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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1237/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 25/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1237 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Faga giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Emanuele Foschi come da procura in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pericoli come CP da procura in atti
APPELLATO INCIDENTALE 2
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3931/2023, pubblicata in data 18/04/2023
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 16.2.2021 chiedeva di “accertare che Controparte_1 tra e quali datori di lavoro, e Parte_2 Parte_3 CP
quale lavoratrice, è intercorso un rapporto di lavoro domestico Controparte_1 dal 14 gennaio 2019 al 1^ ottobre 2020 della durata di 67 ore settimanali, ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa, e conseguentemente condannare Parte_2
e in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Parte_3 CP della somma di euro 9.360,21 o di quella maggiore o minore Controparte_1 somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate”, con vittoria di spese processuali, da distrarsi. A fondamento della domanda esponeva di aver lavorato alle dipendenze dei convenuti dal 14.1.2019 al 1.10.2020 come assistente familiare di
[...]
anziana autosufficiente, e di essere rimasta creditrice delle Parte_2 differenze retributive, della retribuzione del mese di settembre 2020, dei ratei di 13^, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, del preavviso e del TFR.
rimaneva contumace mentre si costituiva Parte_3 CP contestando la propria qualità datoriale, l'inizio del rapporto prima del febbraio 2019 nonché le modalità e gli orari di lavoro descritti in ricorso.
Dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso di Parte_2
lo stesso veniva riassunto nei confronti di e
[...] Parte_3 CP
anche in qualità di eredi.
[...] 3
Con memoria del 7.4.2023 contestava la propria qualità CP di erede.
All'esito dell'espletata istruttoria il Tribunale così decideva: “Condanna quale erede di al pagamento di euro 7478,72 oltre Parte_3 Parte_2 rivalutazione monetaria e interessi legali in misura e con decorrenza di legge Condanna al pagamento di euro 2500 oltre oneri di legge a titolo di compensi Parte_3 professionali oltre oneri di legge con distrazione. Rigetta il ricorso nei confronti di
[...]
e condanna la ricorrente al pagamento di euro 2500 a titolo di compensi CP professionali oltre oneri di legge”. Riteneva il Tribunale che, in mancanza di qualsivoglia elemento che consentisse di ritenere accettata l'eredità ed avendo contestato la propria qualità di erede, le domande avanzate nei CP suoi confronti iure hereditario non potessero trovare accoglimento. Invece, la contumacia di , configurando una omessa contestazione, Parte_3 consentiva di ritenerlo erede della e dunque titolare delle Parte_2 obbligazioni dedotte in giudizio. Il Tribunale escludeva poi che CP_3
e fossero datori di lavoro, ravvisando la titolarità del rapporto CP esclusivamente in capo alla Osservava che vi era prova dell'inizio Parte_2 del rapporto solo a decorrere dal febbraio 2019 mentre risultavano dimostrati gli orari e le mansioni descritti in ricorso. Accertato il godimento delle ferie, condannava il solo , quale erede della al pagamento Parte_3 Parte_2 del complessivo importo di € 7.478,72 a titolo di differenze retributive, ultima mensilità di retribuzione, ratei di 13^ mensilità e TFR, oltre accessori mentre respingeva le domande avanzate nei confronti di quale erede. CP
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_3 formulando un unico motivo di gravame in relazione al capo di sentenza con cui è stata ritenuta la sua qualità di erede di Ha Parte_2 concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto delle domande formulate nei propri confronti, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita resistendo al gravame e proponendo Controparte_1 appello incidentale avverso il capo di sentenza che aveva escluso la qualità di erede di , rigettando integralmente le domande formulate nei CP suoi confronti. Ha concluso chiedendo “1. in via preliminare, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Sig. fissando nuova data CP 4
di udienza per la comparizione delle parti e termine per procedere alla notifica dell'atto di appello principale;
2. nel merito, rigettare l'appello principale per i motivi esposti nella narrativa che precede confermando la condanna a carico del Sig. di cui alla sentenza n. Parte_3
3931/2023 (R.G. n. 4061/2021), pubblicata il 18.4.2023 dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in persona del Giud. Dott.ssa Quartulli e, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di prime cure nella parte in cui affermava che bastasse la mera contestazione dell'assunzione della qualità di erede per soddisfare l'onere probatorio a carico dei resistenti;
