TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/06/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 93/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 93/2019 R.G. pendente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Nicola RIVELLESE (C.F. ) e Sonia ALFISI (C.F. C.F._2
), presso il cui studio in Sala Consilina al c.so Vittorio Emanuele n.16 C.F._3
sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
ATTORE- RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._4 dall' avv. Francesco MAROTTA (C.F. ), presso il cui studio in Laurino C.F._5
(SA), alla Piazza Magliani n.3, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
CONVENUTO-RESISTENTE
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702bis e segg. c.p.c. depositato il 24.01.2019 ha Parte_1 adito questo Tribunale sostenendo di essere creditore della somma di € 60.000 nei confronti del padre Ha evidenziato di aver provveduto a consegnare tramite bonifico CP_1
l'importo di €.60.000,00 sul c.c. nr.1000/2361 intestato al genitore presso il Banco di Napoli in data 12.11.2015 (cfr. doc. 5 e 6 ricorso introduttivo) avendo il padre, , prospettato CP_1
ai figli e la possibilità di investire nell'acquisto di un immobile, divisibile in Parte_1 Per_1
due unità immobiliari, nel Comune di Sala Consilina. Precisava altresì che ha invano atteso la realizzazione dell'investimento prospettato, che pur avrebbe dovuto realizzarsi a stretto giro, finché ha appreso nel settembre 2018, con atto per notar da Eboli, rep. nr.28994 e Per_2
racc. nr.11602 (cfr. doc.to 7), (padre) e (fratello) avevano acquistato CP_1 Parte_2
immobili in agro di Sala Consilina.
2. Vane sono risultate le richieste di restituzione della predetta somma, da ultimo anche per il tramite del proprio difensore (cfr. doc.to 8) alla quale ha risposto (cfr. doc.to 9) CP_1
di non dover restituire alcunché, costituendo la rimessa operata in suo favore il rimborso della somma di € 60.000 concessa in mutuo gratuito a in occasione dell'acquisto di altro Parte_1 immobile nel 2005 dai germani all'epoca minorenni, per il tramite dei genitori dalla cui CP_1
vendita nel 2015 i germani hanno incassato € 80.000 ciascuno. Circostanza negata dal ricorrente.
3. Pertanto, così concludeva: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reictis, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accogliere la spiegata domanda e, per
l'effetto, contrariis reictis, condannare il Sig. alla restituzione della somma di CP_1
€.60.000,00, rimessagli in data 12.11.2015, e dallo stesso detenuta indebitamente a far data dal
30.10.2018, in favore del ricorrente, Sig. , oltre interessi a far data dal Parte_1
pagina 2 di 7 31.10.2018 e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 19.06.2019, si costituiva in giudizio non contestando le circostanze fattuali ma fornendo un diverso CP_1
inquadramento giuridico. Deduceva in particolare che la somma di € 60.000 versata dal
[...]
(figlio) al resistente (padre) costituiva la “RESTITUZIONE – COMPENSAZIONE di Parte_1
quanto ANTICIPATO dal povero Genitore nell'interesse dell'amato Figlio tra gli anni 2005 –
2015.”, nello specifico tali importi erano serviti per provvedere all'acquisto e alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile acquistato nel 2005 dai germani CP_1 all'epoca minorenni, per il tramite dei genitori, poi alienato nel 2015.
5. Pertanto, così concludeva: “a) RIGETTARE la domanda formulata dal Sig.
[...]
, per tutti i motivi analiticamente esposti ed argomentati in premessa, in quanto Parte_1
TOTALMENTE INFONDATA, in fatto ed in diritto. B) Condannare la stessa Parte Ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, nella misura di € 10.000,00, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., ovvero nella somma maggiore e/o minore che l'intestato
Giudicante dovesse ritenere congrua, per aver infondatamente e speculativamente formulato un'azione processuale in danno dell'Esponente. Condanna che trova certo riscontro nella palese inconcludenza e temerarietà della formulata . […] c) Con vittoria di spese e Parte_3
competenze di giudizio, da distrarsi in favore del Procuratore Anti-statario per dichiarato anticipo, ex art. 93 c.p.c., oltre , CNAP ed IVA come per legge.” CP_2
6. Disposto il mutamento di rito, all'esito dell'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., l'odierno giudicante formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., non accettata dal resistente e disponeva infruttuosamente l'esperimento della procedura di mediazione;
infine la causa, veniva riservata in decisione.
