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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/10/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1795 del Ruolo Generale dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa in Parte_1 P.IVA_1 giudizio dall'Avv. Giuseppe Naimo (c.f. ), giusta procura generale alle liti per C.F._1
Notaio del 6.3.20, 161.460 Rep. e 35.989.Racc. in calce all'atto di citazione;
Per_1 opponente
E
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa in NTroparte_1 P.IVA_2 giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Borraccino (C.F.
) e DE ER (C.F. giusta procura in calce alla C.F._2 C.F._3 comparsa di costituzione e di risposta;
opposto nonché in persona del Presidente del consiglio di amministrazione, elettivamente NTroparte_2 domiciliata in Roma, Largo Arrigo VII 4, presso lo studio dell'Avv. Concetta Sorrentino (C.F.
che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura alle liti in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione e risposta;
intervenuta ex art. 111 cod. proc. civ.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 446/2020 emesso in data 08.05.2020.
Conclusioni delle parti formulate entro il 19.06.2025, termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per l'udienza del 28.9.2020, regolarmente notificato il 22.05.2020, la Pt_1
, in persona del suo l.r.p.t., adiva l'intestato Tribunale per la revoca del decreto ingiuntivo
[...] pagina 1 di 11 indicato in epigrafe, emesso in favore della con cui veniva ingiunto il pagamento di NTroparte_1
€ 101.660,08, oltre interessi al tasso di cui al D.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza di ciascuna fattura e sino al soddisfo;
evidenziava che la ragione del credito veniva rinvenuta dall'opposta nella quota sociale (pari al 30 %) da versare per l'erogazione, per l'anno 2014, di prestazioni sanitarie di riabilitazione assistenza socio-sanitaria residenziale in virtù di apposito contratto (accordo ex art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992 n. 502) stipulato con l'opponente e l' (quest'ultima CP_3 obbligata a corrispondere la quota sanitaria del 70 %).
A sostegno dell'opposizione eccepiva:
1) la mancata sottoscrizione del contratto- invalidità dello stesso (con richiesta dei provvedimenti di cui agli artt. 88 c.p.c. e 50 C.D.F.) sostenendo, nello specifico, che nel contratto allegato al fascicolo monitorio emergeva la mancanza del nominativo della persona fisica intervenuta in pretesa rappresentanza della nonché l'assenza di timbro e firma nella parte riservata Parte_1 all'amministrazione regionale;
2) la nullità e/o l'annullabilità per omessa copertura finanziaria e irriferibilità alla 3) la non dovutezza degli interessi moratori di cui al d.lgs. Parte_1
n.231/2002 in ragione dell'assenza del contratto scritto.
Sulla scorta di tali deduzioni ed eccezioni, rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare nulla
l'ingiunzione effettuata, e, per l'effetto, revocare l'opposto D.I.; 2. In subordine, e senza rinuncia all'eccezione formulata sub 1), dichiarare inesistenti i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., anche in accoglimento delle domande ed eccezioni spiegate in sede di opposizione, dichiarare inoltre che nulla
è dovuto all'opposta, per mancata sottoscrizione del contratto da parte della per omessa Pt_1 effettuazione di procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio e/o per omessa copertura finanziaria, e, per l'effetto, dichiari che la ricorrente in monitorio/opposta non può vantare alcuna pretesa nei confronti della dichiarare in ogni caso inammissibile e/o respinga le Pt_1 domande avanzate dalla ricorrente/opposta, e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo.
3. con ogni statuizione inerente e conseguente, e vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi anche in considerazione del contegno processuale dell'opposta in sede monitoria.
4. Con richiesta di trasmissione, ex artt. 88 c.p.c. e 50 C.D.F., degli atti del presente procedimento agli Organi competenti sotto il profilo disciplinare presso gli Ordini professionali di Roma e Como”.
Differita la prima udienza al 6.10.2020 ex art. 168 bis cod. proc. civ., con comparsa depositata il
5.10.2020 si costitutiva tardivamente in giudizio la la quale impugnando e NTroparte_1 contestando tutte le pretese avversarie, insisteva nella richiesta monitoria e, in subordine, formulava domanda ex art. 2041 cod. civ., enunciando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 cpc in quanto pagina 2 di 11 l'opposizione non si fonda su prova scritta, rigettare l'opposizione in quanto temeraria e infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1404/2020; in via subordinata condannare la al pagamento della somma di € 101.660,08 oltre interessi moratori Parte_1 ex dlgs 231/2002 od in quella maggiore o diversa ritenuta di legge e di giustizia per i titoli dedotti in ricorso e nel presente atto;
in via residuale e subordinata dichiarare tenuta al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 101.660,48 o di quella maggiore o minore CP_1 ritenuta equa e di giustizia a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; con vittoria di spese legali da distrarre in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con ordinanza del 8.4.2021 poiché ritenuta documentalmente istruita.
Successivamente, con comparsa di intervento depositata il 2.3.2022, si costituiva in giudizio, ai sensi degli artt. 105 e 111 cod. proc. civ., la in persona del suo l.r.p.t., la quale, NTroparte_2 facendo proprie tutte le difese, domande ed eccezioni formulate dall'opposta, sosteneva la successione nella titolarità diritto controverso per aver acquistato dalla il credito NTroparte_1 relativo alla quota sociale delle prestazioni erogate dall'anno 2014, per € 101.660,08 oltre interessi moratori dalle scadenze al soddisfo in ragione delle fatture insolute;
a tale scopo, produceva contratto di cessione crediti ai sensi della Legge sulla cartolarizzazione n. 130/99, sottoscritto in data 01/10/20, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 08/10/2020, comunicato alla debitrice con pec del
12/10/2020.