2a) per l'effetto, condannare i Sigg.ri e ciascuno pro quota, Parte_3 CP quali eredi di al pagamento della somma pari € 7.478,72 oltre Parte_2 rivalutazione monetaria e interessi legali in misura e con decorrenza di legge, come accertata dalla sentenza n. 3931/2023 (R.G. n. 4061/2021), pubblicata il 18.4.2023 dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in persona del Giud. Dott.ssa Quartulli ovvero
2b) in subordine e nella denegata ipotesi si ritenesse formatosi il giudicato interno nei confronti del Sig. riformata la sentenza di prime cure nella parte in cui CP affermava che bastasse la mera contestazione dell'assunzione della qualità di erede per soddisfare l'onere probatorio a carico dei resistenti, confermare l'intera condanna a carico del
Sig. Parte_3
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado”.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP
, questi si è costituito nel grado eccependo l'inammissibilità dell'appello
[...] incidentale in quanto inerente ad un capo autonomo della sentenza coperto da giudicato interno e comunque la sua infondatezza nel merito. Ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello incidentale e confermare la gravata sentenza, con vittoria delle spese del grado.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello principale è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Osserva la Corte che nell'ordinamento vigente la contumacia della parte convenuta equivale a ficta contestatio delle asserzioni della parte ricorrente e non a ficta confessio delle medesime: pertanto la distribuzione dell'onere della prova non subisce alcuna modificazione per effetto della contumacia della parte 5
convenuta (Cass. n. 10182 del 03/05/2007, Cass. n. 15777 del 12/07/2006, Cass. n. 10947 del 11/07/2003, Cass. n. 1293 del 06/02/1998). In particolare, come ribadito nella pronuncia della S.C. n. 10554 del 09/12/1994, “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà del favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”. Tale consolidato principio di diritto sancito dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica è stato poi ribadito dalla S.C. con sentenza n. 14860 del 13/06/2013, qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui “La disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace”.
In ragione di quanto sopra, il meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115 c.p.c. non opera in caso di contumacia della parte convenuta.
La sentenza della S.C. n. 13851/2020, richiamata dall'appellata principale, secondo cui la questione dell'onere probatorio della qualità di erede deve essere affrontata alla luce del principio di prossimità della prova e dei principi costituzionali, è stata superata dalla successiva giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito che “Sul piano processuale la questione è stata risolta dal Legislatore - come è dato evincere dalla disciplina della riassunzione o prosecuzione del giudizio interrotto per morte di una delle parti - dettando un sistema di norme improntate a favore della parte processuale, nei cui confronti non si è verificato l'evento interruttivo, che intende riassumere il giudizio interrotto. Onde evitare oneri di indagine e prova eccessivamente gravosi per la parte estranea alla vicenda successoria, viene data prevalenza al principio di apparenza, ritenendosi idonea, entro un anno dalla morte, anche la notifica dell'atto in riassunzione effettuata "collettivamente ed impersonalmente agli eredi" ex art. 303, comma 2, c.p.c. ( implicitamente escludendo la norma la necessità che il notificante fornisca anche la compiuta dimostrazione dell'effettivo acquisto della qualità di eredi - ex artt. 459, 470-478, 481, 484co1, 485co2 e co3, 487co2, 488, 527 c.c. - in capo ai soggetti destinatari della notifica)
(…) 6
L'ipotesi disciplinata dall'art. 303, comma 2, c.p.c. prescinde quindi dal previo accertamento del titolo di effettivo acquisito della qualità di erede: i soggetti destinatari della notifica verranno individuati in quanto meri "chiamati alla eredità", senza che occorra il previo accertamento dell'accettazione espressa o tacita della eredità o dell'acquisto legale della qualità di erede puro e semplice. Tale agevolazione in ordine all'onere probatorio trova piena giustificazione negli effetti meramente processuali, che debbono essere ricondotti al ricorso per riassunzione volto semplicemente a sbloccare il temporaneo impedimento al proseguimento dello svolgimento del processo verso il suo naturale esito finale della decisione di merito. (…)
Ed infatti, se non pare dubbio che la parte evocata in riassunzione possa immediatamente contestare la qualità di erede, con la stessa comparsa in riassunzione, tuttavia la contestazione, non verrà a ripristinare lo stato di quiescenza del processo, ma investirà il Giudice del processo riassunto della questione di merito concernente la corretta individuazione del soggetto titolare del debito, in tal caso venendo allora in rilievo l'applicazione del regime dell'onere probatorio attinente al fatto costitutivo della pretesa, in quanto, presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda, dovendo accertarsi che la stessa sia stata effettivamente rivolta nei confronti di quella che autorevole dottrina processualistica„ ha definito la "vera parte".