7. La domanda del ricorrente è fondata e merita di essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
8. Come noto, nel nostro ordinamento giuridico ogni spostamento patrimoniale deve essere giustificato, pertanto, il legislatore ha previsto all'art. 2033 c.c. che chi ha eseguito un pagamento pagina 3 di 7 non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, pertanto l'inesistenza originaria del titolo del pagamento o il suo venir meno costituiscono il presupposto per la ripetizione di quanto versato al fine di ricondurre i patrimoni nella situazione precedente con il solo temperamento, per quanto riguarda i frutti e gli interessi, derivante dall'eventuale condizione di buona fede dell'accipiens.
9. L'azione intrapresa dal ricorrente può essere ricondotta all'azione di restituzione di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
10. Orbene, nello specifico, la ripetizione d'indebito oggettivo, di cui all'articolo 2033 c.c., rappresenta un'azione restitutoria, non risarcitoria, a carattere personale, che riflette l'obbligazione insorta tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa adquirendi.
11. Il diritto ad ottenere la restituzione di un pagamento ritenuto indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., sussiste quando risulta allegato e provato che il soggetto che promuove l'azione abbia effettuato un pagamento in favore del soggetto cui chiede la restituzione (primo presupposto) e che il titolo, cui è stato imputato il pagamento effettuato, non sussista o sia venuto meno ovvero sia invalido (secondo presupposto). La giurisprudenza ha all'uopo rimarcato che nel giudizio di indebito oggettivo l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza d'un titolo giustificativo del pagamento: nella prima ipotesi, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido;
nella seconda ipotesi ha unicamente onere di allegare l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, essendone impossibile la prova positiva, mentre sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa (Cass., sez. III, n. 19902/2015; Corte appello Milano sez. I, 11/01/2016, n.26).
12. Nel caso di specie entrambi i suddetti elementi sussistono: è stata accertata l'esistenza della dazione di denaro da parte di documentata dal bonifico effettuato in Parte_1
data 12.11.2015 (cfr. doc. 5 e 6 ricorso introduttivo) e mai contestata da;
la CP_1
carenza di causa solvendi è provata dal ricorrente, poiché nessun rapporto di diritto e/o di fatto, tale da costituire titolo per il pagamento in oggetto ovvero tale da legittimare la dazione delle somme incassate dal resistente è mai sussistito tra le parti.
13. L'eccezione sollevata dal padre per cui la somma di € 60.000,00 sarebbe CP_1
stata versata a titolo di “restituzione – compensazione” di quanto anticipato dal genitore per pagina 4 di 7 l'acquisto e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile acquistato nel 2005 dai germani e e alienato nel 2015 non può infatti essere accolta. Parte_1 Per_1
14. In tema di compensazione dei crediti, si osserva quanto segue. Ai sensi del primo comma dell'art. 1243 c.c., la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili, laddove per liquidità del credito si intende il fatto che il medesimo sia già determinato nel suo ammontare, senza che sia necessaria alcun accertamento, sul punto, da parte del Tribunale. Mentre, ai sensi del secondo comma, se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione. Le Sezioni unite della Cassazione, attraverso la pronuncia n. 23225/2016, hanno delimitato l'ambito di operatività della compensazione legale e di quella giudiziale. Secondo un consolidato principio, la compensazione legale richiede, per poter trovare applicazione, che il titolo del credito sia incontrovertibile, ossia non più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione, non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza. Perciò accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di "liquidità" processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell'an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo. Ne deriva che la compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e per avere efficacia estintiva "satisfattoria" deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, ossia determinati nella consistenza ed ammontare, omogenei ed esigibili (requisiti desumibili dai rispettivi titoli costitutivi: Cass. 22 ottobre 2014, n.