Nelle proprie conclusioni, l'intervenuta chiedeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione in quanto temeraria e infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 446/2020; in via subordinata condannare la al Parte_1 pagamento della somma di € 101.660,08 oltre interessi moratori ex dlgs 231/2002 od in quella maggiore o diversa ritenuta di legge e di giustizia per i titoli dedotti in ricorso e nel presente atto;
in via residuale e subordinata dichiarare tenuta al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
[... della somma di € 101.660,48 o di quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; con vittoria di spese legali da distrarre in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, il giudizio, assegnato allo scrivente, veniva trattenuto in decisione all'udienza del 19.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., con la concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** pagina 3 di 11 Preliminarmente, va dato atto che con la comparsa di intervento ai sensi degli artt.105 e 111 cod. proc. civ., depositata in data 2.3.2022, è intervenuta in giudizio la in qualità di cessionaria NTroparte_2 del credito oggetto di causa, riportandosi alle domande, eccezioni e difese della struttura sanitaria opposta, reiterandone le rispettive domande e richieste.
La stessa ha dimostrato di essere subentrata nella titolarità del credito controverso a titolo particolare e per atto inter vivos, ciò comportando, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione in capo al cedente in qualità di sostituto processuale del cessionario anche nel caso, come quello in esame, di intervento da parte di quest'ultimo, non essendo stato formalizzando nel corso del giudizio alcun consenso delle altre parti alla estromissione del cedente.
Ciò premesso e venendo al merito occorre, dapprima, premettere che attraverso l'iniziativa della parte ingiunta, che propone opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., si attua la trasformazione del procedimento sommario (cd. monitorio), in un vero e proprio processo ordinario avente ad oggetto la cognizione completa ed esauriente dell'esistenza e della validità della situazione giuridica sostanziale fatta valere con il decreto ingiuntivo;
oggetto del giudizio non è, pertanto, la valutazione della legittimità e della validità del decreto opposto, quanto l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa creditoria ab origine avanzata in via monitoria.
Tale giudizio si caratterizza per la cd. “inversione della iniziativa processuale”, svolgendosi il processo su richiesta non già di chi chiede tutela, bensì di chi disconosce che alla controparte quella tutela sia dovuta e per la consequenziale e correlativa inversione della posizione delle parti all'interno del processo;
inversione meramente formale, che non incide sulla posizione sostanziale delle parti per ciò che concerne l'oggetto del processo, l'allegazione dei fatti, il riparto dell'onere probatorio.
Sotto tale ultimo aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione si afferma che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del
12/10/2018).
Effettuata tale metodologica premessa in diritto, ritiene il Tribunale che, alla luce del compendio probatorio, l'opposizione in esame debba essere accolta.
pagina 4 di 11 La creditrice-opposta, infatti, non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo dimostrato il titolo costitutivo dell'obbligazione ritenuta gravante in capo all'ente regionale, posta a fondamento del credito azionato.
Difatti, come eccepito nel primo motivo di opposizione con cui si sostiene l'inesistenza di un contratto validamente concluso tra la e la si osserva che il Parte_1 NTroparte_1 contratto prodotto in giudizio dall'opposta risulta stipulato esclusivamente con l'Azienda Sanitaria
Provinciale di Cosenza, per l'anno 2014, mancando, invece, una sottoscrizione da parte di un soggetto abilitato a vincolare la . Parte_1
Né, inoltre, può ritenersi che la sia tenuta ad adempiere le obbligazioni richiamate Pt_1 dall'opposta in virtù di una previsione legale.
In tal senso, sotto il profilo normativo deve rilevarsi che la Legge Regionale n. 23/2003 ha effettivamente previsto, all'art. 7, comma 2, lett. g) prevedono, per le RSA per anziani e disabili che il
30% dei costi sia partecipata dal Fondo Sociale, rientranti tra i livelli essenziali delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi, disponendo, al successivo art. 18, che la Regione determina le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla citata legge adottando un apposito Piano con delibera di Giunta.
Tale normativa, tuttavia, ha una funzione meramente programmatica, non idonea a determinare il sorgere di obblighi in via diretta in capo all'ente Regionale, essendo comunque necessaria la stipula di un contratto con le aziende sanitarie territoriali e le strutture che hanno i requisiti per lo svolgimento di tale attività. NT Infatti, tale normativa primaria non istituisce ex lege la come coobbligata – in uno alle Pt_1
– delle controprestazioni eseguite dalle strutture accreditate, individuando, per converso, le linee programmatiche che determinano la partecipazione regionale nel perseguimento dei livelli essenziali in questione, demandando ai provvedimenti e accordi attuativi l'onere di regolamentarli.
Peraltro, la Delibera Regionale n. 685/2002, versata in atti – pur non potendo costituire idonea fonte normativa - ha previsto espressamente la sottoscrizione del contratto non solo della parte privata e del rappresentante dell'Azienda sanitaria, ma anche del rappresentante del dipartimento regionale competente ai fini di una valida instaurazione di rapporti obbligatori vincolanti tra le parti (pag. 10 della delibera: “Accordi contrattuali. Le , in possesso della prescritta autorizzazione e Parte_2 dell'accreditamento, possono stipulare accordi contrattuali con le Aziende Sanitarie e con il Settore
Sviluppo Sociale e Politiche della Famiglia del 15° Dipartimento della Regione Calabria. Non saranno riconosciuti validi accordi contrattuali che non rechino contestualmente la firma del legale rappresentante della struttura che eroga il servizio, la firma del Direttore Generale, o suo delegato, pagina 5 di 11 dell'Azienda Sanitaria competente per territorio la firma del Direttore Generale, o suo delegato, del
15° Dipartimento della Regione Calabria”).
In assenza di accordo, dunque, la citata legge non può fungere da fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio al solo verificarsi del presupposto della effettiva erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, non potendosi nella stessa intravedere alcuna adesione contrattuale, specie in presenza di un contratto
(allegato in atti) stipulato inter alios.
