provveduto alla rideterminazione della somma dovuta Controparte_2
dall'opponente solo in data 04-05-2023, a fronte di una nota integrativa del 01-09-2022, senza comunicare alcunchè all'opponente ed anzi insistendo nel rigetto delle domande formulate da quest'ultimo.
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte opponente e a carico solidale delle parti convenute nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, all'attività difensiva prestata, e all'articolazione pagina 11 di 12 delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, annulla la cartella di Parte_1
pagamento n. 06820200043724623/000 per euro 14.945,00 emessa da NT
e notificata in data 26-08-2022;
[...]
2) condanna le parti resistenti, in via solidale tra loro, al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese di lite, liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali di ciascuna parte, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti, nonché rimborso del contributo unificato e della marca ex dpr n. 115/2002;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti.
Milano, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12944/2023 promossa da:
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luigi Vismara, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Monza, alla via Italia n. 28, presso il difensore attore/opponente contro
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Rosanna Controparte_1 P.IVA_1
Summa, elettivamente domiciliata in Roma, alla via del Serafico n. 106, presso il difensore convenuta/opposta con la chiamata di
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Cristina Di Nola, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Grumo Nevano, alla via Vincenzo Cimmino n. 1, presso il difensore terzo chiamato
- (C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale E_ P.IVA_3
dello Stato di Milano, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Freguglia n. 1, presso il difensore terzo chiamato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 16-03-2023 il sig. conveniva avanti questo Parte_1
Tribunale l , proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615, primo Controparte_1
comma, c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 06820200043724623/000 per euro 14.945,00 notificata data 26-08-2022, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto avversato, di dichiarare l'annullamento della suddetta cartella di pagamento.
Parte attrice/opponente deduceva, in particolare, quanto segue:
- nel corso delle indagini preliminari relative al procedimento n. 11212/2016 RGNR la Procura della
Repubblica di Milano faceva eseguire delle intercettazioni a carico degli indagati, tra i quali l'opponente, con spese anticipate dall'Erario;
- il sig. e un'altra coindagata sceglievano di essere giudicati con il rito abbreviato, Parte_1
all'esito del quale il G.U.P. del Tribunale di Milano pronunciava la sentenza di condanna solo a carico dell'opponente, mandando assolta l'altra imputata;
- per gli altri coimputati, che avevano optato per il rito ordinario, il processo si concludeva in primo grado nei primi mesi del 2022, con una serie di condanne impugnate e, pertanto, ancora non definitive;
- nonostante la sussistenza di posizioni non ancora definite, l' NT
chiedeva al sig. il pagamento della complessiva somma di euro 14.099,06, a titolo di Parte_1
spese processuali (codice tributo 1 2018 IEIO Spese processuali – sentenza emessa in data 03-10-
2018), oneri di riscossione e diritti di notifica;
- l'esame della sentenza del GUP non consentiva all'opponente di determinare l'ammontare delle spese complessive anticipate dall'erario, né di comprendere se quelle azionate con la cartella fossero le spese processuali comuni (quindi da dividere con gli altri imputati) ovvero già determinate pro quota;
- in data 21-10-2022 l'opponente chiedeva chiarimenti all'RC ( Tribunale di E_
Milano- Ufficio Recupero Crediti), che lo invitava a rivolgersi all'Ufficio per le spese di Giustizia di
, chiarendo nel contempo che l'importo riguardava le spese per le intercettazioni e che si CP_2
trattava di un'unica quota, cioè l'intero delle spese processuali ripetibili;
- in data 09-11-2022 riferiva di aver aperto la partita di credito n. Controparte_2
008888/2020 su richiesta dell'Ente creditore e cioè del Tribunale di Milano, rimandando a pagina 2 di 12 quest'ultimo per ulteriori informazioni/istanze;
- il sig. si vedeva, quindi, costretto a proporre domanda giudiziale;
Parte_1
- nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione;
- ai sensi dell'art. 2 d. lgs. n.241/1990 la cartella di pagamento avrebbe dovuto indicare, non solo gli estremi del provvedimento giudiziario, ma in modo specifico anche il provvedimento presupposto dell'autorità che aveva liquidato l'importo: tali elementi difettano nel caso in oggetto;
- la pretesa creditoria del Tribunale di Milano è priva di fondamento, considerando la posizione processuale, ancora da definire, degli altri coindagati;
- inoltre, l'operatività della solidarietà passiva tra i condannati in uno stesso processo alla rifusione delle spese processuali penali è cessata con l'abrogazione del comma 2 dell'art. 535 c.p.p., per effetto dell'art. 67, comma 2, lett. b), L. n. 69/2009: per effetto del nuovo testo dell'articolo citato si è passati da un regime legale impostato sulla solidarietà ad uno opposto, imperniato sull'accollo pro quota delle spese processuali nei processi con pluralità di condannati.