22324; Cass. 11 gennaio 2006, n. 260). La compensazione legale si distingue da quella giudiziale, perché per la ricorrenza della prima i due crediti contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre per la seconda il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purché reputato di
"pronta e facile liquidazione" (Cass. civ. Sez. Unite, 15-11-2016, n. 23225). La giurisprudenza di merito e di legittimità, pertanto, ha ripetutamente affermato che in presenza di una contestazione,
pagina 5 di 7 prima facie non pretestuosa ed infondata, dell'esistenza del credito che la controparte intende portare in compensazione, e per l'accertamento del quale si renda necessaria l'istruzione della causa, la compensazione è inammissibile.
15. Nel caso di specie il debito opposto in compensazione, oltre a non essere liquido, non è neanche di facile e pronta liquidazione, pertanto, non se ne può dichiarare la compensazione, in quanto non vi è alcuna certezza agli atti della sua esigibilità, essendo peraltro le prove testimoniali, richieste da parte convenuta e tese a tale prova, state dichiarate correttamente inammissibili con ordinanza dell'8.03.2021, a confermarsi nella presente sede, in quanto, oltre ad esser tardive, sono generiche, afferenti fatti non circostanziati ovvero da provarsi per tabulas.
Alla luce di tutta la documentazione versata in atti dal resistente, delle allegazioni fattuali e delle eccezioni dalle stesse parti formulate, infatti, difetta il requisito della facile e pronta liquidabilità del credito portato in compensazione, asseritamente vantato dal resistente, non consentendo di porre in essere quel calcolo matematico che, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, integra i presupposti della facile liquidabilità prevista dalla legge, stante anche la suddetta inammissibilità delle prove orali come articolate, inammissibilità, come anticipato, da confermarsi anche nella presente sede, stante il carattere valutativo e generico dei capi ed avendo peraltro il resistente indicato un unico teste, ossia il figlio , inattendibile soggettivamente. Per_1
16. Quanto agli interessi, l'art. 2033 c.c. individua il momento di decorrenza degli stessi nella data di pagamento se l'accipiens era in malafede, e nel momento della domanda se, invece, era in buona fede.
17. Sul punto la giurisprudenza a S.U ha affermato, inoltre, il seguente principio di diritto: "Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine
"domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (cfr. Cass. Civ. SU n. 15895/2019). In applicazione di tale principio, considerato che il ricorrente ha domandato il pagamento tramite pec rispetto alla quale il resistente ha poi contestato la restituzione delle somme del 31.10.2018, devono essergli pagina 6 di 7 riconosciuti ex art. 2033 c.c. gli interessi maturati, al tasso legale, dalla data di tale PEC (doc. 9) sino al saldo.
18. Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda, con implicito rigetto della domanda ex art. 93 c.p.c. svolta da parte resistente.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.m.i., con riferimento ai valori massimi, stante il rifiuto ingiustificato da parte del convenuto ad ogni proposta conciliativa formulata tanto dell'attore quando dal Tribunale (cfr. ex multis, proposta ex art. 185 bis c.p.c. dell'8.03.2021), proposte tutte che avrebbe prodotto un esito sicuramente migliorativo per lo stesso convenuto rispetto all'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. accoglie la domanda e per l'effetto condanna a restituire a CP_1 [...]