Del resto, proprio in materia, la Suprema Corte di cassazione (da ultimo, Cass. civ., sez. I, 31 ottobre
2016, n. 22037, ma nello stesso senso n. 22038, n. 22039 e n. 22040 emesse nella stessa data), nell'escludere che, in rapporti analoghi a quello oggetto del presente procedimento, la sottoscrizione di convenzione da parte della competente Azienda Sanitaria possa vincolare anche la ha Pt_1 affermato: “7.2. -Alla stregua di tale disciplina, che demanda alle asl ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riservando alla esclusivamente compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i Pt_1 quali è compresa anche la ripartizione tra le asl delle risorse economiche necessarie per
l'effettuazione dei predetti interventi, deve escludersi che l'esecuzione delle prestazioni rese dalla società attrice in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della Pt_1 rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l' , e comunque priva di ogni CP_3 competenza al riguardo. Non può condividersi, il richiamo della sentenza impugnata alla L.R. n. 23 del 2003, art. 7 che poneva a carico del Fondo Sociale Regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo Pt_1 esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la e l'asl competente per Pt_1 territorio. Significativo, in tal senso, è il preambolo della già citata Delib. n. 685 del 2002, nella parte in cui si riferiva alla Delib. Giunta Regionale 10 ottobre 2000, n. 643, con cui, richiamandosi del
D.lgs. n. 502 del 2002, art.
3-septies era stato previsto lo stanziamento in bilancio di maggiori somme per il pagamento delle rette da parte delle asl in favore delle strutture sociosanitarie private: nella medesima prospettiva, d'altronde, l'allegato alla Delib. n. 685, pur subordinando la validità degli accordi contrattuali alla sottoscrizione anche da parte del Dirigente Generale del Dipartimento della
Regione Calabria, o di un suo delegato, precisava che la documentazione relativa al pagamento doveva essere inviata alle asl, in tal modo lasciando intendere che, conformemente alla disciplina riportata, il corrispettivo era a carico dei predetti soggetti, ivi compresa la quota da imputarsi al pagina 6 di 11 Fondo Sociale Regionale. Pertanto, anche a voler ritenere che la non potesse, con un Pt_1 proprio atto amministrativo, stabilire le condizioni di validità degli accordi in questione, i cui requisiti soggettivi andavano individuati sulla base delle competenze previste dalla disciplina legislativa di settore, dovrebbe comunque escludersi la possibilità di desumere dalla stipulazione degli stessi l'avvenuta instaurazione di un rapporto diretto con la ed il conseguente Pt_1 obbligo di quest'ultima di provvedere, sia pure parzialmente, al pagamento delle rette.
7.3. -Un'indiretta conferma dell'estraneità della ai rapporti instaurati dalle asl con i Pt_1 soggetti operanti nell'ambito del settore socio-sanitario può peraltro ricavarsi dalle vicende normative e giurisprudenziali che hanno riguardato, fino ad epoca relativamente recente, il pagamento dei corrispettivi dovuti alle farmacie per le prestazioni rese in favore degli assistiti dal
Servizio Sanitario Nazionale e la successione delle asl nei rapporti già facenti capo alle usl. (…) Il confronto tra le predette vicende conferma che, al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto da cui derivano all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti da essa dipendenti, la rimane normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, essendo Pt_1 titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni. Una siffatta disposizione non è rintracciabile nel caso in esame, non potendo essere ravvisata né nella
L.R. n. 23 del 2003, art. 7 avente, come si è detto, una portata riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari, né nella L.R. n. 24 del 2008, art. 13 il quale anzi, nell'attribuire esclusivamente alle asl la competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate, depone chiaramente in senso contrario all'efficacia diretta di tali contratti nei confronti della (successivamente, nello stesso senso, Cass. civ. n. 11925/2017; Pt_1
Cass. n. 12837/2017; Cass. n. 28024/2019; Cass. n. 18604/2020; Cass. n.7745/2020; Cass. n.
25851/2020).
Appare, quindi, evidente come la debba essere ritenuta estranea alla concreta gestione dei Pt_1 servizi socio-sanitari al di fuori dei casi in cui vi sia un'espressa norma di legge a prevedere la diretta NT riferibilità ad essa degli effetti degli atti posti in essere dalle ovvero dei casi in cui vi sia la sottoscrizione dell'accordo contrattuale anche da parte del Dirigente Generale del competente
Dipartimento della Regione Calabria o di un suo delegato.
pagina 7 di 11 Ebbene, traslando i suesposti principi nel caso di specie, va considerato che l'accordo versato in atti risulta essere stato sottoscritto tra l'odierna parte opposta e l'Azienda Sanitaria Provinciale di
Cosenza, mancando qualsivoglia sottoscrizione da parte di un Dirigente generale della o di un Pt_1 suo delegato;
nel dettaglio: a) la bozza di addenda contrattuale all'accordo per l'anno 2014 prodotta in giudizio da parte opposta non assume alcuna valenza probatoria circa la provenienza della stessa da parte dell'ente regionale posto che anche questo documento non riporta la firma di alcun rappresentante della;
b) le indicazioni operative allegate dall'opposto non possono costituire prove o Parte_1 indizi di un presunto rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti tenuto conto che anche in questo caso manca la prova della provenienza delle stesse da parte dell'ente regionale nonché della firma da parte dell'ente stesso che invece è del tutto manchevole.
Allo stesso modo, va escluso che la prova della titolarità passiva del rapporto in capo alla Pt_1 possa desumersi dalla circostanza che la stessa abbia provveduto al pagamento del corrispettivo, saldato in conto capitale, di tutte le fatture mensili per i periodi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio ed in parte giugno.