Ritualmente chiamata in giudizio, in data 31-05-2023 si costituiva in giudizio l' NT
, chiedendo, in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa del
[...] E_
presso il Tribunale di Milano e di e, nel merito, il rigetto della
[...] CP_2 Controparte_2
domanda dell'opponente.
La convenuta deduceva ed eccepiva quanto segue: Controparte_1
- vi è carenza di legittimazione passiva dell , atteso che tutte le domande dell'attore CP_1
attengono a fatti relativi alle ragioni di credito e all'iscrizione a ruolo del credito da parte dell'ente titolare, cioè il;
in ogni caso, chiede di autorizzare la chiamata in giudizio del E_
e di E_ Controparte_2
- l'attore non ha sollevato alcun tipo di eccezione avverso l'attività del Concessionario, ma solo nei confronti dell'ente impositore;
- l'opposizione è, comunque, tardiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c. in quanto la cartella è stata ritualmente ricevuta in data 26-08-2022, mentre la citazione introduttiva di questo giudizio è stata notificata nel mese di marzo 2023, risultando, quindi, precluse eccezioni formali;
- in considerazione di quanto dedotto, nessuna condanna alle spese può essere irrogata nei confronti dell' , che al contrario ha diritto alla rifusione delle spese. Controparte_5
Con decreto del 27-04-2023 il Giudice disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del pagina 3 di 12 provvedimento impugnato.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 06-06-2023 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del e di rinviando il procedimento per gli incombenti di E_ Controparte_2
cui all'art. 183 c.p.c. all'udienza del 23-01-2024.
Ritualmente chiamate in giudizio, in data 19-07-2023 si costituiva in giudizio e Controparte_2
in data 14-11-2023 il , chiedendo entrambe il rigetto della domanda E_
dell'opponente.
La terza chiamata deduceva ed eccepiva quanto segue: Controparte_2
- ha agito correttamente, nel pieno rispetto della normativa e della Controparte_2
convenzione in essere con il in virtù della quale il , pur restando E_ CP_3
titolare dei crediti, ne ha trasferito la gestione a Controparte_2
- provvede alla quantificazione dei crediti sulla base delle informazioni Controparte_2
ricevute dall'Ufficio Recupero Crediti-RC;
- nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha inviato in data 17-12-2019 il modello A n. 26583/2019 e in data 09-01-2020 la nota integrativa B n. 376/2020, in conseguenza delle quali è stata aperta la partita di credito n. 8888/2020, alla quale è seguita la cartella di pagamento opposta;
- successivamente il Tribunale di Milano inviava la nota n. 13257/2022 relativa ad altro procedimento penale, le cui spese processuali risultavano comuni al procedimento relativo al sig. ; Parte_1
- ripartiva il credito tra tutti i debitori condannati in via definitiva al Controparte_2
pagamento delle spese processuali, sgravando la partita n. 8888/2020 relativa al sig. Parte_1
;
[...]
- attualmente il credito vantato nei confronti del sig. è pari a euro 4.169,58; Parte_1
- le spese di lite non possono essere poste a carico di perché estranea ai Controparte_2
motivi di opposizione.