ex art. 2033 c.c. la somma di € 60.000,00 oltre gli interessi, al tasso legale, Parte_1
decorrenti dal 31.10.2018 sino al saldo;
II. condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in € 833,95 per spese ed € 21.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e iva., come per legge
Lagonegro, data
Il Giudice
Dott. Riccardo Sabato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 93/2019 R.G. pendente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Nicola RIVELLESE (C.F. ) e Sonia ALFISI (C.F. C.F._2
), presso il cui studio in Sala Consilina al c.so Vittorio Emanuele n.16 C.F._3
sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
ATTORE- RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._4 dall' avv. Francesco MAROTTA (C.F. ), presso il cui studio in Laurino C.F._5
(SA), alla Piazza Magliani n.3, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
CONVENUTO-RESISTENTE
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702bis e segg. c.p.c. depositato il 24.01.2019 ha Parte_1 adito questo Tribunale sostenendo di essere creditore della somma di € 60.000 nei confronti del padre Ha evidenziato di aver provveduto a consegnare tramite bonifico CP_1
l'importo di €.60.000,00 sul c.c. nr.1000/2361 intestato al genitore presso il Banco di Napoli in data 12.11.2015 (cfr. doc. 5 e 6 ricorso introduttivo) avendo il padre, , prospettato CP_1
ai figli e la possibilità di investire nell'acquisto di un immobile, divisibile in Parte_1 Per_1
due unità immobiliari, nel Comune di Sala Consilina. Precisava altresì che ha invano atteso la realizzazione dell'investimento prospettato, che pur avrebbe dovuto realizzarsi a stretto giro, finché ha appreso nel settembre 2018, con atto per notar da Eboli, rep. nr.28994 e Per_2
racc. nr.11602 (cfr. doc.to 7), (padre) e (fratello) avevano acquistato CP_1 Parte_2
immobili in agro di Sala Consilina.
2. Vane sono risultate le richieste di restituzione della predetta somma, da ultimo anche per il tramite del proprio difensore (cfr. doc.to 8) alla quale ha risposto (cfr. doc.to 9) CP_1
di non dover restituire alcunché, costituendo la rimessa operata in suo favore il rimborso della somma di € 60.000 concessa in mutuo gratuito a in occasione dell'acquisto di altro Parte_1 immobile nel 2005 dai germani all'epoca minorenni, per il tramite dei genitori dalla cui CP_1
vendita nel 2015 i germani hanno incassato € 80.000 ciascuno. Circostanza negata dal ricorrente.
3. Pertanto, così concludeva: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reictis, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accogliere la spiegata domanda e, per
l'effetto, contrariis reictis, condannare il Sig. alla restituzione della somma di CP_1
€.60.000,00, rimessagli in data 12.11.2015, e dallo stesso detenuta indebitamente a far data dal
30.10.2018, in favore del ricorrente, Sig. , oltre interessi a far data dal Parte_1
pagina 2 di 7 31.10.2018 e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 19.06.2019, si costituiva in giudizio non contestando le circostanze fattuali ma fornendo un diverso CP_1
inquadramento giuridico. Deduceva in particolare che la somma di € 60.000 versata dal
[...]
(figlio) al resistente (padre) costituiva la “RESTITUZIONE – COMPENSAZIONE di Parte_1
quanto ANTICIPATO dal povero Genitore nell'interesse dell'amato Figlio tra gli anni 2005 –
2015.”, nello specifico tali importi erano serviti per provvedere all'acquisto e alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile acquistato nel 2005 dai germani CP_1 all'epoca minorenni, per il tramite dei genitori, poi alienato nel 2015.
5. Pertanto, così concludeva: “a) RIGETTARE la domanda formulata dal Sig.
[...]
, per tutti i motivi analiticamente esposti ed argomentati in premessa, in quanto Parte_1
TOTALMENTE INFONDATA, in fatto ed in diritto. B) Condannare la stessa Parte Ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, nella misura di € 10.000,00, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., ovvero nella somma maggiore e/o minore che l'intestato
Giudicante dovesse ritenere congrua, per aver infondatamente e speculativamente formulato un'azione processuale in danno dell'Esponente. Condanna che trova certo riscontro nella palese inconcludenza e temerarietà della formulata . […] c) Con vittoria di spese e Parte_3
competenze di giudizio, da distrarsi in favore del Procuratore Anti-statario per dichiarato anticipo, ex art. 93 c.p.c., oltre , CNAP ed IVA come per legge.” CP_2
6. Disposto il mutamento di rito, all'esito dell'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., l'odierno giudicante formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., non accettata dal resistente e disponeva infruttuosamente l'esperimento della procedura di mediazione;
infine la causa, veniva riservata in decisione.