A tal proposito, va rammentato che i contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione devono essere redatti per iscritto, in base alla disposizione di cui all'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923, a pena di nullità (Cass. sentenza n. 20690 del 13 ottobre 2016); dalla forma scritta ad substantiam per la validità dei contratti posti in essere con la PA, anche jure privatorum, discende, come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il divieto di stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c. (in tal senso ex plurimis, Cass. Ord. n. 27910 del 31/10/2018; con la
Sentenza n. 20033 del 06/10/2016 la Corte di cassazione ha chiarito: “I requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta.
Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi”).
Né può valere la tesi secondo la quale il dettato normativo all'epoca in vigore consentisse di ritenere NT che mediante la sottoscrizione di convenzione tra e casa di cura si determinassero effetti nella sfera giuridica di un terzo soggetto quale si configurava e si configura essere la opponente;
Pt_1 infatti, tutte le norme indicate nella citata delibera regionale non recano alcuna esplicitazione in tal pagina 8 di 11 senso, non apparendo neanche determinante, a tal fine, la previsione di uno specifico capitolo di bilancio, eventualmente utilizzabile da parte dell'ente regionale per finanziare – in una dinamica interna – le aziende sanitarie per poter queste ultime operare il pagamento di quanto dovuto in favore dei soggetti erogatori delle prestazioni.
Non risulta, quindi, provato, da parte del creditore opposto, l'esistenza di alcun titolo valido a sostegno del credito ventato nei confronti dell'ente regionale opponente, il quale non risulta essere obbligato ex lege alla luce della giurisprudenza prima illustrata, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'accoglimento del primo motivo di opposizione risulta assorbente di tutte le altre eccezioni che, pertanto, non necessitano di essere esaminate.
Con riferimento alla domanda promossa, in via subordinata, dall'opposta, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad un indennizzo ai sensi dell'articolo 2041 cod. civ., la stessa deve essere ritenuta inammissibile.
Invero, appare indiscutibile che tale domanda, proposta per la prima volta nella propria costituzione, avvenuta il giorno prima della prima udienza differita d'ufficio, debba qualificarsi come domanda riconvenzionale.
Invero, con un recente approdo, la Suprema Corte a Sezioni Unite (ord. n. 26727 del 15/10/2024) ha affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria (tra cui azione ex art. 2041 cod. civ.) è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione (sulla medesima scia delle S.U. del 2015 e del 2018).
Tuttavia, appare evidente che tale proposizione deve comunque avvenire nel rispetto delle regole proprie del giudizio di cognizione, nella specie applicabili ratione temporis; la domanda 2041 cod. civ., a fronte della difesa dell'opponente, deve essere comunque proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata in citazione.
Circostanza che, tuttavia, non si è verificata nel caso in esame, essendosi l'opposta costituita il giorno prima dell'udienza differita d'ufficio ex art. 186 bis cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale.
Da ultimo, va rigettata, in ogni caso, la richiesta dell'opponente di cancellazione, ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ. dell'avverbio “invereconda” presente a pag. n. 4 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta. pagina 9 di 11 Sul punto, la giurisprudenza è univoca nel configurare violazione dell'art. 89 cod. proc. civ. tutte le volte che le locuzioni adoperate non riguardino o travalichino le esigenze difensive di un determinato processo, avuto riguardo all'oggetto di esso, sì da additare un intento dello scrivente meramente offensivo (Cass. 22 febbraio 1992, n. 2188; ex plurimis, Cons. Stato, 6 maggio 2002, n. 2385), mancando un passionale e incomposto intendo dispregiativo nei confronti della controparte, ma conservando un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue tesi e affermazioni (v. Cass. n.805/04; Cass. 12309/04).
L'espressione utilizzata dall'opposto è stata utilizzata al fine di dimostrare l'infondatezza del motivo di opposizione cui si riferiva senza esulare dalla materia controversia e senza eccedere i limiti delle esigenze difensive cui essa è stata ispirata.
Allo stesso modo, non è accoglibile l'ulteriore istanza di trasmissione, ex artt. 88 c.p.c. e 50 C.D.F., degli atti del presente procedimento agli Organi competenti sotto il profilo disciplinare presso gli
Ordini professionali di Roma e Como;
risultano rispettati i doveri di lealtà e probità cui fa riferimento l'art. 88 cod. proc. civ. in mancanza di atti o fatti idonei a comportare ritardo o intralcio alla causa, oppure costituire violazione del principio del contraddittorio, essendo state affermate tesi giuridiche o ricostruzioni di fatti pur riconosciute errate dal giudice (v. Cass. n. 10247/1998).
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, dichiarata sia nei confronti dell'originaria opposta che dell'intervenuta, considerato che quest'ultima ha agito in giudizio sostenendo di essere successore nel diritto controverso (risultato inesistente), per cui, nella qualità di parte, subisce gli effetti della pronuncia (Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 9264 del 06/04/2021); tale declaratoria si impone anche in ragione della difesa svolta dalla cedente, che ha insistito fino all'esito del giudizio nell'accoglimento delle proprie conclusioni malgrado la perdita del diritto controverso a seguito della cessione.
In ordine alla liquidazione delle spese nei confronti della in applicazione del DM NTroparte_1
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione del valore della causa (compresa nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), si ritiene equa l'applicazione dei valori medi, ad eccezione della fase decisoria, liquidata ai minimi, dovendo, per converso, essere liquidata esclusivamente tale fase in relazione al rapporto con la parimenti ai valori minimi in ragione della NTroparte_2 identità delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte;
pagina 10 di 11 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 446/2020 emesso in data
08.05.2020;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta ex NTroparte_1 art. 2041 cod. civ.;
3) condanna la al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che NTroparte_1 liquida in complessivi € 12.383,50, di cui € 406,50 per esborsi ed € 11.977,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. Al 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) condanna la al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida NTroparte_2 in € 2.127,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. Al 15%, Iva e Cpa come per legge.