Il terzo chiamato deduceva ed eccepiva quanto segue: E_
- preliminarmente si eccepisce l'incompetenza del Giudice adito a favore del Giudice Penale dell'incidente di esecuzione, non avendo l'opponente contestato il quantum della pretesa creditoria, bensì la legittimità sostanziale della pretesa stessa;
- si eccepisce la carenza di legittimazione passiva del sia per quanto attiene al contenuto CP_3
della cartella esattoriale, sia per quanto attiene al quantum della pretesa creditoria;
- la cartella di pagamento opposta è conforme alla disposizione legislativa di cui all'art. 25 dpr n.
pagina 4 di 12 , nonché al modello ministeriale approvato nel mese di luglio 2017, che non prevede alcuna P.IVA_4
allegazione dell'atto opposto;
- nel merito, l'opponente non svolge alcuna valida considerazione, ma rinvia ad una indimostrata ipotesi di solidarietà.
Con decreto del 13-01-2024 il Giudice disponeva la trattazione scritta dell'udienza del 23-01-2024.
Con ordinanza del 01-02-2024 il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., rinviando la causa per la verifica all'udienza del 23-04-2024.
A seguito di rinvio, la causa perveniva all'udienza del 04-06-2024 ove tutte le parti aderivano alla proposta del Giudice, fatta eccezione per . La causa veniva, quindi, Controparte_1
rinviata all'udienza del 07-02-2025 per la rimessione della causa in decisione.
2. L'opposizione proposta dal sig. è fondata e deve essere accolta per i motivi e nei Parte_1
termini che seguono.
2.1. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta
[...]
e dal terzo chiamato . Controparte_1 E_
In primo luogo, l ha eccepito la tardività dell'opposizione, che Controparte_1
avrebbe dovuto essere proposta nelle forme e nel termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Inoltre, il ha eccepito il difetto di competenza dell'adito Tribunale civile di E_
Milano, sostenendo la competenza del Giudice dell'incidente di esecuzione penale.
Entrambe le censure, che debbono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
Con recente sentenza che questo giudice condivide (Cass. civ. n. 37138/2022), la Corte di Cassazione, uniformandosi ai principi di diritto già espressi nelle sentenze S.U. penali n. 491/2011 e sez. 1, n.
11604/2015, ha statuito che in tema di recupero delle spese processuali, le questioni attinenti all'esistenza del titolo esecutivo sono di competenza del giudice penale, mentre rientrano nella competenza del giudice civile le questioni, che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, si riferiscono al quantum da esigere nei confronti del condannato, ponendo in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta. Inoltre, nel caso in cui il debitore, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento notificata, contesti i presupposti legali della decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui rimborso sia stato condannato, il giudice civile adito ex art. 615 c.p.c. non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione penale, ma deve semplicemente respingere l'opposizione rilevandone l'inammissibilità, potendo egli conoscere solo dei motivi riguardanti la quantificazione pagina 5 di 12 delle spese processuali operata dagli organi amministrativi competenti successivamente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla pronuncia di condanna emessa dal giudice penale.
Ciò posto, nel presente giudizio - correttamente proposto nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c. per il quale non è previsto alcun termine di decadenza - l'opponente non ha contestato la debenza delle spese processuali da parte del sig. , ma il quantum esposto nella cartella di Parte_1
pagamento avversata per errata applicazione del principio di solidarietà passiva nel caso di specie e, comunque, la mancanza di parametri/indicazioni di riferimento per la quantificazione dell'importo richiesto.
Da ciò deriva che non solo il Giudice adito è competente a conoscere della controversia, ma altresì che l'opposizione proposta è ammissibile perché riguardante la quantificazione – contestata dal sig.
– delle spese processuali per come effettuata dagli organi amministrativi preposti Parte_1
successivamente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale.
Da ultimo, l eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_1
atteso che tutte le domande formulate dall'opponente attengono a fatti relativi alle ragioni del credito, alle quali la convenuta è completamente estranea.