A seguito della contestazione della parte evocata in riassunzione, non viene dunque in rilievo la verifica della "legitimatio ad causam", quale condizione di ammissibilità dell'azione (rilevabile ex officio salvo il giudicato interno: Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 14243 del 08/08/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 21176 del 20/10/2015), quanto piuttosto la verifica della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, con la conseguenza che tale contestazione, risolvendosi nella negazione della qualità di erede - ossia di soggetto subentrato in via successoria nella posizione passiva del debitore - viene ad integrare, come tale, una "mera difesa", non soggetta alle preclusioni processuali previste per le "eccezioni in senso tecnico" di cui all'art. 2697, comma 2, c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 14468 del 30/05/2008; id. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, in motivazione paragr. nn. 64 e 65), in quanto volta esclusivamente a negare la esistenza di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, sul quale il Giudice di merito è chiamato direttamente ad effettuare l'accertamento - anche indipendentemente da una specifica eccezione di parte - alla stregua degli elementi probatori forniti "hinc et inde" ed acquisiti al giudizio (a tal fine valutando anche l'eventuale effetto di "relevatio ab onere probandi" determinato dalla non contestazione del convenuto), fatto salvo in ogni caso l'eventuale giudicato formatosi sul punto” (così Cass. n. 25885 del 16/11/2020 e, in 7
senso conforme, Cass. n. 1330 del 12/01/2024 secondo cui “In tema di riassunzione del processo per morte di una parte mediante notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente, l'accertamento della qualità di erede, afferendo all'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa, resta assoggettato ai principi generali su cui si fonda l'onere della prova, di cui all'art. 2967 c.c., non potendosi desumere dalla mera costituzione in giudizio l'accettazione tacita dell'eredità, con la conseguenza che grava sulla parte che alleghi la qualità di erede fornirne la prova, spettando poi al giudice verificare l'assolvimento dell'onere, anche valutando il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato”).
Ritiene pertanto questo Collegio di condividere le argomentazioni delle
S.U. di cui alla sentenza n. 2951 del 16/02/2016, secondo cui “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”.
Ne consegue che era onere dell'odierna appellata principale dimostrare la titolarità dell'obbligazione in capo ad quale erede di Parte_3 [...]
elemento costitutivo della domanda formulata nei suoi Parte_2 confronti la cui insussistenza è una mera difesa proponibile in ogni fase e grado del giudizio, senza che dalla contumacia in primo grado possano essere desunti elementi di prova contraria.
Deve pertanto essere riformata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che avesse l'onere di costituirsi in giudizio per Parte_3 contestare la sua qualità di erede e, considerato che in atti non sussiste alcun elemento dal quale possa ritenersi che egli, quale chiamato all'eredità, l'abbia accettata anche tramite comportamenti concludenti, le domande avanzate nei suoi confronti devono trovare integrale rigetto.
Le argomentazioni sopra evidenziate determinano il rigetto dell'appello incidentale formulato nei confronti di anche a prescindere da CP qualsivoglia valutazione dei condivisibili rilievi di inammissibilità dello stesso in quanto incidente su un capo autonomo di sentenza coperto da giudicato interno (vd. Cass. n. 29448 del 14/11/2024 e Cass. n. 4908 del 27/02/2017). 8
In conclusione, in parziale riforma della gravata sentenza, devono trovare integrale rigetto le domande avanzate con l'originario ricorso introduttivo.