7. La domanda del ricorrente è fondata e merita di essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
8. Come noto, nel nostro ordinamento giuridico ogni spostamento patrimoniale deve essere giustificato, pertanto, il legislatore ha previsto all'art. 2033 c.c. che chi ha eseguito un pagamento pagina 3 di 7 non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, pertanto l'inesistenza originaria del titolo del pagamento o il suo venir meno costituiscono il presupposto per la ripetizione di quanto versato al fine di ricondurre i patrimoni nella situazione precedente con il solo temperamento, per quanto riguarda i frutti e gli interessi, derivante dall'eventuale condizione di buona fede dell'accipiens.
9. L'azione intrapresa dal ricorrente può essere ricondotta all'azione di restituzione di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
10. Orbene, nello specifico, la ripetizione d'indebito oggettivo, di cui all'articolo 2033 c.c., rappresenta un'azione restitutoria, non risarcitoria, a carattere personale, che riflette l'obbligazione insorta tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa adquirendi.
11. Il diritto ad ottenere la restituzione di un pagamento ritenuto indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., sussiste quando risulta allegato e provato che il soggetto che promuove l'azione abbia effettuato un pagamento in favore del soggetto cui chiede la restituzione (primo presupposto) e che il titolo, cui è stato imputato il pagamento effettuato, non sussista o sia venuto meno ovvero sia invalido (secondo presupposto). La giurisprudenza ha all'uopo rimarcato che nel giudizio di indebito oggettivo l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza d'un titolo giustificativo del pagamento: nella prima ipotesi, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido;
nella seconda ipotesi ha unicamente onere di allegare l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, essendone impossibile la prova positiva, mentre sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa (Cass., sez. III, n. 19902/2015; Corte appello Milano sez. I, 11/01/2016, n.26).
12. Nel caso di specie entrambi i suddetti elementi sussistono: è stata accertata l'esistenza della dazione di denaro da parte di documentata dal bonifico effettuato in Parte_1
data 12.11.2015 (cfr. doc. 5 e 6 ricorso introduttivo) e mai contestata da;
la CP_1
carenza di causa solvendi è provata dal ricorrente, poiché nessun rapporto di diritto e/o di fatto, tale da costituire titolo per il pagamento in oggetto ovvero tale da legittimare la dazione delle somme incassate dal resistente è mai sussistito tra le parti.
13. L'eccezione sollevata dal padre per cui la somma di € 60.000,00 sarebbe CP_1
stata versata a titolo di “restituzione – compensazione” di quanto anticipato dal genitore per pagina 4 di 7 l'acquisto e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile acquistato nel 2005 dai germani e e alienato nel 2015 non può infatti essere accolta. Parte_1 Per_1
14. In tema di compensazione dei crediti, si osserva quanto segue. Ai sensi del primo comma dell'art. 1243 c.c., la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili, laddove per liquidità del credito si intende il fatto che il medesimo sia già determinato nel suo ammontare, senza che sia necessaria alcun accertamento, sul punto, da parte del Tribunale. Mentre, ai sensi del secondo comma, se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione. Le Sezioni unite della Cassazione, attraverso la pronuncia n. 23225/2016, hanno delimitato l'ambito di operatività della compensazione legale e di quella giudiziale. Secondo un consolidato principio, la compensazione legale richiede, per poter trovare applicazione, che il titolo del credito sia incontrovertibile, ossia non più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione, non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza. Perciò accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di "liquidità" processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell'an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo. Ne deriva che la compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e per avere efficacia estintiva "satisfattoria" deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, ossia determinati nella consistenza ed ammontare, omogenei ed esigibili (requisiti desumibili dai rispettivi titoli costitutivi: Cass. 22 ottobre 2014, n.