La doglianza non è fondata.
Si richiama, in merito il principio generale, condiviso in dottrina e in giurisprudenza (cfr da ultimo
Cass. civ. n. 3870/2024) secondo cui nella riscossione a mezzo ruolo, al fin di agevolare la riscossione dei crediti pubblici e comunque di interesse pubblico, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva. Mentre la resta in capo all'ente CP_6
creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esattoriali, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo, spetta esclusivamente all'agente della riscossione: quest'ultimo resta, dunque, il solo legittimato passivo necessario, sia in caso di opposizione all'esecuzione, sia in caso di opposizione agli atti esecutivi.
Correttamente, quindi, la domanda diretta ad impedire l'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ha coinvolto, quantomeno al fine della denunciatio litis, il soggetto che materialmente provvede alla riscossione e nei cui confronti esplica immediato effetto l'eventuale provvedimento di sospensione/annullamento (cioè ). Controparte_1
2.2. Venendo al merito delle domande formulate dal sig. , si rileva che oggetto del Parte_1
presente giudizio è l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 06820200043724623/000 per pagina 6 di 12 euro 14.945,00 notificata da al sig. in data 26-08- Controparte_1 Parte_1
2022, emessa da quest'ultima in forza del ruolo emesso da in nome e per Controparte_2
conto del di Milano-Ufficio Recupero Crediti per spese processuali Controparte_7
relative all'anno 2018.
In particolare, le somme iscritte a ruolo si riferiscono a quanto segue (doc. n. 2 di parte opponente- cartella di pagamento):
Come riferito da nell'atto di costituzione e si evince dalla documentazione in Controparte_2
atti, l'importo richiesto si riferisce al credito portato nella partita n. 008888/2020 come segue (doc. n.
3 di : Controparte_2
Il ruolo, che poi ha originato la cartella di pagamento in opposizione, è stato emesso per l'intero importo di euro 14.099,06 a carico del sig. . Parte_1
In particolare, dalla documentazione versata in atti, la vicenda può essere ricostruita nei termini che seguono: pagina 7 di 12 ● con sentenza n. 2413 del 03-10-2018, divenuta irrevocabile il 09-11-2019, il GUP del Tribunale di
Milano condannava il sig. alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, oltre al Parte_1
pagamento delle spese processuali (doc. n. 5 di parte opponente);
● con nota n. 26583/2019-modello A del 17-12-2019 il Tribunale di Milano, settore penale, trasmetteva la sentenza in questione e il foglio notizie attestante l'entità delle spese ripetibili pari a euro 14.479,43 all'Ufficio Recupero Crediti (doc. n. 1 allegato da;
Controparte_2
● con nota integrativa n. 000376/2020- modello B del 09-01-2020 il Tribunale di Milano trasmetteva la sentenza in questione e il foglio notizie attestante l'entità delle spese ripetibili pari a euro 1.063,45 all'Ufficio Recupero Crediti (doc. n. 2 allegato da;
Controparte_2
● in data 11-06-2020 l'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Milano apriva la partita di credito n.