Ferma restando la condanna di al pagamento Controparte_1 delle spese di primo grado in favore di , stante il rigetto CP dell'appello incidentale, non vi è luogo a provvedere nei confronti di in quanto rimasto contumace. Le spese del grado seguono la Parte_3 soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, così provvede: rigetta le domande formulate nei confronti di quale erede di Parte_3
Parte_2 rigetta l'appello incidentale;
condanna al pagamento delle spese del grado che Controparte_1 liquida in € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%,
IVA e CPA come per legge, in favore di ciascuna delle controparti;
dà atto che sussistono per l'appellante incidentale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 25/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1237/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 25/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1237 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Faga giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Emanuele Foschi come da procura in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pericoli come CP da procura in atti
APPELLATO INCIDENTALE 2
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3931/2023, pubblicata in data 18/04/2023
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 16.2.2021 chiedeva di “accertare che Controparte_1 tra e quali datori di lavoro, e Parte_2 Parte_3 CP
quale lavoratrice, è intercorso un rapporto di lavoro domestico Controparte_1 dal 14 gennaio 2019 al 1^ ottobre 2020 della durata di 67 ore settimanali, ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa, e conseguentemente condannare Parte_2
e in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Parte_3 CP della somma di euro 9.360,21 o di quella maggiore o minore Controparte_1 somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate”, con vittoria di spese processuali, da distrarsi. A fondamento della domanda esponeva di aver lavorato alle dipendenze dei convenuti dal 14.1.2019 al 1.10.2020 come assistente familiare di
[...]
anziana autosufficiente, e di essere rimasta creditrice delle Parte_2 differenze retributive, della retribuzione del mese di settembre 2020, dei ratei di 13^, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, del preavviso e del TFR.
rimaneva contumace mentre si costituiva Parte_3 CP contestando la propria qualità datoriale, l'inizio del rapporto prima del febbraio 2019 nonché le modalità e gli orari di lavoro descritti in ricorso.
Dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso di Parte_2
lo stesso veniva riassunto nei confronti di e
[...] Parte_3 CP
anche in qualità di eredi.
[...] 3
Con memoria del 7.4.2023 contestava la propria qualità CP di erede.
All'esito dell'espletata istruttoria il Tribunale così decideva: “Condanna quale erede di al pagamento di euro 7478,72 oltre Parte_3 Parte_2 rivalutazione monetaria e interessi legali in misura e con decorrenza di legge Condanna al pagamento di euro 2500 oltre oneri di legge a titolo di compensi Parte_3 professionali oltre oneri di legge con distrazione. Rigetta il ricorso nei confronti di
[...]
e condanna la ricorrente al pagamento di euro 2500 a titolo di compensi CP professionali oltre oneri di legge”. Riteneva il Tribunale che, in mancanza di qualsivoglia elemento che consentisse di ritenere accettata l'eredità ed avendo contestato la propria qualità di erede, le domande avanzate nei CP suoi confronti iure hereditario non potessero trovare accoglimento. Invece, la contumacia di , configurando una omessa contestazione, Parte_3 consentiva di ritenerlo erede della e dunque titolare delle Parte_2 obbligazioni dedotte in giudizio. Il Tribunale escludeva poi che CP_3
e fossero datori di lavoro, ravvisando la titolarità del rapporto CP esclusivamente in capo alla Osservava che vi era prova dell'inizio Parte_2 del rapporto solo a decorrere dal febbraio 2019 mentre risultavano dimostrati gli orari e le mansioni descritti in ricorso. Accertato il godimento delle ferie, condannava il solo , quale erede della al pagamento Parte_3 Parte_2 del complessivo importo di € 7.478,72 a titolo di differenze retributive, ultima mensilità di retribuzione, ratei di 13^ mensilità e TFR, oltre accessori mentre respingeva le domande avanzate nei confronti di quale erede. CP
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_3 formulando un unico motivo di gravame in relazione al capo di sentenza con cui è stata ritenuta la sua qualità di erede di Ha Parte_2 concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto delle domande formulate nei propri confronti, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita resistendo al gravame e proponendo Controparte_1 appello incidentale avverso il capo di sentenza che aveva escluso la qualità di erede di , rigettando integralmente le domande formulate nei CP suoi confronti. Ha concluso chiedendo “1. in via preliminare, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Sig. fissando nuova data CP 4
di udienza per la comparizione delle parti e termine per procedere alla notifica dell'atto di appello principale;
2. nel merito, rigettare l'appello principale per i motivi esposti nella narrativa che precede confermando la condanna a carico del Sig. di cui alla sentenza n. Parte_3
3931/2023 (R.G. n. 4061/2021), pubblicata il 18.4.2023 dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in persona del Giud. Dott.ssa Quartulli e, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di prime cure nella parte in cui affermava che bastasse la mera contestazione dell'assunzione della qualità di erede per soddisfare l'onere probatorio a carico dei resistenti;