3 ottobre 2025 (provvedimento redatto e depositato mediante l'applicativo ministeriale Consolle)
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1795 del Ruolo Generale dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa in Parte_1 P.IVA_1 giudizio dall'Avv. Giuseppe Naimo (c.f. ), giusta procura generale alle liti per C.F._1
Notaio del 6.3.20, 161.460 Rep. e 35.989.Racc. in calce all'atto di citazione;
Per_1 opponente
E
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa in NTroparte_1 P.IVA_2 giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Borraccino (C.F.
) e DE ER (C.F. giusta procura in calce alla C.F._2 C.F._3 comparsa di costituzione e di risposta;
opposto nonché in persona del Presidente del consiglio di amministrazione, elettivamente NTroparte_2 domiciliata in Roma, Largo Arrigo VII 4, presso lo studio dell'Avv. Concetta Sorrentino (C.F.
che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura alle liti in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione e risposta;
intervenuta ex art. 111 cod. proc. civ.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 446/2020 emesso in data 08.05.2020.
Conclusioni delle parti formulate entro il 19.06.2025, termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per l'udienza del 28.9.2020, regolarmente notificato il 22.05.2020, la Pt_1
, in persona del suo l.r.p.t., adiva l'intestato Tribunale per la revoca del decreto ingiuntivo
[...] pagina 1 di 11 indicato in epigrafe, emesso in favore della con cui veniva ingiunto il pagamento di NTroparte_1
€ 101.660,08, oltre interessi al tasso di cui al D.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza di ciascuna fattura e sino al soddisfo;
evidenziava che la ragione del credito veniva rinvenuta dall'opposta nella quota sociale (pari al 30 %) da versare per l'erogazione, per l'anno 2014, di prestazioni sanitarie di riabilitazione assistenza socio-sanitaria residenziale in virtù di apposito contratto (accordo ex art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992 n. 502) stipulato con l'opponente e l' (quest'ultima CP_3 obbligata a corrispondere la quota sanitaria del 70 %).
A sostegno dell'opposizione eccepiva:
1) la mancata sottoscrizione del contratto- invalidità dello stesso (con richiesta dei provvedimenti di cui agli artt. 88 c.p.c. e 50 C.D.F.) sostenendo, nello specifico, che nel contratto allegato al fascicolo monitorio emergeva la mancanza del nominativo della persona fisica intervenuta in pretesa rappresentanza della nonché l'assenza di timbro e firma nella parte riservata Parte_1 all'amministrazione regionale;
2) la nullità e/o l'annullabilità per omessa copertura finanziaria e irriferibilità alla 3) la non dovutezza degli interessi moratori di cui al d.lgs. Parte_1
n.231/2002 in ragione dell'assenza del contratto scritto.
Sulla scorta di tali deduzioni ed eccezioni, rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare nulla
l'ingiunzione effettuata, e, per l'effetto, revocare l'opposto D.I.; 2. In subordine, e senza rinuncia all'eccezione formulata sub 1), dichiarare inesistenti i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., anche in accoglimento delle domande ed eccezioni spiegate in sede di opposizione, dichiarare inoltre che nulla
è dovuto all'opposta, per mancata sottoscrizione del contratto da parte della per omessa Pt_1 effettuazione di procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio e/o per omessa copertura finanziaria, e, per l'effetto, dichiari che la ricorrente in monitorio/opposta non può vantare alcuna pretesa nei confronti della dichiarare in ogni caso inammissibile e/o respinga le Pt_1 domande avanzate dalla ricorrente/opposta, e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo.
3. con ogni statuizione inerente e conseguente, e vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi anche in considerazione del contegno processuale dell'opposta in sede monitoria.
4. Con richiesta di trasmissione, ex artt. 88 c.p.c. e 50 C.D.F., degli atti del presente procedimento agli Organi competenti sotto il profilo disciplinare presso gli Ordini professionali di Roma e Como”.
Differita la prima udienza al 6.10.2020 ex art. 168 bis cod. proc. civ., con comparsa depositata il
5.10.2020 si costitutiva tardivamente in giudizio la la quale impugnando e NTroparte_1 contestando tutte le pretese avversarie, insisteva nella richiesta monitoria e, in subordine, formulava domanda ex art. 2041 cod. civ., enunciando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 cpc in quanto pagina 2 di 11 l'opposizione non si fonda su prova scritta, rigettare l'opposizione in quanto temeraria e infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1404/2020; in via subordinata condannare la al pagamento della somma di € 101.660,08 oltre interessi moratori Parte_1 ex dlgs 231/2002 od in quella maggiore o diversa ritenuta di legge e di giustizia per i titoli dedotti in ricorso e nel presente atto;
in via residuale e subordinata dichiarare tenuta al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 101.660,48 o di quella maggiore o minore CP_1 ritenuta equa e di giustizia a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; con vittoria di spese legali da distrarre in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con ordinanza del 8.4.2021 poiché ritenuta documentalmente istruita.
Successivamente, con comparsa di intervento depositata il 2.3.2022, si costituiva in giudizio, ai sensi degli artt. 105 e 111 cod. proc. civ., la in persona del suo l.r.p.t., la quale, NTroparte_2 facendo proprie tutte le difese, domande ed eccezioni formulate dall'opposta, sosteneva la successione nella titolarità diritto controverso per aver acquistato dalla il credito NTroparte_1 relativo alla quota sociale delle prestazioni erogate dall'anno 2014, per € 101.660,08 oltre interessi moratori dalle scadenze al soddisfo in ragione delle fatture insolute;
a tale scopo, produceva contratto di cessione crediti ai sensi della Legge sulla cartolarizzazione n. 130/99, sottoscritto in data 01/10/20, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 08/10/2020, comunicato alla debitrice con pec del
12/10/2020.