008888/2020 per complessivi euro 14.099,06 interamente a carico del sig. in forza Parte_1
della sentenza n. 2413/2018-procedimento penale n. 11212/2016 e sulla base della nota A e della nota B di cui sopra (doc. n. 3 di;
Controparte_2
● in forza di tale partita di credito, provvedeva a emettere la cartella di Controparte_2
pagamento opposta, notificata al sig. in data 26-08-2022; Parte_1
● successivamente, con nota n. 012357/2022-modello A del 01-09-2022, il Tribunale di Milano, settore penale, trasmetteva all'Ufficio Recupero Crediti la sentenza n. 62/2022 della Corte d'Appello di Milano, pronunciata nei confronti di , passata in giudicato in data 16-05-2022, Persona_1
con il foglio notizie integrativo attestante l'entità delle spese ripetibili pari a euro 17.261,30 (doc. n. 4 di;
Controparte_2
● a seguito della suindicata nota, l'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Milano procedeva a una nuova ripartizione tra i condannati delle quote di pagamento delle spese processuali nella misura di ¼ ciascuno, come da sottostante annotazione indicata in calce alla partita di credito n. 008888/2020
(doc. n. 3 di Controparte_2
● di conseguenza, provvedeva in data 04-05-2023 allo sgravio parziale del Controparte_2
credito nella somma di euro 9.929,48, residuando, quindi, un debito del sig. nei Parte_1
confronti del Ministero di euro 4.169,98 (doc. E del ). CP_3
2.3. Ricostruita la vicenda nei termini che precedono, venendo all'esame delle doglianze sollevate pagina 8 di 12 dalla parte opponente, secondo la prospettazione di quest'ultima, la cartella di pagamento sarebbe illegittima perché non consentirebbe di determinare l'ammontare delle spese complessive anticipate dall'erario, né di comprendere se quelle azionate con la cartella siano le spese processuali comuni
(quindi da dividere con gli altri imputati) ovvero già determinate pro quota, né è di supporto la sentenza emessa dal GUP.
La censura non è fondata in base al condivisibile e più autorevole insegnamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo il quale (vedi SS. UU. n. 11722/2010) “La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo. (…) Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione (…) quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione”.
Alla luce di quanto sopra espresso, nel caso di specie la cartella deve ritenersi pienamente motivata in quanto riproduttiva del ruolo in cui vengono riportate le somme annotate nei fogli notizia del funzionario addetto all'Ufficio Giudiziario nell'ambito del quale si è svolto il procedimento che ha comportato gli atti determinanti le spese da recuperare.
Nella cartella è stato, infatti, indicato l'ente creditore (e cioè il Controparte_8
, l'importo di ogni articolo di ruolo con indicazione distinta delle
[...]
somme richieste per le spese processuali (pari a euro 14.099,06), gli estremi della sentenza (n. 2413 del 03-10-2018), l'organo emanante (Tribunale di Milano) e la partita di credito (n. 8888/2020).
Se, infatti, nella sentenza penale non viene indicato l'ammontare esatto delle spese processuali, deve rilevarsi come tutte le specifiche delle spese effettuate sono contenute nel foglio notizie, che è parte integrante del fascicolo processuale e che è a disposizione della parte debitrice per la consultazione, così come previsto dall'art. 280 dpr n. 115/2002: “Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e delle spese prenotate a debito”.
Pertanto, l'onere di motivazione della cartella di pagamento deve ritenersi assolto in quanto contiene riferimenti al procedimento penale, le cui attività produttive di spese e i relativi fogli notizie contenenti puntuale indicazione delle stesse erano noti o quantomeno conoscibili dall'opponente, secondo le regole dell'ordinaria diligenza.
2.4. In secondo luogo, parte opponente rileva come la pretesa creditoria della P.A. riguardi l'intera pagina 9 di 12 somma liquidata dall'Ufficio a titolo di spese processuali, pur in presenza di altri co-imputati, contestando l'inoperatività della solidarietà passiva tra i condannati in uno stesso processo.
La censura è fondata.
Invero, il ruolo esattoriale oggetto di causa deriva da sentenza penale passata in giudicato emessa dopo la modifica apportata all'art. 535 c.p.p. dall'art. 67 L. n. 69/2009, che ha abrogato l'obbligo di solidarietà fra i condannati per lo stesso reato o per reati connessi nel pagamento delle spese comuni relative ai reati per i quali sia stata pronunciata condanna. Tale assunto trova conferma, quanto a tale ipotesi, nella nota ministeriale del 14-07-2009, emessa in attuazione della richiamata L. n. 69/2009, nella quale è stabilito che le spese processuali poste a carico del condannato devono essere quantificate per intero e suddivise pro quota in parti uguali.