2a) per l'effetto, condannare i Sigg.ri e ciascuno pro quota, Parte_3 CP quali eredi di al pagamento della somma pari € 7.478,72 oltre Parte_2 rivalutazione monetaria e interessi legali in misura e con decorrenza di legge, come accertata dalla sentenza n. 3931/2023 (R.G. n. 4061/2021), pubblicata il 18.4.2023 dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in persona del Giud. Dott.ssa Quartulli ovvero
2b) in subordine e nella denegata ipotesi si ritenesse formatosi il giudicato interno nei confronti del Sig. riformata la sentenza di prime cure nella parte in cui CP affermava che bastasse la mera contestazione dell'assunzione della qualità di erede per soddisfare l'onere probatorio a carico dei resistenti, confermare l'intera condanna a carico del
Sig. Parte_3
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado”.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP
, questi si è costituito nel grado eccependo l'inammissibilità dell'appello
[...] incidentale in quanto inerente ad un capo autonomo della sentenza coperto da giudicato interno e comunque la sua infondatezza nel merito. Ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello incidentale e confermare la gravata sentenza, con vittoria delle spese del grado.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello principale è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Osserva la Corte che nell'ordinamento vigente la contumacia della parte convenuta equivale a ficta contestatio delle asserzioni della parte ricorrente e non a ficta confessio delle medesime: pertanto la distribuzione dell'onere della prova non subisce alcuna modificazione per effetto della contumacia della parte 5
convenuta (Cass. n. 10182 del 03/05/2007, Cass. n. 15777 del 12/07/2006, Cass. n. 10947 del 11/07/2003, Cass. n. 1293 del 06/02/1998). In particolare, come ribadito nella pronuncia della S.C. n. 10554 del 09/12/1994, “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà del favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”. Tale consolidato principio di diritto sancito dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica è stato poi ribadito dalla S.C. con sentenza n. 14860 del 13/06/2013, qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui “La disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace”.
In ragione di quanto sopra, il meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115 c.p.c. non opera in caso di contumacia della parte convenuta.
La sentenza della S.C. n. 13851/2020, richiamata dall'appellata principale, secondo cui la questione dell'onere probatorio della qualità di erede deve essere affrontata alla luce del principio di prossimità della prova e dei principi costituzionali, è stata superata dalla successiva giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito che “Sul piano processuale la questione è stata risolta dal Legislatore - come è dato evincere dalla disciplina della riassunzione o prosecuzione del giudizio interrotto per morte di una delle parti - dettando un sistema di norme improntate a favore della parte processuale, nei cui confronti non si è verificato l'evento interruttivo, che intende riassumere il giudizio interrotto. Onde evitare oneri di indagine e prova eccessivamente gravosi per la parte estranea alla vicenda successoria, viene data prevalenza al principio di apparenza, ritenendosi idonea, entro un anno dalla morte, anche la notifica dell'atto in riassunzione effettuata "collettivamente ed impersonalmente agli eredi" ex art. 303, comma 2, c.p.c. ( implicitamente escludendo la norma la necessità che il notificante fornisca anche la compiuta dimostrazione dell'effettivo acquisto della qualità di eredi - ex artt. 459, 470-478, 481, 484co1, 485co2 e co3, 487co2, 488, 527 c.c. - in capo ai soggetti destinatari della notifica)
(…) 6
L'ipotesi disciplinata dall'art. 303, comma 2, c.p.c. prescinde quindi dal previo accertamento del titolo di effettivo acquisito della qualità di erede: i soggetti destinatari della notifica verranno individuati in quanto meri "chiamati alla eredità", senza che occorra il previo accertamento dell'accettazione espressa o tacita della eredità o dell'acquisto legale della qualità di erede puro e semplice. Tale agevolazione in ordine all'onere probatorio trova piena giustificazione negli effetti meramente processuali, che debbono essere ricondotti al ricorso per riassunzione volto semplicemente a sbloccare il temporaneo impedimento al proseguimento dello svolgimento del processo verso il suo naturale esito finale della decisione di merito. (…)
Ed infatti, se non pare dubbio che la parte evocata in riassunzione possa immediatamente contestare la qualità di erede, con la stessa comparsa in riassunzione, tuttavia la contestazione, non verrà a ripristinare lo stato di quiescenza del processo, ma investirà il Giudice del processo riassunto della questione di merito concernente la corretta individuazione del soggetto titolare del debito, in tal caso venendo allora in rilievo l'applicazione del regime dell'onere probatorio attinente al fatto costitutivo della pretesa, in quanto, presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda, dovendo accertarsi che la stessa sia stata effettivamente rivolta nei confronti di quella che autorevole dottrina processualistica„ ha definito la "vera parte".