Nelle proprie conclusioni, l'intervenuta chiedeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione in quanto temeraria e infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 446/2020; in via subordinata condannare la al Parte_1 pagamento della somma di € 101.660,08 oltre interessi moratori ex dlgs 231/2002 od in quella maggiore o diversa ritenuta di legge e di giustizia per i titoli dedotti in ricorso e nel presente atto;
in via residuale e subordinata dichiarare tenuta al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
[... della somma di € 101.660,48 o di quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; con vittoria di spese legali da distrarre in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, il giudizio, assegnato allo scrivente, veniva trattenuto in decisione all'udienza del 19.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., con la concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** pagina 3 di 11 Preliminarmente, va dato atto che con la comparsa di intervento ai sensi degli artt.105 e 111 cod. proc. civ., depositata in data 2.3.2022, è intervenuta in giudizio la in qualità di cessionaria NTroparte_2 del credito oggetto di causa, riportandosi alle domande, eccezioni e difese della struttura sanitaria opposta, reiterandone le rispettive domande e richieste.
La stessa ha dimostrato di essere subentrata nella titolarità del credito controverso a titolo particolare e per atto inter vivos, ciò comportando, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione in capo al cedente in qualità di sostituto processuale del cessionario anche nel caso, come quello in esame, di intervento da parte di quest'ultimo, non essendo stato formalizzando nel corso del giudizio alcun consenso delle altre parti alla estromissione del cedente.
Ciò premesso e venendo al merito occorre, dapprima, premettere che attraverso l'iniziativa della parte ingiunta, che propone opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., si attua la trasformazione del procedimento sommario (cd. monitorio), in un vero e proprio processo ordinario avente ad oggetto la cognizione completa ed esauriente dell'esistenza e della validità della situazione giuridica sostanziale fatta valere con il decreto ingiuntivo;
oggetto del giudizio non è, pertanto, la valutazione della legittimità e della validità del decreto opposto, quanto l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa creditoria ab origine avanzata in via monitoria.
Tale giudizio si caratterizza per la cd. “inversione della iniziativa processuale”, svolgendosi il processo su richiesta non già di chi chiede tutela, bensì di chi disconosce che alla controparte quella tutela sia dovuta e per la consequenziale e correlativa inversione della posizione delle parti all'interno del processo;
inversione meramente formale, che non incide sulla posizione sostanziale delle parti per ciò che concerne l'oggetto del processo, l'allegazione dei fatti, il riparto dell'onere probatorio.
Sotto tale ultimo aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione si afferma che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del
12/10/2018).
Effettuata tale metodologica premessa in diritto, ritiene il Tribunale che, alla luce del compendio probatorio, l'opposizione in esame debba essere accolta.
pagina 4 di 11 La creditrice-opposta, infatti, non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo dimostrato il titolo costitutivo dell'obbligazione ritenuta gravante in capo all'ente regionale, posta a fondamento del credito azionato.
Difatti, come eccepito nel primo motivo di opposizione con cui si sostiene l'inesistenza di un contratto validamente concluso tra la e la si osserva che il Parte_1 NTroparte_1 contratto prodotto in giudizio dall'opposta risulta stipulato esclusivamente con l'Azienda Sanitaria
Provinciale di Cosenza, per l'anno 2014, mancando, invece, una sottoscrizione da parte di un soggetto abilitato a vincolare la . Parte_1
Né, inoltre, può ritenersi che la sia tenuta ad adempiere le obbligazioni richiamate Pt_1 dall'opposta in virtù di una previsione legale.
In tal senso, sotto il profilo normativo deve rilevarsi che la Legge Regionale n. 23/2003 ha effettivamente previsto, all'art. 7, comma 2, lett. g) prevedono, per le RSA per anziani e disabili che il
30% dei costi sia partecipata dal Fondo Sociale, rientranti tra i livelli essenziali delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi, disponendo, al successivo art. 18, che la Regione determina le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla citata legge adottando un apposito Piano con delibera di Giunta.
Tale normativa, tuttavia, ha una funzione meramente programmatica, non idonea a determinare il sorgere di obblighi in via diretta in capo all'ente Regionale, essendo comunque necessaria la stipula di un contratto con le aziende sanitarie territoriali e le strutture che hanno i requisiti per lo svolgimento di tale attività. NT Infatti, tale normativa primaria non istituisce ex lege la come coobbligata – in uno alle Pt_1
– delle controprestazioni eseguite dalle strutture accreditate, individuando, per converso, le linee programmatiche che determinano la partecipazione regionale nel perseguimento dei livelli essenziali in questione, demandando ai provvedimenti e accordi attuativi l'onere di regolamentarli.
Peraltro, la Delibera Regionale n. 685/2002, versata in atti – pur non potendo costituire idonea fonte normativa - ha previsto espressamente la sottoscrizione del contratto non solo della parte privata e del rappresentante dell'Azienda sanitaria, ma anche del rappresentante del dipartimento regionale competente ai fini di una valida instaurazione di rapporti obbligatori vincolanti tra le parti (pag. 10 della delibera: “Accordi contrattuali. Le , in possesso della prescritta autorizzazione e Parte_2 dell'accreditamento, possono stipulare accordi contrattuali con le Aziende Sanitarie e con il Settore
Sviluppo Sociale e Politiche della Famiglia del 15° Dipartimento della Regione Calabria. Non saranno riconosciuti validi accordi contrattuali che non rechino contestualmente la firma del legale rappresentante della struttura che eroga il servizio, la firma del Direttore Generale, o suo delegato, pagina 5 di 11 dell'Azienda Sanitaria competente per territorio la firma del Direttore Generale, o suo delegato, del
15° Dipartimento della Regione Calabria”).
In assenza di accordo, dunque, la citata legge non può fungere da fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio al solo verificarsi del presupposto della effettiva erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, non potendosi nella stessa intravedere alcuna adesione contrattuale, specie in presenza di un contratto
(allegato in atti) stipulato inter alios.