Deve evidenziarsi che con la cartella impugnata l'Agente della Riscossione ha intimato al sig. Parte_1
il pagamento dell'importo di euro 14.099,06 a titolo di spese processuali, somma
[...]
corrispondente all'intero. La pretesa erariale deve, dunque, ritenersi viziata per violazione della regola dell'accollo solo pro quota, non avendo l'Agente della Riscossione tenuto conto della presenza di quattro coimputati, tra i quali andava suddiviso in parti uguali l'importo dovuto a titolo di spese processuali.
La cartella va, dunque, annullata.
2.5. Deve, peraltro, rilevarsi come, in sede di costituzione, l' abbia Controparte_1
allegato un provvedimento di sgravio, che ha ridotto la pretesa creditoria della P.A. a euro 4.169,58, pur senza formulare un'espressa domanda di riderminazione del credito.
Inoltre, in sede di prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., il Ministero della Giustizia ha riferito che aveva effettuato in data 04-05-2023 lo sgravio di euro 9.929,48, Controparte_2
rideterminando la pretesa creditoria vantata nei confronti del sig. nella minor Parte_1
somma di euro 4.169,58.
A fronte di tale sgravio, tra le parti convenute solamente il ha chiesto al E_
Tribunale di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, pur insistendo nel rigetto delle domande formulate dall'opponente, mentre le altre parti convenute hanno insistito per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e sul rigetto delle domande attoree.
Si ritiene che, in mancanza di una domanda specifica di rideterminazione della pretesa creditoria da parte sia dell'opponente, sia delle convenute, il Giudice non possa pronunciarsi in merito.
In ogni caso, stante il tenore generico del provvedimento di sgravio, non risulta possibile determinare pagina 10 di 12 la quota di spese ascrivibili al sig. , difettando l'atto di indicazioni relative al Parte_1
conteggio effettuato dall'amministrazione per la determinazione delle quote di spettanza di ogni singolo imputato e non essendo tale omissione stata colmata nel presente giudizio.
Alla luce dei rilievi sopra esposti, anche la minor somma indicata dal deve E_
ritenersi insufficientemente motivata e quindi illegittima.
L'opposizione proposta dal sig. va, dunque, accolta, con conseguente declaratoria di Parte_1
nullità della cartella di pagamento n. 06820200043724623/000 per i profili sopra delineati.
3. In merito alle spese di lite, le parti convenute chiedono di essere tenute indenni da ogni provvedimento sulle spese.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Con riferimento ad , se è ben vero che, istituzionalmente, è l'ente Controparte_1
pubblico impositore ( ) a procedere con l'iscrizione a ruolo, mentre l'agente della riscossione CP_3
pone in essere un atto dovuto su richiesta del primo, cionondimeno l'esattore deve comunque rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente, perché (i) comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e (ii) l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui
è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite, in solido, secondo il principio di causalità, con riguardo alle spese processuali (Cass. n. 15314/2017; id., n. 7047/2018). Inoltre, NT
è rimasta soccombente nelle eccezioni preliminari sollevate e, pur a fronte della sgravio
[...]
della pretesa creditoria della P.A., ha insistito nelle domande di cui alla comparsa di costituzione, non tenendo in considerazione la decurtazione effettuata e neppure chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma rideterminata.
Devono essere condannate al pagamento delle spese processuali anche il ed E_
, che hanno provveduto alla rideterminazione della somma dovuta Controparte_2
dall'opponente solo in data 04-05-2023, a fronte di una nota integrativa del 01-09-2022, senza comunicare alcunchè all'opponente ed anzi insistendo nel rigetto delle domande formulate da quest'ultimo.
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte opponente e a carico solidale delle parti convenute nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, all'attività difensiva prestata, e all'articolazione pagina 11 di 12 delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, annulla la cartella di Parte_1
pagamento n. 06820200043724623/000 per euro 14.945,00 emessa da NT
e notificata in data 26-08-2022;
[...]
2) condanna le parti resistenti, in via solidale tra loro, al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese di lite, liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali di ciascuna parte, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti, nonché rimborso del contributo unificato e della marca ex dpr n. 115/2002;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti.
Milano, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
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