22324; Cass. 11 gennaio 2006, n. 260). La compensazione legale si distingue da quella giudiziale, perché per la ricorrenza della prima i due crediti contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre per la seconda il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purché reputato di
"pronta e facile liquidazione" (Cass. civ. Sez. Unite, 15-11-2016, n. 23225). La giurisprudenza di merito e di legittimità, pertanto, ha ripetutamente affermato che in presenza di una contestazione,
pagina 5 di 7 prima facie non pretestuosa ed infondata, dell'esistenza del credito che la controparte intende portare in compensazione, e per l'accertamento del quale si renda necessaria l'istruzione della causa, la compensazione è inammissibile.
15. Nel caso di specie il debito opposto in compensazione, oltre a non essere liquido, non è neanche di facile e pronta liquidazione, pertanto, non se ne può dichiarare la compensazione, in quanto non vi è alcuna certezza agli atti della sua esigibilità, essendo peraltro le prove testimoniali, richieste da parte convenuta e tese a tale prova, state dichiarate correttamente inammissibili con ordinanza dell'8.03.2021, a confermarsi nella presente sede, in quanto, oltre ad esser tardive, sono generiche, afferenti fatti non circostanziati ovvero da provarsi per tabulas.
Alla luce di tutta la documentazione versata in atti dal resistente, delle allegazioni fattuali e delle eccezioni dalle stesse parti formulate, infatti, difetta il requisito della facile e pronta liquidabilità del credito portato in compensazione, asseritamente vantato dal resistente, non consentendo di porre in essere quel calcolo matematico che, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, integra i presupposti della facile liquidabilità prevista dalla legge, stante anche la suddetta inammissibilità delle prove orali come articolate, inammissibilità, come anticipato, da confermarsi anche nella presente sede, stante il carattere valutativo e generico dei capi ed avendo peraltro il resistente indicato un unico teste, ossia il figlio , inattendibile soggettivamente. Per_1
16. Quanto agli interessi, l'art. 2033 c.c. individua il momento di decorrenza degli stessi nella data di pagamento se l'accipiens era in malafede, e nel momento della domanda se, invece, era in buona fede.
17. Sul punto la giurisprudenza a S.U ha affermato, inoltre, il seguente principio di diritto: "Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine
"domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (cfr. Cass. Civ. SU n. 15895/2019). In applicazione di tale principio, considerato che il ricorrente ha domandato il pagamento tramite pec rispetto alla quale il resistente ha poi contestato la restituzione delle somme del 31.10.2018, devono essergli pagina 6 di 7 riconosciuti ex art. 2033 c.c. gli interessi maturati, al tasso legale, dalla data di tale PEC (doc. 9) sino al saldo.
18. Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda, con implicito rigetto della domanda ex art. 93 c.p.c. svolta da parte resistente.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.m.i., con riferimento ai valori massimi, stante il rifiuto ingiustificato da parte del convenuto ad ogni proposta conciliativa formulata tanto dell'attore quando dal Tribunale (cfr. ex multis, proposta ex art. 185 bis c.p.c. dell'8.03.2021), proposte tutte che avrebbe prodotto un esito sicuramente migliorativo per lo stesso convenuto rispetto all'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. accoglie la domanda e per l'effetto condanna a restituire a CP_1 [...]
ex art. 2033 c.c. la somma di € 60.000,00 oltre gli interessi, al tasso legale, Parte_1
decorrenti dal 31.10.2018 sino al saldo;
II. condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in € 833,95 per spese ed € 21.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e iva., come per legge
Lagonegro, data
Il Giudice
Dott. Riccardo Sabato
pagina 7 di 7