Del resto, proprio in materia, la Suprema Corte di cassazione (da ultimo, Cass. civ., sez. I, 31 ottobre
2016, n. 22037, ma nello stesso senso n. 22038, n. 22039 e n. 22040 emesse nella stessa data), nell'escludere che, in rapporti analoghi a quello oggetto del presente procedimento, la sottoscrizione di convenzione da parte della competente Azienda Sanitaria possa vincolare anche la ha Pt_1 affermato: “7.2. -Alla stregua di tale disciplina, che demanda alle asl ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riservando alla esclusivamente compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i Pt_1 quali è compresa anche la ripartizione tra le asl delle risorse economiche necessarie per
l'effettuazione dei predetti interventi, deve escludersi che l'esecuzione delle prestazioni rese dalla società attrice in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della Pt_1 rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l' , e comunque priva di ogni CP_3 competenza al riguardo. Non può condividersi, il richiamo della sentenza impugnata alla L.R. n. 23 del 2003, art. 7 che poneva a carico del Fondo Sociale Regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo Pt_1 esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la e l'asl competente per Pt_1 territorio. Significativo, in tal senso, è il preambolo della già citata Delib. n. 685 del 2002, nella parte in cui si riferiva alla Delib. Giunta Regionale 10 ottobre 2000, n. 643, con cui, richiamandosi del
D.lgs. n. 502 del 2002, art.
3-septies era stato previsto lo stanziamento in bilancio di maggiori somme per il pagamento delle rette da parte delle asl in favore delle strutture sociosanitarie private: nella medesima prospettiva, d'altronde, l'allegato alla Delib. n. 685, pur subordinando la validità degli accordi contrattuali alla sottoscrizione anche da parte del Dirigente Generale del Dipartimento della
Regione Calabria, o di un suo delegato, precisava che la documentazione relativa al pagamento doveva essere inviata alle asl, in tal modo lasciando intendere che, conformemente alla disciplina riportata, il corrispettivo era a carico dei predetti soggetti, ivi compresa la quota da imputarsi al pagina 6 di 11 Fondo Sociale Regionale. Pertanto, anche a voler ritenere che la non potesse, con un Pt_1 proprio atto amministrativo, stabilire le condizioni di validità degli accordi in questione, i cui requisiti soggettivi andavano individuati sulla base delle competenze previste dalla disciplina legislativa di settore, dovrebbe comunque escludersi la possibilità di desumere dalla stipulazione degli stessi l'avvenuta instaurazione di un rapporto diretto con la ed il conseguente Pt_1 obbligo di quest'ultima di provvedere, sia pure parzialmente, al pagamento delle rette.
7.3. -Un'indiretta conferma dell'estraneità della ai rapporti instaurati dalle asl con i Pt_1 soggetti operanti nell'ambito del settore socio-sanitario può peraltro ricavarsi dalle vicende normative e giurisprudenziali che hanno riguardato, fino ad epoca relativamente recente, il pagamento dei corrispettivi dovuti alle farmacie per le prestazioni rese in favore degli assistiti dal
Servizio Sanitario Nazionale e la successione delle asl nei rapporti già facenti capo alle usl. (…) Il confronto tra le predette vicende conferma che, al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto da cui derivano all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti da essa dipendenti, la rimane normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, essendo Pt_1 titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni. Una siffatta disposizione non è rintracciabile nel caso in esame, non potendo essere ravvisata né nella
L.R. n. 23 del 2003, art. 7 avente, come si è detto, una portata riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari, né nella L.R. n. 24 del 2008, art. 13 il quale anzi, nell'attribuire esclusivamente alle asl la competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate, depone chiaramente in senso contrario all'efficacia diretta di tali contratti nei confronti della (successivamente, nello stesso senso, Cass. civ. n. 11925/2017; Pt_1
Cass. n. 12837/2017; Cass. n. 28024/2019; Cass. n. 18604/2020; Cass. n.7745/2020; Cass. n.
25851/2020).
Appare, quindi, evidente come la debba essere ritenuta estranea alla concreta gestione dei Pt_1 servizi socio-sanitari al di fuori dei casi in cui vi sia un'espressa norma di legge a prevedere la diretta NT riferibilità ad essa degli effetti degli atti posti in essere dalle ovvero dei casi in cui vi sia la sottoscrizione dell'accordo contrattuale anche da parte del Dirigente Generale del competente
Dipartimento della Regione Calabria o di un suo delegato.
pagina 7 di 11 Ebbene, traslando i suesposti principi nel caso di specie, va considerato che l'accordo versato in atti risulta essere stato sottoscritto tra l'odierna parte opposta e l'Azienda Sanitaria Provinciale di
Cosenza, mancando qualsivoglia sottoscrizione da parte di un Dirigente generale della o di un Pt_1 suo delegato;
nel dettaglio: a) la bozza di addenda contrattuale all'accordo per l'anno 2014 prodotta in giudizio da parte opposta non assume alcuna valenza probatoria circa la provenienza della stessa da parte dell'ente regionale posto che anche questo documento non riporta la firma di alcun rappresentante della;
b) le indicazioni operative allegate dall'opposto non possono costituire prove o Parte_1 indizi di un presunto rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti tenuto conto che anche in questo caso manca la prova della provenienza delle stesse da parte dell'ente regionale nonché della firma da parte dell'ente stesso che invece è del tutto manchevole.
Allo stesso modo, va escluso che la prova della titolarità passiva del rapporto in capo alla Pt_1 possa desumersi dalla circostanza che la stessa abbia provveduto al pagamento del corrispettivo, saldato in conto capitale, di tutte le fatture mensili per i periodi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio ed in parte giugno.