A seguito della contestazione della parte evocata in riassunzione, non viene dunque in rilievo la verifica della "legitimatio ad causam", quale condizione di ammissibilità dell'azione (rilevabile ex officio salvo il giudicato interno: Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 14243 del 08/08/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 21176 del 20/10/2015), quanto piuttosto la verifica della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, con la conseguenza che tale contestazione, risolvendosi nella negazione della qualità di erede - ossia di soggetto subentrato in via successoria nella posizione passiva del debitore - viene ad integrare, come tale, una "mera difesa", non soggetta alle preclusioni processuali previste per le "eccezioni in senso tecnico" di cui all'art. 2697, comma 2, c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 14468 del 30/05/2008; id. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, in motivazione paragr. nn. 64 e 65), in quanto volta esclusivamente a negare la esistenza di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, sul quale il Giudice di merito è chiamato direttamente ad effettuare l'accertamento - anche indipendentemente da una specifica eccezione di parte - alla stregua degli elementi probatori forniti "hinc et inde" ed acquisiti al giudizio (a tal fine valutando anche l'eventuale effetto di "relevatio ab onere probandi" determinato dalla non contestazione del convenuto), fatto salvo in ogni caso l'eventuale giudicato formatosi sul punto” (così Cass. n. 25885 del 16/11/2020 e, in 7
senso conforme, Cass. n. 1330 del 12/01/2024 secondo cui “In tema di riassunzione del processo per morte di una parte mediante notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente, l'accertamento della qualità di erede, afferendo all'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa, resta assoggettato ai principi generali su cui si fonda l'onere della prova, di cui all'art. 2967 c.c., non potendosi desumere dalla mera costituzione in giudizio l'accettazione tacita dell'eredità, con la conseguenza che grava sulla parte che alleghi la qualità di erede fornirne la prova, spettando poi al giudice verificare l'assolvimento dell'onere, anche valutando il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato”).
Ritiene pertanto questo Collegio di condividere le argomentazioni delle
S.U. di cui alla sentenza n. 2951 del 16/02/2016, secondo cui “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”.
Ne consegue che era onere dell'odierna appellata principale dimostrare la titolarità dell'obbligazione in capo ad quale erede di Parte_3 [...]
elemento costitutivo della domanda formulata nei suoi Parte_2 confronti la cui insussistenza è una mera difesa proponibile in ogni fase e grado del giudizio, senza che dalla contumacia in primo grado possano essere desunti elementi di prova contraria.
Deve pertanto essere riformata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che avesse l'onere di costituirsi in giudizio per Parte_3 contestare la sua qualità di erede e, considerato che in atti non sussiste alcun elemento dal quale possa ritenersi che egli, quale chiamato all'eredità, l'abbia accettata anche tramite comportamenti concludenti, le domande avanzate nei suoi confronti devono trovare integrale rigetto.
Le argomentazioni sopra evidenziate determinano il rigetto dell'appello incidentale formulato nei confronti di anche a prescindere da CP qualsivoglia valutazione dei condivisibili rilievi di inammissibilità dello stesso in quanto incidente su un capo autonomo di sentenza coperto da giudicato interno (vd. Cass. n. 29448 del 14/11/2024 e Cass. n. 4908 del 27/02/2017). 8
In conclusione, in parziale riforma della gravata sentenza, devono trovare integrale rigetto le domande avanzate con l'originario ricorso introduttivo.
Ferma restando la condanna di al pagamento Controparte_1 delle spese di primo grado in favore di , stante il rigetto CP dell'appello incidentale, non vi è luogo a provvedere nei confronti di in quanto rimasto contumace. Le spese del grado seguono la Parte_3 soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, così provvede: rigetta le domande formulate nei confronti di quale erede di Parte_3
Parte_2 rigetta l'appello incidentale;
condanna al pagamento delle spese del grado che Controparte_1 liquida in € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%,
IVA e CPA come per legge, in favore di ciascuna delle controparti;
dà atto che sussistono per l'appellante incidentale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 25/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)