A tal proposito, va rammentato che i contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione devono essere redatti per iscritto, in base alla disposizione di cui all'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923, a pena di nullità (Cass. sentenza n. 20690 del 13 ottobre 2016); dalla forma scritta ad substantiam per la validità dei contratti posti in essere con la PA, anche jure privatorum, discende, come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il divieto di stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c. (in tal senso ex plurimis, Cass. Ord. n. 27910 del 31/10/2018; con la
Sentenza n. 20033 del 06/10/2016 la Corte di cassazione ha chiarito: “I requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta.
Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi”).
Né può valere la tesi secondo la quale il dettato normativo all'epoca in vigore consentisse di ritenere NT che mediante la sottoscrizione di convenzione tra e casa di cura si determinassero effetti nella sfera giuridica di un terzo soggetto quale si configurava e si configura essere la opponente;
Pt_1 infatti, tutte le norme indicate nella citata delibera regionale non recano alcuna esplicitazione in tal pagina 8 di 11 senso, non apparendo neanche determinante, a tal fine, la previsione di uno specifico capitolo di bilancio, eventualmente utilizzabile da parte dell'ente regionale per finanziare – in una dinamica interna – le aziende sanitarie per poter queste ultime operare il pagamento di quanto dovuto in favore dei soggetti erogatori delle prestazioni.
Non risulta, quindi, provato, da parte del creditore opposto, l'esistenza di alcun titolo valido a sostegno del credito ventato nei confronti dell'ente regionale opponente, il quale non risulta essere obbligato ex lege alla luce della giurisprudenza prima illustrata, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'accoglimento del primo motivo di opposizione risulta assorbente di tutte le altre eccezioni che, pertanto, non necessitano di essere esaminate.
Con riferimento alla domanda promossa, in via subordinata, dall'opposta, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad un indennizzo ai sensi dell'articolo 2041 cod. civ., la stessa deve essere ritenuta inammissibile.
Invero, appare indiscutibile che tale domanda, proposta per la prima volta nella propria costituzione, avvenuta il giorno prima della prima udienza differita d'ufficio, debba qualificarsi come domanda riconvenzionale.
Invero, con un recente approdo, la Suprema Corte a Sezioni Unite (ord. n. 26727 del 15/10/2024) ha affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria (tra cui azione ex art. 2041 cod. civ.) è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione (sulla medesima scia delle S.U. del 2015 e del 2018).
Tuttavia, appare evidente che tale proposizione deve comunque avvenire nel rispetto delle regole proprie del giudizio di cognizione, nella specie applicabili ratione temporis; la domanda 2041 cod. civ., a fronte della difesa dell'opponente, deve essere comunque proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata in citazione.
Circostanza che, tuttavia, non si è verificata nel caso in esame, essendosi l'opposta costituita il giorno prima dell'udienza differita d'ufficio ex art. 186 bis cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale.
Da ultimo, va rigettata, in ogni caso, la richiesta dell'opponente di cancellazione, ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ. dell'avverbio “invereconda” presente a pag. n. 4 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta. pagina 9 di 11 Sul punto, la giurisprudenza è univoca nel configurare violazione dell'art. 89 cod. proc. civ. tutte le volte che le locuzioni adoperate non riguardino o travalichino le esigenze difensive di un determinato processo, avuto riguardo all'oggetto di esso, sì da additare un intento dello scrivente meramente offensivo (Cass. 22 febbraio 1992, n. 2188; ex plurimis, Cons. Stato, 6 maggio 2002, n. 2385), mancando un passionale e incomposto intendo dispregiativo nei confronti della controparte, ma conservando un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue tesi e affermazioni (v. Cass. n.805/04; Cass. 12309/04).
L'espressione utilizzata dall'opposto è stata utilizzata al fine di dimostrare l'infondatezza del motivo di opposizione cui si riferiva senza esulare dalla materia controversia e senza eccedere i limiti delle esigenze difensive cui essa è stata ispirata.
Allo stesso modo, non è accoglibile l'ulteriore istanza di trasmissione, ex artt. 88 c.p.c. e 50 C.D.F., degli atti del presente procedimento agli Organi competenti sotto il profilo disciplinare presso gli
Ordini professionali di Roma e Como;
risultano rispettati i doveri di lealtà e probità cui fa riferimento l'art. 88 cod. proc. civ. in mancanza di atti o fatti idonei a comportare ritardo o intralcio alla causa, oppure costituire violazione del principio del contraddittorio, essendo state affermate tesi giuridiche o ricostruzioni di fatti pur riconosciute errate dal giudice (v. Cass. n. 10247/1998).
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, dichiarata sia nei confronti dell'originaria opposta che dell'intervenuta, considerato che quest'ultima ha agito in giudizio sostenendo di essere successore nel diritto controverso (risultato inesistente), per cui, nella qualità di parte, subisce gli effetti della pronuncia (Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 9264 del 06/04/2021); tale declaratoria si impone anche in ragione della difesa svolta dalla cedente, che ha insistito fino all'esito del giudizio nell'accoglimento delle proprie conclusioni malgrado la perdita del diritto controverso a seguito della cessione.
In ordine alla liquidazione delle spese nei confronti della in applicazione del DM NTroparte_1
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione del valore della causa (compresa nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), si ritiene equa l'applicazione dei valori medi, ad eccezione della fase decisoria, liquidata ai minimi, dovendo, per converso, essere liquidata esclusivamente tale fase in relazione al rapporto con la parimenti ai valori minimi in ragione della NTroparte_2 identità delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte;
pagina 10 di 11 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 446/2020 emesso in data
08.05.2020;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta ex NTroparte_1 art. 2041 cod. civ.;
3) condanna la al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che NTroparte_1 liquida in complessivi € 12.383,50, di cui € 406,50 per esborsi ed € 11.977,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. Al 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) condanna la al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida NTroparte_2 in € 2.127,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. Al 15%, Iva e Cpa come per legge.
3 ottobre 2025 (provvedimento redatto e depositato mediante l'applicativo ministeriale Consolle)
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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